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Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - (Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali)
Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
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Contratto di Servizio 2010-2012
6 aprile 2011
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTA la legge 14 aprile
1975, n. 103;
VISTO il decreto legge 6
dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
febbraio 1985, n. 10;
VISTA la legge 6 agosto
1990, n. 223;
VISTO il decreto legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996 n. 650;
VISTA la legge 31 luglio
1997, n. 249 e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 aprile
1998, n. 122;
VISTA la legge 15
dicembre 1999, n. 482;
VISTO il Messaggio del
Presidente della Repubblica alle Camere in data 23 luglio 2002;
VISTO il decreto del
Ministro delle Comunicazioni in data 6 aprile 2007, pubblicato nella
G.U. n. 123 del 29 maggio 2007, che ha approvato il Contratto di
servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI- Radiotelevisione
italiana s.p.a. per il periodo 2007-2009;
VISTO il decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 concernente il "Codice delle
comunicazioni elettroniche";
VISTA la legge 3 maggio
2004 n. 112;
VISTO il decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il "Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici" (di seguito denominato "Testo
Unico");
VISTA la delibera
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata
"Autorità") n. 614/09/CONS recante "approvazione delle linee-guida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio
2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
276 del 26 novembre 2009;
VISTO il parere espresso
dal Consiglio superiore delle comunicazioni nella adunanza del 17 marzo
2010;
VISTO il parere della
Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi (di seguito denominata "Commissione
Parlamentare") reso nella seduta del 9 giugno 2010.
DECRETA:
Articolo 1
1. È approvato l'annesso Contratto nazionale di servizio stipulato tra il
Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI - Radiotelevisione italiana
s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012.
Il presente decreto sarà
inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, ..
CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO TRA IL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A.
VISTO l'articolo 49 del Testo Unico,
emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che affida alla
RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. la concessione del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, fino al 6 maggio 2016;
VISTO l'articolo 45 del medesimo
Testo Unico che prevede che il servizio pubblico generale
radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria sulla base di un
Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il
Ministero delle Comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e
gli obblighi della società concessionaria;
ACCERTATO che la scadenza del
Contratto di servizio, approvato con decreto del Ministro delle
Comunicazioni del 6 aprile 2007, è fissata al 31 dicembre 2009;
RITENUTA, pertanto, la necessità di
stipulare un Contratto nazionale di servizio (di seguito denominato
"Contratto") tra il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito
denominato "Ministero"), in persona del Direttore Generale per i servizi
di comunicazione elettronica e di radiodiffusione Dott. Francesco
Saverio Leone, e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a., (di seguito
denominata "Rai" o alternativamente "concessionaria"), con sede in Roma,
legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Garimberti, all'uopo
delegato dal Consiglio di amministrazione.
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Missione e ruolo del
servizio pubblico radiotelevisivo
1. La missione del servizio pubblico
generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla
Costituzione italiana e dall'Unione Europea con la Direttiva TV senza
frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla
televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993, la
Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle
norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Tale
missione è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e
regolamentare in conformità ai predetti principi. In particolare gli
obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio
2010-2012 dall'insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, dal Testo Unico e dal presente
Contratto, in coerenza con le Linee guida, emanate d'intesa con il
Ministero, dall'Autorità con delibera 614/09/CONS.
2. La missione di servizio pubblico,
più in particolare, consiste nel garantire all'universalità dell'utenza
un'ampia gamma di programmazione e un'offerta di trasmissioni
equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare, con
riferimento al contesto nazionale ed europeo, le esigenze democratiche,
culturali e sociali della collettività, di assicurare qualità
dell'informazione, pluralismo, inclusa la diversità culturale e
linguistica intesa nel quadro della più ampia identità nazionale
italiana e comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione
nazionale. Parte integrante della missione del servizio pubblico è
quella di valorizzare le esperienze provenienti dalla società civile in
un'ottica di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. In
particolare, verrà riservato adeguato spazio ad enti ed organizzazioni
non profit. Il ruolo del servizio pubblico si estende alla fornitura di
servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, rivolti al
grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché
essi rispondano alle medesime esigenze democratiche, culturali e sociali
della collettività e di coesione della comunità nazionale, senza
comportare effetti sproporzionati sul mercato.
3. Il Contratto stabilisce un
insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità,
di tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all'autonoma
capacità editoriale della società concessionaria nel rispetto dei
principi e delle normative di cui al precedente comma 1.
4. La Rai si impegna nella
programmazione nazionale e regionale e in quella rivolta all'estero a
valorizzare le specificità territoriali, sociali e culturali delle
singole Regioni, in conformità con le norme in materia di riparto di
competenze tra Stato e Regioni, nel rispetto dei contenuti propri delle
trasmissioni delle emittenti locali, rilanciando e ribadendo
contestualmente i valori irrinunciabili di unità e coesione nazionale.
5. Entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente Contratto la Rai informerà il Ministero
relativamente allo stato delle negoziazioni avviate ai sensi delle
disposizioni di cui all'articolo 46 del Testo Unico.
Articolo 2
Oggetto del Contratto nazionale di servizio
1. Il Contratto ha per oggetto
l'attività che la società concessionaria svolge ai fini
dell'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come definito
nelle norme richiamate dall'articolo 1 e, in particolare, l'offerta
televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse
piattaforme, in tutte le modalità, la realizzazione dei contenuti
editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la
trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la
predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.
2. La società concessionaria può
avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio
pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo
2359 c.c., nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate,
purchè, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti
negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria
partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse
strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.
3. La concessionaria è tenuta a
realizzare un'offerta complessiva di qualità, rispettosa dell'identità
nazionale e dei valori e degli ideali diffusi nel Paese e nell'Unione
Europea, che non siano in alcun modo contrari ai principi
costituzionali, della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei
minori, rispettosa della figura femminile e della dignità umana,
culturale e professionale della donna, caratterizzata da una ampia gamma
di contenuti e da una efficienza produttiva, in grado di originare
presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in
relazione al costo sostenuto attraverso il canone di abbonamento nonché
sotto il profilo dell'adeguatezza dei contenuti della programmazione
rispetto alla specificità della missione che è chiamata a svolgere. Per
raggiungere tali obiettivi la Rai, nel rispetto delle previsioni
dell'articolo 45 del Testo Unico, è tenuta ad improntare la propria
offerta, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri generali:
a) garantire il pluralismo,
rispettando i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà
dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali
e religiose, di salvaguardia della identità nazionale e della memoria
storica del Paese e del patrimonio culturale europeo, di quelle locali e
delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali;
b) valorizzare la rappresentazione
reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo
femminile, anche nelle fasce di maggior ascolto, promuovendo - tra
l'altro - seminari interni al fine di evitare una distorta
rappresentazione della figura femminile, con risorse interne ed esterne,
anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali
interessate;
c) garantire la diffusione atta alla
fruizione gratuita di contenuti di qualità, nell'ambito della
programmazione del servizio pubblico;
d) assicurare un elevato livello
qualitativo della programmazione informativa, ivi comprese le
trasmissioni di informazione quotidiana e le trasmissioni di
approfondimento, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'orizzonte
europeo ed internazionale, il pluralismo, la completezza,
l'imparzialità, obiettività, il rispetto della dignità umana, la
deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato,
effettivo e leale, così da garantire l'informazione, l'apprendimento e
lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività
nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei
fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati;
e) assicurare una gamma di programmi
equilibrata e varia, in grado di garantire l'informazione e
l'apprendimento; di sviluppare il senso critico civile ed etico della
collettività nazionale; di mantenere un livello di ascolto idoneo per
l'adempimento delle proprie funzioni e di rispondere alle esigenze
democratiche, sociali e culturali della società nel suo insieme;
f) stimolare l'interesse per la
cultura e la creatività, l'educazione e l'attitudine mentale
all'apprendimento e alla valutazione e sviluppare il senso critico dei
telespettatori;
g) valorizzare il patrimonio
storico, artistico, linguistico e ambientale nazionale e locale,
promuovere un'approfondita conoscenza dell'Italia nel mondo e del
contesto europeo ed internazionale in Italia;
h) celebrare con opportune
iniziative la ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia,
anche alla luce dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 24 aprile 2007 e 18 luglio 2008;
i) valorizzare le missioni e le
azioni di pace italiane all'estero nonché le iniziative di cooperazione
internazionale;
j) rispettare la dignità e la
privacy della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale
del minore, evitando scene ed espressioni volgari, violente o di cattivo
gusto;
k) rispecchiare la diversità
culturale e multietnica nell'ottica della integrazione e della coesione
sociale e nazionale, tutelare e valorizzare la lingua italiana, tutelare
le fasce deboli e anziane della popolazione;
l) promuovere il lavoro e le
relative condizioni, i temi dei diritti civili, della solidarietà, della
sussidiarietà, in particolar modo per la sua accezione orizzontale,
ovvero di valorizzazione del ruolo della società e delle associazioni di
categoria, dell'integrazione; la sicurezza dei cittadini; l'attenzione
alla famiglia; la tutela dei minori e delle fasce deboli;
m) promuovere la diffusione dei
vantaggi generati dalle nuove tecnologie e la relativa estensione alla
collettività, in un contesto innovativo e concorrenziale;
n) sostenere la produzione
audiovisiva italiana ed europea;
o) promuovere la diffusione dei
principi costituzionali e la consapevolezza dei diritti di cittadinanza
e la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani
all'Unione Europea;
p) promuovere e valorizzare un nuovo
corso nell'impiego della figura femminile, nel pieno rispetto della
dignità culturale e professionale delle donne, anche al fine di
contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le pari
opportunità;
q) garantire, nel rispetto e nei
limiti della normativa vigente, la continuità della programmazione per
l'Accesso nelle sue diverse forme;
r) garantire la comunicazione
sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla
qualità della vita, ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale,
alla disabilità e ai diritti, agli anziani, assegnando spazi adeguati
alle associazioni rappresentative del settore.
