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Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
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PRINCIPI FONDAMENTALI
1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano. I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute. La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali. Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge. Non
è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici (1). (1)
Si veda però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, “Estradizione per i
delitti di genocidio”, per la quale «L’ultimo comma dell’art. 10 e
l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano ai
delitti di genocidio». 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. PARTE
PRIMA
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO
I – Rapporti civili 13.
La libertà personale è inviolabile. Non
è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se
non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge. In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà. La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 14.
Il domicilio è inviolabile. Non
vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale. Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili. La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in
via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche. Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per
le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso. Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si
può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni
effetto. La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti
i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi. La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso. Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge. 26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1). (1)
Si veda però la la nota 1 all’art. 10. 27.
La responsabilità penale è personale. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi
la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. TITOLO
II –
Rapporti etico-sociali 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il
matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio. Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti. La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge
la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi. Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato. La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali. È
prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio
professionale. Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 34.
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso. TITOLO
III
– Rapporti economici 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura
la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale. Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza
privata è libera. 39.
L’organizzazione sindacale è libera. Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica. I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo
regolano. 41.
L’iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati. La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o
a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire
equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le
zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà. La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere
di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità. La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con
le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,
alla gestione delle aziende. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. TITOLO
IV
– Rapporti politici 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età. La
legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività.
A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione della
Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri stabiliti dalla legge (1). Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico. Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge. (1)
Il comma 2 è stato introdotto dall’art. 1 della l. cost. 17 gennaio
2000, n. 1. In base all’art 3 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1,
“1. In sede di prima applicazione della [medesima] legge costituzionale
ai sensi del terzo [sic!] comma dell’articolo 48 della Costituzione, la
stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del
territorio nazionale. 2.
In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica
la disciplina costituzionale anteriore. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi. I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
PARTE
SECONDA ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA TITOLO
I – Il Parlamento Sezione
I – Le Camere 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione. 56.
(1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il
numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età. La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo
i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti. (1)
Articolo modificato dall’art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e
dall’art. 1 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1. 57.
(1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero. Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero. Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d’Aosta uno. La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (1)
Articolo modificato dall’art. 2 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e
successivamente dall’art. 2 della l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3 e
dall’art. 2 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica. Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. 60.
(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
cinque anni. La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra. (1)
Articolo modificato dall’art. 3 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni. Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio
e di ottobre. Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti. Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l’altra. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio
di presidenza. Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei
suoi componenti. Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non
è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale. I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato. 68.
(1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza. (1)
Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. cost. 29 ottobre 1993, n.
3. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. Sezione
II
– La formazione delle leggi 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale. Il
popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del
suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa,
che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l’urgenza. Può
altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno
di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme
di pubblicità dei lavori delle commissioni. La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e
consuntivi. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione. Se
le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito. Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se
le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali. Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati. La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi. La
legge determina le modalità di attuazione del referendum. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria. Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto
la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve
il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari. 79.
(1) L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale. La
legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione. In
ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. (1)
Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con
la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese. Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A
tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. TITOLO
II –
Il Presidente della Repubblica 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune
dei suoi membri. All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica. L’assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno
di tre mesi alla loro cessazione. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l’unità nazionale. Può
inviare messaggi alle Camere. Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo. Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede
il Consiglio superiore della magistratura. Può
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce
le onorificenze della Repubblica. 88.
(1) Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo
che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura. (1)
Il comma 2 di quest’articolo è stato così modificato dall’art. 1
della l. cost. 4 novembre 1991, n. 1. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a
maggioranza assoluta dei suoi membri. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune. TITOLO
III
– Il Govern Sezione
I – Il Consiglio dei ministri 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale. Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia. Il
voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni. La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La
legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri. 96.
(1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (1)
Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. cost. 16 gennaio 1989, n.
1. Sezione
II – La Pubblica
Amministrazione 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione. Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari. Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se
sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità. Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all’estero. Sezione
III – Gli organi ausiliari 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa. È
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo
le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha
l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e
di tutela della giustizia nell’amministrazione. La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del riscontro eseguito. La
legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo. TITOLO
IV
– La Magistratura Sezione
I – Ordinamento giurisdizionale 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I
giudici sono soggetti soltanto alla legge. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti
e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura. La
legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi. La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge. I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze Armate. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere. Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica. Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione. Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento
in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il
Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal
Parlamento. I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La
legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli. Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso. Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione
disciplinare. I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull’ordinamento giudiziario. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge. La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano
al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia. Sezione
II – Norme sulla giurisdizione 111.
(1) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge. Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata. Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura
e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che
rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo. Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore. La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità
di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (1)
I commi da 1 a 5 sono stati introdotti dall’art. 1 della l. cost. 23
novembre 1999, n. 2. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla
legge stessa. TITOLO
V – Le Regioni, le Province, i
Comuni (1) (1)
Questo titolo è stato modificato dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n.3,
che all’ art. 10 dispone altresì
che ” 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite “ 114.
(1) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione. Roma
è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1 della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 115..
(1) (1)
Articolo abrogato dall’art.
9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 116.
(1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale. La
Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui
al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo
119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2 della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3 117.
