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Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
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NORMATIVA
ACCORDI SINDACALI
GIURISPRUDENZA
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Sentenza Corte Cassazione, 29 giugno 1984, n. 3849, in Foro it., 1984, I, pp. 2147 ss. (nota di E. CAPPAGLI, Cinefotoreporter
e giornalismo, in Giust.civ., 1985,
I, pp.421 ss.)
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Sentenza Corte Cassazione Sez. Lavoro, 2 luglio 1985 n. 3998, in
Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pp. 439 ss., (con
nota di PEDRAZZA GORLERO, L'insostenibile
ininformatività dell'immagine)
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Sentenza Corte Cassazione,22 ottobre 1985, n. 5177, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pp. 204
ss.
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Sentenza Corte Cassazione,23 novembre 1985, n. 5855, in Il Diritto dell’ informazione e dell’informatica, 1986, pp. 607
ss.
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Sentenza Corte Cassazione Sez. Lavoro,18 gennaio 1986, n. 330, in
Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pp. 877 ss., (con
nota di BONESCHI)
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Sentenza Corte Cassazione, 17 marzo 1986, n. 1826, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pp. 608
ss.
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Sentenza Corte Cassazione, 23 aprile 1986, 2878, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pp. 981
ss.
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Sentenza Corte Cassazione, 7 luglio
1987, n. 5917, in Il Diritto
dell’informazione e dell’informatica, 1988, pp. 163 ss.
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Sentenza Corte Cassazione, 20 agosto 1987, n. 6969, in Giur. it., 1988, I, 1, pp. 782 ss., (con nota di LASORELLA, Riflessioni
in tema di capacità informativa
dell'immagine fotografica)
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Sentenza Corte Cassazione, 5 novembre 1990, n. 10585, in Mass.
Foro it., 1990
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Sentenza Corte
Cassazione, 13 settembre 1991, n. 9570
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Sentenza Corte Cassazione, 20 dicembre 1991, n. 13790, non massimata
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Sentenza Corte Cassazione, 16 gennaio 1993, n. 536, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1993, pp. 478
ss.
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Sentenza Corte
Cassazione, 19 gennaio 1993, n. 626
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Sentenza Corte
Cassazione sez.lavoro, 14 giugno
1994, n.5757
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Sentenza Corte
Cassazione, 8 agosto 1994, n. 7324
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Sentenza Corte
Cassazione sez.lavoro, 26 febbraio
1996, n. 1488, in Il Diritto
dell’informazione e dell’informatica, 1996, pp.405 ss.
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Sentenza Corte
Cassazione, 25 maggio 1996, n. 4840, in Il
Diritto dell’ informazione e dell’informatica, 1996, pp.667-8 e in Gazzetta
giuridica, n.25 /1996
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Sentenza Corte Cassazione, 12 dicembre 1996, n. 11107, in
Il Diritto dell’ informazione e dell’informatica, 1997, pp. 418 ss.
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Sentenza
Corte Cassazione, sez.lavoro,
28 ottobre 1998, n. 10771, in Gazzetta
giuridica, 27 novembre 1998, n.42
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Sentenza Tribunale
di Varese, 23 settembre 1987, in Il
Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1988, pp. 425 ss., (con
nota di BONESCHI)
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Sentenza Tribunale
di Varese, 12 settembre 1988, in Il
Diritto dell’informazione e dell’informatica,1989, pp. 164 ss., (con
nota di ZENO-ZENCOVIC)
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Sentenza Tribunale
di Modena, 22 febbraio 1989, in Il
Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1989, pp. 966 ss., (con
nota di BELLOCCHI)
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Sentenza Tribunale
di Milano, 20 marzo 1990, in
Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1990, (con nota di
BELLOCCHI)
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Sentenza Tribunale
di Milano n. 1822/93 in causa Vettore/RAI;
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Sentenza Tribunale
di Milano n. 2028/93 in causa Sobacchi+1/RAI
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Sentenza Tribunale
di Milano, 2 marzo 1995, in Il Diritto
dell’informazione e dell’informatica, 1995, pp. 660 ss., (con nota di
BANCHERO)
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Sentenza Tribunale
di Milano n. 8335/95 in causa Leo/RAI
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Sentenza Tribunale
di Milano n. 602/96 in causa Sacchi/RAI
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Sentenza Pretura
di Cagliari - sez. lavoro 28 marzo
1979, in causa
Busia/Rai
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Sentenza Pretura
di Torino - sez. lavoro 31
luglio 1980, in causa Magnoni e altri - Editor S.p.a.
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Sentenza T.A.R.
Lazio, 1 giugno 1977, n. 576
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Sentenza T.A.R.
Lazio, 14 settembre 1981, n.678, in Giur.cost.,
1982, I, pp. 1759 ss.
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DELLA LENA, Tele-cine-foto- operatori e iscrizione all’albo
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G.
CASTIGLIONE,
Fotoreporter e giornalista: parificazione professionale?, in T.A.R..,
1981, II, pp.396 ss.
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MERCURI, Informatore reporter e
cronista visivo: due figure di giornalisti, in Giur.it., 1981, II, pp. 224 ss.
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C.
GESSA, Professione giornalistica e informazione a mezzo immagini: aproposito di
un preteso contrasto tra legge e regolamento professionale, in Dir.radiodiff.telecom.,
1981, pp. 553 ss.
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CASTIGLIONE,
Fotoreporter e giornalista: parificazione professionale?, in
Trib.amm.reg., 1981, II, pp. 395 ss.
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1982, I, pp. 1760 ss.
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PEDRAZZA GORLERO,
La riprodiuzione d’immagini per organi di informazione come attività
giornalistica, in Giur.cost.,
1982, I, pp. 1777 ss.
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dell’attività giornalistica e c.d. informazione per immagini), pp. 161
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giornalisti?, in Riv.amm., 1984,
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L'insostenibile ininformatività dell'immagine (Nota a Cass. 1985 n.3998),
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Giornalisti ed editori nella giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 1989,
(CAP.VII Il giornalismo per immagini)
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Cedam, 1989
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D'AMATI, Il giornalista tele-cine-foto operatore, in "Il lavoro giornalistico, contratto collettivo, giurisprudenza”,
Padova, Cedam, 1989, pp. 46 ss.
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BANCHIERO, Richiami di dottrina e giurisprudenza, (Commento a Cass. 14 giugno
1994, n.5757) in Dir.inf., 1995, pp.868
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giornalistica (nota a Tribunale di Milano 2 marzo 1995),
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in Dir.inf., 1990, pp.952 ss. ; id. Tecnologia,
professionalità e responsabilità dell'informazione, in Prosp
inf., 1990, n.1 "L'intervento pubblico nell'informazione",
Firenze, Ufficio del Garante per l'editoria-Le Monnier,pp.73 ss.; id. Dialettica degli interessi e garanzia di tutela nell'ordinamento
dell'informazione (Nota a C.C. 1991 n.71), in Dir.inf.,1991, pp.574
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BIANCO, Il diritto del giornalismo. Guida alla professione, Padova,
Cedam, 1997
TCO
NELLA GIURISPRUDENZA
Un percorso a ritroso
CASS.,
sez. lavoro, 28 ottobre 1998, n. 10771
Nel
caso di riconoscimento del diritto alla qualifica di «giornalista» in favore
di operatori di ripresa addetti ai servizi giornalistici di testate
giornalistiche televisive, ai fini dell'attribuzione dei vari trattamenti
contrattualmente spettanti ai giornalisti, va eseguita una specifica analisi dei
presupposti richiesti dalle norme collettive per ciascuno degli istituti presi
in considerazione e della ricorrenza in fatto dei presupposti medesimi,
particolarmente quando si tratti di indennità presumibilmente connesse a
caratteristiche, modalità e tempi delle prestazioni concretamente svolte. Nella
specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata per vizio di
motivazione in merito al riconoscimento, in riferimento ad accordi integrativi
per i giornalisti della RAI, delle indennità di doppia testata, di
specializzazione e di miniinviato (per le quali erano rimasti senza risposta i
motivi di appello circa la mancata ricorrenza dell'aggravio di lavoro in caso di
utilizzazione per più testate del servizio realizzato dal cineoperatore, circa
la necessaria strumentalità dei mezzi tecnici nel lavoro dei cineoperatori e
circa l'intrinseco carattere esterno dei medesimi) nonché del forfait
per lavoro domenicale e festivo e per lavoro straordinario.
(in
Gazzetta giuridica, 27
novembre 1998, n.43)
CASS. 12 dicembre
1996, n. 11107
(LANNI S. Presidente - CICIRETTI S. Relatore - SEPE E.A. P.M. (diff.) - Ric. Rai Radiotelevisione Italiana
S.p.A.
- Res. Massignan e altri)
Ai
fini del diritto di un teleoperatore alla qualifica di giornalista, le immagini
dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale devono
svolgere quella funzione informativa, cioè di espressione di fatti e di idee,
che caratterizza l'attività giornalistica, e quindi non devono semplicemente
illustrare la parola, ma, se non sostituirla del tutto, quanto meno completarle,
cioè concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura
tale che in loro mancanza verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il
valore informativo del servizio stesso.
(MOLLICA F. Presidente VIGOLO L. Relatore LEO A. P.M. (conf.) Ric. R.A.I. Radiotelevisione Italiana
S.p.A. Res. Rebellino e altro).
Il
contenuto proprio dell' attività giornalistica presupposto dalla legge 3
febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (nozione
che la legge suddetta volutamente si astiene dal definire) va individuato
nell'attività, di carattere intellettuale, di partecipazione alla compilazione
di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la
stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e delle televisione, la
cui specificità (non coincidente necessariamente con il contenuto della nozione
tradizionale del giornalista che si esprime attraverso la stampa) sta nella
particolare sintesi fra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa
che ben può essere svolta attraverso l'immagine, essendo anche questa fornita,
in linea generale, di una rilevante efficacia comunicativa e informativa. Nella
sopraindicata attività giornalistica può quindi rientrare anche quella del
cinefotooperatore, quando essa, come previsto dall'art. 1 del regolamento di
esecuzione della menzionata legge n. 69 del 1963 (d.P.R. n. 649 del 1976) si
concretizzi in un'attività di realizzazione di immagini che completano o
sostituiscono l'informazione scritta nell'esercizio dell'autonomia decisionale e
operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, mentre
non sono d'ostacolo alla iscrizione del cinefotooperatore all'albo dei
giornalisti ne determinano illegittimità del menzionato regolamento gli artt.
332 e 35 della legge n. 69 del 1963 che prevedono l'accertamento della idoneità
professionale mediante prove scritte e pubblicazioni scritte, i quali fanno
riferimento al modo prevalente di svolgimento dell'attività e al modo parimenti
usuale di documentazione della stessa, senza per questo implica una particolare
e formale nozione dell'attività giornalistica o impedire di tradurre (così
come fa il regolamento) detta forma in altra equivalente sul piano documentale
qualificato, desumendola dalla natura dell'attività da documentare.
CASS.
SEZ.LAVORO 25 maggio 1996, n. 4840
(MOLLICA F. Presidente VIGOLO L. Relatore LEO A. P.M. (conf.)
Ric. R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Res. Rebellino e altro).
Alle associazioni sindacali sono
riconosciute dall'ordinamento giuridico la funzione essenziale di stipulare
contratti collettivi con efficacia obbligatoria per gli aderenti che
appartengano ad una determinata categoria (art. 39 Cost.) nonché le ulteriori
funzioni di promozione sociale, di sostegno delle rivendicazioni e di assistenza
nelle relative controversie secondo le previsioni delle leggi 20 maggio 1970 n.
300 e 11 agosto 1973 n. 533, mentre è escluso ogni potere di rappresentanza in
ordine ad atti dispositivi di diritti acquisiti. (Nella specie la sentenza
impugnata aveva ritenuto solo quale semplice consiglio per gli iscritti, di
carattere non vincolante, il patto con cui un sindacato di giornalisti
radiotelevisivi si era impegnato nei confronti della R.A.I. a che sino alla
conclusione di una vertenza in materia di qualifica concernente la categoria dei
c.d. operatori di ripresa, i propri aderenti che avevano avviato controversie
giudiziarie si astenessero dallo svolgimento di attività processuale. La S.C.
ha rigettato il motivo di censura osservando che in ogni caso il suddetto
accordo non avrebbe potuto incidere sui diritti soggettivi eventualmente
maturati dai lavoratori né sul loro diritto di agire in giudizio a tutela degli
stessi ex art. 24 Cost.).
(Omissis)
Col secondo motivo del ricorso, la Rai denuncia violazione e falsa applicazione
della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, artt. 1
e 2, nonché degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; deduce altresì carenza e
contraddittorietà della motivazione su punto essenziale della controversia non
avendo il Tribunale tenuto conto della nozione giuridica dell'attività
giornalistica, come risultante dalla legge n. 69/1963, non modificabile dal
regolamento n. 649 del 1976. Il Tribunale, cioè, anche alla luce della
giurisprudenza di questa Corte, avrebbe dovuto accertare se la Rai avesse
chiesto e i due lavoratori avessero espletato, per un periodo ed in una misura
rilevanti, prestazioni eccedenti quelle di semplice teleoperatore, inerenti
all'attività giornalistica per il contributo creativo nella fase delle riprese
e della composizione delle immagini, per la incisiva partecipazione al
montaggio, sì da conferire al prodotto la valenza di un messaggio informativo
critico analogo a quello del giornalista tradizionale, non essendo accettabile
la semplice equiparazione di tutti i teleoperatori ai giornalisti (in
particolare, a seguito dell'accordo del 5 giugno 1989, del quale furono
destinatari oltre cento teleoperatori, costoro dovettero partecipare ad una
prova di selezione essendosi creata una nuova figura professionale
caratterizzata, appunto, dalla natura giornalistica dell'attività richiesta) ed
a siffatta, indebita equiparazione inevitabilmente conducevano le generiche
affermazioni del giudice di appello che esaltavano l'importanza del
cineoperatore.
Il
motivo è infondato.
Quanto
alla censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe trascurato la nozione
giuridica della attività giornalistica, deve essere richiamato quanto questa
stessa Corte ha affermato sul punto con le sentenze 29 giugno 1984, n. 3849; 2
luglio 1985, n. 3998; 19 gennaio 1993, n. 626; 20 agosto 1987, n. 6969. Tali
precedenti pronunce concordano sul fatto che la legge 3 febbraio 1963, n. 69 non
si è proposta di regolare l'attività giornalistica secondo uno schema formale
tratto dalla realtà sociale, sebbene soltanto di apprestare una tutela a detta
attività come di fatto svolta in tale realtà. Ciò per assicurare la rigorosa
osservanza della dignità professionale connessa alla libertà di informazione e
di critica, non suscettibile di condizionamenti di sorta, quale espressione del
valore costituzionale della libertà di pensiero posta dal Costituente alla base
dell'ordinamento democratico. Da ciò, peraltro, non consegue che la legge abbia
inteso adeguarsi alla nozione tradizionale del giornalista che si esprime
attraverso la stampa; il legislatore si è volutamente astenuto dal definire la
nozione del giornalista al fine di consentire l'estensione della tutela
professionale a qualsiasi forma di attività di manifestazione del pensiero che
si estrinsechi vuoi tramite la stampa periodica, vuoi tramite i servizi
informativi radiofonici o televisivi. Se è vero che la legge presuppone un
contenuto specifico della attività giornalistica, assunto dalla realtà sociale
e qualificantesi come attività di partecipazione di carattere intellettuale
alla compilazione di "un particolare prodotto della manifestazione del
pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio o
della televisione" (Cass. 12 dicembre 1981, n. 6774),1o specifico di tale
attività sta nel coniugare la libertà di manifestazione del pensiero con la
funzione informativa. Questa, peraltro, ben può essere svolta anche attraverso
l'immagine, non necessariamente "neutra" rispetto al commento scritto
o parlato, non potendosi affatto escludere, in via di principio, che anche
l'immagine possa avere, per sue particolari connotazioni, una rilevante
efficacia comunicativa ed informativa. Si è, tuttavia, a tal proposito,
sottolineato che l'attività giornalistica non può identificarsi puramente e
semplicemente con l'attività del cinefotoreporter, comunque utilizzata dal
mezzo giornalistico, ma deve rispondere, a norma dell'art. 1 del regolamento di
cui al d.P.R. 19 luglio 1976, ad una attività di realizzazione di immagini che
completino o sostituiscano l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia
decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della
prestazione. Questa Corte ha anche affermato che "non si può sostenere la
illegittimità del regolamento n. 649/1976 con l'argomento che la legge n.
69/1963, richiedendo (artt. 32 e 35) l'accertamento della idoneità
professionale mediante prove scritte e pubblicazioni scritte, escluderebbe la
possibilità per i fotocinereporter di accedere all'albo non potendo essi, senza
violare la legge, essere esonerati dalle dette prove scritte, previa
sostituzione ad esse della "illustrazione di un fatto o avvenimento con un
servizio tele-cinefotografico". E’ di tutta evidenza, infatti, che le
norme suindicate, lungi dall'implicare una particolare e formale nozione
dell'attività giornalistica, trovano spiegazione nel riferimento anodino al
modo usuale e prevalente di svolgimento dell'attività stessa ed al modo,
parimenti usuale, di documentazione qualificata (in forma scritta) della prova
di idoneità professionale, propria in genere di tutti gli esami, senza però
escludere la possibilità di tradurre detta forma in altra equivalente, sul
piano documentale qualificato, desumendola dalla natura dell'attività da
verificare e da documentare" (Cass. n. 3849/1984).
Per
il resto il motivo in esame muove, sia pure sub specie di denunzia di carenza e
di contraddittorietà della motivazione, inammissibili censure attinenti alla
ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, istituzionalmente ed in
via esclusiva titolare del relativo potere. Come risulta dall'ampia sintesi
sopra riportata dell'iter ricostruttivo e logico seguito dal giudice di appello,
il Tribunale, partendo da una nozione del cineoperatore-giornalista conforme a
quella enucleata dalla giurisprudenza di legittimità, ha esaminato in concreto
l'attività svolta dal Rebellino e dal Somacchi e, lungi dal ritenere che gli
stessi fossero giornalisti solo in quanto cineoperatori, ha richiamato
specifiche risultanze istruttorie (in particolare, prove testimoniali, seppure
concernenti tutti i cineoperatori che avevano proposto analoga domanda
giudiziale e non certo tutti quelli che avevano ottenuto il riconoscimento della
qualifica in forza del superamento della selezione prevista negli accordi
sindacali) per affermare che la loro attività corrispondeva a quanto richiesto
dall'ordinamento per l'attribuzione della qualifica. In particolare, per quanto
riguarda il montaggio, fase ritenuta dalla giurisprudenza, ai fini della
qualifica di giornalista, di particolare rilevanza (quando non fosse stata
omessa in ragione della particolare efficacia comunicativa ed informativa della
sequenza delle riprese, tale da rendere superfluo il montaggio ed il commento
parlato e da costituire segno di assoluta evidenza della efficacia informativa
del servizio) per la soluzione della questione ora in esame, il Tribunale ha
sottolineato come fosse risultato il contributo decisivo del Rebellino e del
Somacchi a tale fase ed anche a quella del commento giornalistico, mediante i
suggerimenti determinanti che gli stessi dovevano dare in apposita relazione.
Talvolta, poi, ha pure accertato il Tribunale, i predetti cineoperatori
sceglievano da soli le immagini più significative e la loro sequenza. Altre
volte, il messaggio era dato dalla inscindibile e paritaria collaborazione
dell'operatore e del commentatore, tanto che ne risultava "un pezzo a
quattro mani e a quattro occhi"; peraltro, per quanto già detto, talvolta
siffatta collaborazione non era richiesta (ai fini che qui interessano) proprio
per la particolare efficacia comunicativa ed informativa della sequenza delle
riprese. (Omissis)
CASSAZIONE SEZ.
LAV. 26 FEBBRAIO 1996 N. 1488
PRESIDENTE: MICALI; ESTENSORE: ALIBERTI; PARTI: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (Avv. Scognamiglio) - MUTARELLI (Avv.ti D'Amati, Tosi, Boneschi)
Gli
accordi integrativi tra INTERSIND-RAI, da una parte, FNSI-USIGRAI (fino al 1982
O.S.G.R.) dall 'altra, si applicano, unitamente al contratto nazionale di lavoro
giornalistico, anche ai telecineoperatori giornalisti dipendenti della Rai,
poiché detti accordi aziendali non hanno una sfera soggettiva diversa ed e
impensabile che la FNSI abbia potuto fare riferimento ad una parte soltanto dei
giornalisti professionisti operando quella distinzione tra «specie tipica e
maggioritaria» (i.e. i giornalisti che si esprimono attraverso lo scritto e il
parlato) e «specie atipica e minoritaria» (i.e. i giornalisti che si esprimono
attraverso immagini) prospettata dalla Rai senza ancorarla ad un benché minimo
supporto normativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso depositato il 13 novembre 1992 la RAI S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Milano Mutarelli Antonio chiedendo la riforma della sentenza del Pretore nella parte in cui aveva disposto l'inquadramento del ricorrente con il cod. M 75 quale redattore ordinario, l'applicabilità al rapporto del C.C.N.L. dei giornalisti nei termini e con le specificazioni di cui agli accordi RAI/ OSGR USIGRAI dal 1977 in poi, nonché degli altri accordi aziendali concernenti il trattamento economico dei giornalisti e di conseguenza nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento di L. 276.702.314, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Sosteneva l'appellante che aveva sollevato eccezione di prescrizione estintiva delle spettanze del lavoratore: che al telecineoperatore non sono applicabili istituti previsti per il giornalista, tant'è vero che le parti sindacali con nuovi accordi avevano esteso solo in parte alla nuova c categoria il trattamento riservato ai giornalisti; che non erano dovuti compensi legati al tipico lavoro del giornalista, in particolare l'indennità per doppia testata ex art. 10 C.N.L.G., l'indennità di specializzazione, il forfait per lavoro domenicale e festivo, l'indennità di mini inviato.
Il Tribunale di Milano con sentenza depositata il 25 novembre 1993, ha rigettato l'appello.
Ritiene il Tribunale che, come risultava da precedente sentenza del Pretore di Milano n. 1991/1980, passata in giudicato, il Mutarelli chiese ed ottenne il riconoscimento del diritto all'applicazione del C.C.N.L. giornalistico quanto meno dalla data di iscrizione nell'elenco dei professionisti e dell'accordo integrativo per i dipendenti con tutte le conseguenze normative economiche e previdenziali. Il Pretore emise sentenza di mero accertamento con riserva di quantificazione in separato giudizio, dichiarò il diritto del predetto lavoratore alla qualifica di giornalista dalla data di iscrizione all' albo e condanno la RAI ad applicare il trattamento economico e normativo corrispondente ed a corrispondere le differenze retributive.
Ritiene il Tribunale che non sia maturata l'invocata prescrizione, poiché nulla autorizza a ritenere che l'espressione «differenze retributive» posta in riferimento alla rivendicata applicazione del contratto collettivo e dell'accordo integrativo riguardi soltanto le retribuzioni tabellari ed i livelli retributivi. Peraltro in questo giudizio vengono richiesti compensi ed indennità stabilite dalle predette fonti (contratti collettivi ed accordo aziendale). Inoltre rileva il Tribunale che la RAI non può mettere in discussione quanto statuito dalla sentenza n. 1991/1980 del Pretore di Milano e che cioè, al ricorrente si applica il contratto collettivo di lavoro giornalistico.
Ritiene, quindi, il Tribunale, che in punto di fatto, si siano realizzate le circostanze in favore del ricorrente per il riconoscimento delle singole indennità richieste.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la RAI S.p.A.
Resiste con controricorso il Mutarelli. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE. La ricorrente RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. denunzia con il I motivo: violazione e falsa applicazione dell'art 2943 cod. civ., carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. La ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere respinto l'eccezione di prescrizione.
Secondo la RAI colui che chiede le differenze retributive discendenti dall'attribuzione di una certa qualifica o di un dato inquadramento non può pretendere di far rientrare in tale generica rivendicazione diritti ed istituti peculiari, come quelli reclamati nel presente giudizio dal Mutarelli.
Con il II motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 Cost., 1322, 1362 e ss., 1372, 1723 e 1726 cod civ. Carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. La ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver disatteso l'argomentazione difensiva, secondo cui l'accordo integrativo stipulato tra la RAI e la rappresentanza sindacale dei suoi giornalisti dovrebbe riferirsi esclusivamente ai dipendenti che prestino attività giornalistica nell'accezione tecnica della espressione. Rileva il ricorrente che il contratto integrativo aziendale stipulato tra la RAI e l'USIGRAI non ha mai contemplato la categoria dei telecineoperatori giornalisti. Ritiene, quindi, la ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato detto accordo aziendale.
Con il III motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.Insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente censura, infine, l'impugnata sentenza nella parte in cui riconosce al Mutarelli una serie di voci ed istituti retributivi dei quali la RAI aveva diffusamente argomentato l'insuscettibilità di estensione ai telecineoperatori, con motivazione apodittica e sbrigativa sollevando il Mutarelli dall'assolvimento di oneri probatori.
La Corte, esaminando il 1° motivo, rileva che la pronunzia del Tribunale nel punto in cui ha, in sostanza, ritenuto la sussistenza di una causa di interruzione della prescrizione, non appare censurabile.
Invero è insuperabile ove si voglia affermare il contrario la sussistenza del giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza pretorile 1990/80, passata in giudicato come riferito nella sentenza qui impugnata (v. p. 7).
Orbene l'intestazione del suddetto giudicato, che è esterno siccome formatosi in altro processo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed e insindacabile in cassazione ove la valutazione dello stesso giudice sia improntata ad esatti criteri logici e giuridici..
Nella fattispecie l'interpretazione data con la sentenza qui in esame si incentra nella considerazione che l'espressione «differenze retributive» (per le quali fu pronunziata sentenza di condanna con la sentenza pretorile 1990/80) non si riferisce soltanto alle retribuzioni tabellari ed ai livelli retributivi. Trattasi di una valutazione sufficientemente motivata ed immune da vizi sotto il profilo logico-giuridico. Il Tribunale ha rilevato che, come risultava dalla sentenza del pretore di Milano 1991/80, il Mutarelli aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'applicazione del C.N.L.G. giornalistico e dell'accordo integrativo con tutte le conseguenze normative economiche; ha evidenziato, poi, la decisività del rilievo che nel presente giudizio venivano richiesti compensi ed indennità stabilite dalle predette fonti (Contratto collettivo ed accordo aziendale): in ciò e chiaro osserva la Corte l'indirizzo e l'oggetto della manifestazione di volontà espressa nel primo giudizio al fine del soddisfacimento dei propri crediti. Quindi è corretto ritenere che si sia avuto effetto interruttivo ex art. 2943 cod. civ.
La ricorrente inoltre accenna ad un errore in punto di fatto riscontrabile nell'assunto del Tribunale (non vi sarebbe nessun riferimento all'applicazione dell'accordo integrativo nelle conclusioni del ricorso introduttivo nell'originario giudizio, ne in successivi atti di diffida stragiudiziale).
Al riguardo giova osservare che il Tribunale si è richiamato correttamente alla sentenza del Pretore 1991/80, passata in giudicato; al che consegue che non ha compiuto alcun errore in punto di fatto.
In ogni caso anche se questo fosse astrattamente configurabile, le affermazioni della ricorrente RAI si risolverebbero in sostanza nella prospettazione di una erronea supposizione di un fatto inesistente (richiesta di applicazione (anche) dell'accordo integrativo: secondo la RAI non vi sarebbe alcun riferimento del genere), vizio questo previsto dall'art. 395, n. 4 cod. proc. civ. e per il quale e dato, come mezzo di impugnazione, non il ricorso per Cassazione, ma il diverso rimedio della revocazione.
Esaminando il 2° motivo la Corte rileva che è essenziale, nella motivazione dell'impugnata sentenza, il rilievo che non può più essere messo in discussione «quanto statuito dalla sentenza n. 1991/1980 del Pretore di Milano: al giornalista teleoperatore che ha esercitato l'attività giornalistica alle dipendenze di detta società va applicato il contratto di lavoro giornalistico».
Osserva, poi, la Corte che la ricorrente assume che l'accordo integrativo stipulato tra la RAI e la rappresentanza sindacale dei suoi giornalisti deve riferirsi esclusivamente ai dipendenti che prestino attività giornalistica nell'accezione tecnica della espressione e che il contratto integrativo stipulato tra la RAI e l'USIGRAI non ha mai contemplato la categoria dei telecineoperatori giornalisti.
Rileva la Corte che il Tribunale, dopo la ritenuta applicabilità del contratto di lavoro giornalistico, ha ricordato che FNSI ed INTERSIND hanno convenuto in occasione di ogni rinnovo contrattuale che «questa contrattazione si applica ai giornalisti dipendenti della RAI nei termini e con le specificazioni connesse alle peculiarità proprie della realtà aziendale e del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'accordo integrativo stipulato in pari data» e «che proprio il collegamento con tali convenzioni non consente di interpretare nel senso indicato dall'appellante società l'art. 1 di tutti gli accordi integrativi tra INTERSIND-RAI, da una parte, FNSIUSIG-RAI (fino al 1982 O.S.G.R.) dall'altra ove si legge «...ai giornalisti che esercitano la propria attività alle dipendenze della RAI-Radiotelevisione Italiana, il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica... unitamente alle disposizioni di cui agli articoli seguenti che sono nel loro complesso correlative ed insinscindibili».
Ha rilevato, poi, il Tribunale che «la norma ora riportata non può avere una sfera soggettiva diversa ed è impensabile che la FNSI abbia potuto far riferimento ad una parte soltanto dei giornalisti professionisti operando quella distinzione tra la "specie tipica e maggioritaria" e la "specie atipica e minoritaria" che il ricorso in appello prospetta senza ancorarla ad un benché minimo supporto normativo».
La Corte osserva che, nell'operare la suddetta lettura delle norme pattizie, il Tribunale non è incorso ne in violazione di canoni legali di ermeneutica contrattuale, né in vizi della motivazione, evidenziando che questi ultimi non possono consistere nella diversa (rispetto a quella della parte) valutazione .
Circa la violazione di regole legali interpretative, osserva che con la deduzione di essa non si può sollecitare, in effetti, una diversa lettura delle disposizioni in esame, potendosi soltanto lamentare la mancata osservanza delle regole ermeneutiche. Va. poi, sottolineato che nella fattispecie, lo sforzo interpretativo e teso proprio alla ricerca della comune volontà delle parti, ponendo mente alla contrattazione collettiva (anche integrativa) e ritenendo in sostanza chiaro il contenuto delle clausole contrattuali (nel senso contrario alla tesi della RAI di distinzione tra specie tipica e specie atipica dei giornalisti).
Il Tribunale ha, poi, spiegato perché non è configurabile nell'accordo sindacale per gli operatori di ripresa un comportamento delle parti sociali utilizzabile ex art. 1362, comma 2, cod.civ. per interpretare la clausola dall'art. 1 degli accordi integrativi dei giornalisti riconoscendo, nonostante l'assenza di qualsiasi dato testuale, quella limitazione soggettiva sulla quale pretendeva far leva la società appellante.
La Corte rileva che questo prospettato dalla ricorrente nel motivo in esame si risolve in una diversa valutazione di merito. Non è pertinente il rilievo della ricorrente secondo cui, coerentemente ai principi costituzionali richiamati nella rubrica del motivo, spetta alla volontà collettiva determinare l'ambito delle categorie di lavoratori, ai quali si applicano le disposizioni da essa dettate. Il Tribunale non è incorso in violazione di alcun principio, stante che la sua pronunzia e necessariamente collegata, pur sempre, ad un dato di base, cioè all'accertamento che l'attività svolta dal Mutarelli e attività giornalistica professionale.
Né, infine, hanno rilievo le censure in ordine al passo della sentenza in cui si accenna al trattamento riconosciuto dalla RAI ad altro dipendente ed alla inammissibilità di differenti applicazioni di una stessa norma collettiva a dipendenti che svolgono identiche mansioni. Rileva la Corte (a parte che trattasi di argomentazioni che il Tribunale aggiunge per completezza e non aventi, perciò, valore essenziale nell'economia della decisione) che con esse, in effetti, come emerge per implicito necessario, il Tribunale mostra di ritenere che in quella occasione diede una diversa lettura alla norma collettiva e che non può (la norma) essere applicata differentemente in riferimento a situazioni identiche (non è quindi affermato il principio di parità di retribuzione).
Va, infine accennato che non assume concreto rilievo in relazione alla problematica che qui interessa il richiamo a due disposizioni in tema di mandato (artt. 1723 e 1726 cod.civ.).
Il 2° motivo va, quindi, rigettato.
Esaminando il 3°, la Corte rileva che il Tribunale ha spiegato, seppure succintamente, perché spettavano al Mutarelli la indennità di doppia testata, l'indennità di specializzazione, il compenso a forfait per lavoro domenicale e festivo, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di mininviato.
Esiste, quindi, una motivazione, a riguardo di quanto sopra, sintetica ma idonea pur sempre ad identificare il procedimento argomentativo, che ha condotto alla decisione. Le censure della ricorrente sono del tutto generiche, di guisa che non è dato cogliere quali sarebbero gli elementi dai quali scaturirebbe la contraddittorietà della motivazione o quelli specificamente non considerati da cui deriverebbe la sua insufficienza; né è ricavabile sotto quale specifico profilo è sostenibile che il Tribunale abbia esonerato il Mutarelli dall'onere della prova; tali considerazioni sulla genericità delle censure hanno carattere assorbente ed essenziale e comportano, già di per sé sole, la non accoglibilità del motivo.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese
in favore del resistente in L. 57.000, oltre a L. 4.000.000 per onorari.
TRIBUNALE DI
MILANO, 2 marzo 1995
(PRESIDENTE
EST.: MANNACIO; PARTI: EDITORIALE L’ESPRESSO S.p.a - GOLDERER)
Anche l'attività fotografica - al
pari di quella che si estrinseca nella produzione di segni altrettanto
significativi del pensiero che la parola - può formare oggetto di attività
giornalistica, e quindi anche l' attività del fotografo può dar luogo ad una
prestazione giornalistica a pieno titolo desumibile sotto la nozione di attività
redazionale. Va tuttavia ricordato che ciò è possibile - in armonia
con la nozione di attività giornalistica come quella che consiste nell'
elaborazione a fini comunicativi di notizie e pensieri - solo a condizione che
alla realizzazione e produzione di immagini fotografiche si accompagni quella di
selezione delle immagini stesse al fine di organizzarle a discorso informativo e
divulgativo all' interno del giornale come segno significativo a se stante, o
come supporto significativo al discorso stesso.
Per
qualificare come giornalistica l'attività del telecineoperatore rileva non
tanto il particolare modo d'uso della macchina da ripresa, quanto, e
soprattutto, la capacità di trasmettere attraverso immagini, sostitutive della
parola o della scrittura, un messaggio, un pensiero informativo e formativo che
va al di là del mero aspetto visivo e costituisce un vero e proprio prodotto
dell'intelletto.
Per
qualificare come giornalistica l'attività del telecineoperatore rileva non
tanto il particolare modo d'uso della macchina da ripresa, quanto, e
soprattutto, la capacità di trasmettere attraverso immagini, sostitutive della
parola o dello scritto, un messaggio, un pensiero informativo e formativo che va
al di là del mero aspetto visivo e costituisce un vero e proprio prodotto
dell'intelletto.
CASSAZIONE SEZ.
LAV. 14 GIUGNO 1994 N. 5757
PRESIDENTE: BUCCARELLI; ESTENSORE: CICIRETTI; PARTI: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (Avv. Scognamiglio) - ARNOLD (Avv.ti D'Amati, Tosi)
Stabilire se sono attribuibili
indennità che, in relazione all'attività pretesamente svolta, si assumono
spettanti secondo la normativa collettiva, costituisce un accertamento di fatto,
perché riguardante sia le modalità di espletamento delle mansioni in concreto
affidate al lavoratore sia la volontà delle parti contraenti, come emergente
dalla clausola della convenzione. Una siffatta indagine e insuscettibile, come
tale, di sindacato in sede di legittimità, salvo che per vizio di motivazione
e/o violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Arnold Sergio avendo ottenuto con sentenza 28 febbraio 1979 del Pretore di Milano declaratoria di spettanza della qualifica di giornalista alle dipendenze della RAI Radiotelevisione s.p.a., a partire dal dicembre 1977 ed avendo percepito solo dal gennaio 1980 e, peraltro, in misura non esatta il trattamento, previsto dal contratto collettivo giornalistico e dell'accordo integrativo aziendale, conviene nuovamente in giudizio detta società con ricorso 24 aprile 1980, perché gli siano pagati i vari emolumenti correlati a tale qualifica di giornalista per l'importo di complessive L. 24.199.865, con riferi mento al periodo 1° dicembre 1977/31 dicembre 1979 nonché ulteriori somme, con riserva di determinarle in prosieguo di causa, per differenze retributive maturate dal 1° gennaio 1980 nonché per indebita trattenuta dei contributi INPGI per il periodo compreso fra il dicembre 1977 e la data del versamento dei contributi arretrati: il tutto, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
Costituitasi in giudizio, la RAI Radiotelevisione s.p.a. contesta la fondatezza della pretesa e chiede, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente alla restituzione, previa operata compensazione, tra il totale «avere» ed il totale «dare» rispettivamente di L. 11.534.416 e di L. 9.742.004, della residua somma di L. 1.792.412, oltre agli interessi legali.
L'adito Pretore di Milano, all'esito di espletata consulenza tecnica, condanna la convenuta a pagare all'attore L. 4.800.000 per crediti maturati fino al 31 dicembre 1989 e compensa, per metà, le spese processuali.
La RAI interpone appello, insistendo per la reiezione dell'avversaria domanda e per l'accoglimento della riconvenzionale. S'oppone l'Arnold, che chiede, inoltre, con impugnazione incidentale, per quel che interessa il presente giudizio, la riforma della prima decisione per aver il Pretore calcolato il credito sulla base di quaranta anziché quarantotto domeniche lavorate ed errato in punto sia d'indennità di registrazione e specializzazione sia (non essendo stata, in realtà, esigua tenuto conto del versamento in corso di causa da parte della società di L. 13.651.000 la differenza tra chiesto e pronunciato) di spese processuali.
All'udienza del 19 novembre 1981, il Tribunale di Milano sospende il processo in attesa del passaggio in giudicato della questione riguardante la qualifica di giornalista come accertata nella citata sentenza del 28 febbraio 1979 gravata nel frattempo di appello da parte della RAI, poi attivatasi con ricorso per cassazione.
