DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 2003
Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/03/2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante
disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, che ha approvato e reso esecutiva
la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, converito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001, che ha approvato il contratto
di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a. per il periodo 2000-2002;
Considerato che occorre adottare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero
delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1
gennaio 2003-31 dicembre 2005;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni nell'adunanza generale del 6 dicembre 2002;
Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 21 gennaio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E
m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1.
E' approvato l'annesso contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1
gennaio 2003-31 dicembre 2005.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2003 Ufficio di controllo sui
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 127
Allegato
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Visto
l'art. 3 della convenzione tra lo Stato e la RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, di
seguito denominata
"convenzione", che rinvia per l'integrazione di essa ad un contratto
di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto;
Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha fatto salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 della
convenzione;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto il messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in data 23 luglio
2002;
Accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 e' fissata al 31 dicembre 2002;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di stipulare un nuovo contratto di servizio
tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato
"Ministero", in persona del segretario generale pref.
Vittorio Stelo, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito
denominata "RAI", con sede in Roma, legalmente rappresentata dal
presidente del consiglio di amministrazione prof. Antonio
Baldassarre, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI, si
conviene e si stipula quanto appresso.
Capo
I
Principi generali
Art.
1.
Missione del servizio pubblico radiotelevisivo
1.
Il presente contratto di servizio stabilisce per il triennio 2003-2005 i diritti
e gli obblighi della RAI, nel rispetto dei diritti e delle liberta' garantiti
dalla Costituzione, delle norme di
legge e di regolamento in materia di radiodiffusione e di telecomunicazioni, del
diritto comunitario, degli accordi internazionali, delle norme tecniche vigenti
e della convenzione, in
conformita' con gli indirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il contratto ha ad oggetto l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale,
i contenuti editoriali, i servizi tecnologici per la produzione e per la
trasmissione del segnale, la gestione
economico-finanziaria e i sistemi di controllo e di monitoraggio; individua,
altresi', i criteri di determinazione del finanziamento da canone valevoli per
la durata del triennio.
3. Le parti, di comune accordo, riconoscono quali compiti prioritari del
servizio pubblico radiotelevisivo: garantire la liberta', il pluralismo, l'obiettivita',
la completezza, l'imparzialita' e la correttezza dell'informazione; favorire la
crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e
la lingua italiana; salvaguardare l'identita'
nazionale e locale; garantire servizi di utilita' sociale; estendere alla
collettivita' i vantaggi delle nuove tecnologie trasmissive;
assicurare, inoltre, una programmazione equilibrata e varia in grado di
mantenere il livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle funzioni e
garantire il raggiungimento della qualita' dell'offerta nell'insieme dei generi
della programmazione.
4. Per l'assolvimento di tali compiti la RAI si impegna, con le modalita' e le
condizioni stabilite nel presente contratto, a:
offrire un'ampia gamma di programmi televisivi, radiofonici e multimediali,
diretti alla totalita' degli utenti, riservando, in tutte le fasce orarie anche
di maggiore ascolto, un adeguato e
proporzionato numero di ore di trasmissione all'informazione, educazione,
formazione, promozione culturale;
promuovere le capacita' produttive, imprenditoriali, creative e culturali
nazionali, regionali e locali, favorendo lo sviluppo dell'industria nazionale
audiovisiva e contribuendo alla crescita del sistema produttivo europeo;
favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio della pari
opportunita', nel piu' rigoroso rispetto della dignita' e della centralita'
della persona nonche' delle culture delle
diversita';
dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto delle esigenze e della
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva, realizzando, comunque,
nella generale programmazione ed in
relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;
favorire la ricezione dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale dei
disabili sensoriali;
assicurare la diffusione di programmi televisivi e radiofonici speciali per
l'estero al fine di favorire la conoscenza della lingua e della cultura italiana
nel mondo e per garantire un adeguato
livello di informazione delle comunita' italiane all'estero;
rispettare le norme di legge e di regolamento riguardanti la trasmissione
televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa';
valorizzare le culture locali e l'informazione regionale anche attraverso il
potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione, qualora cio'
sia ritenuto necessario da parte della RAI;
dedicare una specifica programmazione alle minoranze linguistiche;
effettuare servizi speciali per la diffusione di informazioni riguardanti le
condizioni del traffico e della viabilita';
assicurare la qualita' del segnale televisivo e radiofonico e la massima
copertura del territorio;
garantire la conservazione e la valorizzazione degli archivi storici dei
programmi;
sperimentare tecnologie innovative anche al fine di promuovere lo sviluppo
industriale del Paese nonche' l'introduzione delle nuove tecnologie trasmissive,
accelerando ed agevolando la conversione alla trasmissione in tecnica digitale
terrestre;
improntare la gestione economico-finanziaria a criteri di efficienza e di
economicita' al fine di garantire una adeguata redditivita' del capitale che
consenta il progressivo avvicinamento ai parametri economico-finanziari di
mercato;
predisporre un sistema di contabilita' separata allo scopo di distinguere i
costi delle attivita' del servizio pubblico radiotelevisivo, quelli delle
prestazioni a corrispettivo stipulate con altre amministrazioni e quelli delle
attivita' previste dall'art. 5 della convenzione, con modalita' che consentano
di verificare che le risorse di derivazione pubblica siano destinate unicamente
all'attivita' di servizio pubblico;
individuare un sistema di conoscenza del mercato, di valutazione della qualita'
della programmazione, di monitoraggio del rapporto tra domanda e offerta, per
l'elaborazione e la comunicazione dei risultati di certificazione della qualita'
con particolare attenzione ai metodi di analisi ed ai criteri di verifica.
Art.
2.
La qualita' dell'offerta
1.
La RAI si impegna ad assicurare, nell'arco di tutta la programmazione
radiofonica e televisiva, a prescindere dal genere e dalla fascia oraria, una
diffusa qualita' dell'offerta. In particolare, la RAI si obbliga a:
rispettare e soddisfare le esigenze degli utenti tenendo conto dei diversi
orientamenti, opinioni e gusti;
osservare i principi di pluralismo, imparzialita', completezza e obiettivita';
promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;
ispirarsi nella programmazione ai valori della societa' civile e democratica,
offrendo una programmazione interessante, efficace e di buon gusto;
assicurare sempre il buon uso della lingua italiana e la correttezza dei
comportamenti, evitando scene o espressioni volgari o di cattivo gusto;
aggiornare la programmazione tenendo conto dell'evoluzione e dell'innovazione
delle tecniche di trasmissione e dei nuovi contenuti radiotelevisivi;
valorizzare l'informazione di carattere regionale.