(1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b)
immigrazione; c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi; e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo; g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali; h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale; i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi; l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale; n)
norme generali sull'istruzione; o)
previdenza sociale; p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane; q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell'ingegno; s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza. La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta
alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di
organi comuni. Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3 della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3 118.
(1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze. La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali. Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 4 della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3 119.
(1) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia
con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive
ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti
dagli stessi contratti. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 5 della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3 120.
(1) La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale. Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 6 della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3 121.
(1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente. Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere. La
Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1 della l.
cost. 2 novembre 1999, n. 1. 122.
(1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza. I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. (1)
Articolo sostituito dall’art. 2 della l. cost. n. 22 novembre 1999, n.
1. 123.
(1) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali. Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo (2). Il Governo della Repubblica può promuovere
la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione. Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi. In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (3). (1)
Articolo sostituito dall’art. 3 della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1. (2)
Si noti peraltro che tale organo ha cessato d’essere preveduto dai
successivi artt. 124 e 127. (3)
Comma aggiunto dall’art. 7 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 124.
(1) (1)
Articolo abrogato dall’art.
9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 125..
(1) Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (1)
Un originario comma 1 è stato abrogato
dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 126.
(1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì
essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (2). Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto
a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio. (1)
Articolo sostituito dall’art. 4 della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1. (2)
Ai sensi dell’art. 11 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3”1. Sino
alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle
Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali. 2.
Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario
o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto
di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti”. 127.
(1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione. La
Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge
dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell'atto avente valore di legge. (1)
Articolo così sostituito dall’art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n.
3. 128.
(1) (1)
Articolo abrogato dall’art.
9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.. 129.
(1) (1)
Articolo abrogato dall’art.
9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.. 130.
(1) (1)
Articolo abrogato dall’art.
9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.. 131.
(1) Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte;
Valle d’Aosta (2); Lombardia; Trentino-Alto Adige (2); Veneto;
Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche;
Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia;
Sardegna. (1)
Articolo modificato dalla l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3.. (2)
Per la denominazione bilingue di questa Regione,si veda l’art. 116. 132.
(1) Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse. Si
può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un’altra. (1)
Articolo modificato dall’art. 9, c. 1., della l. cost. 18 ottobre 2001,
n. 3. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni. TITOLO
VI –
Garanzie costituzionali Sezione
I – La Corte costituzionale 134.
(1) La Corte costituzionale giudica: sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione. (1)
Articolo così modificato dall’art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n.
1. 135.
(1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative. I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni di esercizio I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati. Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni. La
Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice. L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione
di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. (1)
Articolo modificato dall’art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. In
precedenza, l’articolo era già stato modificato dall’art. 1, della l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di
legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte. Con
legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte. Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione. Sezione
II – Revisione della
Costituzione. Leggi
costituzionali 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi. Non
si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I.
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello
Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume
il titolo. II.
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono
costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto
i componenti delle due Camere. III.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per
essere senatori e che: sono
stati presidenti del Consiglio dei ministri o di assemblee legislative; hanno
fatto parte del disciolto Senato; hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente; sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926; hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del Tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono
nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta
Nazionale. Al
diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma
del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore. IV.
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua
popolazione. V.
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i
trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere. VI.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti e dei tribunali militari. Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all’art. 111. VII.
(1) Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell’ordinamento vigente. Fino
a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell’art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti
delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione. (1)
Articolo modificato dall’art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2. VIII.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in
vigore della Costituzione (1). Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando
non si sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le
funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l’esercizio. Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le
Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti locali. (1)
Termine prorogato al 30 ottobre 1949 con l. 24 dicembre 1948, n. 1465 e
ancora successivamente al 31 dicembre 1950 con l. 18 ottobre 1949, n. 762. IX.
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni. X.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte
seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l’articolo 6. XI.
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione (1) si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’art. 132, fermo rimanendo
tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate. (1)
Termine prorogato al 31 dicembre 1963 dall’art. un. della l. cost. 18
marzo 1958, n. 1. XII.
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista. In
deroga all’art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili
del regime fascista. XIII.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli
ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (1). I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,
delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo
Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (1)
In base alla legge
costituzionale 23 0ttobre 2002, n. 1,: “I commi primo e
secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
esauriscono i loro effetti e decorrere dalla data di entrata in vigore
della [medesima] legge costituzionale” ossia dal 10 novembre 2002. In
precedenza, con parere reso dal Consiglio di Stato, nell’Adunanza
generale del 6 marzo 1987 (recepito dalla deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 23 dicembre 1987), la disposizione non era stata ritenuta più
applicabile a Maria José di Savoia, avendo la vedovanza fatto venir meno,
ai sensi dell’art. 149 c.c., il suo stato di consorte. Preclusiva
all’ingresso in Italia, in difetto di un’espressa revisione, era stata
invece ritenuta la stessa disposizione per quanto riguarda i discendenti
maschi da Consiglio di Stato, Adunanza Generale del 1° marzo 2001, parere
n. 153 del 2001. XIV.
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte
del nome. L’Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge. La
legge regola la soppressione della Consulta araldica. XV.
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge
il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull’ordinamento provvisorio dello Stato. XVI.
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate. XVII.
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l’elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge
per la stampa. Fino
al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e
3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In
tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta. L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo,
è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati. XVIII.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato
entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno
1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. |
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