[...]
La seduta, sospesa alle 11,55, è ripresa alle 12,10.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
deliberazione ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del regolamento in relazione
al testo unificato dei progetti di legge recante norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.
Ricordo che l'articolo 71 del regolamento, al comma 2, prevede che l'Assemblea,
in relazione all'esame di progetti di legge rinviati dal Presidente della
Repubblica, possa limitare la discussione alle parti che formano oggetto del
messaggio di rinvio.
Conformemente ai precedenti, nel corso dell'esame in sede referente del progetto
sul sistema radiotelevisivo, le Commissioni riunite Cultura e Trasporti hanno
assunto nella seduta del 15 gennaio scorso una deliberazione di limitazione
dell'esame alle parti che formano oggetto del messaggio di rinvio, specificando
contestualmente tali parti.
I rappresentanti dei gruppi di opposizione nelle citate Commissioni hanno
successivamente fatto presente ai presidenti delle medesime «l'opportunità che
le Commissioni» - cito testualmente - «prima di procedere all'esame degli
emendamenti, propongano al Presidente della Camera di fissare all'ordine del
giorno dell'Assemblea la discussione della proposta della Commissione e delle
eventuali proposte alternative, anche attraverso una rigorosa disciplina dei
tempi e della discussione».
In proposito, intendo anzitutto ribadire la piena correttezza della prassi
osservata dalle Commissioni alla luce delle norme regolamentari e della relativa
prassi applicativa formatasi nel quadro del quadro del principio di economia
procedurale che assiste i lavori parlamentari. Nulla esclude tuttavia che, in
base a valutazioni attinenti ai contenuti del messaggio di rinvio ed al merito
del progetto di legge, la deliberazione dell'Assemblea possa essere adottata
anche prima che le Commissioni medesime avviino l'esame in sede referente degli
emendamenti.
Nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, sentiti i
presidenti delle competenti Commissioni permanenti, considerato che da parte
delle stesse Commissioni è stata deliberata una proposta di delimitazione della
discussione ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del regolamento, si è dunque
convenuto di fissare per la giornata odierna la deliberazione dell'Assemblea
sulla limitazione della discussione.
Avverto che sono state presentate un'ulteriore proposta di limitazione della
discussione da parte del deputato Castagnetti ed altri, riguardante un numero più
ampio di articoli, nonché un'altra da parte del deputato Violante ed altri,
volta ad estendere l'esame del provvedimento ad ogni articolo del medesimo. È
evidente, per quanto concerne quest'ultima richiesta, che una pronuncia
dell'Assemblea su tale questione consegue implicitamente dalla decisione sulle
proposte di limitazione della discussione. Infatti, ove entrambe le proposte di
limitazione fossero respinte (quella delle Commissioni, prima, e quella
dell'onorevole Castagnetti, dopo), l'Assemblea avrebbe implicitamente deciso di
procedere all'esame del provvedimento nella sua interezza, avallando
sostanzialmente la proposta dell'onorevole Violante ed altri.
Per la discussione di tali proposte, ai sensi degli articoli 41 e 45 del
regolamento, consentirò l'intervento di un deputato per gruppo, a tal fine
assegnando a ciascun gruppo un tempo di dieci minuti.
La votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione
di nomi. L'approvazione della proposta delle Commissioni determinerà
evidentemente la preclusione delle restanti. In caso, invece, di reiezione, si
procederà alla votazione delle altre proposte, secondo l'ordine di
presentazione.
RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente,
vorrei porre alla sua attenzione, nonché all'attenzione dei colleghi alcune
questioni relative all'applicazione del secondo comma dell'articolo 71 del
regolamento, in relazione ad un tema molto rilevante qual è il progetto di
legge all'esame di questo ramo del Parlamento, dopo il rinvio da parte del
Presidente della Repubblica del testo approvato precedentemente.
La prima questione è la seguente: la lettura del secondo periodo del secondo
comma dell'articolo 71, anche sulla base di quanto lei ha testé comunicato alla
Camera, mi rafforza nel convincimento che l'Assemblea si trova di fronte a
possibilità.
