COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA
VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
MERCOLEDI' 1 FEBBRAIO 2006
238a Seduta
Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI
La seduta inizia alle ore 14.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI,
avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della
Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della
trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.
Seguito dell'esame di un provvedimento
in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della
concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il
rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i
giorni 9 e 10 aprile 2006.
(Seguito dell'esame e approvazione)
Riprende la discussione sospesa nella
seduta del 31 gennaio 2006.
Il relatore, presidente GENTILONI SILVERI,
ricorda che doveva essere votato l'emendamento 5.15, sul quale il suo parere è
favorevole.
L'emendamento, posto ai voti, è
approvato.
E' altresì approvato l'articolo 5 nel suo
complesso.
Senza discussione è approvato l'articolo
6.
Il senatore LABELLARTE rinuncia ad
illlustrare gli emendamenti 7.1 e 7.2 che, posti separatamente ai voti, con il
parere favorevole del relatore, sono approvati.
Si passa all'esame dell'articolo 8.
Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare
l'emendamento 8.1, sul quale il parere del relatore è favorevole.
L'emendamento, posto ai voti, è
approvato.
Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare
l'emendamento 8.2.
Il RELATORE esprime parere contrario, in
analogia al parere contrario già espresso in ordine all'emendamento 3.2.
Il senatore LABELLARTE annuncia il voto
contrario all'emendamento ribadendo che una corretta applicazione dei principi
ispiratori della legge n. 28 del 2000 imporrebbe di osservare la parità di
tempo anche nel periodo precedente alla presentazione delle candidature.
L'emendamento, posto ai voti, è
approvato.
Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare
l'emendamento 8.3.
Il RELATORE invita i presentatori al
ritiro dell'emendamento in quanto pleonastico.
I presentatori insistono per la votazione
dell'emendamento che, posto ai voti, è approvato.
Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare
l'emendamento 8.4, sul quale il parere del relatore è contrario.
Il senatore FALOMI esprime la propria
contrarietà all'emendamento 8.4, così come al successivo 8.5, che ritiene
fondamentalmente in contrasto con il dettato della legge 28 del 2000.
Infatti, l'articolo 4 della legge stessa
impone che nella fase successiva alla presentazione delle liste il tempo sia
ripartito paritariamente fra le liste e le coalizioni.
Poiché gli emendamenti presentati dalla
Casa delle Libertà configurano, in realtà lo spazio destinato alle coalizioni
come attribuito alle liste che le compongono, si crea una disparità fra liste
appartenenti a coalizioni e liste non coalizzate.
Concorda il senatore LABELLARTE il quale
ritiene che se alcuni degli emendamenti fin qui approvati, come per esempio
l'8.2, appaiono non condivisibili ma non in contrasto con la legge, altri
configurano una sostanziale violazione della par
condicio che renderà questo
regolamento impugnabile per violazione di legge.
Concorda il deputato GIULIETTI che invita
i colleghi dell'opposizione a non procedere ad un'approvazione acritica degli
emendamenti da loro presentati, ma a riflettere seriamente sulla loro congruità,
dimostrando così un interesse ed un rispetto per i lavori parlamentari maggiore
di quello manifestato dal presidente Berlusconi che ieri sera nella trasmissione
"Porta a Porta" ha dichiarato che le disposizioni in titolo erano già
state approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Il deputato LAINATI dichiara che quanto
affermato dal collega Giulietti non corrisponde a verità, dal momento che il
presidente Berlusconi non ha affermato ieri sera che il regolamento era stato
approvato, ma ha espresso tale notizia in forma dubitativa.
Il deputato GIORDANO, nell'annunciare il
suo voto contrario all'emendamento 8.4 e al successivo 8.5, osserva come appare
ormai evidente che, non essendo stato possibile abrogare o modificare la legge
28 del 2000, è in atto un tentativo da parte della maggioranza di ridurne,
ovviamente nei limiti del possibile, gli effetti per via regolamentare,
sostituendo alla parità di condizioni fra competitori elettorali un regime di
aperto favore per la maggioranza ed il Presidente del Consiglio.
L'emendamento 8.4, posto ai voti, è
approvato.
