DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 febbraio 2003

Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/03/2003)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, converito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001, che ha approvato il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2000-2002;
Considerato che occorre adottare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2005;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza generale del 6 dicembre 2002;
Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 21 gennaio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.

1. E' approvato l'annesso contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2005.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 127

 

Allegato

 

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

 

Visto l'art. 3 della convenzione tra lo Stato e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, di seguito denominata
"convenzione", che rinvia per l'integrazione di essa ad un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto;
Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 della convenzione;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto il messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in data 23 luglio 2002;
Accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 e' fissata al 31 dicembre 2002;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di stipulare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato "Ministero", in persona del segretario generale pref.
Vittorio Stelo, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata "RAI", con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione prof. Antonio
Baldassarre, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI, si conviene e si stipula quanto appresso.

 

Capo I
Principi generali

Art. 1.
Missione del servizio pubblico radiotelevisivo

1. Il presente contratto di servizio stabilisce per il triennio 2003-2005 i diritti e gli obblighi della RAI, nel rispetto dei diritti e delle liberta' garantiti dalla Costituzione, delle norme di
legge e di regolamento in materia di radiodiffusione e di telecomunicazioni, del diritto comunitario, degli accordi internazionali, delle norme tecniche vigenti e della convenzione, in
conformita' con gli indirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il contratto ha ad oggetto l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale, i contenuti editoriali, i servizi tecnologici per la produzione e per la trasmissione del segnale, la gestione
economico-finanziaria e i sistemi di controllo e di monitoraggio; individua, altresi', i criteri di determinazione del finanziamento da canone valevoli per la durata del triennio.
3. Le parti, di comune accordo, riconoscono quali compiti prioritari del servizio pubblico radiotelevisivo: garantire la liberta', il pluralismo, l'obiettivita', la completezza, l'imparzialita' e la correttezza dell'informazione; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identita'
nazionale e locale; garantire servizi di utilita' sociale; estendere alla collettivita' i vantaggi delle nuove tecnologie trasmissive;
assicurare, inoltre, una programmazione equilibrata e varia in grado di mantenere il livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle funzioni e garantire il raggiungimento della qualita' dell'offerta nell'insieme dei generi della programmazione.
4. Per l'assolvimento di tali compiti la RAI si impegna, con le modalita' e le condizioni stabilite nel presente contratto, a:
offrire un'ampia gamma di programmi televisivi, radiofonici e multimediali, diretti alla totalita' degli utenti, riservando, in tutte le fasce orarie anche di maggiore ascolto, un adeguato e
proporzionato numero di ore di trasmissione all'informazione, educazione, formazione, promozione culturale;
promuovere le capacita' produttive, imprenditoriali, creative e culturali nazionali, regionali e locali, favorendo lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuendo alla crescita del sistema produttivo europeo;
favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio della pari opportunita', nel piu' rigoroso rispetto della dignita' e della centralita' della persona nonche' delle culture delle
diversita';
dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione ed in
relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;
favorire la ricezione dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale dei disabili sensoriali;
assicurare la diffusione di programmi televisivi e radiofonici speciali per l'estero al fine di favorire la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e per garantire un adeguato
livello di informazione delle comunita' italiane all'estero;
rispettare le norme di legge e di regolamento riguardanti la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa';
valorizzare le culture locali e l'informazione regionale anche attraverso il potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione, qualora cio' sia ritenuto necessario da parte della RAI;
dedicare una specifica programmazione alle minoranze linguistiche;
effettuare servizi speciali per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilita';
assicurare la qualita' del segnale televisivo e radiofonico e la massima copertura del territorio;
garantire la conservazione e la valorizzazione degli archivi storici dei programmi;
sperimentare tecnologie innovative anche al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Paese nonche' l'introduzione delle nuove tecnologie trasmissive, accelerando ed agevolando la conversione alla trasmissione in tecnica digitale terrestre;
improntare la gestione economico-finanziaria a criteri di efficienza e di economicita' al fine di garantire una adeguata redditivita' del capitale che consenta il progressivo avvicinamento ai parametri economico-finanziari di mercato;
predisporre un sistema di contabilita' separata allo scopo di distinguere i costi delle attivita' del servizio pubblico radiotelevisivo, quelli delle prestazioni a corrispettivo stipulate con altre amministrazioni e quelli delle attivita' previste dall'art. 5 della convenzione, con modalita' che consentano di verificare che le risorse di derivazione pubblica siano destinate unicamente all'attivita' di servizio pubblico;
individuare un sistema di conoscenza del mercato, di valutazione della qualita' della programmazione, di monitoraggio del rapporto tra domanda e offerta, per l'elaborazione e la comunicazione dei risultati di certificazione della qualita' con particolare attenzione ai metodi  di analisi ed ai criteri di verifica.

