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Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
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CARTA
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEL GIORNALISTA RADIOTELEVISIVO DEL SERVIZIO PUBBLICO Usigrai Roma, luglio 1990 NOMINA
DEI DIRETTORI 1) I
Direttori di testata sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Direttore Generale, in linea di massima per una durata triennale; 2)
entro due mesi dalla nomina il Direttore di testata presenta all'assemblea di
redazione il piano editoriale approvato dal Consiglio di Amministrazione,
l'organizzazione del lavoro, i compiti e le funzioni di ciascun settore, i
criteri per l'utilizzazione dei collaboratori in organico e fuori organico; 3)
la redazione esprimerà un parere sul piano editoriale formulato dal Direttore
di testata. In caso di parere negativo sul piano, il Direttore avrà altri altri
15 giorni di tempo per riformularlo e presentarlo all'assemblea. L'esito della
votazione sarà comunicato, tramite il Direttore Generale, al Consiglio di
Amministrazione della Rai. CAPOREDATTORI
REGIONALI 4)
Il Direttore della Testata per l'informazione regionale comunicherà al Comitato
di redazione la nomina del caporedattore regionale responsabile della redazione,
il quale illustrerà la linea editoriale territoriale e lo schema di
organizzazione del lavoro, concordati con il Direttore della Tir, che la
redazione attuerà in collegamento con la politica editoriale della testata. Il
Direttore della Tir, ferma restando la sua titolarità esclusiva del potere di
proposta, proporrà al Direttore Generale la nomina dei Vice Caporedattori
vicari delle redazioni regionali e le assunzioni e promozioni all'interno di
rose di candidati proposte dai Caporedattori regionali; 5)
la direzione dell singole testate ed i Caporedattori regionali provvederanno
giornalmente a indire una riunione con i rispettivi responsabili di
"line", per l'impostazione dei sommari delle edizioni dei notiziari. POTERI
DEI DIRETTORI 6)
Il Direttore di testata propone al Direttore Generale la nomina di uno o più
Vice Direttori e ne informa il Comotato di Redazione; 7)
il Direttore, in materia di assunzioni e promozioni, ha tutti i poteri previsti
dal Contratto e dagli accordi con l'editore; sull'argomento si fa anche eslicito
richiamo all'accordo 24. 10. 1989 che si allega come parte integrante della
presente "Carta". INFORMATIVA
SU APPALTI E COLLABORAZIONI 8)
Il Direttore fornirà ai Comitati di redazione la necessaria informativa sul
numero, sui costi complessivi e sui criteri delle collaborazioni e degli
appalti; analoga informativa sarà data dai Caporedattori regionali ai
rispettivi Comitati di redazione, 9)
ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle reti sarà fornita
l'informativa di cui al punto 7, relativamente ai contratti di collaborazione
giornalistica e agli appalti, in sede di Commissione paritetica di cui al 3°
comma dell'art. 18 dell'accordo integrativo al Cnlg 10. 11 1988 (in proposito
vedi l'accordo 4 luglio 1990). ASSUNZIONI 10)
L'accesso alla professione di giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo
avviene, nei limiti e secondo le modalità delle delibere del Consiglio di
Amministrazione, attraverso selezioni per la copertura fino al 50% dei posti
disponibili da turn-over, selezioni da bandire di massima l'anno precedente
quello del previsto esaurimento della selezione pregressa. Per la restante parte
si terrà conto, sempre in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di
Amministrazione, dei professionisti disoccupati e dei giornalisti che abbiano già
prestato la propria attività con contratti temporanei, per la Rai, oltre che di
professionisti da assumere per chiamata diretta. AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE 11)
Il gionalista dopo l'assunzione o anche immediatamente prima deve essere messo
in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza ad
appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da
raggiungere e, comunque, di almeno 3 mesi; 12)
l'aggiornamento professionale è un diritto che si estende a tutti i
giornalisti. Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire
l'indirizzo dei programmmi dei corsi di approfondimento con particolare
riferimento all'apprendimento delle lingue, alla conoscenza tecnologica,
all'approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione. MOTIVI
DI CONTRASTO 13)
Nel caso di cambiamento di direzione o di mutata linea politico editoriale della
testata il giornalista può chiedere l'assegnazione ad altra testata che sarà
accolta sempre che sussistano le disponibilità di organico e vi sia esplicita
richiesta del Direttore. MODIFICHE
E RIUTILIZZAZIONE DEI SERVIZI 14)
E' riaffermato il diritto insopprimibile del giornalista a non vedere la propria
firma o immagine su servizi o notizie, nei cui confronti abbia espresso motivato
dissenso. Il
giornalista ha inoltre il diritto di ritirare oltre che la firma la voce e
l'immagine dai propri servizi registrati che vengano modificati senza il suo
assenso. L'utilizzazione al di fuori di programmi antologici, dei servizi per
programmi e testate diverse da quelle di appartenenza, deve avvenire rispettando
il contenuto del servizio stesso e previa richiesta di autorizzazione all'autore
che dovrà in ogni caso essere indicato come tale. TITOLARITÀ
DELL'INFORMAZIONE 15)
I giornalisti titolari di rubriche o conduttori di spazi informativi eviteranno
di ricorrere a collaborazioni esterne o ad appalti per servizi per i quali
esistono competenze specifiche e disponibilità nelle redazioni. Il ruolo del
collaboratore non deve sovrapporsi ma integrare il ruolo della redazione. INCOMPATIBILITÀ 16)
Il giornalista, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 Cnlg, dovrà svolgere
la sua professione in modo tale che non possa, per qualsiasi causa, comportare
sovrapposizioni con eventuali attività esterne che condizionino il lavoro
redazionale. Di tale dovere è responsabile il Direttore di testata che dovrà
essere informato dal giornalista; il Direttore di testata, a sua volta, ne darà
opportuna informazione alla Direzione Generale. La mancata comunicazione nello
svolgimento di attività esterne che comportino sovrapposizioni con il lavoro
redazionale determinerà l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate
alla gravità del fatto oltre che l'applicazione dei provvedimenti eventualmente
necessari per superare situazioni di incompatibilità professionali. Eventuali
responsabilità del Direttore di testata nell'assegnazione di attività in
contrasto con quanto sopra precisato saranno valutate dalla Direzione Generale.
