COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedì 1° marzo 2011
73ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAVOLI
La seduta inizia alle ore 14,10.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
Interviene per la RAI
il dottor Daniele Mattaccini.
Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il PRESIDENTE dà notizia di comunicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali interne della RAI e dal legale del FORUM delle Associazioni Familiari.
La Commissione ne prende atto.
ATTIVITA' DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni
(Seguito della discussione e rinvio. Illustrazione di schemi di risoluzione: esame e rinvio)
Riprende il seguito della discussione, sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.
Il senatore BUTTI
(PdL)
,
relatore, in riferimento all'
iter
già svolto e al lavoro dei due relatori, nonché sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti provenienti dai colleghi, comunica di aver rielaborato le proprie proposte, il cui testo auspica possa diventare lo schema base per il successivo esame. Grande attenzione è stata prestata a chiarire alcune definizioni e a individuare, con precisazioni adeguate, il testo di un documento che, oltre a rispondere alle esigenze, possa rappresentare anche un contributo utile alla società concessionaria, con particolare riferimento alla necessità di dar vita ad un pluralismo che aggiunga voci nuove, alla pertinenza dei soggetti cui dare spazio rispetto alle questioni trattate da un programma, alle regole che devono presiedere alla presenza del pubblico in studio, ai limiti del ricorso al televoto, alla necessità di tener conto dell'importanza della fascia oraria dei programmi tra i quali creare alternanza, alla definizione delle responsabilità del singolo conduttore e al diritto di rettifica. Il testo proposto rappresenta un ulteriore sforzo della maggioranza per determinare un clima costruttivo, nell'auspicio che si possa procedere al lavoro successivo senza eccessive polemiche.
Il senatore MORRI
(PD)
, relatore, rilevando le forti difficoltà che si registrano nella predisposizione di un testo sulla materia, ricorda come le proprie proposte, che tentavano anche una schematizzazione più precisa, tenevano conto di tutte le esigenze. Si configurano però delle novità, come alcuni interventi sul palinsesto della RAI e le nuove proposte avanzate dal senatore Butti. Se da un lato occorre forse qualche ulteriore riflessione sulle premesse, che rischiano di essere condizionate dall'attuale contesto politico, dall'altro è indispensabile individuare indicazioni concretamente spendibili nei confronti della RAI. In conclusione, confermando la validità del proprio schema di risoluzione, richiama l'attenzione sulla forte necessità di definire regole precise circa il divieto di svolgere i processi in televisione e di violare costantemente la
privacy
dei soggetti coinvolti nelle vicende di cronaca.
Il PRESIDENTE introduce il dibattito ponendo l'accento sulla necessità di trovare una definizione esatta per quanto concerne la presenza del pubblico in studio, in considerazione del fatto che una volta esistevano regole precise per la sua individuazione mentre oggi si assiste alla presenza di
claque
organizzate, nonché per quanto attiene invece alla questione del rispetto della
privacy
, circa la quale si devono registrare le distorsioni rappresentate dalle modalità di trattazione di tali argomenti da parte dei telegiornali, dalle rubriche di approfondimento e dalle ricostruzioni di processi già avvenuti, cui si aggiungono poi le trasmissioni pomeridiane dedite al cosiddetto "dolorismo".
Ricordando in premessa come per quanto riguarda il pubblico esiste il malcostume di consentire agli ospiti il ricorso a vere e proprie
claque
personali, il deputato BELTRANDI
(PD)
valuta come opportune le riformulazioni dei relatori, sottolineando la preliminare necessità di chiedere alla RAI l'attuazione dell'invito a suo tempo rivoltole dall'Agcom alla definizione dei principi del pluralismo, nonché la commisurazione del pluralismo con gli ascolti effettivi ed il recupero di alcuni temi di pubblico interesse troppo spesso esclusi dal dibattito. Ribadendo la perplessità sul ricorso al criterio proporzionale, che appare incompatibile con la libertà giornalistica, in merito alle nuove proposte del relatore Butti ritiene che non si possa aumentare senza un criterio preciso il numero degli opinionisti, evidenziando la difficoltà di immaginare una classificazione della diversa "formazione culturale" dei conduttori; poco opportuna valuta poi l'introduzione del contraddittorio a tutti i costi, mentre ritiene possibile il ricorso a diversi conduttori. Viceversa, considera il testo proposto dal senatore Morri troppo conservatore rispetto ad una tipologia di programmi RAI che andrebbe invece modificata in modo massiccio.