2. La RAI riconosce, quale fine strategico della missione di servizio pubblico,
la qualita' dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinche' tale obiettivo
sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione.
3. Al fine del controllo della qualita' dell'offerta, la RAI si impegna ad
avviare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, un
sistema di verifica interna che, avvalendosi
di appositi indicatori e specifici parametri di valutazione basati sui criteri
di cui al comma 1, accerti il grado di raggiungimento della qualita'
dell'offerta televisiva e radiofonica. La RAI si
impegna, altresi', ad effettuare controlli e verifiche su un campione
rappresentativo dell'utenza per analizzare la percezione del telespettatore
rispetto alla qualita' della propria programmazione.
4. La RAI, attraverso un apposito centro di ascolto provvede a recepire le
opinioni del pubblico sulla propria programmazione ai fini delle opportune
valutazioni sull'erogazione del servizio
pubblico radiotelevisivo. Tale servizio viene adeguatamente pubblicizzato dalla
RAI.
5. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, e' costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni
una commissione composta da quattro membri di cui due designati dalla RAI e due
designati dal Consiglio nazionale degli utenti tra personalita' di notoria
indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalita'. Ai lavori della
commissione partecipa un rappresentante del Ministero. La commissione
nell'espletamento dei suoi compiti prendera' in considerazione anche i risultati
delle verifiche di cui ai commi 3 e 4, che dovranno essere ad essa comunicati a
cura della RAI.
Capo
II
L'offerta radiotelevisiva: i generi
Art.
3.
L'offerta televisiva
1.
La RAI si impegna, per quanto riguarda i canali televisivi a diffusione
terrestre, a garantire un'offerta che, dovendo nel suo insieme rispondere ai
criteri di completezza, imparzialita', obiettivita', qualita' e pluralismo che
connotano il servizio pubblico, tenga prioritariamente conto dei seguenti
generi:
a) informazione d'attualita': notiziari con programmazione sistematica o
straordinaria; trasmissioni che documentano manifestazioni e avvenimenti di
attualita' a carattere periodico o
straordinario; pagine di teletext; informazione regionale;
b) approfondimenti ed informazione a tema: supplementi informativi alle edizioni
dei notiziari a cura delle testate giornalistiche; inchieste e dibattiti di
approfondimento solitamente legate a tematiche sociali, politiche, territoriali
e di costume;
trasmissioni di approfondimento a complemento della programmazione di film o
fiction; trasmissioni documentative di usi, costumi e tradizioni della societa';
trasmissioni retrospettive sulle vicende e la vita di personaggi celebri con
intento documentaristico sulla realta' dell'epoca; rubriche di approfondimento
su tematiche a carattere religioso;
c) trasmissioni a carattere istituzionale: trasmissioni periodiche e
straordinarie dedicate all'informazione sull'attivita' degli organi
istituzionali sovranazionali, nazionali, regionali e
locali; dibattiti parlamentari e dichiarazioni di alte cariche dello Stato e
delle regioni; trasmissioni e spazi autogestiti dedicati a partiti e movimenti
politici, liste referendarie e sindacati di livello nazionale e regionale;
d) trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di carattere sociale e di
pubblica utilita': trasmissioni e programmi contenitori che trattano tematiche
di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettivita' e
delle fasce di persone con bisogni particolari; trasmissioni e spazi televisivi
assegnati ad associazioni e movimenti della societa' civile per la promozione
delle loro attivita'; trasmissioni per l'informazione dei consumatori;
celebrazioni liturgiche; comunicati che offrono servizi di pubblica utilita' in
ambito nazionale e regionale (previsioni metereologiche, bollettini sulla
viabilita', ecc.);
e) trasmissioni dedicate a bambini e ragazzi: cartoni e programmi di animazione,
compresi quelli con finalita' formativa; giochi; programmi di informazione
specifici; programmi contenitori che tengano conto delle esigenze e della
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva e che contribuiscano a
diffondere la prevenzione dall'uso di sostanze stupefacenti ovvero dannose per
la
salute, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignita' e
del loro sviluppo fisico, psichico e morale;
f) trasmissioni a carattere formativo, educativo, culturale ed etico:
trasmissioni divulgative, di aggiornamento e di approfondimento di importanza
nazionale, regionale e locale dedicate a tematiche culturali (di carattere
storico, artistico, filosofico, letterario, filatelico, ecc.) anche con
contributi filmati, interviste e dibattiti; trasmissioni didattiche, formative
ed etiche
tra cui quelle dedicate alla diffusione della conoscenza dei danni prodotti
dall'uso delle sostanze stupefacenti e, comunque, dannose per la salute;
trasmissioni dedicate ad eventi relativi ad arti figurative, letteratura,
rappresentazioni teatrali, musicali, liriche, cinematografiche e di danza;
g) trasmissioni dedicate a tematiche scientifiche e ambientali:
trasmissioni a contenuto prevalentemente scientifico e ambientale con eventuali
parti espositive, contributi filmati, interviste e dibattiti;
h) trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di carattere sportivo:
trasmissioni di informazione sportiva; contenitori di avvenimenti sportivi in
diretta o registrati riguardanti sia gli eventi di principale richiamo sia le
discipline cosiddette "minori";
trasmissioni incentrate su avvenimenti di carattere sportivo;
i) film di particolare livello artistico: film d'indiscusso valore artistico
compresi quelli sperimentali o cortometraggi;
j) film e fiction di produzione europea: prodotti cinematografici (film e film
di animazione) e di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, ecc.) di
produzione italiana od europea.
2. La RAI si impegna a destinare non meno del 65 per cento della propria
programmazione annuale televisiva compresa nella fascia oraria tra le ore 6 e le
ore 24 e non meno dell'80 per cento per la terza rete, ai programmi indicati al
comma 1, nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j). La programmazione
deve essere distribuita sulle tre reti, in modo equilibrato, in tutti i periodi
dell'anno ed anche negli orari di maggiore ascolto e di "prime time".