Quindi, a causa riassunta, pronuncia sentenza in data 8 giugno 1991 con la quale, in parziale riforma, condanna la RAI a pagare ad Arnold Sergio, in luogo della somma suindicata, il maggior importo di L. 7.489.390, con interessi e rivalutazione: questi ultimi sulle somme trattenute per il Fondo Previdenziale e versate con ritardo di oltre un anno dichiara dovuta l'indennità di specializzazione dal 1° gennaio 1980. Conferma, nel resto, e condanna la RAI alle spese d'appello.
Quest'ultima propone, avverso detta sentenza, ricorso per cassazione affidato ad un unico e complesso motivo. Resiste Arnold che, in via incidentale, fa valere due mezzi di annullamento. Entrambi le parti depositano memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE. Va preliminarmente rilevato che i ricorsi n. 14127/91 e n. 1016/92, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, debbono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.
Con l'unico motivo del ricorso principale, la RAI s.p.a. denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 2103, 1362 e segg. c.c., 1370 c.c. anche in relazione al disposto degli artt. 36, 1° co. e 39 Cost.; omessa, carente e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia». Lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto all'Arnold il diritto di percepire l'indennità di registrazione e di specializzazione nonché di trattenere, non essendogli stato offerto il trattamento dei giornalisti, il compenso per prolungamento dell'orario e per lavoro svolto nella sesta giornata senza, cioè, fruizione del riposo erogatogli nel periodo di osservanza dell'orario degli impiegati, quando il predetto era stato inquadrato e trattato come telecineoperatore.
Il Tribunale osserva la ricorrente così decidendo ha errato: perché non ha considerato che l'Arnold, stante la sua atipica posizione lavorativa, si avvaleva e si avvale sempre della macchina di ripresa e che le indennità in oggetto, in quanto ulteriore compenso correlato a certi requisiti, non possono che riguardare soltanto i giornalisti di tipo tradizionale (della «carta scritta»), sempre che la loro prestazione comunque più complessa ed articolata e valutata dalla contrattazione collettiva come maggiormente impegnativa si articoli in una serie di ulteriori attività, perché, al fine di giustificare l'attribuzione di dette indennità, non ha fatto altro che servirsi di argomentazioni evidenzianti quelle caratteristiche proprie che il fotocineoperatore deve possedere per essere qualificato giornalista, incorrendo in tal modo in una petizione di principio; perché ha finito col dare un'efficacia abnorme al contenuto della disposizione contrattuale.
E quanto al diritto dell'Arnold di trattenere il compenso percepito quale impiegatola ricorrente aggiunge: il Tribunale, una volta ritenuto il rapporto de quo assoggettato al contratto collettivo giornalistico, doveva applicarlo. Riconoscendo all'Arnold il diritto di conservare indennità previste, per i cineteleoperatori, esclusivamente dal contratto per gli impiegati ed operai, ha invece, dato luogo ad un'inammissibile commistione.
Il motivo e infondato.
Stabilire se sono attribuibili indennità che, in relazione ad attività pretesamente svolta, si assumono spettanti secondo la normativa collettiva, costituisce un accertamento di fatto, perché riguardante sia le modalità di espletamento delle mansioni in concreto affidate al lavoratore sia la volontà delle parti contraenti, come emergente dalla clausola della convenzione .
Avverso una siffatta indagine insuscettibile, come tale, di sindacato in sede di legittimità, salvo che per vizio di motivazione e/o violazione delle norme sull'interpretazione dei contrattila ricorrente ha mosso censure, che non appaiono meritevoli d'accoglimento.
Infatti, supposta una distinzione tra giornalista tradizionale (o della carta scritta) e giornalista telecineoperatore, ha esaurito la sua denuncia, lamentando «un'insufficiente considerazione della lettera e della logica della clausola collettiva». Ha, cioè, criticato l'interpretazione fornita dal Tribunale, senza tuttavia spiegare perché la stessa non fosse in linea con le espressioni letterali della convenzione ed ha censurato lo spirito di essa convenzione, come recepito dal giudice, solo perché non aderente all'asserita distinzione tra giornalista tradizionale giornalista telecineoperatore .
Ma, così attivandosi, la ricorrente ad avviso della Corte ha palesato una doglianza generica, tradottasi, inoltre, nella prospettazione di un'interpretazione personale, contrapposta a quella del giudice: il che è inammissibile.
La spettanza alle indennità di registrazione e specializzazione e stata affermata in relazione all'attività di fatto svolta dall'Arnold.
Alla contestazione della società, evidenziante «carenza, nel caso di specie, della partecipazione del ricorrente alle varie fasi di produzione dei servizi (ideazione o determinazione dei contenuti, organizzazione, redazione testi, edizione, sovraintendenza alla messa in onda) », il Tribunale ha replicato, osservando che la «partecipazione diretta» (v. accordo integrativo)risultata dalle sentenze ricognitive della qualifica giornalistica e dalla scheda mansioni predisposta dalla stessa RAI non significa partecipazione materiale, cioè presenza fisica del giornalista alle varie fasi ma contributo alle stesse, considerato che ogni fase e predisposta da personale specializzato, il quale concorre al risultato finale e che in realtà nessun giornalista «fa tutto», senza che per questo possa disconoscersi detta spettanza, come nel caso di chi si limiti ad un commento parlato, ad illustrazione di immagini realizzate dall'operatore, utilizzando le notizie da queste ultime raccolte in loco.
Ritenere, come pretende la società, che la disposizione dell'accordo cosiddetto «tradizionale» e che, soltanto rispetto a quest'ultimo è configurabile una partecipazione, alle varie fasi di produzione, consistenti (sempre secondo la società), appunto per comune conoscenza nell'ideazione e determinazione dei contenuti, nell'organizzazione, nella redazione dei testi ecc. ecc.... non è condivisibile. Ciò, sia perché non v'è elemento ( che la ricorrente porti a sostegno di tale limitazione, come desumibile dalla lettera del contratto ma che il giudice avrebbe ignorato od erroneamente interpretato, sia perché è riduttivo il criterio secondo cui è proprio del telecineoperatore uno svolgimento di attività, semplicemente concentrata nella ripresa di immagini.
Rileva, invero, al riguardo sottolineare che non è tanto l'uso ovvero il particolare modo d'uso della macchina di ripresa richiedente già, comunque, il possesso di una conoscenza specifica delle tecnologie nonché di una particolare abilità e dote nel servirsene che (qualifica giornalista il telecineoperatore quanto e soprattutto la capacità che egli ha nel riuscire a trasmettere attraverso immagini (sostitutive della parola o dello scritto), collocate in una certa sequenza, impresse secondo una data angolazione, ingrandite ovvero impiccolite, in ombra o in luce, evidenziate per contrasto, velocemente o lentamente o carrellate ), inserite in uno specifico scenario ecc.... ecc....un messaggio un pensiero informatico e formativo che va al di la del mero aspetto visivo e costituisce vero e proprio prodotto dell'intelletto. Un'attività, questa, che necessariamente si articola anch'essa in una serie di fasi. Un'attività, attraverso la quale passa, è vero, l'assunzione della qualifica di giornalista ma che poiché ha, come risultato, un prodotto che, giusta perspicua osservazione del Tribunale, e pari a quello di un servizio, fatto ad esempio per la televisione, con commento parlato, dal giornalista cosiddetto tradizionale avvalsosi della ripresa di immagini eseguita, sotto le sue direttive, da un cineoperatore va giustamente ed ulteriormente compensata. E' come dire, in altri termini, che il telecineoperatore nel momento in cui diventa giornalista matura al tempo stesso per la specializzazione del servizio che realizza e per il possesso delle doti tecniche che manifesta, il diritto a percepire dette indennità.
Quanto alla doglianza in punto di compensi percepiti dall'Arnold, quale impiegato (per prolungamento dell'orario e per lavoro prestato nella sesta giornata, senza cioè fruizione di riposi), osserva la Corte che essa investe quella parte della sentenza con la quale il Tribunale ha rigettato la riconvenzionale da compensazione, opposta in giudizio.
Anche tale doglianza e priva di pregio.
E' il caso qui di sottolineare che con detta statuizione, in realtà, si è affermato non già la spettanza a quei compensi ancorché tale sia l'effetto pratico della pronuncia ma l'insussistenza da parte dell'azienda, del diritto di pretenderne la restituzione.
Rilevando che l'azienda non aveva offerto il trattamento dovuto all'Arnold, il Tribunale ha indicato la ragione giuridica della statuizione, da individuarsi nella mancata prova della fondatezza della chiesta restituzione.
Vantando un credito a proprio favore l'azienda doveva non già limitarsi come, invece, ha fatto ad affermare che, in quanto erogati secondo il contratto degli impiegati ed operai, quegli importi, stante l'intervenuto riconoscimento della qualifica di giornalista e, pertanto, l'applicazione di una diversa disciplina, andassero restituiti ma, essendo oramai pacifica la loro corrispondenza ad un lavoro effettivamente svolto, dimostrare l'indebito, nel senso che eseguiti gli opportuni calcoli, determinati gli ammontari dovuti per lavoro straordinario (art. 7) e per riposi compensativi, in conformità del contratto dei giornalisti ed operata la compensazione avesse titolo per il residuo (ove ve ne fosse) di pretenderne la restituzione. Non avendovi provveduto, l'azienda è stata giustamente ritenuta soccombente.
In via incidentale l'Arnold denuncia col primo motivo«violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) », per non essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda diretta ad ottenere la determinazione del quantum sulla base di calcolo di n. 48 anziché come invece, disposto dal Pretore di n. 40 domeniche lavorative e, quindi, il pagamento, alla stregua dei risultati dell'espletata consulenza tecnica, di L. 1.246.537, in luogo di 3.717.890. Col secondo motivo, «violazione degli artt. 712 e 92 c.p.c. ed omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) », per avere il Tribunale compensato le spese del giudizio anziché porle a totale carico della RAI.
Il primo motivo è fondato.
La stessa azienda ha dato atto (v. memorie di costituzione di primo grado) che il compenso per lavoro domenicale e festivo andava calcolato su quarantotto giorni. Il Tribunale, pur registrando tale riconoscimento ha, poi, immotivatamente ed erroneamente affermato che «sulla voce c spettano L. 717.890 », ossia l'importo come calcolato dalla CTU sulla base di n. 40 domeniche lavorative.
Ne discende l'accoglimento di questo motivo, mentre il secondo motivo, in quanto relativo alla pronuncia sulle spese del giudizio è, pertanto, all'esito finale della lite, va dichiarato assorbito.
In conclusione, è da rigettarsi il ricorso principale, da accogliersi il primo motivo del ricorso incidentale e da dichiararsi assorbito il secondo motivo di quest'ultimo ricorso. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio della causa ad altro giudice il Tribunale di Monza che terrà conto di quanto sopra detto e provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo di quest'ultimo ricorso. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Monza che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.
Per
stabilire se l'attività svolta dai fotoreporters presso un' agenzia editrice di
giornali quotidiani abbia o meno natura giornalistica, non è sufficiente che la
realizzazione di immagini completi o sostituisca l'informazione scritta - come
previsto, ai fini dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, dal d.P.R. 4
febbraio 1965, n.115, modificato dal d.P.R. 19 luglio 1976, n.649 (regolamento
di esecuzione ha autonomamente accertato, alla stregua di tale normativa, il
requisito della natura giornalistica della prestazione: a tal fine, l'attività
in questione deve essere valutata per il ruolo che essa svolge in concreto
nell'ambito dello specifico mezzo di comunicazione, onde stabilire se l'opera
utilizzata presenti quei caratteri di soggettiva creatività che caratterizzano
il prodotto intellettuale giornalistico). (Nella specie, è stata confermata la
decisione dei giudici di merito che ha escluso la sussistenza di tali elementi
in relazione alla natura strumentale, di servizio della redazione, propria del
compito svolto dai fotografi, senza una partecipazione diretta alla formazione
del messaggio giornalistico).
L'iscrizione
all'albo dei giornalisti - se costituisce presupposto indefettibile per
rivendicare lo status professionale relativo - non preclude l'autonoma
valutazione, da parte del giudice ordinario, dell'attività effettivamente
svolta, nell'ambito del rapporto dedotto in giudizio, non già in funzione della
disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione, bensì
soltanto per verificare se tale attività, nel caso concreto, presenti
connotati tipici di quella giornalistica, caratterizzata dalla creatività,
dall'originalità e dall'autonomia dell'informazione, nonché dalla funzione di
mediazione tra il fatto di cui si acquista conoscenza e la diffusione di esso
attraverso gli organi di informazione mediante un messaggio scritto, verbale,
grafico o visivo.
Non
costituisce attività giornalistica la prestazione del telecine fotoperatore
che, pur eseguendo in piena autonomia operativa la ripresa delle immagini, non
partecipi, poi, alla selezione, al montaggio e, in genere, alla elaborazione del
materiale filmato o fotografato, in funzione dell'acquisizione di capacità
informativa del materiale stesso.
CASS.
13 settembre 1991, n. 9570
L'atto
d'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti rappresenta un
provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno "status"
professionale assoluto ed efficace verso tutti, e - in relazione, in
particolare, alla disposta decorrenza dell'iscrizione-
non può costituire oggetto di sindacato in via incidentale da parte del giudice
ordinario al fine della sua eventuale disapplicazione ex art.5 della legge 20
marzo 1865 n.2248 all.E per asserita illegittimità, atteso che esso integra un
atto amministrativo privo di margini di discrezionalità di cui il giudice deve
limitarsi a riscontrare l'esistenza senza poter porre in discussione lo
"status" derivante, che può venir meno solo a seguito di
cancellazione da parte degli stessi organi professionali o di uno specifico
accertamento giurisdizionale in via principale. ( Nella specie, la Suprema Corte
- confermando l'impugnata sentenza, che aveva riconosciuto, con decorrenza dalla
data d'iscrizione all'albo, il diritto del lavoratore alla qualifica di
giornalista telecinefotoperatore ed al conseguente trattamento - ha disatteso,
alla stregua del principio suesposto, le censure della RAI circa l'illegittimità
del provvedimento d'iscrizione all'albo, basate sui rilievi che il lavoratore
non aveva sostenuto l'esame d'idoneità professionale e non aveva neppure
ottenuto la dichiarazione dei direttori di testata di inizio e compimento di
praticantato).
PRESIDENTE:
VITTORIO - ESTENSORE:
GARGIULO - PARTI: AFFER E
ALTRI (Avv. Tosi, Boneschi), R.C.S.
EDITORIALE QUOTIDIANI S.P.A. (Avv.
Starlchi}
Non costituisce attività di natura
giornalistiea la mera riproduzione fotografica di immagini, ancorché effettuata
con piena autonomia decisionale operativa — essendo le immagtni in quanto tali
elementi strumentali al discorso informativo e non informazione in sé — in
assenza di un supporto qualificato dell'autore, in sede di selezione, montaggio
o commento del materiale fotografico raccolto, alla elaborazione ed alla
comunicazione della notizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso ex
art. 414 cod. proc. civ. depositato il 17 settembre 1986, Affer Giuseppe,
Borsotti Sergio, Meloni Walter, Perrucci Massimo e Valenza Ettore convenivano
avanti il Pretore di Milano la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. e l'Istituto
Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» - INPGI
esponendo: a) che erano stati assunti
da detta società alle date che indicavano ed inquadrati come impiegati ai sensi
del contratto collettivo vigente per le aziende editrici di giornali quotidiani;
b) che, dopo aver superato gli esami
professionali previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, dal d.P.R. 3 maggio
1972, n. 212 e dal d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, erano stati iscritti
all'elenco dei giornalisti professionisti rispettivamente il 30 maggio 1981, il
20 gennaio 1984, il 26 giugno 1981, il 10 febbraio 1982 ed il 18 giugno 1982; c)
che in seguito all'emanazione del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (c.d.
decreto Bonifacio) il quale consentiva l'iscrizione all'albo dei giornalisti dei
telecinefotoperatori svolgenti la loro attività per organi di informazione
attraverso immagini che completavano o sostituivano l'in-formazione scritta,
avevano chiesto all'azienda che fosse loro applicato il CCNL giornalistico,
anche in considerazione del fatto che i fotografi del gruppo Editoriale
Rizzoli-Corsera addetti ai settimanali godevano del trattamento economico e
normativo dei giornalisti; d) che di
fronte al rifiuto dell'azienda e del direttore del Corriere della Sera di
rilasciare la dichiarazione per l'iscrizione al praticantato (art. 7 norma
transitoria e di attuazione del CCNL giornalistico 29 giugno 1977) avevano
potuto ottenere da parte dell'Ordine dei Giornalisti, anche grazie
all'intervento del Comitato di Redazione del Corriere della Sera, l'ammissione
all'esame professionale e, superatolo, l'iscrizione all'elenco dei giornalisti
professionisti; e) che i suc-cessivi interventi dell'INPGI diretti ad ottenere la
regolarizzazione della posizione contrattuale di essi ricorrenti non avevano
avuto esito così come una successiva lettera del 23 agosto 1984 del loro
legale; f) che la posizione della
società convenuta di rifiuto dell'applicazione del contratto giornalistico, pur
in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle norme
di legge già richiamate e dall'art. 1 del contratto stesso, era inspiegabile,
tanto più se si considerava che, oltre a discriminarli rispetto ai fotografi
operanti per i periodici del gruppo, l'azienda imponeva l'applicazione di alcune
norme del contratto in questione quando ciò era ritenuto conveniente come
risultava dalle lettere relative all'utilizzo ed alla commercializzazione dei
servizi fotografici ai sensi dell'art. 14 del contratto medesimo nonché dal
fatto che, insieme agli inviati speciali del quotidiano, anche i fotografi erano
assicurati in adempimento del successivo art. 39; g) che la prova dello svolgimento di mansioni di natura giornalistica
per conto dell'azienda appariva nel caso concreto superflua dal momento che
l'ammissione agli esami di idoneità era stata decisa dal Consiglio Regionale
dell'Ordine proprio in considerazione dell'attività svolta professionalmente da
essi ricorrenti per il Corriere della Sera e che le relative delibere di
iscrizione non avevano formato oggetto di impugnazione. Tutto ciò premesso,
richiamavano alcuni passi della sentenza 18 gennaio 1986, n. 330 della Corte di
Cassazione e precisavano che le loro fotografie oltre che per il Corriere della
Sera, la Gazzetta dello Sport ed il Corriere Medico nonché un tempo per
l'Occhio ed il Corriere d'Informazione, erano state utilizzate per i periodici
del gruppo ed anche cedute ad altri editori. Aggiungevano che venivano
incaricati di effettuare fotografie, in relazione agli avvenimenti che
interessavano i quotidiani, mediante ordini di servizio i quali davano una
descrizione generica del soggetto da ritrarre. Facevano ancora presente che
lavoravano per lo più da soli, sulla base delle sole istruzioni dell'ordine di
servizio e comunque sempre in completa autonomia operativa giacché decidevano
il momento ed il modo delle fotografie mentre il redattore, nelle rare volte in
cui era presente, si occupava di raccogliere gli elementi di cronaca utili per
la parte scritta dell'informazione. Osservavano infine che le loro fotografie
avevano sempre fatto parte integrante dell'informazione e frequentemente ne
costituivano addirittura la parte preminente. Prodotti vari documenti e dedotte
prove per interrogatorio e testi, concludevano per la declaratoria del loro
diritto alla qualifica di giornalista—redattore ordinario quanto meno dalla
data di iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, per la
conseguente declaratoria che il contratto collettivo di lavoro da applicare ai
rapporti intercorrenti con la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. era quello
giornalistico, per la condanna della medesima ad applicare loro il trattamento
economico—normativo conseguente al nuovo inquadramento ed a corrispondere
tutte le differenze retributive da determinarsi in separato giudizio, con
rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, nonché per la
condanna sempre della società convenuta - e, per quanto di ragione, dell'INPGI
- ad attuare nei loro confronti il trattamento previdenziale ed assicurativo
previsto per i giornalisti professionisti, il tutto con vittoria di spese e
sentenza esecutiva.
Ritualmente
costituitasi in giudizio la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. contestava il
fondamento delle domande dei ricorrenti rilevando anzitutto che erano stati
assunti come impiegati ed operai per mansioni inerenti al servizio fotografico
secondo le classificazioni di inquadramento previste dal CCNL per i dipendenti
da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani, che le mansioni di
fotografo —nella classificazione unica—risultavano ripartite nei livelli
quarto, quinto e sesto cui appartenevano i ricorrenti medesimi. Formulava quindi
varie precisazioni sull'organizzazione di lavoro di essa società, sulle
funzioni dell'unità produttiva Fotografi e Microfilm, sulla composizione ed
attività dell'Ufficio fotografico, sulle caratte-ristiche dei servizi richiesti
ai fotografi e le prestazioni di questi ultimi nonché sulla utilizzazione delle
fotografie. In particolare evidenziava che la richiesta di servizio fotografico
conteneva il nome del richiedente, l'ora di esecuzione il luogo, la descrizione
sintetica della immagine richiesta, eventuali indicazioni ulteriori, che era
possibile che il fotografo non sapesse come e se le foto sarebbero state
utilizzate (in quale contesto, ad illustrazione di quale specifico servizio
giornalistico ecc.), che da parte dei fotografi i servizi richiesti erano
eseguiti secondo criteri di indifferenza, che se il fo-tografo accompagnava il
giornalista, ne seguiva le indicazioni, con il limite della propria autonomia
tecnica, che non era mai il fotografo a scegliere se pubblicare o meno le
fotografie che eseguiva ed in quale contesto esse andassero ad inserirsi, che
dal maggio 1982 si era proceduto alla ricomposizione delle mansioni, prima
distinte, di fotografo e di stampatore, donde il compito del fotografo di
provvedere al trattamento dei negativi curando anche le fasi di sviluppo e di
stampa, che infine in nessun giornale quotidiano italiano vi erano fotografi
giornalisti professionisti.
Eccepiva
poi la incompetenza per territorio della domanda relativa all'applicazione della
legislazione in tema di previdenza obbligatoria INPGI ed osservava che le
ulteriori domande attrici erano inammissibili in quanto gli artt. 1 e 2 del
d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 sull'accesso alla professione giornalistica dei
tele-cinefotoreporter non riguardavano i fotografi tout-court. Aggiungeva che comunque difettavano nella fattispecie
concreta (e non erano neppure allegati) gli elementi caratterizzanti
dell'attività giornalistica richiesti per la diversa figura dei
telecinefotoperatori giornalisti, che non contava per nulla l'iscrizione
nell'albo, per di più illegittimamente conseguita, e che non poteva attribuirsi
rilevanza a trattamenti meramente con-venzionali e di miglior favore rispetto ai
quali la capacità normativa si esauriva nell'ambito di applicazione della fonte
che li prevedeva. Osservava altresì che ogni qualificazione difforme da quella
voluta dalle parti avrebbe determinato la carenza di un elemento essenziale del
contratto od un errore essenziale invalidante, così come ogni utilizzazione
difforme da quella pattuita, operata da soggetti non legittimati, avrebbe
determinato anch'essa una carenza di consenso e perciò sempre in difetto di un
elemento essenziale del contratto. Precisava ancora che lo stesso contratto
collettivo dei giornalisti non contemplava l'attività dei fotografi presenti da
gran tempo nei giornali e che la diversità delle attività giornalistiche da
quelle impiegatizie ed operaie (in senso proprio) ricollegava ad ogni mutamento
di attività una novazione oggettiva dell'obbligazione di lavoro, con ogni
conseguenza sia in termini di modifica concludente del contratto sia di
trattamenti dovuti. Eccepiva infine le prescrizioni estintive relative alle
azioni di accertamento positivo, alle qualifiche ed ai singoli trattamenti
economici, formulava contestazioni sulla documentazione ex
adverso prodotta e articolati mezzi di prova, concludeva in via preliminare
per la separazione della causa previdenziale da quella di lavoro e la
declaratoria di incompetenza per territorio in relazione alla prima risultando
competente il Pretore di Roma, e quindi per la declaratoria di inammissibilità
ed infondatezza delle domande concernenti la controversia individuale di lavoro,
con rigetto del ricorso. Produceva documenti.
Si
costituiva in giudizio anche l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
Italiani “Giovanni Amendola”
(INPGI) il quale faceva presente di essere legittimato a richiedere i
contibuti assicurativi obbligatori al verificarsi di un requisito soggettivo
(iscrizione del lavoratore all'albo dei giornalisti) e di un requisito oggettivo
(esplicazione di attività lavorativa di natura giornalistica), precisava che il
primo era in possesso di tutti e cinque i ricorrenti mentre il secondo doveva
essere giudizialmente verificato, e concludeva chiedendo che, qualora risultasse
giudizialmente accertate la sussistenza di tale requisito, la S.p.A. RCS
Editoriale Quotidiani venisse condannata al versamento dei contributi oltre la
somma aggiuntiva e gli interessi dalla domanda, con vittoria di spese a carico
di chi di ragione. All'udienza del 10 novembre 1986 il Pretore, esperito il
tentativo di conciliazione interrogava le parti e quindi con ordinanza separava
la causa previdenziale contro l'INPGI e la rimetteva al Pretore di Roma fissando
termine perentorio di giorni 30 per la riassunzione; ammetteva infine le prove
dedotte dalle parti. All'udienza del 12 gennaio 1987 venivano escussi quattro
testi e dichiarata chiusa la prova. Ed alla successiva udienza del 27 gennaio
1987, in esito alla discussione orale, il Pretore pronunciava sentenza con
lettura del seguente dispositivo: « ... rigetta il ricorso, compensando le
spese ».
Avverso
tale pronuncia, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale
l'11 settembre 1987, proponevano appello Giuseppe Affer, Sergio Borsotti, Walter
Meloni, Massimo Perrucci ed Ettore Valenza sostenendo che le tesi del Pretore
apparivano schematiche e semplicistiche, in fatto erronee e gravemente carenti
di motivazione. In particolare osservavano che detto giudice aveva errato nel
ritenere la causa frutto « di alcuni equivoci » nonché nel non ravvisare
nell'attività di essi appellanti le caratteristiche di « creatività »
negando ogni potere discrezionale ed ogni autono-mia operativa e parlando di
semplici « tecnici di ripresa, esecutori materiali delle disposizioni del
giornalista ». Aggiungevano che il convincimento del primo giudice non trovava
sostegno nelle risultanze probatorie e che anzi le prove documentali e
testimoniali confermavano le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo del
giudizio ed in particolare lo svolgimento di attività giornalistica. Rilevavano
infine che non si comprendeva la pertinenza alla causa della considerazione
conclusiva del Pretore sul diritto d'autore la quale in ogni caso appariva in
contrasto con le norme del d.P.R. n. 649/76 e con i prineipi della Corte di
Cassazione richiamati dallo stesso giudice. Concludevano nei termini di cui in
epigrafe per la totale riforma dell'impugnata sentenza con la declaratoria del
loro diritto alla qualifica di giornalista— redattore ordinario quantomeno
dalle date di iscrizione di ognuno di essi nell'elenco dei giornalisti
professionisti, con l'ultenore declaratoria di applicabilità ai loro rapporti
di lavoro del contratto collettivo giornalistico e con la conseguente condanna
della RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. alla applicazione del trattamento
economico—normativo connesso al loro nuovo inquadramento, alla corresponsione
di tutte le differenze retributive da determinarsi in separato giudizio con
rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, nonché alla
attuazione nei loro confronti del trattamento pre-videnziale ed assicurativo
previsto per i giornalisti professionisti; il tutto con vittoria di spese.
L'appellata
società, regolarmente costituitasi, contestava il fondamento e la rilevanza dei
motivi di gravame formulati ex adverso precisando
che la prova era stata univoca ad escludere che i fotografi del « Corriere
della Sera » svolgessero una qualsivoglia attività propriamente giornalistica,
ribadiva le tesi difensive svolte in primo grado e chiedeva al Tribunale di
rigettare l'appello e confermare la sentenza del Pretore condannando i
ricorrenti alle spese del grado.
All'odierna
udienza, dopo la relazione del giudice incaricato e le difese orali delle parti,
la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
— 1. Sostengono gli appellanti che il Pretore ha
errato nel disconoscere il loro diritto, quali fotografi addetti ai servizi
giornalistici della appellata società, ad essere inquadrati a norma del
contratto collettiva nazionale di lavoro giornalistico quantomeno a far data
dalle rispettive iscrizioni all'albo professionale, e cioè nell'elenco dei
giornalisti professionisti, e nel respingere conseguentemente tutte le domande
di cui al ricorso introduttivo della lite. Rilevano al riguardo che l'impugnata
sentenza qualifica la controversia « di facile e pronta soluzione » sulla
scorta dei precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione nonché frutto
« di alcuni equivoci » osservando che l'iscrizione all'albo dei giornalisti
professionisti opera « su un piano
spiccatamente pubblicistico, diverso e autonomo rispetto alla qualificazione del
singolo rapporto di lavoro », e che il telecinefotoperatore non è giornalista
di per sé ma solo in presenza di un'attività « creativa » estrinsecantesi
nella qualità delle immagini, nella selezione e nel montaggio delle stesse,
svolge cioè una attività giornalistica solo nel momento « in cui predispone
le immagini in seguenza o le correda di commento scritto o orale ». A questi
rilievi ed all'ulteriore convincimento del Pretore secondo cui appaiono dei
semplici « tecnici di ripresa, esecutori matenali delle disposizioni del
giornalista », oppongono anzitutto che non hanno rivendicato il diritto
all'applicazione del CCNL giornalistico sulla base della semplice iscrizione
all'albo ed a prescindere dall'attività concretamente svolta, e che peralto il
possesso dello status necessario per
l'applicazione di detto contratto ed il fatto che tale status è stato loro conferito dall'ordine dei giornalisti in
relazione all'attività prestata per la società convenuta come fotografi,
avrebbero dovuto quanto meno essere considerati un elemento importante di
giudizio. Aggiungono che erroneamente il primo giudice attribuisce loro una
posizione subalterna rispetto a quella del redattore-giornalista cui
competerebbero tutte le decisioni in ordine alla selezione delle immagini, ai
soggetti da riprendere ed alla valutazione del materiale e che al contrario le
risultanze istruttorie provano come le fotografie di essi appellanti utilizzate
per tutti i quotidiani (e spesso anche per i periodici) della società appellata
e del gruppo (Corriere della Sera Gazzetta dello Sport e, quando uscivano,
Occhio e Corriere d'Informazione) spesso vengono pubblicate con enorme rilievo
rivestendo pacificamente quel carattere di complementarietà rispetto alla
informazione scritta e costituendo anzi frequentemente, il più eloquente mezzo
di comunicazione della stessa notizia. Precisano altresì che, secondo quanto è
emerso dall'istruttoria, gli ordini di servizio attraverso i quali i fotografi
ricevono l'incarico operativo, si riferiscono genericamente al fatto di cronaca
che può interessare il giornale, tuttal'più indicando il soggetto da ritrarre
o il luogo in cui recarsi, che sono essi a tradurre poi autonomamente in
immagini, sulla base della loro valutazione critica, le indicazioni contenute
nell'ordine di servizio e ciò indipendentemente dalla presenza o meno del
redattore il quale si occupa di raccogliere gli elementi utili per la parte
scritta del servizio. Evidenziano ancora che se la scelta finale della
fotografia da pubblicare appartiene al redattore, questa avviene peraltro su
materiale preventivamente sviluppato e già selezionato dal fotografo, e che
anche il servizio scritto è soggetto in redazione a correzioni, tagli,
aggiunte, senza che ciò nulla tolga al carattere giornalistico dello stesso.
Infine rilevano che sfugge la pertinenza alla causa della considerazione
conclusiva del Pretore sul diritto d'autore e che è invece decisivo quanto in
definitiva emerge dalla documentazione e dalle deposizioni testimoniali raccolte
e cioè che il fotografo addetto al quotidiano svolge la propria attività con i
requisiti richiesti dalla giurisprudenza (autonomia decisionale operativa) e
fornisce un'immagine dotata di capacità informativa la quale viene utilizzata
per completare l'informazione scritta quando non rappresenta essa stessa
l'informazione principale cui lo scritto fa da comple-mento.
Ad
avviso del Collegio le suindicate censure ed osservazioni non valgono a
determinare la riforma dell'impugnata sentenza.
Come
ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dagli appellanti (cfr.
in particolare Cass. 18 gennaio 1986, n. 330), è attività giornalistica quella
prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o
di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di
diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa
differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni attinenti ai campi più
diversi, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non
disgiunte da valutazione critica. In
particolare con riferimento ai cinetelefotoperatori i requisiti dell'attività
giornalistica sono individuabili nella autonomia decisionale (la quale può
sussistere anche se l'operatore agisce in presenza di un redattore) e nella
capacità informativa delle immagini che si ha se le medesime di per sé sole
costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia come specificamente
dispone l'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649. E questo Tribunale ha da
tempo evidenziato (cfr. sentenza 7 agosto 1979, in causa RAI - Radiotelevisione
Italiana c. Arnold Sergio) che il requisito della realizzazione di « immagini
che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di
autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della
prestazione » previsto nell'art. 1 del predetto d.P.R. 649/76 si ricollega
necessariamente a quello della capacità di « illustrazione di un fatto o
avvenimento con un servizio telecinefotografico » indicato dal successivo art.
2, richiedendosi in definitiva lo svolgimento con autonomia decisionale
operativa — di mansioni di natura giornalistica consistenti nella riproduzione
di immagini atte a completare e o sostituire l'informazione scritta. Sempre la
giurisprudenza della Suprema Corte precisa che per stabilire se l'attività
svolta da un tele-cinefotoperatore abbia, o meno, natura giornalistica, occorre
riferirsi non solo al momento dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello
successivo della selezione, del montaggio e del commento delle relative
immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede della ripresa
precedentemente effettuata può far loro acquistare una capacità informativa di
cui esse erano prima sprovviste e può conferire alle immagini medesime un senso
informativo diverso da quello loro eventualmente attribuito in sede di ripresa,
pertanto, non ricorre attività giornalistica nel caso in cui le immagini,
riprese da un fotoperatore anche con piena autonomia, abbiano una mera funzione
illustrativa di quegli avvenimenti, di cui con previa selezione o montaggio
delle stesse, risulti affidato ad altri il compito di riferire e commentare (per
iscritto o con la parola) (in termini Cass. 20 agosto 1987, n. 6969 ed in
conformità Cass. 7 luglio 1987, n. 5917 e Cass. 23 aprile 1986, n. 2878). Alla
luce di tali principi deve riconoscersi—come giustamente osserva la difesa di
parte appellata— che il punto di rilevanza qualificatoria non si concentra
nelle immagini in sé ma nell'attività svolta, anche attraverso la
realizzazione di immagini, nel processo di formazione e/o di informazione
dell'opinione pubblica. In altri termini l'immagine in quanto tale non rileva
perché l'attività giornalistica si risolve in un discorso —scritto, parlato
o visivo— che logicamente implica una composizione di elementi significanti
(parole, immagini, segni in genere) coerenti al fine della comunicazione ad essa
assegnato. Ciò significa che l'attività in sé del fotografo — quella
rivolta ad enucleare dall'evento la sola immagine— non vale ad integrare
attività giornalistica. A questo punto si comprende come non si possa
fondatamente far dipendere la qualità giornalistica dagli eventi « riprodotti
» dall'immagine e cioè come la riproduzione fotografica di singoli eventi,
anche i più sen-sazionali, non sia in sé attività giornalistica, occorrendo
pur sempre una partecipazione di autore al discorso informativo e/o formativo.
In
quest'ottica non giova certo agli appellanti il fatto che —come è emerso
dall'istruttoria: cfr. deposizioni dei testi Gualtiero Maggi ed Arnaldo
Giuliani— nel settore dei
giornali quotidiani ed in particolare nella struttura organizzativa della società
appellata concernente i quotidiani, l'attività dei fotografi è organizzata
come una attività strumentale di servizio delle redazioni, e che il contratto
collettivo per gli addetti ai giornali quotidiani prevede e disciplina la figura
professionale dei fotografi e precisamente inquadra al 6° livello della
classificazione unica a i lavoratori altamente specializzati che con autonomia
di giudizio e responsabilità dei risultati soddisfano se-condo le specifiche
indicazioni le esigenze redazionali di immagini fotografiche e curano per tutto
il materiale fotografico utilizzato dalla redazione lo sviluppo, la stampa anche
a colori e l'archiviazione (è principio di rilevanza costituzionale che spetta
all'autonomia collettiva l'inquadramento delle c.d. categorie professionali e la
concreta configurazione delle medesime come la fissazione dei relativi requisiti
di appartenenza: cfr. sentenze n. 79/1963 e 105/1969 della Corte Costituzionale;
in ogni caso deve presumersi nei contraenti collettivi la conoscenza delle
caratteristiche e peculiarità del relativo settore. A sfavore degli appellanti
militano poi le seguenti risultanze pro-cessuali: a) i fotografi non ricercano né
scelgono l'evento da fotografare (il teste Gianluigi Parachini ha dichiarato: «
... l'iniziativa del servizio fotografico la prende il giornalista, il quale
preventivamente decide e valuta la necessità di illustrare un certo avvenimento
»- in senso analogo i testi Maggi e Giuliani); b) i medesimi a volte sono
accompagnati dal giornalista sul luogo del servizio, devono assolverne le
richieste di immagini e possono non sapere come e se le foto verranno utilizzate
(in quale contesto, ad illu-strazione —di quale specifico servizio
giornalistico ecc.) (cfr. deposizioni dei testi Maggi e Giuliani: il primo ha
tra l'altro dichiarato: « ... al fotografo possono essere dati su sua richiesta
dei chiarimenti in ordine alla situazione richiesta ma non necessariamente in
ordine alla utilizzazione prevista... », ed il secondo: « ... in genere non
accade che il fotografo chieda informazioni al giornalista sul servizio cui è
destinata la fotografia... »); c) è un giornalista a scegliere le fotografie
che servono allo scopo, a stabilire in che contesto vanno inserite ed a
redigere, di norma, l'articolo col commento alle fotografie prescelte, il che
evidentemente nulla ha a che vedere con la preventiva scelta ad opera del
fotografo tra le varie fotografie scattate per la consegna di quelle « utili in
relazione all'incarico ricevuto » (cfr. deposizioni dei testi Maggi e
Giuliani); d) le fotografie vengono normalmente riutilizzate per articoli non
aventi riferimenti al servizio originario o in nuovi accostamenti e possono
essere utilizzate dall'azienda presso altre testate od addirittura cedute a
terzi (cfr. deposizioni dei testi Giuliani e Maggi; e) è compito dei
fotografi—dopo la ristrutturazione del 1982—provvedere al trattamento dei
negativi, curando anche le fasi di sviluppo e stampa nonché eseguire altre
operazioni richieste (riproduzioni, ristampe negativi) ed effettuare le
operazioni (ritaglio fotogrammi, timbratura, imbustamento, aggiornamento
registri) per l'archivio (cfr. doc. 6 in fasc. 1° grado appellata e le
allegazioni di quest'ultima nella memoria ex
art. 416 cod. proc. civ., mai contestate ex
adverso ). Se a quanto sopra si
aggiunge che gli appellanti non possono fondatamente né opporre al datore
l'iscrizione all'albo dei giornalisti od attribuire alla stessa un valore
indiziario in presenza di una compiuta istruttoria sull'attività svolta in
azienda (cfr. Cass. 19 giugno 1984, n. 3849) né far leva sulle immagini in sé
considerate (come si è detto, i segni utilizzati restano elementi strumentali
per il discorso comunicativo ma non comunicazione essi stessi), deve concludersi
per l'insussistenza nella specie di un significativo intervento degli appellanti
medesimi nel procedimento giornalistico il quale implica—con riferimento ai
fotografi—che alla attività di enucleare degli eventi l'immagine si
accompagni quella di selezionare le immagini stesse, organizzarle a discorso ed
omogeneizzarle allo scopo informativo, divulgativo o critico voluto, con titoli
e commenti, dovendosi ricollegare al complesso la valutazione dei requisiti
evidenziati dalla ormai consolidata giurisprudenza. La verità è che l'attività
degli appellanti per quanto apprezzabile e produttiva non può—ad avviso del
Collegio—essere qualificata nel senso dai medesimi indicato.