Secondo il senatore PROCACCI
(PD)
lo schema proposto dal senatore Butti, pur migliorato nella forma, non rappresenta uno sforzo reale da un punto di vista sostanziale. L'auspicio al raggiungimento dell'unanimità sembra messo in grave difficoltà dall'andamento del confronto, mentre nel testo si possono rinvenire numerose contraddizioni, o il ricorso a criteri inopportuni, come ad esempio il riferimento al principio proporzionale, laddove nel Paese non esistono blocchi statici di opinione, o il voler preservare la possibilità di esprimere opinioni per alcuni soggetti, come i direttori, e non per altri, come i conduttori. In altri passaggi sembra poi che si voglia riferire il principio dell'alternanza solo ad alcune circostanziate trasmissioni, mentre i principi andrebbero estesi a tutto campo.
Ritenendo evidenti le contraddizioni dell'opposizione, il deputato LAINATI
(PdL)
sottolinea la necessità di tener conto delle fasce orarie dei diversi programmi di approfondimento, che garantiscono ascolti molto differenti. Il
format
del doppio conduttore è stato invece già sperimentato con successo in altri ambiti. Circa i cosiddetti editoriali, si devono piuttosto rilevare le posizioni recentemente assunte dal direttore del TG3 o dalla dottoressa Annunziata, con la realizzazione di un tipo di servizio pubblico decisamente da modificare. Il testo del relatore Butti mira a riportare nella giusta dimensione l'interpretazione del pluralismo, della correttezza dell'informazione e della manifestazione delle opinioni.
Il PRESIDENTE evidenzia come non si riscontri nel dibattito un serio impegno alla produzione di un Atto che possa essere concretamente rivolto alla RAI. Il confronto dovrebbe mirare ad individuare soluzioni, non a ribadire eventuali "irricevibilità" delle proposte formulate. L'assunzione oggi di posizioni di principio contrasta con l'intento di cercare un'intesa, laddove le nuove proposte del senatore Butti meritano una considerazione più approfondita. Resta il sospetto che non si voglia addivenire realmente ad un accordo, minando in tal modo il vero significato del ruolo del Parlamento.
Rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.
La seduta termina alle 15,45.
ALLEGATO
SCHEMA DI RISOLUZIONE IN MATERIA DI PLURALISMO NELL'INFORMAZIONE E NEI PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO PROPOSTA DAL RELATORE, SEN. BUTTI
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Premesso che:
Il Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, disciplina, in particolare agli articoli 47, 49 e 52, vari compiti di valutazione e di controllo gestionale sull'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo da parte del governo, che si affiancano a quelli attribuiti dalla legislazione vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Il Testo Unico, ferma restando la superiorità gerarchica delle norme costituzionali, richiama gli obblighi di correttezza ed obiettività dell'informazione, in particolare all'articolo 7, comma 2, lettere
a)
,
c)
ed
e)
, ribadisce la "presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo da favorire la libera formazione delle opinioni", la garanzia dell'accesso "di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizione di parità di trattamento e di imparzialità" e "l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni".
Il Trattato di Lisbona pone il pluralismo dell'informazione alla base dei principi fondanti dell'Unione europea ed include tra i diritti fondamentali dell'Unione il rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare. Le Autorità audiovisive del Mediterraneo, nella Dichiarazione approvata a Reggio Calabria il 3 ottobre 2008, hanno proclamato "valori comuni e condivisi dei Paesi dell'area" il rispetto della dignità della persona umana, lo Stato di diritto, il pluralismo e la libertà d'informazione, la tutela dei minori, la lotta contro l'odio e la violenza per motivi di discriminazione. Il progetto di monitoraggio della "
corporate reputation
", affidato dalla Rai ad un istituto di ricerche specializzato, ha evidenziato come qualche criticità sia stata rilevata "sulla non obiettività e non imparzialità dell'informazione e sul mancato rispetto del pluralismo delle opinioni" (relazione Agcom 2010). Quindi "un'informazione poco obiettiva e il mancato rispetto del pluralismo delle opinioni politiche, culturali e sociali si confermano punti critici". (relazione Agcom 2010).
