Regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n.
78). - Decreto convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880 (in Gazz. Uff., 5
luglio 1938, n. 150). Disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni.
Articolo
1
Dell'abbonamento
alle radioaudizioni.
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione
delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento,
giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di
onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo,
ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici,
fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.
Articolo 2
[Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito
in ragione di anno solare nella misura di L. 81.
Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione, nel
quale caso esso è dovuto nell'accennata misura di L. 81, ovvero in due
rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale
caso è dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto è
disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati dal primo comma del
successivo articolo 4.
L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente
è obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone
nella misura suindicata e nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e
5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell'uso
dell'apparecchio disciplinato dal successivo art. 10.
L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno
solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo
la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al
pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.
L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale è
stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all'Ufficio
del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova
forma di pagamento prescelta avrà inizio dal primo dell'anno successivo.
L'abbonamento è valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel
domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui
al successivo art. 6].
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
Articolo 3
Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato
deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti
correnti postali, giusta le norme seguenti:
a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del
canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del
conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo
dell'apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso
qualsiasi ufficio postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente;
b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento del canone sia
esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al
"Libretto di iscrizione alle radioaudizioni" di cui al
successivo art. 6 a favore dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del
Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
dell'utente.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 1, l. 10 novembre 1954, n. 1150.
Articolo 4
[Per il primo pagamento da parte dai nuovi abbonati l'utente che inizia
l'abbonamento nel corso dell'anno ed intende eseguire il versamento del
canone stesso per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento del
canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come dalla tabella allegato A
al presente decreto, vista, [d'ordine Nostro,] dal Ministro Segretario di
Stato per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la
detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso
mancanti per arrivare al 31 dicembre.
Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è obbligato
al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese, giusta la citata
tabella, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione
dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti
per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre] (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
Articolo 5
Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento alle
radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in
unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate
semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di
gennaio e di luglio di ciascun anno.
Articolo 6
Per il versamento del canone ai fini della rinnovazione dell'abbonamento
ai sensi della lettera b) del precedente art. 3, è istituito uno speciale
"Libretto di iscrizione alle radioaudizioni" che è compilato
dal competente Ufficio del Registro ed inviato ai singoli abbonati con
piego raccomandato.
Il "Libretto di iscrizione" di cui sopra contiene nella prima
pagina le generalità dell'abbonato (cognome, nome e paternità) con
l'indicazione della relativa residenza, il numero che contraddistingue
l'abbonato stesso nel ruolo di consistenza degli abbonati, nonché il
numero del conto corrente postale dell'Ufficio del Registro competente,
sul quale devono essere effettuati i versamenti per il pagamento dei
canoni di abbonamento.
Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali moduli del servizio
dei conti correnti postali a mezzo dei quali deve esclusivamente essere
effettuato il versamento presso gli uffici postali delle somme occorrenti
per la rinnovazione dell'abbonamento.
Articolo 7
Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve essere esibito
dall'abbonato ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento
delle violazioni alle disposizioni del presente decreto.
Il libretto di iscrizione dà diritto al titolare di detenere uno o più
apparecchi purché questi siano di proprietà dello stesso utente e siano
tenuti in unico domicilio.
Nel numero degli apparecchi che possono essere detenuti con un unico
libretto a norma del precedente comma, non sono compresi quelli applicati
stabilmente ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.
Per questi ultimi apparecchi è obbligatorio un distinto abbonamento.
Articolo 8
In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle radioaudizioni,
l'abbonato deve chiederne tempestivamente il duplicato con domanda su
carta da bollo da lire quattro. La detta domanda può essere presentata
direttamente all'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è
iscritto a ruolo, in doppio esemplare di cui uno da redigersi in carta
libera, sarà restituito dall'ufficio in segno di ricevuta dopo avervi
apposto il bollo a calendario, ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di ritorno
costituiscono l'unica giustificazione della mancanza del libretto per
l'abbonato.
L'Ufficio del Registro predispone in seguito il nuovo libretto di
iscrizione indicandovi il numero di ruolo di consistenza ed annotando, sul
frontespizio interno, i pagamenti già eseguiti e lo spedisce all'utente
con tassa a carico del destinatario.
Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio la leggenda:
"duplicato".
La richiesta del duplicato del libretto a norma del presente articolo non
esclude l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 19 e 20
qualora l'abbonato, al momento della richiesta, non sia in regola con i
pagamenti giusta le norme del presente decreto.
Articolo 9
L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato, detenga un
apparecchio radio-ricevente in prova ai sensi del successivo art. 16, come
pure chi, avendo regolarmente dato disdetta dell'abbonamento, detenga
l'apparecchio chiuso in involucro ai sensi del successivo articolo 10,
qualora muti domicilio, residenza od abitazione, trasportando nel nuovo
domicilio, residenza od abitazione l'apparecchio, deve denunziare, a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro
presso il quale è iscritto come abbonato, tale cambiamento, entro venti
giorni dal cambiamento stesso.
Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo risultante dal
libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova, il luogo ove
viene trasferito il domicilio, la residenza e l'abitazione con il relativo
indirizzo.
Articolo 10
Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più
usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere
l'apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del
Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre
di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e
specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve
essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il
funzionamento.
La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per
pagamenti di tassa) di L. 50,60, intestato all'Ufficio del Registro, per
spese dell'involucro su accennato ed accessori (1).
Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del pari
obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare il
cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In
questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L.
50,60 di cui al comma precedente (1).
L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro
il 1° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo
al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio
del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione
con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo
ultimo abbia pagato il canone.
L'utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresì
restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre
dell'anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di
iscrizione a ruolo.
Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già suggellato, deve fame
domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del
Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 25,60 da
versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del
Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza
degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente
Ufficio Tecnico Erariale (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. luogotenenziale 1°
dicembre 1945, n. 834.
Articolo 11
La chiusura dell'apparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma
del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta
inservibilità dell'apparecchio, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, non danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale
pagato a norma del presente decreto.
In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o l'acquirente sono
considerati nuovi abbonati al pagamento del canone dal giorno in cui hanno
avuto la detenzione dell'apparecchio indipendentemente dal fatto che il
cedente o venditore abbia corrisposto il canone relativo al suo
abbonamento.
Articolo 12
Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei casi di cui al
precedente art. 10 provvedono gli Uffici Tecnici Erariali ai quali gli
Uffici del Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi.
L'involucro che contiene l'apparecchio deve essere chiuso con filo di
ferro munito all'estremità di un piombino timbrato dell'Ufficio Tecnico
ed è lasciato in deposito alla utente con tutte le conseguenze di legge.
La chiusura dello apparecchio deve constare da apposito verbale redatto in
triplice esemplare, uno dei quali verrà consegnato all'utente, un altro
spedito al competente Ufficio del Registro perché ne prenda nota sul
registro di consistenza degli abbonati; il terzo esemplare rimarrà presso
l'Ufficio Tecnico Erariale.
Nel verbale dovranno indicarsi le generali dell'abbonato, li numero di
ruolo e l'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è iscritto,
nonché il tipo dell'apearecchio ed il numero delle valvole delle quali
l'apparecchio è dotato.
Su richiesta dell'utente la inutilizzazione dell'apparecchio, oltre che
con l'involucro, può essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei
dall'Ufficio Tecnico Erariale. In questo caso, della richiesta dell'utente
e del mezzo usato per la inutilizzazione dell'apparecchio deve farsi
constare nel verbale di cui sopra.
Per la riapertura dell'apparecchio, l'incaricato dell'Ufficio Tecnico
Erariale non redige alcun verbale ma convalida la operazione con timbro
sulle tre copie di domanda trasmesse all'Ufficio Tecnico Erariale; una di
tali copie in tal modo convalidata è consegnata all'interessato, l'altra
è spedita all'Ufficio del Registro per gli opportuni controlli e la terza
rimane presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
La copia consegnata all'interessato costituisce l'unica giustificazione
per la provvisoria apertura dell'involucro che è prevista per un massimo
di giorni dieci.
Allo scadere di tale termine l'interessato deve precisare all'Ufficio del
Registro il cognome, nome, paternità e domicilio del nuovo acquirente o
munirsi di nuovo abbonamento, ovvero richiedere nuovamente la chiusura
dell'apparecchio con le prescritte modalità.