E' altresì approvato l'emendamento 8.5,
sul quale il parere del relatore è contrario.
L'articolo 8 nel suo complesso, posto ai
voti, è approvato.
Si passa all'esame dell'articolo 9.
Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare
l'emendamento 9.1.
Il RELATORE esprime parere contrario ed
invita i presentatori a ritirare l'emendamento.
I presentatori insistono per la votazione
dell'emendamento che, posto ai voti, è approvato.
L'emendamento 9.2 risulta precluso.
Il deputato CARRA illustra gli emendamenti
9.3 e 9.4, diretti a diminuire la discrezionalità della RAI nell'individuazione
dei giornalisti che partecipano alle conferenze-stampa, e modifica l'emendamento
9.4 nel senso di chiedere anche la soppressione delle parole "il
predetto".
Gli emendamenti 9.3 e 9.4, posti
separatamente ai voti, sono approvati.
Senza discussione è approvato
l'emendamento 9.5, sul quale il parere del relatore è favorevole.
Il senatore LABELLARTE nell'illustrare
l'emendamento 9.6, diretto a stabilire un criterio più semplice e più equo
nella determinazione dell'ordine delle conferenze-stampa, lo modifica
sostituendo le parole "nel Parlamento uscente", con le altre "nel
Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente".
L'emendamento, posto ai voti, con il
parere favorevole del relatore, è approvato.
Risultano preclusi gli emendamanenti 9.7,
9.8, 9.9 e 9.10.
Il deputato BUTTI illustra l'emendamento
9.11 che modifica nel senso che il testo proposto diventi un periodo aggiuntivo
al nuovo testo del comma 5.
Il RELATORE esprime parere contrario.
E' vero infatti che l'istituto della
conferenza stampa del Presidente del Consiglio ha avuto una lunga tradizione
nella storia delle tribune elettorali italiane.
Tuttavia essa è sostanzialmente scomparsa
con il passaggio al sistema maggioritario, laddove il Presidente del Consiglio
ha finito per costituire uno dei soggetti principali della competizione
politica, e del resto non è prevista dalla legge 28 del 2000.
Bisogna in realtà considerare che
nell'attuale sistema politico-elettorale uno stesso soggetto può essere capo di
un partito, capo di una coalizione e Presidente del Consiglio. Ciò determina
evidentemente che questo soggetto può già partecipare, da un lato, alle
conferenze-dibattito quale capo della coalizione e, dall'altro alle
conferenze-stampa quale capo di un partito, e sembra perciò incongruo
attribuirgli il diritto ad un'ulteriore conferenza stampa quale capo del
Governo.
Il deputato LA RUSSA ritiene che
l'emendamento debba essere approvato in quanto viene incontro, in coerenza con
una lunghissima tradizione della televisione italiana, all'esigenza di dare un
contributo agli elettori per valutare l'azione del Governo.
La preoccupazione espressa dal relatore di
evitare una duplicazione delle conferenze-stampa del presidente Berlusconi può
essere senza dubbio fugata dall'impegno di Forza Italia a far svolgere la
conferenza-stampa di partito ad un soggetto diverso dal Presidente del
Consiglio.
Dopo interventi del senatore FALOMI, che
condivide le osservazioni del relatore, e del deputato CARRA, il quale segnala
come su questo punto la maggioranza farebbe bene a riflettere sull'invito del
ministro Fini affinché il regolamento tenga conto del sistema introdotto dalla
nuova legge elettorale, il deputato CAPARINI formula l'ipotesi che l'emendamento
possa essere integrato prevedendo esplicitamente che il Presidente del Consiglio
abbia diritto a svolgere la conferenza-stampa solo se non l'ha già effettuata
come responsabile nazionale di lista.
Il deputato ADORNATO non condivide
quest'ultima proposta.
Mentre da una parte, infatti, egli ritiene
auspicabile ed anzi necessario dare un'autonoma visibilità alla funzione
istituzionale di capo del Governo, in coerenza con una lunghissima tradizione
delle tribune elettorali della RAI, considera dall'altra improprio introdurre
una norma che appaia diretta a coartare l'autonomia di un partito nell'indicare
il soggetto che lo dovrà rappresentare. Di fatto è evidente che alla
conferenza-stampa di Forza Italia parteciperà un soggetto diverso da Silvio
Berlusconi, essendo palese che sul piano della tecnica comunicativa una
iterazione della conferenza-stampa non sia opportuna, ma tale scelta non può
essere imposta autoritativamente.