La Commissione paritetica verificherà nei dettagli la specifica delle
incompatibilità che riguardano, comunque, attività in uffici stampa, agenzie
di pubblicità, uffici di consulenza e relazioni pubbliche, nonché incarichi
che comportino i richiamati rischi di sovrapposizioni tali da ledere il
principio di una informazione obiettiva e completa della Rai; 17)
è fatto divieto al giornalista di comparire in trasmissioni radiotelevisive di
aziende concorrenti salvo espressa deroga della Direzione Generale (vedi
istruzioni di servizio n. 77 del 6. 10.1976), fatto salvo l'inviolabile diritto
costituzionale alla libera manifestazione del pensiero. INFORMAZIONE
E PUBBLICITÀ 18)
All'interno di programmi informativi, nessuna forma di pubblicità o di
sponsorizzazioni può essere affidata a giornalisti; sponsorizzazioni e
pubblicità devono essere chiaramente distinti dall'informazione anche mediante
sigle o segnali audio; non sono ammesse interruzioni pubblicitarie all'interno
dei notiziari televisivi e radiofonici. REGALI
E DONAZIONI 19)
I giornalisti del Servizio pubblico non accetteranno, né direttamente né
indirettamente, pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o
privati, inviti a viaggi, trasferte e viaggi gratuiti da società, enti o
privati, che possano condizionare l'attività redazionale. In particolare, per
quanto riguarda i viaggi all'estero, organizzati da società o enti con
motivazioni variamente promozionali e informative, resta insindacabile
prerogativa del direttore di testata autorizzare la partecipazione dei
giornalisti. TUTELA
DEI SOGGETTI DEBOLI 20)
I giornalisti del Servizio pubblico, attenti al mutamento di sensibilità e
culture diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi nella cronaca
fatti o situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire
l'anonimato più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in
casi di cronaca. I giornalisti della Rai ritengono centrale il rispetto dei
diritti delle persone anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso
rispettare, sempre e comunque, la presunzione di innocenza per quanti sono
coinvolti in casi giudiziari. L'assoluzione
di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l'avvertimento
all'atto dell'incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della
Rai si astengono dal diffondere nomi e immagine dei condannati a pene lievissime
salvo nei casi che abbiano particolare rilevanza sociale o coinvolgano
personaggi pubblici. Saranno evitate altresi' menzioni superflue sulla razza,
l'origine e la religione. RETTIFICA 21)
L'applicazione piena e sollecita del diritto di rettifica è un dovere che
incombe direttamente a ciascun giornalista o struttura giornalistica, anche in
assenza di specifica richiesta. PARI
OPPORTUNITÀ 22)
In attuazione della raccomandazione Cee del 13 dicembre 1984 n. 365 e delle
disposizioni legislative in tema di pari opportunità uomo-donna, sarà
realizzata attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di
azioni positive a favore del personale femminile con qualifica giornalistica. Si
costituirà pertanto un gruppo di lavoro paritetico composto di 6 membri che
dovrà: a) esaminare, come osservatorio permanente, l'andamento dell'occupazione
femminile giornalistica in Rai sulla base dei dati qualitativi e quantitativi
che saranno forniti dall'azienda; b)
promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli
ostacoli che oggi impediscono la pari opportunità e la valorizzazione del
lavoro giornalistico delle donne: Si istituisce, infine, la figura di
"consigliere di parità". ORGANO
DI GARANZIA 23)
La Commissione paritetica di cui al 3° comma dell'art. 18 dell'accordo
integrativo al Cnlg ha il compito di esaminare le questioni connesse
all'applicazione della normativa contrattuale, nazionale e aziendale, e
interessanti tutti i giornalisti della Rai anche se inquadrati in settori non
giornalistici; -la procedura per la definizione delle vertenze è
quella prevista dall'accordo 10. 2. 1989 che si allega come parte integrante
della presente "Carta"; DISCIPLINA
DELLO SCIOPERO In attuazione del secondo comma dell'art. 2 della
legge 12. 6. 1990 n. 146, sentito il Consiglio Consultivo degli Utenti, si
conviene - a modifica del protocollo aggiuntivo alla "Carta dei Diritti e
dei Doveri" stipulato l'8 agosto 1990 - che in caso di sciopero generale
della categoria, da comunicare con preavviso di almeno 10 giorni, sarà
garantita agli utenti l'informazione essenziale con le seguenti modalità: Il notiziario sarà curato, a turno, dal Cdr di una testata televisiva sotto la responsabilità del Direttore della stessa testata e andrà in onda nell'orario di maggior ascolto. Saranno inoltre garantiti tre aggiornamenti del servizio di Televideo,
nelle fasce mattutina, meridiana e serale per consentire l'informazione anche ai
non udenti. In ogni caso sarà assicurato il presidio dei Cdr in tutte le
redazioni, al fine di predisporre notiziari straordinari nel caso di notizie ed
eventi di particolare gravità e interesse dell'utenza.
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