Articolo 13
In caso di decesso dell'abbonato l'abbonamento è valido per gli eredi
fino al termine dell'abbonamento stesso per il quale l'abbonato deceduto
abbia regolarmente pagato il canone.
Qualora gli eredi non intendano ulteriormente usufruire delle
radioaudizioni devono osservare le norme di cui al precedente art. 10.
Ove invece gli eredi intendano continuare l'uso dell'apparecchio devono
farne domanda in carta libera al competente Ufficio del Registro per
intestare al proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del
defunto abbonato.
La variazione della intestazione del libretto deve essere fatta
direttamente dal Procuratore del registro e deve essere seguita dalla
firma dello stesso procuratore e della apposizione del bollo a calendario
dell'Ufficio.
Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore sul ruolo di
consistenza degli abbonati.
Articolo 14 I turisti e i viaggiatori residenti all'estero che vengono a
soggiornare temporaneamente nel territorio dello Stato, portando seco un
apparecchio portatile, od un apparecchio sistemato su autovettura, possono
ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza di temporanea
importazione (1).
Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L. 15 a titolo di
abbonamento alle radioaudizioni e previo deposito dello importo
corrispondente al dazio doganale ed alle tasse di radiofonia.
L'apparecchio viene munito di apposito timbro che deve risultare integro
all'atto della riesportazione. La licenza di temporanea importazione ha la
validità di mesi tre per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il
detentore deve regolarizzare la sua posizione munendosi del normale
abbonamento e corrispondere quanto è dovuto per la definitiva
importazione di materiale radio elettrico.
Per gli apparecchi installati stabilmente su autovetture il periodo di
validità della licenza di temporanea importazione è ragguagliato a
novanta giorni, computando i periodi di effettiva e controllata permanenza
dell'autovettura nello Stato e può essere rinnovato per ogni periodo di
novanta giorni di successiva permanenza nel territorio dello Stato dietro
pagamento del diritto fisso di L. 15.
Qualora il turista o viaggiatore ritorni all'estero entro i periodi sopra
contemplati, e sempre che non risulti manomissione o rottura nei timbri e
sigilli apposti dalla dogana, ha diritto al rimborso del deposito
effettuato.
(1) A norma dell'articolo 8 del D.Lgs. luogotenenziale 1° dicembre 1945,
n. 834, la licenza di temporanea importazione di cui al presente comma,
viene rilasciata contro pagamento della somma di lire 100.
Articolo 15
La speciale "Licenza per apparecchi radioriceventi in prova" di
cui ai Regi decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre 1935, n.
2173, è costituita da un modulo diviso in due parti, matrice e figlia
come allegato B al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro
Segretario di Stato per le finanze.
I moduli di licenza sono riuniti in libretti di venticinque moduli
ciascuno che sono predisposti e venduti dall'Ente Italiano Audizioni
Radici foniche al prezzo di lire venticinque.
Articolo 16
Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di apparecchi
radioriceventi che ceda in prova uno di detti apparecchi a persona od ente
non ancora munito di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve
munirsi di una congrua scorta di licenze per apparecchi radio-riceventi in
prova e deve consegnare all'utente, all'atto stesso della consegna
dell'apparecchio, la parte figlia del modulo di licenza di cui
all'articolo precedente.
Sulla matrice e sulla figlia del modulo di licenza devono essere apposte a
cura di chi cede l'apparecchio in prova le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, domicilio ed indirizzo della ditta che cede
l'apparecchio in prova;
b) cognome, nome, paternità e indirizzo (Comune, via numero civico)
dell'utente cui viene ceduto l'apparecchio in prova;
c) data della consegna dell'apparecchio in prova;
d) dati idonei alla identificazione dell'apparecchio (tipo, numero delle
valvole, ecc.).
La licenza è valida per un solo apparecchio e per un periodo massimo di
giorni dieci a partire dal giorno in cui viene dato l'apparecchio in prova
ed è improrogabile.
È vietato di rilasciare allo stesso utente più di due licenze
consecutive come pure è vietato di apportare qualsiasi aggiunta o
modificazione al testo delle indicazioni apposte sulla licenza al momento
del loro rilascio.