2.
Le considerazioni svolte nel precedente paragrafo portano alla conferma
dell'impugnata sentenza.
Si
ritiene sussistano giusti motivi ex
art. 92, comma 2 cod. proc. civ. per compensare fra le parti le spese del
presente grado.
P.Q.M.—Respinge
l'appello proposto avverso la sentenza 2 febbraio 1987, n. 223 del Pretore di
Milano; dichiara compensate le spese del presente grado.
TRIBUNALE DI
MODENA, 22 febbraio 1989
L'attività del cineoperatore, pur
eseguita con autonomia decisionale operativa quanto alla ripresa degli
avvenimenti da commentare, non ha natura giornalistica, poiché sprovvista di
autonoma capacità informativa e rivolta unicamente a completare, per mezzo
delle immagini, la notizia affidata al successivo commento ad opera del
redattore.
TRIBUNALE
DI VARESE, 12 settembre 1988
L'autonomia decisionale del
telecineoperatore assunta dall'art. 1, dpr 649/1976 è ben compatibile con la
presenza sul posto della ripresa di un redattore il quale intervenga in modo non
decisivo e determinante nell'attività dell'operatore .
TRIBUNALE VARESE, 23 SETTEMBRE 1987
(RESIDENTE
EST. : ALIQUÒ MAZZEI - PARTI:
RAI (Avv. Scognaiglio, Mingrone)
ARNOLD (Avv.
Smuraglia, Tosi))
Nel giornalismo televisivo la
funsione informativa non è assolta soltanto attraverso lo scritto o la parola,
ma anche attraverso l'immagine, la quale non è sul piano dell'intelligibilità
neutra, inidonea ad informare d'altro da sé. Le immagini possono già esse stesse
evidenziare il come, il dove e il quando degli avvenimenti rappresentati e non
può negarsi efficacia informativa alle immagini anche nel caso in cui esse la
realizzino nel contesto nel quale sono collocate e per il quale sono state
realizzate.
L'attività professionale
giornalistica svolta dal telecineoperatore attraverso le immadni deve consistere
nell'attività specifica precisata dall'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n.
649: attività di realizzazione d'immagini che completino o sostituiscano
l'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto
riguardo alla natura giorna-listica della prestazione.
L'autonomia decisionale assunta dal
d.P.R. 649/76 è ben compatibile con la presenza sul posto della ripresa di un
redattore il quale intervenga in modo non decisivo e determinante nell'attività
del telecineoperatore.
Le operazioni di selezione e
montaggio delle immagini non costituiscono di per sé sole e in via esclusiva
informazione: occorre valutare se sulla capacità informativa ordinaria delle
immagini non hanno inciso le operazioni tecniche suddette.
In presenza di un commento parlato
opera d'altri, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di cui
all'art. 1 d.P.R. 649/76, occorre considerare anche il nesso funzionale tra
l'immagine e la parola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.—A seguito di sentenza di Cassazione resa inter
partes dalla Suprema Corte nelle date 14 febbraio-19 giugno 1984, con
ricorso del 10 giugno 1985 notificato, unitamente al pedissequo decreto ex
art. 435 cod. proc. civ., il 13 seg. la RAI - Ra-diotelevisione Italiana
S.p.A., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, citava in
riassunzione, dinnanzi a questo Tribunale, giudice di rinvio per il riesame
dell'appello da essa proposto il 4 aprile 1979 alla sentenza 6-28 febbraio 1979,
n. 542 con cui il Pretore del Lavoro di Milano aveva dichiarato la spettanza a
Sergio Arnold della qualifica di giornalista professionista ed aveva perciò
condannato essa RAI-TV a versare all'Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani “Giovanni
Amendola” i corrispondenti contributi assicurativi obbligatori.
Dalla
narrativa della sentenza di rinvio giova riportare che con ricorso depositato
1'8 giugno 1978, Arnold conveniva davanti al Pretore di Milano la RAI-TV e l'INPGI
esponendo:
a}
che dal 1° aprile 1955 era alle dipendenze della predetta società quale
operatore cinematografico presso la Redazione Servizi Giornalistici del Centro
di produzione di Milano;
b)
che, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, era stato altre volte
costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria;
c)
che in particolare, con sentenza n.6988/73 del Tribunale di Milano, confermata
in appello ed accettata dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., gli era
stato riconosciuto il diritto alla qualifica di « primo operatore da ripresa »
a far tempo dal 1° maggio 1966, qualifica spettante all'operatore che nei
centri di produzione con più addetti a tempo indeterminato alle riprese, « per
esperienza acquisita e per le sue alte capacità professionali, realizza con
piena esponsabilità artistica e completa conoscenza dell'attualità
giornalistica, programmi televisivi firmati di lungo, medio e corto metraggio di
qualunque genere e complessità, anche a carattere non unitario »;
d)
che dal 1973 era iscritto nell'elenco dei pubblicisti (art. 36 contratto
nazionale di lavoro giornalistico;
e}
che a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, il quale
(modificando il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 691
aveva consentito anche ai telefoto-cineo-peratori l'accesso alla professione
giornalistica, e—nonostante il palese ostruzionismo della datrice di
lavoro—era stato ammesso a sostenere la prova d'idoneità professionale, per
l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, prevista dall'art. 32
della suindicata legge n. 69/1963; ciò in quanto il Presidente del Consiglio
Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia (con di-chiarazione
surrogatoria di quella che era stata richiesta ed avrebbero dovuto rilasciare i
Direttori delle testate RAI per le quali esso ricorrente lavorava } aveva
attestato quanto segue: « Sergio Arnold ha svolto pratica giornalistica
effettiva e continuativa ... presso i servizi giornalistici della TV del Centro
di Produzione di Milano, svolgendo attività di cineoperatore con incarichi di
spiccato rilievo professionali in piena autonomia e responsabilità »;
f)
che aveva sostenuto e brillantemente superato l'esame d'idoneità professionale
nella sessione iniziata il 5 ottobre 1977 e svoltasi a Roma con la fattiva
collaborazione (questa volta) della RAI;
g)
che dal dicembre 1977 era iscritto all'Albo dei Giornalisti professionisti;
h)
che aveva formalmente invitato la datrice di lavoro ad inquadrare il suo
rapporto nell'ambito del contratto giornalistico in vigore presso l'azienda ed a
consegnargli la dichiarazione necessaria per l'iscrizione all'INPGI (cui aveva
diritto dalla data d'iscrizione all'albo dei professionisti);
i}
che, a tali richieste, non aveva fatto seguito alcuna risposta.
Tutto
ciò premesso, osservava che la prova dello svolgimento di attività di natura
giornalistica era da ritenersi superflua dal momento che l'ammissione agli esami
d'idoneità era stata decisa dal Consiglio Regionale dell'Ordine proprio in
considerazione delle mansioni che egli aveva svolto presso la convenuta.
Precisava,
comunque, che alle immagini girate univa relazioni contenenti dati e notizie
necessari e sufficienti per la redazione del commento parlato, e che, a
differenza di altri cineoperatori, non si limitava a questa raccolta di notizie,
in quanto spesso curava personalmente in moviola il montaggio dei pezzi girati e
stendeva il commento parlato.
Dedotte
sul punto prove per interpello e testi, concludeva per la declaratoria del suo
diritto alla qualifica di giornalista quanto meno dalla data d'iscrizione
all'albo dei professionisti (dicembre 1977), per la conseguente declaratoria di
applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo giornalistico,
nonché per la condanna della società convenuta (e, per quanto di ragione,
dell'INPGI) ad attuare il trattamento previdenziale ed assicurativo previsto per
i giornalisti professionisti ed il relativo versamento contributivo; il tutto
con vittoria di spese e concessione della provvisoria esecuzione della sentenza.
Ritualmente
costituitasi in giudizio, la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. si opponeva
alle domande attrici eccependo in via preliminare l'irregolarità
dell'iscrizione di Arnold nell'elenco dei giornalisti professionisti perché
avvenuta in palese dispregio delle norme di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.
69 al d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 ed al d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649.
In
particolare osservava:
1)
che il ricorrente non avrebbe potuto essere ammesso a sostenere gli esami d
idoneità professionale di giornalista né tantomeno ottenere l'iscrizione
nell'albo dei professionisti;
2)
che il medesimo non era stato retribuito per due anni come invece dispone l'art.
35 della iegge n. 69/1963, per espletamento di attività di pubblicista;
3)
che il Presidente dell'Ordine Regionale della Lombardia non avrebbe dovuto
rilasciare la dichiarazione prodotta ex
adverso per essere lo stesso privo di poteri a surrogarsi e le circostanze
ivi attestate non conformi al vero;
4}
che, in ogni caso, i due anni di attività di pubblicista e la conseguente
retribuzione a tale titolo avrebbe potuto decorrere soltanto dall'entrata in
vigore del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 e non già dal 24 marzo 1975, come
emergeva dagli atti di causa;
5)
che l'Arnold non avrebbe potuto conseguire nel 1973, come invece assumeva di
aver ottenuto, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti perché non vi era stata
osservanza delle modalità volute dall'art. 35 della legge n. 69/1963 e perché
la possibilità d'iscriversi a tale albo era stata concessa ai
telecinefoto-opera-tori solo a seguito del d.P.R. n. 649/ 1976.
Sempre
a detta della Società convenuta, controparte non poteva opporre l'atto
amministrativo in quanto, sia la dichiarazione surrogatoria rilasciata dal
Presidente del Consiglio Regionale dei giornalisti, sia l'avvenuta iscrizione
nell'albo dei professionisti anziché in quello dei pubblicisti (a tutto
concedere) come previsto dal d.P.R. n. 649/1976, costituivano violazioni tali da
non poter produrre alcun effetto nei confronti di essa resistente, a' sensi
dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E.
Osservava,
poi, nel merito, che si doveva negare alla sola formale iscrizione all'albo il
determinante valore per l'inquadramento che, per contro, era da ricollegarsi
alle effettive mansioni esercitate dai lavoratori e precisamente allo
svolgimento di quelle indirettamente qualificate di natura giornalistica
dall'art. 1 del d.P.R. n. 649/1976, consistenti nella riproduzione di immagini
atte a completare o sostituire l'informazione scritta nell'esercizio di
autonomia decisionale operativa.
Aggiungeva
che tutto ciò non ricorreva nella specie avendo Arnold continuato a svolgere,
anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 649/1976, quelle mansioni di primo
operatore che gli erano state riconosciute giudizialmente e sulle quali si era
anzi formato un giudicato che ostava ad un diverso inquadramento.
Rilevato,
quindi, che il ricorrente sull'attività svolta aveva offerto una prova
documentale non decisiva e formulato una prova testimoniale inammissibile
chiedeva per ogni eventualità l'ammissione alla prova contraria e deduceva, a
sua volta, dei capitoli di prova per interrogatorio e testi.
Precisava
infine che, inopinatamente, era stato convenuto in giudizio l'INPGI, sia per la
carenza degli estremi del litisconsorzio necessario, sia per la natura
obbligatoria delle assicurazioni non prescritte e recuperabili senza una
giudiziale pronuncia.
Concludeva
per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza delle domande attrici e
comunque per la propria assoluzione dalle medesime, con vittoria delle spese.
Costituitosi
a sua volta in giudizio, l'INPGI faceva presente di essere legittimato a
richiedere i contributi assicurativi obbligatori al verificarsi delle condizioni
dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e della prestazione di
attività riconducilzile ad un rapporto di lavoro subordinato di tipo
giornalistico.
Chiedeva,
pertanto, che la RAI-TV fosse condannata al versamento dei contributi ove
risultasse la prestazione da parte dell'Arnold di attività lavorativa
subordinata di natura giornalistica.
Il
Pretore interrogava il ricorrente ed il legale rappresentante della società
convenuta, acquisiva agli atti alcuni documenti, dava ingresso alla prova
testimoniale e, al termine, pronunciava sentenza con lettura del seguente
dispositivo: « dichiara spettante al ricorrente la qualifica di giornalista a
partire dal dicembre 1977; dichiara la RAI-TV tenuta a versare all'INPGI i
contributi assicurativi obbligatori in relazione alla qualifica qui
riconosciuta; condanna la convenuta RAI-TV a pagare le spese di lite ».
Avverso
tale pronuncia, con ricorso depositato il 4 aprile 1979 e notificato in termini
alla controparte, proponeva appello la
RAI-TV sostenendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto regolare e
legittima l'iscrizione dell'Arnold nell'albo dei giornalisti, nonché di natura
giornalistica l'attività espletata dal medesimo.
Sempre
a detta della Società appellante il Pretore aveva altresì errato nel
condannarla al pagamento delle spese in favore dell'INPGI e nel concedere
l'esecutorietà alla sentenza.
Concludeva
pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con l'assoluzione da ogni
domanda.
L'appellato
Arnold, ancora regolarmente costituitosi, contestava il fondamento dei
suindicati motivi di gravame, ribadiva le tesi difensive già svolte in primo
grado e chiedeva al Tribunale di confermare integralmente la decisione del
Pretore.
Costituitosi
a sua volta, l'INPGI riproponeva le considerazioni in diritto nonché,
sostanzialmente, le conclusioni di cui alla memoria ex art. 416 cod. proc. civ.
Con
la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano rigettava il gravame e condannava
la RAI al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore degli appellati.
Osservava,
in proposito, che doveva considerarsi infondata la tesi dell'appellante, secondo
cui il Presidente avrebbe dovuto disapplicare, perché illegittimo l'atto
d'iscrizione dell'Arnold, a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 all. E,
in quanto, nella specie, non era in questione un diritto soggettivo, ma al più,
un mero interesse legittimo della RAI quale editore (in termini, sentenza 30
marzo 19?7 del T.A.R. del Lazio) alla regolare tenuto dell'Albo dei Giornalisti.
Aggiungeva
che la stessa società appellante non specificava quale diritto soggettivo
sarebbe stato leso e che, anzi essa stessa sosteneva che le domande
dell'appellato non potevano trovare fondamento nell'iscrizione all'Albo dell'Arnold.
Restava,
perciò, preclusa al Tribunale la possibilità di esaminare i vizi di legittimità
di tale iscrizione, denunciati dalla RAI-TV.
Per
completezza di motivazione, il Tribunale rilevava, tuttavia, che i vizi
denunciati non sussistevano.
Osservava
poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla RAI, non poteva essere
disconosciuta la natura giornalistica dell'attività espletata dall'Arnold,
essendo rimasta provata la sussistenza dei due requisiti richiesti dal d.P.R. n.
649/76 per l'iscrizione di telecineoperatori all'Albo dei giornalisti; cioè, da
un lato il requisito dell'autonomia decisionale operativa e, dall'altro, quello
dello svolgimento di mansioni di natura giornalistica consistenti nella
riproduzione di immagini atte a completare o sostituire l'informazione scritta.
Secondo
il Tribunale di Milano, la sussistenza del primo requisito era emersa dalle
prove testimoniali, mentre la sussistenza del secondo—benché non del tutto
provata dalle deposizioni dei testi—si desumeva dal concorso di vari elementi
indiziari che, valutati unitariamente, convincevano della realizzazione da parte
di Arnold di immagini dotate di eccezionale
espressività ed idonee di per sé sole a costituire un contributo
intellettuale al contenuto dei servizi televisivi. Veniva ritenuto invece,
infondato il motivo di appello con il quale la società aveva lamentato d'essere
stata condannata al rimborso delle spese anche in favore dell'INPGI convenuto in
giudizio dall'Arnold, nonostante non sussistessero gli estemi del litisconsorzio
necessario. Rilevava, in proposito, che Arnold aveva fatto legittimo ricorso
all'istituto del litisconsorzio facoltativo, attesa l'evidente connessione tra
le cause, allo scopo di ottenere una sentenza che facesse stato anche nei
confronti dell'Istituto assicuratore.
Ricorreva
per cassazione la RAI-TV con sei mezzi di annullamento illustrati con memoria;
resisteva con controricorso l'Arnold.
Con
la sentenza n. 3849 del 1984 la Suprema Corte, unicamente in accoglimento del
motivo n. 6 di gravame (violazione e falsa applicazione delle disposizioni del
d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 in relazione agli artt. 1, 2 e 26 ss. della legge
3 febbraio 1963, n. 69 e agli artt. 4 e 44 d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115
cassava la decisione del Tribunale di Milano per incongrua motivazione sui punti
« ... nei quali vengono identificati in concreto i requisiti astrattamente
enunciati per l'identificazione della prestazione giornalistica dei
cinefotoreporters », e, cioè, essenzialmente l'autonomia decisionale
dell'operatore e la capacità informativa delle immagini.
Costituendosi
anche in questa fase del giudizio Arnold, attingendo alle risultanze della prova
documentale e testimoniale acquisita (nonché all'occorrenza sollecitando
integrazione dei mezzi istruttori), resisteva ancora all'appello, deducendo
l'avvenuta dimostrazione di aver « ... realizzato a favore della RAI servizi in
autonomia decisionale, mediante la ripresa di immagini idonee a completare o
sostituire l'informazione scritta ».
Da
parte sua l'INPGI confermava la posizione di attendismo.
Dopo
alcuni rinvii ad istanza delle parti e per l'acquisizione dei fascicoli
d'ufficio delle precedenti fasi, con ordinanza a verbale del 4 dicembre 1986
veniva disposta, e conformemente svolta dal giornalista e pubblicista (con
esperienza di direzione di quotidiano) Pier Fausto Vedani, consulenza tecnica la
quale concludeva in senso pienamente favorevole ad Arnold.
Seguiva
il deposito di note difensive di tutte le parti in causa e, sulle conclusioni di
cui in epigrafe, il 25 giugno 1982 la stessa è stata discussa e, come segue,
decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE. — Oggetto d'istruttoria orale — interrogatorio
di Arnold e di un procuratore speciale della RAI - Radiotelevisione Italiana, ed
assunzione di testimoni—nonché di acquisizione di documentazione anzitutto in
primo grado, l'attività che il ridetto adduce dopo il superamento dell'esame
d'idoneità professionale e l'iscrizione con decorrenza 15 dicembre 1977
all'albo dei giornalisti professionisti della Lombardia, ha costituito in questa
fase processuale materia di approfondita competente indagine del consulente
tecnico d'ufficio Pier Fausto Vedani, nel pieno rispetto del contraddittorio e
con la fattiva partecipazione nonché osservazioni di consulenti di parte, e
segnatamente della RAI-TV.
Giova
segnalare che, oltreché nella sentenza di Cassazione 29 giugno 1984 n. 3849 qui
di diretta rilevanza, la Suprema Corte ha messo specialmente fuoco le nuove
problematiche in subiecta materia anche
nella pronunzia 18 gennaio 1986, n. 330 ove, pur esplicativamente degli stessi
invariati orientamenti, ha annullato una decisione di merito stavolta
sfavorevole al prestatore d’opera.
La
consulenza tecnica, espressamente consentita dall'art. 441 cod. proc. civ., in
concreto compatibile con il presente giudizio di rinvio dato che l'annullamento
è avvenuto per difetto di motivazione, e non si tratta di acquisire la
conoscenza di fatti nuovi, bensì di valutare quelli di cui già è stata
opposta prova.
Da
entrambe quelle sentenze sono state allora enucleate le linee direttive dell
indagine.
Per
organicità espositiva se ne riportano passi salienti, i quali così senz'altro
introducono in medias res.
Tale
il preambolo del quesito posto al consulente, particolarmente qualificato per
professionalità ed esperienza, nonché prescelto con criterio di estraneità a
possibili condizionamenti o suggestioni dell'ambiente radiotelevisivo:
Il
Tribunale, rilevato per un verso che le immagini sono essenziali al mezzo di
comunicazione televisivo e che, d'altronde, l'attività professionale
giornalistica svolta con tale strumento non può essere identificata puramente e
semplicemente con quella di a operatore da ripresa », né in generale con
quella di cinefotoperatore comunque utilizzata dal giornalista, ma deve
consistere in quella attività specifica che il regolamento di esecuzione della
legge 3 febbraio 1963, n. 69 ha precisato; muovendo quindi dalla normativa
vigente ed in particolare e specificamente dall'art. 1 d.P.R. 19 luglio 1976, n.
649 (modificativo del Regolamento di esecuzione della appena detta legge) il
quale prevede il caso di «... coloro i quali svolgono attività di
telecinefotooperatore per organi di informazione attraverso immagini che
completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia
decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della
prestazione »; considerato che l'attività professionale giornalistica può
consistere in un «discorso per immagini » svolto in concorso dei requisiti e
delle condizioni di cui all'art. 1 d.P.R. cit.;
che
« ... nel linguaggio per immagini non è concepibile un discorso coerente con
il fine di comunicazione, che non sia meramente emotivo, se le immagini non
siano realizzate, selezionate e composte in frasi o sequenze idonee a comunicare
un messaggio coerente con il fine che si propone l'autore di esso o che allo
stesso venga assegnato » (vedi Cass. 1984/3940 e 1986/330 citt. );
che
peraltro, in presenza di commento parlato opera di altri, occorre anche valutare
il nesso funzionale tra l'immagine e la parola; e che, in relazione ad
operazioni di selezione e montaggio compiute non dall'operatore da ripresa,
occorre ugualmente valutare se la capacità d'informativa delle immagini fosse
originaria, in guisa che quelle operazioni tecniche non abbiano inciso
innovativamente sul materiale di ripresa, oppure se una penetrante
rielaborazione nelle fasi di montaggio abbia conferito alla stessa ripresa
quella capacità informativa che prima non possedeva che in funzione della
valutazione della sussistenza, o non, dell'autonomia decisionale operativa di
cui al predetto art. 1 d.P.R., è utile evidenziare la risultanza o meno che il
cineoperatore abbia agito volta a volta, nei casi sottoposti ad esame, in
appoggio e/o su determinanti istruzioni di un redattore, « oppure senza tale
determinante intervento, fosse presente o non alle riprese, un redattore »;
considerata
la specifica competenza e la disponibilità dell'esperto Pier Fausto Vedani, già
direttore di giornale a svolgere la consulenza tecnica, tutto ciò premesso, il
Tribunale ha posto a detto giornalista il seguente quesito:
«
esaminati gli atti e documenti di causa, e quindi in funzione delle rispettive
allegazioni e difese delle parti:
in
contraddittorio delle stesse, tentata previamente la conciliazione, ed assunti
le informazioni ed i chiarimenti che ulteriormente occorressero;
con
la doverosa collaborazione della RAI, la quale metterà a disposizione i filmati
e l'apparato necessario alla conduzione e all'espletamento dell'incarico;
presa
visione di un adeguato numero di servizi girati dal "primo operatore da
ripresa" Sergio Arnold nel periodo dal dicembre 1977 all'8 giugno 1978
(data di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio} e
quantomeno di numero venti, di cui cinque segnalati dallo stesso, altrettanti
dalla RAI e gli altri scelti dal CTU, relativi ad avvenimenti di rilievo
giornalistico;
compiendo
possibilmente l'esame sia nel montaggio fattone per la trasmissione e con il
commento esplicativo, sia nel residuo delle riprese, per la complessiva loro
valutazione a prescindere dal commento scritto o verbale, e dalle operazioni di
selezione e montaggio;
accerti
e riferisca, con adeguata relazione se, nell'esercizio dell'attività di
operatore addetto, le sequenze di immagini poste in relazione con il commento
parlato abbiano avuto, per la loro natura, caratteristiche e idoneità a
completare o sostituire l'informazione parlata e/o scritta ed a svolgere,
quindi, la funzione informativa, pur essendone il commento, la selezione e il
montaggio opera di terzi ».
Dispiegando
lodevole solerzia ed approfondimento, il consulente tecnico d'ufficio ha
spaziato in un campionario particolarmente vario e significativo di servizi
eseguiti da Arnold per la sede RAI di Milano dal dicembre 1977 al giugno 1978.
Ha
potuto così disaminare e riferire sia a proposito di inchieste—per le
prestigiose rubriche
« Tam-Tam », « Odeon » e « Dossier »—e interviste —a Hugo Pratt
ed a Franca Rame— sia in materia di cronaca (nera, bianca, politica, sport).
Dall'istruttoria
acquisita e svolta nella fase pretorile giova richiamare, con la documentazione
del brillante superamento della prova d'idoneità professionale dinnanzi alla
Commissione d'esame che attribuì ad Arnold l'encomio (e con le singolari
dichiarazioni rilasciate dal direttore del TG 1 Emilio Rossi e dal direttore del
TG 2 Andrea Barbato, chiaramente imbarazzati di dover sostenere ufficialmente
una posizione agnostica), i lusinghieri apprezzamenti rivolti allo stesso Arnold
da giornalisti quali Aldo De Martino, Leonardo Valente,Giorgio Vecchietti, Nino
Vascon, Bruno Ambrosi e numerosi altri, dichiaratamente onorati di rivolgersi «
da pari a pari » ad un collega.
Trattasi
di apprezzamenti, cautelarmente da assumere come meri elementi indiziari, i
quali però integrano le risultanze testimoniali.
Queste
sono complessivamente nel senso che Arnold fosse (già allora, nell'ormai remoto
periodo cui la presente disamina si riferisce) un « primo operatore di ripresa
» non solo particolarmente capace e stimato ma nell'esecuzione dei « servizi
» dotato di autonomia operativa con valenza tipicamente giornalistica.
Ed
invero, Elio Sparano, giornalista vice-caporedattore del Telegiornale presso la
sede RAI di Milano, avverte che « ... per gli eventi ancora in svolgimento
neppure al cineoperatore vengono date istruzioni: gli si dice di andare a
riprendere l'evento, e ci si affida alla sua professionalità. La
differenziazione tra servizi effettuati solo dall'operatore, e dall'operatore
col giornalista, si trova essenzialmente nella ricorrenza o meno di interviste
nell'ambito del servizio, o anche di inchieste di più largo respiro rispetto ai
servizi di cronaca... ».
Morati
Enrico, giornalista e segretario di redazione della stessa sede RAI di Milano,
conferma che i servizi sin dalle prime battute processuali addotti a sostegno
della domanda « ... sono stati effettivamente realizzati da Arnold ». Sta di
fatto che secondo Bruno Ambrosi, « nella maggior parte dei casi l'Arnold svolge
questo servizio da solo ». Mario Mauri, giornalista responsabile della stessa
redazione regionale RAI riferisce che « ... normalmente all'Arnold, quando non
è accompagnato da un giornalista, vengono date istruzioni come vengono date al
giornalista... », ed infatti (Morati, cit. ) « ... anche ai giornalisti,
quando devono seguire un avvenimento vengono date analoghe istruzioni... »
certo si è che « ... Arnold è un vecchio ed esperto operatore e pertanto
viene utilizzato per servizi di un certo rilievo...».
Avendo
sottoposto ad attenta analisi ed a valutazione di sintesi una rilevante mole di
filmati realizzati da Arnold ed utilizzati dalla sede RAI di Milano, il
consulente tecnico d'ufficio ha motivatamente riscontrato—in forma diffusa e
non in quella episodica che riduttivamente dalla RAI-TV si sostiene—sia
completezza d'informazione nei mezzi di cronaca (chi-dove-come-quando-perché)
sia immediatezza espositiva e creatività di linguaggio in interviste ed
inchieste, realizzate tanto « in singolo » quanto in sinergismo con un
redattore.
Da
ciò, anche a prescindere da episodi di suo approntamento di note di commento,
quella chiara valenza giornalistica di cui giornalisti di fama avevano già da
tempo rilasciato ad Arnold espliciti e lusinghieri apprezzamenti prima ancora
della sua iscrizione all'Albo.
Nell'intento
di banalizzare e svuotare di significato giornalistico l'immagine la difesa
della RAI-TV giunge a scrivere che, per la stessa immediatezza della visione, ad
esempio di una casa che brucia, inutilmente vi si ricercherebbe un apporto
creativo dell'operatore di ripresa.
Tale
riduttiva e qualunquistica obiezione, la quale racchiude e sintetizza in buona
parte la resistenza ad Arnold, non tiene conto ed anzi mostra di ignorare
l'essenziale differenza tra la estemporanea versatilità possibile all'operatore
di ripresa, e la programmata fissità che invece caratterizza e condiziona il
cameramen.
Come
P.F. Vedani ha rimarcato puntualmente, le due categorie sono, anche
contrattualmente, ben distinte. Alla validità di un servizio—inchiesta,
intervista o cronaca che sia—la qualità fotografica è strumentale, non
essenziale.
Sostenendo
poi (nella relazione tecnica di parte) che quello dell'operatore di ripresa
costituisca soltanto un supporto tecnico all'ulteriore elaborazione
giornalistica della « notizia » la quale solo così attingerebbe dal commento,
scritto o parlato, i caratteri dell'ideatività e della creatività, la difesa
della RAI-TV combatte una battaglia di retroguardia, antistorica, e sostiene una
tesi anzitutto e addirittura inaccettabilmente contraria al diritto positivo.
Ed
invero, nel nuovo testo introdotto rispettivamente con gli artt. 1 e 2 del
d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, cit., l'art. 34 d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115—
Regolamento di esecuzione alla legge 3 febbraio 1963, n. 60 sull'ordinamento
della professione di giornalista — testualmente ammette all'esame di
abilitazione professionale « coloro i quali svolgono attività di
cinefoto-operatori per organi d'informazione attraverso immagini che completano
o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale
e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione... », quale
documentata- e l'art. 49 ss. prevede che la prova scritta consista « nello
svolgimento—a scelta del candidato—di una delle attività redazionali
proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo ...
o nell'illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico
tele-cine-fotografico... ».
«
... Ciò non autorizza affatto a sostenere » — scrive Cass. 1984/3849 — «
che tale funzione (informativa} possa essere assolta soltanto mediante lo
scritto e la parola, e che l'immagine sarebbe sul piano dell'intellegibilità
neutra, inidonea ad informare d'altro da sé. Tale assunto si pone
manifestamente contro la realtà dell'odierno sviluppo dei mezzi di
comunicazione di massa scritti, parlati o visivi, nei quali spesso
l'informazione critica in ordine a determinati avvenimenti e fornita mediante
una sequenza di immagini più precise ed eloquenti di qualsiasi messaggio
verbale ... Tal-volta l'immagine o, più frequentemente una sequenza di immagini
possono già esse stesse evidenziare il dove, il come ed il quando degli
avvenimenti rappresentati (e d'altronde} non può certo negarsi efficacia
informativa alle immagini anche nel caso in cui esse la realizzino nel contesto
nel quale sono collocate e per il quale sono state realizzate... ».
Come
si ricorda dalla narrativa, per poter sostenere l'esame di abilitazione Arnold
dovette allegare, sostitutivamente dall'attestazione del direttore prevista
dall'art. 35 legge 1973/69 al cui proposito la direzione RAI era
ostruzionisticamente renitente, un attestato 24 marzo 1977 del Presidente
regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia (« per una singolare
situazione di carattere interno ») da cui risulta « ... vista la deliberazione
del 24 marzo 1977, considerato che il sottoindicato operatore presta a tempo
pieno attività presso la redazione dei servizi giornalistici del Centro di
produzione RAI-TV di Milano dal 1° aprile 1955..-che il sig. Sergio Arnold
...ha svolto pratica giornalistica effettiva e continuativa dal 1° settembre
1975 a tutt'oggi ... svolgendo attività di
cineoperatore con incarichi di spiccato rilievo professionale in piena
autonomia e responsabilità... ».
Un
ulteriore significativo impulso all’assimilazione è venuto dall'art. 27 legge
25 febbraio 1987, n. 67, che ha formalmente esteso ai « telecineoperatori di
testate giornalistiche televisive » il regime assicurativo gestito dall'INPGI.
Come
Arnold ha diffusamente documentato, con una « direttiva » 22 gennaio 1971 del
Consiglio della CEE, atti di dibattiti e convegni specializzati e prese di
posizione di parlamentari e politici in genere nonché di quella che la difesa
della RAI-TV definisce « la potente corporazione dei giornalisti », con il
travolgente progresso tecnologico il giornalismo filmato è entrato
prepotentemente nella realtà quotidiana. Sicché gli aggiustamenti normativi ne
sono stati, come al solito, una presa d'atto.
In
particolare, con l'autonomia decisionale assunta dall'art. 1 d.P.R. 1979/ 649
cit. è ben compatibile la presenza sul posto della ripresa di un redattore il
quale intervenga a in modo non decisivo e determinante nell'attività
dell'operatore ».
«
Il telecineoperatore può essere considerato giornalista anche qualora il
commento sia opera di terzi » e ciò che effettivamente rileva è verificare «
se le immagini riprese dall'operatore in quella autonomia, di per sé sole
costituiscano notizia, ovvero servano a completare la notizia affidata in via
principale al successivo commento ad opera del redattore » (Cass. 1986/330, cit.).
Vanno
pertanto rimossi e disattesi le polemiche censure di « eccesso di zelo », i
sospetti di corporativismo e le suggestioni di estremismo d'avanguardia,
avanzati dalla RAI-TV (nella memoria difensiva del 16 luglio 1987} a proposito
della ponderata e pacata relazione peritale che, come tale, merita invece piena
attendibilità e, nel contesto dei plurimi e concordanti elementi probatori
appena disaminati, corrobora il meditato con-vincimento di fondatezza della
pretesa di Arnold.
Ciò
corrisponde allo « specifico delI'attività giornalistica che sembra potersi
rinvenire nel trapasso dalla libertà di manifestazione del pensiero alla
funzione informativa » (Cass. 1984/3849).
Mentre
si può condividere, con la RAI-TV ibidem,
« che non tutti i telereporters siano in quanto tali giornalisti », ed
infatti Cass. 1984/3849 ammonisce anche che « l'attività giornalistica dei
cinefotoreporters, quale enucleata dal regolamento di esecuzione e tratta dalla
realtà sociale presupposta dalla legge, non può essere identificata pienamente
e semplicemente con l'attività comunque utilizzata dal mezzo giornalistico, ma
deve consistere in quell'attività specifica che il regolamento—rimanendo
nell'ambito della legge—ha dichiarativamente precisato come attività di
realizzazione di immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta
nell'esercizio di autonomia decisionale operativa », e sono comprensibili la
preoccupazione e la riluttanza di tale Società in prevenzione di un arrembaggio
da parte di legioni di operatori di ripresa pronti a rivendicare l'inquadramento
giornalistico accampando meriti e qualità inesistenti, d'altronde non
costituisce certo una breccia nel sistema riconoscere doverosamente la
professionalità giornalistica che è comprovata.
Nel
periodo in esame, con carattere di continuità nella condizione di autonomia del
giornalista tradizionale, con inchieste, interviste e cronache d'ogni genere,
talora in collegamento funzionale con un redattore ma più spesso da solo,
Arnold ha filmato con immediatezza espressiva « servizi » caratterizzati dalla
scrittura per immagini mediamente di buon livello e non di rado di eccellente
qualità giornalistica. Come nel caso dello « straripamento del Seveso » in
cui— capita anche questo—il taglio ed il montaggio risultano (dagli spezzoni
reperiti tra gli scarti di redazione) di qualità e valore informativo persino
migliore del materiale, già valido, mandato in onda (V. Relazione, p. 10).
A
proposito dell'intervento del montatore, giova riportare da Cass. 1986/330 cit.
che « le operazioni di selezione e montaggio delle immagini non vanno
sopravalutate in quanto esse non costituiscono di per sé sole ed in via
esclusiva informazione; esse invece non fanno, ancora entro certi limiti,
perdere la natura d'informazione della ripresa originale ».
Per
completezza di disamina non è supefluo replicare, all'astiosa obiezione della
RAI-TV circa prodotti mediocri o insignificanti, che a tale riduttiva
considerazione sicuramente non sfugge la produzione del giornalista (o per
meglio dire del redattore} tradizionale, e d'ogni altro operatore professionale
in genere. Ma senza possibilità d'illazione in senso esclusivo della qualifica.
Per
concludere, l'appello della RAI-TV alla sentenza 6-28 febbraio 1979 del Pretore
di Milano, va respinto.
Tutte
le spese di giudizio devono seguire, come di norma (art. 91 cod. proc. civ.) la
soccombenza che è della RAI-TV. Esse sono liquidate complessivamente e
congruamente in L. 350.000 (di cui L. 25.000 per borsuali, L. 125.000 per
competenze ed il resto per onorario) per la fase dinnanzi al Tribunale di
Milano, in L. 1.000.000 (di cui L. 40.000 per borsuali, L. 200.000 per
competenze ed il resto per onorario) per il giudizio di legittimità, ed in L.
2.200.000 (di cui L. 88.800 per borsuali, L. 742.500 per competenze, ed il resto
ancora per onorario}, per la presente fase, a favore di Arnold. E parallelamente
all'INPGI in L. 240.000 (ripartite in L. 15.000, 105.000, 120.000), L. 900.000
(ripartite in L. 20.000, 180.000, 700.000} e L. .800.000 (ripartite in L.