Il deputato PANATTONI si dichiara
decisamente contrario a questo emendamento.
La conferenza-stampa del Presidente del
Consiglio non si svolge più dal 1994 e ciò non a caso, dal momento che in
quella data è avvenuto un cambiamento epocale del sistema politico-elettorale,
che ha portato alla tendenziale coincidenza fra il capo di uno schieramento
politico ed il capo del Governo.
Si tratta in sostanza di un emendamento
che, in conformità a quanto precedentemente osservato dal deputato Giordano, si
iscrive in una linea diretta a determinare una vera e propria impar
condicio.
Concordano il senatore LABELLARTE, il
quale ritiene che l'emendamento in questione non sia in alcun modo suffragato
dal dettato dell'articolo 4 della legge 28 del 2000, ed anzi lo vìoli
apertamente, ed il deputato GIORDANO, il quale, nel condividere le
considerazioni del senatore Labellarte, osserva come anche ciò che è stato
affermato in punto di fatto dal deputato Adornato - e cioè che sia evidente
come per esigenze di efficacia della comunicazione il presidente Berlusconi non
sceglierà di essere protagonista di entrambe le conferenze-stampa - sia
platealmente contraddetto dalla scelta, compiuta in queste settimane dal
Presidente del Consiglio, di essere continuamente presente nei più vari
programmi radiotelevisivi, evidentemente perché non ritiene che ciò sia errato
dal punto di vista della comunicazione.
Il deputato LAINATI, osserva che
l'opportunità di questo emendamento appare evidente se si considera che il
presidente Berlusconi è stato a capo del Governo, cosa che non avveniva da
decine di anni, per l'intera durata della legislatura, laddove nella scorsa
legislatura il centro-sinistra ha espresso tre diversi Presidenti del Consiglio
e ne ha candidato un quarto, per cui sarebbe stato difficile identificare chi
dovesse essere il titolare di una simile conferenza-stampa.
Il deputato GIULIETTI si riallaccia a
quanto affermato dal collega Adornato in ordine alla necessità di non
comprimere i diritti individuali del Presidente del Consiglio di svolgere la
conferenza-stampa sia nella sua vesta di capo del Governo sia in quella di capo
di un partito, e al tempo stesso di non conculcare il diritto del partito di
scegliere un suo rappresentante, per osservare che sarebbe stata apprezzabile
un'analoga sensibilità da parte della maggioranza nel tutelare i diritti di
libertà dei partiti minori, ovvero di professionisti della RAI ai quali è
stato negato l'accesso in video con un emendamento squisitamente contra
personam.
Il deputato CAPARINI ritiene di non dover
formalizzare in un emendamento la proposta da lui precedentemente formulata.
Dopo dichiarazioni di voto contrarie del
deputato CARRA e del senatore LABELLARTE e favorevole del deputato LA RUSSA - il
quale ritiene che l'impegno di Forza Italia a non far svolgere la
conferenza-stampa spettante al partito a Silvio Berlusconi possa essere
considerata una garanzia sufficiente - l'emendamento, posto ai voti, è
approvato.
E' altresì approvato l'articolo 9 nel
testo emendato.
Si passa all'esame dell'articolo 10.
Il deputato LA RUSSA, in considerazione
del fatto che il presidente Gentiloni Silveri aveva già preannunciato, anche in
pubbliche interviste, un giudizio di inammissibilità su parte dell'emendamento
10.1, fa presente come, a conforto della sua tesi contro l'inappellabilità
delle decisioni del Presidente in materia, il ministro Storace gli abbia inviato
una lettera nella quale si testimonia un precedente in cui l'allora presidente
della Camera dei Deputati Luciano Violante ritenne di doversi pronunciare
sull'ammissibilità di una risoluzione che lo stesso ministro Storace, allora
presidente della Commissione di vigilanza, aveva ritenuto di presentare.