La matrice delle licenze deve restare unita al libretto ed i libretti
esauriti devono essere inviati all'Ufficio del Registro del distretto in
cui ha sede la ditta che ha rilasciato la licenza, con le relative matrici
entro venti giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'ultima licenza.
È in facoltà di chi cede in prova un apparecchio radioricevente di
rivalersi del prezzo della licenza addebitando una lira per ogni licenza.
Articolo 17
L'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del regio
decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo
1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti
ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali
radioelettrici, ma non è esteso a coloro che limitano la propria attività
alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la
riparazione o vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei
probabili acquirenti di detti apparecchi o materiali.
Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto divieto di tenere depositi
di apparecchi o di materiali radioelettrici.
Detto registro rilasciato dagli Uffici Tecnici Erariali, deve essere
tenuto e conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento
approvato con regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo
devono essere annotati, con le modalità di cui all'art. 51 dello stesso
regolamento, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a
tassa nonché le cuffie, e nella parte dello scarico le partite esitate
degli apparecchi e materiali soggetti a tassa, nonché il nome, cognome,
paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvola e
a cristallo, di scatole di montaggio, di altoparlanti, di rivelatori a
cristallo e di cuffie.
Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome,
nome, paternità e domicilio, provandone l'esattezza con idonei documenti
di riconoscimento.
Il venditore nell'indicare il cognome, nome, paternità e domicilio
dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra dovrà
riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal
compratore.
In caso di acquisti di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il
compratore oltre alle proprie generalità deve fornire anche quelle della
persona cui è destinato l'apparecchio.
Gli agenti della RAI, muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno
facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i
costruttori riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali
radioelettrici allo scopo di desumere le generalità degli acquirenti
degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i
medesimi sono destinati.
Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve registrare nel
registro di carico l'apparecchio ritirato, che successivamente scaricherà
con le modalità d'uso all'atto della vendita. Nel caso di apparecchi
ritirati per riparazioni gli apparecchi stessi devono essere registrati
nelle colonne di carico e scarico con tutte le indicazioni atte a
identificare il proprietario. I registri di cui sopra devono essere
esibiti ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle
violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto a norma del
successivo art. 24.
Sulle fatture emesse per la vendita di apparecchi radioriceventi agli
utenti come pure sui listini o cataloghi di vendite degli stessi
apparecchi tanto da parte dei fabbricanti che dei rivenditori, dev'essere
apposta, anche a mezzo di stampiglia la seguente leggenda: "Nel
prezzo di vendita non è compreso il canone di abbonamento alle
radioaudizioni".
Articolo 18 Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R.D.L. 9 settembre
1937, n. 2041, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle
radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le
sale di convegno dei militari delle forze armate, nonché gli enti che
giusta le norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio
per la radiofonia.
Sono altresì esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per
uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di
aeromobili.
Articolo 19 Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o
adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza
aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle
disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è
obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a
sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza,
eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale
continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall'art. 8 della legge 15
dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa
di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione
ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori (1)
(2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.l. 1° febbraio1977, n. 11,
conv. in l. 31 marzo 1977, n. 90. Per la sanzione applicabile qualora il
pagamento dell'abbonamento avvenga oltre i termini prescritti ma prima
dell'accertamento della violazione vedi l'art. 3, d.lg.c.p.s. 31 dicembre
1947, n. 1542.
(2) A norma dell'articolo 13 del D.Lgs. luogotenenziale 1° dicembre 1945,
n. 834, la penalità di cui al presente articolo non si applica ai
detentori di apparecchi che non abbiano ancora contratto l'abbonamento e
agli abbonati che non abbiano ancora pagato il canone, a condizione che
provvedano a tali adempimenti entro il 31 marzo 1946.
Articolo 20
Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato familiare o della
quota semestrale di esso sia eseguito oltre I termini stabiliti dall'art.
5 del presente decreto, ma prima dell'accertamento della violazione, in
luogo dell'ammenda stabilita dall'articolo precedente è dovuta
dall'abbonato una sanzione amministrativa pari ad un quinto dell'ammontare
del canone o della quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento
(1).