40.000, 760.000 e 1.100.000). Più IVA ed altri accessori, come per legge.
Vanno
poste definitivamente a carico della stessa RAI-TV le spese di consulenza
tecnica d'ufficio, già liquidate in L. 1.400.556 più IVA.
(SANTOSUOSSO Presidente - ANGARANO Relatore - GOLIA P.M. (diff. ) -Ric. Gadan - Res. Soc. Ed.
La Nuova Sardegna.
Per stabilire se l'attività svolta
da un telecinefotoperatore abbia, o meno, natura giornalistica, occorre
riferirsi non solo al momento dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello
successivo della selezione, del montaggio e del commento delle relative
immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede delle riprese
precedentemente effettuate può far loro acquisire una capacità informativa di
cui esse erano prima sprovviste e può conferire alle immagini medesime un senso
informativo diverso da quello loro eventualmente attribuito in sede di ripresa,
pertanto, non ricorre attività giornalistica nel caso in cui le immagini,
riprese da un foto-operatore anche con piena autonomia, abbiano una mera
funzione illustrativa di quegli avvenimenti , di cui, con previa
selezione o montaggio delle stesse, risulti affidato ad altri il compito di
riferire e commentare (per iscritto o con la parola).
(PANDOLFELLI Presidente - TONDO Relatore - GAZZARA P.M. (conf. ) - Ric. RAI - Res. Montetermini)
Per stabilire se l'attività svolta
da un telecineoperatore abbia natura giornalistica, in quanto tradottasi, ai
sensi dell'art.1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n.649, nella realizzazione di
"immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta,
nell'esercizio di autonomia decisionale operativa", occorre riferirsi non
solo al momento dell'effettuazione delle riprese, ma anche a quello del
montaggio delle relative immagini, posto che la rielaborazione in tale sede
delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquisire una capacità
informativa della quale erano prive, oppure attribuire loro un significato
informativo diverso rispetto a quello impresso dall'operatore, cui, anche in
questo secondo caso, non è riferibile il discorso informativo, effettuato da
altri in coerenza con la diversa qualifica rivestita.
(GRIMALDI Presidente - ALIBRANDI
Relatore - MOROZZO DELLA ROCCA P.M. (diff.
) - Ric. Lajo
lo - Res. Soc. RAI)
Al fine dell'applicazione ai
foto-cineoperatori dipendenti dalla RAI del contratto collettivo giornalistico
occorre che questi svolgano attività obiettivamente giuridica con autonomia
decisionale e attraverso immagini che completano o sostituiscano l'informazione
scritta (art. 1 d.P.R. 19 luglio 1976}, pertanto è essenziale accertare se i
servizi realizzati dal foto-cineoperatore abbiano, per la natura, la selezione e
il montaggio delle immagini, la idoneità per completare o sostituire
l'informazione scritta o parla-ta svolgendo, pertanto, la necessaria funzione
informativa o questa, invece sia svolta esclusivamente dalla informazione
scritta o parlata, rimanendo alle immagini riprese dall'operatore assegnata una
mera funzione illustrativa previa selezione o montaggio delle immagini ad opera
di altri soggetti.
(FRANCESCHELLI Presidente - BALDASSARRE Relatore - CARISTO P.M. (conf. ) - Soncini c. RAI)
Poiché la RAI disciplina il rapporto
di lavoro dei propri dipendenti con due diversi contratti collettivi —
contratto collettivo per operai e impiegati stipulato con la federazione
lavoratori dello spettacolo e contratto collettivo dei giornalisti stipulato con
la federazione nazionale della stampa italiana — nel giudizio che sia
instaurato da un dipendente che assuma di aver svolto attività giornalistica
acquista rilievo, ai fini della individuazione del contratto applicabile al
singolo rapporto, la natura dell'attività svolta dal dipendente, con la
conseguenza che dovrà trovare applicazione il contratto collettivo per i
giornalisti qualora l'attività esplicata dal dipendente sia obiettivamente
qualificabile come giornalistica alla stregua della normativa legale che la
riguarda (legge 3 febbraio 1963, n. 69; d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115),
pertanto, nel caso di cineoperatore dipendente dalla RAI che chieda
l'applicazione in suo favore del contratto collettivo per i giornalisti, al fine
di accertare l'effettivo espletamento di attività giornalistica occorre che il
giudice del merito stabilisca e valuti se le immagini raccolte e trasmesse, nel
collaborare ai servizi giornalistici, siano o non tali da completare o
sostituire l'informazione scritta o orale e, al tempo stesso, siano o non
prodotte con autonomia decisionale operativa e con originale apporto espressivo
o critico, senza che assuma efficacia vincolante l'iscrizione all'albo dei
giornalisti.
CASSAZIONE SEZ.
LAVORO 18 gennaio 1986 N. 330
PRESIDENTE:
GRIMALDI; ESTENSORE: ALIBRANDI; PARTI: BONINSEGNI, MINA
(Avv. Bin, D'Amati) - Rai
(Avv. Geremia)
È attività giornalistica quella
prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o
di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di
diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare a una massa
differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti a campi più
diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica,
culturale, ovvero notizie elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da
valutazione critica.
I requisiti della attività
giornalistica dei cinetelefotoperatori sono individuabili nella autonomia
decisionale e nella capacità informativa delle immagini. L'autonomia
decisionale può sussistere anche se l'operatore agisca in presenza di un
redattore, poiché ciò che conta è il concreto svolgimento della attività di
ripresa. La capacità informativa si ha se le immagini riprese dall'operatore,
in quell'autonomia, di per sé sole costituiscano notizia ovvero servano a
completare la notizia affidata in via principale al successivo commento opera
del redattore, dal momento che le immagini possono costituire informazione
giornalistica non soltanto quando di per sé sole sostituiscano lo scritto o il
parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completino, come specificamente
dispone l'art. 1 del d.P.R. n. 649 del 1976.
Per attribuire natura di lavoro
giornalistico all'attività del cinetelefotoperatore è essenziale accertare se
il servizio realizzato da un operatore in autonomia decisionale abbia per la
natura, la selezione e il montaggio delle immagini (operazioni che, se
effettuate da terzi, non devono costituire una penetrante rielaborazione della
ripresa sì da trasformarla pressocché integralmente) la idoneità per
completare o sostituire la informazione scritta o parlata svolgendo la
necessaria funzione informativa o se questa, invece, sia svolta esclusivamente
dalla informazione scritta o parlata venendo alle immagini, riprese dall’
operatore, assegnata una mera funzione illustrativa previa penetrante ed
incisiva selezione e montaggio delle immagini stesse ad opera di altri soggetti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Gualtiero Boninsegni e Agostino Mina con ricorsi diretti al Pretore di Torino — premesso di essere dipendenti della soc. RAI-Radiotelevisione italiana in qualità di cineoperatori presso la redazione torinese dei programmi giornalistici della società, di avere realizzato in piena autonomia decisionale migliaia di servizi nella maggior parte dei casi recandosi soli ad effettuare le riprese, di essere iscritti all'Ordine nazionale dei giornalisti quali giornalisti professionisti rispettivamente dal 16 giugno e dal 29 giugno 1979—convenivano in giudizio detta società per sentir dichiarare il loro diritto alla qualifica di giornalista dal giugno 1979 con la conseguente applicazione in loro favore da tale data del CCNL giornalistico e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive da liquidarsi in separato giudizio.
Instauratosi il contraddittorio e contestata da parte della convenuta società la pretesa attorea, l'adito Pretore con sentenza 30 aprile 1980 accoglieva la domanda.
A seguito di impugnazione della soc. RAI il Tribunale di Torino con sentenza 21 maggio - 1° settembre 1981 accoglieva il gravame.
Rilevava anzitutto la detta pronuncia che il provvedimento amministrativo di iscrizione all'albo professionale dei giornalisti è sindacabile da parte del giudice ordinario, ma che nella specie tale provvedimento era legittimo come legittimo appariva il d.P.R. n. 649 del 1976 che lo aveva reso possibile.
Devesi, caso per caso, continuava il Tribunale, accertare se in concreto il telecinefotoperatore, iscritto all'albo, possa essere qualificato giornalista con conseguente applicazione del contratto di lavoro del settore. Requisito primo, ma non di per sé sufficiente, secondo il Tribunale, è che l'operatore lavori per organi di informazione; secondo requisito è che il detto operatore agisca nell'esercizio di autonomia decisionale operativa, e non già alla presenza di un giornasta di cui è tenuto a seguire le indicazioni ovvero, anche in assenza del gioralista, non agisca sulla base di istruzioni e disposizioni che gli consentano una autonomia esclusivamente tecnica, terzo requisito, conclude il Tribunale, è che l'immagine sostituisca l'informazione scritta, sia tale cioè da consentire da sola una visione informativa.
Passando all'esame della fattispecie il Tribunale precisava che, se non poteva escludersi che il Mina ed il Boninsegni avessero svolto talora prestazioni tali da rivestire le caratteristiche legittimanti la loro equiparazione ai giornalisti, secondo la previsione del d.P.R. del 1976, tale attività non aveva assunto, in base alle risultanze processuali, carattere esclusivo o prevalente: la sua occasionalità escludeva la possibilità di regolamentazione dei rapporti dei ricorrenti con la soc. RAI sulla base del CCNL giornalistico, che condiziona la sua applicabilità ad un requisito soggettivo (lo status di giornalista) e ad un requisito oggettivo (lo svolgimento in concreto di una prestazione giornalistica). Ed il Tribunale, a sostegno della tesi ora esposta ricordava che l'art. 1 del detto contratto collettivo definisce quali giornalisti professionisti coloro che prestano la loro attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità.
Avverso tale sentenza il Mina ed il Boninsegni propongono ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo ed illustrato da memoria, cui resiste la soc. RAI mediante controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con l’unico articolato motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione di norme di legge e di regolamento: art. 5 legge 20 marzo 1865, All. E; 3 febbraio 1963, n. 69; d.P.R. n. 649/76; d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 (relativo al CCNL giornalistico 10 gennaio 1959), nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.).
Il Tribunale secondo la doglianza avrebbe basato le proprie conclusioni su quattro punti. In particolare avrebbe errato ritenendo il provvedimento d'iscrizione all'albo dei giornalisti sindacabile da parte del giudice ordinario anche incidenter tantum; avrebbe poi rettamente ritenuto legittimo il d.P.R. n. 649/76; avrebbe invece errato nel ritenere che la titolarità dello status di giornalista non fosse di per sé sufficiente ad ottenere la applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, dovendosi a tal fine accertare anche la condizíone della effettiva prestazione di una attività che oggettivamente abbia natura giornalistica ed errato altresì nel ritenere che la attività svolta dai ricorrenti non era stata, obiettivamente, giornalistica.
Più in particolare, per quanto concerne le due ultime affermazioni, secondo i ricorrenti coloro i quali ottengano la iscrizione all'albo dei giornalisti, hanno diritto alla applicazione del relativo contratto di lavoro, avendo le parti collettive rimesso agli organi professionali la valutazione della natura giornalistica della attività svolta.
Inoltre, sempre secondo la censura in esame, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la immagine, per poter sostituire la informazione scritta deve essere tale da consentire da sola una visione informativa, senza necessità di alcun commento scritto e, laddove questo si renda invece necessario, la integrazione di quanto l'immagine offre, con la relativa esplicazione, deve essere opera della stessa persona che effettua la ripresa. La affermazione sarebbe erronea, poi, perché l'art. 1 del d.P.R. n. 649/76 qualifica come giornalisti i telecinefotoperatori che svolgono la loro attività per organi di informazione attraverso immagini che sostituiscano o completino la informazione scritta avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione. D'altra parte, continuano i ricorrenti, il telecinefotoperatore il quale produca, oltre che l'informazione per immagini, anche il relativo commento parlato, è senza dubbio giornalista indipendentemente dal d.P.R. n. 649 del 1976; tale decreto, invece non prevede che, per essere qualificato giornalista, il teleoperatore debba anche stendere il commento parlato.
Il Tribunale, inoltre, secondo i ricorrenti, avrebbe errato nel ritenere che manca la autonomia richiesta dalla norma qualora il teleoperatore operi alla presenza di un giornalista: tratterebbesi di affermazione apodittica, mancante di ogni motivazione sul perché la sola presenza di un redattore privi necessariamente della autonomia professionale la attività del cinereporter.
Il Tribunale, infine, secondo i ricorrenti, avrebbe indebitamente dato rilievo alla fase del montaggio dei servizi, asserendo apoditticamente che solo in tale momento era prodotta la informazione destinata al pubblico.
La censura è fondata per quanto di ragione.
Si tratta nella specie di applicare disposizioni regolamentari, di esecuzione di normativa legislativa.
L'art. 1 del d.P.R. in esame, aggiunge un quarto comma all'art. 34A del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, emanato per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, del seguente tenore: « Coloro i quali svolgono attività di telecinefotoperatori per organi di informazione attraverso immagini che completano e sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alle domande la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ».
La interpretazione della disposizione regolamentare va quindi effettuata in indispensabile correlazione con la normativa legislativa di cui costituisce esecuzione.
È stato rilevato come la legge in questione (n. 69 del 1963) non ha avuto lo scopo di regolare l'attività giornalistica assumendone a tal fine anche una nozione formale, normativamente ritagliata dalla realtà sociale, ma esclusivamente quello di tutelare detta attività, come di fatto svolgentesi in tale realtà. La legge, invece, si è consapevolmente astenuta dal definire la attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale, ma proprio per consentire la possibilità di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma di attività di manifestazione qualificata di pensiero, svolgentesi a mezzo della stampa periodica o dei servizi giornalistici della radio e della televisione. Certo, la legge presuppone pur sempre un dato contenuto specifico della attività giornalistica, ma tale contenuto lo assume dalla realtà sociale, contenuto che si evidenzia e si qualifica come attività di partecipazione, a carattere intellettuale alla compilazione di un a particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio o della televisione ». Tuttavia ciò non autorizza a sostenere che la funzione informativa possa essere assolta soltanto mediante lo scritto o la parola e che la immagine sarebbe, sul piano della intellegibilità neutra, inidonea ad informare d'altro da sé, nei moderni mezzi di comunicazione di massa, scritti parlati o visivi, spesso la informazione critica in ordine a determinati avvenimenti è fornita mediante una sequenza di immagini più precise ed eloquenti di qualsiasi messaggio verbale (Cass. 29 giugno 1984, n. 3849).
Peraltro, è stato sempre precisato, si deve ammettere che, a differenza dell'attività giornalistica svolta mediante la parola scritta o parlata, quella enucleata dal regolamento di esecuzione in esame, tratta dalla realtà sociale presupposta alla legge, non può essere identificata puramente e semplicemente con l'attività dei cinefotoreporters, comunque utilizzata dal mezzo giornalistico, ma essa deve consistere in quella attività specifica che il regolamento, rimanendo perciò nell'ambito della legge, ha dichiarativamente precisato come attività di realizzazione di immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale opeativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione (Cass. 9849/84 citata).
In conseguenza deve premettersi, al fine del decidere, la nozione di attività giornalistica, avente connotati di natura pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 della Costituzione); è tale quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie accolte ed elaborate con obiettività, anhe se non disgiunte da valutazione critica (Cass. 2 febbraio 1982, n. 625).
Ciò posto, deve rilevarsi come il Tribunale di Torino solo parzialmente si è attenuto ai suesposti principi.
Anzitutto è inesatto affermare che il provvedimento d'iscrizione all'albo dei giornalisti sia sindacabile incidenter tantum da parte del giudice ordinario: ed invero detto giudice non può disapplicare, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, tale provvedimento, rientrando lo stesso tra le deliberazioni che, per espressa previsione (art. 64, comma 2, legge n. 69 del 1963), il medesimo giudice ha il potere di annullare, revocare o modificare (Cass., Sez. Un., 25 novembre 1981, n. 6252).
Nella specie, peraltro, la affermazione inesatta, che pertanto va doverosamente corretta, non ha comportato conseguenze pratiche, in quanto il giudice del merito ha ritenuto poi legittimo quel provvedimento da esso giudice non correttamente sindacato.
Esattamente, poi, la impugnata sentenza ha precisato che, perché ad un teleoperatore possa applicarsi il contratto di lavoro giornalistico è necessaria la presenza di due requisiti: uno soggettivo (lo status di giornalista) ed uno oggettivo (lo svolgimento in concreto di una prestazione giornalistica).
Non appare fondata, pertanto, la tesi dei ricorrenti secondo i quali la sola iscrizione all'albo dei giornalisti farebbe qualificare i teleoperatori come giornalisti: ed invero, come il Tribunale di Torino ha ben posto in rilievo, è normativamente previsto (« avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione » recita l'art. 1 del decreto in esame) l'ulteriore condizione che l'operatore, iscritto all'albo, svolga inoltre in concreto attività giornalistica.
Ed ancora esattamente la impugnata sentenza ha, in sostanza, identificato, alla stregua della legge e del regolamento, i requisiti della attività giornalistica dei cinetelefotoperatori nella autonomia decisionale e nella capacità informativa delle immagini.
Peraltro non appare corretto, in via generale, affermare che una tale autonomia non sussista qualora l'operatore agisca in presenza di un redattore: ed invero quel che conta è il concreto svolgimento della attività di ripresa; essa può ben essere autonoma, nel senso che qui interessa, anche in presenza di un redattore il quale peraltro resti passivo ovvero intervenga non in modo incisivo e determinante sulla attività dell'operatore, come al contrario quella autonomia può non sussistere anche in assenza del redattore, il quale preventivamente abbia dato le istruzioni necessarie e vincolanti, ipotesi questa ben evidenziata dal Tribunale. Quel che conta, come meglio si vedrà, è se le immagini riprese dall'operatore, in quella autonomia, di per sé sole costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia affidata in via principale al sucessivo commento opera del redattore.
Ed erra, soprattutto, il Tribunale quando afferma che la immagine, per poter sostituire la informazione scritta, deve essere tale da consentire da sola una visione informativa, senza la necessità di alcun commento scritto e, laddove questo si rende invece necessario, l'integrazione di quanto l'immagine offre, con la relativa esplicazione, deve essere opera della stessa persona che ha effettuato la ripresa. E facile rilevare, anzitutto, che in questa ultima ipotesi l'operatore sarebbe giornalista in quanto ha redatto il commento. Il telecineoperatore, invece, può essere considerato giornalista anche qualora il commento sia opera di terzi.
La pronuncia impugnata ha negato capacità informativa e quindi la natura giornalistica, delle riprese effettuate dai teleoperatori sulla base della mera considerazione delle immagini, facendo astrazione dal relativo commento parlato compilato dal giornalista: così facendo, peraltro, il Tribunale ha dimentica che la immagine o meglio la sequenza di immagini può costituire informazione giornalistica non soltanto quando di per sé sola sostituisca lo scritto o il parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completi, come specificamente dispone l'art. 1 del d.P.R. n. 649 del 1976. La sentenza ha cioè ignorato totalmente la parte della disposizione che parla di complementarietà della immagine rispetto alla parola ai fini di svolgere la funzione informativa propria della attività giornalistica. Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto considerare le riprese effettuate dagli operatori anche in relazione al commento parlato, opera di altri, porre in correlazione immagini e parlato ed effettuare la conseguente valutazione nel senso sopra specificato, se cioè l'immagine svolgesse, a completamento della parola, funzione informativa; doveva cioè valutare il nesso funzionale tra la immagine e la parola. Anche per quanto concerne la funzione della selezione del materiale e del montaggio effettuati dal giornalista e sotto la sua guida, il Tribulale fa affermazioni che in linea assoluta non possano essere considerate corrette: tale non correttezza discende, da una sopravvalutazione di tale fase, conseguenza, in sostanza, della precedente affermazione, già sopra ritenuta errolea, che cioè la immagine costituisce notizia soltanto se da sola consente la visione informativa.
Le operazioni di selezione e montaggio non costituiscono di per sé sole ed in via esclusiva la informazione, esse, invece, non fanno ancora, entro certi limiti perdere la natura di informazione alla ripresa originale. È questione di fatto e di limiti.
In proposito può dirsi che evidentemente una penetrante rielaborazione della ripresa in fase di montaggio può far acquistare alla ripresa stessa quella capacità informativa che prima non aveva: se così fosse, evidentemente la capacità informativa delle immagini è da far risalire a colui che quella rielaborazione ha effettuato, non già all'autore delle riprese rielaborate.
Ed anche tale aspetto della questione è stato da questa Corte già esaminato. E stato rilevato come, anche se un operatore abbia la capacità di svolgere una attività informativa e tale attività in effetti abbia svolto attraverso i servizi da lui effettuati, il discorso finale, sul piano della informazione, può essere completamente stravolto nei suoi contenuti, in sede di montaggio, per essere adattato ai fini di comunicazione del messaggio scritto o parlato. E stata fatta la ipotesi di un operatore, cui in coerenza con la sua qualifica, sia affidato il compito di riprendere un determinato avvenimento, senza alcuna autonomia decisionale in ordine alla interpretazione dell'avvenimento e che lo stesso, avendone la capacità, componga un determinato discorso informativo in ordine all'avvenimento medesimo, mentre ad altri, in coerenza con la qualifica dello stesso venga affidato il compito esclusivo di riferire e commentare per iscritto o con la parola l'avvenimento e che, sempre in ipotesi, il senso dell'avvenimento assunto dal primo non coincide o addirittura contrasti con quello assunto dal secondo, il quale pertanto, nell'ambito della sua competenza mansionale, utilizzerà le immagini solo in quanto e per la parte che siano coerenti con il senso della informazione che vuole trasmettere. E’ manifesta in detta ipotesi la inconfigurabilità di una prestazione giornalistica in quella realizzata dal primo, eccedendo di fatto le mansioni assegnategli, ed utilizzate invece, in coerenza con le mansioni contrattuali dello stesso, per i suoi risultati strumentali al discorso informativo compiuto dal secondo, per l'assenza assoluta, nella realizzazione di tali risultati, di qualsiasi contributo intellettualmente rilevante sul piano del discorso suindicato (Cass. 3849 cit.).
Ovviamente vale anche il rilievo contario, nel senso che una ripresa priva di per sé sola di capacità informativa, in fase di montaggio possa acquisire tale capacità ad opera dello stesso operatore che a quel montaggio presenzia.
Ed ancora è da rilevare, al contrario, come una rielaborazione, in sede di montaggio, non penetrante e decisiva bensì meramente tecnica ovvero cagionata da necessità di opportuni adattameno e a “ricuciture”, anche se opera di terzi, non valga a stravolgere la natura di informazione dell'immagine, considerata di per sé sola od in unione al commento parlato che di questo è completamento.
Riassumendo, è essenziale accertare se il servizio realizzato da un operatore — in assenza di un redattore e sempreché questi non abbia preventivamente vincolato la attività del primo ovvero anche in presenza di un redattore il quale peraltro non abbia inciso in via determinante sulla attività del primo sì che questa possa pur tuttavia considerarsi frutto di autonomia decisionale operativa — abbia per la natura, la selezione ed il montaggio delle immagini — operazioni queste che, se effettuate da terzi, non abbiano costituito una penetrante rielaborazione della ripresa sì da trasformarla pressoché integralmente — la idoneità (richiesta dalla legge e dal regolamento) per completare o sostituire la informazione scritta (nella specie, parlata), svolgendo pertanto la necessaria funzione informativa o questa, invece, sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata, venendo alle immagini, riprese dall'operatore, assegnata una mera funzione illustrativa previa penetranti ed incisivi selezione e montaggio delle immagini stesse ad opera di altri soggetti.
È evidente che, ove si realizzi quest'ultima ipotesi, non può parlarsi di un “discorso per immagini“, avente natura informativa, in quanto qualsiasi “discorso”, scritto parlato o visivo, per essere logicamente tale, non può essere che una composizione di elementi significanti (parole, immagini, segni in genere) coerenti al fine di comunicazione ad essa assegnato, riferibile all'autore di essa e, nella quale, i segni utilizzati restano elementi strumentali per il discorso comunicativo ma non comunicazione essi stessi.
Ciò appare soprattutto chiaro nel linguaggio per immagini ove non è concepibile un discorso coerente con un fine di comunicazione, che non sia meramente emotivo, se le immagini non siano realizzate, selezionate e composte in frasi o sequenze idonee a comunicare un messaggio coerente con il fine che si propone l'autore di esso o che allo stesso venga assegnato (Cass. 3849/84 cit.).
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto per quanto di ragione e la impugnata sentenza cassata.
Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Pinerolo, si atterrà ai suaccennati principi e provvederà anche alla regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
CASS. 23 novembre 1985, n. 5855
(ANTOCI Presidente - MICALI Relatore - GAZZARA P.M. (conf. ) - INPGI C. RAI)
Alla stregua dell'art. 1 d.P.R. n.
649/76 — norma che (senza porsi in contrasto con la legge 3 febbraio 1963, n.
69 sull'ordinamento della professione di giornalista, non contenendo
quest'ultima alcuna limitazione della nozione di attività giornalistica solo a
quella tradizionalmente effettuata attraverso la parola o lo scritto) consente
l'iscrizione dei telecinefotoperatori, la cui attività di ripresa di immagini
completi o sostituisca l'informazione scritta nell'esercizio di autonomia
decisionale operativa — non costituisce attività giornalistica la prestazione
del telecinefotoreporter che pur eseguendo da solo le riprese degli avvenimenti,
non provveda anche alla selezione delle immagini e al montaggio del materiale
filmato sì da conferirgli ca-pacità informativa ovvero che sia comunque
utilizzata di fatto dal datore di lavoro senza una significativa elaborazione
intellettuale altrui.
CASS. 22 ottobre
1985, n. 5177
(CHIAVELLI
Presidente - AMIRANTE
Relatore - MARTINELLI P.M. (diff. }
-INPGI c. Barneschi)
Ai fini dell'applicabilità del
contratto di lavoro giornalistico per un dipendente della RAI che, sull'asserito
presupposto di svolgere attività obiettivamente giornalistica, pretenda
l'applicazione al suo rapporto di lavoro della normativa contrattuale prevista
per i giornalisti, non può farsi riferimento alle declaratorie proprie del
contratto collettivo degli operai e impiegati, né alle qualifiche previste da
tale contratto collettivo, ma occorre accertare se l'attività svolta dal
dipendente sia o meno attività giornalistica alla stregua della nozione che di
essa ne danno le norme che la disciplinano (legge 3 febbraio 1963, n. 69; d.P.R.
4 febbraio 1965, n. 115; d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649).
Pertanto, nel caso del fotocineoperatore — qualifica non compresa
nella previsione del contratto collettivo di lavoro giornalistico — occorre
indagare se l'attività espletata dal dipendente si configuri quale attività
giornalistica in quanto come completamento o sostituzione dell'informazione
scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa.
CASSAZIONE
SEZ. LAVORO 2 luglio 1985
N. 3998
PRESIDENTE:
PENNACCHIA; ESTENSORE: ALIBRANDI; PARTI: CANNARA (Avv. DeMartini, Boneschi) - RAI
(Avv. Scognamiglio)
L'interpretazione dell'art. 1 del
d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (regolamento di esecuzione della legge n. 69 del
1963) — il quale, per consentire l'accesso alla professione giornalistica ai
telecinefotoperatori, prevede il requisito della realizzazione di « immagini
che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di
autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica delle
prestazioni » — va effettuata in indispensabile correlazione con la legge
predetta (n. 69 del 1963), la quale non contiene alcuna formale definizione
dell'attività giornalistica, nel consapevole intento di consentire
l'applicabilità della disciplina per questa dettata a qualsiasi forma di
manifestazione qualificata di pensiero a scopo informativo, svolgentesi non solo
attraverso lo scritto (stampa) o la parola (servizi giornalistici della radio o
della televisione) ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di
completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima
funzione informativa; è peraltro da escludere che la capacità informativa ed
espressiva delle immagini — necessaria, con il requisito della autonomia
decisionale, per riconoscere natura giornalistica alla attività dei
telecinefotoperatori — debba essere eccezionale, in quanto il requisito delI'eccezionalità
attiene soltanto al valore del messaggio sotto il profilo della sua qualità
formale e non è indispensabile per riconoscere natura giornalistica al
messaggio stesso, scritto, parlato o visivo che sia.
Nel caso in cui il lavoratore
dipendente da un editore di giornali, stampati, parlati o visivi, agisca per il
riconoscimento della natura giornalistica dell'attività svolta a favore del
datore di lavoro, la sussistenza o meno di detta natura va accertata dal giudice
attraverso una valutazione meramente ontologica (limitata cioè all'affermazione
o alla negazione, in relazione alla concreta attività, degli elementi
essenziali caratteristici dell'attività giornalistica), che non implica anche
la formulazione di giudizi di valore in ordine alla maggiore o minore validità
dei servizi—scritti, parlati o visivi—nei quali si è concretizzata
l'attività in contestazione.
Per stabilire se l'attività svolta
da un telecinefotooperatore abbia o meno natura giornalistica, in quanto
tradottasi ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, nella
realizzazione di immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta
o parlata, occorre riferirsi — esclusa ogni rilevanza delle indicazioni
tecniche menzionate dalI'art. 2 dello stesso decreto — non solo al momento
dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello del montaggio delle relative
immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede delle riprese
precedentemente effettuate può far loro acquistare una capacità informativa di
cui esse erano prima sprovviste o conferire alle immagini un senso informavivo
diverso da quello loro attribuito in sede di ripresa. Ne consegue che nella
prima di tali ipotesi la natura giornaliitica è configurabile solo in relazione
a detta attività di rielaborazione, mentre nel secondo caso la configurabilità
della natura giornalistica dell'attività svolta in sede di ripresa resta priva
di rilievo ove essa abbia esorbitato dalle mansioni dell'operatore, limitate
alla ripresa di immagini che altri, in coerenza con la diversa qualifica
rivestita avrebbe utilizzato per la composizione di un determinato discorso
informativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Carlo Cannara, dipendente della S.p.A. Radio Televisione Italiana —RAI— quale tele foto cine operatore, con ricorso diretto al Pretore di Milano chiedeva fosse dichiarato il proprio diritto alla qualifica di giornalista a far tempo, quanto meno, dalla data di iscrizione all'albo dei giornalisti avvenuta nel giugno 1977 a seguito della nuova normativa di cui al D.P. 19 luglio 1976, n. 649, o da quell'altra data ritenuta di giustizia, con conseguente declaratoria di applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo giornalistico e la condanna della società RAI ad applicargli il trattamento economico-normativo conseguente al nuovo inquadralento, con le differenze retributive e gli accessori di legge; il Cannata a tal fine conveniva in giudizio la detta società e l'Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani INPGI.
Instauratosi il contraddittorio e contestata da parte della convenuta soc. RAI la pretesa attorea, mentre l'Istituto convenuto chiedeva la condanna della società RAI al versamento dei contributi previdenziali ove fosse stato riconosciuto il diritto vantato dal ricorrente, l'adito Pretore con sentenza 19 febbraio 1980 respingeva la domanda.
A seguito di impugnazione del Cannara, il Tribunale di Milano con sentenza 16 maggio 1980-26 gennaio 1981 rigettava il gravame.
Premetteva la impugnata sentenza che il D.P. n. 649 del 1976, di modifica del regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, consentiva di qualificare quale giornalisti i telecinefotoperatori purché ricorressero nella attività da essi svolta due requisiti, quello dell'esercizio di autonomia decisionale operativa e quello dello svolgimento di mansioni di natura giornalistica attraverso la riproduzione di immagini atte a completare o sostituire la informazione iscritta.
E, continuava il Tribunale, autonomia decisionale operativa significava libertà di iniziativa e di decisione a livello operativo e non anche autonomia decisionale a livello creativo, vale a dire libertà di iniziativa nella deliberazione del servizio giornalistico.
Per quanto concerneva il secondo requisito, rilevava ancora il Tribunale, esso doveva ritenersi sussistente qualora l'operatore esplicasse attività intellettualmente qualificata e finalizzata alla formulazione di un determinato messaggio (questo era il senso della espressione figurata «scrivere con la macchina da presa »); le immagini riprese, e cioè, il risultato della attività dell'operatore, dovevano risultare dotate di specifica capacità informativa sì da riesprimere l'evento ed il fatto che detto operatore aveva letto, scelto ed inteso comunicare rendendolo intellegibile dai destinatari; occorreva in definitiva procedere ad una valutazione delle immagini nella loro capacità informativa sul piano notiziale. Né l'elemento letterario (scritto od orale) era indispensabile per il passaggio della immagine dalla dimensione riproduttiva del fatto o dell'evento alla dimensione discorsiva: occorreva soltanto che le immagini fossero dotate di eccezionale espressività e capacità informativa e cioè assumessero una tale carica o significato espressivo dei fatti da adempiere effettivamente alla funzione informativa divenendo strumento di conoscenza notiziale.
Ciò premesso per quanto riguardava la interpretazione da darsi alla normativa in oggetto, la impugnata sentenza, passando all'esame della fattispecie al proprio esame, rilevava che era emersa la sussistenza nella attività del ricorrente della autonomia decisionale operativa nel senso sopra delineato. In ordine al secondo requisito, il Tribunale affermava che non era stata decisiva in uno o nell'altro senso la prova testimoniale relativa alla presenza o meno dell'operatore al montaggio; la questione si riduceva quindi, al fine di accertare la sussistenza o meno del secondo requisito in esame, alla valutazione delle immagini sotto il profilo della capacità informativa sul piano notiziale. Ed il Tribunale, a seguito di visione delle riprese effettuate dal ricorrente, con esclusione del relativo commento parlato steso dai giornalisti, negava che le immagini oggetto di dette riprese avessero di per se stesse quella capacità informativa meglio sopra qualificata.
Avverso tale sentenza il Cannara propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la S.p.A. RAI mediante controricorso; entrambe dette parti hanno prodotto memorie; l'INPGI non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.P. 19 luglio 1976, n. 649, in relazione alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 e agli artt. 34 e 44 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 e in relazione all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (artt. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. ). Il Tribunale, precisa il ricorrente, ha ritenuto necessari, perché un telecinefotoperatore possa essere inquadrato, quale giornalista, due requisiti, l'autonomia decisionale operativa e la eccezionale capacità informativa ed espressiva; il richiedere tale secondo requisito comportava la conseguenza di attribuire al giudice il compito di esprimere un giudizio di valore sulla opera del prestatore d'opera, il che non sarebbe legittimo. L'elemento invece che farebbe qualificare come giornalistica l'attività di detto operatore sarebbe esclusivamente la destinazione delle immagini; come il magistrato non controlla il contenuto degli articoli di giornale compilati da chi rivendica la natura giornalistica delle mansioni svolte, perché essa è implicita nel dato oggettivo che quel lavoro è finalizzato a fornire notizie, così il magistrato non potrebbe valutare singole riprese per esprimere un giudizio di valore circa la capacità espresiva della ripresa, con conseguente attribuzione della qualifica giornalistica o meno alla ripresa e, quindi, la natura giornalistica o meno della attività del suo autore.
I giudizi di valore, insiste il ricorrente, non competono al giudice, specie se come nella specie si richiede addirittura la presenza di una eccezionale capacità espressiva. E’ giornalista, conclude sul punto il ricorrente, l'operatore il quale è utilizzato per le testate giornalistiche della RAI, la cui opera cioè è destinata aggettivamente ai servizi diretti a raccogliere ed elaborare le notizie al fine di informare gli utenti.
Altra erronea applicazione della normativa in questione, sempre secondo il ricorrente, sarebbe consistita nel non avere il Tribunale tenuto conto che è giornalista non solo l'operatore la cui ripresa sostituisce la informazione parlata, ma anche l'operatore la cui ripresa completa la detta informazione e che l'art. 2 del D.P. 649 del 1976 fa riferimento anche al servizio telecinefotografico comprensivo delle indicazioni tecniche.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. Partendo dall'errato concetto del messaggio visivo suscettibile di essere fruito e compreso, il Tribunale si sarebbe limitato ad un esame sommario ed incompleto delle prove testimoniali, anzi non valutandole affato, dando invece esclusivo rilievo alle visioni effettuate dal Collegio nei locali della RAI.
La resistente eccepisce preliminarente la inammissibilità del ricorso, perché si paleserebbe carente nella enunciativa del fatto, in contrasto con l'art. 366 cod. proc. civ., dato che in proposito detto ricorso si limita a far riferimento «a quanto esposto nella sentenza impugnata da pag. 5 a pag. 13 ». Il rilievo non è fondato.
Ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non si richiede che la esposizione dei fatti della causa costituisca premessa a sé stante dei motivi del ricorso, ma è sufficiente che i fatti stessi risultino dal contesto del ricorso o possano rilevarsi dagli argomenti addotti a giustificazione dei motivi. Conseguentemente è ammissibile il ricorso se, per quanto riguarda i fatti di causa si limiti a riportarsi all'esposizione contenuta nella sentenza impugnata, ma le circostanze di fatto siano desumibili dallo svolgimento dei motivi di diritto.
E così è nella specie, dato anche che le circostanze di fatto sono limitate al massimo e si evince dal contesto del ricorso che il ricorrente era operatore dipendente della S.p.A. RAI ed aveva chiesto, ai sensi del D.P. n. 649 del 1976, l'inquadramento nella categoria dei giornalisti.
Le due censure, da esaminarsi congiuntamente, sono in buona parte fondate.
Si tratta nella specie di applicare disposizioni regolamentari, di esecuzione di normativa legislativa.
L'art. 1 del d.P.R. in esame, aggiunge un quarto comma all'art. 34 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, emanato per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, del seguente tenore: « Coloro i quali svolgono attività di telecinefotoperatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica delle prestazioni, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 ».
La interpretazione della disposizione regolamentare va quindi effettuata in indispensabile correlazione con la normativa legislativa di cui costituisce esecuzione.
E stato rilevato come la legge in questione (n. 69 del 1963) non ha avuto lo scopo di regolare l'attività giornalistica assumendone a tal fine anche una nozione formale, normativamente ritagliata dalla realtà sociale, ma esclusivamente quello di tutelare detta attività, come di fatto svolgentesi in tale realtà; la legge, invece, si è consapevolmente astenuta dal definire la attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale, ma proprio per consentire la possibilità di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma di attività di manifestazione qualificata di pensiero, svolgentesi a mezzo della stampa periodica o dei servizi giornalistici della radio e della televisione. Certo, la legge presuppone pur sempre un dato contenuto specifico della attività giornalistica, ma tale contenuto lo assume dalla realtà sociale contenuto che si evidenzia e si qualifica come attività di partecipazione a carattere intellettuale, alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio o della televisione ». Tuttavia ciò non autorizza a sostenere che la funzione informativa possa essere assolta soltanto mediante lo scritto o la parola e che la immagine sarebbe, sul piano della intellegibilità, neutra, inidonea ad informare di altro da sé nei moderni mezzi di comunicazione di massa, scritti parlati o visivi, spesso la informazione critica in ordine a determinati avvenimenti è fornita mediante una sequenza di immagini più precise ed eloquenti di qualsiasi messaggio verbale (Cass. 29 giugno 1984, n. 3849).