 

Art. 2.
La qualita' dell'offerta

1. La RAI si impegna ad assicurare, nell'arco di tutta la programmazione radiofonica e televisiva, a prescindere dal genere e dalla fascia oraria, una diffusa qualita' dell'offerta. In particolare, la RAI si obbliga a:
rispettare e soddisfare le esigenze degli utenti tenendo conto dei diversi orientamenti, opinioni e gusti;
osservare i principi di pluralismo, imparzialita', completezza e obiettivita';
promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;
ispirarsi nella programmazione ai valori della societa' civile e democratica, offrendo una programmazione interessante, efficace e di buon gusto;
assicurare sempre il buon uso della lingua italiana e la correttezza dei comportamenti, evitando scene o espressioni volgari o di cattivo gusto;
aggiornare la programmazione tenendo conto dell'evoluzione e dell'innovazione delle tecniche di trasmissione e dei nuovi contenuti radiotelevisivi;
valorizzare l'informazione di carattere regionale.
2. La RAI riconosce, quale fine strategico della missione di servizio pubblico, la qualita' dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione.
3. Al fine del controllo della qualita' dell'offerta, la RAI si impegna ad avviare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, un sistema di verifica interna che, avvalendosi
di appositi indicatori e specifici parametri di valutazione basati sui criteri di cui al comma 1, accerti il grado di raggiungimento della qualita' dell'offerta televisiva e radiofonica. La RAI si
impegna, altresi', ad effettuare controlli e verifiche su un campione rappresentativo dell'utenza per analizzare la percezione del telespettatore rispetto alla qualita' della propria programmazione.
4. La RAI, attraverso un apposito centro di ascolto provvede a recepire le opinioni del pubblico sulla propria programmazione ai fini delle opportune valutazioni sull'erogazione del servizio
pubblico radiotelevisivo. Tale servizio viene adeguatamente pubblicizzato dalla RAI.
5. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione composta da quattro membri di cui due designati dalla RAI e due designati dal Consiglio nazionale degli utenti tra personalita' di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalita'. Ai lavori della
commissione partecipa un rappresentante del Ministero. La commissione nell'espletamento dei suoi compiti prendera' in considerazione anche i risultati delle verifiche di cui ai commi 3 e 4, che dovranno essere ad essa comunicati a cura della RAI.

 

Capo II
L'offerta radiotelevisiva: i generi

Art. 3.
L'offerta televisiva

1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i canali televisivi a diffusione terrestre, a garantire un'offerta che, dovendo nel suo insieme rispondere ai criteri di completezza, imparzialita', obiettivita', qualita' e pluralismo che connotano il servizio pubblico, tenga prioritariamente conto dei seguenti generi:
a) informazione d'attualita': notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; trasmissioni che documentano manifestazioni e avvenimenti di attualita' a carattere periodico o
straordinario; pagine di teletext; informazione regionale;
b) approfondimenti ed informazione a tema: supplementi informativi alle edizioni dei notiziari a cura delle testate giornalistiche; inchieste e dibattiti di approfondimento solitamente legate a tematiche sociali, politiche, territoriali e di costume;
trasmissioni di approfondimento a complemento della programmazione di film o fiction; trasmissioni documentative di usi, costumi e tradizioni della societa'; trasmissioni retrospettive sulle vicende e la vita di personaggi celebri con intento documentaristico sulla realta' dell'epoca; rubriche di approfondimento su tematiche a carattere religioso;
c) trasmissioni a carattere istituzionale: trasmissioni periodiche e straordinarie dedicate all'informazione sull'attivita' degli organi istituzionali sovranazionali, nazionali, regionali e
locali; dibattiti parlamentari e dichiarazioni di alte cariche dello Stato e delle regioni; trasmissioni e spazi autogestiti dedicati a partiti e movimenti politici, liste referendarie e sindacati di livello nazionale e regionale;
d) trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di carattere sociale e di pubblica utilita': trasmissioni e programmi contenitori che trattano tematiche di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettivita' e delle fasce di persone con bisogni particolari; trasmissioni e spazi televisivi assegnati ad associazioni e movimenti della societa' civile per la promozione delle loro attivita'; trasmissioni per l'informazione dei consumatori; celebrazioni liturgiche; comunicati che offrono servizi di pubblica utilita' in ambito nazionale e regionale (previsioni metereologiche, bollettini sulla viabilita', ecc.);
e) trasmissioni dedicate a bambini e ragazzi: cartoni e programmi di animazione, compresi quelli con finalita' formativa;  giochi; programmi di informazione specifici; programmi contenitori che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva e che contribuiscano a diffondere la prevenzione dall'uso di sostanze stupefacenti ovvero dannose per la
salute, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignita' e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;
f) trasmissioni a carattere formativo, educativo, culturale ed etico: trasmissioni divulgative, di aggiornamento e di approfondimento di importanza nazionale, regionale e locale dedicate a tematiche culturali (di carattere storico, artistico, filosofico, letterario, filatelico, ecc.) anche con contributi filmati, interviste e dibattiti; trasmissioni didattiche, formative ed etiche
tra cui quelle dedicate alla diffusione della conoscenza dei danni prodotti dall'uso delle sostanze stupefacenti e, comunque, dannose per la salute; trasmissioni dedicate ad eventi relativi ad arti figurative, letteratura, rappresentazioni teatrali, musicali, liriche, cinematografiche e di danza;
g) trasmissioni dedicate a tematiche scientifiche e ambientali:
trasmissioni a contenuto prevalentemente scientifico e ambientale con eventuali parti espositive, contributi filmati, interviste e dibattiti;
h) trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di carattere sportivo: trasmissioni di informazione sportiva; contenitori di avvenimenti sportivi in diretta o registrati riguardanti sia gli eventi di principale richiamo sia le discipline cosiddette "minori";
trasmissioni incentrate su avvenimenti di carattere sportivo;
i) film di particolare livello artistico: film d'indiscusso valore artistico compresi quelli sperimentali o cortometraggi;
j) film e fiction di produzione europea: prodotti cinematografici (film e film di animazione) e di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, ecc.) di produzione italiana od europea.
2. La RAI si impegna a destinare non meno del 65 per cento della propria programmazione annuale televisiva compresa nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 24 e non meno dell'80 per cento per la terza rete, ai programmi indicati al comma 1, nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j). La programmazione deve essere distribuita sulle tre reti, in modo equilibrato, in tutti i periodi dell'anno ed anche negli orari di maggiore ascolto e di "prime time".
3. La RAI e' tenuta a trasmettere al Ministero per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa relativa alla programmazione di ciascuna rete televisiva terrestre, con l'indicazione dei programmi trasmessi e della loro collocazione oraria raggruppati secondo i generi indicati al comma 1, delle ore trasmesse e della percentuale rispetto alla programmazione nella fascia oraria compresa dalle ore 6 alle ore 24 considerata sia in riferimento ai singoli generi che al loro insieme, del dato della diffusione media giornaliera relativo ad ogni genere.