La detta sanzione amministrativa è ridotta ad un ventesimo del canone o
della quota di esso, qualora il pagamento abbia luogo prima
dell'accertamento della violazione, ma non oltre trenta giorni dalla
scadenza dei termini sopra richiamati se il pagamento è effettuato oltre
trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati, ma prima
dell'accertamento della violazione e non oltre sessanta giorni dalla
scadenza stessa, la sanzione amministrativa è ridotta ad un decimo del
canone (1) (2) (3).
(1) Comma modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
(2) Articolo sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. luogotenenziale 1
dicembre 1945, n. 834.
(3) A norma dell'articolo 13 del D.Lgs. luogotenenziale 1° dicembre 1945,
n. 834, la penalità di cui al presente articolo non si applica ai
detentori di apparecchi che non abbiano ancora contratto l'abbonamento e
agli abbonati che non abbiano ancora pagato il canone, a condizione che
provvedano a tali adempimenti entro il 31 marzo 1946.
Articolo 21
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.
Articolo 22
Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 sono punite:
a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) a carico del
venditore o riparatore per ogni vendita o riparazione che non sia stata
riportata sul registro di carico e scarico nel detto articolo richiamato e
per la omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di cinque
anni.
La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul registro sia stata
omessa la indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio
dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio da riparare;
b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) a carico
solidale del venditore o riparatore e dell'acquirente dell'apparecchio o
del proprietario dell'apparecchio da riparare, qualora risultino inesatte
le generalità da essi fornite;
c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) per l'omessa
dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17.
Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle
stabilite dalle vigenti disposizioni in ordine alla regolare tenuta del
registro di carico e scarico specie per quanto riguarda il carico del
registro stesso.
(1) La pena pecuniaria è stata così elevata, da ultimo, dal primo comma
dell'art. 8, d.l. 30 settembre 1989, n. 332, conv. in l. 27 novembre 1989,
n. 384.
Articolo 23 Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.
Articolo 24 Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni
del presente decreto gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929,
n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli
ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari,
[gli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N.] in servizio
effettivo, nonché i funzionari della RAI in numero non superiore a 50,
espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro
per le finanze, emanato di concerto col Ministro della giustizia e col
Ministro per l'interno.
Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità
stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative
controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4
sopra citata.
Articolo 25
Le sopratasse e le pene pecuniarie incorse a norma del presente decreto
devono essere versate direttamente in contanti all'Ufficio del Registro
competente, il quale le introita rilasciando ricevuta del bollettino
modello 72 A ed imputando la riscossione al competente articolo e capitolo
del bilancio dell'entrata.
I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte
scadenze debbono essere versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo, sui
conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e previsti dal
precedente art. 3; nel caso di utenti non iscritti a ruolo sul conto
corrente intestato al [Primo Ufficio Bollo di Torino].
Per l'esazione coattiva da parte degli Uffici del Registro dei canoni di
abbonamento non corrisposti nonché delle sopratasse e pene incorse a
norma del presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 26
Nel privilegio, di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice civile, devono
ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i
crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.
Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei
mobili di cui all'art. 1957 dello stesso Codice civile.
Articolo 27 Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici
od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è
determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società
concessionaria.
Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e
l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo
che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di
ciascun anno.
Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza
aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è
passibile delle penalità previste dall'art. 19, ancorché abbia
corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui
all'art. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 1, n. 3,
della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le
finanze, d'intesa coi Ministri delle comunicazioni e per i beni e le
attività culturali, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente
articolo potrà essere affidata agli Uffici del Registro con le modalità
e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso decreto.
Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o
aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti artt. 9 a 13, e
16, 21 a 26.
Articolo 28 Le penalità di cui ai precedenti artt. 19 a 23 non saranno applicate
nei confronti degli utenti che non siano in regola con le disposizioni del
presente decreto, a condizione che essi provvedano agli adempimenti
stabiliti dal decreto stesso entro il 30 aprile 1938.
Articolo 29 Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento
alle radioaudizioni circolari, il Ministro per le finanze è autorizzato
ad assumere personale avventizio col contratto a termini, nel numero
strettamente indispensabile, con le modalità e il trattamento stabilito
dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7
giugno 1937, n. 1108.
Articolo 30 È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a
quelle contenute nel presente decreto.
Articolo 31 Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio
1938.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione
in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla
presentazione del relativo disegno di legge.