Peraltro, è stato sempre precisato, si deve ammettere che, a differenza dell'attività giornalistica svolta mediante la parola scritta o parlata, quella enucleata dal regolamento di esecuzione in esame, tratta dalla realtà sociale presupposta dalla legge, non può essere identificata puramente e semplicemente con l'attività dei cinefotoreporters, comunque utilizzata dal mezzo giornalistico, ma essa deve consistere in quella attività che il regolamento, rimanendo perciò nell'ambito della legge, ha dichiarativamente precisato come attività di realizzazione di immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione (Cass. n. 3849/84, cit.).
Di conseguenza deve premettersi, al fine del decidere, la nozione di attività giornalistica, avente connotati di natura pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 della Costituzione), è tale quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica (Cass. 2 febbraio 1982 n. 625).
Ciò posto, esattamente il Tribunale di Milano ha identificato, alla stregua della legge e del regolamento di esecuzione, i requisiti della attività giornalistica dei cinefotooperatori nella autonomia decisionale e nella capacità informativa delle immagini.
In ordine al primo requisito non vi è questione nella presente causa: la impugnata pronuncia ha ritenuto sussistente tale requisito, il ricorrente è il lavoratore soddisfatto dal punto, per cui ovviamente su detto punto non vi è doglianza; la società RAI, daltronde, vincitrice, non era legittimata ad impugnare la sentenza perché una sua tesi difensiva non era stata accolta ed una parte della motivazione della decisione, peralto ad essa favorevole, non la soddisfaceva, potendo pur sempre in eventuale sede di rinvio, riprospettare tale tesi non accolta senza preclusione alcuna. E su come debba essere inteso tale requisito si è soffermata, invece, questa Corte nella più volte indicata pronuncia (n. 3849 del 1984).
Passando all'esame del secondo requisito, devesi esaminare, anzitutto, la obiezione del ricorrente, secondo cui il Tribunale si sarebbe erroneamente attribuito il compito di esprimere un giudizio di valore che ad esso non competeva.
Il rilievo non è fondato.
È ricorrente la ipotesi di lavoratore, assunto con una data qualifica ed inquadrato con assoggettamento ad una determinata contrattazione collettiva, il quale invochi nel corso del rapporto di lavoro la circostanza di avere svolto in concreto mansioni che lo legittimano ad essere inquadrato in qualifica superiore ovvero, come nella specie, con assogettamento ad una diversa contrattazione collettiva.
Per rimanere nel settore che qui interessa, qualora un lavoratore dipendente, quale impiegato, da un editore di giornali stampati o parlati o visivi invochi di avere espletato attività giornalistica, sarà compito del giudice, in caso di controversia, esprimere un giudizio e in concreto quella attività sia stata volta. Così nella specie, avendo il ricorrente, assunto quale tecnico dalla soc. RAI, invocato di avere svolto attività giornalistica, è compito del giudice esprimere un giudizio se invece la attività da lui svolta sia di natura giornalistica o meno.
A tal fine peraltro non sembra potersi fare riferimento esclusivo alla destinazione della attività, nel senso che ogni operatore le cui riprese sono state utilizzate nell'ambito delle testate giornalistiche della soc. RAI debbano essere qualificati giornalisti. Ed invero, come non ogni dipendente RAI il quale è utilizzato nell'ambito di quelle testate è giornalista, così l'operatore non è automaticamente giornalista per il semplice fatto che le riprese da lui effettuate vengono utilizzate da dette testate: nell'un caso e nell'altro il giudice, di fronte alla pretesa dell'aspirante all'inquadramento tra i giornalisti, è tenuto ad esprimere un giudizio sulla natura della attività svolta, al fine di decidere se essa sia o meno di natura giornalistica; e nel caso degli operatori il giudice deve tener precipuamente presente il dettato normativo.
Un tale giudizio è ontologico, relativo cioè alla essenza, alla natura della attività svolta dal lavoratore, non già di valore di detta attività: il giudice deve cioè valutare ed affermare se quella attività sia di natura informativa nel senso sopra specificato ovvero no; e con ciò non si attribuisce al giudice il compito di esprimere un giudizio di valore su detta attività, se cioè i singoli « pezzi » scritti parlati o meramente visivi siano più o meno validi. Il giudice, ripetesi, è chiamato a decidere se quei « pezzi » abbiano natura informativa e ciò sia nel caso di tratti scritti, da riportare su carta stampata ovvero da leggere, oppure di immagini da fornire all'utente.
Ciò posto, erroneamente il Tribunale ha ritenuto che per essere la prestazione dell'operatore qualificata come attività giornalistica la capacità informativa ed espressiva delle immagini debba essere eccezionale. Tale requisito, infatti, non è nella legge né nel regolamento, per i quali deve soltanto aversi riguardo alla natura giornalistica della prestazione che consiste, come rilevato, in una attività qualificata intellettuale avente funzione informativa. La eccezionalità della capacità espressiva o informativa del messaggio, scritto parlato o visivo, attiene al valore del messaggio, sotto il profilo della sua qualità formale, ma non già alla sua natura giornalistica e non è richiesta per la identificazione del giornalismo scritto o parlato, come non lo è per la identificazione del giornalismo per immagini o sequenza di immagini (Cass. n. 3849/84, cit.).
Cioè, appunto, come sopra precisato, il giudice deve dare un giudizio ontologico, della attività, non già di valore; deve dare un giudizio se la parola, scritta parlata o per immagini, abbia capacità informativa, non già se essa abbia più o meno valore.
Probabilmente, peraltro, il Tribunale, con la frase sopra indicata, ha voluto intendere soltanto che le immagini, per essere considerate notizia giornalistica, dovevano distinguersi notevolmente dalle immagini pure e semplici e senza alcun contenuto informativo di per sé sole.
Erra ancora il Tribunale quando svaluta l'elemento del montaggio delle immagini. E’ essenziale, invece, accertare se i servizi realizzati da un operatore, sia pure in assenza di altro soggetto, abbiano per la natura, la selezione ed il montaggio delle immagini, la idoneità (richiesta dalla legge e dal regolamento) per completare o sostituire la informazione scritta (nella specie parlata, svolgendo pertanto la necessaria funzione informativa o questa, invece, sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata, venendo alle immagini, riprese dall'operatore, assegnata una mera funzione illustrativa previa selezione o montaggio delle immagini ad opera di altri soggetti. E’ evidente che, ove si realizzi quest'ultima ipotesi, non può parlarsi di un « discorso per immagini », avente natura informativa, in quanto qualsiasi « discorso », scritto parlato o visivo, per essere logicamente tale, non può essere che una composizione di elementi significanti (parole, immagini, segni in genere) coerenti al fine di comunicazione ad essa assegnato, riferibile all'autore di essa, e nella quale i segni utilizzati restano elementi strumentali per il discorso comunicativo ma non comunicazione essi stessi. Ciò appare soprattutto chiaro nel linguaggio per immagini ove non è concepibile un discorso coerente con un fine di comunicazione, che non sia meramente emotivo, se le immagini non siano realizzate, selezionate e composte in frasi o sequenze idonee a comunicare un messaggio coerente con il fine che si propone l'autore di esso o che allo stesso venga assegnato (Cass. n. 3849/84, cit.).
Pertanto dovevasi dare il massimo rilievo alla operazione di montaggio, essendo evidente che una penetrante rielaborazione della ripresa in tale sede, poteva far acquistare alla ripresa quella capacità informativa che prima non aveva; se così fosse stato si sarebbe potuto mantenere la capacità informativa delle immagini da far risalire a colui che qùella rielaborazione aveva effettuato, non già all'autore delle riprese rielaborate.
Ed anche tale aspetto della questione è stato da questa Corte già esaminato. È stato rilevato come anche se un operatore abbia la capacità di svolgere una attività informativa e tale attività in effetti abbia svolto attraverso i servizi da lui effettuati, il discorso finale, sul piano della informazione, può essere completamente stravolto nei suoi contenuti, in sede di montaggio, per essere adattato ai fini di comunicazione del messaggio scritto o parlato. È stata fatta la ipotesi di un operatore, cui, in coerenza con la sua qualifica, sia affidato il compito di riprendere un determinato avvenimento, senza alcuna autonomia decisionale in ordine alla interpretazione dell'avvenimento e che lo stesso, avendone la capacità, componga un determinato discorso informativo in ordine all'avvenimento medesimo, mentre ad altri, in coerenza con la qualifica dello stesso, venga affidato il compito esclusivo di riferire e commentare per iscritto o con la parola l'avvenimento e che, sempre in ipotesi, il senso dell'avvenimento assunto dal primo non coincida o addirittura contrasti con quello assunto dal secondo, il quale pertanto, nell'ambito della sua competenza mansionale utilizzerà le immagini solo e in quanto e per la parte che siano coerenti con il senso della informazione che vuole trasmettere. È manifesta in detta ipotesi la inconfigurabilità di una prestazione giornalistica in quella realizzata dal primo, eccedendo di fatto le mansioni assegnategli, ed utilizzata invece in coerenza con le mansioni contrattuali dello stesso, per i suoi risultati strumentali al discorso informativo compiuto dal secondo, per l'assenza assoluta, nella realizzazione di tali risultati, di qualsiasi contributo intellettualmente rilevante sul piano del discorso suindicato (Cass. n. 3849, cit. ).
Ovviamente vale anche il rilievo contrario, nel senso che una ripresa priva di per sé sola di capacità informativa, in fase di montaggio possa acquisire tale capacità ad opera dello stesso operatore che a quel montaggio presenzia.
Nella specie il Tribunale, più che ritenere che le prove testimoniali in proposito non erano concordanti e, quindi, si elidevano vicendevolmente, ha per principio svalutato la prova testimoniale. Era necessaria invece una più approfondita valutazione di tale prova, con specifico riferimento al montaggio relativo alle riprese effettuate dal ricorrente e poi dal Tribunale valutate.
Soprattutto la impugnata sentenza merita censura nel punto in cui ha negato la capacità informativa, e quindi la natura giornalistica, delle riprese effettuate dal ricorrente sulla base della visione delle immagini senza ascoltare i relativi commenti parlati compilati dai giornalisti. Così facendo il Tribunale ha dimenticato che la immagine o meglio la sequenza di immagini può costituire informazione giornalistica non soltanto quando di per sé solo sostituisca lo scritto od il parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completi, come specificamente dispone l'art. 1 del D.P. 649 del 1976.
La sentenza ha cioè ignorato totalmente la parte della disposizione che parla di complementarietà della immagine rispetto alla parola, ai fini di svolgere la funzione informativa propria della attività giornalistica.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto visionare le riprese effettuate dal ricorrente, anche ascoltando il commento parlato, opera di altri, porre in correlazione immagini e parlato ed effettuare la conseguente valutazione nel senso sopra specificato, se cioè l'immagine svolgesse, a completamento della parola funzione informativa; doveva cioè valutare il nesso funzionale tra la immagine e la parola.
Esattamente invece il Tribunale ha escluso ogni rilievo di presenti fini al richiamo alle “indicazioni tecniche” contenuto nell'art. 2 del D.P 649 del 1976 in esame, indicazioni da formularsi dall'operatore in sede di esame per la iscrizione nell'albo dei giornalisti trattasi di elemento necessario a valutare in quella sede l'idoneità dell'operatore, imponendogli la stesura di una relazione contenente la indicazione di aspetti tecnici (lunghezza del filmato luogo e data dell'avvenimento, ecc.), elemento esso del tutto privo di rilevanza in sede di valutazione se una ripresa costituisca informazione. E’ evidente che se quella relazione tecnica contenga altri elementi, quale un commento alla immagine, utilizzato poi in sede di montaggio, il discorso cambierebbe, dovendosi in tale ipotesi ammettere che il commento parlato alla immagine è opera, sia pure parziale, dell'operatore. Ma se così fosse, si entrerebbe in un campo del tutto diverso da quello qui in esame, che si limita a valutare la attività dell'operatore quale artefice della ripresa delle immagini soltanto e non quale collaboratore del commentatore di quelle immagini.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto per quanto di ragione e nei limiti innanzi indicati. Il giudice di rinvio, che si designa nel tribunale di Lodi, si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di cassazione.
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - Sez.
I
-
Fatto
Con
il ricorso n° 380/80, originariamente proposto innanzi al T.A.R. Piemonte ed
ora riassunto di fronte a questo giudice a seguito di pronuncia, su istanza di
regolamento di competenza, del Consiglio di Stato, s'impugnano gli atti indicati
in epigrafe, adducendo i seguenti motivi:
I ) Eccesso li potere per difetto di
presapposti. Violozione di legge con riferimento all'art. 33 legge n. 69/63,
all'art. 36 D.P.R. n. 115/65.
Per
ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre la dichiarazione del
direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica giornalistica, della
quale invece non dà atto la delibera del Consiglio dell'ordine del 6/6/1979, e
che nor risulta sia stata rilasciata, come dimostra il fatto che agli atti
figura una lettera di rífíuto del dírettore della « Stampa » (6/2/79).
II)
Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Nella
citata delibera di iscrizione si dice ch i soggetti interessati sono praticanti
presso la « Stampa ». Ma ciò non è vero.
III)
Eccesso di potere per difetto di presupposti. Violazione di legge con
riferimento all'art. 33 legge n. 69/63 e all'art. 36 AP.R. n. 115/65.
La
dichiarazione del direttore di cui si è detto deve precedere non solo
l'iscrizione, ma anche l'ammissione alla prova di cultura generale, dato che la
dichiarazione stessa deve accompagnare la domanda di iscrizione.
Illegittimamente quindi gli interessati sono stati ammessi a detta prova pure
sforniti della dichiarazione.
IV) La delibera d'iscrizione
impugnata usa il tertrine «fotoreporters», mutando il testo del D.P.R. n. 649/76; che estende a tele-foto-cine
operatori, l’'iscrizione tra i pubblicisti e i professionisti:
norma
del resto dichiaratamente tenuta presente dal Consiglio, come risulta da una
lettera del suo presidente al direttore della « Stampa ».
Senonché
la norma invocata parla solo di pubblicisti e professionisti, e non anche di
praticanti, e tanto meno dei praticanti senza dichiarazione.
Ma
anche il D.P.R. n. 649, pur se malamente applicato, è comunque illegittimo.
V) Violazione di legge con
riferimento agli artt. 35, 29 e 32 della legge n 69/63. Eccesso di potere per
illogicità manifesta
A)
Come risulta dall'art. 35, per divenire pubblicisti occorre produrre i propri scritti, con esclusione di altri mezzi, quali le attività di
foto-cine-operatori illegittimamente ora previste dal D.P.R. n. 649/76.
B)
Per divenire poi professionisti, occorrono 18 mesi di pratica giornalistica
(art. 29) ed è poi necessaria una prova scritta
di idoneità, donde l'illegittimità della previsione dell'illustrazione di
un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico, il
che porta all'iscrizione nell'albo di soggetti che non hanno pratica
giornalistica.
C)
Poiché la legge vuole accertamenti scritti
di idoneità, è illogico includere nella categoria i semplici fotografi.
VI ) Violazione di legge con
riferimento ai principi generali posti dalla legge n. 69/63 (e in particolare
dagli artt. 1 e 2).
A)
Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (n. 11/68) la legge n. 69/63
ha disciplinato la professione di giornalista, e non anche l'uso del giornale
come mezzo di libera manifestazione del pensiero: e tale professione è
giornalistica quando è accompagnata da certi contenuti di interpretazione e
rielaborazione delle notizie che la rendono diversa da ogni altra forma di
manifestazione di pensiero: contenuti che la foto non può avere, con
conseguente ulteriore illegittimità del D.P.R. impugnato, che rende possibile
l'iscrizione ai fotografi, senza tali requisiti, per violazione artt. 1 e 2
della legge.
B)
Anche da tutto ciò prescindendo, il D.P.R. in esame è comunque illegittimo:
a) perché
il D.P.R. stesso (art. 1: pubblicisti) non dice che vanno iscritti solo i
fotografi le cui foto abbiano già contenuti di cui si è fatto cenno: manca cioè
la previsione di opportuni e necessari criteri selettivi.
b)
Analogamente l'art. 2 (professionisti), nel prevedere l'esame « scrit-to » per
fotografi, non indica come distinguere tra i vari tipi di servizi fotografici.
VII)
Ancora: Violazione di legge con riferimento sia ai principi essenziali
della legge n. 69/63 e sia all'art. 21 Cost.
La
Corte (sentenza citata) ha detto che la legge n. 69/63 è compatibile con la
Costituzione in quanto volta a disciplinare non già la stampa e la diffusione
del pensiero, bensì la dignità professionale dei giornalisti.
Dignità
che quindi risente di un eventuale decadimento quale è quello minacciato in
casi di indiscriminata ammissione dei fotografi, con pregiudizio altresi della
libertà di stampa tutelata dalla Costituzione.
Con
il ricorso n. 2842 (l'oggetto del quale è diverso da quello del ricorso n. 380
con riguardo soltanto agli atti applicativi - nel resto di contenuto identico
-del più volte citato D.P.R. n. 649/76) si deduce (dopo aver premesso che
comunque 1' impugnato D.P.R. concerne i pubblicisti e i giornalisti, e non i
praticanti, con conseguente autonomo vizio in capo agli atti applicativi, che ne
hanno fatto illegittima estensione ai praticanti):
I) lllegittimità dei provvedimenti
d'iscrizione per violazione art. 33 1. n. 69/63.
Al
giornalista spetta di rielaborare criticamente i fatti e le notizie (art. 1 e 2
legge n. 69/63) ed è questo un modo particolare (una specie di un genere) di
manifestazione del pensiero (in cui rientra l'attività fotografica), modo di
cui si occupa la legge n. 69/63 (Corte cost. n. 11/68) restandone perciò
escluso ogni altro (ivi incluso quello fotografico).
II)
Illegittimità dei provvedimenti di iscrizione per difetto di
presupposti. Eccesso di potere.
I
provvedimenti applicativi impugnati nulla dicono della necessaria preventiva
dichiarazione d'inizio del praticantato di cui all'art. 33 della legge, né
potevano dire alcunché perché non erano state rilasciate in quanto gli
interessati erano fotografi e non altro: tanto che una (eventuale) dichiarazione
non sarebbe stata per ciò solo sufficiente a ottenere un'iscrizione che spetta
ad altri (i giornalisti).
III)
Illegittimità D.P.R. n. 649/76 per violazione artt. 1, 2 e 32 1. n.
69/63. Illegittimità del medesimo per illogicità manifesta. Illegittimità
derivata dei provvedimenti d'iscrizione.
Ammesso
che le disposizioni contenute nel D.P.R. impugnato concernono anche l'iscrizione
nel registro dei praticanti, esse sono comunque illegittime (con conseguente
illegittimità derivata dei provvedimenti d'iscrizione).
A)
E’ errato il presupposto da cui il D.P.R. si muove, quello cioè di ritenere
« giornalismo » ogni attività svolta a confezionare un periodico. Restano
fuoti quindi non solo ad es. i tipografi, ma anche coloro i quali, pur svolgendo
attività connesse alla manifestazione del pensiero, non offrano prodotti di
contenuto informativo com'è la foto senza commento scritto (o parlato). Questa
è ora l'interpretazione da dare della normativa, salva naturalmente una nuova
futura legge che rispetti i principi di ragionevolezza e uguaglianza oltre che
la libertà di stampa.
B)
Illogico è poi - oltre che in violazione della legge - l'aver sostituito le
prove scritte (per l'idoneità a professionista) e l'esibizione degli scritti
(per l'iscrizione come pubblicista) con servizi fotografici, giacché
documentare la preparazione culturale e la capacità critica degli aspiranti
giornalisti.
Né
si opponga l'art. 11 del D.P.R. n. 212/72,
il quale si è limitato ad equiparare alla prova scritta uno schema
d’impugnazione, che è l'attività propria del servizio giornalistico.
IV) Illegittimità del D.P.R. n.
649/76 per violazione artt. 3 e 21 Cost. Illegittimità derivata degli impugnati
provvedimenti.
Da
quanto si è detto derivano sia una dequalificazione della professione
giornalistica che un aggravio di bilanci delle imprese editoriali.
Conseguenze
cui è sensibile la Corte Costituzionale, la quale ha affermato che le norme
della legge n. 69/63 hanno lo scopo di tutelare la dignità della professione:
finalità che non è corporativa, giacché sia la qualificazione professionale
da un lato che l'indipendenza economica dall'altro rientrano in un più
complesso concetto di libertà di stampa (T.A.R. Lazio, I°, n. 576 del
1/6/1977).
E’
intervenuta ad adiuvandum in entrambi
i ricorsi la F.I.E.G., Ia quale, dopo aver sottolineato (ricollegandosi a una
precedente pronuncia—quella sopra citata - di inammissibilità per carenza di
interesse attuale di altro analogo ricorso avverso il solo D.P.R. n. 649/,76)
l'attualità degli odierni gravami per essere stati adottati gli atti
applicativi, sostiene, con argomenti non dissimili da quelli esposti dai
ricorrenti, I'illegittimità degli atti impugnati.
Hanno
altresì presentato memorie i controinteressati, sostenendo l'infondatezza delle
censure e altresì esprimendo il proprio avviso contrario alla sussistenza di un
reale pregiudizio ad opera degli atti impugnati, sia sul piano della temuta
dequalificazione professionale che su quello economico.
Con
distinte memorie depositate nell'imminenza della discussione orale i ricorrenti
hanno ulteriormente sviluppato le proprie difese.
Ha
presentato memoria anche il Ministero di Grazia e Giustizia, eccependo I'inammissibilità
dei ricorsi sia perché il D.P.R. n. 649/76 concerne pubblicisti e
professionisti e non praticanti, e sia perché in subiecta
materia, ai sensi dell'art. 63 legge n. 69/63, la competenza a giudicare è
del giudice ordinario.
Nel
merito si contesta comunque la fondatezza delle proposte censure.
Diritto
Con
i due ricorsi in esame, che possono essere riuniti per evidenti ragioni di
connessione, s'impugnano tanto il D.P.R. 19/7/1976 n. 649, contenente, in via di
modifica al precedente regolamento approvato con D.P.R. 4/2/1965 n. 115, nuove
norme d'attuazione della legge 3/2/1963 n. 69 (sull'ordinamento della
professione di giornalista) con riguardo alle modalità di accesso all'albo
professionale dei tele-cine-foto operatori (parte comune ad entrambi i ricorsi),
quanto due successive distinte delibere del Consiglio interregionale dell'Ordine
dei Giornalisti del Piemonte Val d'Aosta, con le quali due distinti gruppi di
tele-foto-cine-operatori, dipendenti della società ricorrente, sono stati
iscritti nel registro dei praticanti giornalisti.
Va
in primo luogo ricordato che questa stessa Sezione, con decisione n. 576 del
1/6/1977, pronunciando su di un ricorso della Federazione Italiana Editori
Giornali ed altri avverso la sola norma regolamentare di cui s'é detto (prima
cioè dell'adozione di eventuali atti applicativi), dopo aver in via generale
affermato che la detta Federazione ed i singoli editori (qual è l'attuale
ricorrente) in essa associati sono titolari di un interesse qualificato e
differenziato in relazione alle norme che disciplinano lo status
dei giornalisti e pubblicisti, con conseguente legittimazione ad impugnare i
provvedimenti che su tale status incidono,
aveva comunque nella specie dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di
lesione attuale dell'interesse fatto valere, la capacità lesiva della norma
regolamentare in sé considerata - dato il suo contenuto generale ed astratto -
potendosi concretare soltanto in occasione dell'adozione di eventuali atti
puntualmente applicativi.
Ciò
premesso, occorre a questo punto fissare l'attenzione su due distinte eccezioni
d'inammissibilità sollevate dal resistente Ministero di Grazia e Giustizia,
concernenti la prima la ritenuta persistenza dell'inattualità della lesione
imputata alla norma regolamentare introdotta dal D.P.R. n. 649/76, e l'altra
l'asserito difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere delle
deliberazioni degli ordini dei giornalisti in materia di iscrizione degli
interessati negli albi e registri professionali.
Ritiene
il Collegio, per ragioni di ordine logico che si verranno evidenziando in
seguito, di dover esaminare le suaccennate eccezioni nell'ordine stesso indicato
dalla Amministrazione resistente, pur se di norma l'esame della sussistenza
della giurisdizione del giudice adito s'imponga come pregiudiziale ad ogni altra
questione.
Si
osserva dunque in primo luogo che le delibere del Consiglio dell'Ordine
avrebbero un oggetto diverso - e quindi non ne sarebbero applicative - da quello
della norma regolamentare, posto che, mentre le prime dispongono l'iscrizione di
taluni soggetti nel registro dei praticanti
giornalisti, e cioè di coloro che intendano avviarsi alla professione
giornalistica (art. 33 della legge n. 69/63), la seconda concerne fattispecie
diverse in quanto detta una disciplina per l'accertamento dei requisiti
necessari per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale
(composto di due elenchi: dei professionisti in senso stretto e dei
pubblicisti).
Con
la conseguenza, a giudizio dell'Amministrazione, che la situazione quo ante in base alla quale si è con la precedente decisione
affermata l'inammissibilità del gravame nei confronti della norma regolamentare
sarebbe rimasta immutata l'adozione e quindi la valutazione di legittimità
delle delibere dell'Ordine prescindendo dalla norma regolamentare stessa.
L'eccezione
non può essere condivisa. Se pur è vero in fatto quanto si afferma, è da
rilevare che in base alla disposizione contenuta nell'art. 29 della legge n.
69/63 in precedenza citata, I'iscrizione nel registro dei praticanti costituisce
uno dei presupposti o requisiti necessari per ottenere poi l'iscrizione
nell'elenco dei giornalisti professionisti: ne consegue logicamente che la
previsione operata dalla norrna regolamentare, e cioè l'accesso dei
tele-foto-cineoperatori come tali nell'albo dei giornalisti, in tanto può
trovare concreta applicazione in quanto i soggetti interessati possano
preventivamente conseguire i requisiti a tal fine prescritti. E se il D.P.R. n.
649/76, pur occupandosi espressamente dei soli professionisti e pubblicisti, va
perciò inteso nel senso che il medesimo ha implicitamente voluto consentire ai
soggetti ivi contemplati anche l'iscrizione nel registro dei praticanti, risulta
di conseguenza evidente -secondo quanto ha correttamente inteso del resto il
Consiglio dell'ordine piemontese - la natura tipicamente attuativa ed
applicativa degli atti puntuali ora impugnati contestualmente alla sovraordinata
norma regolamentare.
Accertata
così, a coronamento ed in armonia con le conclusioni alle quali questa Sezione
era pervenuta con la precedente decisione, la attuale, piena ammissibilità del
gravame nella parte concernente l'impugnazione della più volte ricordata norma
regolamentare, per essere ormai venuti in essere gli atti della stessa
direttamente applicativi (la cui fattuale capacità lesiva non può essere messa
in discussione, contrariamente a quanto pure ex adverso si mostra di dubitare, sol che si considerino le
differenze di trattamento normativo ed economico esistenti sul piano
contrattuale, come risulta dimostrato dalle numerose vertenze - documentate in
atti - instaurate sul punto da vari soggetti interessati di fronte al giudice
civile), occorre passare all'esame della eccezione di difetto di giurisdizione
di cui s’è in precedenza detto.
Eccezione
la quale, pur sollevata con riguardo alle sole deliberazioni del Consiglio
dell'Ordine, in tanto—come si dirà - appare capace di coinvolgere anche la
norma regolamentare sovrastante (in ciò sta la ragione della precedenza data
alla questione sopra esaminata ) in quanto a quest'ultima si possano far
risalire eventuali vizi rilevabili nelle successive delibere dell'Ordine, per
essere appunto queste atti applicativi ed attuativi di quella, secondo un nesso
di presupposizione-conseguenzialità.
Ciò
premesso, è certo, innanzi tutto, che gli artt. 63 e ss. della legge n. 69/63
demandano alla competenza dei tribunali civili e delle corti d'appello, in
composizione allargata a due giornalisti nominati dal Presidente della Corte
d'appello (art 102 Cost ) la cognizione delle controversie in materia
d'iscrizione e cancellazione egli albi e registri professionali dei soggetti
interessati.
E
se pur è vero che la legge stessa, là dove parla dell'obbligo di notifica (art
30) e di comunicazione (art. 44) delle determinazioni adottate in proposito dai
Consigli dell'Ordine, sembra identificare due sole categorie di soggetti
legittimati ad agire (ìl cittadino al quale l'atto direttamente si riferisce il
P.M.) non appare meno vero che, come in precedenza accennato e come più
ampiamente è stato spiegato nella precedente decisione, deve riconoscersi in
capo agli editori dei giornali la titolarità di una situazione legittimante ad
opporsi giudizialmente (art. 24 Cost.) a determinazioni le quali, come la norma
regolamentare più volte ricordata (alla quale si riferiva espressamente la
precedente decisione), e come gli atti di questa applicativi (per i quali le
argomentazioni allora addotte paiono ancora più pertinenti), incidono sullo status di lavoratori del settore che sono dipendenti degli editori
stessi.
Né
potrebbe opporsi (come di fatto si è opposto all'udienza di discussione) alla
tesi della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere anche nella specie
delle delibere in esame la circostanza che la ricorrente società, più che
muoversi alla difesa di un proprio diritto alla non iscrizione dei
controinteressati, sembra piuttosto titolare di un interesse legittimo al
corretto uso del potere assentito in vista della tutela dell'interesse pubblico
perseguito, da parte dell'Ordine dei giornalisti: a conforto di tale
conclusione, alla quale del resto era già in sostanza pervenuta questa Sezione,
si può ora richiamare il fatto che la legge n. 69/63, da un lato, come si è
visto, se pure non prevede espressamente una tutela giudiziaria a favore degli
editori dei giornali, dall'altro li chiama a partecipare, nelle persone dei
direttori delle testate, alle relative procedure, mediante rilascio di
determinate dichiarazioni agli aspiranti.
Ed
invero, il fatto che nella specie il giudice ordinario sia competente anche in
materia disciplinare, ciò che coinvolge sicuramente questioni attinenti ad
interessi legittimi, e, ancor più, il fatto che lo stesso giudice, in deroga ai
principi generali, sia investito del potere di annullare e riformare le
deliberazioni del Consiglio dell'Ordine (art. 64 1. cit.), inducono a ritenere
che la fattispecie configuri un caso di giurisdizione del giudice ordinario in
presenza (anche) di interessi legittimi, raro ma non rarissimo nel nostro
ordinamento: cfr. art. 8 legge 11/6/71 n. 426 (iscrizioni nei registri dei
commercianti): art. 87 legge 7/3/38 n. 141 (sanzioni pecuniarie a carico di
istituti di credito): art. 111 T.U. 13/2/59 n. 449 (idem
per società d'assicurazioni)- art. 17 legge 24/3/58 n. 195 (sanzioni
disciplinari a carico dei magistrati ordinari).
Né
ciò potrebbe dare adito a validi sospetti di illegittimità costituzionale
giacché la disposizione contenuta nell'art. 103 della Costituzione (la quale,
com'é ben noto, affida al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia
amministrativa la giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica
Amministrazione degli interessi legittimi) non va intesa come una riserva
assoluta di competenza, bensì avuto riguardo allo sfavore del Costituente nei
confronti delle giurisdizioni speciali espresso, nell'art. 102, come una
specifica volontà di mantenere intatta, nel nuovo ordinamento, la giurisdizione
del Consiglio di Stato cosi come questa si era storicamente venuta
caratterizzando nel corso di decenni precedenti.
Senza
dire che diversamente opinando si dovrebbe pervenire alla conclusione quanto
meno singolare e certamente in contrasto con l'esigenza di certezza e unitarietà
che deve presiedere alla distribuzione di competenza fra le varie giurisdizioni,
che su di una medesima fattispecie siano ugualmente competenti due giudici
diversi a seconda che il soggetto agente sia l'uno o l'altro degli interessati
(con i conseguenti possibili contrasti di giudicato che da ciò possono
sorgere).
Ritenuta
così, in via generale, la competenza (con potere di annullamento) del giudice
ordinario a conoscere della legittimità delle deliberazioni dei Consigli
dell'Ordine dei gìornalisti in materia di iscrizioni e cancellazioni degli albi
e registri professionali, da qualunque soggetto interessato l'azione sia
proposta, si deve peraltro a questo punto ricordare che nella fattispecie in
esame oggetto di impugnazlone diretta è altresì, prima ancora delle
deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, la norma regolamentare a monte.
Detto
questo, pare chiaro innanzi tutto che la disposizione contenuta nell'art 64
della legge n. 69/63 con la quale è stato dato al giudice ordinario il potere
di annullare le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, in quanto vistosamente
in deroga alla regola generale in base alla quale—salvi, appunto, i casi
espressamente previsti dalla legge: cfr. art. 113 ult. comma Cost. - al giudice
ordinario è precluso il potere - in via generale riservato al giudice
amministrativo - di annullare gli atti amministrativi, costituisce norma di
stretta interpretazione, e come tale non può essere certamente estesa ad atti
diversi - sia pur strettamente collegati - da quelli ivi contemplati.
E’
bensì vero (con ciò riprendendosi e specificandosi quanto già in precedenza
accennato in ordine alla possibilità di ritenere che anche la norma
regolamentare dato lo stretto rapporto di presupposiziobe che la lega alle
deliberazioni dei Consiglio dell'Ordine, sia sottratta alla cognizione del
giudice amministrativo) che nella specie il giudice ordinario, in ipotesi recta via investito della domanda di annullamento delle
deliberazioni del Consigliò dell'Ordine, potrebbe da queste ultime, in quanto
atti meramente applicativi, risalire incidenter
tantum alla norma regolamentare della quale le deliberazioni stesse ripetono
i propri eventuali vizi con ciò assicurando comunque, nella via della
disapplicazione, I'integrale accoglimento del petitum
(annullamento atti di iscrizione).
Senonché
se pur tale soluzione può essere apparentemente considerata equivalente, sul
piano degli effetti, a quella derivante da un vero e proprio annullamento
diretto dell'atto presupposto, nella specie a ben vedere così non è, dato che
mentre un annullamento della norma regolamentare precluderebbe in radice, in
considerazione dell'effetto erga omnes che
è proprio dell'annullamento degli atti regolamentari in quanto generali ed
astratti, ogni ulteriore possibile controversia simile a quella ora in esame, la
disapplicazione, in quanto limitata al caso deciso esporrebbe la società
ricorrente al rischio di dover nuovamente e defatigatoriamente imboccare la via
della tutela giudiziaria.
Appare
di conseguenza necessario ritenere (a pena di una sostanziale vanificazione del
precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, a tenore del quale la
tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. non può essere non solo
esclusa, ma neppure limitata - e sarebbe il caso di specie - a particolari mezzi
d'impugnazione) che la competenza a giudicare della legittimità della norma
regolamentare ora impugnata non sia sottratta al giudice amministrativo, al
quale soltanto, salvo espressa norma contraria, spetta il potere di annullare
gli atti amministrativi in connessione alla posizione rivestita di giudice
naturale degli interessi legittimi: conclusione alla quale del resto questa
Sezione era già pervenuta con la precedente decisione più volte citata, sia
pur con argomentazioni volte non già a contestare, come ora accade, l'asserito
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, bensì ad affermare -
contrastandosi una diversa e in certo modo opposta eccezione ex
adverso proposta - I'esistenza in capo alle società editrici di giornali di
un interesse differenziato e qualificato (e cioè di un interesse legittimo)
come situazione legittimante al ricorso.
Tutto
ciò premesso, e chiarito dunque che avuto riguardo ai due distinti oggetti
d'impugnazione - norma regolamentare e atti di questa applicativi -l'eccezione
di difetto di giurisdizione ex adverso proposta
deve essere sicuramente disattesa per ciò che concerne la norma regolamentare
(o quanto meno a questa non può essere estesa, posto che l'eccezione si appunta
soltanto sulle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, senza porsi il problema
delle conseguenze a carico dell'atto presupposto, che in altro modo, come si è
visto, si è vanamente tentato di far ritenere non suscettivo di impugnazione),
un ulteriore problema si presenta all'attenzione del Collegio, la cui soluzione
appare necessaria prima di poter eventualmente dare l'ingresso all'esame delle
censure rivolte avverso la suddetta
norma regolamentare.
Problema
che consiste nello stabilire se sussista o meno un concreto interesse della
società ricorrente ad ottenere un eventuale annullamento della norma
regolamentare senza che, per i vizi in essa riscontrati, possa
consequenzialmente addivenirsi - data la preclusione per il giudice
amministrativo a pronunciare su atti rimessi alla cognizione del giudice
ordinario - all'annullamento in via derivata di quelle deliberazioni del
Consiglio dell'Ordine alle quali in definitiva si deve come si è detto, I'attualità
e l'effettualità della lesione operata in pregiudizio dell'interesse fatto
valere.
A
ben vedere peraltro il suddetto problema non ha ragion d'essere.
In
primo luogo pare certo che, anche a voler ammettere la «resistenza» degli atti
applicativi pur dopo l'annullamento eventuale dell'atto presupposto, sia
indubbio il vantaggio, sia pur di natura strumentale, ottenuto dalla ricorrente,
la quale presentandosi al giudice ordinario, otterrà un più agevole
riconoscimento delle proprie ragioni dimostrando la ormai avvenuta caducazione
del presupposto sul quale soltanto si fonda la determinazione impugnata.
In
secondo e principale luogo ritiene poi il Collegio, ricollegandosi con ciò ad
una consolidata giurisprudenza, che nella specie trovi applicazione il principio
in base al quale, qualora un provvedimento sia legato ad un altra precedente
determinazione da un nesso di immediata e diretta consequenzialità (caso tipico
la nomina dei vincitori di un concorso rispetto all'approvazione della relativa
graduatoria), è sufficiente l'annullamento dell'atto presupposto ad assicurare
l'integrale soddisfacimento dell'interesse fatto valere, dato che è da
escludere che l'atto attuativo, una volta privato del suo unico oggetto, possa
esplicare qualunque effetto, in quanto da considerare automaticamente travolto
senza necessità di distinta impugnazione per vizi di illegittimità derivata.