3. La RAI e' tenuta a trasmettere al Ministero per ciascun semestre, entro i
successivi tre mesi, una dettagliata informativa relativa alla programmazione di
ciascuna rete televisiva terrestre, con l'indicazione dei programmi trasmessi e
della loro collocazione oraria raggruppati secondo i generi indicati al comma 1,
delle ore trasmesse e della percentuale rispetto alla programmazione nella
fascia oraria compresa dalle ore 6 alle ore 24 considerata sia in riferimento ai
singoli generi che al loro insieme, del dato della diffusione media giornaliera
relativo ad ogni genere.
Art.
4.
L'offerta radiofonica
1.
La RAI si impegna, per quanto riguarda i tre canali radiofonici nazionali, a:
garantire un'offerta diversificata che realizzi la missione formativa,
informativa, culturale, etica e di intrattenimento del servizio pubblico,
rispettando in tutta la programmazione i criteri
di qualita' dell'offerta indicati all'art. 2;
ampliare il contenuto dell'offerta, anche sperimentando nuovi format in
relazione alle esigenze manifestate dall'utenza;
sviluppare progetti mirati nell'ambito della multimedialita'.
2. La RAI potra' utilizzare per la distribuzione della programmazione
radiofonica anche le reti via cavo e i canali satellitari, previa autorizzazione
del Ministero.
3. La programmazione radiofonica della RAI dovra' garantire i seguenti generi:
a) notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e
contenuto diversificato secondo il canale;
b) informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage;
dibattiti e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e
rubriche dedicati alle varie discipline sportive;
c) cultura: programmi di attualita' scientifica, umanistica e tecnologica, anche
con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o
prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su
elaborazioni di materiali di archivio;
d) societa': programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche
rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di
rappresentare la vita comunitaria e del
territorio, e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese;
e) musica: tutti i generi e sottogeneri di musica colta, di musica sinfonica e
di musica leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal
vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualita' sul mondo della
musica nazionale e popolare;
f) intrattenimento e divulgazione: programmi di intrattenimento qualificato, con
giochi per gli ascoltatori; varieta', one-man-show, commedia, satira, sketch,
anche realizzati al fine di rappresentare e divulgare criticamente l'evoluzione
civile del Paese;
g) servizio: rubriche e servizi sull'attivita' degli organi istituzionali;
programmi, rubriche e radiocronache di tema religioso;
rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza)
o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione
per non vedenti;
h) pubblica utilita': notiziari e servizi sulla viabilita', la sicurezza
stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile;
bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile;
segnale orario.
4. La RAI e' tenuta a trasmettere al Ministero per ciascun semestre, entro i
successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore
trasmesse, con l'indicazione percentuale,
rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 3, nonche', con il
medesimo dettaglio, il dato della diffusione media giornaliera.
Capo
III
L'offerta: profili specifici
Art.
5.
Programmazione Televideo
1.
La RAI si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio Televideo per la
trasmissione di dati relativi a: informazione, cultura, spettacolo, sport,
economia, informazioni di servizio,
sottotitoli per non udenti e per comunita' straniere e, sulla rete
regionalizzata, anche relativi a servizi regionali o locali.
2. La RAI, nel quadro degli indirizzi della commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle
trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, assicurera' nei servizi di
Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del
volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta commissione
parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.
3. La RAI dedichera' appositi spazi a informazioni dirette all'uso consapevole
della televisione da parte dei minori, segnalando, altresi', sulle pagine di
testo dedicate ai programmi televisivi, i programmi consigliati alla visione dei
bambini e dei ragazzi.
4. Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo devono
essere evidenziati come tali.
Art.
6.
Programmazione televisiva per i minori
1.
Al fine di garantire la tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei
minori, nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai
bambini e ai ragazzi ma a una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore
22,30, la RAI realizzera' programmi riguardanti tutti i generi televisivi i cui
contenuti rispondano a criteri di responsabilita' e rispetto della dignita' dei
minori, evitando pertanto la messa in onda di programmi, anche d'informazione, e
film contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro
angoscia, terrore o turbamento. La RAI si impegna altresi' ad un controllo
qualitativo e preventivo sul contenuto, i tempi e le modalita' di trasmissione
dei messaggi pubblicitari, che contraddistinguera' sempre mediante l'inserimento
di marchi visivi e sonori.
Nelle stesse fasce orarie la RAI e' tenuta a realizzare una quota di
programmazione annuale per bambini e ragazzi, che dovra' essere pari almeno al
10 per cento, ed a realizzare programmi che tengano conto delle esigenze e della
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva, anche in considerazione
degli indirizzi degli organi istituzionalmente preposti in materia di tutela dei
minori e del vigente codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra TV
e minori sottoscritto dalla concessionaria.
I programmi saranno di intrattenimento e di formazione per l'eta' infantile e
per i ragazzi, su tematiche quali l'educazione civica, il rispetto per le norme
ambientali e la natura, le forme divulgative di studio della storia, delle
scienze e delle lingue straniere, le attivita' sportive, l'educazione sessuale,
la conoscenza delle diversita' etniche, culturali e religiose.
Immediatamente prima, durante e immediatamente dopo le trasmissioni
espressamente dedicate all'infanzia e all'adolescenza, la RAI evitera' di
trasmettere promo e trailer in contrasto con i
principi descritti e telepromozioni curate da conduttori dei medesimi programmi.
2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, la RAI si avvarra'
dell'ausilio di commissioni, costituite dalle parti congiuntamente, di esperti
particolarmente qualificati proposti in maggioranza dal Consiglio nazionale
degli utenti. Tali organismi avranno anche il compito di esprimere pareri sulla
qualita' delle trasmissioni di cui al comma 1 nel rispetto degli indirizzi
proposti dagli organi competenti in materia di tutela dei minori, nonche' del
codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra televisione e minori. La
RAI comunichera' inoltre alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella relazione bimestrale di cui
all'art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, le linee di
programmazione per i minori che intende realizzare nonche' le iniziative
adottate.