 

Art. 4.
L'offerta radiofonica

1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i tre canali radiofonici nazionali, a:
garantire un'offerta diversificata che realizzi la missione formativa, informativa, culturale, etica e di intrattenimento del servizio pubblico, rispettando in tutta la programmazione i criteri
di qualita' dell'offerta indicati all'art. 2;
ampliare il contenuto dell'offerta, anche sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze manifestate dall'utenza;
sviluppare progetti mirati nell'ambito della multimedialita'.
2. La RAI potra' utilizzare per la distribuzione della programmazione radiofonica anche le reti via cavo e i canali satellitari, previa autorizzazione del Ministero.
3. La programmazione radiofonica della RAI dovra' garantire i seguenti generi:
a) notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;
b) informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;
c) cultura: programmi di attualita' scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;
d) societa': programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e del
territorio, e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese;
e) musica: tutti i generi e sottogeneri di musica colta, di musica sinfonica e di musica leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualita' sul mondo della musica nazionale e popolare;
f) intrattenimento e divulgazione: programmi di intrattenimento qualificato, con giochi per gli ascoltatori; varieta', one-man-show, commedia, satira, sketch, anche realizzati al fine di rappresentare e divulgare criticamente l'evoluzione civile del Paese;
g) servizio: rubriche e servizi sull'attivita' degli organi istituzionali; programmi, rubriche e radiocronache di tema religioso;
rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per non vedenti;
h) pubblica utilita': notiziari e servizi sulla viabilita', la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.
4. La RAI e' tenuta a trasmettere al Ministero per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore trasmesse, con l'indicazione percentuale,
rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 3, nonche', con il medesimo dettaglio, il dato della diffusione media giornaliera.

 

Capo III
L'offerta: profili specifici

Art. 5.
Programmazione Televideo

1. La RAI si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio Televideo per la trasmissione di dati relativi a: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio,
sottotitoli per non udenti e per comunita' straniere e, sulla rete regionalizzata, anche relativi a servizi regionali o locali.
2. La RAI, nel quadro degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, assicurera' nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta commissione parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.
3. La RAI dedichera' appositi spazi a informazioni dirette all'uso consapevole della televisione da parte dei minori, segnalando, altresi', sulle pagine di testo dedicate ai programmi televisivi, i programmi consigliati alla visione dei bambini e dei ragazzi.
4. Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo devono essere evidenziati come tali.

 

Art. 6.
Programmazione televisiva per i minori

1. Al fine di garantire la tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai bambini e ai ragazzi ma a una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22,30, la RAI realizzera' programmi riguardanti tutti i generi televisivi i cui contenuti rispondano a criteri di responsabilita' e rispetto della dignita' dei minori, evitando pertanto la messa in onda di programmi, anche d'informazione, e film contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento. La RAI si impegna altresi' ad un controllo qualitativo e preventivo sul contenuto, i tempi e le modalita' di trasmissione dei messaggi pubblicitari, che contraddistinguera' sempre mediante l'inserimento di marchi visivi e sonori.
Nelle stesse fasce orarie la RAI e' tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale per bambini e ragazzi, che dovra' essere pari almeno al 10 per cento, ed a realizzare programmi che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva, anche in considerazione degli indirizzi degli organi istituzionalmente preposti in materia di tutela dei minori e del vigente codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra TV e minori sottoscritto dalla concessionaria.
I programmi saranno di intrattenimento e di formazione per l'eta' infantile e per i ragazzi, su tematiche quali l'educazione civica, il rispetto per le norme ambientali e la natura, le forme divulgative di studio della storia, delle scienze e delle lingue straniere, le attivita' sportive, l'educazione sessuale, la conoscenza delle diversita' etniche, culturali e religiose.
Immediatamente prima, durante e immediatamente dopo le trasmissioni espressamente dedicate all'infanzia e all'adolescenza, la RAI evitera' di trasmettere promo e trailer in contrasto con i
principi descritti e telepromozioni curate da conduttori dei medesimi programmi.
2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, la RAI si avvarra' dell'ausilio di commissioni, costituite dalle parti congiuntamente, di esperti particolarmente qualificati proposti in maggioranza dal Consiglio nazionale degli utenti. Tali organismi avranno anche il compito di esprimere pareri sulla qualita' delle trasmissioni di cui al comma 1 nel rispetto degli indirizzi proposti dagli organi competenti in materia di tutela dei minori, nonche' del codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra televisione e minori. La RAI comunichera' inoltre alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella relazione bimestrale di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, le linee di programmazione per i minori che intende realizzare nonche' le iniziative adottate.