Il relatore, presidente GENTILONI SILVERI,
osserva che a norma dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
il Presidente "...presiede le sedute, regolandone le discussioni e le
votazioni secondo le norme del presente regolamento e i principi generali comuni
contenuti nei Regolamenti della Camera e del Senato".
Non vi è dubbio che i regolamenti della
Camera dei Deputati e del Senato configurino la dichiarazione di ammissibilità
come un potere tipicamente presidenziale.
Egli elenca quindi una serie di precedenti
per quanto riguarda l'esercizio del predetto potere presidenziale da parte del
Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sia in questa legislatura sia nelle
precedenti.
Naturalmente nulla vieta che, ove lo
ritengano necessario, i colleghi possano successivamente interpellare i
Presidenti delle Camere.
Egli osserva peraltro che effettivamente
l'emendamento 10.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 10, presenta un
profilo di inammissibilità nei primi due periodi del comma 2, laddove si limita
ai soli esponenti di soggetti politici che hanno un proprio gruppo parlamentare
la possibilità di essere individuati dalla coalizione come protagonisti delle
conferenze-dibattito.
Nell'invitare pertanto i presentatori a
riformulare questo punto, dichiara comunque che il suo parere nel merito
sull'emendamento è contrario.
Il testo da lui originariamente proposto,
in primo luogo, limitando il diritto a partecipare ai capi delle coalizioni
intendeva cogliere una specificità dell'attuale legge elettorale che viene in
qualche modo attenuata dall'emendamento proposto.
Al di là di questo aspetto vi è poi da
considerare che mentre sarebbe stata preferibile la maggiore formalizzazione
delle conferenze-dibattito prevista dal testo originario al fine di garantire
un'effettiva parità fra i partecipanti al confronto, d'altra parte la scelta di
non far svolgere le conferenze stesse alla Testata competente per le tribune
elettorali, ma di farle effettuare in trasmissioni di approfondimento
informativo che dovrebbero avere una maggiore libertà editoriale, rende
inopportune le stesse regole proposte dall'emendamento, pur meno stringenti di
quelle contenute nel testo da lui proposto.
Il senatore NOVI osserva che la questione
posta dal Presidente ripropone una volta di più l'interrogativo se possa essere
concessa nel corso della campagna elettorale una sorta di zona franca a
trasmissioni tipo "Ballarò" o "Primo Piano", sapientemente
costruite su modelli comunicativi diretti a danneggiare i soggetti partecipanti
che non siano delle stesse idee politiche dei conduttori.
Il deputato LA RUSSA, che aggiunge la
propria firma all'emendamento 10.1 - accogliendo l'invito formulato dal
Presidente in sede di valutazione di ammissibilità - riformula l'emendamento
nel senso di sostituire i primi due periodi del comma 2 con il seguente: "I
rappresentanti della coalizione, al fine di consentire l’equilibrata e
completa informazione sui componenti della coalizione stessa, sono individuati
dalla coalizione e comunicati dal suo capo."
Egli modifica altresì anche il comma 3
dell'emendamento, nel senso di sostituire alle parole "due esponenti di
coalizione" con le altre "un esponente per ciascuna coalizione".
Annunciano voto contrario all'emendamento
il senatore LABELLARTE e FALOMI e il deputato GIULIETTI.
L'emendamento, posto ai voti nel testo
modificato, integralmente sostitutivo dell'articolo 10, e con il parere
contrario del relatore, è approvato.
Risultano pertanto preclusi gli
emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 e
10.12.
Si passa all'esame dell'articolo 11.
Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare
l'emendamento 11.1, sul quale il parere del relatore è contrario.
L'emendamento, posto ai voti, è
approvato.
Il deputato CARRA illustra l'emendamento
11.2, diretto ad aumentare l'informazione degli elettori italiani residenti
all'estero sullo svolgimento della campagna elettorale.
L'emendamento, posto ai voti, con il
parere favorevole del relatore, è approvato.
E' altresì approvato l'articolo 11 nel
testo emendato.
Senza discussione sono approvati gli
articoli 12, 13 e 14.
Si passa alla votazione finale.