4. La Rai è tenuta ad applicare
nell'esercizio della propria attività i principi, i criteri e le regole
di condotta contenuti nel Codice etico e nella Carta dei doveri degli
operatori del servizio pubblico, inteso come l'insieme dei valori che
Rai riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che
Rai assume verso l'interno e l'esterno, e conseguentemente a sanzionare,
con le modalità ivi previste, ogni comportamento contrario alla lettera
e allo spirito dei suddetti documenti. La Rai garantisce il rispetto
effettivo e concreto del Codice etico da parte dei suoi destinatari
anche attraverso un organismo di controllo interno previsto dal medesimo
Codice.
5. La Rai è tenuta a recepire nel
Codice etico, per la parte di competenza, e nella Carta dei doveri, il
Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende
giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto il 21
maggio 2009, il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di
commento degli avvenimenti sportivi, denominato "Codice media e sport",
sottoscritto il 25 luglio 2007 e il Codice TV e minori di cui
all'articolo 34 del Testo Unico, nonché previsioni specifiche per i
reality, da comunicare alla commissione paritetica di cui all'articolo
29 entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto.
6. La Rai adotta un adeguato sistema
di contrasto delle forme di pubblicità occulta. A tal fine monitora
l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e
radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali,
nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all'esito del
monitoraggio assume le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del
caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei
programmi. La Rai è tenuta a trasmettere semestralmente al Ministero,
all'Autorità e alla Commissione Parlamentare una relazione che evidenzi
gli esiti del monitoraggio di cui sopra e le relative iniziative
adottate.
7. La Rai opera un monitoraggio, con
produzione di idonea reportistica annuale, che consenta di verificare il
rispetto circa le pari opportunità nonchè la corretta rappresentazione
della dignità della persona nella programmazione complessiva, con
particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura
femminile e di promuoverne un'immagine reale e non stereotipata. I
report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità e alla
Commissione Parlamentare.
Articolo 3
Qualità dell'offerta e valore pubblico
1. La Rai riconosce come
fine strategico e tratto distintivo della missione del servizio pubblico
la qualità dell'offerta, si impegna affinché tale obiettivo sia
perseguito anche nei generi a più ampia diffusione ed è tenuta a:
a) rafforzare il proprio marchio nel
contesto nazionale attraverso una più evidente caratterizzazione
qualitativa dell'offerta di servizio pubblico, favorendo, anche
attraverso la predisposizione di un apposito piano strategico, la
diffusione di tipologie di programmazione, generalmente non rientranti
nell'offerta delle emittenti commerciali, compresi i documentari, il
teatro e la musica classica, nonchè connotando anche i generi di più
largo consumo, quali fiction ed intrattenimento, da caratteri di
qualità, innovatività e originalità;
b) garantire la realizzazione di una
programmazione articolata e innovativa in grado di qualificare il
proprio marchio, anche nel contesto internazionale sulla base delle
indicazioni di cui al successivo articolo 14;
c) assicurare la presenza in ogni
momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di
programmi appartenenti ai generi predeterminati di servizio pubblico,
garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di
continuità;
d) improntare, nel rispetto della
dignità della persona, i contenuti della propria programmazione a
criteri di decoro, buon gusto, assenza di volgarità, anche di natura
espressiva, assicurando, tra l'altro, una più moderna rappresentazione
della donna nella società, valorizzandone il ruolo, e rispettando le
limitazioni di orario previste a tutela dei minori dalla legislazione
vigente. A tal fine la Rai è tenuta al rigoroso rispetto dei Codici di
cui al comma 5 dell'articolo 2 nonchè di altri analoghi Codici che
dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente Contratto;
e) prevedere modalità di misurazione
della qualità del servizio pubblico, basate su elementi di valutazione
quantitativi e qualitativi, che consentano di verificare, anche
attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie interattive, la reale
percezione dell'intensità di servizio pubblico;
f) assicurare la realizzazione di
trasmissioni dedicate ai temi dei bisogni della collettività, alle
condizioni sanitarie e socio-assistenziali, alle iniziative delle
associazioni della società civile, all'integrazione e al
multiculturalismo, alle pari opportunità, alla cultura e al lavoro;
g) garantire la promozione,
valorizzazione e tutela della lingua italiana privilegiando rispetto a
neologismi e terminologie in lingue straniere l'utilizzo di termini
evinti dalla nostra tradizione linguistica e quindi comprensibili e
riconoscibili dai cittadini di ogni fascia o specificità culturale.
2. La Rai è tenuta a dotarsi di un
sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta e delle sue
determinanti, tenendo conto delle esperienze esistenti anche a livello
europeo ed internazionale, con l'obiettivo di poter disporre di elementi
di valutazione per la definizione di una programmazione e di una
condotta aziendale che corrisponda sempre più alle domande e alle attese
del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico come prescritto
dal presente Contratto, coniugando audience e qualità.
3. Tale sistema è costituito da due
distinti strumenti:
a) un monitoraggio e un'analisi
della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado
di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito
ai singoli elementi dell'offerta;
b) un monitoraggio della corporate
reputation intesa come:
i) la capacità di competere sotto il
profilo della sostenibilità economica, del coinvolgimento del personale
e della flessibilità organizzativa;
ii) la capacità di innovare in
termini di prodotto e di tecnologia;
iii) la capacità di incrementare il
proprio valore di servizio pubblico, inteso anche in termini di presenza
sul mercato internazionale e di supporto all'industria tecnologica e
all'industria televisiva indipendente, nel rispetto dell'etica
dell'impresa, della deontologia professionale, dei criteri di
correttezza, di lealtà, quali emergono anche dal Codice etico e dalla
Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico.
4. Lo strumento di monitoraggio
della corporate reputation dovrà:
a) rappresentare attraverso un
adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;
b) avere una periodicità di
misurazione semestrale;
c) rilevare indicatori d'immagine,
di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di
ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza
al proprio ruolo di servizio pubblico;
d) divulgare l'intensità della
corporate reputation che consenta un'analisi sull'intero arco dell'anno;
e) monitorare la possibilità
effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità
sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni
audiodescritte, trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non
vedenti. Il monitoraggio deve riguardare, altresì, la qualità delle
modalità tecniche utilizzate per assicurare l'accesso effettivo alla
programmazione delle persone con disabilità sensoriali, avendo
particolare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura
in relazione alle tecniche utilizzate;
f) monitorare costantemente
l'offerta di cui al Capo III del presente Contratto, nonché tutte le
tipologie di programma ed i singoli generi.
5. Il sistema di cui ai commi 2 e 3
dovrà essere realizzato sulla base di indicatori, che saranno
definiti operativamente dalla commissione paritetica di cui all'articolo
29, tenendo conto dell'esigenza di:
a) rappresentare attraverso un
adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana, anche con
riferimento a determinate tipologie di utenza;
b) rilevare l'intensità di servizio
pubblico mediante l'analisi della qualità percepita dagli utenti e della
qualità attesa dall'intero campione;
c) utilizzare una pluralità di
strumenti (indicatori commerciali, sondaggi, interviste, web service,
analisi fandom, ecc..) al fine di migliorare la frequenza e la
completezza delle rilevazioni;
d) garantire una periodicità di
misurazione che consenta un'analisi sull'intero arco dell'anno.
6. La Rai è tenuta a monitorare
l'offerta di cui al Capo III del presente Contratto, nonché tutte le
tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovrà
sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per
ogni singolo genere le tempistiche e le percentuali di occupazione
video. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità e
alla Commissione Parlamentare.
7. Alla commissione paritetica
spetta, tra l'altro, la definizione della periodicità di misurazione del
sistema di cui al comma 4, oltreché il controllo dei risultati dei
monitoraggi e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, nonchè
la definizione dei criteri più efficaci per la loro diffusione al
pubblico.
8. Ai fini della determinazione
degli indicatori di cui al comma 4 e allo svolgimento delle attività di
cui al comma 5, la commissione paritetica potrà avvalersi dell'ausilio
di personalità di indiscussa professionalità.
9. Il sistema di valutazione della
qualità dell'offerta è sottoposto alla vigilanza di un Comitato,
istituito presso il Ministero, composto da quattro esperti
particolarmente qualificati nella materia, scelti rispettivamente due
dall'Autorità e due dal Ministero e nominati dalla Rai entro tre mesi
dalla entrata in vigore del presente Contratto. Il predetto
Comitato garantisce la conformità al presente Contratto delle
metodologie applicate in sede di attuazione del sistema di cui ai commi
precedenti. Entro trenta giorni dalla sua costituzione, il Comitato
approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento .
10. I risultati delle rilevazioni
periodiche relativi al sistema di cui ai commi precedenti dovranno
essere resi pubblici, con cadenza regolare, dalla concessionaria
attraverso pubblicazioni sul proprio portale web e comunque attraverso
modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità
dell'utenza. La Rai consulterà periodicamente le associazioni dei
consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti .
11. L'assegnazione delle attività
operative per la realizzazione del sistema di cui al presente articolo è
decisa dalla concessionaria in piena autonomia secondo criteri di
apertura e trasparenza .
12. La Rai riferisce trimestralmente
al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare
sullo sviluppo del sistema di valutazione della qualità
dell'offerta e sui risultati conseguiti.
Articolo 4
Qualità dell'informazione
1. La Rai assicura la qualità
dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo,
completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle
diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela
delle pari opportunità tra uomini e donne, e garantisce un rigoroso
rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e
degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare
il principio di libertà con quello di responsabilità nel rispetto della
dignità della persona, contribuendo in tal modo a garantire la qualità
dell'informazione della concessionaria.
2. La Rai è tenuta all'equo
bilanciamento delle trasmissioni di approfondimento informativo su tutte
le tre reti generaliste, assicurando che le stesse siano caratterizzate
da canoni di pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità,
indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel
sistema radiotelevisivo, nonchè dai princìpi di correttezza, lealtà e
buona fede dell'informazione e rispettose della identità valoriale e
ideale del Paese e della sensibilità dei telespettatori, adeguate ai
livelli di responsabilità che competono al servizio pubblico
radiotelevisivo.
3. La Rai favorisce, anche
attraverso l'informazione giornalistica, lo sviluppo del senso critico,
civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del
diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei
cittadini ad essere informati.
4. La Rai è tenuta ad improntare la
propria programmazione di informazione e approfondimento generale ai
principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto della
dignità e della privacy delle persone e ad assicurare comunque un
contraddittorio adeguato, effettivo e leale.
5. La Rai si impegna a favorire un
processo complessivo di qualificazione della propria articolazione
regionale, verificando le possibili opportunità di sviluppo di
un'offerta ideata e prodotta dalle varie sedi regionali. In tale quadro
la Rai, inoltre, si impegna a definire misure finalizzate al
potenziamento della collaborazione con gli altri operatori europei
finalizzata - tra l'altro - alla produzione di audiovisivi su temi e
aspetti di interesse sovranazionale.
6. La Rai riserva un canale tematico
al genere informazione e approfondimento generale di cui all'art. 9,
comma 2, lettera a).
CAPO II - TRANSIZIONE ALLA TELEVISIONE DIGITALE
Articolo 5
L'offerta digitale
1. La Rai realizza canali
generalisti, semigeneralisti e tematici per assolvere alla missione di
servizio pubblico; in tale quadro, la Rai sviluppa ed articola l'offerta
dei nuovi canali con l'obiettivo di raggiungere la totalità del pubblico
con una programmazione aperta all'innovazione e dispiegata in funzione
della crescente complessità della platea televisiva.
2. La Rai estende progressivamente
l'impiego del formato video wide screen (16:9) e dell'audio multicanale
e si impegna ad avviare trasmissioni in alta definizione.
3. La Rai assicura adeguata
promozione all'offerta digitale, così come la promozione del digitale
terrestre inteso come nuova piattaforma universale.
Articolo 6
Realizzazione delle reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale
1. La Rai si impegna ad attuare il
processo di conversione delle reti alla tecnologia digitale secondo i
tempi e le modalità indicate dal Ministero nonchè secondo il Master Plan
delle attività di conversione che il Ministero stesso elabora per
ciascuna delle aree tecniche individuate. Il Ministero, nel contesto
della pianificazione delle frequenze definita dall'Autorità con delibera
300/10/CONS, assegna alla concessionaria diritti d'uso temporaneo di
risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le
finalità del presente Contratto. L'assegnazione delle frequenze in
ciascuna area precede lo switch off di un periodo sufficiente alla
progettazione e realizzazione delle reti.
2. Nelle aree tecniche indicate al
comma 1, o su parte del territorio di ciascuna di esse, la Rai può
anticipare, d'intesa con il Ministero, con le Regioni e le Province
autonome interessate, la cessazione della diffusione in tecnica
analogica di un canale generalista e la conversione in tecnica digitale
dei relativi impianti.
3. In funzione della propria
strategia editoriale, la Rai si dota di capacità diffusiva adeguata alla
distribuzione della propria offerta televisiva con elevata qualità
dell'immagine e del suono, allo sviluppo dell'alta definizione e
all'assolvimento dei propri compiti di sperimentazione ed innovazione. A
tal fine, previa assegnazione delle necessarie frequenze, è tenuta a:
a) realizzare una rete nazionale per
la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale anche ad articolazione
regionale in modalità MFN (Multi Frequency Network) o k-SFN (Single
Frequency Network) con copertura in ciascuna area tecnica al momento
dello switch off non inferiore a quella precedentemente assicurata dagli
impianti eserciti per la rete analogica di maggior copertura insistenti
nell'area tecnica stessa;
b) realizzare tre ulteriori reti
nazionali in modalità SFN con copertura a conclusione del periodo di
vigenza del presente Contratto non inferiore al 90% della popolazione
nazionale per due reti e non inferiore all'80% della popolazione
nazionale per una rete;
c) concorrere all'assegnazione di
ulteriori risorse frequenziali per la realizzazione di una rete
nazionale in modalità SFN con copertura non inferiore all'80% della
popolazione nazionale;
d) realizzare una ulteriore rete
nazionale riservata alla sperimentazione di tecnologie trasmissive e
servizi innovativi, con un grado di copertura non inferiore all'80%
della popolazione nazionale a conclusione del periodo di vigenza del
presente Contratto.
4. Nel periodo di attuazione del
calendario di switch off di cui al comma 1, nelle aree non interessate
allo switch off la Rai si impegna a mantenere in ciascuna area tecnica
la percentuale di copertura della popolazione delle esistenti reti
digitali ed analogiche come al 31 dicembre 2009.
5. Laddove emerga un interesse allo
sviluppo delle reti di radiodiffusione in tecnica digitale oltre gli
impegni di copertura di cui ai commi precedenti, la Rai si impegna a
stipulare convenzioni o contratti con le Regioni, le Province, i Comuni,
le Comunità montane o altri enti locali o consorzi, individuando le
modalità di estensione del servizio anche per le finalità di cui
all'articolo 17 del presente Contratto, secondo criteri di economicità
degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla
salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.
6. Laddove emerga un interesse alla
diffusione di canali esteri in funzione delle minoranze linguistiche, la
Rai può stipulare convenzioni o contratti con le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, individuando le modalità di erogazione del
servizio, secondo criteri di economicità degli investimenti e con
eventuali oneri relativi ai diritti a carico delle Regioni o Province
autonome, previa - se prevista la realizzazione di rete di
radiodiffusione dedicata - assegnazione da parte del Ministero delle
necessarie risorse frequenziali.
Articolo 7
Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1. Per ciascuna area tecnica, il
Master Plan di cui all'articolo 6, comma 1, pianifica la conversione
degli impianti già eserciti da Rai, autorizzandone l'esercizio. Per
ciascuna area tecnica, la Rai presenta inoltre al Ministero un piano di
estensione delle reti digitali, secondo l'articolazione indicata
all'articolo 6, comma 3, e tenendo conto dei vincoli interferenziali ai
confini nazionali, ai fini dell'autorizzazione all'attivazione degli
impianti necessari all'estensione stessa, per i quali entro trenta
giorni dallo switch off si intende - salvo diversa notifica del
Ministero - concessa autorizzazione provvisoria all'esercizio.
2. Per ogni altra realizzazione o
modifica di impianti, la Rai presenta un piano esecutivo per ciascun
impianto da realizzare o modificare, contenente i seguenti elementi:
caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle
opere, natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. Il
Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si
pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia
un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.
3. Il periodo di sperimentazione,
necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica
dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente
operanti ai sensi della normativa vigente, è di due mesi dalla data di
comunicazione dell'attivazione dell'impianto da parte della
concessionaria. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi
successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le
ragioni al Ministero. Dopo un periodo di sei mesi dall'avvenuta
comunicazione dell'attivazione dell'impianto sperimentale, senza che
siano avvenuti rilievi da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione
si riterrà definitiva.
4. La Rai può utilizzare gli
impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del
Ministero, anche in comune con altri operatori. Tale uso comune deve
tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini
ambientali, purchè ciò non risulti di pregiudizio al migliore
svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata
gestione aziendale.
Articolo 8
Informazione al pubblico in rapporto allo sviluppo della televisione
digitale
1. La Rai garantisce l'informazione
al pubblico in ciascuna area tecnica in occasione dei successivi
passaggi della transizione alla televisione digitale terrestre,
utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il web. Tale
informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando la
transizione non sarà ultimata su tutto il territorio nazionale.
2. La Rai informa i soggetti
residenti nelle zone di volta in volta interessate dalla transizione
fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalità del processo in atto e
sugli eventuali, momentanei disservizi ed è tenuta ad attivare servizi
di call center e numeri verdi gratuiti al fine di dare riscontro alle
richieste dei medesimi.
3. La Rai si impegna a fornire
informazioni sulle iniziative che le associazioni degli operatori di
rete propongono ai produttori di apparati al fine di garantire adeguati
livelli qualitativi.
4. La Rai si impegna a sviluppare,
direttamente o attraverso le più opportune forme di cooperazione,
associazione o intesa, anche attraverso partecipazione a società o
consorzi, i servizi più utili al buon funzionamento della televisione
digitale terrestre.
