|
Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
|
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Accordo
nazionale del 4.12.2000 per la regolamentazione dell’esercizio delle
astensioni nel settore del servizio radiotelevisivo pubblico, stipulato tra RAI
e le Organizzazioni sindacali
Unione Sindacale Giornalisti RAI e la Federazione Nazionale della Stampa
Italiana, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia
con delibera n. 01/19 del 22.03.2001. VERBALE DI ACCORDO In
data 4 dicembre 2000, tra la
Rai Radiotelevisione Italiana, assistita dall'Unione degli Industriali di Roma e l'Unione
Sindacale di Giornalisti Rai con la partecipazione della Federazione Nazionale
della Stampa Italiana, è stato sottoscritto il presente accordo per la
regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.
Detta regolamentazione viene effettuata in attuazione di quanto disposto
dalla legge n. 146 del 12 luglio1990, così come
modificata dalla legge n. 83 dell'11 aprile 2000 e, in ottemperanza alle
deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge sullo
sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, con particolare riguardo al
contemperamento del diritto dell'utenza alla libertà di comunicazione
globalmente intesa ed in particolare dell'informazione radiotelevisiva pubblica,
con il diritto di sciopero. 1. Efficacia
L'accordo si riferisce alle attuali circostanze in fatto ed in diritto;
eventuali future trasformazioni organizzative significative o normative potranno
legittimare le Parti a richiederne un aggiornamento.
Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa o prassi
aziendale in materia. 2. Campo di applicazione
Il presente accordo si applica allo sciopero, nonché ad ogni altra forma
di azione sindacale del personale giornalistico che per entità, durata o
modalità sia tale da provocare una significativa riduzione o rilevante modifica
del servizio pubblico essenziale. 3. Regolamentazione dei conflitti
di lavoro a)
Procedure di raffreddamento e conciliazione
Il sistema di relazioni Azienda-Sindacato è improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti.
Nel rispetto dei suddetti principi, le Parti convengono che farà capo ad
entrambe l'obbligo di esperire preventivamente in sede aziendale il tentativo di
conciliazione dei conflitti di lavoro. Il relativo incontro dovrà intervenire
nei cinque giorni successivi alla richiesta di parte sindacale ovvero entro il
termine consensualmente concordato. b)
Proclamazione dello sciopero
La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore
a dieci giorni e potrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero.
Gli scioperi successivi potranno essere proclamati solo dopo
l'effettuazione dello sciopero precedente ovvero dopo la revoca legittimamente
disposta ai sensi del successivo punto e).
I soggetti che proclamano lo sciopero dovranno indicare per iscritto le
motivazioni, la durata, le modalità di attuazione, il personale e l'ambito
territoriale interessati, precisando se si tratta del primo sciopero o di
successivo al primo nell'ambito della medesima vertenza. Sono contrarie
all'Accordo le proclamazioni di astensioni dal lavoro carenti di tali requisiti.
Tale comunicazione deve essere inoltrata sia alla Rai - Radiotelevisione
Italiana che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad
adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della normativa di legge. c)
Durata dello sciopero
Nell'ambito della stessa vertenza, la durata della prima azione di
sciopero non potrà superare le 24 ore consecutive.
Le azioni di sciopero successive alla prima non potranno in ogni caso
superare le 48 ore consecutive. d)
Intervallo tra azioni di sciopero
L'intervallo minimo da osservare tra la conclusione di uno sciopero e la
proclamazione del successivo non potrà essere comunque inferiore a sei giorni.
Tale intervallo si applica altresì alle azioni di sciopero proclamate
anche da soggetti diversi, ma che, incidendo sullo stesso servizio finale o
sullo stesso bacino d'utenza, compromettono oggettivamente la continuità del
servizio pubblico. e)
Revoca dello sciopero proclamato
Al fine di consentire alla Rai - Radiotelevisione Italiana di fornire
all'utenza con sufficiente anticipo le informazioni di cui all'art. 2 della L.
146/90, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, con
comunicazione scritta da inviare tempestivamente - con almeno cinque giorni di
anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero - sia
all'Azienda che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad
adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della normativa di legge.
La revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che è stata
fornita all'utenza l'informativa di cui sopra è giustificata soltanto a seguito
del raggiungimento di un accordo tra le Parti ovvero di richiesta da parte della
Commissione di Garanzia o della Pubblica Autorità. f)
Calamità naturali ed altro
In caso di calamità naturali od eventi di cronaca di rilevante impatto
sociale che costituiscano eventi imprenscindibili per l'utenza dell'informazione
radiotelevisiva pubblica, i Comitati di redazione garantiranno la riattivazione
del servizio non appena possibile mediante tempestiva comunicazione ai
giornalisti interessati. 4. Prestazioni indispensabili
Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la
garanzia del diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente
intesa dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi,
l'effettuazione delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso
di sciopero.