Il senatore LABELLARTE, a nome di tutti i
Gruppi dell'opposizione, annuncia il voto contrario ad un regolamento che,
originariamente proposto dal relatore in un testo complessivamente di grande
equilibrio, è stato poi modificato dalla maggioranza con emendamenti diretti a
ridurre e circoscrivere per quanto possibile quella parità di condizioni fra i
protagonisti della competizione elettorale che, a norma della legge 28 del 2000
queste disposizioni avrebbero dovuto invece tutelare.
In particolare egli osserva come siano
state introdotte disposizioni dirette ad ampliare lo spazio personale garantito
al Presidente del Consiglio, a ridurre le garanzie di parità di condizione
nelle conferenze-dibattito, e soprattutto a stabilire una sorta di gerarchia tra
i soggetti concorrenti a danno in particolare delle liste non coalizzate o
appartenenti a coalizioni di soggetti nuovi, e delle liste minori appartenenti
alle grandi coalizioni.
Si tratta di scelte che inficiano la
stessa conformità del regolamento alla legge e che - e qui sottolinea di
parlare esclusivamente a nome della Rosa nel Pugno e non di tutto lo
schieramento del centro-sinistra - potranno indurre la sua parte politica a
valutare l'opportunità di ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento.
Il regolamento, posto ai voti, è
approvato con 17 voti favorevoli, 14 contrari e l'astensione del Presidente.
La seduta termina alle ore 16.
La Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi premesso:
che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno
luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
a) visti,
quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare
direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n.
103;
b) visti,
quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza,
dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema
radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne
nelle trasmissioni televisive, l’articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo
1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la
RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30
luglio 1997 e 11 marzo 2003;
c) viste,
quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale
e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del
procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) vista
in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
e) visti,
quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni e la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
f) consultata
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione
italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1
(Ambito di applicazione e
disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)
1. Le disposizioni del presente
provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10
aprile 2006.
2. In caso di coincidenza territoriale e
temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente
delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o
referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
Art. 2
(Tipologia della programmazione RAI
in periodo elettorale)
1. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
a) la
comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed
ogni altra forma che consenta il raffronto tra soggetti politici aventi diritto
a norma dell’articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e
politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 9 e 12 del presente
provvedimento, nonché le conferenze-stampa di cui all'articolo 10 e le
conferenze-dibattito di cui all'articolo 11, e con le eventuali ulteriori
trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui
all'articolo 3;
b) i
messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22
febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 5;
c) l’informazione
è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la
loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6
agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 6;
d) in
tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI
non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti
politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed
elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
Art. 3
(Trasmissioni di comunicazione
politica
a diffusione nazionale autonomamente
disposte dalla RAI)
1. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a
diffusione nazionale.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1,
nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella
del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione
politica sono garantiti:
a) nei
confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del
Parlamento nazionale;
b) nei
confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a),
che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante dell'Italia al
Parlamento europeo;
c) nei
confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a)
e b),
che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento
nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze
linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
d) nei
confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del
Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo
criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di
pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a),
b)
e c),
che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, i
tempi sono ripartiti per l’80% e in modo paritario ai soggetti di cui
all’art. 3, comma 2, lettera a), e per il 20% agli altri soggetti di cui
all’art. 3, comma 2, lettere b), c) e d) in proporzione alla consistenza di
ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento, a partire da un tempo
minimo di presenza fissato in tre minuti, assegnato alla componente meno
consistente del Gruppo Misto.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del
termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo
giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione
politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
a) alle
liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da
interessare almeno un quarto del totale degli elettori e alle relative
coalizioni, secondo quanto previsto dall’art. 14 bis, comma 3, secondo periodo
del D.P.R 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da
almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali
sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i
soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a);
b) le
liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una
sola circoscrizione hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione
politica irradiate esclusivamente nella regione in cui è presente la minoranza
linguistica stessa.