Art.
7.
Programmazione sociale e programmazione
dedicata alle persone con disabilita'
1.
La RAI si impegna a promuovere e valorizzare, nell'offerta di programmazione
televisiva, radiofonica e multimediale, la comunicazione sociale e la
conseguente rappresentazione delle pluralita' della realta' sociale, con
particolare attenzione alle persone, gruppi e comunita' con bisogni speciali
negli ambiti specifici legati ad ambiente, salute, qualita' della vita,
consumatori, diritti e doveri civici, sport sociale, disabilita', nuove
emergenze e mondo del lavoro, immigrazione, integrazione e multiculturalismo,
pari opportunita', anziani. La RAI si impegna altresi' a definire e realizzare
attivita' e iniziative specifiche volte a sviluppare l'attenzione e la
sensibilizzazione del pubblico in merito alle suddette tematiche, anche
attraverso la definizione di nuovi linguaggi mediali efficaci in termini di
ascolto.
2. La RAI si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione,
realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla
prevenzione della pedofilia, della
violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza
delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope
nonche' al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettivita'.
3. La RAI, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione
nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie del
Trattato di Amsterdam e delle risoluzioni del Forum europeo delle persone
disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per
l'integrazione delle persone disabili e il superamento dell'handicap anche
attraverso campagne sociali mirate e programmi speciali, in collaborazione con
le istituzioni competenti nazionali e locali. La RAI si impegna inoltre a
garantire l'accesso alla propria offerta multimediale alle persone con
disabilita' sensoriali, tramite le specifiche programmazioni audiodescritte sui
canali in OM e le trasmissioni in modalita' telesoftware per le persone non
vedenti e sottotitolate con speciali pagine del Televideo e con traduttori in
video per le persone sorde, attuando, a tal fine, le seguenti iniziative:
incremento del volume delle offerte specifiche di cui sopra del 10 per cento
annuo rispetto al 2002 sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di
programmazione, anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di
approfondimento ed informazione a tema;
mantenimento dell'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari e sua
estensione ad almeno una ulteriore edizione del telegiornale nelle fasce orarie
di buon ascolto;
miglioramento qualitativo del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle
risorse trasmissive dedicate allo specifico servizio; promozione della ricerca
tecnologica al fine di favorire l'accessibilita' dell'offerta multimediale alle
persone disabili e con ridotte capacita' sensoriali; comunicazione al pubblico
delle iniziative intraprese.
Art.
8.
Attivita' educative e formative
1.
La RAI si impegna a consolidare e potenziare la propria missione educativa e
formativa, contribuendo, in particolare, alle seguenti attivita':
a) informazione sull'evoluzione del sistema scolastico, universitario e delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) realizzazione di programmi di supporto alla didattica e formazione degli
insegnanti, con particolare riferimento alla conoscenza delle lingue europee e
alla alfabetizzazione informatica;
c) orientamento dei giovani e sensibilizzazione di giovani e famiglie ai temi
dell'inserimento professionale e del disagio giovanile;
d) valorizzazione delle eccellenze e delle iniziative didattiche innovative;
e) diffusione della cultura scientifica e umanistica.
2. La RAI si impegna inoltre a dotare tutte le scuole degli strumenti necessari
per la ricezione dei propri canali satellitari diffusi in digitale dai satelliti
Hot Bird.
3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 verranno definite e realizzate sulla base
di apposita convenzione tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e la RAI, che individuera' i contenuti fondamentali della
programmazione delle attivita' stesse, le modalita' di diffusione anche in
chiaro, i relativi corrispettivi, nonche' l'interfaccia della RAI incaricata
del coordinamento delle attivita' stesse e la verifica della conformita' della
programmazione agli standard didattici e della compatibilita' con gli strumenti
didattici disponibili nelle scuole.
Art.
9.
Programmazione televisiva per l'estero
1.
La RAI, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della
cultura e dell'economia italiane nel mondo, per assicurare un adeguato livello
di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della
societa' italiana nonche' per consentire ai cittadini italiani residenti
all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica,
in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie,
trasmettera', nell'ambito delle convenzioni stipulate con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri o di altre convenzioni, adeguati programmi televisivi,
utilizzando i piu' moderni mezzi trasmissivi e diffusivi.
2. La RAI si impegna altresi' a realizzare nuove forme di programmazione per
l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere
regionale, ad un piu' vasto pubblico
internazionale e ad incrementare il numero dei programmi trasmessi agli italiani
all'estero, anche nell'ambito di convenzioni aggiuntive a quella di cui al
precedente comma.
3. La RAI e' tenuta a comunicare annualmente al Ministero, mediante apposita
relazione, le attivita' e i dati relativi ai programmi trasmessi all'estero.
Art.
10.
Partecipazione a iniziative internazionali
1.
La RAI potra' partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi dall'Unione
europea e dal Consiglio d'Europa e curera' con tempestivita' gli adempimenti per
l'utilizzazione dei relativi
contributi.
2. La RAI si impegna a comunicare annualmente al Ministero lo stato di
evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e
alle iniziative di cui al comma 1.
3. La RAI si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed
internazionale, che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e culturale
italiano, con particolare attenzione
alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai Paesi confinanti con
l'Italia.
Art.
11.
Prodotti audiovisivi italiani ed europei
1.
La RAI si impegna nella valorizzazione delle capacita' produttive,
imprenditoriali e culturali nazionali al fine di favorire lo sviluppo
dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla
crescita del sistema produttivo europeo, privilegiando il rapporto tra qualita'
e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promovendo la ricerca di
nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi. In tali attivita' la RAI
considerera' interlocutori privilegiati i produttori indipendenti.
2. La RAI, nel periodo di durata del presente contratto, e' tenuta a destinare
almeno il 20 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento a investimenti
finalizzati alla produzione di opere
audiovisive italiane ed europee; dovra', altresi', destinare ai film almeno il
40 per cento della suddetta percentuale minima di investimento, di cui una quota
non inferiore al 51 per cento dovra'
essere investita in film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale
cinematografiche; almeno l'8 per cento annuo della percentuale minima di
investimento dovra' essere dedicata agli investimenti in cartoni animati e/o
film di animazione appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia.