La tutela del principio del pluralismo non significa lottizzazione numerica degli spazi e degli operatori tra i partiti, ma corretta rappresentazione della pluralità delle posizioni in cui si articola il dibattito politico-istituzionale e delle diverse ispirazioni culturali. Tutte le diverse matrici culturali del Paese hanno dignità e diritto ad esprimere la propria visione progettuale e la propria interpretazione della realtà. Non appare sufficiente affidarsi alle più recenti innovazioni tecnologiche e alla conseguente diffusione del sistema digitale per definire appagate le esigenze del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione nell'ambito del servizio pubblico.
La nozione di servizio pubblico, quale emerge dall'articolato del Testo Unico, e secondo i canoni più volte ribaditi anche dalle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, significa certamente capacità di includere tutte le diverse posizioni, ma anche rispetto delle proporzioni democratiche, in altre parole considerazione di quali siano gli orientamenti della maggioranza dei cittadini espressi attraverso la sovranità popolare, base imprescindibile di ogni democrazia. Spesso, invece, accade esattamente il contrario, relegando in posizioni assolutamente minoritarie le idee, i valori e le proposte della maggioranza degli italiani. E' auspicabile una Rai aperta, nella quale nessuna voce, rispettosa della deontologia professionale e del codice etico dell'informazione, rischi la soppressione, ma anzi se ne aggiungano di nuove e di diversa propensione culturale.
La prima legge organica di riforma del sistema radio televisivo, la Legge num. 223 del 1990, definì i principi fondamentali del sistema: "il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione". Le successive leggi definite "di sistema", hanno mantenuto fede a tale principio agevolando ed incentivando una straordinaria evoluzione tecnologica.
Anche la giurisprudenza costituzionale ha più volte richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all'informazione oggettiva ed equilibrata garantito dall'art. 21 della Costituzione.
I principi e i valori del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione sono stati richiamati in diverse Direttive, Risoluzioni e Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea. In particolare all'art. 11, comma 2 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, si sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e la libertà dei media.
Nel suo messaggio inviato al Parlamento il 23 luglio 2002, il Presidente della Repubblica Ciampi aveva soprattutto individuato il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione quali “fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell’opposizione”, nonché concetti “diretti alla formazione di una opinione pubblica critica e consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica”.
in ragione di quanto sopra formula il seguente atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:
1. Per garantire le più elementari norme in materia di informazione corretta ed imparziale occorre un sostanziale rispetto delle regole condivise e al tempo stesso cogenti su richiamate da parte degli operatori della comunicazione impegnati nel servizio pubblico, siano essi giornalisti, conduttori, opinionisti o ospiti.
2. In ottemperanza a quanto sopra richiamato è indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Non è contestabile a giornalisti o opinionisti del servizio pubblico il diritto di esprimere un'opinione, è semmai da valutare il pericolo che quell'opinione diventi "la" verità e non "una" verità. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica e sociale, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.
3. La Rai, che all’interno dei suoi palinsesti rivela un forte squilibrio, si impegni ad aumentare l'offerta di approfondimenti giornalistici affidati a conduttori di diversa formazione culturale, mostrando particolare attenzione alla collocazione oraria e di Rete dei nuovi format. Questo nella prospettiva di un rafforzamento del pluralismo aggiuntivo che non sopprima voci, ma ne aggiunga altre di diverso orientamento.
4. Il pluralismo non va inteso solo nell’ambito strettamente politico o partitico, esso è una nozione a più ampio spettro. E’ vero che per approfondire un tema di attualità non è necessaria la presenza di politici, in rappresentanza di partiti, in studio. Si può facilmente attingere da altri ambienti in grado di rappresentare le diverse opinioni sulla materia in discussione, dando vita così ad un contraddittorio scevro da condizionamenti o contagi di natura partitica, in quanto non è detto che il pluralismo dei partiti debba sempre essere il pluralismo del Paese.
