COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONI E INFORMAZIONE

Giurisprudenza costituzionale 

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo

(TRATTATO che adotta una COSTITUZIONE PER L'EUROPA)

Disciplina, documenti e giurisprudenza comunitaria

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CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEL GIORNALISTA RADIOTELEVISIVO DEL SERVIZIO PUBBLICO

Usigrai

Roma, luglio 1990

NOMINA DEI DIRETTORI

1) I Direttori di testata sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, in linea di massima per una durata triennale;

2) entro due mesi dalla nomina il Direttore di testata presenta all'assemblea di redazione il piano editoriale approvato dal Consiglio di Amministrazione, l'organizzazione del lavoro, i compiti e le funzioni di ciascun settore, i criteri per l'utilizzazione dei collaboratori in organico e fuori organico;

3) la redazione esprimerà un parere sul piano editoriale formulato dal Direttore di testata. In caso di parere negativo sul piano, il Direttore avrà altri altri 15 giorni di tempo per riformularlo e presentarlo all'assemblea. L'esito della votazione sarà comunicato, tramite il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione della Rai.

CAPOREDATTORI REGIONALI

4) Il Direttore della Testata per l'informazione regionale comunicherà al Comitato di redazione la nomina del caporedattore regionale responsabile della redazione, il quale illustrerà la linea editoriale territoriale e lo schema di organizzazione del lavoro, concordati con il Direttore della Tir, che la redazione attuerà in collegamento con la politica editoriale della testata. Il Direttore della Tir, ferma restando la sua titolarità esclusiva del potere di proposta, proporrà al Direttore Generale la nomina dei Vice Caporedattori vicari delle redazioni regionali e le assunzioni e promozioni all'interno di rose di candidati proposte dai Caporedattori regionali;

5) la direzione dell singole testate ed i Caporedattori regionali provvederanno giornalmente a indire una riunione con i rispettivi responsabili di "line", per l'impostazione dei sommari delle edizioni dei notiziari.

POTERI DEI DIRETTORI

6) Il Direttore di testata propone al Direttore Generale la nomina di uno o più Vice Direttori e ne informa il Comotato di Redazione;

7) il Direttore, in materia di assunzioni e promozioni, ha tutti i poteri previsti dal Contratto e dagli accordi con l'editore; sull'argomento si fa anche eslicito richiamo all'accordo 24. 10. 1989 che si allega come parte integrante della presente "Carta".

INFORMATIVA SU APPALTI E COLLABORAZIONI

8) Il Direttore fornirà ai Comitati di redazione la necessaria informativa sul numero, sui costi complessivi e sui criteri delle collaborazioni e degli appalti; analoga informativa sarà data dai Caporedattori regionali ai rispettivi Comitati di redazione,

9) ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle reti sarà fornita l'informativa di cui al punto 7, relativamente ai contratti di collaborazione giornalistica e agli appalti, in sede di Commissione paritetica di cui al 3° comma dell'art. 18 dell'accordo integrativo al Cnlg 10. 11 1988 (in proposito vedi l'accordo 4 luglio 1990).

ASSUNZIONI

10) L'accesso alla professione di giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo avviene, nei limiti e secondo le modalità delle delibere del Consiglio di Amministrazione, attraverso selezioni per la copertura fino al 50% dei posti disponibili da turn-over, selezioni da bandire di massima l'anno precedente quello del previsto esaurimento della selezione pregressa. Per la restante parte si terrà conto, sempre in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, dei professionisti disoccupati e dei giornalisti che abbiano già prestato la propria attività con contratti temporanei, per la Rai, oltre che di professionisti da assumere per chiamata diretta.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

11) Il gionalista dopo l'assunzione o anche immediatamente prima deve essere messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza ad appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da raggiungere e, comunque, di almeno 3 mesi;

12) l'aggiornamento professionale è un diritto che si estende a tutti i giornalisti. Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire l'indirizzo dei programmmi dei corsi di approfondimento con particolare riferimento all'apprendimento delle lingue, alla conoscenza tecnologica, all'approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione.