CAPO III - OFFERTA
Articolo 9
L'offerta televisiva
1. La Rai riserva una predominante
quota della programmazione annuale di servizio pubblico delle reti
generaliste, semigeneraliste e tematiche terrestri, distribuite sulle
diverse piattaforme, a generi predeterminati come di seguito
specificati. Le reti generaliste terrestri (Raiuno, Raidue, Raitre)
riserveranno, tra le ore 6 e le ore 24, non meno del 70 per cento della
programmazione annuale ai generi indicati nel successivo comma 2 e la
terza rete non meno dell'80 per cento. Tale programmazione, nel rispetto
più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, deve essere diffusa
in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce
orarie (compresa quella di prime time )e in tutte le reti
televisive. Le reti semigeneraliste e tematiche riserveranno almeno il
70 per cento della loro complessiva programmazione annuale ai generi
predeterminati di cui al successivo comma 2 .
2. Si intendono per generi
predeterminati di servizio pubblico:
a) Informazione e approfondimento
generale;
b) Programmi e rubriche di servizio;
c) Programmi e rubriche di
promozione culturale;
d) Informazione e programmi
sportivi;
e) Programmi per minori;
f) Produzioni audiovisive italiane
ed europee.
a) Informazione e approfondimento
generale: notiziari nazionali e
regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione
istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche,
inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi
dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni,
alle condizioni della vita quotidiana del Paese (quali la salute, la
giustizia, la sicurezza); confronti su temi politici, culturali e
religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere
internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi
trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione
Europea;
b) Programmi e rubriche di servizio: trasmissioni prevalentemente
incentrate sui bisogni della collettività in cui saranno valorizzate le
opportunità europee; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate
su specifiche fasce deboli; programmi legati ai temi del lavoro, ai
bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture
sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità
della vita, alla normativa e alle opportunità comunitarie, alle
iniziative delle associazioni della società civile; celebrazioni
liturgiche; trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più
completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono
nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e
nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi
conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi
costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in
ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi
alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi
etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche
trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che
contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue
straniere e alla alfabetizzazione informatica; trasmissioni finalizzate
alla preservazione e valorizzazione della coesione e dell'unità
nazionale; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza
dell'Unione Europea;
c) Programmi e rubriche di
promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme
artistiche dal vivo (quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in
tutti i suoi generi); trasmissioni finalizzate a promuovere e
valorizzare la lingua nazionale, la storia, le tradizioni, i costumi, il
patrimonio storico-culturale del Paese e diffonderne la conoscenza;
trasmissioni volte a far partecipare la società italiana alla tutela del
patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari
a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e
trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale
italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; programmi
per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo;
trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed
organizzazioni non profit, con particolare riguardo all'attività
sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento
della cultura e della storia europea;
d) Informazione e programmi sportivi: eventi sportivi
nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari;
rubriche di approfondimento;
e) Programmi per minori: programmi di tutti i generi
televisivi dedicati ai bambini, delle diverse fasce di età, compresa
quella inferiore ai 3 anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano
finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del
diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo
fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la
conoscenza dell'Unione Europea;
f) Produzioni audiovisive italiane
ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione,
cartoni, documentari, di origine italiana o europea; programmi per la
valorizzazione dell'audiovisivo in generale.
3. La Rai effettua annualmente
iniziative di innovazione e sperimentazione, in tutte le fasce orarie e
su tutte le reti generaliste, per una quota non inferiore al 30% della
programmazione complessiva, assicurando una distribuzione uniforme di
tali iniziative nell'arco di vigenza del presente Contratto. La
sperimentazione riguarderà linguaggi e formati televisivi con
particolare attenzione alla valorizzazione della produzione ed ideazione
interna ed alla originalità dei contenuti.
4. Sulle reti generaliste la Rai
assicura un'offerta quotidiana articolata e diversificata per rete, tale
da garantire effettive opzioni di scelta nelle diverse trasmissioni
riferite ai generi di cui al precedente comma 2; a tal fine la Rai
predispone i palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una
equilibrata distribuzione di tale programmazione, sulle diverse reti e
fasce orarie. La Rai assicurerà inoltre la presenza in ogni momento
della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi
ricompresi nei generi di cui al precedente comma 2, garantendo agli
utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità.
5. La Rai si impegna, per gli
obiettivi del presente articolo, a valorizzare i propri centri di
produzione compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo Capo
V relativamente a "Finanziamento e gestione economico-finanziaria".
6. La Rai trasmette al Ministero,
all'Autorità e alla Commissione parlamentare, per ciascun semestre,
entro i successivi tre mesi, una relazione contenente una dettagliata
informativa sul volume dell'offerta classificata secondo i generi di cui
al comma 2; tale informativa dovrà altresì contenere tutti i titoli dei
programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con
indicazione della loro collocazione oraria, nonchè quelli ricadenti
nella tipologia di cui al comma 3, e i tempi e le percentuali di
occupazione video di ogni singolo genere previsto, al fine di
determinare quanto richiesto al comma 1 del presente articolo. Tale
documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce
"Programmi televisivi di servizio pubblico finanziati dalle risorse
provenienti dal canone di abbonamento".
7. La Rai realizza una idonea
promozione della propria programmazione valutandone costantemente
l'efficacia ed utilizzando a tal fine anche il servizio Televideo ed il
portale internet.
8. La Rai si impegna ad analizzare
la fattibilità dell'introduzione di adeguati segnali visivi per rendere
riconoscibili agli utenti i programmi riconducibili ai generi di cui al
comma 1 del presente articolo.
Articolo 10
L'offerta radiofonica
1. La Rai si impegna a garantire
un'ampia e variegata gamma di programmazione, con l'obiettivo di
raggiungere un pubblico il più ampio possibile, ed a favorire lo
sviluppo di specifiche iniziative finalizzate ad aggiornare
costantemente l'offerta sulla base delle esigenze del pubblico, tenendo
conto dei nuovi modelli di consumo.
2. La Rai è tenuta a destinare ai
generi predeterminati di seguito indicati non meno del 70 per cento
dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e
Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre:
a) Notiziari : giornali
radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto
diversificato secondo il canale;
b) Informazione : programmi o
rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili
diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche
dedicati alle varie discipline sportive;
c) Cultura : programmi di
attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di
intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in
studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su
elaborazioni di materiali di archivio;
d) Società : programmi,
rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al
mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di
rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e di ampliare il
dibattito sull'evoluzione civile del Paese, rubriche dedicate al
tema delle pari opportunità e al ruolo che le donne svolgono nella
società ;
e) Musica : programmi
dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera;
programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o
differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della
musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente
musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani
artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la
valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;
f) Servizio : rubriche e
servizi sull'attività degli organi istituzionali nazionali ed europei;
programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche,
a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di
particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a
particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per
non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della
lingua italiana; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza
dell'Unione Europea;
g) Pubblica utilità :
notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le
condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino
del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile;
segnale orario.
3. La Rai si impegna ad effettuare
annualmente iniziative di innovazione e sperimentazione, in tutte le
fasce orarie e su tutte le reti generaliste, assicurando una
distribuzione uniforme di tali iniziative nell'arco di vigenza del
presente Contratto. La sperimentazione riguarderà linguaggi e formati
radiofonici con particolare attenzione alla valorizzazione della
produzione ed ideazione interna ed alla originalità dei contenuti.
4. Sulle reti generaliste la Rai
assicura un'offerta quotidiana articolata e diversificata per rete, tale
da garantire effettive opzioni di scelta delle diverse trasmissioni dei
generi di cui al comma 2; a tal fine la Rai predispone i palinsesti
quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di
tale programmazione sulle diverse reti e fasce orarie. La Rai assicurerà
inoltre la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle
tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui al comma
2 garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di
continuità.
5. La Rai è tenuta a trasmettere al
Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare, per ciascun
semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa sul
volume dell'offerta classificata secondo i generi indicati al comma 2.
Articolo 11
L'offerta multimediale
1. La Rai si impegna ad incrementare
ed aggiornare il servizio offerto sui propri portali al fine di
estendere, anche sviluppando e producendo contenuti ad hoc, l'attuale
produzione di contenuti personalizzati per Internet. L'azienda si
impegna altresì a dare crescente visibilità all'offerta di specifici
contenuti, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.