5. Se è vero che il pluralismo non può essere solo quello dei partiti, vero è che i partiti, come evidenzia il dettato costituzionale, restano il cardine del sistema democratico e, come tali, non possano essere oggetto di ostentato ostracismo da parte del servizio pubblico. Tutti i partiti presenti in Parlamento devono trovare, in proporzione al proprio consenso, e in riferimento al ruolo e all'iniziativa esercitati rispetto ai temi in discussione, opportuni spazi nelle trasmissioni di approfondimento giornalistico e il rispetto di tale disposizione viene affidato al buon senso dei conduttori e dei direttori di Rete o Testata.
6. Tutte le trasmissioni di approfondimento devono garantire la completezza dell’informazione attraverso un corretto ed equo contraddittorio e la pluralità dei punti di vista.
7. La Rai studi e sperimenti format di approfondimento giornalistico innovativi che prevedano anche la presenza in studio di due conduttori di diversa formazione culturale.
8. La Rai si impegni a ridurre il numero di programmi a conduzione tradizionale a vantaggio di format che trattino il tema della puntata attraverso servizi giornalistici - d'inchiesta o di approfondimento tematico - realizzati da risorse professionali interne all'Azienda.
9. I programmi di informazione e di approfondimento che si occupano di vicende giudiziarie, nell'esercizio del diritto di cronaca, devono rispettare le garanzie fissate dalla legge, alla luce del fondamentale principio costituzionale della presunzione d’innocenza. Quando l'informazione radio televisiva segue l'iter di un processo deve dare giusto rilievo alle conclusioni dello stesso, anche quando siano assolutorie.
10. L'innovazione tecnologica consente una sorta di interazione da parte dei cittadini che seguono i programmi e che possono esprimere la propria opinione attraverso la posta elettronica o l'invio di sms. Tale partecipazione attiva al programma da parte dei telespettatori o dei radioascoltatori deve essere oculatamente gestita e filtrata dal conduttore e dalla redazione, per consentire a tutti libertà di pensiero, nel più totale rispetto degli altri ospiti e delle loro opinioni.
11. La Rai è tenuta a rendere chiaro ed esplicito che le rilevazioni condotte attraverso televoto sono prive del valore statistico proprio dei sondaggi condotti su un campione rappresentativo della popolazione.
12. In conformità alla Carta dei diritti e dei doveri degli operatori del servizio pubblico radio televisivo, al Codice etico e alle indicazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora la presenza del pubblico, decisa sotto la responsabilità dei direttori di Rete e di Testata, sia indispensabile, la Rai assicuri che il suo utilizzo in studio non condizioni la naturale percezione dei contenuti del dibattito da parte dell'utente telespettatore o radioascoltatore. In particolare evitando che le riprese facciano un uso suggestivo della rappresentazione, per esempio un sistematico utilizzo di "controcampi" che tendano al discredito delle reciproche tesi, oppure il ricorso a manifestazioni plateali del dissenso o del consenso che generino nei telespettatori una lettura del confronto psicologicamente influenzata da un uso strumentale degli applausi. Delle disposizioni adottate in tal senso, la Rai informi la Commissione parlamentare di vigilanza e di indirizzo dei servizi radiotelevisivi.
13. In ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico (articolo 7 comma 2) si evitino all'interno di programmi di approfondimento giornalistico metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. Nella fattispecie rientrano le interpretazioni, a opera di attori professionisti, delle conversazioni telefoniche intercettate.
14. I contributi intesi quali filmati, tabelle, schede e quant'altro non possono avere profilo rappresentativo di una tesi precostituita funzionale all'attacco diretto o indiretto degli ospiti presenti in trasmissione o di soggetti che, in quanto assenti, non possono difendersi.