5. Nelle trasmissioni di cui agli articoli
5 e 9, il tempo disponibile è riservato per il 50% alle liste e per il 50% alle
coalizioni di cui al comma 4, lettera a); il tempo relativo alle liste è a sua
volta riservato per il 50% alle liste concorrenti per l’elezione della Camera
e per il 50% a quelle concorrenti per l’elezione del Senato; tanto il tempo
riservato alle coalizioni quanto quello riservato alle liste è ripartito con
criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a
ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, tenendo
presente i principi stabiliti all’articolo 9;
6. In rapporto al numero dei partecipanti
ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi
diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché
ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile
realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che
rivolgono domande ai partecipanti.
7. In ogni caso la ripartizione degli
spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti
politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo
l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito
di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
8. Le trasmissioni di cui al presente
articolo sono sospese nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2006.
9. La responsabilità delle trasmissioni
di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche
testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 4
(Disciplina relativa ai titolari di
cariche politico-istituzionali)
1. Durante il periodo di vigenza della
presente delibera, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti
politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle
liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle
istituzioni nell’ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della
concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità
previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.
Art. 5
(Messaggi autogestiti)
1. Dalla data di presentazione delle
candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo
4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1,
lettera b)
del presente provvedimento;
2. Entro il quinto giorno dalla data di
approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel
palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia
oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità
di cui all'articolo 14 del presente provvedimento.
3. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti
tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), secondo i principi
stabiliti all’articolo 3, comma 5, i quali ne beneficiano a seguito di loro
specifica richiesta presentata alla RAI entro i sette giorni successivi allo
scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature. In tale
richiesta è indicata la durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed è
specificato se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle
strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni
realizzati in proprio, purché con tecniche e standard
equivalenti a quelli abituali
della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno
essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivo e radiofonico
predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.
4. Entro il giorno successivo al termine
di cui al comma 3, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei
contenitori.
5. Per quanto non è espressamente
previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
6. La RAI provvede a comunicare i recapiti
dell'ufficio competente e il responsabile del procedimento.
Art. 6
(Informazione)
1. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di
approfondimento si conformano con particolare rigore all’obiettivo di
assicurare all’elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e
sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e ai criteri di
tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività
e della apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi
di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque
osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che
si determinino anche indirettamente situazioni di vantaggio per alcune delle
liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le
posizioni di candidati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto
politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla
competizione elettorale. In particolare essi curano che gli utenti non siano
oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del
programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che,
nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di
riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti
politici.
3. I programmi di approfondimento
informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di
opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria,
l’accesso e la possibilità di espressione delle diverse coalizioni di cui
all’articolo 3, comma 4, lettera a) e complessivamente ad assicurare
l’equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre
e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti più
significativi delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti,
nell’ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera.
4. La RAI comunica alla Commissione il
calendario delle trasmissioni di cui al presente articolo.
Art. 7
(Programmi dell’Accesso)
1. I programmi nazionali e regionali
dell'accesso sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino
al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.
Art. 8
(Illustrazione delle modalità di
voto e presentazione delle liste)
1. A far luogo almeno dal quinto giorno
dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una
scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per
la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta
giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda
televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle
elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 con particolare
riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi
comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da
disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati
intrasportabili
2. Le schede o i programmi di cui al
presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i
principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua
dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
Art. 9
(Tribune elettorali)
1. In riferimento alle elezioni politiche
previste per il 9 e 10 aprile 2006 la RAI organizza e trasmette in orari di buon
ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, Tribune
politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la
formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di
norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un
rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse.
2. Alle Tribune di cui al presente
articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione
delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito
all’art. 3 comma 3.
3. Alle Tribune di cui al presente
articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la
presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei
soggetti politici individuati aventi diritto secondo quanto previsto all’art.
3 comma 4, lettera a).
4. Alle trasmissioni di cui al presente
articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6,
7, 8 e 9.
5. Alle coalizioni, nel loro complesso, è
assegnato un tempo uguale a quello complessivamente riservato alle liste,
ulteriormente ripartito, su base paritaria, per ciascuna delle coalizioni
concorrenti, e suddiviso in un ciclo di tribune, comunque non superiore a dieci,
della durata non superiore a 45 minuti ciascuna.
6. Alle tribune elettorali di coalizione
prendono parte due esponenti di forze politiche diverse per ciascuna coalizione.