La prima è quella di esaminare l'intero progetto di legge rinviato alle Camere,
la seconda è quella di delimitare l'esame, così come le Commissioni riunite
hanno deliberato il 15 gennaio, e la terza è quella di considerare, prendendo
le mosse dal messaggio del Presidente della Repubblica, oltre a quanto
specificamente indicato nel messaggio, anche altre parti. Ciò per più ragioni:
perché vi è una nostra interpretazione più squisitamente politica, ma anche
perché ci si trova di fronte all'esame di un provvedimento definito da tutti
come legge di sistema; dunque, si tratta di norme concatenate le une alle altre.
Allora, proprio per la rilevanza della questione, desidero porre un primo
problema: l'ordine delle votazioni. Lei, signor Presidente, ha affermato che la
prima votazione riguarderà la proposta delle Commissioni deliberata il 15
gennaio. In realtà, vi è una novità rispetto alla deliberazione delle
Commissioni, in quanto oggetto di esame sono anche altre parti, vale a dire
quelle relative alle date inserite. Lei, signor Presidente, durante
la Conferenza dei presidenti di gruppo, ha definito ciò come una necessità
ispirata al buonsenso, ma anche ad un automatismo, dal momento che vi sono date
che, ormai, sono alle nostre spalle, e quindi non avrebbe senso insistere in
quella direzione. Oppure - cosa più interessante - vi sono altre date molto
vicine che, comunque, non potrebbero essere rispettate per gli adempimenti
successivi, anche se la legge venisse approvata con uno sprint
eccezionale. Siamo abituati a tutto in questo ramo del Parlamento ma, anche con
grande sforzo, ciò non sarebbe possibile. Allora, mi chiedo: le Commissioni
hanno esaminato questo elemento di novità rispetto alla deliberazione?
Altrimenti, com'è possibile votare una proposta che non contempla quanto è
stato deliberato dalle Commissioni?
Tuttavia, la questione più rilevante è quella relativa all'ordine delle
votazioni. Il criterio scelto è frutto del fatto che la proposta delle
Commissioni è quella più distante da quanto previsto dal regolamento? Cioè è
quella più distante dal riesame completo della proposta di legge? Oppure perché
è quella presentata dalla maggioranza? Si è seguito un altro criterio? Signor
Presidente, vorrei una sua risposta in merito. D'altra parte, ciò è importante
in quanto, per la prima volta, ci troviamo a deliberare su una questione così
delicata, e sappiamo quanto i precedenti costituiscano non una questione di
forma, ma di sostanza, anche per quanto riguarda i ruoli che ognuno di noi
svolge in Parlamento.
Inoltre con riferimento all'esame di questo progetto di legge, il buonsenso ci
porta ad affermare che alcuni aspetti, anche se non compresi nel messaggio del
Capo dello Stato, possono comunque essere esaminati, come quelli relativi alle
date che ho ricordato poco fa. Prendiamo, ad esempio, quanto stabilito
dall'articolo 28 del provvedimento in esame, che contiene le norme abrogate da
questa nuova disciplina. Alla lettera a), del comma 1, di tale articolo,
si dispone l'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 103 del 1975, che
costituisce il fondamento legislativo della Commissione di vigilanza RAI.
Si tratta allora di una svista? Di un errore? Signor Presidente, onorevoli
colleghi, stiamo attenti! Dico ciò perché, se dovesse passare una cosa del
genere, il non poter predisporre correttivi su una questione di grande rilievo
come questa ci porrebbe di fronte al fatto che, con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della nuova disciplina, la Commissione per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi si troverebbe nell'impossibilità di
esercitare il proprio ruolo. Si tratta, quindi, di una questione che interessa
tutti, indipendentemente dalla collocazione politica, perché si interviene su
un organo di garanzia e su un tema importantissimo, quello del pluralismo
dell'informazione. È una questione delicata che, a quanto mi risulta, è stata
già sollevata dal presidente della Commissione di vigilanza e fatta presente ai
vari presidenti delle Commissioni, sia alla Camera sia al Senato, dopo il
messaggio inviato dal Capo dello Stato.