15. L'inalienabilità del diritto di cronaca è valore prezioso e irrinunciabile per gli organi di informazione, ma appare necessario coniugare tale diritto con il rispetto per il pubblico, in particolare nei programmi normalmente in onda nella cosiddetta “fascia protetta” in cui è indispensabile evitare morbosità, dettagliate descrizioni di omicidi e violenze di ogni natura. Il riferimento a recenti efferati fatti di sangue è scontato. La spettacolarizzazione delle depravazioni e delle oscenità non giova alla qualità del servizio pubblico, né più in generale all'etica dell'informazione.
16. Tenuto conto dell'attuale distribuzione, durante la settimana, delle diverse tipologie di trasmissioni, che concentrano nella prima serata del martedì e del giovedì i programmi più importanti di approfondimento politico, onde evitare il determinarsi di una evidente posizione dominante da parte di alcuni operatori dell'informazione rispetto ad altri, la Rai valuti l'opportunità di sperimentare l'apertura di altri spazi informativi e/o di approfondimento affidati ad altri conduttori, da posizionare negli stessi giorni (martedì e giovedì), alla stessa ora (prima serata), sulle stesse Reti e con le stesse risorse esistenti, secondo una equilibrata alternanza settimanale.
17. Al fine di garantire una informazione veritiera e non parziale, in conformità ai principi che regolano la tipologia contrattuale del settore e le responsabilità proprie delle Aziende editoriali, ovvero sollevando l'Azienda da responsabilità civili e/o penali, qualora - come è già accaduto - non si giunga a formalizzare un accordo con il conduttore, la Rai provveda comunque a stipulare contratti in cui sia individuata con chiarezza la responsabilità del conduttore e le relative sanzioni in ordine all'attendibilità e alla qualità delle notizie diffuse. Il conduttore, che deve essere imparziale, governerà la trasmissione in modo da garantire agli ospiti la dovuta equità nella distribuzione dei tempi e ai telespettatori la comprensibilità e la correttezza del dibattito stesso.
18. È compito essenziale del conduttore garantire in tempo utile, al più tardi nella prima puntata successiva, l’esercizio del diritto di rettifica nei confronti di soggetti lesi da informazioni contrarie alla verità, che non abbiano avuto possibilità di difendersi.
19. Non può essere consentita, per almeno due anni dalla cessazione del mandato elettorale, la conduzione di programmi di approfondimento a chiunque abbia interrotto la professione giornalistica per assumere ruoli politici di rilevanza nazionale, esponendosi pubblicamente quale rappresentante di un partito.
20. Per quanto riguarda i notiziari, siano essi tele o radio giornali, deve essere preservata, come in qualsiasi prodotto editoriale, la possibilità per il direttore o per altri commentatori da lui indicati di esprimere liberamente opinioni personali, a patto che queste siano distinte dalle notizie.
SCHEMA DI RISOLUZIONE IN MATERIA DI PLURALISMO NELL'INFORMAZIONE E NEI PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO PROPOSTA DAL RELATORE, SEN. MORRI
La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
visti
- l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- l’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il documento di lavoro della Commissione europea sul pluralismo dei mezzi di informazione negli stati membri dell’Unione europea (SEC(2007)0032);
- la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell’Unione europea e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali),
- la raccomandazione Rec (2001)3, del 31 gennaio 2007, del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sulla missione dei media di servizio pubblico nella società dell’informazione;
- la raccomandazione Rec1466(2007)2, del 31 gennaio 2007, del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sul pluralismo dei mezzi di informazione e la diversità dei loro contenuti;
- la risoluzione del Parlamento europeo 2007/2253(INI) del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi di informazione nell’Unione europea,
- il messaggio del Presidente della Repubblica inviato al Parlamento il 23 luglio 2002;
- l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l’11 marzo 2003;
- il parere unanime della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul contratto di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione Spa per il triennio 2010-2012;
considerando
- come un utilizzo professionalmente scorretto dei mezzi di comunicazione di massa quale strumenti di propaganda politica sia in grado, al giorno d’oggi, di incidere e di condizionare l’orientamento dei cittadini elettori;