Qualora l'evoluzione del mercato dovesse evidenziare tendenze non compatibili
con tale quota, la RAI, con documentata istanza, potra' richiedere che una
commissione paritetica
appositamente costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, proceda
alla sua rideterminazione.
3. Ai fini della presente norma si intendono:
a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito derivante
dalle quote sull'ammontare degli abbonamenti ordinari di competenza della
concessionaria relativi all'offerta
televisiva terrestre, al netto del canone di concessione;
b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti su film,
fiction, documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti o coprodotti in
Italia o nell'ambito comunitario, con
particolare attenzione ai produttori indipendenti come definiti dall'art. 2,
comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122;
c) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi
corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i
costi per produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e
distribuzione nonche' i costi per l'edizione e le spese accessorie relative ai
prodotti di cui sopra.
4. La RAI si impegna a istituire con effetto immediato puntuali sistemi di
monitoraggio e di verifica del rispetto delle quote previste nel presente
articolo e a comunicarli annualmente al Ministero delle comunicazioni e all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art.
12.
Iniziative per la valorizzazione delle culture locali
1.
Nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese, la RAI
valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture
regionali e locali in stretta collaborazione con le regioni, le province, i
comuni, le universita' e gli enti culturali, realizzando anche forme di
coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale.
2. Tra le sedi periferiche della concessionaria, le regioni e le province
autonome possono essere stipulate convenzioni, con onere in tutto o in parte a
carico delle regioni e delle province autonome, per il raggiungimento delle
finalita' di cui al comma precedente. Il Ministero, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e la concessionaria fissano i criteri e le modalita' di
stipula delle predette convenzioni e della partecipazione da parte delle
emittenti radiotelevisive locali finalizzata a creare rapporti di collaborazione
produttiva.
3. La RAI si impegna ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva
trenta minuti di programmazione per ogni regione, riservata alla trasmissione di
programmi scelti dalle sedi regionali partendo dall'ottimizzazione delle risorse
esistenti ed in collaborazione col territorio.
4. La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche,
cosi' come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque,
ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze
linguistiche nelle zone di appartenenza.
5. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345,
la RAI si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e
promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti
sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti istituzioni locali.
La RAI promuove, altresi', la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in
parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o
comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a
tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive
regionali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto
una commissione appositamente costituita tra il Ministero e la RAI individuera'
le sedi della societa' a cui sono attribuite le attivita' di tutela di ciascuna
minoranza linguistica riconosciuta nonche' il contenuto minimo della tutela.
Art.
13.
Rete parlamentare
1.
La RAI e' tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai
lavori parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
secondo le modalita' della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di
impianti di cui all'allegato A.
2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella
programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del
Parlamento. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere
improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialita' ed equilibrio
propri del servizio pubblico.
La RAI e' impegnata a pubblicizzare l'attivita' della rete parlamentare anche
attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito
delle trasmissioni di informazione parlamentare.
3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa
autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al comma 1 potra' essere
soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta
con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso
operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi
dovranno essere attuati senza degradare la qualita' del servizio offerto su base
non
interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e
con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del
paesaggio.
4. La RAI potra' diffondere le trasmissioni della rete parlamentare via Internet
e via satellite.
Art.
14.
Servizi speciali per la mobilita'
1.
La RAI si impegna a dedicare adeguati spazi nella programmazione televisiva e
radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del
traffico e della viabilita' e la sicurezza stradale.
2. I notiziari radiofonici sulle condizioni della viabilita' e del traffico
delle autostrade, superstrade, tangenziali e snodi cittadini e i consigli sulla
sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio, incrementando il tempo
dedicato all'informazione, nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali.
Il servizio Isoradio viene svolto attraverso la rete di impianti di cui
all'allegato B.
3. Tali programmi devono essere trasmessi lungo il tracciato autostradale, le
tangenziali e le zone limitrofe.
4. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio Isoradio per
tutte le esigenze di orientamento dell'utenza del Dipartimento della protezione
civile.
5. L'estensione del servizio Isoradio, per quanto possibile irradiato sul
territorio impiegando la stessa frequenza, al tracciato autostradale, alle
tangenziali, e alle zone limitrofe non ancora
raggiunte ed il miglioramento della diffusione del servizio stesso devono
avvenire mediante l'installazione di impianti di potenza irradiata adeguata,
previa autorizzazione del Ministero che
assegnera' le necessarie frequenze tenendo conto a tal fine del carattere
specifico di pubblica utilita' del servizio Isoradio.
6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 la concessionaria
appronta, anche sulla base di richieste provenienti dal Ministero, su
indicazione del Ministero dell'interno e del
Ministero delle infrastrutture, piani di sviluppo della rete e li presenta al
Ministero.
Capo
IV
Tecnologie, ricerca e sperimentazione
Art.
15.
Qualita' e disponibilita' tecnica del servizio
1.
La RAI si impegna ad assicurare un grado di qualita' del servizio, salvo le
implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione
radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione
internazionale delle telecomunicazioni - radiocomunicazioni).
2. Nell'ambito della disponibilita' delle frequenze il Ministero assicurera'
alla RAI quelle necessarie all'espletamento del servizio concesso, per risolvere
le situazioni interferenziali piu' importanti e allo scopo di migliorare il
grado minimo di qualita' del servizio.
3. La RAI, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli
impianti di trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico
individuati negli allegati C e D.
4. La RAI si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la
documentazione relativa al monitoraggio della qualita' tecnica del servizio di
radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di
estensione dei servizi in funzione, della qualita' di ricezione riferita ai
livelli della scala di qualita' UIT-R e dell'andamento delle situazione
interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonche' i valori della
disponibilita' del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualita'
concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi
alla copertura la RAI e' tenuta a fornire annualmente al Ministero la
rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei
servizi.
Art.
16.
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva
1.
La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione
televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione per
ciascuna delle tre reti televisive nazionali.
La terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97
per cento della popolazione.