 

Art. 7.
Programmazione sociale e programmazione
dedicata alle persone con disabilita'

1. La RAI si impegna a promuovere e valorizzare, nell'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la comunicazione sociale e la conseguente rappresentazione delle pluralita' della realta' sociale, con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunita' con bisogni speciali negli ambiti specifici legati ad ambiente, salute, qualita' della vita, consumatori, diritti e doveri civici, sport sociale, disabilita', nuove emergenze e mondo del lavoro, immigrazione, integrazione e multiculturalismo, pari opportunita', anziani. La RAI si impegna altresi' a definire e realizzare attivita' e iniziative specifiche volte a sviluppare l'attenzione e la sensibilizzazione del pubblico in merito alle suddette tematiche, anche attraverso la definizione di nuovi linguaggi mediali efficaci in termini di ascolto.
2. La RAI si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della
violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonche' al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettivita'.
3. La RAI, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie del Trattato di Amsterdam e delle risoluzioni del Forum europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e il superamento dell'handicap anche attraverso campagne sociali mirate e programmi speciali, in collaborazione con le istituzioni competenti nazionali e locali. La RAI si impegna inoltre a garantire l'accesso alla propria offerta multimediale alle persone con disabilita' sensoriali, tramite le specifiche programmazioni audiodescritte sui canali in OM e le trasmissioni in modalita' telesoftware per le persone non vedenti e sottotitolate con speciali pagine del Televideo e con traduttori in video per le persone sorde, attuando, a tal fine, le seguenti iniziative:
incremento del volume delle offerte specifiche di cui sopra del 10 per cento annuo rispetto al 2002 sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione, anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento ed informazione a tema;
mantenimento dell'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari e sua estensione ad almeno una ulteriore edizione del telegiornale nelle fasce orarie di buon ascolto;
miglioramento qualitativo del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse trasmissive dedicate allo specifico servizio; promozione della ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilita' dell'offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacita' sensoriali; comunicazione al pubblico delle iniziative intraprese.

 

Art. 8.
Attivita' educative e formative

1. La RAI si impegna a consolidare e potenziare la propria missione educativa e formativa, contribuendo, in particolare, alle seguenti attivita':
a) informazione sull'evoluzione del sistema scolastico, universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) realizzazione di programmi di supporto alla didattica e formazione degli insegnanti, con particolare riferimento alla conoscenza delle lingue europee e alla alfabetizzazione informatica;
c) orientamento dei giovani e sensibilizzazione di giovani e famiglie ai temi dell'inserimento professionale e del disagio giovanile;
d) valorizzazione delle eccellenze e delle iniziative didattiche innovative;
e) diffusione della cultura scientifica e umanistica.
2. La RAI si impegna inoltre a dotare tutte le scuole degli strumenti necessari per la ricezione dei propri canali satellitari diffusi in digitale dai satelliti Hot Bird.
3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 verranno definite e realizzate sulla base di apposita convenzione tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la RAI, che individuera' i contenuti fondamentali della programmazione delle attivita' stesse, le modalita' di diffusione anche in chiaro, i relativi corrispettivi, nonche' l'interfaccia della RAI incaricata
del coordinamento delle attivita' stesse e la verifica della conformita' della programmazione agli standard didattici e della compatibilita' con gli strumenti didattici disponibili nelle scuole.

 

Art. 9.
Programmazione televisiva per l'estero

1. La RAI, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, per assicurare un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa' italiana nonche' per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, trasmettera', nell'ambito delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altre convenzioni, adeguati programmi televisivi, utilizzando i piu' moderni mezzi trasmissivi e diffusivi.
2. La RAI si impegna altresi' a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu' vasto pubblico
internazionale e ad incrementare il numero dei programmi trasmessi agli italiani all'estero, anche nell'ambito di convenzioni aggiuntive a quella di cui al precedente comma.
3. La RAI e' tenuta a comunicare annualmente al Ministero, mediante apposita relazione, le attivita' e i dati relativi ai programmi trasmessi all'estero.

 

Art. 10.
Partecipazione a iniziative internazionali

1. La RAI potra' partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa e curera' con tempestivita' gli adempimenti per l'utilizzazione dei relativi
contributi.
2. La RAI si impegna a comunicare annualmente al Ministero lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 1.
3. La RAI si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione
alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai Paesi confinanti con l'Italia.