- come diventi fondamentale la realizzazione di un pluralismo informativo che costruisca di fatto una reale capacità, per tutti i cittadini, di partecipare alla vita politica, economica, culturale e sociale del paese, e di prendere parte in modo consapevole alla determinazione delle politiche pubbliche;
- come la libertà dell’informazione assuma la qualifica di valore, di esigenza, di bisogno da soddisfare, il cui fondamento è insito nei principi fondamentali del sistema democratico;
- come, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21, 41 e 3, primo e secondo comma, della Carta costituzionale, l’esigenza di un’informazione dotata di imparzialità, completezza, apertura alle diverse tendenze politiche, culturali, sociali e religiose corrisponda al principio della pluralità delle fonti informative;
- come nelle premesse di numerose sue delibere (nn. 199/09/CSP, 135/10/CSP 137/10/CSP, ecc.) in tema di presunte violazioni del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (c.d. Testo unico della radiotelevisione) l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia considerato che “ai sensi degli articoli 3 e 7 del testo unico della radiotelevisione i programmi di informazione devono rispettare i principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità e apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, consentendo l’accesso di tutti i soggetti politici in condizioni di parità di trattamento”;
- come, nel suo messaggio invito al Parlamento il 23 luglio 2002, il Presidente della Repubblica Ciampi aveva soprattutto individuato il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione quali “fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell’opposizione”, nonché concetti “diretti alla formazione di una opinione pubblica critica e consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica”;
- i principi ispiratori dell’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l’11 marzo 2003, ed in particolare che “per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché dalle sue articolazione interne (divisioni, reti e testate) e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi”;
formula le seguenti raccomandazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:
1. La missione del servizio pubblico consiste nel garantire all’universalità dell’utenza un’ampia gamma di programmazione e un’offerta di trasmissioni complessivamente equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare, con riferimento al contesto nazionale ed europeo, le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e di assicurare, senza ricorrere a stereotipi ripetitivi o luoghi comuni, pluralismo, qualità e completezza dell’informazione, autonomia della cultura e della scienza, nonché di valorizzare le esperienze provenienti dalla società civile e le specificità territoriali, sociali e culturali del Paese. Scopo del servizio pubblico deve essere quello di rappresentare la verità dei fatti e delle diverse opinioni e costruire un confronto per favorire collaborazione e coesione piuttosto che alimentare la contrapposizione, lo scontro e la divisione.
2. Tutte le trasmissioni del servizio pubblico, sia di produzione interna sia esterna, ferma restando la libertà degli autori e dei conduttori, devono rispettare la pluralità dei punti di vista, la diversità politica, culturale, etnica e religiosa, nonché l’indipendenza, imparzialità e lealtà di giudizio. Il rispetto del pluralismo non deve consistere nella rappresentazione di tutte le possibili differenze, con il risultato di determinare una somma di distinte parzialità, ma nell’obiettivo e costruttivo confronto fra tesi diverse. Per la garanzia delle diversità non è necessario approntare costantemente il contraddittorio tra tesi contrapposte, bensì la capacità professionale di rappresentare in modo corretto e con i tempi adeguati, le oggettive differenze di pensiero, valutazione, interpretazione.
3. Il pluralismo deve essere assicurato nell’ambito della complessiva programmazione del servizio pubblico e all'interno di ogni programma informativo (o ciclo di puntate del medesimo) pur senza stravolgere la struttura caratterizzante dei programmi stessi.
3-
bis
. Il servizio pubblico è tenuto a valorizzare i programmi di inchiesta come strumento di rappresentazione reale della società.
4. Al fine di assicurare la massima indipendenza di giudizio e di comportamento, nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali l’Azienda concessionaria deve garantire la migliore valorizzazione delle professionalità interne.
5. Nella predisposizione e nello svolgimento di un programma informativo di servizio pubblico, dovrà essere impegno dell'Azienda e di ogni professionista, quello di evitare il rischio di dare un'immagine di uso personale e/o privato del servizio pubblico. La Società concessionaria deve costantemente prefiggersi tale obiettivo in relazione a tutti gli aspetti della programmazione radiotelevisiva.
