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Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
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CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI (Legge
delega n. 127/2001) […] TITOLO
XII GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA CAPO
I PROFILI
GENERALI
Art. 136 (Finalità
giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero) 1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento: a)
effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità; b)
effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro
dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c)
temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell’espressione artistica. Art.
137 (Disposizioni
applicabili) 1.
Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del
presente codice relative: a)
all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26; b)
alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari; c)
al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I. 2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico. Art.
138 (Segreto
professionale) 1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. CAPO
II CODICE
DI DEONTOLOGIA Art. 139 (Codice
di deontologia relativo ad attività giornalistiche) 1.
Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del
Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure
ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all’articolo 13. 2.
Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in
cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. 3.
Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non
sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene
efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione. 4.
Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci
quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell’articolo
12. 5.
In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
lettera c). |