Signor Presidente, c'è, infine, un problema legato al fatto che, atteso che
quella in esame è una legge di sistema, l'organicità delle norme fa sì che
alcuni emendamenti ammessi e approvati, perché presentati su parti ammesse alla
discussione dal voto che esprimerà l'Assemblea, potrebbero avere effetti
diretti o indiretti su altre parti che invece non potranno essere oggetto di
esame. In questo caso, cosa faremo? Ci troviamo, quindi, di fronte a grosse
difficoltà.
Per tutti i motivi esposti chiedo che sia possibile, prima di iniziare gli
interventi nel merito dei documenti che sono stati presentati, come chiesto
dalle opposizioni, un riesame dell'insieme del provvedimento o di tutte quelle
parti che rivestono grande significato al fine di fornire una risposta compiuta
alla sollecitazione ed alla richiesta contenute nei due messaggi del Capo dello
Stato: quello del luglio del 2002 e quello con il quale lo stesso ha rinviato
alle Camere la legge approvata, nonostante la nostra netta opposizione, dal
Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi che l'hanno chiesta, desidero far presente che quelli posti dall'onorevole Innocenti sono problemi seri e denotano la complessità della questione. Gli onorevoli Boato e Boccia mi hanno chiesto
di intervenire sul tema evidenziato dal collega Innocenti.
ANTONIO BOCCIA. No, Presidente, desidero intervenire per evidenziare una cosa nuova.
PRESIDENTE. Va bene, onorevole Boccia.
MARCO BOATO. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, ai fini
dell'economia dei nostri lavori mi richiamo integralmente al richiamo al
regolamento fatto poc'anzi dal collega Innocenti; richiamo che condivido
pienamente e che, quindi, non ripropongo. Aggiungo, invece, una considerazione
che, forse, era implicita in quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Innocenti.
Signor Presidente, come lei ha detto correttamente nel corso del suo intervento
iniziale, il comma 2 dell'articolo 71 del regolamento prevede che l'Assemblea
possa delimitare l'ambito di esame di una legge rinviata alle Camere con
messaggio del Presidente della Repubblica.
L'unica ipotesi che, a mio parere, non potrebbe essere sottoposta al voto
dell'Assemblea è quella proposta dalla maggioranza delle Commissioni. Non mi
pare, infatti, che si possa delimitare ulteriormente l'oggetto della
rivisitazione del testo da parte delle Camere in modo più restrittivo - come
appunto fa la proposta delle Commissioni - anche rispetto ad un'interpretazione
formalistica del messaggio del Presidente della Repubblica.
Mi riferisco ad esempio - si tratta del caso più eclatante - all'esclusione,
nella proposta delle Commissioni, del comma 7 dell'articolo 15, relativo alla
materia della pubblicità e delle telepromozioni, esplicitamente affrontata nel
messaggio presidenziale.
A me pare - uso questa espressione perché mi sto rivolgendo al Presidente della
Camera - che sia giuridicamente non ammissibile sottoporre all'esame
dell'Assemblea una proposta di limitazione della discussione ai sensi del comma
2
dell'articolo 71 del regolamento che sia addirittura limitativaa rispetto
alla portata del messaggio, anche inteso in senso restrittivo. Al riguardo
condivido l'opinione del collega Innocenti: tale portata va riferita alla legge
di sistema, alle ripercussioni sugli altri articoli, alla questione delle date
che lei, signor Presidente, ha sottoposto alla nostra attenzione in sede di
Conferenza dei presidenti di gruppo, al tema sollevato dal Presidente della
Commissione parlamentare di vigilanza. Comunque, signor Presidente, a parte le
osservazioni formulate dal collega Innocenti, che condivido e dunque non intendo
ripetere testualmente, ritengo che non si possa sottoporre al voto
dell'Assemblea un'ipotesi più restrittiva rispetto alla facoltà - non si
tratta infatti di un obbligo - di limitazione della discussione prevista dal
comma 2 dell'articolo 71 del regolamento.