2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la
concessionaria si impegna, laddove sia riscontrata l'interesse all'ampliamento
del servizio analogico, ad estenderne localmente la copertura ai centri abitati
con popolazione non inferiore a 300 abitanti, a fronte di convenzioni o
contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane o altri
enti locali o consorzi di enti locali nonche' con altri enti e soggetti, secondo
criteri di economicita' degli investimenti e previo apporto, da parte degli enti
locali competenti, delle infrastrutture necessarie all'installazione degli
impianti di diffusione, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla
salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.
Art.
17.
Copertura del servizio di radiodiffusione
sonora in modulazione di frequenza
1.
La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione
sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM)
non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio
non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.
2. La RAI si impegna, ove occorra, a migliorare la qualita' del segnale, previa
assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.
3. La RAI e' tenuta a incrementare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre
reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network),
conformemente alle norme ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) e potra' estendere la sperimentazione
del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).
4. Nel corso dell'attivita' di adeguamento della rete per garantire il grado di
copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in
materia di tetti elettromagnetici, e'
ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.
Art.
18.
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora
in modulazione di ampiezza
1.
Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto
attraverso gli impianti ad onde corte ed onde medie.
2. Il servizio ad onde corte viene svolto attraverso gli impianti di cui
all'allegato E ed e' disciplinato da apposita convenzione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. La RAI, anche al fine della necessaria attenzione alla salvaguardia della
salute umana ed alla tutela del paesaggio, si impegna alla razionalizzazione
delle reti di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza ed a presentare
entro sei mesi un piano che tenga conto delle necessarie riduzioni di potenza e
miri ad una unica rete che trasmetta programmi delle reti radiofoniche
nazionali.
Art.
19.
Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1.
La RAI, al fine di realizzare nuovi impianti e apportare modifiche od eventuali
miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da
realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi:
a) caratteristiche radioelettriche;
b) area di servizio;
c) destinazione delle opere;
d) costi preventivati;
e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.
2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si
pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione
sperimentale all'esercizio dell'impianto.
3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della
compatibilita' radioelettrica dell'impianto con gli altri impianti delle
emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai
sensi della normativa vigente, e' di due mesi dalla data di comunicazione da
parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Se l'impianto non
viene attivato entro i sei mesi
successivi al rilascio dell'autorizzazione, la RAI e' tenuta a comunicarne i
motivi al Ministero.
4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto
dopo aver verificato la compatibilita' radioelettrica e concluso il procedimento
di coordinamento internazionale.
5. La RAI provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere
realizzate e a fornire informazioni su quelle in corso.
Art.
20.
Impiego dei collegamenti mobili
1.
La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili
realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di
automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non
interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la
concessionaria indichera' per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la
distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la
distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del
servizio effettuato anche al fine del
pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari,
nella misura stabilita dal Ministero.
2. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti
simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti
fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indichera' al Ministero i
collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute
disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la
distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo
canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal
Ministero.
3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la RAI potra' utilizzare le frequenze
assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.
Art.
21.
Ruoli di "Programme Booking Centre" e di "Accounting Office"
per
servizi internazionali
1. La RAI ha facolta' di curare nei confronti dei gestori e degli operatori nazionali ed internazionali la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per l'estero o in transito per l'estero e la fornitura e supervisione di detti circuiti (ruolo di "Programme Booking Centre") nonche' la corrispondente contabilita' (ruolo di "Accounting Office"). Tale attivita' non deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico concesso e la RAI ne terra' informato, con relazione annuale, il Ministero.
Art.
22.
Realizzazione e manutenzione degli impianti
1.
La RAI ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli impianti necessari
all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme tecniche
nazionali comunitarie e internazionali
concernenti la materia.
2. La RAI procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla
telesorveglianza e al telecontrollo necessari al loro buon funzionamento.
3. La RAI puo' utilizzare, secondo le disposizioni di legge e della convenzione,
previa autorizzazione del Ministero, in comune con altri operatori i
propri impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale
degli impianti, anche ai fini ambientali, purche' cio' non risulti di
pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra
alla equilibrata gestione aziendale.
Art.
23.
Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione
televisiva e radiofonica numerica
1.
Al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Paese e l'introduzione delle
nuove tecnologie trasmissive, la RAI si impegna ad agevolare la conversione alla
trasmissione di programmi e servizi multimediali in tecnica digitale terrestre.
2. A tal fine la RAI e' tenuta entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente contratto a presentare al Ministero un progetto che, anche valorizzando
i risultati sperimentali ottenuti ed in itinere, definisca le successive fasi di
avanzamento del piano di configurazione delle reti di trasmissione in tecnica
numerica e indichi le compatibilita' finanziarie.
Il progetto dovra', tra l'altro, contenere i seguenti elementi:
percentuale di copertura della popolazione;
opzioni tecnologiche di produzione, diffusione/distribuzione, ricezione;
tempi di realizzazione;
piano finanziario.
Intervenuta l'approvazione del progetto da parte del Ministero, con successivi
atti d'intesa tra le parti verranno individuate le modalita' tecniche e
finanziarie di realizzazione del progetto
medesimo.
3. La RAI si impegna, altresi', a promuovere progetti di produzione basati sulle
nuove tecnologie di creazione, produzione e diffusione nonche' l'uso della
televisione come strumento di informazione e alfabetizzazione multimediale ed a
favorire la formazione degli operatori del settore audiovisivo, in particolare
nei settori dell'impiego delle nuove tecnologie.
Art.
24.
Ricerca e innovazione
1.
La RAI si impegna a dedicare particolare attenzione allo studio e alla
sperimentazione di mezzi nuovi di produzione, trasmissione, diffusione ed
archiviazione nonche' dei nuovi servizi multimediali interattivi, collaborando
in modo attivo alla definizione dei nuovi standard internazionali per la
televisione digitale interattiva. A tale scopo la RAI potra' stipulare apposite
convenzioni sia con il Ministero sia con altri soggetti di riconosciuta
competenza tecnica. La RAI assicura la massima partecipazione a iniziative e
programmi di ricerca ed innovazione tecnologica promosse dall'Unione europea,
dal Consiglio di Europa e dalle altre istituzioni europee. La RAI e' tenuta a
riferire annualmente al Ministero sulle iniziative adottate ai sensi del
presente articolo.