2. La Rai si impegna a dare
univocità di indirizzo editoriale e tecnologico all'offerta
multimediale, anche ad accesso condizionato, sui propri portali,
incentrando la propria attività sulle seguenti linee direttrici:
a) stabilire linee guida di
pubblicazione in modo da facilitare e rendere coerente la navigazione
dell'utenza e agevolare l'accesso ai contenuti, facendo ricorso a
criteri ampiamente diffusi in ambito comunitario e internazionale;
b) rendere disponibili, nella
maniera più agevole e sfruttando le più moderne tecnologie,
compatibilmente con il rispetto dei diritti dei terzi ed escludendo ogni
sfruttamento a fini commerciali da parte di terzi, i contenuti
radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e
radiofonica (analogica e digitale, terrestre e satellitare) di cui
all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 10, direttamente dai propri
portali in simulcast agli utenti che si collegano attraverso internet
dal territorio nazionale, nel rispetto del principio di neutralità
tecnologica;
c) rendere progressivamente
disponibili contenuti radiotelevisivi, anche di particolare valore,
provenienti dagli archivi Rai, per scopi educativi, formativi e di
promozione culturale. A tal fine la Rai dovrà garantire modalità agevoli
di ricerca e di recupero dei contenuti degli archivi verso le
piattaforme IP e in modo particolare web;
d) ampliare l'acquisizione di
diritti per la diffusione su protocollo IP di contenuti tratti
dall'offerta radiotelevisiva della Rai, con l'impiego delle più
opportune tecnologie al fine di evitare indebiti utilizzi da parte degli
utenti, fatto salvo il principio della neutralità tecnologica;
e) accrescere progressivamente
l'offerta di contenuti e format appositamente pensati e prodotti per i
nuovi media, offrendo crescenti capacità di partecipazione interattiva
al pubblico dei media digitali, nel rispetto della qualità
dell'informazione e del pluralismo; sperimentare, inoltre, nel rispetto
dei diritti dei terzi, la possibilità per gli utenti di scaricare,
modificare e ridistribuire una adeguata selezione di contenuti
radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e
radiofonica di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 10;
f) offrire agli utenti spazi di
comunicazione e discussione, con adeguata visibilità, inclusa la
possibilità di commentare l'intera programmazione radiotelevisiva Rai,
anche attraverso la possibilità di pubblicazione, previa adozione di
apposite linee guida, di contenuti autoprodotti dagli utenti stessi;
g) analizzare lo sviluppo di
interfacce tecnologiche che consentano la diffusione dei contenuti sui
principali dispositivi di fruizione audiovisiva di tempo in tempo
disponibili sul mercato sviluppando strategie editoriali coerenti ai
mezzi di distribuzione e progressivamente ottimizzate, nel rispetto del
principio di neutralità tecnologica, per i diversi strumenti di
fruizione;
h) favorire la distribuzione dei
propri contenuti internet attraverso gli altri siti e portali operanti
sul territorio nazionale sulla base di criteri equi e non
discriminatori;
i) ampliare l'utilizzo di internet
come piattaforma di comunicazione, realizzando contenuti e applicazioni
dedicate all'ambiente internet e valorizzando le libraries esistenti,
nonché sviluppare un'offerta specifica tramite web tv.
3. La Rai è tenuta a trasmettere al
Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare, per ciascun
esercizio, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa
circa il numero dei contenuti pubblicati e del traffico giornaliero
generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai
tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla
provenienza degli utenti.
4. La Rai è tenuta a prevedere nel
proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli
utenti al fine di migliorare il proprio servizio.
Articolo 12
La programmazione televisiva per i minori
1. La programmazione della Rai
diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione
è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie e
nazionali a tutela dei minori e in particolare a quanto previsto
dall'articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni stabilite
dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002 e successive modificazioni. La Rai si adegua alle risoluzioni del
Comitato di applicazione del citato Codice e tiene nel massimo conto le
raccomandazioni del Comitato stesso.
2. La Rai si impegna a realizzare
due canali tematici dedicati ai minori, differenziando l'offerta in
funzione del pubblico di riferimento e distinguendo, a tal fine, tra i
minori in età pre-scolare e quelli in età scolare. Nell'arco di vigenza
del presente Contratto, compatibilmente con le disposizioni di cui al
successivo Capo V "Finanziamento e gestione economico-finanziaria" e con
il Piano Industriale 2010-2012 della Rai, fatte salve diverse esigenze
di carattere gestionale della concessionaria che dovessero sopravvenire,
il centro di produzione di Torino è individuato come distretto
produttivo Rai specializzato nell'offerta dedicata al pubblico dei
bambini, senza pregiudizio per la normale produzione.
3. La Rai garantisce che le
trasmissioni per i minori siano collocate nei palinsesti quotidiani
dell'offerta generalista tenendo conto della distribuzione dell'audience
relativa ai minori nelle diverse fasce orarie e destina tra le ore 16,00
e le ore 20,00 una quota specifica di programmazione di intrattenimento
per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e
l'adolescenza non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale
tra le ore 7,00 e le ore 22,30. T ale quota potrà essere ridotta
in funzione della progressiva diffusione del digitale terrestre, secondo
tempi e modalità definite dalla commissione paritetica di cui all'art.
29. La Rai, con cadenza semestrale, comunica al Ministero, all'Autorità
e alla Commissione Parlamentarela quota di programmazione destinata ai
minori.
4. La Rai si impegna affinché la
programmazione dedicata ai minori risponda ai seguenti criteri:
a) sia di buona qualità e di
piacevole intrattenimento;
b) proponga valori positivi umani e
civili ed assicuri il rispetto della dignità della persona;
c) promuova modelli di riferimento,
femminili e maschili, egualitari e non stereotipati;
d) proponga alle nuove generazioni
strumenti dedicati ed accessibili per accrescere la loro conoscenza e il
senso di appartenenza all'Unione Europea;
e) accresca le capacità critiche dei
minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media, sia dal punto
di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali
e futuri sviluppi in chiave di interattività;
f) favorisca la partecipazione dei
minori dando spazio ai loro problemi e alle loro esigenze, valorizzando
le iniziative a loro rivolte sul territorio nonchè le opportunità
offerte dai programmi europei rivolti ai giovani.
5. Fermi restando i divieti di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive
modificazioni, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le 22,30,
dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti
tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della
sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda
di programmi che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possano
nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o
programmi che possano indurre ad una fuorviante percezione dell'immagine
femminile e della violenza sulle donne . Rai si impegna anche ad
adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza
informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni,
non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e
dell'adolescenza.
6. I programmi per bambini di durata
inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti
dalla pubblicità. Nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni
animati non possono comparire i personaggi dei medesimi. Nelle fasce
orarie 7,00-9,00 e 16,00-19,00 sono vietati i trailer dei programmi
consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalità di
cui al comma 9.
7. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 37 del Testo Unico e dal decreto ministeriale del 27
aprile 2006, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006,
n. 141, nella fascia oraria 16,00-19,00 e all'interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori, la Rai si impegna affinchè i messaggi
pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione
commerciale rivolta ai minori siano preceduti, seguiti e caratterizzati
da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dal
programma, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori
disabili. Nella stessa fascia oraria, all'interno degli stessi programmi
e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e
successive ai programmi direttamente rivolti ai minori, la Rai si
impegna ad evitare la pubblicità in favore di:
a) bevande superalcoliche e
alcoliche;
b) servizi telefonici a valore
aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi
vigenti;
c) profilattici e contraccettivi,
con esclusione delle campagne sociali.
8. La Rai è tenuta a dedicare
appositi spazi e a realizzare programmi volti ad informare i minori e i
genitori sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive
da parte dei minori, anche sperimentando accorgimenti tecnici di
protezione.
9. La Rai, previa consultazione con
l'Autorità e il Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione Tv e minori, adotta entro sei mesi dalla entrata in
vigore del presente Contratto un sistema di segnaletica della propria
programmazione, di chiara riconoscibilità visiva, per evidenziare, con
riferimento a film, fiction, e intrattenimento, quelli adatti ad una
visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto.
Con riferimento a quest'ultima fattispecie la Rai evidenzia i sistemi di
chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi
programmi.
10. La Rai si impegna entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Contratto a promuovere, procedendo
ad idonei interventi anche di carattere organizzativo, azioni positive
destinate a valorizzare, con specifici compiti affidati alle proprie
strutture interne, il ruolo educativo, creativo e di intrattenimento del
servizio pubblico e a valutarne l'effettiva realizzazione nell'ambito
della programmazione. La Rai comunicherà trimestralmente al Ministero,
all'Autorità e alla Commissione Parlamentare le iniziative assunte e
segnalerà tempestivamente alla commissione paritetica eventuali
problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo.
11. La Rai, inoltre, promuove
l'attività di informazione di detta programmazione anche su riviste,
guide elettroniche e in particolare su Televideo.
12. Con riferimento al sistema di
analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta di cui all'articolo 3,
si dovrà tener conto in particolare dei minori, quale specifica
tipologia di utenza nell'ambito della rappresentazione di un adeguato
disegno campionario dell'intera popolazione italiana, nonché della
programmazione televisiva dedicata.
Articolo 13
L'offerta dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale
1. La Rai, nel ribadire il proprio
impegno di produzione e di programmazione nell'ambito e nel rigoroso
rispetto delle normative antidiscriminatorie e impegnandosi a promuovere
l'attuazione dei principi enunciati nella Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,
nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum Europeo delle
persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla
promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili ed il
superamento dell'handicap eliminando ogni discriminazione nella presenza
delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di
informazione, nelle fiction e nelle produzioni Rai.
2. Nel quadro di un'adeguata
rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle
persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, la Rai è
tenuta a:
a) sottotitolare almeno una edizione
al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 e ad assicurare una ulteriore edizione
giornaliera per ciascuna delle suddette testate nel periodo di vigenza
del presente Contratto;
b) tradurre in lingua dei segni
(LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3;
c) procedere, nel più breve tempo
possibile, a sottotitolare almeno una edizione giornaliera di un
notiziario di contenuto sportivo sulle reti generaliste e di un
notiziario sul canale Rai News;
d) procedere, nel più breve tempo
possibile, a sperimentare la sottotitolazione o la traduzione in LIS del
TGR regionale.