6. Deve essere evitata la presenza nei programmi dei dirigenti dell’Azienda (membri del CdA, direttore generale, direttori di divisione, direttore di rete e di testata) se non per ragioni meramente istituzionali.
7. Nei programmi informativi e di cronaca del servizio pubblico aventi per oggetto procedimenti giudiziari in corso, l’esercizio del diritto di cronaca e l’obbligatorio confronto fra le diverse tesi dovranno essere caratterizzati da sobrietà, rispetto dovuto alle persone e tutela della privacy. Obiettivo prioritario dovrà essere quello di informare, non di anticipare giudizi di colpevolezza o di assoluzione per via televisiva.
8. Il servizio pubblico deve costantemente evitare una sovraesposizione di un singolo esponente politico o di una forza politica, sia nel breve sia nel medio/lungo periodo, anche soltanto inserendone la presenza, diretta o mediante collegamenti telefonici o utilizzo di supporti audiovisivi, in programmi non di informazione o di approfondimento.
1 - Programmi di informazione
1. E’ precisa responsabilità del direttore di testata e di rete il compito di creare una separazione ben identificabile tra i programmi di informazione, dedicati all’esposizione delle notizie, e programmi di approfondimento, dedicati ad una loro maggiore comprensione ed elaborazione, anche con l’ausilio di eventuali consulenti o esperti.
2. I programmi di informazione devono rispettare rigorosamente, con la completezza e l’indipendenza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del servizio pubblico si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della
chiarezza. Le testate giornalistiche della RAI dovranno garantire in modo particolare che le notizie e le informazioni di cui si dispone siano effettivamente fornite e rappresentate nella loro interezza e complessità, nonché che esse siano rese concretamente fruibili dagli utenti.
3. In tali programmi deve essere cura della società concessionaria, e precisa responsabilità del direttore di testata e di rete, il compito di creare una operazione ben identificabile tra l’esposizione delle notizie e l’approfondimento o commento che su di esse si ritiene opportuno elaborare.
4. Ogni testata giornalistica della Rai, è tenuta ad osservare, in ogni telegiornale o radiogiornale, i seguenti criteri:
- completezza della notizia;
- rispetto dell’individuo, della privacy e della dignità umana;
- individuazione della notizia e non della sua capacità di attrazione morbosa degli ascolti;
- necessità di fornire un’informazione complessiva, in ambito nazionale ed internazionale, e non mirata, anche indirettamente, a favorire interessi di singoli o di parti;
- garanzia che le valutazioni e interpretazioni siano effettuate dalle persone realmente informate dei fatti o parte in causa negli stessi;
- rispetto della contestualità e della trasparenza dei singoli interventi;
- prevalenza della notizia e della sua importanza rispetto al soggetto che la fornisce;
- adeguata distribuzione degli spazi assegnati alle singole notizie.
5. Nell’esposizione delle notizie, la distribuzione dei tempi, ai fini della garanzia del pluralismo, deve tener conto della netta distinzione tra rappresentazione delle attività delle personalità politiche nello svolgimento del loro ruolo istituzionale e di quelle connesse all’esercizio del loro ruolo di leader o di rappresentanti di una parte politica.
6. Il racconto dei singoli avvenimenti politici dovrà fare riferimento ad un’equa distribuzione dell’attenzione ad eventi e a posizioni della maggioranza, dell’opposizione, delle coalizioni e delle diverse forze politiche, anche in relazione all’oggettiva rilevanza dei temi in discussione, non necessariamente ricorrendo alla pedissequa applicazione della parità di spazi in tutti i programmi e in tutte le occasioni, onde garantire comunque un’informazione fruibile, completa e non artificialmente alterata da rappresentazioni non rispondenti all’effettiva realtà delle posizioni assunte dalle diverse parti.
7. Alla Testata giornalistica regionale spetta il compito di garantire, nel quadro del pluralismo dell'informazione politica, adeguati spazi alla rappresentazione delle opinioni delle forze di minoranza di Comuni, Province e Regioni, in quelle realtà ove si registra dai dati dell'Osservatorio, un pesante squilibrio informativo.