 

Art. 11. 
Prodotti audiovisivi italiani ed europei

1. La RAI si impegna nella valorizzazione delle capacita' produttive, imprenditoriali e culturali nazionali al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla
crescita del sistema produttivo europeo, privilegiando il rapporto tra qualita' e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi. In tali attivita' la RAI considerera' interlocutori privilegiati i produttori indipendenti.
2. La RAI, nel periodo di durata del presente contratto, e' tenuta a destinare almeno il 20 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento a investimenti finalizzati alla produzione di opere
audiovisive italiane ed europee; dovra', altresi', destinare ai film almeno il 40 per cento della suddetta percentuale minima di investimento, di cui una quota non inferiore al 51 per cento dovra'
essere investita in film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche; almeno l'8 per cento annuo della percentuale minima di investimento dovra' essere dedicata agli investimenti in cartoni animati e/o film di animazione appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia. Qualora l'evoluzione del mercato dovesse evidenziare tendenze non compatibili con tale quota, la RAI, con documentata istanza, potra' richiedere che una commissione paritetica
appositamente costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, proceda alla sua rideterminazione.
3. Ai fini della presente norma si intendono:
a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito derivante dalle quote sull'ammontare degli abbonamenti ordinari di competenza della concessionaria relativi all'offerta
televisiva terrestre, al netto del canone di concessione;
b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti su film, fiction, documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti o coprodotti in Italia o nell'ambito comunitario, con
particolare attenzione ai produttori indipendenti come definiti dall'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122;
c) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione nonche' i costi per l'edizione e le spese accessorie relative ai prodotti di cui sopra.
4. La RAI si impegna a istituire con effetto immediato puntuali sistemi di monitoraggio e di verifica del rispetto delle quote previste nel presente articolo e a comunicarli annualmente al Ministero delle comunicazioni e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 12.
Iniziative per la valorizzazione delle culture locali

1. Nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese, la RAI valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le regioni, le province, i comuni, le universita' e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale.
2. Tra le sedi periferiche della concessionaria, le regioni e le province autonome possono essere stipulate convenzioni, con onere in tutto o in parte a carico delle regioni e delle province autonome, per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma precedente. Il Ministero, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e la concessionaria fissano i criteri e le modalita' di stipula delle predette convenzioni e della partecipazione da parte delle emittenti radiotelevisive locali finalizzata a creare rapporti di collaborazione produttiva.
3. La RAI si impegna ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva trenta minuti di programmazione per ogni regione, riservata alla trasmissione di programmi scelti dalle sedi regionali partendo dall'ottimizzazione delle risorse esistenti ed in collaborazione col territorio.
4. La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite  convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche, cosi' come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
5. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345, la RAI si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti istituzioni locali. La RAI promuove, altresi', la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una commissione appositamente costituita tra il Ministero e la RAI individuera' le sedi della societa' a cui sono attribuite le attivita' di tutela di ciascuna minoranza linguistica riconosciuta nonche' il contenuto minimo della tutela.

 

Art. 13.
Rete parlamentare

1. La RAI e' tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalita' della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato A.
2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialita' ed equilibrio propri del servizio pubblico.
La RAI e' impegnata a pubblicizzare l'attivita' della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.
3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al comma 1 potra' essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualita' del servizio offerto su base non
interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.
4. La RAI potra' diffondere le trasmissioni della rete parlamentare via Internet e via satellite.

 

Art. 14.
Servizi speciali per la mobilita'

1. La RAI si impegna a dedicare adeguati spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilita' e la sicurezza stradale.
2. I notiziari radiofonici sulle condizioni della viabilita' e del traffico delle autostrade, superstrade, tangenziali e snodi cittadini e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio, incrementando il tempo dedicato all'informazione, nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali. Il servizio Isoradio viene svolto attraverso la rete di impianti di cui all'allegato B.
3. Tali programmi devono essere trasmessi lungo il tracciato autostradale, le tangenziali e le zone limitrofe.
4. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio Isoradio per tutte le esigenze di orientamento dell'utenza del Dipartimento della protezione civile.
5. L'estensione del servizio Isoradio, per quanto possibile irradiato sul territorio impiegando la stessa frequenza, al tracciato autostradale, alle tangenziali, e alle zone limitrofe non ancora
raggiunte ed il miglioramento della diffusione del servizio stesso devono avvenire mediante l'installazione di impianti di potenza irradiata adeguata, previa autorizzazione del Ministero che
assegnera' le necessarie frequenze tenendo conto a tal fine del carattere specifico di pubblica utilita' del servizio Isoradio.
6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 la concessionaria appronta, anche sulla base di richieste provenienti dal Ministero, su indicazione del Ministero dell'interno e del
Ministero delle infrastrutture, piani di sviluppo della rete e li presenta al Ministero.

 

Capo IV
Tecnologie, ricerca e sperimentazione

Art. 15.
Qualita' e disponibilita' tecnica del servizio

1. La RAI si impegna ad assicurare un grado di qualita' del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione internazionale delle  telecomunicazioni - radiocomunicazioni).
2. Nell'ambito della disponibilita' delle frequenze il Ministero assicurera' alla RAI quelle necessarie all'espletamento del servizio concesso, per risolvere le situazioni interferenziali piu' importanti e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualita' del servizio.
3. La RAI, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati negli allegati C e D.
4. La RAI si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la documentazione relativa al monitoraggio della qualita' tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualita' di ricezione riferita ai livelli della scala di qualita' UIT-R e dell'andamento delle situazione interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonche' i valori della disponibilita' del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualita' concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura la RAI e' tenuta a fornire annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.