3. La Rai garantisce l'accesso alla
propria offerta multimediale e televisiva su analogico, digitale
terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali o cognitive
anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in
modalità telesoftware per le persone non vedenti, sottotitolate anche
con speciali pagine del Televideo, e del proprio portale internet e
mediante la traduzione nella lingua italiana dei segni (LIS). La Rai
individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinchè nel passaggio
al sistema digitale le persone con disabilità sensoriali possano
continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo,
traduzione LIS e telesoftware e non siano esclusi dagli eventuali
servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in
futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della
progettazione.
4. La Rai:
a) incrementa progressivamente,
nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume
della programmazione sottotitolata fino al raggiungimento nel 2012 di
una quota pari ad almeno il 70 per cento della programmazione
complessiva delle reti generaliste tra le ore 6,00 e le ore 24,00, al
netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.);
b) amplia progressivamente la
sottotitolazione ai diversi generi di programmazione inclusi i programmi
culturali, di attualità, di approfondimento politico, di sport e di
intrattenimento;
c) incrementa progressivamente
l'offerta di programmazione audiodescritta, garantendo che la stessa,
così come l'offerta in modalità telesoftware, possa essere
effettivamente ricevuta su tutto il territorio nazionale;
d) promuove la ricerca tecnologica
al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle
persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in
collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle
persone con disabilità;
e) riferisce periodicamente al
Ministero, all'Autorità, alla Commissione Parlamentare e alla Sede di
confronto sulla programmazione sociale, in merito all'attività svolta,
nonchè segnala tempestivamente alla commissione paritetica di cui
all'articolo 29 eventuali problematiche connesse alla programmazione di
cui al presente articolo.
5. La Rai è tenuta a mettere a punto
un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della
quantità delle offerte di cui ai commi 2 e 3 e a fornirne adeguata
informativa al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare.
Tale sistema, in particolare, dovrà essere realizzato in collaborazione
con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con
disabilità ed i relativi risultati dovranno essere comunicati alla Sede
Permanente di cui all'articolo 30, anche al fine di favorire l'adozione
di interventi finalizzati ad una maggiore fruizione della programmazione
da parte delle persone con disabilità.
6. La Rai si impegna a collaborare,
con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione
di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della
pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle
tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso
delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonchè al costo sociale che
tali fenomeni comportano per la collettività. La Rai si impegna altresì
alla prevenzione e contrasto della violenza sulle donne collaborando con
le istituzioni preposte per la realizzazione e diffusione, sulle diverse
piattaforme di trasmissione, di specifici programmi.
7. Nel quadro degli indirizzi
relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico della
Commissione Parlamentare, la Rai assicura nei servizi di Televideo una
particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del
volontariato, sulla base del regolamento approvato dalla Commissione
Parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.
Articolo 14
L'offerta per l'estero
1. La Rai si impegna ad adeguare la
propria offerta destinata all'estero alle mutate condizioni dello
scenario complessivo di riferimento; la Rai, in particolare, si impegna
a ridefinire la nuova offerta in modo tale da rappresentare la
complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le
dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali,
imprenditoriali e sociali nella loro interezza nonchè a realizzare nuove
forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la
cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico
internazionale. La Rai si impegna altresì a diffondere anche all'estero
una programmazione che rispetti l'immagine femminile e la sua dignità
culturale e professionale e rappresenti in modo realistico il ruolo
delle donne nella società.
2. La Rai contribuisce a mantenere
vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero con il Paese
e con la cultura di origine, fornendo una offerta che - oltre ad una
informazione costante sullo sviluppo economico del Paese,
sull'evoluzione della società italiana e della sua cultura connotata da
caratteri di qualità e innovazione attraverso la promozione del Made in
Italy nel mondo - preveda una particolare attenzione alla comunicazione
politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie.
3. Al fine di conseguire gli
obiettivi di cui al comma 1, la Rai definisce una adeguata
programmazione nell'ambito sia delle convenzioni stipulate con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile
1975, n. 103 che di altre specifiche convenzioni aggiuntive.
Articolo 15
Programmi dell'Accesso.
1. Fermi restando gli obblighi
derivanti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è
tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche
a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze
dell'associazionismo e del volontariato.
2. Le trasmissioni di cui al comma
1, definite come programmi dell'Accesso, sono programmate su ciascun
mezzo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, televideo) sulla base di
calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria
previa approvazione della Sottocommissione permanente per l'Accesso,
costituita nell'ambito della Commissione Parlamentare.
3. I programmi dell'Accesso
consistono anche nella programmazione di cicli di spot su tematiche
sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali
programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche
dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di
interesse per i settori indicati. La predisposizione degli spot viene
curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti
richiedenti.
4. La decisione sulle domande di
accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3, e sui soggetti
richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l'Accesso.
Articolo 16
Prodotti audiovisivi italiani ed europei
1. La Rai valorizza le capacità
produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo
sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla
crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il
rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale
e promuovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi
linguaggi anche multimediali.
2. La Rai è tenuta a destinare una
quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad
investimenti per le opere europee realizzate da produttori indipendenti;
con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al
20 per cento dovrà essere dedicata ad opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte, una percentuale non
inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari
italiani ed europei, anche di produttori indipendenti, ed una
percentuale non inferiore al 5 per cento ai prodotti di animazione
appositamente realizzati per i minori.
3. Ai fini del presente articolo si
intendono:
a) per ricavi complessivi annui il
gettito derivante dagli abbonamenti destinati all'offerta
radiotelevisiva nonchè i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al
netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica
Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
b) per investimenti, la
configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi
per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la
produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e
distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie
direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.
4. La Rai, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento
del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni,
incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte.
5. La concessionaria riserva inoltre
ai prodotti audiovisivi (opere cinematografiche, prodotti di fiction,
cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione dell'audiovisivo,
trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo) italiani ed
europei una quota prevalente di trasmissione in un canale tematico
appositamente dedicato ai suddetti generi, che privilegerà la loro
trasmissione anche nella fasce di maggiore ascolto ivi compresa la
cosiddetta prima serata, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di
contenuti "multipiattaforma".
6. Anche al fine di attribuire ai
produttori indipendenti quote di diritti secondari di cui all'articolo
44 del Testo Unico, la Rai si impegna ad adottare modalità operative
coerenti con quanto stabilito dall'Autorità in materia, e comunque
compatibili con la conferente normativa comunitaria.
7. La Rai attua un sistema interno
di monitoraggio per la verifica del rispetto delle quote di emissione e
di investimento e rende noto, per ciascun anno di vigenza del presente
Contratto, alla commissione paritetica di cui all'art. 29, al Ministero
e all'Autorità, i dati di bilancio relativi agli investimenti in
prodotti audiovisivi italiani ed europei, suddivisi e distinti per
ciascuno dei generi individuati al comma 2 .
8. La commissione paritetica
verificherà su base annua, anche sulla scorta dei dati di cui al comma
7, l'equilibrato rapporto degli investimenti tra i diversi generi e
contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed
europei, con particolare riferimento ad un adeguato sostegno alla
produzione e programmazione dei documentari e degli spettacoli dal vivo,
secondo le indicazioni dell'articolo 44 del Testo Unico, nonchè ai
cartoni animati. La Commissione, inoltre, verificherà ogni problematica
applicativa e interpretativa del presente articolo.
Articolo 17
Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle
culture locali
1. Nel quadro dell'unità politica,
culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle
disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e
promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e
locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti
culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore
diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le
Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche
convenzioni.
2. La Rai effettua, per conto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite
convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così
come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si impegna, comunque,
ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze
culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento
alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad
effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e
ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la
Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma
Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia. Sulla base di apposita convenzione Rai si impegna ad effettuare
trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma
Friuli-Venezia-Giulia.
3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1
della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e dell'art. 11 del DPR 2 maggio
2001, n. 345, la Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la
tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro
appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione
delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in
collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì
iniziative di cooperazione transfrontaliera. La commissione paritetica
di cui all'art. 29 definirà le più efficaci modalità operative per
l'applicazione di tali disposizioni, tenendo conto in particolare della
necessità di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di
produzione della concessionaria.
Articolo 18
Informazione istituzionale nazionale ed europea
1. La Rai, tenuto conto anche delle
recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere,
promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e
dell'Unione Europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e
politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione
e, in specie, le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura
la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del
funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita
politica.
2. La Rai è tenuta a presentare,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un
progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando
anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da
realizzare in stretta collaborazione tra la Rai e i due Rami del
Parlamento. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi
all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di
rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell'Unione Europea.
La realizzazione delle attività del progetto verrà regolamentata sulla
base di apposita convenzione nella quale dovranno essere definite, tra
l'altro, le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della
concessionaria.
3. La Rai è tenuta all'esercizio
della rete di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo
le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di
impianti di cui all'allegato 1 dedicata a tutte le attività delle
istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e
controllo e dell'Unione Europea. Sulla base di piani esecutivi
presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la
rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati
alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di
compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso
operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli
interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del
servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi
utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo
alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e
potranno comportare variazioni dell'area di servizio, nel rispetto delle
norme di legge.
4. La Rai è impegnata a trasmettere,
anche sui canali generalisti, l'informazione parlamentare, comunitaria e
nazionale, e a pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato
anche attraverso le proprie reti radiofoniche, televisive generaliste e
il proprio sito web, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di
informazione.