Quanto alla proposta delle Commissioni, a me pare indubitabile - nel senso che
io non ne dubito, ma intendo conoscere la sua opinione, signor Presidente - che
l'esclusione del comma 7 dell'articolo 15 dalla materia da sottoporre all'esame
parlamentare sia chiaramente in esplicita contraddizione con la portata del
messaggio presidenziale.
Pertanto, alle considerazioni condivisibili svolte dal collega Innocenti, che
non ho ripetuto puntualmente, aggiungo anche questa, che ritengo di estrema
rilevanza dal punto di vista del rapporto fra il messaggio e la facoltà
dell'Assemblea di limitazione della discussione di cui al comma 2 dell'articolo
71 del regolamento. Si tratta di una facoltà che investe tutta la portata del
messaggio presidenziale, e rispetto alla quale non si può escludere qualche
argomento che magari alla maggioranza può non piacere, ma che abbiamo comunque
l'obbligo, a mio avviso, di esaminare.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, del tutto casualmente le osservazioni che intendo svolgere sono in piena continuità con gli interventi del collega Innocenti e del collega Boato, e spostano in avanti la riflessione che le stiamo coralmente chiedendo.
Signor Presidente, comprendo le difficoltà, ma purtroppo la Presidenza della
Camera viene investita di una responsabilità diretta della quale non può
assolutamente disfarsi. Il comma 2 dell'articolo 71 del regolamento attribuisce
all'Assemblea esclusivamente la competenza a decidere se il provvedimento debba
essere esaminato solo nelle parti oggetto del messaggio del Capo dello Stato o
per intero. Non è data all'Assemblea alcuna potestà di interpretazione del
messaggio al fine di decidere quali siano le parti interessate dal messaggio
stesso. Chiedere all'Assemblea questa decisione è formalmente e sostanzialmente
illegittimo.
Signor Presidente, pur con tutta l'accortezza, la moderazione e la prudenza -
mi affido alla sua valutazione, di cui mi fido ciecamente -, lei sa che un vizio
di procedura che dovesse impedire alla Camera dei deputati di esaminare una
parte del provvedimento che, palesemente o meno, viene interessata dal messaggio
del Capo dello Stato, introdotto da una decisione della Presidenza o, in modo
incompetente, dall'Assemblea inficerebbe il procedimento legislativo posto in
essere dalla Camera dei deputati. Signor Presidente, lei sa che la Corte
costituzionale si è pronunziata, a questo proposito, ritenendo che, quando il
vizio attiene a fattispecie quale quella da me indicata, possa essere sollevata
la questione dell'illegittimità della procedura e, quindi, del mancato rispetto
della Costituzione nell'approvazione del provvedimento. C'è il rischio di
introdurre un elemento di incostituzionalità a causa del procedimento che lei,
Presidente, deciderà di adottare.
Signor Presidente, mi deve consentire di dirlo: nella fattispecie, questo
rischio è altissimo, ed è altissimo perché lei lo ha reso tale. Presidente,
nell'annunzio fatto all'Assemblea, lei ha ritenuto possibile che l'articolo 15,
sia interessato dal messaggio del Capo dello Stato, tant'è che ha ammesso al
voto dell'Assemblea la proposta firmata dal presidente Castagnetti e dagli altri
presidenti di gruppo del centrosinistra, nella quale l'articolo 15, comma 7,
ricordato dal collega Boato, è ammesso tra gli articoli che possono essere
oggetto di esame da parte dell'Assemblea. Quindi, Presidente, lei stesso ha
riconosciuto che questo articolo può essere stato interessato dal messaggio del
Capo dello Stato. Il collega Boato - e non dico altro - ha illustrato la
posizione secondo cui ciò non sarebbe soltanto possibile, come riconosciuto
dalla Presidenza della Camera. Infatti, quando il messaggio del Capo dello Stato
dice: «evitare il pericolo che la televisione inaridisca le fonti di
finanziamento della libera stampa», sicuramente ciò interessa l'articolo 15,
comma 7.