2. La RAI si impegna ad implementare il progetto di audiovideoteca sviluppato ai
sensi del contratto di servizio per il triennio 2000-2002 ed a realizzare la
catalogazione digitale
dell'archivio storico registrato su nastro magnetico analogico.
L'archivio storico radiotelevisivo sara' progressivamente aperto al pubblico,
per la consultazione presso sedi della RAI, secondo modalita' e tempi da
definire d'intesa con il Ministero.
Art.
25.
Servizi multimediali
1.
La RAI, di intesa con il Ministero, puo':
a) sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi
televisivi e sonori;
b) valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio,
televisione, teletext, anche con finalita' di estensione dell'offerta
all'estero, nonche' di servizio rivolto alle aree
disagiate del Paese;
c) sperimentare i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo
sviluppo della "societa' dell'informazione";
d) promuovere l'alfabetizzazione informatica degli utenti radiotelevisivi;
e) sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento alla intera
catena di produzione, archiviazione, trasmissione e diffusione di programmi
televisivi e radiofonici;
f) contribuire alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualita' ed
alle applicazioni del cinema elettronico.
2. La RAI puo', inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purche'
non arrechi pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata
gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione
con societa' e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo
carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.
3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi precedenti, la RAI e' tenuta a
trasmettere al Ministero, annualmente, una dettagliata relazione.
Art.
26.
Servizi di diffusione via satellite
1.
Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia
del Paese nel contesto internazionale, con particolare riferimento ai Paesi
dell'area balcanica, del medio
oriente e del nord Africa, e di promuovere l'innovazione tecnologica e
industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediali,
la RAI, previa autorizzazione del Ministero, potra' realizzare, utilizzando
satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:
servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di
numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video
Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea; servizi che utilizzano
adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via
satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi ma privi dei
diritti di diffusione all'estero; tali programmi non potranno, comunque,
assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro via satellite; servizi
radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale;
servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi analogici; la
concessionaria provvedera' a convertire in digitale tali servizi.
2. Per programmi di spiccata utilita' sociale del tipo dei canali
"educational" o dei canali al servizio del volontariato e dei
portatori di handicap, dei canali in difesa dei consumatori in tema
agroalimentare o ambientale, realizzati dalla RAI direttamente o per conto o con
la partecipazione di altri Ministeri o delle istituzioni universitarie pubbliche
la sperimentazione potra' essere autorizzata dal Ministero anche su appositi
canali dedicati.
3. La RAI si impegna a diffondere, all'interno dell'offerta trasmessa via
satellite, a rotazione, programmi di informazione regionali gia' trasmessi dalle
reti terrestri.
Capo
V
Il finanziamento e la gestione economico-finanziaria
Art.
27.
Criteri economici di gestione
1.
La RAI si impegna a svolgere il servizio pubblico radiotelevisivo secondo
criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento
degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali,
finanziari e di produttivita' aziendale.
2. Il finanziamento di tale attivita' e' assicurato con caratteri di certezza e
congruita', per il triennio di durata del contratto di servizio, attraverso il
canone di abbonamento, i corrispettivi
derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre
entrate consentite dalla legge.
3. La RAI e' tenuta a mantenere un equilibrato e sostenibile rapporto tra
indebitamento finanziario netto e mezzi propri (D/E) dedotti gli importi per
crediti verso la pubblica amministrazione.
Nell'ambito di un programma triennale di investimenti straordinari si potra'
tenere conto degli introiti da canone assicurati per il triennio, per stabilire
il rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri.
4. Al fine di assicurare la trasparenza del finanziamento pubblico, la RAI si
impegna a indicare distintamente nella propria contabilita' le risorse
pubbliche, quelle derivanti da attivita'
commerciali consentite dall'art. 5 della convenzione e quelle derivanti dalla
raccolta pubblicitaria ai sensi dell'art. 15 della legge n. 103 del 1975,
nonche' i costi delle attivita' del servizio pubblico radiotelevisivo come
definito dalla legge, dalla convenzione e dal presente contratto e quelli delle
altre attivita', con modalita' che consentano di verificare che le risorse di
derivazione pubblica siano destinate unicamente all'attivita' di servizio
pubblico. A tal fine viene istituita una commissione paritetica composta da
rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e
della RAI, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, che
individua i criteri generali e le modalita' di attuazione della contabilita'
separata secondo le linee guida dettate dalla Commissione europea con la
comunicazione 2001/C 320/4 e tenendo conto delle esperienze maturate dagli
organismi di servizio pubblico negli Stati membri.
5. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione,
entro il mese di giugno di ogni anno la RAI e' tenuta a trasmettere al Ministero
ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati
economici e finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti
non aziendali, conterra' informazioni anche in merito:
alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di
riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici,
televisione, Internet, ecc.);
i ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;
gli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello
complessivo.
6. La RAI e', altresi', tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i
piani industriali (economici, finanziari e di investimento e strategici), le
previsioni economiche di esercizio e i bilanci consuntivi di esercizio, nonche',
entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione contenente i risultati
economici e finanziari consuntivi della societa' al 30 giugno.
Art.
28.
Canone di abbonamento
1.
Per ciascuno degli anni di durata del presente contratto, la misura della
variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla
televisione e del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori
dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e' determinata
secondo la seguente formula, articolata su tre variabili:
C = I + - O + V dove:
C e' la variazione percentuale del canone per l'anno n;
I e' la somma tra l'inflazione programmata fissata dal Governo per l'anno n e
una quota del differenziale tra il tasso di inflazione tendenziale (ultimo
valore disponibile alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al
successivo comma 3) e programmato per l'anno n-1;
O e' la risultante di due componenti:
1) penalizzazione connessa all'eventuale mancata realizzazione dell'ammontare
globale degli investimenti/costi inclusi nella variabile V per l'anno n-1; la
penalizzazione e' pari all'ammontare della quota del sovrapprezzo riconosciuto
per la quota non realizzata;
2) maggiorazione/penalizzazione legata al raggiungimento di specifici e
misurabili obiettivi qualitativi e/o quantitativi caratteristici della missione
della RAI, con particolare riguardo al
rispetto degli obblighi nell'offerta televisiva e nella programmazione per i
minori; tale variazione non puo' eccedere il + - 20% dell'incremento
complessivo;
V e' l'impatto economico, totale o parziale, dei progetti aggiuntivi
eventualmente previsti per l'anno n in rapporto al fatturato da canoni di
abbonamenti dell'esercizio n-1.