5. La Rai promuove la stipula di
convenzioni con la Pubblica Ammin istrazione aventi ad oggetto
l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di
formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti
distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme
tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire
il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità
istituzionali perseguite dagli enti interessati.
Articolo 19
Informazione relativa ai servizi di pubblica utilità
1. La Rai assicura spazi nella
programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di
informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino, con
particolare riferimento alle reti di viabilità e trasporti (stradali,
aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione
dell'energia, dell'acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed
avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano
compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione. La
Rai potrà avvalersi anche della collaborazione di emittenti locali.
2. La Rai, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto,
anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, presenta al
Ministero, sentiti i soggetti interessati, per la sua approvazione, un
progetto di sviluppo dell'attuale canale Isoradio, mantenendone il
carattere di servizio privo di pubblicità, incentrato sui seguenti
aspetti:
a)ampliamento e tempestività dei
contenuti informativi in diretta di pubblica utilità ai diversi segmenti
di utenza, con l'eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti
nei rispettivi settori;
b) estensione della copertura della
diffusione del segnale previa assegnazione delle relative frequenze;
c)sperimentazione dell'utilizzo di
nuove tecnologie con riferimento alla diffusione del segnale, al
controllo del traffico sulle reti autostradali e sulle principali vie di
comunicazione ed allo sviluppo di appositi spazi informativi sul
traffico.
3. Il progetto di cui al comma 2
dovrà identificare gli interventi necessari alla realizzazione di spazi
di programmazione dedicata ai servizi di pubblica utilità su base locale
anche in collaborazione con le emittenti locali. La realizzazione delle
attività del progetto verrà regolamentata sulla base di apposita
convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, il Ministero e la concessionaria, nella quale
dovranno essere definite, tra l'altro, le misure necessarie per la
copertura dei costi a carico della concessionaria.
Articolo 20
Educazione finanziaria ed economica
1. La Rai assicura spazi nella
programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione
dell'educazione finanziaria ed economica quale strumento di tutela del
consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione volte a
diffondere la cultura finanziaria ed economica fra il pubblico.
Articolo 21
Audiovideoteche
1. La Rai prosegue il processo di
catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei
materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più
avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione
delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, e si impegna a
definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione
della memoria audiovisiva del Paese .
2. L'archivio storico
radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi
della Rai, dovrà essere reso progressivamente disponibile per fini
culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà
realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole,
enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione
di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali
detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le
organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva
del Paese.
3. La Rai dispone una pubblicazione
annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e
comunque sul proprio sito internet, per pubblicizzare e rendere
conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione.
CAPO IV - PIATTAFORME TECNOLOGICHE, QUALITA' DEL SERVIZIO, RICERCA E
SPERIMENTAZIONE
Articolo 22
Neutralità tecnologica e competitiva
1. Con riferimento alla diffusione
della programmazione televisiva, la Rai è tenuta a far sì che nella fase
di passaggio dalle trasmissioni in tecnica analogica a quella digitale
l'intera programmazione delle reti generaliste già irradiate sulla rete
terrestre analogica sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche; a
tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione
attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma
tecnologica.
2. Al fine di assicurare una
copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilità offerte
dalle varie piattaforme distributive, la Rai è tenuta ad adottare le più
opportune politiche di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita
l'accesso all'intera programmazione diffusa dalle reti generaliste e
trasmessa in simulcast via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi.
3. La Rai, in conformità a quanto
previsto al primo comma riguardo alla piattaforma tecnologica
satellitare, si impegna a promuovere la diffusione di Tivùsat con
particolare riguardo a quelle zone del territorio nazionale non
raggiunte dal digitale terrestre e ad offrire agli utenti in regola con
il pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, che ne
facciano richiesta, la relativa smart card a fronte del rimborso dei
costi a tal scopo sostenuti, quali i costi di acquisizione dagli aventi
diritto, di transazione e di distribuzione.
4. L a Rai potrà consentire la messa
a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte
le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell'ambito di
negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di
condizioni verificate dalle Autorità competenti.
Articolo 23
Qualità tecnica
1. La Rai individua nella qualità
audiovisiva un tratto distintivo e irrinunciabile dell'offerta del
servizio pubblico. La programmazione Rai è diffusa attraverso le reti di
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale ed analogica e via
satellite con una elevata qualità di immagine e suono, dedicando ad ogni
canale l'opportuna capacità trasmissiva. La Rai, al fine di assicurare
la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'allegato 1.
2. La Rai riconosce la qualità
tecnica del servizio di radiodiffusione quale obiettivo strategico del
servizio pubblico. A tal fine definisce indici e standard tecnici, anche
in collaborazione con le competenti istituzioni, gli operatori di rete e
l'industria; monitora costantemente la qualità tecnica del servizio ed
esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il
permanere di alti standard qualitativi; assicura un costante rapporto
con l'utenza, per raccogliere segnalazioni di problematiche di qualità
tecnica; collabora con istituti di ricerca; assicura una idonea
informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi.
3. Nell'ambito della disponibilità
delle frequenze e tenendo conto della specificità della missione del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, il Ministero assicura alla
Rai tutte quelle necessarie per risolvere situazioni interferenziali,
migliorare la qualità del servizio e sperimentare nuove tecnologie
diffusive; la Rai, inoltre, può utilizzare, su base di non interferenza,
i collegamenti mobili di comunicazione di cui al seguente art. 25, senza
che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi
oltre quello di concessione.
4. La Rai assicura un grado di
qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non
risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, per quanto
riguarda il servizio digitale corrispondente ad una "location
probability" pari al 90% (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto
riguarda il servizio analogico, non inferiore a 3, riferito ai livelli
della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni -
Radiocomunicazioni), salvo le implicazioni interferenziali non
risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica.
5. La Rai fornisce con cadenza
annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento
al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e
alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione
dei servizi, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala
di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei
disturbi dei servizi, nonchè i valori della disponibilità del servizio
misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il
Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla
copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione
cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.
Articolo 24
Radiodiffusione sonora
1. La Rai deve assicurare un grado
di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle
tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al
99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non
inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.
2. La Rai, ove occorra, migliora la
qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle
necessarie frequenze.
3. La Rai incrementa il servizio RDS
(Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il
sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) e potrà estendere la
sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).
4. Nel corso dell'attività di
adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti
che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti
elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di
copertura di cui al comma 1.
5. La Rai, anche attraverso
consorzi, è tenuta a sviluppare concretamente le trasmissioni
radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi standard trasmissivi
che costituiscono l'evoluzione del DAB, nel rispetto della
regolamentazione adottata dall'Autorità, cooperando attivamente per lo
sviluppo del mercato della radio digitale nell'osservanza del principio
di neutralità tecnologica e competitiva.
6. Il servizio di radiodiffusione
sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti
ad onde medie di cui all'allegato 1. La Rai si impegna a presentare al
Ministero, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto,
un progetto di razionalizzazione del servizio di radiodiffusione sonora
in onde medie, finalizzato alla riduzione dei campi elettromagnetici
irradiati, che garantisca al tempo stesso la copertura delle principali
aree metropolitane e renda possibile la sperimentazione della
modulazione digitale in standard DRM.
Articolo 25
Impiego dei collegamenti mobili
1. La Rai, per proprie esigenze o
per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi
del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o
con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con
altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini
statistico-informativi, la concessionaria indicherà per ciascun
collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate
ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte
ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio
effettuato.
2. La Rai, per proprie esigenze o
per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti
per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza
trimestrale ed a fini statistico-informativi la concessionaria indicherà
al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e
le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze
impegnate e la distanza delle tratte realizzate.
3. La Rai, per proprie esigenze o
per conto di terzi, esercisce radio camere operanti nella banda dei 2
GHz.
4. Nell'espletamento dei suddetti
servizi, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con
tecniche di modulazione digitale.
5. La Rai, ai fini della produzione
e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti
mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo
alla banda dei 6 GHz.
Articolo 26
Ricerca e Innovazione
1. Al fine di promuovere
l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai avvia
trasmissioni in alta definizione e sperimenta la diffusione di contenuti
radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali
l'evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il
DRM, l'Alta Definizione, l'IPTV, il Wi-Max, la Web TV e di ogni altra
tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità
di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di
accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa
assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.
CAPO V - FINANZIAMENTO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 27
Gestione economico-finanziaria e trasparenza nella comunicazione esterna
1. Nella gestione
economico-finanziaria, la Rai è tenuta al rispetto di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 47 del Testo Unico in materia
di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle
conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate
dall'Autorità. Il finanziamento di tali attività è assicurato con
caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del
presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi
derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le
altre entrate consentite dalla legge.
2. La Rai è tenuta, altresì, ad
adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il
raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di
razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una
gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai persegue altresì
l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti,
tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento.
3. La Rai, in coerenza e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del Testo Unico,
può svolgere, nell'ambito del proprio mercato di riferimento,
comprendente l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale e le
connesse attività strumentali e accessorie, attività commerciali inclusa
l'offerta a pagamento in regime di concorrenza, assicurando che le
stesse attività siano sviluppate direttamente o attraverso società
controllate e comunque con modalità organizzative che evitino il
finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche.
