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Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
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PRINCIPI FONDAMENTALI
1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali,
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano. I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute. La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali. Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge. Non
è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici (1). (1) Si veda però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, “Estradizione per i
delitti di genocidio”, per la quale «L’ultimo comma dell’art. 10 e
l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti
di genocidio». 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a
tre bande verticali di eguali dimensioni. PARTE
PRIMA
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO
I – Rapporti civili 13.
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge. In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto. È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà. La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 14.
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale. Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a
fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili. La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche. Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli obblighi di legge. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per
le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne
in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al
buon costume. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si
può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l’indicazione dei responsabili. In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso. Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge. 26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1). (1) Si veda però la la nota 1
all’art. 10. 27.
La responsabilità penale è
personale. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici. TITOLO II – Rapporti
etico-sociali 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio. Il
matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio. Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti. La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose. Protegge
la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi. Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato. La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È
prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio
professionale. Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 34.
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita. I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. TITOLO III – Rapporti
economici 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro. Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi,
a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria. Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale. Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato. L’assistenza
privata è libera. 39.
L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica. I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. 41.
L’iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato,
ad enti o a privati. La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti. La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie
di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità. La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese. TITOLO IV – Rapporti
politici 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età. La
legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione della Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri stabiliti dalla legge (1). Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico. Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge. (1) Il comma 2 è stato introdotto
dall’art. 1 della l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1. In base all’art 3 della l.
cost. 23 gennaio 2001, n. 1, “1. In sede di prima applicazione della
[medesima] legge costituzionale ai sensi del terzo [sic!] comma dell’articolo
48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di
attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì,
le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio
nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica
la disciplina costituzionale anteriore. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi. I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE
SECONDA ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA TITOLO
I – Il Parlamento Sezione I
– Le Camere 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione. 56.
(1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il
numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età. La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti. (1) Articolo modificato dall’art. 1
della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e dall’art. 1 della l. cost. 23 gennaio
2001, n. 1. 57.
(1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero. Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due,
la Valle d’Aosta uno. La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti. (1) Articolo modificato dall’art. 2
della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente dall’art. 2 della l.
cost. 27 dicembre 1963, n. 3 e dall’art. 2 della l. cost. 23 gennaio 2001, n.
1. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età. Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica. Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario. 60.
(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni. La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto
in caso di guerra. (1)
Articolo modificato dall’art. 3 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni. Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre. Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l’altra. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
presidenza. Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato. 68.
(1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza. (1)
Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. Sezione II –
La formazione delle leggi 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il
popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali
è dichiarata l’urgenza. Può
altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo
da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni. La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione. Se
le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se
le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati. La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi. La
legge determina le modalità di attuazione del referendum. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria. Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari. 79.
(1) L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale. La
legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione. In
ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. (1)
Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo. L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi. Con
la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese. Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria. TITOLO II –
Il Presidente della Repubblica 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri. All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un
solo delegato. L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale. Può
inviare messaggi alle Camere. Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede
il Consiglio superiore della magistratura. Può
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce
le onorificenze della Repubblica. 88.
(1) Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse. Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (1)
Il comma 2 di quest’articolo è stato così modificato dall’art. 1 della l.
cost. 4 novembre 1991, n. 1. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a
maggioranza assoluta dei suoi membri. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune. TITOLO III – Il
Govern Sezione
I – Il Consiglio dei ministri 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale. Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia. Il
voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni. La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della
Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri,
e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La
legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri. 96.
(1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale. (1)
Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Sezione II – La
Pubblica Amministrazione 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari. Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità. Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all’estero. Sezione
III – Gli organi ausiliari 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa. È
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha
l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell’amministrazione. La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La
legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo. TITOLO IV – La
Magistratura Sezione
I – Ordinamento giurisdizionale 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I
giudici sono soggetti soltanto alla legge. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura. La
legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi. La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge. I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze Armate. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere. Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica. Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte
di cassazione. Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio. Il
Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La
legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso. Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite
con legge. La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia. Sezione
II – Norme sulla giurisdizione 111.
(1) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata. Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel
più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo. Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (1)
I commi da 1 a 5 sono stati introdotti dall’art. 1 della l. cost. 23 novembre
1999, n. 2. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti. La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. TITOLO
V – Le Regioni, le Province, i Comuni (1) (1)
Questo titolo è stato modificato dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n.3, che all’
art. 10 dispone altresì
che ”
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite “ 114.
(1) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione. Roma
è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3. 115..
(1) (1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c.
2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 116.
(1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol
e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale. La
Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano. Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3 117.
(1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea; b)
immigrazione; c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie; f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo; g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi; l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n)
norme generali sull'istruzione; o)
previdenza sociale; p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane; q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno; s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e
con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato. Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni. Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3 118.
(1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze. La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali. Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 4 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3 119.
(1) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio. La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 5 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3 120.
(1) La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare
l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 6 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3 121.
(1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente. Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere. La
Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica. (1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1 della l. cost. 2
novembre 1999, n. 1. 122.