E
questa è appunto la situazione che ricorre nella fattispecie, posto che, come
pare evidente, in tanto le deliberazioni impugnate hanno potuto essere concepite
ed adottate in quanto costituiscono mera e doverosa attuazione della più volte
ricordata norma regolamentare la quale prevede appunto la modalità d'iscrizione
nell'albo dei giornalisti (e nell'elenco dei praticanti) dei foto-cine-operatori
(cfr. sul punto in generale, CdS., A.P., 27/10/70 n. 4).
Può
dunque a questo punto finalmente passarsi all'esame delle censure rivolte
avverso il D.P.R. n. 649/76.
Tra
queste fondata ed assorbente appare la radicale doglianza contenuta nel quinto
mezzo del ricorso n. 380/80 e nel terzo ricorso n. 2842/79 con la quale (con
differenza di argomentazioni solo di carattere formale tra l'uno e l'altro
ricorso) si deduce il vizio di violazione della legge n. 69/63, per essersi in
definitiva illegittimamente voluto ricomprendere i foto-cine-operatori nella
categoria professionale dei giornalisti.
È
vero, come si afferma ex adverso, che
la legge n. 69/63 cit., il cui scopo è quel!o di dettare norme sull'ordinamento
della professione di giornalista, non formice una definizione specifica di ciò
che si deve intendere esattamente con termine « giornalista », e può anche
ammettersi, su di un piano puramente logico e per così dire pregiuridico (salvo
quanto in seguito si osserverà) che la riproduzione di immagini in quanto tale,
nelle sue varie forme (fotografia, cinema televisione) possa essere idoneo
strumento a fornire al pubblico, non meno della parola, adeguata conoscenza di
ciò che quotidianamente accade nel mondo.
Pare
peraltro evidente che queste sono considerazioni che esorbitano dai limiti
consentiti all`interprete; il quale deve naturalmente attenersi a quanto risulta
dagli atti normativi senza possibilità di discostarsene.
E
nella specie i dati normativi, pur in assenza, come si è detto, di una precisa
definizione del significato del termine « giornalista », non consentono, a
giudizio del Collegio, I'interpretazione « evolutiva » ex
adverso proposta a sostegno della legittimità della norma regolamentare
impugnata.
Ed
invero la legge n. 69/63, sia nelle disposizioni di carattere generale e
sostanziale (art. 2: diritti e doveri) chè, in quelle di carattere procedurale
(artt. 32 e 35: modalità di accesso agli elenchi giornalisti e pubblicisti)
mostra chiaramente, pur in assenza, si ripete, di una formale definizione
(evidentemente non ritenuta necessaria) di aver assunto a proprio implicito ma
chiaro presupposto la concezione per così dire tradizionale del giornalista,
inteso come colui che per assolvere alla sua funzione di informatore e
commentatore si avvale essenzialmente della parola.
In
questa logica si muove l'art. 2, là dove si parla di libertà d'informazione e
di critica del dovere di rettifica delle notizie che risultino non esatte; e ancor più trasparenti sono gli
artt. 32 e 35, con i quali, con riguardo rispettivamente ai professionisti e ai
pubblicisti, si specifica che l'accertamento d'idoneità professionale deve
avvenire a mezzo di prove scritte nel
primo caso e sulla base delle pubblicazioni scritte
nel secondo.
Dal
che appare evidente la figura del giornalista « scrittore » alla quale il
legislatore si è ispirato.
Ciò
premesso appare chiaro, contrariamente a quanto sostengono i controinteressati
in memoria, che con il D.P.R. n. 649/76 si è sostanzialmente proceduto ad una
innovazione normativa rispetto alla sovraordinata legge n. 69/63, estendendo la
qualifica di giornalista ad una categoria di soggetti nella legge stessa non
contemplati.
E
di tale contenuto innovativo appare del resto chiaro sintomo il tenore della
relazione introduttiva allo schema di D.P.R. poi approvato dal Consiglio dei
Ministri (riprodotta in memoria dagli stessi controinteressati), nella quale si
afferma tra l'altro che « il problema del riconoscimento della natura
giornalistins della attività svolta nei diversi settori della cronaca dai
telefotocineoperatori appare ormai matura per una soluzione in senso positivo »:
frase la quale, per il suo contenuto di carattere chiaramente
politico-legislativo, più acconciamente avrebbe potuto o dovuto accompagnare
uno schema di disegno o proposta di legge.
Senza
aggiungere poi che anche sull'accennato piano di politica legislativa l'asserita
equivalenza tra giornalisti « tradizionali » e telefotocineoperatori non
sembra allo stato, quanto meno a livello europeo, del tutto acquisita, posto che
come risulta da una direttiva in materia di attività giornalistica emanata dai
Consiglio delle Comunità europee (esibita in udienza dal difensore dei
controinteressati), il problema non risulta in alcun modo espressamente
affrontato (pur in presumibile presenza di istanze o pressioni in tal senso),
nessun particolare argomento a favore della tesi ora contrastata potendosi
trarre dalla indicazione ivi contenuta dei requisiti professionali necessari per
poter far uso del titolo di giornalista (« esercitare a titolo di professione
principale e contro retribuzione una attività che costituisca un diretto
contributo intellettuale al contenuto redazionale o artistico di una o più
pubblicazioni quotidiane o periodiche, dedicate all'informazione e destinate
alla diffusione pubblica, di una o più agenzie di stampa, di notiziari
trasmessi per radio, per televisione o di notiziari filmati »): definizione
dalla quale anzi, ancora una volta, il ruolo dell'immagine sembra mantenuto
distinto ed in subordine rispetto a quello della parola (scritta o letta) .
Fondata
apparendo dunque la radicale censura ora esaminata, deve disporsi l'annullamento
del D.P.R. n. 649/76. Le altre censure restano evidentemente assorbite.
E
poiché, in ragione delle considerazioni in precedenza svolte, a tale
annullamento consegue automaticamente la caducazione altresì delle
deliberazioni ugualmente impugnate del Consiglio Interregionale dell'Ordine per
il Piemonte e la Val d'Aosta del detto D.P.R. applicative, i ricorsi devono
essere integralmente accolti, senza necessità di specifica e distinta pronuncia
sulla eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, con riguardo alle
suddette deliberazioni, della quale si è in precedenza trattato.
Sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione tra
le parti delle spese di giudizio.
PRETURA DI TORlNO
- Sez. lavoro - Sentenza 31
luglio 1980 -
Giudice Violante - Magnoni e altri - Editor S.p.A.
Svolgimento del processo
Magnoni
Roberto, Nazzaro Vittorio e Perno Giovanni con ricorso depositato il 14/2/1980 e
notificato il 27/2/1980, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni riportate
in epigrafe.
Assumevano
di aver diritto al trattamento economico normativo previsto dal Contratto
Nazionale di lavoro dei Giornalisti da parte della S.p.A. Editor, alle cui
dipendenze lavoravano in qualità di fotografi dal 1/10/1975, essendo stati
iscritti in virtù del disposto dell'art. 1 D.P.R. 649/76: nell'Albo dei
praticanti giornalisti rispettivamente a far data dal 30/5/1979 essi Nazzaro e
Perno, e dal 28/9/1972 esso Magnoni.
La
S.p.A. Editor si costituiva ritualmente in giudizio ed eccepiva preliminarmente
la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda:
contestava quindi la legittimità dell'iscrizione dei ricorrenti nell'albo dei
giornalisti, provvedimento di cui chiedeva la disapplicazione; rilevava infine
che l'attività svolta dai ricorrenti non aveva mai assunto natura giornalistica
come invece espressamente richiesto dal D.P.R. invocato, essendosi i predetti
limitati a scattare delle fotografie su precise indicazioni del giornalista
responsabile del servizio. All'udienza del 3/6/1980 il Pretore tentava 14
conciliazione senza alcun esito quindi autorizzava la produzione di copia del
ricorso proposto al T.A.R. del Lazio dalla Editrice «La Stampa» per
l'annullamento del D.P.R. 19/7/1976 n. 649 e della memoria di costituzione nello
stesso giudizio.
Dopo
il deposito della documentazione predetto il Pretore non ritenendo sussistenti i
presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., interrogava liberamente le
parti ed assumeva informazioni su alcune circostanze dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine dei giornalisti Piemonte-Valle d'Aosta, convocato. Quindi
invitava i procuratori delle parti alla discussione, ad esito della quale dava
lettura del dispositivo in atti.
Motivi della decisione
L'eccezione
di nullità del ricorso è infondata. I ricorrenti si sono limitati a chiedere
una sentenza:
1)
dichiarativa del loro diritto al trattamento economico-normativo previsto dal
Contratto Nazionale dei Giornalisti;
2)
di condanna generica al pagamento di eventuali spettanze connesse al predetto
riconoscimento, riservando a separato giudizio la relativa quantificazione.
Secondo
parte convenuta vi sarebbe violazione dell'art. 414 c.p.c. per non aver i
ricorrenti determinato il « quantum » della propria domanda, e quindi la nullità del ricorso
per non essere consentito al convenuto una completa difesa.
Osserva
il Pretore che la condanna generica alla corresponsione delle retribuzioni
previste da un contratto collettivo per una determinata categoria ha come
contenuto una semplice declaratoria juris da cui esula ogni accertamento
relativo non soltanto alla misura delle somme dovute ma anche alla stessa
esistenza di redditi per il passato.
Nessun
obbligo incombeva, pertanto, ai ricorrenti di quantificare la propria domanda,
avendo essi operato la scelta, consentita dal nostro ordinamento, di chiedere in
separato giudizio la liquidazione del quantum.
Passando
quindi al merito delle domande attrici, è opportuno premettere alcuni cenni
sulla attuale disciplina in materia di ordinamento della professione di
giornalista.
Secondo
la legge 3/2/1963 n. 69 appartengono all'Ordine dei Giornalisti i giornalisti
professionisti e i pubblicisti per i quali sono previsti due elenchi separati
nell'albo istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o
interregionale.
L'art.
1 legge citata definisce giornalisti professionisti « coloro che esercitano in
modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista » e pubblicisti «
coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale anche se esercitano
altre professioni o impieghi ».
L'iscrizione
nell'elenco dei professionisti (art. 29) è condizionata, fra l'altro, alla
iscrizione nel registro dei praticanti (art. 33) e all'esercizio continuativo
della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, mentre per l'iscrizione all'albo
dei pubblicisti (art. 35) è richiesta una certificazione dei direttori delle
pubblicazioni comprovante l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da
almeno due anni e la produzione dei giornali o periodici contenenti scritti a
firma del richiedente.
Il
Regolamento per l'esecuzione della legge 3/2/1963 n. 69 (D.P.R. 4/2/1965 n. 115)
all'art. 34, premesso che la documentazione prevista dall'art. 35 della legge
deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività
giornalistica nell'ultimo biennio, precisa che « coloro che esplicano la
propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare
l'attestazione del direttore, unitamente ai giornali e ai periodici, atta a
dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o
articoli » e che « i collaboratori dei servizi giornalistici della
radiotelevisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali i quali siano in
grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35
della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante
l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta
ed effettiva attività svolta ».
Lo
stesso D.P.R. all'art. 36 precisa che « il direttore della pubblicazione e
tenuto al tempestivo rilascio della dichiarazione comprovante l'effettivo inizio
della pratica, a richiesta di colui che intenda essere iscritto nel registro dei
praticanti giornalisti ».
Prevede
(art. 43) infine, ove « il direttore senza giustificato motivo ometta o ritardi
» di rilasciare la dichiarazione di compiuta pratica ex art. 34 2° comma della
legge, necessaria per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, che
il Consiglio regionale o interregionale competente adotti le iniziative del caso
per il rilascio della dichiarazione medesima, ricorrendone le condizioni, salva
l'azione disciplinare nei confronti dei direttori.
Nel
1976, con il D.P.R. n. 649, sono state introdotte delle modificazioni al
regolamento di esecuzione della legge n. 69/63, con l'aggiunta all'art. 34
D.P.R. citato (Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti -
Documentazione) del seguente comma: « Coloro i quali svolgono attività di
tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che
completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia
decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della
prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e
l'attestazione prevista dall'art. 35 legge 3/2/1963 n. 69 ».
In
base a tale modifica gli odierni ricorrenti, fotografi alle dipendenze della
S.p.A. Editor, chiedevano al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di poter
sostenere l'esame di cultura generale previsto dall'art. 33 legge 3/2/1963 per
l'iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti; due di essi (Nazzaro e
Perno) superavano l'esame della prima prova, il terzo (Magnoni) lo superava alla
prova successiva.
Il
Direttore della « Gazzetta del Popolo » quotidiano edito dalla S.p.A. Editor
rifiutava di rilasciare ai predetti la dichiarazione comprovante l'effettivo
inizio della pratica, nonostante i solleciti da parte del Consiglio dell'Ordine
dei Giornalisti (cfr. doc. n. 1 in atti convenuta), richiamandosi ai poteri
attribuitigli dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico e affermando che i
« fotografi richiedenti non hanno autonomia decisionale operativa come
espressamente prevede il D.P.R. 19/7/1976 » (cfr. doc. 1 in atti convenuta).
Il
Consiglio dell'Ordine si sostituiva al Direttore della « Gazzetta del Popolo »
e, previa valutazione della prestazione dei fotografi in questione, autorizzava
la loro iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. informazioni rese dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti Piemonte e Valle d'Aosta).
La Direzione della « Gazzetta del Popolo », nonostante la predetta iscrizione,
rifiutava ai tre ricorrenti il riconoscimento del diritto al trattamento
economico-normativo previsto dal Contratto Nazionale Giornalisti e contintava ad
applicare nei loro confronti il C.C.N.L, Dipendenti Aziende Editrici e
Stampatrici quotidiani.
Da
qui l'azione di Magnoni, Nazzaro e Perno contro la Editor S.p.a..
La
domanda dei ricorrenti non merita tuttaviva di essere accolta, ritenendo questo
Pretore che sia illegittima l'iscrizione dei fotografi nel registro dei
praticanti.
Il
D.P.R. 19/7/1976 n. 649 consta di due articoli; il primo articolo recita: «Dopo
il terzo comma dell'art. 34 del D.P.R. 4/2/1965 n. 115 è aggiunto il comma »
(già riportato): « Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto
operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o
sostituiscono la informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale
operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono
allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione prevista
dall'art. 35 legge 3/2/1963 n. 69 »; il secondo articolo stabilisce: « Il
primo comma dell'art. 44 D.P.R. 4/2/1965 n. 115 è così modificato: "La
prova scritta prevista dall'art. 32 1° comma, della legge consiste nello
svolgimento - a scelta del candidato - di una delle attività redazionali
proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo,
dell'agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di uno schema di
impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la realizzazione
tipografica, di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla base dei
criteri indicati dalla commissione e dal materiale dalla stessa fornito o nella
illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico
tele-cine-fotografico comprensivo delle indicazioni tecniche sulla base degli
elementi o del materiale forniti dalla commissione esaminatrice" ».
Orbene,
l'art. 34 D.P.R. 4/2/1965 n. 115 modificato dal D.P.R. del 1976 contempla le
modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e non già nell'albo dei
professionisti e dei praticanti giornalisti tanto è che, allorché stabilisce
che i tele-cine-foto operatori « devono allegare la necessaria documentazione e
l'attestazione del direttore », richiama espressamente l'art. 35 della legge
3/2/1963 n. 69 che dispone anche esso sulle « Modalità di iscrizione
nell'elenco dei pubblicisti ».
Ne
segue che il D.P.R. n. 649/76, sulla cui dubbia legittimità si dirà in
prosieguo, non consente ai tele-cine-foto operatori alle dipendenze di organi di
informazione di essere iscritti nel registro dei pratitanti giornalisti.
Ha
agito quindi al di fuori di ogni previsione di legge e di decreto, il Consiglio
dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle d'Aosta allorché ha sottoposto
i tre ricorrenti ad un esame di cultura generale assolutamente non necessario
per l'iscrizione nell'albo dei pubblicisti e ha compiuto eccesso di potere,
surrogandosi al direttore del giornale nella dichiarazione di inizio della
pratica giornalistica, in quanto ha adottato un provvedimento di surroga per un
fine diverso da quello specifico per il quale il potere gli fu conferito (cfr.
informazioni rese dal Presidente Consiglio Ordine Piemonte e Valle d'Aosta).
Il
Consiglio dell'Ordine non ha infatti alcun potere di sostituirsi al direttore
della testata in questi casi. Secondo l'art. 43 D.P.R. n. 115/65 il Consiglio può
surrogarsi al direttore della pubblicazione solo nel caso in cui questi ometta o
ritardi la dichiarazione di compiuta pratica giornalistica, richiesta dall'art.
34 2° comma legge n. 69/63 per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, dopo
almeno 18 mesi di pratica giornalistica.
La
ratio della norma è evidente.
L'attività
svolta presso un quotidiano o presso il servizio giornalistico della radio o
della televisione è documentabile per cui al dichiarante (Consiglio o
direttore) - cui è espressamente vietato di esprimere un giudizio sulla idoneità
professionale del praticante -, non è richiesto che di rilevare dei dati di
fatto; la dichiarazione di effettivo inizio della pratica e quella comprovante
l'attività pubblicistica, implicano invece un giudizio sul contenuto
giornalistico della prestazione del praticante o del pubblicista, giudizio che
non può essere trasferito ad un organo che ha solo poteri certificativi.
La
necessità di un simile giudizio è ripetuta anche nell'art. 1 del D.P.R. 1976
invocato dai ricorrenti, allorché la norma specifica che bisogna aver riguardo
alla natura giornalistica della prestazione.
Pertanto,
neanche richiamandosi al D.P.R. n. 649/76, il Consiglio dell'Ordine dei
Giornalisti poteva sostituirsi al Direttore della testata nella dichiarazione in
questione.
Il
provvedimento di iscrizione dei tre ricorrenti nel registro dei praticanti, atto
amministrativo per essere gli ordini regionali, da cui proviene, persone
giuridiche di diritto pubblico (art. 1 legge 3/2/1963), appare pertanto
illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere.
Ai
sensi degli artt. 4 e 5 legge n. 2248 all. E. del 1865, questo giudice non può
quindi applicarlo, cioè considerarlo produttivo di effetti in ordine al
rapporto in contestazione, con la conseguenza che, venuto a mancare l'atto di
iscrizione nell'albo dei praticanti giornalisti, i fotografi ricorrenti non
hanno alcun diritto al trattamento economico-normativo previsto dal Contratto
Collettivo dei Giornalisti.
Il
Pretore non ignora che il predetto contratto collettivo all'art. 36, prevede che
i pubblicisti che esercitano attività giornalistica e sono alle dipendenze di
un giornale quotidiano debbano godere dello stesso trattamento dei giornalisti.
Tale
norma del contratto non comporta peraltro l'automatico accoglimento della
domanda dei ricorrenti: manca infatti, nella specie, l'atto di iscrizione
nell'albo dei pubblicisti dei tre ricorrenti e non è consentito al giudice
ordinario di modificare l'atto amministrativo di iscrizione nel registro dei
praticanti giornalisti.
L'art.
4 1. cont. amm. nega infatti ogni possibilità di intervento all'A.G.O.
sull'atto amministrativo così come esclude che essa possa sostituirsi in
qualunque modo all'autorità amministrativa in atti di esclusiva competenza di
quest'ultima.
Osterebbero
comunque ad un'applicazione dell'art. 36 del contratto collettivo citato nei
confronti dei ricorrenti i numerosi dubbi che il Pretore nutre sulla legittimità
del D.P.R. n. 549/76 ai quali accenna solo per completezza di motivazione.
Questo
decreto, si è già detto, è un regolamento di esecuzione della legge n. 63/69:
come tale è un atto normativo secondario, subordinato alla legge il cui
contenuto e il cui spirito non può quindi alterare o ampliare. Si sono già
avanti riportati i due articoli che costituiscono il decreto e che qui si
riassumono brevemente:
l'art.
1, consente l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti anche a coloro chc svolgono
attività di tele-cine-foto operatori;
l'art.
2, consente che la prova scritta di idoneità professionale - il cui esito
favorevole è condizione dell'iscrizione nell'albo dei giornalisti
professionisti -consista anche nella illustrazione
di un atto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico
comprensi o delle indicazioni tecniche sulla base degli elementi e del materiale
forniti dalla commissione esaminatrice.
A
parte il mancato coordinamento fra quanto disposto nell'art. 1 (iscrizione
nell'albo dei pubblicisti dei tele-cine-foto opkatori) e l'art. 2 (disciplina
della prova di idoneità professionale dei tele-cine-foto operatori per
l'iscrizione nell'albo dei giornalisti), entrambe queste disposizioni a parere
del Pretore violano la legge del '65: l'art. 1, perché introduce nell'Ordine
dei Giornalisti - Albo dei pubblicisti -, la categoria dei tele-cine-foto
operatori ampliando quindi la portata della legge e, per alcuni versi,
addirittura modificandone il contenuto con la previsione che l'immagine, in
presenza di determinati requisiti, può avere « natura giornalistica »,
laddove la legge (Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti) parla
esclusivamente di «scritti »;
l'art.
2, perché in violazione dell'art. 29 della legge n. 63/69 parrebbe consentire
l'iscrizione nell'albo dei professionisti col solo superamento da parte dei
tele-cine-foto operatori dell'esame di idoneità senza quindi effettuare prima
il praticantato che non è né disciplinato né previsto per i pubblicisti; con
ciò, fra l'altro, operando una disparità di trattamento a favore dei
tele-cine-foto operatori in violazione dell'art. 3 Costituzione.
Alla
stregua di quanto detto la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare
accoglimento.
La
novità della questione giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle
spese di giudizio.
PRETURA DI
CAGLIARI -Sez. lavoro- Sentenza 28 marzo 1979-
Giudice Pisotti - Busia - RAI.
-
L'art.
1 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico stipulato il 29 giugno
1977, riproducendo clausole già contenute nei precedenti contratti, al 3°
comma espressamente detta: « Sono giornalisti professionisti e pubblicisti
coloro che tali risultano qualificati ai sensi degli ordinamenti della
professione giornalistica ». Si è, dunque, in presenza di una peculiare
clausola di rinvio, che subordina l'inquadramento nelle categorie previste dal
contratto al possesso di uno « status » professionale, quale è determinato
dalla legge.
Ciò
posto, viene in rilievo anzitutto il problema se, nella specie, l'attore possa
qualificarsi giornalista—e, in caso positivo, da quando - alla stregua delle
leggi professionali: in particolare, della L. 3 febbraio 1963, n. 69, e del suo
regolamento di esecuzione, emanato con D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, così
come modificato dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649. Ai fini di tale indagine, non
è certo decisivo il fatto dell'iscrizione del Busia nell'elenco dei giornalisti
professionisti, essendo tale iscrizione requisito necessario, ma non sufficiente
per l'acquisizione dello « status » professionale; o, quanto meno, non
sufficiente per l'opponibilità di tale « status » al datore di lavoro, nei
confronti del quale, come nel caso di specie, esso venga invocato per farne
discendere l'applicazione al rapporto di una disciplina collettiva più
favorevole. La contestazione della legittimità dell'atto amministrativo di
iscrizione, formulata dalla convenuta nella memoria difensiva, comporta,
infatti, che questo giudice ordinario debba valutare incidentalmente se tale
atto sia stato emanato nel rispetto dei requisiti posti dalla legge e, nel caso
negativo, disapplicarlo.
Dall'esame
degli atti con forza di legge sopra citati, viene subito in rilievo che, prima
dell'emanazione del D.P.R. n. 649 del 1976, nessuna norma faceva menzione dei
tele-cine-foto operatori, e che, dal complesso della normativa, la figura
assunta dal legislatore quale oggetto tendenzialmente esclusivo della disciplina
appariva quella del giornalista della « carta stampata ». Particolarmente
significativa in questo senso era la norma di cui al 1 comma dell'art. 44 del
D.P.R. n. 115 del 1965 nel testo originario, che, disciplinando la prova di
esame per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, testualmente
dettava: « La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge
consiste nello svolgimento - a scelta del candidato - di una delle attività
redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o
televisivo, della agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di
uno schema di impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la
realizzazione tipografica di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla
base dei criteri indicati dalla commissione e del materiale della stessa forníto
». Il riferimento, contenuto nella norma, anche alle attività redazionali
proprie dei servizi giornalistici televisivi poteva, certo, costituire argomento
per sostenere che i tele-cineoperatori, la cui attività avesse su un piano
sostanziale, natura giornalistica, potessero sostenere la prova, ed acquisire lo
« status » di giomalista professionista; ma più decisivo argomento in
contrario sembra al pretore dovesse ravvisarsi nella previsione di una prova
necessariamente scritta, del tutto inidonea, pertanto, a saggiare le specifiche
attitudini proprie di tale categoria di soggetti; e nella circostanza che solo
per gli impaginatori fosse prevista una deroga, dalla quale si traeva
l'ulteriore argomento della tassatività della individuazione dei soggetti che
potevano essere ammessi all'esame.
La
situazione normativa muta nel 1976, con l'emanazione del D.P.R. n. 649
contenente due articoli, dei quali il secondo modifica la norma sopra trascrieta
dei D.P.R. n. 115 del 1965, integrandola con la proposizione finale «...o nella
illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico
tele-cine-foto-grafico comprensivo delle indicazioni tecniche sulla base degli
elementi o del materiale forniti dalla commissione esaminatrice », mentre il
primo aggiunge nell'art. 34 del medesimo D.P.R. n. 115, un comma, il quale
prevede che possano presentare domanda di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
anche « coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per
organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono
l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e
avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione... ».
Il
difensore del Busia sostiene, nelle note autorizzate, che le modifiche
legislative ora ricordate non avrebbero valore innovativo, sibbene di
interpretazione autentica della legge professionale; di modo che il diritto
dell'attore al riconoscimento della sua qualità di giornalista dovrebbe
decorrere dall'assunzione presso la convenuta. Sembra invece al pretore che la
natura e le modalità di dette modifiche costituiscano una conferma degli
argomenti che deponevano, fino all'emanazione del decreto presidenziale del
1976, nel senso dell'esclusione dei tele-cine-fotooperatori dalla professione
giornalistica. Il carattere innovativo delle norme dettate con tale decreto
emerge, infatti, dalla circostanza che esse non si limitano, rispettivamente, a
prevedere l'iscrizione anche dei tele-cine-fotooperatori pubblicisti
nell'apposito elenco, né ad ammettere, puramente e semplicemente, gli stessi -
se professionisti - alla prova di idoneità, bensì precisano, per i
pubblicisti, i requisiti cui deve corrispondere l'attività esercitata, e
istituiscono, per i professionisti, una prova apposita, di cui specificano i
caratteri e l'articolazione atta, questa sì, a vagliare le attitudini dei
candidati rispetto alla peculiare attività giornalistica loro propria.
Si
tratta, a questo punto, di analizzare più specificamente, alla luce
dell'innovato ordinamento professionale, quali caratteristiche debbano
presentare l'attività dei tele-cine-fotoperatori, perché essa possa costituire
titolo per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti;
iscrizione, la quale, per le ragioni appena esposte, non può decorrere per tali
soggetti che dal momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 649 del 1976 (cioè
dal quindicesimo giorno sucessivo al 20 dicembre 1976, data della pubblicazione
del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
Il
decreto non offre una definizione unitaria della particolare attività
giornalistica de qua, posto che, come
accennato, l'art. 1 definisce, in modo sufficientemente dettagliato, i requisiti
per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, mentre l'art. 2 si limita a
disciplinare le modalità della prova, cui i tele-cine-foto operatori devono
sottoporsi per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti. Sotto il profilo
della tecnica legislativa, sarebbe stata certamente più opportuna una norma
comune circa i presupposti oggettivi di iscrizione nei due elenchi, essendo
incontestabile come l'unica caratteristica, che differenzia i professionisti dai
pubblicisti, risieda nell'esclusività e nella continuatività dell'attività
giornalistica dei primi (v. art. 1, comma 2° e 3°, della legge n. 69 del
1963). Ma, avendo il legislatore seguito la scelta metodologica di attuare
l'innovazione del sistema attraverso la via dell'adattamento delle norme
preesistenti, anziché mediante quella delle rielaborazione e del coordinamento
delle stesse, spetta all'interprete definire unitariamente i caratteri della
nuova categoria dei tele-cine-foto operatori giornalisti, a prescindere dalla
natura professionistica o non delle loro prestazioni.
In
tale prospettiva, gli artt. 1 e 2 del D.P.R. del 1976, pur ponendosi
necessariamente su piani diversi, per le accennate ragioni pratiche, appaiono, a
ben guardare, tra loro omogenei, posto che il requisito della realizzazione di
«...immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta,
nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura
giornalistica della prestazione... » (art. 1, dettato per l'attività dei
pubblicisti) presuppone necessariamente la capacità (ipotizzata dall'art. 2 con
riguardo alla prova d'esame dei professionisti) di «...illustrazione di un
fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico... ».
Può dirsi sinteticamente che il legislatore del 1976, nel formulare le norme in
questione, pone per entrambe le categorie il requisito fondamentale che
l'attività esercitata abbia natura giornalistica; fa, cioé riferimento ad un
presupposto sostanziale, di cui l'autonomia decisionale operativa
(implicitamente richiamata anche per i professionisti nella specificazione delle
modalità della prova pratica) costituisce un ovvio aspetto formale,
sottolineato con riguardo alla presenza ed all'utilizzazione di mezzi tecnici,
dei quali il giornalista «tradizionale » non si serve.
Non
è qui possibile approfondire l'analisi del concetto di natura giornalistica
della prestazione, che presupporrebbe un troppo ampio discorso, con il quale
dovrebbe darsi conto delle molteplici prospettive ideologiche e culturali del
problema. Sembra sufficiente riportare, a mo' di definizione, una parte della
direttiva del 22 gennaio 1971 del Consiglio delle Comunità Europee (richiamata
nelle note dell'attore), la quale sinteticamente ripropone vedute correnti e
largamente accentate, e che rispecchia una generale linea di tendenza, da cui,
notoria mente, trae la sua origine l'innovazione legislativa di cui ci
occupiamo, direttiva che subordina «...il diritto al titolo di giornalista...
all'esercizio... di un'attività che costituisca un diretto contributo
intellettuale al contenuto redazionale a artistico di una o più pubblicazioni
quotidiane e periodiche, dedicate all'informazione e destinate alla diffusione
pubblica di una o più agenzie di stampa, di notiziari trasmessi per radio, per
televisione o di notiziari filmati ».
Si
può ora passare a verificare in concreto se le mansioni del Busia abbiano
natura giornalistica e vengano svolte con autonomia decisionale operativa,
facendo riferimento ai risultati emersi dall'ampio materiale probatorio,
testimoniale e documentale raccolto in causa, che consentono di ricostruire
l'attività dell'attore nella maniera seguente.
La
richiesta del servizio proviene dalla redazione romana, o più spesso da quella
locale, nel 75-80% dei casi (v. ammissione del procuratore speciale della
convenuta dr. Sanjust in sede di libero interrogatorio). Il Busia si reca sul
luogo, dove devono essere effettuate riprese, senza la compagnia del redattore.
Prima della partenza, egli riceve indicazioni di massima sulla natura
dell'avvenimento da riprendere, raramente accompagnata (v. teste Martis) dalla
richiesta di registrare particolari dell'avvenimento stesso. Al ritorno, redige
una relazione di ripresa che secondo le prescrizioni della direzione centrale,
deve contenere indicazioni sui titolo del servizio, sulla data, sulla località,
sui nomi e le qualifiche delle persone e sull'ambiente; e, inoltre, la
descrizione sommaria dell'avvenimento e tutti quegli altri elementi «...che
solo l'intelligente valutazione compiuta in loco può suggerire ». Indicazioni
di tal fatta fornisce spesso anche verbalmente al redattore.
Quest'ultimo
accompagna l'operatore quando devono essere effettuate interviste, in occasione
di avvenimenti politici e, in genere, dei fatti di maggiore rilevanza, per poter
meglio cogliere gli stessi ai fini della stesura del commento che dovrà
illustrare il servizio filmato. Anche in tali casi, secondo tutti i testi
assunti (salvo il direttore della sede di Cagliari della RAI, dr. Cardellicchio,
palesemente interessato a sostenere - anche con precisazioni non richieste - le
tesi difensive della convenuta), e, in particolare, secondo i redattori, il
Busia effettua autonomamente le riprese, previa consultazione con gli stessi
redattori sulla natura e le finalità del servizio. Accade soltanto che il
redattore, interessato ad un particolare dell'ambiente o dell'avvenimento (un
viso, un oggetto), richieda occasionalmente all'operatore di riprenderlo.
V'è
da aggiungere (v. teste Martis) che il giornalista della RAI Giuseppe Fiori ed
altri della redazione romana hanno direttamente richiesto per telefono
all'attore di effettuare riprese per servizi, che essi intendevano realizzare.
Il
materiale filmato dal Busia, una volta consegnato alla sede di Cagliari, viene
sottoposto all'operazione del montaggio, la quale (v., in particolare, teste
Fadda) ha soprattutto la funzione di ridurre la lunghezza dei servizi nei limiti
di tempo assegnati dalla redazione, mediante l'eliminazione del materiale
sovrabbondante, e l'unione delle parti da trasmettere rispetto delle regole
tecniche del « linguaggio cinematografico ». A tale operazione presente
l'operatore mentre, nei casi più importanti, vi partecipa il redattore, il
quale consegna ai montatore il testo scritto di commento talvolta prima del
montaggio, altre volte dopo che questo è stato effettuato.
Alla
stregua degli elementi fin qui esposti, non pare dubbio, anzitutto, che il
ricorrente operi con piena autonomia decisionale, anche in presenza del
redattore, essendo a lui rimessi non solo l'uso del mezzo tecnico, ma la stessa
scelta delle immagini, intese nel loro duplice aspetto contenutistico e formale.
Né tale autonomia è certo snaturata dalle episodiche richieste dei redattori
di riprendere specifici oggetti, data, appunto, la loro occasionalità, che
costituisce, anzi, conferma della normale libertà di decisione dell'operatore.
La
valutazione se all'attività del ricorrente possa riconoscersi natura
giornalistica comporta problemi alquanto più complessi.
Tra
gli argomenti utilizzati dell'abile e attenta difesa della RAI per negare la
sussistenza, nella specie, di tale requisito, particolarmente sottolineato è
quello che il Busia è escluso dall'ideazione del servizio, di pertinenza della
redazione romana o di quella locale. Il rilievo è sottile ma, a ben guardare,
tutt'altro che decisivo. Esso, invero, prescinde dalla considerazione che, anche
nell'ambito dell'attività giornalistica « tradizionale », si verifica
comunemente il caso dell'ideazione dei servizi da parte del direttore o dei
preposti alla redazione, i quali incaricano i componenti della stessa di
svolgere un'inchiesta o di seguire un fatto di cronaca, e di scrivere il «
pezzo », spesso dando al redattore istruzioni precise e penetranti sugli
aspetti da porre in evidenza e, in genere, sul « taglio » dell'articolo.
Ebbene, anche quando una prassi siffatta sia abituale, non può negarsi la
natura giornalistica dell'attività del redattore, il quale, pur nell'ipotesi di
massima restrizione della sua autonomia, non diviene mai mero strumente di
esecuzione della volontà altrui, essendo ineliminabile un suo soggettivo
apporto intellettuale nella scelta, in concreto - nell'ambito dell'avvenimento
di cronaca o della situazio-ne da rappresentare - di certi elementi invece che
di altri, nella diversa rilevanza e accentuazione data all'uno o all'altro
particolare, nel « tono » e nello « stile » anche formali, del discorso.
Prassi
direzionali come quelle ipotizzate non incidono, dunque, sulla natura
giornalistica della prestazione, sia che esse vengano determinate da concezioni
autoritarie dei rapporti con i redattori, sia che si giustifichino con la scarsa
esperienza o la non ancora matura capacità professionale degli stessi. E, a
quest'ultimo proposito, si deve sottolineare che il livello di « professionalità
» non può, di per sé, essere assunto a indice del carattere giornalistico o
meno dell'attività, giornalista dovendosi qualificare, al di là di ogni
dubbio, l'editorialista politico come il « reporter », l'inviato speciale
internazionale come il giovane « cronista di nera ».
Con
specifico riguardo alle mansioni del Busia, quali sono emerse dall'istruzione
probatoria, è appena il caso di osservare che l'amplissima autonomia
concessagli nella realizzazione dei filmati comporta che gli stessi riflettono
necessariamente il suo apporto intellettuale, cioè il modo come l'operatore
vive e percepisce fatti, problemi e situazioni che costituiscono l'oggetto della
sua attività. Ciò è particolarmente evidente con riferimento ai filmati
relativi alle cosiddette « inchieste », nell'ambito delle quali l'attore, a
conoscenza dell'argomento da svolgere sceglie le immagini che, a suo giudizio,
meglio si prestano a far comprendere ai futuro spettante la realià, cui il
servizio è dedicato. Nell'effettuazione delle riprese è, dunque, insita
un'attività interpretativa di tale realtà, apparendo evidente che la scelta
delle immagini avviene, sia pure inconsciamente, in funzione del gusto
dell'addetto alla ripresa, della sua sensibilità, più in generale della
cultura e della visione del mondo che gli sono proprie.
Significativo
è l'esempio, portato dallo stesso Busia, del servizio sulla città di Carbonia,
nell'anniversario della sua fondazione. Lo spirito del servizio, quale era stato
ideato dalla redazione romana con il titolo provvisorio « Fine di un'utopia »,
era quello di mostrare la contraddizione tra i toni trionfalistici del discorso
pronunciato da Mussolini il giorno dell'inaugurazione, e l'attuale decadenza
economica e sociale della città. Il Busia, come risulta dalla relazione di
ripresa in data 13-14 aprile 1976, recatosi da solo a Carbonia, interpreta il
tema con immagini che pongono in evidenza, fra l'altro, lo squallore delle
miniere ormai abbandonate - i pozzi chiusi con i lucchetti e i vagoncini delle
teleferiche fermi - la stessa emblematica rovina dei monumenti « di stile
imperiallittorio ».