4. Al fine di fornire una completa
informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di
ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, all'Autorità ed alla Commissione
Parlamentare una relazione sui risultati economico-finanziari
dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali,
conterrà informazioni anche in merito:
a) alla densità di iscritti a ruolo
per le famiglie soggette al pagamento del canone di abbonamento,
articolata per area geografica regionale, provinciale e comunale e
riferita agli abbonamenti alla televisione per uso privato, a
indicazioni statistiche analoghe, laddove disponibili, per gli
abbonamenti speciali, nonchè ai ricavi da canone di abbonamento;
b) alla ripartizione del mercato
pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun
mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio,
internet, ecc.);
c) ai ricavi pubblicitari della
concessionaria per mezzo e per tipologia;
d) agli indici di affollamento
pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.
5. La Rai è tenuta, altresì, a
trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro 15 giorni dalla loro approvazione:
a) i piani industriali (economici,
finanziari, di investimento e strategici);
b) le previsioni economiche e i
bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata;
c) i bilanci infrannuali al 30
giugno.
6. Al fine di migliorare la
trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio pubblico,
la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito web il documento,
comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati
certificati dalla società di revisione scelta, ai sensi dell'articolo
47, comma 2, del Testo Unico, dall'Autorità da cui risulti, sulla base
dell'apposito schema approvato dalla medesima Autorità, la destinazione
delle risorse pubbliche e, in particolare, a fornire adeguata
comunicazione circa i costi afferenti la programmazione televisiva e la
programmazione radiofonica rientranti nell'ambito delle attività di
servizio pubblico. La Rai è tenuta, altresì, a pubblicare i dati
riferiti agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi di cui
all'articolo 16. A tal fine la Rai, nella presentazione dei palinsesti,
è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica
rientrante nell'ambito dell'attività di servizio pubblico con un colore
diverso rispetto agli altri aggregati.
7. La Rai pubblica sul proprio sito
web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonchè
informazioni, anche tramite il mezzo televisivo , eventualmente con un
rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi
della programmazione di servizio pubblico.
8. La fattibilità e le modalità di
applicazione delle disposizioni previste dal comma precedente saranno
stabilite nell'ambito della Commissione paritetica di cui all'art. 29
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
Articolo 28
Canone di abbonamento
1. Ai fini della determinazione
dell'ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 47,
comma 3, del Testo Unico, il Ministro dello Sviluppo Economico può
avvalersi della commissione paritetica di cui all'art. 29, che
provvederà a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche
prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro
adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.
2. Per la gestione e lo sviluppo
degli abbonamenti, nonchè per la riscossione, ordinaria e coattiva degli
stessi anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
237, la Rai metterà a disposizione del S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV
di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonchè i locali
occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze in data 23 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, e
dell'atto aggiuntivo approvato con decreto del Ministero delle finanze
in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3
dicembre 1999 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le quote dei canoni di
abbonamento spettanti alla concessionaria, corrispondenti al costo di
fornitura del servizio pubblico risultante dalla contabilità separata,
saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle
previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle
riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo
conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali
provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della
concessionaria, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n.
367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria
entro la fine del trimestre.
4. Il Ministero si impegna ad
individuare, anche con il coinvolgimento delle amministrazioni
competenti, le più efficaci metodologie di contrasto all'evasione del
canone di abbonamento, proponendo le opportune iniziative legislative e
adottando le necessarie misure amministrative. A tal fine il Ministero
si impegna ad istituire nel più breve tempo possibile uno specifico
tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria. Il Ministero e
la Rai, con cadenza annuale, riferiscono alla Commissione Parlamentare i
risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone
di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo
tecnico.
CAPO VI - MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 29
Commissione paritetica
1. Entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita
commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal
Ministero e quattro designati dalla Rai, con l'obiettivo di definire -
in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento - le più
efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività
e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonchè di valutarne il
grado di compiutezza al fine di verificarne l'adempimento. La
commissione potrà, su richiesta di una delle parti e tenendo conto di
elementi oggettivamente riscontrabili:
a) definire gli opportuni interventi
volti a superare le difficoltà di applicazione e di interpretazione
eventualmente emergenti;
b) segnalare alle parti contraenti
significative alterazioni del rapporto di proporzionalità e di
adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo
finanziamento, proponendo le misure idonee a ristabilirlo, secondo
quanto previsto dal successivo articolo 32.
2. Le rispettive componenti della
commissione potranno di volta in volta definire le eventuali
integrazioni della commissione stessa in funzione degli argomenti
trattati e delle questioni di carattere interpretativo e applicativo del
presente Contratto. Entro trenta giorni dalla costituzione, la
commissione approva uno specifico regolamento per il proprio
funzionamento. La segreteria tecnico-organizzativa della commissione
sarà curata dal Ministero.
Articolo 30
Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale
1. Entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di
confronto fra il Ministero e la Rai che - con carattere consultivo -
esprime pareri ed avanza proposte in ordine alla programmazione e alle
iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 13 del
presente Contratto.
2. La Sede è composta da 12 membri,
di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di
Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo
nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 13,
e 6 nominati della Rai. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con
cadenza almeno annuale le comunicazioni specifiche che la Rai
predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un
parere, anche in forma scritta. Tale parere verrà regolarmente inviato,
e se del caso direttamente illustrato, dai coordinatori al Ministero,
alla Rai, alla Commissione parlamentare, all'Autorità nonché alle
Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi
trattati. La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro
permanente sui temi dell'accessibilità e dell'usabilità, invitando a
farne parte esperti nominati dalla Rai tra i suoi dirigenti e dal
Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa
dei diritti delle persone disabili. La Sede può altresì istituire
ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l'audizione di singoli dirigenti e
funzionari della Rai, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su
specifiche questioni inerenti le sue attività. I Gruppi di lavoro
svolgono la loro attività sulla base di quanto sarà stabilito nel
Regolamento di funzionamento della sede di cui al successivo comma 3.
3. La Sede è coordinata
pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si
avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi
messi a disposizione dalla stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi
dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di
funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla
predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori
della Sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con
Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni
esaminando con cadenza annuale le comunicazioni specifiche che la Rai
predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un
parere - anche in forma scritta - che verrà inviato al Ministero, alla
Rai, alla Commissione Parlamentare, all'Autorità nonchè alle Istituzioni
ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.
4. I membri della Sede durano in
carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.
Articolo 31
Vigilanza, controllo e sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera
dell'Autorità n. 614/09/CONS recante "approvazione delle linee-guida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio
2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della
radiotelevisione" il Ministero cura la corretta attuazione del presente
Contratto, informando la Commissione Parlamentare degli atti
eventualmente adottati in relazione all'attività svolta.
2. Il Ministero, nell'ambito
dell'attività di cui al comma 1, ha la facoltà di disporre verifiche ed
ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni,
dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai.
3. La Rai è tenuta a trasmettere con
cadenza semestrale al Ministero, all'Autorità e alla Commissione
Parlamentare una relazione concernente gli adempimenti posti in essere
per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico generale
radiotelevisivo e mette comunque a disposizione del Ministero e
dell'Autorità ogni informazione ritenuta utile per l'espletamento delle
attività anche di vigilanza di rispettiva competenza, in particolare con
riferimento alla qualità della programmazione .
4. La Rai è tenuta a consentire ai
funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle
proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con
l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell'attività
di cui al comma 1.
5. Le sanzioni irrogate dal
Ministero e dall'Autorità nei confronti della Rai sono definite negli
articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonché negli articoli 97 e 98,
commi da 2 a 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cui il
predetto articolo 52 rinvia.
CAPO VII - NORME FINALI
Articolo 32
Adeguamento del Contratto nazionale di servizio
1. Il Ministero e la Rai si
impegnano a:
a) adeguare il presente Contratto
alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza;
b) procedere nello stesso periodo,
sulla base delle segnalazioni e delle proposte della commissione
paritetica di cui all'articolo 29 o di evidenze desumibili dal bilancio
di separazione contabile, alla revisione del presente Contratto, al fine
di ripristinare le più corrette modalità di esercizio del servizio,
laddove il rapporto di proporzionalità e di adeguatezza tra missione e
costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, quale risultante
dal presente Contratto di servizio, risulti significativamente alterato.
Articolo 33
Canone di concessione
1. Il canone annuo di concessione,
salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza del
presente Contratto, è disciplinato dall'art. 27, commi 9 e 10, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000.
Articolo 34
Deposito cauzionale
1. A garanzia degli obblighi assunti
con il presente Contratto la Rai costituisce, alla data di entrata in
vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un
deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di
Stato o equiparati al valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma
depositata sono di spettanza della Rai.
3. Il Ministero dell'economia e
delle finanze ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed
esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del
presente articolo; in tal caso la concessionaria è tenuta a reintegrare
il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del
prelievo.
Articolo 35
Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi
parlamentari
1. La Rai fornisce la più ampia
collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari da
interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.
2. La concessionaria cura di
riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici,
salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.
Articolo 36
Entrata in vigore e scadenza
1. Il presente Contratto entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e
scade il 31 dicembre 2012. Fino alla data di entrata in vigore del
successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero
restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.
2. Entro il 1° luglio 2012 le parti
provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del Contratto
relativo al triennio 2013-2015.
3. Gli allegati che costituiscono
parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono
depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica e di radiodiffusione del Ministero.
4. Il Ministero e la Rai si
impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di
comunicazione, al presente Contratto.
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