2. La quota di recupero del differenziale dell'inflazione relativa all'anno n-1
la variabile V e la quota di riconoscimento dei progetti nonche' gli obiettivi
qualitativi e quantitativi e la
relativa percentuale non eccedente il 20%, saranno annualmente stabiliti con
decreto ministeriale su proposta della commissione di cui al successivo comma 3.
3. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti
del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e della
concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, elabori
e presenti, entro il mese di ottobre di ogni anno, una motivata proposta per i
valori di cui al comma precedente.
4. La commissione paritetica potra' proporre le opportune integrazioni di
carattere straordinario alla formula definita al comma 1.
5. Le misure del sovrapprezzo di cui al comma 1 nonche' l'ammontare
dell'abbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con
decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dell'anno
precedente a quello a cui si riferiscono.
Art.
29.
Riscossione del canone di abbonamento
1.
Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonche' per la riscossione,
ordinaria e coattiva degli stessi, la RAI mettera' a disposizione dell'Ufficio
registro abbonamenti radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino, strutture, mezzi e
personale dell'ente stesso, nonche' i locali occorrenti, con le modalita' ed i
costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle
finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 1988 e successive modificazioni.
2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno
corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni
complessive di entrata del bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate,
mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun
anno finanziario.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche
fiscali, provvedera' ad emettere apposito ordine di pagare a favore della
concessionaria, ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, affinche' le
suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del
trimestre.
Capo
VI
Monitoraggio, vigilanza e sanzioni
Art.
30.
Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale
1.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto viene istituita una
sede permanente di confronto fra il Ministero e la RAI che, con carattere
consultivo, esamini le iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi
dell'art. 7 del presente contratto. La sede, inoltre, verifica il rispetto dei
diritti all'accesso, secondo le indicazioni della commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. La sede e' composta da 24 membri, di cui 12 nominati dal Ministero, scelti
tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di
lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui al
comma 1, e 12 nominati della RAI. Ai lavori della sede permanente possono
partecipare come invitati i rappresentanti di enti, istituzioni e organizzazioni
senza scopo di lucro.
3. La sede e' coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed
uno della RAI si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e
dei servizi messi a disposizione dalla stessa RAI. La sede procede entro tre
mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento.
Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli
strumenti e dei materiali necessari per i lavori della sede, coordinare i
lavori delle sessioni, tenere i contatti con istituzioni, enti e associazioni.
La sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le
comunicazioni specifiche che la RAI predisporra' sui temi di cui all'art. 7, ed
esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta, che verra'
inviato al Ministero, alla RAI, alla commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e alle istituzioni ed enti che hanno competenza o
sono coinvolte sui temi trattati.
4. I membri della sede durano in carica per il periodo di vigenza del contratto
di servizio.
Art.
31.
Vigilanza e controllo
1.
Ferme restando le competenze previste da norme di legge o di regolamento, il
Ministero svolge la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi
previsti dal presente contratto di
servizio.
2. Il Ministero, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza, ha la facolta' di
disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere in qualsiasi momento alla RAI
informazioni, dati e documenti utili.
3. La RAI e' tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati
l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria
collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo
svolgimento della attivita' di controllo. Il rifiuto non giustificato puo'
essere valutato ai fini dell'irrogazione della sanzione di cui al successivo
articolo.
4. Il Ministero riferisce alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, sullo stato attuativo
del contratto di servizio, sugli
eventuali inadempimenti riscontrati e sulle sanzioni irrogate.
Art.
32.
Sanzioni
1.
Ove il Ministero accerti l'inadempimento di uno o piu' obblighi previsti dal
presente contratto, provvede, entro trenta giorni a contestare la violazione
alla RAI, in persona del
rappresentante legale, il quale, nei successivi trenta giorni, ha diritto di
essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare
deduzioni, chiarimenti e documenti. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero
puo' acquisire documenti ed informazioni, anche da terzi, ed esperire
sopralluoghi.
2. Entro novanta giorni dalla avvenuta contestazione, il Ministero emette un
motivato provvedimento ed applica l'eventuale sanzione che, salvo che
l'inadempimento non comporti una sanzione piu' grave, corrisponde alla penalita'
prevista dall'art. 22 della convenzione.
3. Il pagamento della penalita' deve essere effettuato entro trenta giorni dalla
ricezione della relativa richiesta; trascorso inutilmente tale termine l'importo
e' prelevato dal deposito cauzionale costituito dalla RAI, a norma dell'art. 20
della convenzione, che deve essere reintegrato con le modalita' previste dallo
stesso articolo. Sono comunque fatte salve le disposizioni previste da norme di
legge o di regolamento.
Art.
33.
Collaborazione per interpellanze interrogazioni
e atti ispettivi parlamentari
1.
La RAI fornisce la piu' ampia collaborazione alle amministrazioni interessate ai
fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti
ispettivi parlamentari.
2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni
quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.
Capo
VII
Norme finali
Art.
34.
Adeguamento del contratto di servizio
1.
Il Ministero e la RAI si impegnano ad adeguare il presente contratto di servizio
alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.
2. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle
prestazioni previste nel presente contratto, a richiesta di una delle parti
potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.
Art.
35.
Entrata in vigore e scadenza
1.
Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente
della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 2005. Fino alla data di
entrata in vigore del successivo contratto di servizio, i rapporti tra la
concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente
contratto.
2. Entro il 1 luglio 2005 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la
stipulazione del contratto relativo al triennio 2006-2008.
3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del contratto, non sono
soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale concessioni e
autorizzazioni del Ministero.
4. Il Ministero e la RAI si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso
ogni mezzo di comunicazione, al presente contratto.
Roma, 23 gennaio 2003
p. RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Baldassarre
p. Ministero delle comunicazioni
Il segretario generale
Stelò