Signor Presidente, se l'Assemblea da lei chiamata ad esprimersi dovesse
approvare una delibera che esclude la possibilità di discutere su questo
articolo, il procedimento posto in essere sarebbe viziato di illegittimità e
sicuramente incapperemmo in un'altra censura da parte della Corte. Le
chiederei la cortesia di un approfondimento suppletivo, per valutare se non sia il caso che la Presidenza certifichi con una propria decisione quali siano esattamente gli articoli interessati dal messaggio del Capo dello Stato, in maniera tale che l'Assemblea possa votare esclusivamente sulle parti di propria competenza, decidendo se il provvedimento debba essere esaminato per intero o soltanto nelle parti oggetto del messaggio del Capo dello Stato (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
ANTONIO SODA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Soda? Ha già parlato un esponente del suo gruppo.
ANTONIO SODA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO SODA. Signor Presidente,
intervengo per annunciare che abbandonerò l'aula. Il Presidente della
Repubblica ha rinviato alle Camere il disegno di legge sul riassetto
radiotelevisivo per un ulteriore esame alla luce dei principi costituzionali.
Con il suo messaggio, il Capo dello Stato ha investito la coscienza di tutti i
deputati e di tutti i senatori della Repubblica. La determinazione dei tempi,
della materia e della partecipazione al dibattito non può essere rimessa
all'esclusivo voto di maggioranza.
In tal modo, si trasforma il principio democratico di maggioranza in tirannia
della maggioranza. Poiché il 98 per cento dei deputati di questa Assemblea non
avrà titolo per esprimere una sua valutazione e quindi si sottrarrà al dovere
di interferire positivamente con il messaggio del Presidente della Repubblica,
non parteciperò al dibattito.
PRESIDENTE. Onorevole Soda, per correttezza l'onorevole Vito mi fa rilevare - a mio parere a ragione - che noi abbiamo deciso per oggi un dibattito con i tempi contingentati, per cui chiedo a tutti i colleghi di farsene carico. Credo che intelligenti pauca!
ANTONIO SODA. Sono contingentati i tempi su queste questioni e poi passiamo giornate intere a discutere delle galline (Il deputato Soda abbandona l'aula)!
TITTI DE SIMONE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TITTI DE SIMONE. Signor Presidente,
anche noi vogliamo invitare ad una riflessione molto puntuale e molto attenta
sulle decisioni che dobbiamo assumere perché la materia è complessa e degna di
profonda attenzione, proprio per il rilievo di carattere istituzionale e
politico che è stato conferito nel momento in cui questa legge è stata
rinviata alle Camere per un riesame.
Anche noi vogliamo sottolineare l'inequivocabilità della facoltà che
l'articolo 71 del regolamento conferisce a quest'aula. Sostanzialmente, noi
abbiamo di fronte due alternative: riesaminare l'intero provvedimento oppure
limitare l'esame del provvedimento alle parti che formano l'oggetto del
messaggio. Tuttavia, signor Presidente, mi pare estremamente evidente che non si
possa ridurre l'esame del provvedimento, come hanno proposto le Commissioni,
soltanto ad alcune parti che sono oggetto del messaggio del Presidente della
Repubblica. Noi abbiamo voluto sollevare questo aspetto sul piano procedurale e
regolamentare perché è un punto di sostanza istituzionale e politica. Infatti,
è compito dei presidenti delle Commissioni prima e poi del Presidente della
Camera - e quindi suo - vigilare sull'applicazione di questo principio, pena,
signor Presidente, la privazione di un diritto e di una prerogativa fondamentale
dei deputati. Ora cosa ci dice il messaggio del Presidente della Repubblica?
PRESIDENTE. Ma non è adesso oggetto di discussione.
TITTI DE SIMONE. No, signor Presidente, è oggetto delle decisioni che dobbiamo prendere.
