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Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
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Art. 117 della Costituzione (risultante
dalle modifiche introdotte dall’art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3)
La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea; b)
immigrazione; c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie; f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo; g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi; l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n)
norme generali sull'istruzione; o)
previdenza sociale; p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane; q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno; s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato. Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con
le forme disciplinati da leggi dello Stato.
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