MOTIVI DI CONTRASTO

13) Nel caso di cambiamento di direzione o di mutata linea politico editoriale della testata il giornalista può chiedere l'assegnazione ad altra testata che sarà accolta sempre che sussistano le disponibilità di organico e vi sia esplicita richiesta del Direttore.

MODIFICHE E RIUTILIZZAZIONE DEI SERVIZI

14) E' riaffermato il diritto insopprimibile del giornalista a non vedere la propria firma o immagine su servizi o notizie, nei cui confronti abbia espresso motivato dissenso.

Il giornalista ha inoltre il diritto di ritirare oltre che la firma la voce e l'immagine dai propri servizi registrati che vengano modificati senza il suo assenso. L'utilizzazione al di fuori di programmi antologici, dei servizi per programmi e testate diverse da quelle di appartenenza, deve avvenire rispettando il contenuto del servizio stesso e previa richiesta di autorizzazione all'autore che dovrà in ogni caso essere indicato come tale.

TITOLARITÀ DELL'INFORMAZIONE

15) I giornalisti titolari di rubriche o conduttori di spazi informativi eviteranno di ricorrere a collaborazioni esterne o ad appalti per servizi per i quali esistono competenze specifiche e disponibilità nelle redazioni. Il ruolo del collaboratore non deve sovrapporsi ma integrare il ruolo della redazione.

INCOMPATIBILITÀ

16) Il giornalista, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 Cnlg, dovrà svolgere la sua professione in modo tale che non possa, per qualsiasi causa, comportare sovrapposizioni con eventuali attività esterne che condizionino il lavoro redazionale. Di tale dovere è responsabile il Direttore di testata che dovrà essere informato dal giornalista; il Direttore di testata, a sua volta, ne darà opportuna informazione alla Direzione Generale. La mancata comunicazione nello svolgimento di attività esterne che comportino sovrapposizioni con il lavoro redazionale determinerà l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto oltre che l'applicazione dei provvedimenti eventualmente necessari per superare situazioni di incompatibilità professionali. Eventuali responsabilità del Direttore di testata nell'assegnazione di attività in contrasto con quanto sopra precisato saranno valutate dalla Direzione Generale. La Commissione paritetica verificherà nei dettagli la specifica delle incompatibilità che riguardano, comunque, attività in uffici stampa, agenzie di pubblicità, uffici di consulenza e relazioni pubbliche, nonché incarichi che comportino i richiamati rischi di sovrapposizioni tali da ledere il principio di una informazione obiettiva e completa della Rai;

17) è fatto divieto al giornalista di comparire in trasmissioni radiotelevisive di aziende concorrenti salvo espressa deroga della Direzione Generale (vedi istruzioni di servizio n. 77 del 6. 10.1976), fatto salvo l'inviolabile diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

18) All'interno di programmi informativi, nessuna forma di pubblicità o di sponsorizzazioni può essere affidata a giornalisti; sponsorizzazioni e pubblicità devono essere chiaramente distinti dall'informazione anche mediante sigle o segnali audio; non sono ammesse interruzioni pubblicitarie all'interno dei notiziari televisivi e radiofonici.

REGALI E DONAZIONI

19) I giornalisti del Servizio pubblico non accetteranno, né direttamente né indirettamente, pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o privati, inviti a viaggi, trasferte e viaggi gratuiti da società, enti o privati, che possano condizionare l'attività redazionale. In particolare, per quanto riguarda i viaggi all'estero, organizzati da società o enti con motivazioni variamente promozionali e informative, resta insindacabile prerogativa del direttore di testata autorizzare la partecipazione dei giornalisti.

TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI

20) I giornalisti del Servizio pubblico, attenti al mutamento di sensibilità e culture diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi nella cronaca fatti o situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire l'anonimato più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca. I giornalisti della Rai ritengono centrale il rispetto dei diritti delle persone anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso rispettare, sempre e comunque, la presunzione di innocenza per quanti sono coinvolti in casi giudiziari.

L'assoluzione di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l'avvertimento all'atto dell'incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della Rai si astengono dal diffondere nomi e immagine dei condannati a pene lievissime salvo nei casi che abbiano particolare rilevanza sociale o coinvolgano personaggi pubblici. Saranno evitate altresi' menzioni superflue sulla razza, l'origine e la religione.

RETTIFICA

21) L'applicazione piena e sollecita del diritto di rettifica è un dovere che incombe direttamente a ciascun giornalista o struttura giornalistica, anche in assenza di specifica richiesta.

PARI OPPORTUNITÀ

22) In attuazione della raccomandazione Cee del 13 dicembre 1984 n. 365 e delle disposizioni legislative in tema di pari opportunità uomo-donna, sarà realizzata attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile con qualifica giornalistica.

Si costituirà pertanto un gruppo di lavoro paritetico composto di 6 membri che dovrà: a) esaminare, come osservatorio permanente, l'andamento dell'occupazione femminile giornalistica in Rai sulla base dei dati qualitativi e quantitativi che saranno forniti dall'azienda;

b) promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono la pari opportunità e la valorizzazione del lavoro giornalistico delle donne: Si istituisce, infine, la figura di "consigliere di parità".

ORGANO DI GARANZIA

23) La Commissione paritetica di cui al 3° comma dell'art. 18 dell'accordo integrativo al Cnlg ha il compito di esaminare le questioni connesse all'applicazione della normativa contrattuale, nazionale e aziendale, e interessanti tutti i giornalisti della Rai anche se inquadrati in settori non giornalistici;

-la procedura per la definizione delle vertenze è quella prevista dall'accordo 10. 2. 1989 che si allega come parte integrante della presente "Carta";
-la Commissione paritetica istituirà un registro dei casi di utilizzazioni temporanee ripetute di giornalisti professionisti e delle richieste di trasferimento da valutare in occasione della copertura di posti resisi disponibili;
-La Commissione paritetica vigilerà sulla corretta applicazione della presente "Carta". Eventuali provvedimenti saranno assunti dopo le valutazioni espresse in paritetica.

DISCIPLINA DELLO SCIOPERO

In attuazione del secondo comma dell'art. 2 della legge 12. 6. 1990 n. 146, sentito il Consiglio Consultivo degli Utenti, si conviene - a modifica del protocollo aggiuntivo alla "Carta dei Diritti e dei Doveri" stipulato l'8 agosto 1990 - che in caso di sciopero generale della categoria, da comunicare con preavviso di almeno 10 giorni, sarà garantita agli utenti l'informazione essenziale con le seguenti modalità:
a) n. 2 notiziari radiofonici: un notiziario mattutino della durata di almeno 5 minuti da trasmettere a reti unificate e un notiziario in fascia meridiana della medesima durata. Il notiziario sarà curato, a turno, dal Cdr di una testata radiofonica sotto la responsabilità del Direttore della stessa testata e andrà in onda nell'orario di maggior ascolto;
b) n. 2 notiziari televisivi: un notiziario in fascia meridiana e uno serale della durata di almeno 5 minuti ciascuno, da trasmetter a reti unificate.

Il notiziario sarà curato, a turno, dal Cdr di una testata televisiva sotto la responsabilità del Direttore della stessa testata e andrà in onda nell'orario di maggior ascolto.

Saranno inoltre garantiti tre aggiornamenti del servizio di Televideo, nelle fasce mattutina, meridiana e serale per consentire l'informazione anche ai non udenti. In ogni caso sarà assicurato il presidio dei Cdr in tutte le redazioni, al fine di predisporre notiziari straordinari nel caso di notizie ed eventi di particolare gravità e interesse dell'utenza.

 

 

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