Nessun esponente può partecipare a più della metà delle tribune elettorali
spettanti alla relativa coalizione e nessuna forza politica può essere
presente, con propri esponenti, in più della metà delle tribune medesime. È
possibile derogare al predetto limite qualora il numero di liste componenti una
coalizione non sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad
essa spettanti nelle tribune elettorali.
7. Le Tribune sono registrate e trasmesse
dalla sede di Roma della RAI.
8. La ripartizione degli aventi diritto
nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il
quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
9. L’organizzazione e la conduzione
delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo,
deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive.
L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di
principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
10. Tutte le Tribune sono trasmesse di
regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono
registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in
onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla
trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha
l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una
registrazione.
11. L’eventuale rinuncia di un soggetto
avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri
di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un
accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta
menzione della rinuncia.
12. La ripresa o la registrazione delle
Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è
possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
13. Le ulteriori modalità di svolgimento
delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari,
che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne
viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo
14.
Art. 10
(Conferenza-stampa dei rappresentanti
nazionali di lista)
1. La RAI predispone e trasmette, negli
ultimi dodici giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui
all'articolo 9, una conferenza-stampa per ciascuna delle liste di cui
all'articolo 3, comma 4, lettera a).
2. A ciascuna conferenza-stampa prende
parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre
persone anche non candidate. Non si applica la lettera b)
dell'articolo 3, comma 4.
3. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata
di trenta minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella
stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni
devono essere consecutive. A ciascuna conferenza stampa prendono parte tre
giornalisti, non appartenenti alla RAI. Il rappresentante della lista
partecipante alla conferenza stampa propone un elenco di tre giornalisti di tre
testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista. Gli altri due
giornalisti sono scelti dalla Direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari
della RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI
sottopone alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima
conferenza-stampa l'elenco dei giornalisti e ne attende la ratifica ed entro una
settimana dalla data di ciascuna conferenza-stampa i nomi dei giornalisti
invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più
giornalisti.
4. Le conferenze-stampa sono trasmesse di
regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e
l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24
ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti
che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in
diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare
che si tratta di una registrazione.
5. L’ordine di trasmissione delle
conferenze stampa è determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun
soggetto politico nel Parlamento Nazionale uscente, in ordine crescente. Sono
trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. In
caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio. Il ciclo di conferenze
stampa si conclude con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Art. 11
(Conferenze-dibattito dei
rappresentanti delle coalizioni nazionali)
1. La RAI predispone e trasmette, nelle
ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali programmi di
approfondimento informativo di cui all’art. 6, in aggiunta alle Tribune di cui
all’articolo 9 e alle conferenze-stampa di cui all’articolo 10, una serie di
conferenze-dibattito cui partecipano i rappresentanti delle coalizioni di liste
collegate, di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a).
2. I rappresentanti della coalizione, al
fine di consentire l’equilibrata e completa informazione sui componenti della
coalizione stessa, sono individuati dalla coalizione e comunicati dal suo capo.
In ogni caso, la prima e l’ultima conferenza-dibattito sono riservate ai
confronti fra i capi delle coalizioni, individuati secondo quanto previsto
dall’art. 14 bis, comma 3, secondo periodo del D.P.R 30 marzo 1957, n. 361.
3. A ciascuna conferenza-dibattito
prendono parte in contraddittorio, secondo le modalità di cui al comma 4, un
esponente per ciascuna coalizione.
4. Ciascuna conferenza dibattito ha la
durata di circa un’ora e quindici ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30
su RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle conferenze-stampa di
cui all’articolo 10 e comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono
parte due giornalisti. Ciascun capo di coalizione partecipante alla conferenza
dibattito propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale
è estratto a sorte un giornalista.
5. La conferenza-dibattito, moderata da un
giornalista della RAI, che deve garantire il rigoroso rispetto dei tempi, si
svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio e
correttezza e la parità dei tempi a disposizione dei capi coalizione. Gli altri
giornalisti presenti pongono domande, rivolte ad entrambi i capi coalizione,
della durata non superiore a 30 secondi.