In caso di sciopero del personale giornalistico vengono individuate,
quali prestazioni indispensabili che dovranno comunque essere garantite dal
personale giornalistico preposto, tutte le prestazioni collegate direttamente o
indirettamente: -
alla trasmissione di eventi che, per la loro peculiarità, vengano
indicati espressamente con prossima delibera dall'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni; -
alle trasmissioni elettorali, referendarie o comunque afferenti alle
diverse forme di comunicazione politica regolamentate dalla Commissione
Parlamentare per l'indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi
ed a quelle d'informazione ed approfondimento che, nei periodi di campagna
elettorale per i referendum e per le elezioni europee, nazionali, regionali,
provinciali e comunali - ivi compreso l'eventuale periodo di ballottaggio - e
per i due giorni successivi al compimento delle operazioni di voto, vengono
ricondotte sotto la responsabilità di un Direttore di Testata ai sensi della
legge n. 28 del 22 febbraio 2000.
In tal caso l'elenco delle anzidette trasmissioni verrà trasmesso in
copia al Sindacato; -
alle trasmissioni - diverse dai notiziari giornalistici per i quali
valgono le previsioni di cui ai successivi punti a), b), f) - destinate alle
minoranze linguistiche ed all'estero la cui realizzazione è frutto di accordi o
specifiche convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, in relazione alla normale programmazione giornaliera, dovranno
essere assicurati: a.
due giornali radio per il primo canale radiofonico ed un giornale radio
sia per il secondo che per il terzo canale radiofonico, della durata di circa 6
minuti; b.
due edizioni di ciascun telegiornale nazionale della durata di circa 6
minuti; c.
un'edizione del telegiornale regionale della durata di circa 5 minuti; d.
tre aggiornamenti del servizio di Televideo, nelle fasce mattutina,
meridiana e serale per conentire l'informazione anche ai non udenti; e.
due specifici TG di circa sei minuti per i canali televisivi satellitari all-news; f.
due specifici GR per la produzione informativa per gli Italiani
all'estero curata da Rai International. Di concerto tra Azienda, Testata,
Usigrai e CDR interessato sarà verificata di volta in volta l'opportunità di
garantire alcune traduzioni in lingua straniera dei GR; g.
due aggiornamenti dell'offerta giornalistica aziendale in Internet.
I notiziari sopra indicati, la cui durata deve essere intesa al netto dei
comunicati sindacali, dovranno essere realizzati sotto la responsabilità del
Direttore di Testata, dai componenti il CdR o da giornalisti da questi delegati;
la conduzione dovrà essere effettuata nel rispetto degli standard qualitativi
del servizio, garantiti parimenti dal Direttore di Testata.
La trasmissione dei notiziari sopra riportati avverrà nelle fasce di
maggiore ascolto, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire un'uniforme
distribuzione nell'intero arco della giornata.
Per tutta la durata dello sciopero, in ciascuna redazione Rai ogni
singolo CDR organizzerà un presidio per fare fronte con tempestività ad
eventuali emergenze.
Le intese sopra richiamate si applicano anche per scioperi generali di
singole testate.
Nel caso di scioperi riguardanti uno o due TG Nazionali (TG1, TG2 e TG3)
i rispettivi CdR assicureranno unicamente la realizzazione di un notiziario di
circa sei minuti nella fascia di maggiore ascolto.
Non sono ammessi scioperi c.d. anomali, a singhiozzo o a scacchiera, in
quanto le modalità di effettuazione non consentono di garantire le prestazioni
essenziali. 5. Astensione delle mansioni in
voce e/o in video
Le Parti, in ottemperanza alla delibera del 24.11.94 della Commissione di
Garanzia per l'Attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici
Essenziali, si danno atto che l'astensione "audio e/o video" sia da
considerarsi a tutti gli effetti una forma di sciopero, in quanto tale soggetta
alla l. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Le Parti a tale fine convengono, fermo restando quanto previsto sopra al
paragrafo 3 del presente regolamento, che: -
i notiziari televisivi, in occasione di tale forma di sciopero, saranno
trasmessi in forma ridotta, sulla base delle direttive del Direttore di Testata,
senza complementarietà fra parlato ed immagine, ma utilizzando immagini di
repertorio, mentre in caso di notiziari radiofonici i testi elaborati verranno
letti dal conduttore; -
al personale giornalistico aderente all'astensione de quo, comunque tenuto al normale turno di lavoro, verrà
effettuata una trattenuta pari, per ogni giornata di agitazione, al 45% di 1/26
della retribuzione mensile; -
la disposizione di cui al punto precedente si applica altresì ai
telecineoperatori, i quali nella giornata e/o giornate di astensione audio e/o
video sono tenuti anch'essi al normale turno di lavoro e, laddove richiesto dal
responsabile giornalistico, ad effettuare esclusivamente le riprese finalizzate
alla copertura della documentazione giornalistica. 6. Comunicati sindacali
Le Parti precisano che il comunicato sindacale, regolato ai sensi del
combinato disposto degli artt. 34 CNLG e 18 dell'Accordo Rai-Usigrai, potrà
essere predisposto nella forma del servizio chiuso ed avrà una durata di circa
60 secondi.
|
| Usigrai Home || Leggi e informazione HOME |