Delibera n. 29/06/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006

Pubblicata su questo sito in data 08/02/06
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006

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TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI


Articolo 26
(Divieto di sondaggi politici ed elettorali)

  1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

  2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

    1. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

    2. il committente e l’acquirente del sondaggio;

    3. i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";

    4. il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

    5. il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;

    6. il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

    7. la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

    8. la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

  3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

  4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

  5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

  6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.