 

Art. 16.
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva

1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione per ciascuna delle tre reti televisive nazionali.
La terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97 per cento della popolazione.
2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria si impegna, laddove sia riscontrata l'interesse all'ampliamento del servizio analogico, ad estenderne localmente la copertura ai centri abitati con popolazione non inferiore a 300 abitanti, a fronte di convenzioni o contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonche' con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicita' degli investimenti e previo apporto, da parte degli enti locali competenti, delle infrastrutture necessarie all'installazione degli impianti di diffusione, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.

 

Art. 17.
Copertura del servizio di radiodiffusione

sonora in modulazione di frequenza

1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.
2. La RAI si impegna, ove occorra, a migliorare la qualita' del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.
3. La RAI e' tenuta a incrementare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) e potra' estendere la sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).
4. Nel corso dell'attivita' di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, e'
ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

 

Art. 18.
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora

in modulazione di ampiezza

1. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde corte ed onde medie.
2. Il servizio ad onde corte viene svolto attraverso gli impianti di cui all'allegato E ed e' disciplinato da apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. La RAI, anche al fine della necessaria attenzione alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio, si impegna alla razionalizzazione delle reti di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza ed a presentare entro sei mesi un piano che tenga conto delle necessarie riduzioni di potenza e miri ad una unica rete che trasmetta programmi delle reti radiofoniche nazionali.

 

Art. 19.
Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. La RAI, al fine di realizzare nuovi impianti e apportare modifiche od eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi:
a) caratteristiche radioelettriche;
b) area di servizio;
c) destinazione delle opere;
d) costi preventivati;
e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.
2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.
3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilita' radioelettrica dell'impianto con gli altri impianti delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai
sensi della normativa vigente, e' di due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi
successivi al rilascio dell'autorizzazione, la RAI e' tenuta a comunicarne i motivi al Ministero.
4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto dopo aver verificato la compatibilita' radioelettrica e concluso il procedimento di coordinamento internazionale.
5. La RAI provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e a fornire informazioni su quelle in corso.

 

Art. 20.
Impiego dei collegamenti mobili

1. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indichera' per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la
distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del
pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.
2. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indichera' al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.
3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la RAI potra' utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

 

Art. 21.
Ruoli di "Programme Booking Centre" e di "Accounting Office" per
servizi internazionali

1. La RAI ha facolta' di curare nei confronti dei gestori e degli operatori nazionali ed internazionali la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per l'estero o in transito per l'estero e la fornitura e supervisione di detti circuiti (ruolo di "Programme Booking Centre") nonche' la corrispondente contabilita' (ruolo di "Accounting Office"). Tale attivita' non deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico concesso e la RAI ne terra' informato, con relazione annuale, il Ministero.

 

Art. 22.
Realizzazione e manutenzione degli impianti

1. La RAI ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali
concernenti la materia.
2. La RAI procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari al loro buon funzionamento.
3. La RAI puo' utilizzare, secondo le disposizioni di legge e della convenzione, previa autorizzazione del Ministero, in comune con  altri operatori i propri impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purche' cio' non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

 

Art. 23.
Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione
televisiva e radiofonica numerica

1. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Paese e l'introduzione delle nuove tecnologie trasmissive, la RAI si impegna ad agevolare la conversione alla trasmissione di programmi e servizi multimediali in tecnica digitale terrestre.
2. A tal fine la RAI e' tenuta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto a presentare al Ministero un progetto che, anche valorizzando i risultati sperimentali ottenuti ed in itinere, definisca le successive fasi di avanzamento del piano di configurazione delle reti di trasmissione in tecnica numerica e indichi le compatibilita' finanziarie.
Il progetto dovra', tra l'altro, contenere i seguenti elementi:
percentuale di copertura della popolazione;
opzioni tecnologiche di produzione, diffusione/distribuzione, ricezione;
tempi di realizzazione;
piano finanziario.
Intervenuta l'approvazione del progetto da parte del Ministero, con successivi atti d'intesa tra le parti verranno individuate le modalita' tecniche e finanziarie di realizzazione del progetto
medesimo.
3. La RAI si impegna, altresi', a promuovere progetti di produzione basati sulle nuove tecnologie di creazione, produzione e diffusione nonche' l'uso della televisione come strumento di informazione e alfabetizzazione multimediale ed a favorire la formazione degli operatori del settore audiovisivo, in particolare nei settori dell'impiego delle nuove tecnologie.