PRESIDENTE. Ma non del richiamo al regolamento. Mi scusi, non la voglio interrompere, ma lei sta facendo un richiamo al regolamento e sta entrando nel merito ...
TITTI DE SIMONE. Vorrei finire il ragionamento per dire che non è possibile, dal nostro punto di vista, intervenire su questa materia con una logica delimitativa dell'oggetto del riesame, limitandosi a specifici articoli o a singole disposizioni, perché questo emerge chiaramente ed inequivocabilmente dal messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camera. Dunque, signor Presidente, altre soluzioni sarebbero per noi del tutto inaccettabili ed esporrebbero questo provvedimento a delle serie questioni di illegittimità di rilevanza costituzionale (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Scusate, chiedo un po' di
attenzione, perché i termini della questione, secondo me, sono chiarissimi e in
primo luogo concorre a fare chiarezza la lettera che i presidenti dei gruppi
dell'opposizione mi hanno inviato. Pertanto, basterebbe che ad alcuni argomenti
io rispondessi con le parole della lettera che mi è stata inviata, per la quale
noi oggi ci troviamo a innovare parzialmente una prassi perché, proprio per
aderire alla richiesta dei presidenti dei gruppi dell'opposizione, le
Commissioni, non il Presidente della Camera - perché non potrei essermi assunto
io questa responsabilità -, hanno acceduto all'idea di anticipare questa
discussione che poteva essere abbinata all'esame della proposta di legge.
Tuttavia, poiché gli argomenti sono seri - ci avventuriamo, tra l'altro, su
un terreno che presenta una qualche asprezza oggettiva -, vorrei rispondere
puntualmente agli argomenti sollevati, anzitutto con riferimento all'ordine di
votazione delle proposte di limitazione della discussione. In ordine a questo,
devo rilevare che la decisione della Presidenza di porre in votazione
prioritariamente la proposta delle Commissioni discende dai principi che
disciplinano la procedura parlamentare di riesame delle leggi rinviate dal Capo
dello Stato e dai precedenti applicativi che sono univoci; non vi sono
incertezze per quanto riguarda i precedenti.
Del resto, ciò risulta ben presente nella lettera che i membri
dell'opposizione, nelle Commissioni Cultura e Trasporti, hanno inviato ai
presidenti delle stesse Commissioni, in cui si dice testualmente: «l'Assemblea
deve decidere sulla base di una proposta della Commissione». Viene quindi
riconosciuto il principio che siano le Commissioni a formulare tale proposta! E
si aggiunge: «prima di procedere all'esame degli emendamenti, propongano al
Presidente della Camera di fissare all'ordine del giorno dell'aula la
discussione della proposta della Commissione e delle eventuali proposte
alternative, anche attraverso una rigorosa disciplina dei tempi della
discussione».
Ai fini della limitazione della discussione in aula, ai sensi dell'articolo 71,
comma 2, del regolamento, occorre una apposita deliberazione in tal senso da
parte dell'Assemblea su una proposta che, nei precedenti, è formulata dalle
Commissioni di merito.
Onorevoli colleghi, io non potrei mai intervenire per dire quali sono gli ambiti
toccati dal messaggio presidenziale, perché non compete al Presidente della
Camera! Su tale questione, l'insieme dei precedenti su cui gli Uffici della
Camera hanno svolto le loro ricerche è univoco, in quanto l'individuazione in
concreto dell'oggetto della limitazione della discussione rappresenta una
valutazione attinente ai contenuti del messaggio di rinvio e al merito del
progetto di legge e la sede naturale per la formulazione di tale proposta, ai
sensi dell'articolo 71, comma 2, del regolamento - lo dico anche in riferimento
a quanto ha detto l'onorevole Boato - è certamente
la Commissione competente per materia, cui vengono contestualmente assegnati
sia il messaggio di rinvio sia il progetto di legge, ai fini dello svolgimento
dell'attività istruttoria.
