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Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
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Costituzione
italiana (1948) Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Statuto
albertino
(1848) Art. 28. – La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) Art.
19. – Ogni
individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo
e senza riguardo a frontiere. Convenzione
europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (1 Art.
10. – (Libertà di
espressione) 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre ad un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. Carta
dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000) Art.
11. – (Libertà di
espressione e d'informazione) 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino (Francia 1789) Art. 11 - La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Costituzione
degli Stati Uniti I Emendamento (1791) Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti.
Legge
fondamentale della Repubblica federale tedesca (1949) Art. 5. – I) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d’informazione mediante la radio ed il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura. II) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo onore. III) L’arte e la scienza, la ricerca e l’insegnamento sono liberi. La libertà d’insegnamento non esenta dalla fedeltà alla Costituzione.
Costituzione
spagnola (1978) Art. 20. – 1) Sono riconosciuti e tutelati i diritti: A) a esprimere e diffondere liberamente pensieri, idee e opinioni con la parola, per iscritto o con qualunque altro mezzo; B) alla produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica; C) alla libertà d’insegnamento; D) a trasmettere o ricevere liberamente informazioni veritiere con qualunque mezzo di diffusione. La legge regolerà il diritto alla clausola di coscienza e al segreto professionale nell’esercizio di queste libertà. 2) L’esercizio di questi diritti non può essere limitato da alcuna forma di censura preventiva. 3) La legge regolerà l’organizzazione e il controllo parlamentare dei mezzi di comunicazione sociale dipendenti dallo Stato o da qualunque ente pubblico e garantirà l’accesso ai suddetti mezzi da parte dei gruppi sociali e politici più rappresentativi, rispettando il pluralismo della società e la varietà delle lingue parlate in Spagna. 4) Queste libertà trovano un limite nel rispetto dei diritti riconosciuti in questo titolo, nelle disposizioni delle leggi che ne sviluppano il contenuto e, soprattutto, nel diritto alla tutela dell’onore, dell’intimità, della propria immagine e alla protezione della gioventù e dell’infanzia. 5) Il sequestro di pubblicazioni, di registrazioni sonore e di altri mezzi d’informazione può essere disposto solo per decisione dell’autorità giudiziaria. Costituzione
della Confederazione elvetica (2000) Art.
16. - Libertà
d’opinione e d’informazione 1 La libertà d’opinione e d’informazione è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. 3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.
Art.
17.- Libertà dei
media 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. 2 La censura è vietata. 3 Il segreto redazionale è garantito.
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