 

Art. 24.
Ricerca e innovazione

1. La RAI si impegna a dedicare particolare attenzione allo studio e alla sperimentazione di mezzi nuovi di produzione, trasmissione, diffusione ed archiviazione nonche' dei nuovi servizi multimediali interattivi, collaborando in modo attivo alla definizione dei nuovi standard internazionali per la televisione digitale interattiva. A tale scopo la RAI potra' stipulare apposite convenzioni sia con il Ministero sia con altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica. La RAI assicura la massima partecipazione a iniziative e programmi di ricerca ed innovazione tecnologica promosse dall'Unione europea, dal Consiglio di Europa e dalle altre istituzioni europee. La RAI e' tenuta a riferire annualmente al Ministero sulle iniziative adottate ai sensi del presente articolo.
2. La RAI si impegna ad implementare il progetto di audiovideoteca sviluppato ai sensi del contratto di servizio per il triennio 2000-2002 ed a realizzare la catalogazione digitale
dell'archivio storico registrato su nastro magnetico analogico.
L'archivio storico radiotelevisivo sara' progressivamente aperto al pubblico, per la consultazione presso sedi della RAI, secondo modalita' e tempi da definire d'intesa con il Ministero.

 

Art. 25.
Servizi multimediali

1. La RAI, di intesa con il Ministero, puo':
a) sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori;
b) valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, teletext, anche con finalita' di estensione dell'offerta all'estero, nonche' di servizio rivolto alle aree
disagiate del Paese;
c) sperimentare i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo della "societa' dell'informazione";
d) promuovere l'alfabetizzazione informatica degli utenti radiotelevisivi;
e) sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento alla intera catena di produzione, archiviazione, trasmissione e diffusione di programmi televisivi e radiofonici;
f) contribuire alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualita' ed alle applicazioni del cinema elettronico.
2. La RAI puo', inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purche' non arrechi pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con societa' e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.
3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi precedenti, la RAI e' tenuta a trasmettere al Ministero, annualmente, una dettagliata relazione.

 

Art. 26.
Servizi di diffusione via satellite

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, con particolare riferimento ai Paesi dell'area balcanica, del medio
oriente e del nord Africa, e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediali, la RAI, previa autorizzazione del Ministero, potra' realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:
servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea; servizi che utilizzano adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi ma privi dei diritti di  diffusione all'estero; tali programmi non potranno, comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro via satellite; servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale; servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi analogici; la concessionaria provvedera' a convertire in digitale tali servizi.
2. Per programmi di spiccata utilita' sociale del tipo dei canali "educational" o dei canali al servizio del volontariato e dei portatori di handicap, dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla RAI direttamente o per conto o con la partecipazione di altri Ministeri o delle istituzioni universitarie pubbliche la sperimentazione potra' essere autorizzata dal Ministero anche su appositi canali dedicati.
3. La RAI si impegna a diffondere, all'interno dell'offerta trasmessa via satellite, a rotazione, programmi di informazione regionali gia' trasmessi dalle reti terrestri.

 

Capo V
Il finanziamento e la gestione economico-finanziaria

Art. 27.
Criteri economici di gestione

1. La RAI si impegna a svolgere il servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttivita' aziendale.
2. Il finanziamento di tale attivita' e' assicurato con caratteri di certezza e congruita', per il triennio di durata del contratto di servizio, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi
derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.
3. La RAI e' tenuta a mantenere un equilibrato e sostenibile rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri (D/E) dedotti gli importi per crediti verso la pubblica amministrazione.
Nell'ambito di un programma triennale di investimenti straordinari si potra' tenere conto degli introiti da canone assicurati per il triennio, per stabilire il rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri.
4. Al fine di assicurare la trasparenza del finanziamento pubblico, la RAI si impegna a indicare distintamente nella propria contabilita' le risorse pubbliche, quelle derivanti da attivita'
commerciali consentite dall'art. 5 della convenzione e quelle derivanti dalla raccolta pubblicitaria ai sensi dell'art. 15 della legge n. 103 del 1975, nonche' i costi delle attivita' del servizio pubblico radiotelevisivo come definito dalla legge, dalla convenzione e dal presente contratto e quelli delle altre attivita', con modalita' che consentano di verificare che le risorse di derivazione pubblica siano destinate unicamente all'attivita' di servizio pubblico. A tal fine viene istituita una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e della RAI, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, che individua i criteri generali e le modalita' di attuazione della contabilita' separata secondo le linee guida dettate dalla Commissione europea con la comunicazione 2001/C 320/4 e tenendo conto delle esperienze maturate dagli organismi di servizio pubblico negli Stati membri.
5. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la RAI e' tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati economici e finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterra' informazioni anche in merito:
alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, Internet, ecc.);
i ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;
gli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.
6. La RAI e', altresi', tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i piani industriali (economici, finanziari e di investimento e strategici), le previsioni economiche di esercizio e i bilanci consuntivi di esercizio, nonche', entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione contenente i risultati economici e finanziari consuntivi della societa' al 30 giugno.