Tale prassi costituisce del resto attuazione di un principio regolamentare
contenuto anche nell'articolo 86, comma 7, del regolamento, modificato dalla
riforma del 1997. Tale norma prevede che, in via ordinaria, le proposte relative
ai tempi e all'oggetto della discussione - ad esempio lo stralcio e il rinvio il
Commissione - siano formulate dalla Commissione (o dalle Commissioni) e
illustrate in aula dal relatore, il quale è comunque interpellato su ogni altra
proposta attinente l'ordine dei lavori che abbia conseguenze sul seguito
dell'esame di un provvedimento. Si attribuisce in sostanza alle Commissioni, in
quanto organo istruttorio, un fondamentale ruolo propositivo e consultivo sulle
proposte procedurali che riguardano l'iter del provvedimento. È chiaro quindi
che, in presenza di una proposta di limitazione della discussione avanzata dalle
Commissioni, presentata oltretutto prima delle altre, questa assume carattere
prioritario rispetto alle ulteriori proposte alternative presentate.
Non posso dunque che confermare la mia decisione, non senza sottolineare ai
colleghi come il percorso procedurale prescelto in questa occasione, di cui
abbiamo parlato ieri in Conferenza dei presidenti di gruppo, che ammette la
presentazione di proposte alternative a quella delle Commissioni, miri proprio a
contemperare i principi regolamentari generali che ho descritto con le richieste
dell'opposizione, tenendo conto della complessità politica della vicenda.
Quanto all'estensione della materia alle date indicate, la risposta l'ha data,
in fondo, l'onorevole Innocenti, ed è emersa anche ieri, nel corso della
Conferenza dei presidenti di gruppo. L'aggiornamento delle date consegue alla
mancata conclusione dell'iter e sarebbe contrario ad una regola di buon senso e
di coerenza legislativa varare un testo con date non aggiornate.
Aggiungo che la richiesta di modifica delle date è contenuta nella nota inviata
dai presidenti di gruppo dell'opposizione, e sarà richiamata dei relatori
(perché mi è stata preannunciato), né ieri, nella Conferenza dei presidenti
di gruppo, si è eccepito al riguardo.
Ho già parlato della proposta dell'onorevole Violante di riesame di ogni
singolo articolo. È evidente che questa non può
essere intesa come proposta di limitazione della discussione, perché la
decisione sul riesame della legge nel suo complesso consegue, come effetto
naturale, alla reiezione della proposta di limitazione della discussione.
D'altra parte, ove non fossero state formulate proposte di limitazione della
discussione, non vi sarebbe stata materia per procedere ad alcuna deliberazione
su questo punto.
Con riferimento alle questioni riguardanti la necessità di modificare alcune
parti del progetto di legge relativo alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, non incluse
nella proposta di limitazione della discussione formulata dalle Commissioni,
desidero far presente che la questione è nota da tempo - chiamo in causa lei,
onorevole Romani - alle Commissioni di merito, in quanto oggetto di due
segnalazioni successive del presidente della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, senatore
Petruccioli. Peraltro, le Commissioni non hanno ritenuto che tale questione
dovesse essere oggetto di riesame parlamentare, né il punto risulta essere
considerato nel messaggio di rinvio.
Con riferimento, infine, alle questioni da ultimo poste, riguardanti gli
eventuali effetti che le modifiche, introdotte alle parti del disegno di legge
oggetto del messaggio di rinvio, potrebbero eventualmente avere su altre
disposizioni del testo, non considerate in questa sede, ritengo che sia esigenza
prioritaria conoscere gli esiti dell'esame in sede referente, vale a dire le
modifiche che saranno concretamente apportate al testo, riservandomi,
ovviamente, le valutazioni di tale questione in sede di ammissibilità degli
emendamenti.
Infine ricordo, con riferimento all'onorevole Boccia e al suo intervento, come
sempre puntuale - ma, in questo caso, omissivo -, che l'articolo 71 del
regolamento prescrive espressamente, in coerenza con la Costituzione, che la
proposta di legge sia comunque votata articolo per articolo e con votazione
finale.