8. Specifica attenzione dovrà essere prestata alla necessità di dare informazione anche delle posizioni dei soggetti sociali che operano in particolare sui temi del lavoro, della povertà, dell’emarginazione, delle minoranze, della dignità delle donne, della tutela dei minori, della cura degli anziani e dei più deboli.
2 - Programmi di approfondimento
1. Nei programmi di approfondimento, per l’individuazione delle persone da invitare, sia in qualità di esponenti politici o sindacali, sia in qualità di giornalisti, consulenti, esperti o rappresentanti di movimenti o associazioni, dovrà essere prestata particolare attenzione a garantire la maggiore possibilità di attingere informazioni dirette e complete, ad assicurare il contraddittorio tra più opinioni, a favorire il massimo approfondimento possibile dell’informazione sull’evento in esame, sul suo significato immediato e/o sulle sue conseguenze; i consulenti ed esperti invitati in tale veste devono contribuire ad una valutazione complessiva che risulti basata su dati certi e obiettivi.
2. Nei programmi di approfondimento dedicati a tematiche di particolare rilievo, attinenti il confronto in ambito politico e sociale tra forze diverse, in particolare se riferito alla dialettica tra i partiti o tra distinte componenti organizzate nella società, deve essere assicurato il contraddittorio e, ove necessario, il diritto di replica. L'informazione del servizio pubblico deve assicurare agli utenti la conoscenza delle opinioni diverse più significative esistenti, rappresentando in modo plurale le vicende e ricorrendo anche, ove necessario, alla consultazione di fonti che supportano tesi dissonanti.
3. Specifica attenzione dovrà essere prestata alla necessità di dare informazione anche delle posizioni dei soggetti sociali che operano in particolare sui temi del lavoro, della povertà, dell’emarginazione, delle minoranze, della dignità delle donne, della tutela dei minori, della cura degli anziani e dei più deboli.
3 - Programmi di intrattenimento
1. I programmi di intrattenimento, anche e soprattutto in caso di larga e riconosciuta audience, devono interpretare il servizi pubblico radiotelevisivo come luogo del confronto e dell’esposizione, ragionata ed equilibrata, delle diverse tesi, non come luogo della formazione, addirittura in forma apodittica e senza interlocuzione, delle decisioni.
2. Al fine di salvaguardare le finalità del servizio pubblico, la presenza frequente e abituale di esponenti politici nei programmi di intrattenimento va normalmente evitata; essa deve – comunque – trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una apposita finestra informativa nell’ambito del programma di intrattenimento; tale motivazione, che va esplicitamente spiegata al pubblico, deve sempre prevalere sul profilo di esponenti politici degli invitati. Sarà sempre cura e responsabilità del conduttore garantire che tale impostazione non venga mai meno nel corso del singolo programma.
3. Nei programmi di intrattenimento più leggero (c.d. “varietà”, ad esempio Festival di Sanremo, Miss Italia, ecc.), o nei reality, è da evitare la presenza dei politici non giustificata in realtà da alcun motivo attinente allo svolgimento del programma e alle sue tematiche.
4. Nelle trasmissioni in cui è prevista la presenza del pubblico in sala, le modalità di scelta delle persone che lo compongono, della sua partecipazione al programma e del suo ruolo devono essere rigorosamente improntate ai principi di imparzialità. In nessun caso il pubblico deve potersi qualificare, in modo più o meno manifesto, come solo di parte rispetto alle posizioni espresse o alle persone invitate in trasmissione. Tali modalità devono preventivamente creare le condizioni affinché il pubblico non appaia né come un tribunale giudicante, né come una folla acclamante un’affermazione, un invitato o il conduttore.
4 - Propagande e campagne sociali
1. Anche nell’individuazione dei soggetti cui dare spazio nelle propagande di carattere sociale, nelle promozioni di iniziative di assistenza, volontariato e beneficenza, particolare cura dovrà essere prestata a garantire, fermi restando la qualità delle tematiche proposte e i requisiti di garanzia da riscontrare per ciascuno dei soggetti richiedenti, il pluralismo delle presenza da parte dei diversi soggetti, in collaborazione con le competenti strutture governative e la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.