6. Le conferenze-dibattito sono trasmesse
in diretta, la RAI è tenuta a consentirne la trasmissione, anche in
contemporanea, alle emittenti private che lo richiedano, purché si impegnino a
trasmettere integralmente il ciclo delle conferenze-dibattito previste.
7. La formazione delle coppie di
intervistati, qualora i capi delle coalizioni aventi diritto siano più di due,
è determinata per sorteggio. Il calendario delle trasmissioni è proposto dalla
RAI, fatta salva la possibilità del Presidente della Commissione di chiederne
la modifica su conforme parere dell’Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi, in modo da far svolgere nelle date più vicine alla
votazione le conferenze dibattito tra i capi delle coalizioni che fanno
riferimento ai gruppi parlamentari di maggior consistenza nel Parlamento
nazionale uscente.
8. Il numero di conferenze dibattito è di
cinque se le coalizioni aventi diritto sono pari a due. Qualora il numero delle
coalizioni aventi diritto fossero superiori a due, ciascuna coalizione ha
comunque diritto ad almeno tre conferenze dibattito con ciascun altra
coalizione.
Art. 12
(Trasmissioni per la circoscrizione
estero)
1. A far luogo almeno dal quinto giorno
dall’approvazione della seguente delibera, la Direzione di Rai International,
sentita la Direzione Tribune e Servizi Parlamentari, nel rispetto della missione
editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni
Stato-Rai D.P.R. 31 luglio 1997 e D.P.R. 23 settembre 2002), predispone una
scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai International e da Rai Uno e il cui
testo sarà pubblicato sul sito web della RAI, e una scheda radiofonica,
trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli
italiani all’estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la
presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Con le stesse modalità,
nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella
circoscrizione estero sono predisposte e trasmesse una scheda televisiva e una
radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni per il
rinnovo della Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica previste per il
9 e 10 aprile con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità
di espressione del voto nella circoscrizione estero.
2. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai
International e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono
particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai
cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle
modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità
di partecipazione dei cittadini di italiani residenti all'estero alla vita
politica nazionale. Allo stesso scopo, Rai International realizza e trasmette
nello stesso periodo un'apposita programmazione, che si deve informare
rigorosamente alle disposizioni e ai criteri per l'informazione stabiliti
dall'articolo 6.
3. La Direzione di Rai International,
sentita la Direzione delle Tribune e dei Servizi Parlamentari, realizza almeno
una tribuna elettorale televisiva e una radiofonica per ciascuna delle
ripartizioni della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle
liste che presentano candidati alla Camera dei Deputati o al Senato della
Repubblica, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 9. Tali
Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da
parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per
quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International
e replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più
repliche, in orari di buon ascolto su tutta la superficie dei territori delle
ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le Tribune elettorali
riferite alla ripartizione a)
e alla ripartizione d)
della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1 dell'articolo 6 della
legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO.
4. Al fine di garantire agli elettori
della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della
campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle
trasmissioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, siano ritrasmesse all'estero,
garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti
politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni, in particolare
quelle di cui agli articoli 10 e 11, siano per quanto possibile collocate in
palinsesto su RAIUNO.
5. Nei trenta giorni precedenti il primo
giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero, la Direzione delle
Tribune e dei Servizi Parlamentari predisporrà una striscia quotidiana della
durata di quindici minuti sulla campagna elettorale, con particolare riferimento
alla campagna condotta dai candidati della circoscrizione. Questa trasmissione
andrà in onda su Rai Uno e su Rai International.
Art. 13
(Trasmissioni per i non udenti)
1. Nel periodo successivo alla
presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo
recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali
iniziative nel corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui
all'articolo 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica
interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei
non udenti.
Art. 14
(Comunicazioni e consultazione della
Commissione)
1. I calendari delle Tribune e le loro
modalità di svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri
di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il Presidente della Commissione
parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che
si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare
valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente
menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni
controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
Art. 15
(Responsabilità del Consiglio
d’amministrazione
e del Direttore generale)
1. Il Consiglio d’amministrazione ed il
Direttore generale della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive
competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri
contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
2. La violazione della presente disciplina
costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.