Un'analoga,
seppure meno evidente funzione interpretativa è insita anche nelle riprese dei
fatti di cronaca, in relazione all'ampia possibilità di scelta delle immagini:
così nel filmare le vicende connesse a un sequestro di persona, I'operatore
imprime un certo « taglio » al servizio, privilegiando l'aspetto emotivo (ad
esempio, con i primi piani dei familiari della vittima), o quello ambientale,
ovvero quello delle indagini (operazioni delle forze di polizia). Nello stesso
ambito di tali scelte, poi, le varie possibilità di uso del mezzo tecnico
implicano, che il servizio abbia, di volta in volta, un particolare stile
formale, anch'esso riconducibile alla personalità dell'operatore.
Il
difensore della RAI, per escludere la natura giornalistica dell'attività del
Busia - e, in genere, degli operatori di ripresa - sostiene che, comunque, il
montaggio, cui il materiale raccolto dal ricorrente viene sottoposto,
costituisce una fase di profonda rielaborazione, al termine della quale il
servizio acquista una vesta nuova e definitiva, che riflette l'attività
creativa del redattore, contenendo soltanto come presupposto quella, materiale e
sussidiaria, dell'operatore.
La
tesi non può essere condivisa. Essa, infatti, prescinde dalla considerazione
che, per quanto vasta e profonda possa essere l'opera di rielaborazione in fase
di montaggio, il risultato finale è necessariamente condizionato dalle
caratteristiche e dalla qualità del materiale « girato » dall'operatore, che
non può non riflettersi come indelebile impronta personale, sul servizio
definitivo. Il problema si risolve dunque, nell'altro, cui è stata appena data
una risposta positiva, se nel materiale raccolto dall'operatore si possa
ravvisare il frWtto di un'attività intellettuale creativa. In linea di fatto,
poi, è da rilevare che, come ha precisato il montatore Fadda, nella maggior
parte dei casi il redattore non è presente al montaggio, e che non sempre il
montatore dispone previamente del commento scritto: sicché, a meno di non voler
attribuire natura giornalistica all'attività di montaggio, deve ritenersi che,
in concreto, esso si risolva, per lo più, in una semplice riduzione della
lunghezza del servizio girato dall'operatore, e in un suo riordinamento, reso
necessario dal fatto che - come ha dichiarato lo stesso Fadda - l'operatore
agisce in condizioni tali da non consentirgli, di solito, di osservare, nella
ripresa delle immagini, un ordine logico e cronologico sotto il profilo «
filmico ».
Da
tutte le considerazioni esposte discende, secondo questo giudice, la conclusione
che il Busia svolge presso la RAI-TV attività giornalistica a titolo
professionale, al pari di quella dei redattori, ponendosi tali attività in
posizione tra loro complementare, ed essendo irrilevante stabilire, sia in
principio, che con riguardo al caso concreto, quale sia il rapporto qualitativo
tra esse intercorrente.
L'attività
dell'attore rientra, dunque, nella previsione della qualifica di giornalista
professionista di cui alle leggi professionali: e gli dà titolo per
l'inquadramento nella categoria di redattore ordinario, prevista dal contratto
collettivo dei giornalisti, a decorrere dal 5 ottobre 1976, dovendosi
disapplicare il provvedimento amministrativo di iscrizione nell'elenco dei
professionisti limitatamente alla parte in cui esso prevede illegittimamente una
decorrenza anteriore (non rileva invece, il fatto che il Busia non abbia
sostenuto la prova di idoneità più volte ricordata, essendo incontroverso, per
questo aspetto, il suo diritto all'iscrizione che discende dall'art. 7 della L.
n. 69 del 1963).
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - I Sez
Fatto
Con
atto notificato il 18-19 novembre 1976 i ricorrenti lamentano che il decreto
impugnato abbia modificato gli artt. 34 e 44 del regolamento di esecuzione della
legge sull'ordinamento della professione di giornalista, concementi il primo la
documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti ed il secondo la
prova di idoneità per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.
Deducono
i seguenti motivi di gravame:
1)
Violazione degli artt. 1, 2 e 32 L. 3 febbraio 1963 n. 69 ed eccesso di potere
per contraddittorietà ed illogicità manifesta. In quanto, consentendo ai
fotografi in quanto tali l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e dei
giornalisti, si è illegittimamente ritenuto che le riproduzioni fotografiche
siano equivalenti all'informazione scritta, mentre è impossibile prescindere,
nella prova d'idoneità del fotografo giornalista dalla valutazione della sua
capacità di inquadrare le immagini in un discorso culturale e critico;
2)
Violazione degli artt. 35 e 32 L. n. 69/63 cit. Eccesso di potere per illogicità
manifesta. In quanto, con il riferimento alla « prova scritta » (art. 32) e
agli « scritti » a firma del richiedente (art. 3S), il legislatore dimostra di
pretendere nel pubblicista e nel giornalista il possesso di capacità culturali
e di sensibilità che mancano ai fotografi in quanto tali;
3)
Illegittimità per eccesso di potere, disparità di trattamento,
contraddittorietà ed illogicità manifesta. In quanto, rendendo in pratica
possibile l'accesso alla professione giornalistica di centinaia di fotoreporter,
si incide con un onere superiore al miliardo di lire sul bilancio già
dissestato delle imprese editoriali privilegiando da un lato, in un periodo di
crisi economica e di inflazione cui si cerca di porre rimedio con il blocco
totale o parziale delle retribuzioni, una categoria soltanto di lavoratori, ed
aggravando dall'altro la crisi del settore della stampa. Si costituisce il
Ministero di G.e G. e con memoria depositata il 12 marzo 1977 eccepisce
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della FIEG, in quanto
associazione di categoria che non ha veste per agire a tutela degli interessi
che riguardano i singoli soggetti associati (Cons. St., IV Sez., 29 febbraio
1972 n. 108 e 3 maggio 1974 n. 309), nonché delle altre società ricorrenti che
non possono apparire come soggetti destinatari delle norme regolamentari
impugnate che riguardano esclusivamente gli aspiranti alla iscrizione nell'albo
dei giornalisti e non le imprese editoriali dove costoro lavorano. L'interesse
generale che è alla base della professione di giornalista e gli interessi
privati di cui sono esponenti le società ricorrenti non soltanto si muovono su
piani diversi (quello delle libertà civili e quello dell'economia), ma sono
anche in rapporto di istituzionale inconciliabilità tra loro. L'iscrizione
all'albo dei giornalisti deve essere possibile a tutti, a prova di illegittimità
costituzionale della relativa normativa. Essa rappresenta una facoltà attinente
ai fondamentali diritti del cittadino, nella quale non possono interferire gli
interessi economici delle imprese editoriali. In ogni caso, manca l'attualità
della lesione dell'interesse dei ricorrenti. Nel merito si chiede il rigetto del
ricorso, in quanto l'attività di giornalisti non è definibile in rapporto al
mezzo espressivo usato (la parola o lo scritto), bensì al modo e agli scopi del
suo impiego (funzione informativa). Inoltre il livello retributivo dei
collaboratori dei giornali e delle agenzie di stampa non deriva dalla legge
professionale (e dalla iscrizione all'albo), ma dalla contrattazione collettiva
del rapporto di lavoro giornalistico. Si costituisce anche l'Ordine dei
Giornalisti e con memoria depositata il 18/3/77 eccepisce l'inammissibilità ed
in subordine l'infondatezza del gravame. Interviene volontariamente la
Federazione Nazionale della Stampa Italiana (F.N.S.I.) e con memoria depositata
il 19/3/77 aderisce alle posizioni di merito dei resistenti. Si costituiscono i
controinteressati Nemiz e Frassinetti e con memoria depositata il 18/3/77
eccepiscono l'inammissibilità e sul merito l'infondatezza del gravame, anche
alla luce del parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato del
29/4/1976, nonché di quelli parimenti favorevoli del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti, del Ministero di Grazia e Giustizia, del Consiglio
dei Ministri. Con memoria depositata il 19/3/74 i ricorrenti sviluppano
ulteriormente i motivi del ricorso e replicano alle eccezioni di inammissibilità
sollevate ex adverso.
Diritto
Viene
eccepito dai resistenti il difetto di legittimazione della ricorrente FIEG
(Federazione Italiana Editori Giornali) per il fatto di essere una associazione
di categoria e per non avere in quanto tale veste giuridica per agire in
giudizio. L'eccezione, così come in assoluto formulata, è manifestatamente
infondata.
In
conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato (cf. Cons. Stato, Sez.
V, 3 maggio 1974 n. 309 e T.A.R. Lazio, Sez. I, 23 giugno 1976 n. 362), osserva
il Collegio che le associazioni possono essere portatori di interessi propri,
distinti da quelli degli associati, cioè titolari di posizioni giuridiche
soggettive che di volta in volta possono assumere la consistenza di diritti
soggettivi, interessi legittimi, ecc. in ordine ai quali, ricorrendone le
condizioni di legge, non può essere esclusa la tutela giurisdizionale.
Pertanto, in particolare, le associazioni di categoria e gli ordini
professionali, se ed in quanto titolari di posizioni giuridiche soggettive
riconosciute dall'ordinamento con la consistenza di interessi legittimi,
possono, in caso di lesione di detti interessi da parte di un atto
amministrativo illegittimo, essere riconosciuti legittimati ad agire in giudizio
davanti al giudice amministrativo per la tutela degli interessi stessi. Ai fini
dell'ammissibilità del ricorso, il discorso si sposta allora sul terreno
dell'accertamento nel caso di specie della titolarità giuridica in testa alla
ricorrente associazione di categoria di uno specifico interesse sostanziale
protetto.
Sotto
questo profilo è stata formulata dai resistenti l'ulteriore eccezione che tutti
i ricorrenti (associazione di categoria e singole private imprese editoriali non
sarebbero titolati di un interesse sostanziale legittimante al ricorso: non
sussisterebbe cioè un interesse legittimo e ciò sia perché l'interesse fatto
valere dai ricorrenti non sarebbe, rispetto all'applicazione della norma
invocata (che disciplina la professione di giornalista), un interesse
sufficientemente differenziato da quello della generalità dei consociati, sia
perché tale interesse non sarebbe neppure indirettamente tutelato dalla norma,
trattandosi di un interesse meramente economico, addirittura confliggente con
quello della tutela della libertà di stampa e della dignità della professione
di giornalista nonché della personalità e libertà dei giornalisti.
L'eccezione
è infondata sotto entrambi i punti di vista. In ordine al primo profilo,
osserva il Collegio che è fuori dubbio che l'interesse sostanziale legittimante
al ricorso deve essere sufficientemente differenziato da quello della generalità
dei consociati rispetto alla norma invocata ed all'atto impugnato- ma è del
pari fuori dubbio che nella specie tale differenziazione sussista. Ed, invero
premesso che l'interesse fatto valere dai ricorrenti, nella loro qualità di
editori di giornali, è quello ad un determinato assetto della contrapposta
categoria professionale dei giornalisti, ritiene il Collegio che tale interesse
sia sufficientementl differenziato rispetto a quello delle generalità dei
consociati essendo innegabile che l'interesse di una determinata categoria di
datori di lavoro (quale, nella specie, la categoria degli editori di giornali)
sia sufficientemente differenziato da quello della generalità dei consociati in
relazione alle norme ed agli atti che incidono sull'assetto e sulla disciplina
della categoria dei lavoratori ad essi contrapposta (nella specie, la categoria
dei giornalisti) e, più in generale, di tutti i lavoratori del settore
dell'editoria giornalistica, per gli indubbi specifici riflessi di carattere non
solo economico che tale assetto ha nella loro propria sfera giuridica. Ed,
infatti, la categoria dei lavoratori, da un lato, e dei datori di lavoro,
dall'altro di un determinato settore produttivo, sono strettamente ed
indissolubilmente legate tra loro in un rapporto di reciproca interdipendenza,
che trova nella contrattazione collettiva di lavoro il suo punto di riferimento
e di attuazione. Tale rapporto, anche a valutarlo solo sotto l'aspetto
giuridico-economico, e trascurando tutte le implicazioni di carattere
giuridico-sostanziale, può considerarsi non solo di antitesi, ma anche di
coincidenza parziale di interessi, così come sul terreno sociale è di
contrapposizione, ma anche di collaborazione, di lotta ma anche di solidarietà,
almeno nello stato attuale dell'economia e della società: basti pensare che
mentre gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori sono di regola
confliggenti (ad esempio, per quanto riguarda il riparto degli utili e dei
rischi della produzione), non è da escludere che esistano casi in cui essi
potrebbero viceversa coincidere (ad esempio, per quanto attiene allo sviluppo ed
al miglioramento della produzione, risolvente beninteso in un aumento per tutti,
e non di una sola parte soltanto, degli utili da ripartire: sotto quest'ultimo
profilo, è da notare che finanche un miglioramento delle generali condizioni di
vita e di lavoro dei lavoratori - a seguito di un migliorato riparto degli utili
della produzione nei loro confronti - che si risolvesse in un miglioramento
della produzione, potrebbe trovare favorevoli non solo i lavoratori ma gli
stessi datori di lavoro). In ogni caso, sia che sussista contrapposizione, sia
che sussista coincidenza di interessi, è innegabile che il rapporto tra datori
di lavoro e lavoratori è di reciproca interdipendenza: sicché tutto ciò che
incide nella posizione di una delle due contrapposte categorie non può lasciare
indifferentemente l'altra e perciò l’interesse al riguardo non può non
riconoscersi sufficientemente differenziato rispetto a quello della generalità
dei consociati.
In
conclusione, per quel che riguarda il caso in esame, è innegabile che gli
editori (e per essi o con essi la loro associazione di categoria) hanno un
interesse differenziato da quello della generalità dei consociati in relazione
alle norme che disciplinano lo status dei
lavoratori dell'editoria in generale (e dei giornalisti in particolare) e
pertanto sempre che ne ricorrano tutti gli altri presupposti sono legittimati ad
impugnare i provvedimenti che incidono su tale status.
In
ordine al secondo aspetto dell'eccezione di carenza di interesse, osserva il
Collegio che è indubbio che l'interesse sostanziale legsttimante al ricorso in
sede giurisdizionale deve avere di regola la consistenza di un interesse
legittimo, ossia di una posizione soggettiva tutelata dalla norma invocata (non
in via diretta ma solo indirettamente) in connessione con un interesse pubblico,
con il quale si presenti in una relazione coerente ed armonica, sicché non
potrebbero certamente aspirare alla tutela giurisdizionale interessi estranei o
addirittura confliggenti con quelli tutelati in via primaria dalla norma o
comunque da quest'ultima neanche indirettamente previsti e protetti. Ma è del
pari indubbio che un interesse quale quello fatto valere nella specie dai
ricorrenti editori (considerati singolarmente o nella loro associazione di
categoria), e cioè ad un determinato assetto della contrapposta categoria dei
giornalisti, che da un lato non ne allarghi troppo i confini, dequalificandone
il livello professionale, e dall'altro non gravi eccessivamente le imprese
editoriali di ulteriori oneri economici di gestione, finendo con il
comprometterne l'efficienza e quindi l'indipendenza e la libertà, non può
certamente considerarsi estraneo alla previsione quanto meno indiretta della
norma invocata, che è diretta in via primaria alla disciplina della professione
di giornalista, regolamentando le condizioni per l'iscrizione al relativo albo
professionale.
Le
norme invocate, infatti, non possono essere interpretate che nel quadro generale
di tutta la normativa di cui alla 1. n. 69 del 1963, disciplinante la
costituzione ed il funzionamento dell'Ordine dei giornalisti, sulla compatibilità
del quale con i principi costituzionali in materia di libertà di stampa e di
libera espressione del pensiero la Corte costituzionale (dec. 23 marzo 1968 n.
11) ha espresso un giudizio positivo, solo dopo averne precisato la funzione
diretta in termini di tutela ulteriore (rispetto a quella offerta dalle normali
associazioni sindacali) della personalità, libertà individuale e dignità
professionale dei giornalisti, nonché la funzione indiretta, in termini di rafforzamento della
libertà (per tutti e non solo per i giornalisti) di manifestazione del pensiero
che è il cardine dell'ordinamento democratico, donde l'esigenza (che ne
costituisce condizione di legittimità costituzionale) che le norme dell'Ordine
assicurino a tutti il diritto di accedervi.
Orbene,
ritiene il Collegio che le norme disciplinanti la costituzione ed il
funzionamento dell'Ordine dei giornalisti, tra le quali indubbiamente rientrano
quelle in esame che regolano le condizioni per l'iscrizione al relativo albo
professionale, abbiano appunto la funzione primaria (posta in luce dalla Corte
costituzionale) di tutelare la categoria dei giornalisti e di rafforzarne la
personalità, libertà individuale e dignità professionale, ma tali funzioni
esplicano nel più generale quadro della libertà di stampa, alla cui tutela
indirettamente provvedono ed alla cui realizzazione in ultima analisi finiscono
con l'essere finalizzate. Quello della libertà di stampa è un concetto
complesso che riguarda ovviamente non solo i giornalisti e tutti gli altri
lavoratori dell'editoria che della stampa e degli stampati sono i principali
artefici dal punto di vista tecnico e dei contenuti intellettuali, ma anche gli
editori che principalmente dal punto di vista economico ed organizzativo, ma non
solo da questo, concorrono alla produzione dei giornali, ma soprattutto, e più
in generale, i cittadini nella duplice veste di produttori (in qualità di
editori, giornalisti, lavoratori del settore) dei giornali e di utenti (lettori)
degli stessi. Libertà di stampa e degli altri mezzi di diffusione del pensiero,
vuol dire non solo che la stampa deve esistere (sicché - è appena il caso di
sottolinearlo -manifestamente incostituzionale sarebbe una ipotetica legge che
ne vietasse del tutto l'esistenza o la diffusione), e non deve essere ostacolata
bensì agevolata per quanto riguarda l'uso dei mezzi materiali di cui ha
bisogno, ma soprattutto che essa deve essere libera (non può essere sottoposta
ad autorizzazioni o censure), accessibile a tutti (nel senso che a chiunque sia
consentito di esprimersi, individualmente o collettivamente, attraverso la
stampa e gli altri mezzi di diffusione del pensiero, che non devono essere
monopolio di nessuno) e fruibile da tutti (nel senso che a chiunque sia
consentito in assoluta libertà acquistare o leggere giomali o utilizzare gli
altri mezzi di diffusione del pensiero). E tutto questo perché la stampa e gli
altri mezzi di diffusione del pensiero possano svolgere la loro funzione
fondamentale di « libero scambio delle informazioni e delle idee » che
costituisce un interesse primario della collettività di rilevanza
costituzionale.
Ora,
se gli interessi di coloro che più specificatamente ed in posizione di spicco
operano nel settore dell'editoria giornalistica (o cineradiotelevisiva), quali
gli editori da un lato ed i giornalisti dall'altro, possono per molti versi
essere contrapposti, essi si saldano e si unificano in una visione più generale
del fenomeno, al quale sia gli uni che gli altri sono subordinati, per essere
entrambi inquadrabili e componibili nel superiore e generale interesse della
collettività alla libertà di stampa, intesa, nel senso complesso sopra
indicato, come finalizzata alla relazione dell'interesse primario della
collettività e dei singoli al libero scambio delle infommazioni e delle idee.
Non vi è né vi può essere eterogeneità tra tali interessi (come fra tutti
quelli rientranti nel generale quadro della libertà di stampa), ma, al più,
contrapposizione, risolvibile appunto con l'armonizzazione degli interessi
stessi nel quadro più ampio, che è appunto quello della libertà di stampa
intesa come tutela dei singoli e della collettività ad una libera espressione e
diffusione del pensiero (di ciascuno nei riguardi di ognuno) a mezzo della
stampa (e degli altri mezzi di comunicazione di massa). In particolare, per
quanto attiene agli editori, è contrario alla realtà giuridica e fattuale
negare che gli interessi da essi fatti valere non siano riconducibili nel
generale quadro della libertà di stampa, magari contrapposti, ma in ultima
analisi da armonizzare con quelli delle altre categorie che operano nel settore
(giornalisti, in particolare). Gli editori, infatti, esercitano-nel campo
giornalistico una funzione che, allo stato, non è solo economica: concorrono
infatti con i direttori (dei giornali) alla formazione dell'indirizzo politico
dei giornali di loro proprietà e, perciò, sotto questo profilo, hanno
interessi del tutto omogenei con quelli dei giornalisti. Ma anche se la loro
ingerenza sulla gestione dei giornali fosse limitata solo al campo economico,
non per questo i loro interessi dovrebbero considerarsi eterogenei perché
sarebbero sempre riconducibili nel generale quadro della libertà di stampa alla
cui realizzazione concorrerebbero sia pure dal solo punto di vista
dell'approntamento dei mezzi materiali di cui la stampa ha bisogno e con
esclusione di ogni ingerenza di natura politica nella gestione del giornale
quale mezzo,di informazione.
In
particolare è indubbio che entrambi i profili di interesse fatti valere dai
ricorrenti, sia que!lo più strettamente - ma solo in apparenza - economico
(evitare gli aumenti dei costi di gestione, allo scopo di salvaguardare
l'economicità del servizio e la propria indipendenza non soltanto economica),
sia quello più generale (evitare la dequalificazione professionale dei
giornalisti, allo scopo di assicurare la funzlonalità del servizio), rientrino
nel più complesso e articolato concetto di libertà di stampa, di cui
costituiscono due dei tanti possibili aspetti.
In
conclusione gli interessi degli editori, rientranti, come quelli in esame, nel
generale quadro dell'interesse della collettività all'esistenza di una stampa
libera non possono non considerarsi tutelati sia pure indirettamente da norme
del tipo di quelle in esame, le quali, inserendosi in tale quadro, tutelano
direttamente interessi concorrenti (nella specie quelli dei giornalisti), ma
indirettamente tutti gli altri molteplici interessi a questi collegati nel
generale quadro della libertà di stampa.
Ai
fini dell'ammissibilità del gravame, infondate sono quindi le eccezioni che gli
interessi fatti valere dai ricorrenti non siano sufficientemente differenti da
quelli della generalità dei consociati e non siano sia pur indirettamente
tutelati dalle norme invocate: sotto tali profili è da escludere quindi che
essi non costituiscono veri e propri interessi legittimi. Ma, sempre ai fini
dell'ammissibilità del gravame, è stata anche eccepita la mancanza del
requisito dell'attualità sia della lesione che dell'interesse, in base alla
considerazione che il provvedimento impugnato ha un contenuto normativo e, di
regola, atti di tale natura non sarebbero immediatamente ed isolatamente
impugnabili, ma solo congiuntamente agli atti applicativi attraverso i quali le
astratte prescrizioni si concretizzano e vengono così effettivamente ad
incidere sulla situazione del singolo. A1 fine di paralizzare tale eccezione, la
difesa dei ricorrenti replica che la lesione degli interessi di questi ultimi
sarebbe quanto meno potenziale, cioè futura ma certa, e ciò sarebbe
sufficiente, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, a far ritenere
l'attualità dell'interesse a ricorrere. Osserva il Collegio che, anche a voler
seguire siffatta interpretazione giurisprudenziale circa la sufficienza, ai fini
dell'am-missibilità del ricorso, di un interesse anche solo futuro purché
certo e non già meramente eventuale, in relazione ad una lesione altrettanto
futura ma altrettanto certa, e non solo eventuale (Cons. St., Sez. VI, 30 giugno
1970 n. 577), nella specie è da negarsi che tale requisito di certezza
sussista.
Ed,
invero, l'interesse fatto valere dai ricorrenti, che, come da essi stessi
prospettato è duplice (in relazione alla paventata dequalificazione
professionale dei giornalisti ed all'altrettanto paventato aggravio dei costi di
gestione), non riceve diretto pregiudizio dal provvedimento impugnato, ma il
pregiudizio lo riceverà eventualmente da provvedimenti futuri (quelli di
iscrizione all'albo dei giornalisti di persone - i fotoreporter - che ad avviso
dei ricorrenti non ne avrebbero diritto) che allo stato non sono del tutto
certi, anche se sono da ritenersi probabili.
Ora
già tale elemento di incertezza circa il verificarsi in futuro dei
provvedimenti di iscrizione all'albo dei fotocineoperatori (i soli provvedimenti
dai quali potrebbe derivare effettivamente la lesione degli interessi dei
ricorrenti), vale ad escludere l'attualità dell'interesse stesso a ricorrere.
Ma
occorre aggiungere che un ulteriore elemento di incertezza riguarda addirittura
la stessa potenzialità lesiva dei futuri eventuali provvedimenti di iscrizione
all'albo, se è vero che, sotto il primo profilo di interesse fatto valere dei
rlcorrenti, potrebbe escludersi la dequalificazione professionale nel caso che i
vari consigli dell'Ordine adottassero criteri restrittivi al massimo, scegliendo
per l'ammissione all'albo tra i fotografi che lavorano nelle imprese editoriali
solo quelli dotati di sicure ed indiscusse capacità giornalistiche, adottando
cioé generali criteri di selezione che diano sufficienti garanzie di serietà
agli editori, se è vero sotto il secondo profilo, che, in ogni caso, frattanto,
nei limiti della propria forza contrattuale, gli editori potrebbero addirittura
ottenere una modifica del contratto collettivo nazionale che li lega ai
giornalisti con la previsione di un trattamento economico differenziato per la
categoria dei futuri giornalisti-fotografi, ed evitare così ogni aggravio dei
costi di gestione.
Il
ricorso dunque va dichiarato inammissibile per carenza di un interesse attuale
al ricorso stesso.
NORMATIVA
Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - Ordinamento della professione di giornalista
TITOLO
I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO
I
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI
1.
Ordine dei giornalisti
È istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti
nei rispettivi elenchi dell'Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo
la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale
e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla
disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di
regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine,
secondo le norme della presente legge.
Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale,
ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di
diritto pubblico.
2. Diritti e doveri
È' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di
critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela
della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della
verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà
e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli
eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale
sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere
fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra
colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la
stampa e i lettori.
3. Composizione dei Consigli regionali o interregionali
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3
pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o
interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi
sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti
nell'Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.
4. Elezione dei Consigli dell'Ordine
L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata
almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni
prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso
mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine
nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni (1).
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e
stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in
seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di
otto giorni dalla prima.
L'assemblea è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà
degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-quater, D.L. 14 marzo
2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n.
80/2005.
5. Votazioni
Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione,
sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i
cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità
di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti
dell'ufficio elettorale.
Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
6. Scrutinio e proclamazione degli eletti
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non
superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le
rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del
seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si
trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede
pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama
eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da
alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva da convocarsi
entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, tra i candidati che hanno
riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei
Consiglieri ancora da eleggere.
Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di
grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.
7. Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere
rieletti.
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per
qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo
elenco.
I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del
Consiglio.
8. Reclamo contro le operazioni elettorali
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'Albo
può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni
dalla proclamazione.
Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il
Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta
giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare
l'elezione dichiarata nulla.
9. Cariche del Consiglio
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente,
un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco
dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti,
e reciprocamente.
10. Attribuzioni del Presidente
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede
l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli
dal presente ordinamento.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di
impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci
il membro più anziano per iscrizione nell'Albo, e, nel caso di pari
anzianità, il più anziano per età.
11. Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre
disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche
giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio
abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e
compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20,
lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i
contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il
rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
12. Collegio dei revisori dei conti
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre
componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal
Consiglio riferendone all'assemblea.
L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità
stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti,
scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non
abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di Consigliere.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
13. Assemblea per l'approvazione dei conti
L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
14. Assemblea straordinaria
Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente,
convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria
iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione
degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti
nell'Albo dell'Ordine.
Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla
deliberazione o dalla richiesta.
15. Norme comuni per le Assemblee
Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono
rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In
caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'art. 10; in
caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un
proprio segretario.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per
quant'altro il disposto dell'art. 4.
TITOLO
I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO
II
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
16.
Consiglio nazionale: composizione
E' istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un
pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei
rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti
iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima
categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500
superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000
pubblicisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente
alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o
frazione di 1.000 superiore alla metà.
L'elezione avviene a norma degli art. 3 e seguenti, in quanto applicabili.
Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della
scadenza del Consiglio nazionale in carica.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al
Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso
di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine,
non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o
interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione
dichiarata nulla.
17. Durata in carica del Consiglio nazionale - sostituzioni
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni,
e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma
dell'art. 7.
18. Incompatibilità
Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o
interregionale e del Consiglio nazionale.
Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato
membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla
nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica
di componente del Consiglio regionale o interregionale.
19. Cariche
Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un
vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei
professionisti e tre pubblicisti; tra gli stessi sono compresi il
presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei
conti.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei
professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei
pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non
abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di Consigliere presso gli
Ordini o presso il Consiglio nazionale.
20. Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita
le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro per la grazia e la
giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la
professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per
favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento
professionale;
c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai
sensi del successivo art. 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei
Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli
elenchi dell'Albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su
quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei
revisori;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di
sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e
la giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le
spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro
per la grazia e la giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute
ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.
21. Attribuzioni del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e
collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta,
altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del
Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e)
dell'art. 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da
convocarsi in ogni caso non oltre un mese.
22. Attribuzioni del Presidente
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del
Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare
funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita
tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre
norme.
In caso di sua assenza o impedimento, si applicano le disposizioni dell'art.
10, secondo e terzo comma.
TITOLO
I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
23.
Riunioni dei Consigli e del Comitato Esecutivo
Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o
del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza
dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del
presidente.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il
Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
24. Attribuzioni del Ministro per la Grazia e la Giustizia
Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli
dell'Ordine.
Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale,
sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di
funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che
si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio,
richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel
violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti
professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le
funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro
novanta giorni dal decreto di scioglimento.
25. Ineleggibilità
Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti
iscritti anche ad altri Albi professionali o che siano funzionari dello
Stato.
TITOLO
II
DELL'ALBO PROFESSIONALE
CAPO
I
DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
26.
Albo: istituzione
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito
l'Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso
nella circoscrizione del Consiglio.
L'Albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei
pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio
della Repubblica sono iscritti nell'Albo di Roma.
27. Albo: contenuto
L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza
e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in
base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità
di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di
iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'Albo.
A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.
28. Elenchi speciali
All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di
nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l'attività di
giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o
riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli
sportivi e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide
irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale
dell'Ordine.
29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non
inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti,
l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il
possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova
di idoneità professionale di cui all'art. 32.
L'iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o
interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro 30
giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
30. Rigetto della domanda
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo o al
registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato
all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni
dalla deliberazione.
31. Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti :
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all'art. 34;
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella
misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli Albi
professionali. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della
buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si
provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.
Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che abbiano riportato condanna
penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata
dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se
questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo
se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente
successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole
dell'iscrizione.
32. Prova di idoneità professionale
L'accertamento della idoneità professionale, di cui al precedente art. 29,
consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo,
integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la
materia del giornalismo.
L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di
sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale
dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10
anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte di
Appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i
magistrati di appello; quest'ultimo assumerà le funzioni di presidente
della Commissione di esame.
Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due
sessioni annuali, saranno determinate dal Regolamento.
33. Registro dei praticanti
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendano
avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18
anni di età.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai
numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla
dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di
cui all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere
superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine
all'esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione composta da 5
membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o
interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni
di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente
della Commissione, sarà scelto tra gli insegnanti di ruolo di scuola media
superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il
Consiglio regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal Regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in
possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media
superiore.
(Vedi legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990 - art. 9:
"I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati
ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e
nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente agli articoli 33 e 35
della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la
condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge
predetta").
34. Pratica giornalistica
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il
servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia
quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti
professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione
nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della
pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività
giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo, n. 3), del
precedente art. 31.
Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.
35. Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda deve essere corredata
oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma
dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del
richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che
comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due
anni.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
(Vedi legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990 - art. 9:
"I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati
ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e
nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente agli articoli 33 e 35
della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la
condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge
predetta").
36. Giornalisti stranieri
I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione
nell'elenco speciale di cui all'art. 28, se abbiano compiuto i 21 anni e
sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di
reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista
straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo
politico. (Comma così modificato dall'art. 1 L. 10 giugno 1969, n. 308)
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai
numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da un'attestazione del Ministero
degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato
con il quale esiste trattamento di reciprocità.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
TITOLO
II
DELL'ALBO PROFESSIONALE
CAPO
II
DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO
37.
Trasferimenti
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In caso
di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento
nell'Albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal
cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine
procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è
trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al
Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova
residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo.
38. Cancellazione dall'Albo
Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'Albo in
caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo
derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco
speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste
dall'art. 36, e ne faccia domanda.
39. Condanna penale
Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne
penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione.
Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono
sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai
commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare
ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 48.
40. Cessazione dell'attività professionale
Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti
che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.
In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei
pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, e ne faccia
domanda.
41. Inattività
È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei
pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è
elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di
iscrizione.
Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di
inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative,
politiche o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi militari.
Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del
giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo, salvo i
casi di iscrizione in altro Albo o di svolgimento di altra attività
continuativa e lucrativa.
42. Reiscrizione
Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso
quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi
dell'art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere
proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
43. Notificazione delle deliberazioni del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio regionale di cancellazione dall'Albo, o di
diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere
motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'art.
30.
44. Comunicazioni
Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di
gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la
Cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della regione dove ha sede
il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e
presso il Ministero di grazia e giustizia.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione
entro due mesi al Ministro per la grazia e la giustizia, alla Cancelleria
della Corte d'Appello, al procuratore generale della stessa Corte d'Appello
ed al Consiglio nazionale.
TITOLO
II
DELL'ALBO PROFESSIONALE
CAPO
III
DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
45.
Esercizio della professione
Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di
giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di
tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove
il fatto non costituisca un reato più grave.
(La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla
sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di
appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana)
46. Direzione dei giornali
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di
un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono
essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto
stabilito nel successivo art. 47.
(La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968 n. 98 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti).
Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
47. Direzione affidata a persone non iscritte all'Albo
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.
Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge. (La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti).
Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.
TITOLO
III
DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
48. Procedimento disciplinare
Gli
iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di
fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che
compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono
sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o
interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai
sensi dell'art. 44.
49. Competenza
La
competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine
presso il quale è iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è
rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
50. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine
L'astensione
e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli artt. 51 e
52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione
decide lo stesso Consiglio.
Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale,
il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine
designato dal Consiglio nazionale.
Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza
l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al
Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di
astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la
prosecuzione del procedimento.
51. Sanzioni disciplinari
Le
sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio,
previa audizione dell'incolpato.
Esse sono:
a)
l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non
inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'Albo.
52. Avvertimento
L'avvertimento
da infliggere nei casi di abusi o mancanza di lieve entità, consiste nel
rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista
all'osservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto
dal presidente del Consiglio dell'Ordine.
L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale
sottoscritto anche dal segretario.
Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto
l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento
disciplinare.
53. Censura
La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
54. Sospensione
La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.
55. Radiazione
La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.
56. Procedimento
Nessuna
sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato
invitato a comparire davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono
addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non
minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato
ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
57. Provvedimenti disciplinari: notificazione
I
provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al
pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni
dalla deliberazione.
58. Prescrizione
L'azione
disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine
suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di
condanna o di proscioglimento.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti
all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché
dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno
dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione
decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel
primo comma può essere prolungato oltre la metà.
L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro
che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento
disciplinare.
59. Reiscrizione dei radiati
Il
giornalista radiato dall'Albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di
provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi
cinque anni dal giorno della radiazione.
Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda;
la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'art. 57.
TITOLO
IV
DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI
60. Ricorso al Consiglio nazionale
Le
deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione o
cancellazione dall'Albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate
in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal
pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine
nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il
provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per
i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione
eseguita ai sensi dell'art. 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni
o cancellazioni.
I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli artt. 8,
e 16, non hanno effetto sospensivo.
61. Provvedimenti disciplinari
Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'art. 56. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli artt. 56 e 57, primo comma.
62. Deliberazioni dei Consigli nazionali
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'Albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso lo Corte di Appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.
63. Azione giudiziaria
Le
deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate,
nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al Tribunale del capoluogo
del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso
cui il giornalista è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta.
Avverso la sentenza del Tribunale è dato ricorso alla Corte di appello
competente per il territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Sia presso il Tribunale sia presso la Corte di appello il Collegio è
integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio,
ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della
Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il
giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico,
non possono essere nuovamente nominati (Dopo la dichiarazione di
incostituzionalità dell'originario terzo comma, effettuato con la sentenza
21-23 marzo 1968, n. 11, questo comma è stato così sostituito dall'art. 2,
L. 10 giugno 1969, n. 308).
Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia
il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per
territorio.
64. Procedimento
Il
Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in camera di Consiglio, con
sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione
impugnata.
Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e
alle parti.
65. Ricorso per Cassazione
Avverso le sentenze della Corte di appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessasti, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'art. 360 del Codice di procedura civile.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
66. Costituzione dei primi Consigli
Entro
60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento, di cui all'art. 73, si dovrà
procedere all'elezione dei Consigli regionali o interregionali e del
Consiglio nazionale.
A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli Albi professionali dei
giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'art.1 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica,
provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e
residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.
Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'art. 44
provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente
dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10
anni di iscrizione all 'Albo.
Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica
alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio
nazionale.
Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai
fini della sua costituzione e dell'elezione delle cariche, a cura del
Consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità,
dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre
i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo
stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle
comunicazioni di cui al comma precedente.
Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico
ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.
67. Commissione unica - devoluzione
Fino
all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso
attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.
Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e la
assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o
interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni,
salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.
Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione
per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione
unica a'sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23
ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio
regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della
propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia,
rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le
funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. La
Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di
quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra
l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 73 (L'ultimo periodo è stato aggiunto
dall'art. 1, L. 20 ottobre 1964, n. 1039).
A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio
insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli
iscritti, di cui al successivo articolo 71.
Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle
proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale
e l'archivio.
68. Ricorsi
Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'Albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente art. 60.
69. Termini di decadenza
Il termine di decadenza previsto dall'art. 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.
70. Azione giudiziaria
Spetta
alla Corte d'Appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi
dell'art. 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la
tutela degli Albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli
iscritti.
Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso
non previsto, le disposizioni degli art. 64 e 65.
71. Anzianità
I
giornalisti iscritti negli Albi dei professionisti e negli elenchi dei
pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in
base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in
vigore della presente legge.
Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri
dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di
entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva
anzianità, negli elenchi previsti dall'art. 28.
Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Albo anteriormente
al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in
base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.