 

Art. 28.
Canone di abbonamento

1. Per ciascuno degli anni di durata del presente contratto, la misura della variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione e del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e' determinata secondo la seguente formula, articolata su tre variabili:
C = I + - O + V dove:
C e' la variazione percentuale del canone per l'anno n;
I e' la somma tra l'inflazione programmata fissata dal Governo per l'anno n e una quota del differenziale tra il tasso di inflazione tendenziale (ultimo valore disponibile alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al successivo comma 3) e programmato per l'anno n-1;
O e' la risultante di due componenti:
1) penalizzazione connessa all'eventuale mancata realizzazione dell'ammontare globale degli investimenti/costi inclusi nella variabile V per l'anno n-1; la penalizzazione e' pari all'ammontare della quota del sovrapprezzo riconosciuto per la quota non realizzata;
2) maggiorazione/penalizzazione legata al raggiungimento di specifici e misurabili obiettivi qualitativi e/o quantitativi caratteristici della missione della RAI, con particolare riguardo al
rispetto degli obblighi nell'offerta televisiva e nella programmazione per i minori; tale variazione non puo' eccedere il + - 20% dell'incremento complessivo;
V e' l'impatto economico, totale o parziale, dei progetti aggiuntivi eventualmente previsti per l'anno n in rapporto al fatturato da canoni di abbonamenti dell'esercizio n-1.
2. La quota di recupero del differenziale dell'inflazione relativa all'anno n-1 la variabile V e la quota di riconoscimento dei progetti nonche' gli obiettivi qualitativi e quantitativi e la
relativa percentuale non eccedente il 20%, saranno annualmente stabiliti con decreto ministeriale su proposta della commissione di cui al successivo comma 3.
3. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e della concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, elabori e presenti, entro il mese di ottobre di ogni anno, una motivata proposta per i valori di cui al comma precedente.
4. La commissione paritetica potra' proporre le opportune integrazioni di carattere straordinario alla formula definita al comma 1.
5. Le misure del sovrapprezzo di cui al comma 1 nonche' l'ammontare dell'abbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

 

Art. 29.
Riscossione del canone di abbonamento

1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonche' per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la RAI mettera' a disposizione dell'Ufficio registro abbonamenti radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino, strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonche' i locali occorrenti, con le modalita' ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988 e successive modificazioni.
2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, provvedera' ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, affinche' le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.

 

Capo VI
Monitoraggio, vigilanza e sanzioni

Art. 30.
Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto viene istituita una sede permanente di confronto fra il Ministero e la RAI che, con carattere consultivo, esamini le iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'art. 7 del presente contratto. La sede, inoltre, verifica il rispetto dei diritti all'accesso, secondo le indicazioni della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. La sede e' composta da 24 membri, di cui 12 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui al comma 1, e 12 nominati della RAI. Ai lavori della sede permanente possono partecipare come invitati i rappresentanti di enti, istituzioni e organizzazioni senza scopo di lucro.
3. La sede e' coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della RAI si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa RAI. La sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della sede, coordinare i
lavori delle sessioni, tenere i contatti con istituzioni, enti e associazioni. La sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la RAI predisporra' sui temi di cui all'art. 7, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma  scritta, che verra' inviato al Ministero, alla RAI, alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alle istituzioni ed enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.
4. I membri della sede durano in carica per il periodo di vigenza del contratto di servizio.

 

Art. 31.
Vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze previste da norme di legge o di regolamento, il Ministero svolge la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto di
servizio.
2. Il Ministero, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza, ha la facolta' di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere in qualsiasi momento alla RAI informazioni, dati e documenti utili.
3. La RAI e' tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento della attivita' di controllo. Il rifiuto non giustificato puo' essere valutato ai fini dell'irrogazione della sanzione di cui al successivo articolo.
4. Il Ministero riferisce alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, sullo stato attuativo del contratto di servizio, sugli
eventuali inadempimenti riscontrati e sulle sanzioni irrogate.

 

Art. 32.
Sanzioni

1. Ove il Ministero accerti l'inadempimento di uno o piu' obblighi previsti dal presente contratto, provvede, entro trenta giorni a contestare la violazione alla RAI, in persona del
rappresentante legale, il quale, nei successivi trenta giorni, ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero puo' acquisire documenti ed informazioni, anche da terzi, ed esperire sopralluoghi.
2. Entro novanta giorni dalla avvenuta contestazione, il Ministero emette un motivato provvedimento ed applica l'eventuale sanzione che, salvo che l'inadempimento non comporti una sanzione piu' grave, corrisponde alla penalita' prevista dall'art. 22 della convenzione.
3. Il pagamento della penalita' deve essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; trascorso inutilmente tale termine l'importo e' prelevato dal deposito cauzionale costituito dalla RAI, a norma dell'art. 20 della convenzione, che deve essere reintegrato con le modalita' previste dallo stesso articolo. Sono comunque fatte salve le disposizioni previste da norme di legge o di regolamento.

 

Art. 33.
Collaborazione per interpellanze interrogazioni
e atti ispettivi parlamentari

1. La RAI fornisce la piu' ampia collaborazione alle amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.
2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

 

Capo VII
Norme finali

Art. 34.
Adeguamento del contratto di servizio

1. Il Ministero e la RAI si impegnano ad adeguare il presente contratto di servizio alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.
2. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nel presente contratto, a richiesta di una delle parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.

 

Art. 35.
Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 2005. Fino alla data di entrata in vigore del successivo contratto di servizio, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente contratto.
2. Entro il 1 luglio 2005 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del contratto relativo al triennio 2006-2008.
3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del contratto, non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero.
4. Il Ministero e la RAI si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente contratto.
Roma, 23 gennaio 2003


p. RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Baldassarre


p. Ministero delle comunicazioni
Il segretario generale
Stelò