72. Personale degli Ordini e dei Consigli nazionali
Per
la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del
Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'art. 11 del
decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla
legge 20 ottobre 1951, n. 1349.
Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della
cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale,
con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.
73. Norme regolamentari
Il
Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il
termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
In sede di regolamento e in applicazione dell'art. 1 della presente legge,
non potrà farsi luogo all'istituzione di circoscrizioni regionali o
interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di
20 professionisti.
74. Abrogazione
Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928 n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
75. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Legge 20 ottobre 1964, n. 1039
Art.
1 Art. 2 |
D.p.r
4 febbraio 1965, n.115 - Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio
1963 n. 69
Articolo 1.
Circoscrizioni
territoriali
1. Le regioni o
gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, ed i Comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini, sono
determinati come segue:
1) Piemonte - sede del Consiglio: Torino.
2) Valle d'Aosta - sede del Consiglio: Aosta
3) Lombardia - sede del Consiglio: Milano.
4) Veneto - sede del Consiglio: Venezia.
5) Trentino Alto Adige - sede del Consiglio: Trento.
6) Friuli Venezia Giulia - sede del Consiglio: Trieste.
7) Liguria - sede del Consiglio: Genova.
8) Emilia-Romagna - sede del Consiglio: Bologna.
9) Marche - sede del Consiglio: Ancona.
10) Toscana - sede del Consiglio: Firenze.
11) Umbria - sede del Consiglio: Perugia.
12) Abruzzo - sede del Consiglio: L'Aquila.
13) Lazio, Molise - sede del Consiglio: Roma.
14) Campania - sede del Consiglio: Napoli.
15) Calabria - sede del Consiglio: Catanzaro.
16) Puglia - sede del Consiglio: Bari.
17) Basilicata - sede del Consiglio: Potenza
18) Sicilia - sede del Consiglio: Palermo.
19) Sardegna - sede del Consiglio: Cagliari
(Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 31 luglio 1997, n. 283, il cui art. 1 ha istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Valle d'Aosta, con sede del consiglio in Aosta. Precedenti modifiche: D.P.R. 16 maggio 1972, n. 300 - Istituzione dell’ordine dei giornalisti per la Regione Trentino-Alto Adige; D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766 - Istituzione dell’ordine dei giornalisti per la regione calabra con sede del consiglio dell’ordine in Catanzaro; D.P.R. 27 settembre 1980, n. 747 - Istituzione dell’ordine dei giornalisti per la regione Umbria e per la regione Abruzzo, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 937 - Istituzione dell’Ordine dei giornalisti per la regione Marche e D.P.R. 8 agosto 1994, n. 531).
Articolo 2.
Modifica delle circoscrizioni elettorali
1. Alla modifica
delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con
decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei ministri e
il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia
e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i
Consigli regionali o interregionali interessati.
Articolo 3.
Costituzione di nuovi Ordini regionali o interregionali
1. Il Ministro
per la grazia e la giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine
regionale o interregionale, provvede alla nomina di un Commissario con
l'incarico di procedere alla prima formazione dell'Albo e di indire le prime
elezioni del Consiglio. Il Commissario è scelto tra una terna di
giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, all'uopo designati
dal Consiglio nazionale dell'Ordine.
2. Nelle
elezioni previste dal comma precedente, le funzioni di presidente
dell'assemblea sono svolte dal Commissario.
Articolo 4.
Fusione di ordini
1. Qualora in un
Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di
professionisti e di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, può
essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal
precedente art. 2.
Articolo 5.
Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali e interregionali - Durata
1. L'avviso di
convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale o
interregionale dell'Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti è
inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o
interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi
dell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere
l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore
dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del
seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il
proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a
fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6,
quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso
entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa
risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e,
nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno
compreso negli otto successivi alla seconda votazione (Comma così
modificato dall'art. 1, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212)
2. Per coloro
che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli artt.
11 lett. h) e 20, lett. f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente
deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti,
senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative
alla eventuale seconda convocazione.
Articolo 6.
Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali e interregionali - Sede
1. Per
l'elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali o
interregionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali,
in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi
elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti
due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per
ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo
di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove
nei centri viciniori risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì,
essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.
2. Nei seggi
istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai
sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine
sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio
interessato
(Articolo così modificato dall'art. 2, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212)
Articolo 7.
Elettorato passivo
1. L'anzianità
di iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei
componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale
dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la
convocazione dell'assemblea elettorale.
Articolo 8.
Schede di votazione
1. Le schede,
predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono
essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate
all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello
degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente
regolamento.
2. Le schede per
le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono
essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei
componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, l'indicazione del numero
dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.
Articolo 9.
Seggio elettorale
1. Cinque giorni
prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio
regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei
professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.
2. Gli elenchi
devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di
nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo, nonché
l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi.
3. Il seggio, a
cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo
ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le
operazioni elettorali.
4. In caso di
assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti,
rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere
designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.
5. I componenti
di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori,
in regola con i pagamenti.
Articolo 10.
Identificazione
dell'elettore
1. L'elettore
viene ammesso a votare previo l'accertamento della sua identità personale
da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art.
30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero
mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
2. Gli iscritti
negli elenchi dell'Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui
agli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge sono ammessi a votare su
presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.
Articolo 11.
Votazione
1. L'elettore,
ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella
parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza
del voto: quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al
presidente del seggio il quale la depone nell'urna.
2. Dell'avvenuta
votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il
quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo
elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente
articolo viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i
certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.
3. Il numero di
ore fissato, per operazioni di votazioni, dall'art. 6, secondo comma, della
legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno,
essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è
contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo
giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si
trovino nella sala.
4. Dopo le
votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono
sigillate ed il giorno successivo riaperte alla presenza di un notaio
(Articolo così modificato dall'art. 3, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 12.
Validità
dell'Assemblea
1. Il presidente
del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i
professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al
voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.
2. Qualora, in
prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti
risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il
presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico
sigillato. Dichiara, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni
elettorali in seconda convocazione.
3. Nel caso in
cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti,
risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi
hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo
spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la
votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le
relative schede.
4. In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.
Articolo 13.
Scrutinio
1. Accertata la
validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con
gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte
pubblicamente e senza interruzione.
2. Sono
considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del
presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far
riconoscere il votante.
3. Sono nulli i
voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché
quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.
4. Terminato lo
spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei
voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso
di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel
rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità d'iscrizione,
il più anziano per età.
5. Il presidente
del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei
professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un
pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito
la maggioranza assoluta dei voti.
6. Nell'ipotesi
prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del
seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba
procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a
votazione di ballottaggio.
7. Di tutte le
operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento
dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto
dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.
Articolo 14.
Elezione del Collegio dei revisori dei conti
1. L'elezione
del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto
comma dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le
disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.
Articolo 15.
Comunicazione dell'esito delle votazioni
1. Il presidente
dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato
delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio
nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle
graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del
Consiglio regionale o interregionale.
Articolo 16.
Elezione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. Quaranta
giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il
giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata
comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali o interregionali.
2. Gli avvisi di
convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per
ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma
dell'art. 5 del presente regolamento.
3. Il numero dei
componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito
dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei
pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo alla
data di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale, e
secondo il disposto dell'art. 16 della legge.
4. Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione. L'elezione avviene secondo le disposizioni degli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.
Articolo 17.
Reclamo contro le operazioni elettorali
1. I
reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o
interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli artt. 8
e 16 della legge, sono regolati dagli artt. 59 e seguenti del presente
regolamento, in quanto applicabili.
Articolo 18.
Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale e interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo dell'elezione
1. Il Consiglio
nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro l'elezione di singoli
componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto
Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla
sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che
abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se
l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella
graduatoria, nel secondo caso.
2. In mancanza
di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del
termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la
rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della
elezione dichiarata nulla.
3. La nuova
elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del
presente regolamento, in quanto applicabili.
4. In caso di
accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro
l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti in un Ordine
regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai comma
precedenti.
Articolo 19.
Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale
1. Il Consiglio
nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il
Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata
comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a
fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e la giustizia,
indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del
Commissario straordinario.
2. Il Ministro
per la grazia e la giustizia nomina il Commissario e trasmette copia del
relativo decreto al Consiglio nazionale ed al Commissario stesso.
3. Il Consiglio
nazionale fissa, con la osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo
comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata
comunicazione al Commissario straordinario, il quale provvede alla
convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità
previste dalla legge e dal presente regolamento.
4. Qualora il
Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiari nulla
anche l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti
dell'Ordine regionale o interregionale, il Commissario straordinario
provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione
dell'elezione a norma dell'articolo precedente.
Articolo 20.
Rinnovo delle elezioni per il Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio
nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'art. 16 della legge
contro l'elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio
regionale o interregionale a provvedere al rinnovo dell'elezione dichiarata
nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.
2. L'elezione
avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente
regolamento, in quanto applicabili.
Articolo 20-bis.
Attribuzioni
del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio
nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell'art. 20
della legge:
a) riunisce i
presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali o interregionali tutte
le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive
iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della
Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovrintende;
b) collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o
interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e
non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi
e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale
dei giornalisti.
2. Il Consiglio
nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi
giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il
massimario delle proprie delibere e di quelle dei Consigli regionali o
interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico Albo
nazionale, dei singoli Albi regionali o interregionali.
(Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 20-ter.
Commissioni
del Consiglio Nazionale
1. Per
l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si
avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti Commissioni:
a) Commissione
giuridica, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni consultive,
competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti
di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette
alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della
professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla
determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;
b) Commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette Consiglieri
nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le
delibere dei Consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della
legge;
c) Commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette
Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o
iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e
professionale del giornalista;
d) Commissione amministrativa, composta da cinque Consiglieri nazionali, con
funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto
patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.
2. Le
Commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili.
(Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 21.
Durata in carica del Consiglio Nazionale, regionale, interregionale e del Collegio dei revisori dei conti
1. Il termine
triennale previsto dagli artt. 7, primo comma, 12, ultimo comma, e 17, primo
comma, della legge, per la durata in carica dei componenti, rispettivamente,
il Consiglio regionale o interregionale, il Collegio dei revisori dei Conti
e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti
organi.
Articolo 22.
Riunione del Consiglio regionale o interregionale per l'elezione delle cariche
1. Entro otto
giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei
casi previsti dall'art. 24 della legge e dell'art. 29 del presente
regolamento, il Commissario straordinario convoca il nuovo Consiglio per
l'elezione delle cariche indicate dall'art. 9 della legge.
2. La riunione
è presieduta dal membro più anziano per iscrizione negli elenchi dell'Albo
e in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di
segretario sono esercitate dal membro che ha minore anzianità di iscrizione
e, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.
3. Le elezioni
per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta. (Comma
così inserito dall'art. 5, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212).
4. Alla riunione
si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge.
Articolo 23.
Dichiarazione delle cause di ineleggibilità
1. Il
pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o
interregionale che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 25 della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella
riunione prevista dall'articolo precedente prima dell'inizio delle
operazioni di votazione.
Articolo 24.
Riunione del Consiglio Nazionale per l'elezione delle cariche
1. Per
l'elezione, in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine, delle cariche
previste dall'art. 19 della legge, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli artt. 22 e 23 del presente regolamento.
Articolo 25.
Revisori dei conti presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine
1. Ad esercitare
le funzioni di revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine
di cui all'art. 19, terzo comma, della legge, sono designati due
professionisti ed un pubblicista iscritti negli elenchi di tre distinti
Ordini regionali o interregionali.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo. (Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212)
Articolo 26.
Verbale delle sedute
1. Il segretario
redige processo verbale delle sedute.
2. Il processo
verbale deve contenere:
a) il numero del
verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
c) l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e
dei provvedimenti adottati;
d) le firme del presidente e del segretario.
Articolo 27.
Quote annuali - Contributi
1. Il Consiglio
nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il
mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso
dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e
negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre
prestazioni ad esso richieste.
2. Con le
modalità di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o
interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso
dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e
negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per
l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei
diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre
prestazioni.
Articolo 28.
Quote annuali - Riduzione
1. Le quote
annuali dovute, a norma degli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge,
al Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine
sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di
vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui
hanno maturato il diritto alla pensione intera.
Articolo 29.
Riscossione delle quote annuali
1. Le quote
annuali previste dagli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge debbono
essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
I nuovi iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento della
iscrizione.
2. Il Consiglio
nazionale dell'Ordine può delegare alla riscossione delle quote di cui
all'art. 20, lett. f) della legge i Consigli regionali o interregionali che,
in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo al Consiglio nazionale entro
il successivo mese di febbraio.
Articolo 30.
Albo - Revisione - Comunicazioni
1. Il Consiglio
regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'Albo e deve almeno ogni
anno curarne la revisione.
2. Il Consiglio
provvede al deposito dell'Albo, a norma dell'art. 44, primo comma, della
legge e trasmette annualmente copia dell'Albo stesso al procuratore generale
della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali ed ai procuratori della
Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine.
3. Il presidente
del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli
elenchi dell'Albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a
richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.
4. La tessera è
firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita
di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.
5. Il Consiglio
dispone il ritiro della tessera quando l'iscritto venga cancellato
dall'Albo.
Articolo 31.
Domande di
iscrizione
1. Le domande di
iscrizione negli elenchi dell'Albo, negli elenchi speciali di cui all'art.
28 della legge e nel registro dei praticanti, debbono essere redatte in
carta da bollo ed essere corredate dalla attestazione di versamento della
tassa di concessione governativa prevista dal n. 204, lettera a), della
tabella Allegato A del vigente T. U. approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.
2. Alla domanda
di iscrizione deve essere, altresì, allegata la ricevuta di versamento, al
Consiglio regionale o interregionale, dei contributi previsti dall'art. 11,
lett. h) della legge.
Articolo 32.
Modalità di iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili di periodici e riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico
1. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili delle
pubblicazioni di cui all'art. 28 della legge è richiesto il possesso dei
requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8
febbraio 1948, n. 47.
2. La domanda di
iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui
circoscrizione il richiedente ha la residenza.
3. Alla domanda
devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di
cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino
dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art.
28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura
specializzata della pubblicazione stessa. Non è consentita la contemporanea
iscrizione in più di un elenco speciale.
4. Il Consiglio
regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della
registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il
carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta l'iscrizione
del direttore nell'elenco speciale.
5. Il Consiglio
provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel
caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in
caso di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della
pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione
responsabile della pubblicazione stessa.
6. Le
cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal
Consiglio regionale o interregionale ai Tribunali compresi nella propria
circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.
(Articolo così
modificato dall'art. 7, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 33.
Modalità di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri
1. Ai fini
dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge, il
giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma
dell'art. 36 della legge, e deve altresì comprovare il possesso della
qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o
interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il
richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità
alle leggi dello Stato di appartenenza.
Articolo 34.
Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - Documentazione
1. Ai fini
dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista
dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo
svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.
2. Coloro che
esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati
debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti
dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione
del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo
l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli.
3. I
collaboratori dei servizi giornalistici della radio e della televisione,
delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di
allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della
legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante
l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la
concreta ed effettiva attività svolta.
4. Coloro i
quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di
informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono
l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e
avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare
alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore
prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Comma aggiunto
dal D.P.R. 19 luglio 1976, numero 649)
5. Il Consiglio
regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà
opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte
degli interessati.
Articolo 35.
Registro dei praticanti
1. Il registro
dei praticanti di cui all'art. 33 della legge è istituito presso ogni
Ordine regionale o interregionale.
2. Il registro
deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e
l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale
è avvenuta, nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il
quale viene svolta la pratica giornalistica.
Articolo 36.
Iscrizione nel registro dei praticanti
1. Coloro che
intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio
delle attività previste dall'art. 34 della legge, inoltrare al Consiglio
regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando,
oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33 della legge, la
dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo
inizio della pratica.
2. Essi debbono,
inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell'art.
33 della legge, oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere
l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.
3. Il direttore
della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta
dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo
comma.
Articolo 37.
Esame di cultura generale
1. Le prove
dell'esame previsto dall'art. 33, quarto comma, della legge, per
l'iscrizione nel registro dei praticanti, sono scritte ed orali.
2. La prova
scritta consiste nello svolgimento di un argomento di interesse attuale
scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero di quattro, dalla
Commissione esaminatrice su materie diverse.
3. Il candidato,
nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di possedere la formazione
culturale generale indispensabile per chi intende avviarsi all'esercizio
dell'attività giornalistica.
4. Per
l'espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato tre ore.
5. La prova
orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che
presentino carattere di attualità. In particolare è richiesta la
conoscenza dei seguenti argomenti e materie:
a) principi di
diritto costituzionale;
b) nozioni di storia del ventesimo secolo;
c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;
d) elementi di geopolitica;
e) il sindacalismo ieri ed oggi;
f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee;
g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;
h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali,
etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;
i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli
ultimi 12 mesi.
Articolo 38.
Esame di cultura generale - Sessioni e commissioni
1. Il Consiglio
nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di
ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di
maggio e di settembre dell'anno successivo, dovrà aver luogo la prova
scritta. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i Consigli
regionali o interregionali.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il
Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli
studi una nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie
letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le funzioni di
presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con
l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 33 della legge.
3. Con le stesse
modalità di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti
supplenti in numero eguale a quello degli effettivi ed aventi i medesimi
requisiti.
4. Le funzioni
di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un
professionista o da un pubblicista, iscritto da cinque anni nel rispettivo
elenco dell'Albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale.
5. Il segretario
si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.
Articolo 39.
Ammissione all'esame di cultura generale
1. I candidati
all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla
Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o
interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I
residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla Commissione
esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha
sede in Roma.
2. Il segretario
del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia
presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art.
36, la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del
luogo in cui dovrà presentarsi per la prova scritta, con lettera
raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data.
3. Per essere
ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il
diciottesimo anno di età alla data stabilita per lo svolgimento della prova
scritta.
Articolo 40.
Modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale
1. Per lo
svolgimento dell'esame di cultura generale si osservano le disposizioni
degli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e 54 del presente regolamento,
in quanto applicabili.
2. L'elenco dei
candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della Commissione, è depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale
o interregionale, il quale provvede nei dieci giorni successivi, previo
accertamento della esistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 31,
secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei
praticanti, dandogliene immediata comunicazione.
Articolo 41.
Pratica - Decorrenza
1. La pratica,
nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere
continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause
di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del
termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge.
2. Decorso un
triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o
interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del
praticante. La deliberazione è notificata entro 10 giorni all'interessato
ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi
giornalistici presso i quali è svolta la pratica.
3. La pratica
giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso un'effettiva
attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli
organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge. (Comma
aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212)
4. Il
praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche
presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici
quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un
redattore professionista. (Comma aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 3 maggio
1972, n. 212)
5. Le modalità
di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore
formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi
professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale. (Comma
aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212)
6. Può essere
ammesso a sostenere l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 32
della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica
presso pubblicazioni italiane edite all'estero o pubblicazioni estere aventi
caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della
legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto
della cittadinanza italiana.
Articolo 42.
Divieto di iscrizione in più registri - Trasferimenti - Comunicazioni
1. Il praticante
non può essere contemporaneamente iscritto in più registri.
2. Il praticante
è tenuto a comunicare immediatamente al relativo Consiglio regionale o
interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della
pratica.
3. In caso di
cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli
artt. 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.
4. Il Consiglio,
nel caso in cui il praticante svolga l'attività giornalistica presso una
pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione
di altro Ordine, provvede a comunicare a quest'ultimo le indicazioni di cui
al secondo comma dell'art. 35 del presente regolamento.
Articolo 43.
Dichiarazione di compiuta pratica
1. La
dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in
un'indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun
giudizio sulla idoneità professionale del praticante.
2. Ove la
pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è
rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici
presso cui il praticante ha svolto la sua attività.
3. Il direttore
della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta
dell'interessato all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il
direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale
obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato
tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il
rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. È fatta,
comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare
prevista dall'art. 48 della legge.
Articolo 44.
Prova di
idoneità professionale
1. La prova
scritta prevista dall'articolo 32, primo comma, della legge, consiste:
a) nello
svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di un altro testo
scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di
30 righe dattiloscritte (da 60 battute ciascuna);
b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura
politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione
mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a
rispondere per iscritto;
c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal
candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni,
economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla
commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa
fornita. Tale articolo non deve superare una pagina e mezzo dattiloscritta
di 45 righe da 60 battute ciascuna.
2. La prova
orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei
principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al
giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti
all'esercizio della professione. In particolare é richiesta la conoscenza
delle seguenti materie:
a) elementi di
storia del giornalismo;
b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici
fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico;
ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali
e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa;
elementi di legislazione sul diritto d'autore;
e) etica professionale;
f) i media nel sistema economico italiano.
3. Lo
svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento
di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica
interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello
spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel
quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante
il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella
materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli
argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono essere
comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi
può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a
suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di
attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.
4. A conclusione
della prova orale il Presidente comunica al candidato il giudizio della
commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra
l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo
eventuali chiarimenti .
(Articolo prima modificato dall'art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 45.
Sessioni e
commissioni
1. Il Consiglio
nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto
di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità
professionale che si svolgono rispettivamente, nei mesi di aprile e di
ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova
scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.
2. Almeno
quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio
nazionale richiede al Presidente della Corte di appello di Roma la nomina, a
norma dell'articolo 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte
della commissione esaminatrice e, almeno 20 giorni prima, provvede a
nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti,
iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte
del Consiglio nazionale o di Consigli regionali o interregionali
dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso
quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'articolo 34 della legge
e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per
ciascuno di detti settori di attività.
3. Con gli
stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di
componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.
4. Ogni
Consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno,
l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro
disponibilità a far parte delle commissioni d'esame e lo trasmette, entro e
non oltre il 1 febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando
ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.
5. I giornalisti
componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale,
sulla base delle proposte congiunte formulate dai Consigli dell'Ordine ai
sensi del comma precedente, nonché direttamente dai Consiglieri nazionali.
6. Entro il
termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale
nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel
relativo elenco da almeno cinque anni.
7. La
commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle
quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato
le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della
correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne
occorrono per rispettare il limite anzidetto.
8. Ciascuna
sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della
commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal
magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza
dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella
principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra
quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.
9. Ciascun
componente della commissione principale o di una sottocommissione può
essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.
10. Nel caso di
costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima
dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta
plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella
valutazione dei candidati.
11. La
segreteria del Consiglio nozionale espleta i lavori di segreteria della
commissione esaminatrice.
12. Le
deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di
nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici
giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicati a
tutti i Consigli regionali o interregionali.
13. Il Consiglio
nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può indire altre sessioni di
esame oltre quelle sopra indicate.
(Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 46.
Ammissione alla prova di idoneità professionale
1. Sono ammessi
a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino
di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di
aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista
dall'articolo 29, primo comma, della legge.
2. L'iscrizione
nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del
tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio
regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.
3. La domanda di
ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere
consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al
primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazione
dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è
costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso
di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a
margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.
4. Alla domanda
debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei
praticanti rilasciato dal competente Consiglio regionale o interregionale e
la dichiarazione motivata di cui all'articolo 34, secondo comma, della legge
ed all'articolo 43 del presente regolamento.
5. Alla domanda
va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali
svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in
quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì
indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali
strutture.
6. I candidati
che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la
data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la
prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente
prima dell'inizio della prova scritta.
7. La
commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i
candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di
definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.
8. Ai candidati
inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del
giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera
raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.
9. La lettera di
comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante,
documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della
pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza
occorrente per la partecipazione alla prova scritta.
(Articolo così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 47.
Identificazione dei candidati
1. I candidati
debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova
d'esame presentando un documento di identificazione.
Articolo 48.
Svolgimento della prova scritta
1. La
commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova
scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati
scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene
chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente
e dal segretario.
2. La
commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere
una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo
quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire
ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si
è data lettura; ove richiesta, la commissione previa apertura delle stesse,
dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di
dette operazioni è fatta menzione nel verbale.
3.
Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà
inizio alla prova di esame. Il termine per la prova scritta decorre dalla
assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.
4. Durante il
tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli
esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la
vigilanza sul regolare svolgimento della prova.
5. I candidati
devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita
della firma del presidente della commissione o di un componente da lui
delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o
comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame
libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di
comunicazioni portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria.
6. È escluso
dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni
impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.
7. L'esclusione
è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione
spetta al presidente.
(Articolo così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 49.
Termine della prova e consegna dei lavori
1. Il candidato,
compiuto il proprio lavoro, lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro
contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta chiusa contenente un
foglio nel quale avrà indicato il proprio nome, cognome e residenza.
2. Il lavoro è
consegnato ad uno dei componenti della Commissione, il quale appone sulla
busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione e l'ora
della consegna.
3. Tutte le
buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previo raccolta di
esse in uno o più pacchi sigillati con ceralacca e firmati all'esterno da
due componenti della Commissione e dal segretario.
Articolo 50.
Valutazione dei lavori
1. La
commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel
più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione
delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto
termine, può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre
novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale,
per motivi eccezionali e debitamente accertati.
2. Verificata la
integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente
all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il
segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella
contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro,
uno stesso numero d'ordine.
3. Tale numero
viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della
commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione
e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione
su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a
quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione
finale.
4. Ogni
componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la
sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre
elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione
da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula
la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali
scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale.
Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della
scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.
5. La
commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato
da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. È pure
annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.
6. Al termine
della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura
delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale,
indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale
elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa
copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
(Articolo così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 51.
Ammissione alla prova orale
1. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la
valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente articolo 50.
2. A ciascuno
degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni
dalla dato di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve
essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della
prova.
3. La
comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante,
documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della
pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza
occorrente per la partecipazione alla prova orale.
(Articolo così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 52.
Svolgimento della prova orale giudizio finale
1. La prova
orale è pubblica.
2. Ogni
componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la
propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova
scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato
raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la
valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da
ciascun commissario.
3. Allontanati
il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente
propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di
idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto
delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova
scritta e la prova orale.
4. Le
valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le
valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della
scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta
pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.
5. Al candidato,
che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed
abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una
nuova data di presentazione.
(Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 53.
Elenco dei candidati dichiarati idonei - Verbale
1. L'elenco dei
candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
è depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede
nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.
2. Di tutte le
operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura
del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso
segretario.
3. Il candidato
dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova
nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto
dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.
Articolo 54.
Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche e agli altri Stati della Cee
1. I candidati
appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli
statuti delle Regioni e Province autonome, e relative norme di attuazione,
sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami
previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.
2. Analogamente
è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà
di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.
In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti
nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale
dei Giornalisti, con funzioni di interprete.
(Articolo così
sostituito dall'art. 8, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 55.
Iscrizione nell'elenco dei professionisti
1. Coloro che
intendono essere iscritti nell'elenco dei professionisti debbono presentare
al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione
hanno la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti
previsti dall'art. 31 primo comma, della legge, dal certificato rilasciato
dal Consiglio nazionale attestante l'esito favorevole della prova di idoneità
professionale di cui all'art. 32 della legge.
2. La domanda di
iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento
dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività
professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta (Comma così
inserito dall'art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212).
3. Il Consiglio
regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti
previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni
dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei
professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale
degli esami di idoneità professionale (Comma così modificato dall'art.
13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212).
4. La
comunicazione del provvedimento è fatta all'interessato con lettera
raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.
Articolo 56.
Modalità per il trasferimento di iscrizione
1. Il
giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al
Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla
osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza: quest'ultimo trasmette al
Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto.
2. Non è
consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall'articolo 37 della
legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o
disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.
3. Il
giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria iscrizione
nell'Albo del luogo di nuova residenza conserva l'anzianità che aveva
nell'Albo di provenienza.
4. Il
trasferimento dell'iscrizione comporta la decadenza delle cariche
eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di provenienza o nel
Consiglio nazionale.
Articolo 57.
Reiscrizione
1. Per ottenere
la reiscrizione di cui all'art. 42 della legge, l'interessato deve produrre,
oltre alla documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla
reiscrizione, anche i documenti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione di
quelli già presentati e tuttora validi.
2. Il
giornalista reiscritto ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione
dedotta la durata dell'interruzione.
Articolo 58.
Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali
1. La domanda
per l'iscrizione provvisoria dei direttori delle pubblicazioni di cui
all'art. 47 della legge negli elenchi dell'Albo deve essere diretta al
Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il
richiedente ha la residenza.
2. Il Consiglio
accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell'art. 47
della legge.
3. Alla domanda
deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente
a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina
a vice direttore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se
trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista, se trattasi di periodico.
4. Il Consiglio
deve far risultare il titolo provvisorio dell'iscrizione sia nell'Albo che
nei certificati rilasciati all'iscritto.
5. Gli iscritti
contemplati nei comma precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione
dell'incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio
regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla
cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione
stessa.
Articolo 59.
Ricorso al Consiglio Nazionale
1. Le
impugnazioni previste dagli art. 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma,
della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono
con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente
indicati nei suddetti articoli della legge.
2. I termini per
la presentazione dei ricorsi sono perentori.
3. Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli artt. 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente proposta nel ricorso in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. (Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 60.
Contenuto del ricorso
1. Il ricorso di
cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed
essere corredato:
a)
dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso
riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei
risultati elettorali;
b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
c) dalla ricevuta del versamento della somma di L.13.000 stabilita dall'art.1
del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 261 e successive modifiche.
Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico
ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al
ricorrente un termine per presentarla;
d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte
le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di
tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso
la segreteria del Consiglio nazionale.
Articolo 61.
Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso
1. Il ricorso è
presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha
emesso la deliberazione impugnata; se ricorrente è il giornalista,
all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.
2. La data di
presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del
Consiglio, che ne rilascia ricevuta.
3. Nei casi
previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio
comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al
pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista o al
giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.
4. Il ricorso e
gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per
trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso:
durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia
disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione
degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni
successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.
5. Il Consiglio,
decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni
successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato
o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo
comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma
precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia
in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.
Articolo 62.
Trattazione del ricorso
1. La seduta per
la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nozionale,
ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito
per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al
ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale
istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del
Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la
discussione.
2. La
commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal
terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi
elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune.
(Articolo così modificato dall'art. 15, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 63.
Esame del ricorso
1. Le sedute del
Consiglio nazionale non sono pubbliche.
2. Le parti
possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta
nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61
del presente regolamento.
3. Qualora il
Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti
ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti
adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le
modalità previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine
per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la
decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio
nazionale.
4. Chiusa la
discussione, il presidente raccoglie i voti dei Consiglieri e vota per
ultimo. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
5. Il segretario
del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalità
di cui all'art. 26 del presente regolamento.
Articolo 64.
Decisione del ricorso
1. La decisione
deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi
sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno
in cui è pronunciata la sottoscrizione del presidente e del segretario.
2. La decisione
è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è
notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge, nel recapito
dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue
presso il domicilio risultante dagli Albi, dai registri o dagli elenchi
speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del
Consiglio nazionale.
3. Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria (Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 65.
Ricorso in materia disciplinare
1. Per i ricorsi
in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei
termini previsti dal comma quarto del precedente art. 61, presentare per
iscritto le proprie conclusioni.
2. Il Consiglio
nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e
gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero
all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le
sue discolpe.
3. Scaduto detto
termine il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per
la trattazione del ricorso.
4. Le
deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in
caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'incolpato.
5. Si osservano
le disposizioni degli artt. 59, 60, 6l, 62, 63 e 64 del presente
regolamento, in quanto applicabili.
Articolo 66.
Ricorso contro l'elezione a componente del Consiglio nazionale
1. Il ricorso
contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto
in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La
data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della
segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale
vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera.
2. Il Consiglio
nazionale richiede nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o
di notificazione del ricorso, al Consiglio regionale o interregionale
competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi all'elezione
impugnata.
3. Gli atti
restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio
nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione,
proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è
inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.
4. Per la
trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 60, 62, 63
e 64 del presente regolamento.
Articolo 67.
Prima elezione dei Consigli. Adempimenti della Commissione unica
1. La
Commissione unica, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente
regolamento:
a) forma gli
elenchi dei giornalisti, iscritti nell'Albo, residenti in ciascuna delle
regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Gli
elenchi sono compilati con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente
regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione
dell'avvenuta riscossione da parte della Commissione unica, delle quote
dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente
regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori
del territorio della Repubblica verrà indicata, negli elenchi relativi
all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;
b) stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale
o interregionale.
2. Nei quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la
Commissione unica:
a) predispone le
schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per l'elezione del
Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei
conti, nonché del Consiglio nazionale, secondo le modalità di cui all'art.
8 del presente regolamento in quanto applicabili;
b) trasmette a ciascun presidente di Corte d'appello nel cui distretto ha
sede l'Ordine gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente,
unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale
dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verrà convocata
l'assemblea elettorale.
3. Negli elenchi
di cui ai comma precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro
residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si
tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.
Articolo 68.
Convocazione delle Assemblee elettorali - Trasmissione delle schede
1. La
Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla
pubblicazione del presente regolamento, a convocare le assemblee elettorali
di cui all'art. 66, secondo comma, della legge.
2. L'avviso di
convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti
nell'Albo esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere
le indicazioni previste nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente
regolamento.
3. Entro i
cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, la
Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla
Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che provvede alla custodia ed alla
successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a
norma dell'art. 69 del presente regolamento.
Articolo 69.
Nomina del Presidente dell'Assemblea
1. Il presidente
della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede
alla nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti
professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso
dell'anzianità richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed in
regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica.
2. La
Cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina
all'interessato e cura la trasmissione al medesimo degli elenchi previsti
dalla lettera b), secondo comma, del precedente art. 67, trattenendone un
esemplare, nonché delle schede di votazione.
Articolo 70.
Adempimenti del Presidente dell'Assemblea
1. Il presidente
dell'assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di
votazione, adempie alle formalità relative alla sistemazione del seggio, a
norma dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge altresì,
gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell'Ordine dall'art.
5 della legge.
2. Il presidente
dell'assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro
otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del
Consiglio nazionale.
Articolo 71.
Norme regolatrici delle prime elezioni
1. Nelle prime
elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei
revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, si osservano le
disposizioni degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente
regolamento, in quanto applicabili.
2. Il
certificato previsto dall'art. 10, secondo comma, del presente regolamento
è sostituito da una dichiarazione della Commissione unica attestante
l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre in corso alla data
di pubblicazione del regolamento stesso.
Articolo 72.
Convocazione dei primi Consigli regionali o interregionali
1. Il presidente
dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i
componenti del Consiglio regionale o interregionale, trasmette al
Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parità
di voti, al più anziano di età - l'estratto del verbale di proclamazione
degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio ai fini della costituzione
e dell'elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato
dall'art. 66, quinto comma, della legge.
2. La
Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento dei Consigli
regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali
dei rispettivi iscritti nell'Albo, negli elenchi speciali e nel registro dei
praticanti, nonché ogni documentazione concernente le pratiche in corso di
loro competenza.
3. Delle
operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.
Articolo 73.
Convocazione del primo Consiglio Nazionale dell'Ordine
1. La
Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle
comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il
Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e dell'elezione delle
cariche.
2. Per
l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le
disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento.
3. Dell'avvenuto
insediamento del Consiglio nazionale è data immediata comunicazione, a cura
del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a
trasmettere le attività patrimoniali esistenti, nonché l'archivio ed ogni
documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio
nazionale. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.
Articolo 74.
Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali e interregionali e del primo Consiglio Nazionale
1. Per i ricorsi
contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o
interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 59 e
seguenti e 66 del presente regolamento.
2. I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.
Articolo 75.
Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali
1. Le persone iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, ed art. 7, ultimo comma, del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sono iscritte, dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 della legge.
Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, sull'ordinamento della professione di giornalista. Art.
1. - Dopo il terzo comma dell'art. 34 del D.P.R. 4 febbraio
1965, n. 115, è aggiunto il comma che segue: Art.
2. - Il primo comma dell'art. 44 del D.P.R. 4 febbraio 1965, n.
115 è così modificato: Note: 1) Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - legge istitutiva dell'Ordinamento professionale dei giornalisti 2) D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 - Regolamento di esecuzione della legge 3.2.63 n. 69 |
ACCORDI SINDACALI
Il
giorno 5 giugno 1989 si sono incontrati la Rai e l'Usigrai per la
prosecuzione dell'esame delle varie questioni relative al
riconoscimento della qualifica giornalistica agli operatori di
ripresa. -
l'attuale assetto produttivo della ripresa, imperniato sulla figura
professionale unica dell'operatore di ripresa, è quello più
confacente alle necessità aziendali; Considerando
che l'Usigrai ha contestato la posizione aziendale rivendicando
l'applicazione del contratto giornalistico per gli operatori di
ripresa che prestano la loro attività nei settori dell'informazione
televisiva, e comunque fermo restando il dovuto adempimento
contrattuale per tutti i cineoperatori iscritti all'ordine
professionale dei giornalisti. 1. Sarà avviato presso le Testate giornalistiche un nuovo assetto produttivo che contempli una nuova figura professionale che copra le seguenti mansioni (oltre ai compiti previsti dal contratto collettivo impiegati-operai per gli operatori di ripresa, compiti che si intendono riferiti anche a settori diversi da quelli giornalistici): -
predisposizione di una sintesi ragionata di natura giornalistica dei
fatti e situazioni di cronaca che documenta audiovisivamente in piena
autonomia decisionale nella scelta e composizione delle immagini; 2.
Per valutare le ricadute sull'organizzazione del lavoro sarà
effettuata una analisi del nuovo assetto produttivo per un periodo
di 10 mesi a decorrere dall'espletamento delle procedure di
selezione di cui al successivo punto 4 e comunque non oltre 1 mese
dalla sottoscrizione del presente accordo. |