(1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche
la durata degli organi elettivi. Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. (1)
Articolo sostituito dall’art. 2 della l. cost. n. 22 novembre 1999, n. 1. 123.
(1) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo (2). Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni
dalla loro pubblicazione. Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi. In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (3). (1)
Articolo sostituito dall’art. 3 della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1. (2)
Si noti peraltro che tale organo ha cessato d’essere preveduto dai successivi
artt. 124 e 127. (3)
Comma aggiunto dall’art. 7 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 124.
(1) (1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c.
2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 125..
(1) Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (1)
Un originario comma 1 è stato abrogato
dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 126.
(1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per
ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica (2). Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione. L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio. (1)
Articolo sostituito dall’art. 4 della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1. (2)
Ai sensi dell’art. 11 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3”1. Sino alla
revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono
prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata,
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti”. 127.
(1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La
Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge. (1)
Articolo così sostituito dall’art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 128.
(1) (1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c.
2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.. 129.
(1) (1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c.
2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.. 130.
(1) (1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c.
2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.. 131.
(1) Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta (2); Lombardia; Trentino-Alto Adige (2); Veneto;
Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio;
Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. (1)
Articolo modificato dalla l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3.. (2)
Per la denominazione bilingue di questa Regione,si veda l’art. 116. 132.
(1) Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si
può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un’altra. (1)
Articolo modificato dall’art. 9, c. 1., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province
nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni. TITOLO VI – Garanzie
costituzionali Sezione
I – La Corte costituzionale 134.
(1) La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione. (1)
Articolo così modificato dall’art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. 135.
(1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati. Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni. La
Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari. (1) Articolo modificato dall’art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
In precedenza, l’articolo era già stato modificato dall’art. 1, della l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge
o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione. La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte. Con
legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e
il funzionamento della Corte. Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Sezione
II – Revisione della Costituzione. Leggi
costituzionali 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione. Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi. Non
si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I.
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato
esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo. II.
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti
delle due Camere. III.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono
stati presidenti del Consiglio dei ministri o di assemblee legislative; hanno
fatto parte del disciolto Senato; hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente; sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre
1926; hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del Tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono
nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al
diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore. IV.
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione. V.
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i
trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di
legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere. VI.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali
militari. Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all’art. 111. VII.
(1) Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario
in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente. Fino
a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell’art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione. (1) Articolo modificato dall’art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2. VIII.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione (1). Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non si
sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le
funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l’esercizio. Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti
dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne
che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e
degli enti locali. (1)
Termine prorogato al 30 ottobre 1949 con l. 24 dicembre 1948, n. 1465 e ancora
successivamente al 31 dicembre 1950 con l. 18 ottobre 1949, n. 762. IX.
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni. X.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo
6. XI.
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione (1) si possono,
con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco
di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal
primo comma dell’art. 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate. (1)
Termine prorogato al 31 dicembre 1963 dall’art. un. della l. cost. 18 marzo
1958, n. 1. XII.
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista. In
deroga all’art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto
di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. XIII.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli
ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (1). I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti
e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2
giugno 1946, sono nulli. (1)
In base alla legge costituzionale 23
0ttobre 2002, n. 1,: “I commi primo e secondo della XIII
disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti
e decorrere dalla data di entrata in vigore della [medesima] legge
costituzionale” ossia dal 10 novembre 2002. In precedenza, con parere reso
dal Consiglio di Stato, nell’Adunanza generale del 6 marzo 1987 (recepito
dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1987), la
disposizione non era stata ritenuta più applicabile a Maria José di Savoia,
avendo la vedovanza fatto venir meno, ai sensi dell’art. 149 c.c., il suo
stato di consorte. Preclusiva all’ingresso in Italia, in difetto di
un’espressa revisione, era stata invece ritenuta la stessa disposizione per
quanto riguarda i discendenti maschi da Consiglio di Stato, Adunanza Generale
del 1° marzo 2001, parere n. 153 del 2001. XIV.
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte
del nome. L’Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti
dalla legge. La
legge regola la soppressione della Consulta araldica. XV.
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il
decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento
provvisorio dello Stato. XVI.
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che
non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate. XVII.
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,
entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l’elezione del Senato della
Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino
al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3,
comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In
tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti. I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta
scritta. L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati. XVIII.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché
ogni cittadino possa prenderne cognizione. La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
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PRINCIPI FONDAMENTALI
1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali,
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento.
6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non
è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici (1).
(1) Si veda però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, “Estradizione per i
delitti di genocidio”, per la quale «L’ultimo comma dell’art. 10 e
l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti
di genocidio».
11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a
tre bande verticali di eguali dimensioni.
TITOLO
I – Rapporti civili
13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto.
È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a
fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli obblighi di legge.
17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per
le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne
in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al
buon costume.
20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si
può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l’indicazione dei responsabili.
In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge.
24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge.
26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1).
(1) Si veda però la la nota 1
all’art. 10.
27.
La responsabilità penale è
personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
NOTE:
(*) L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il
seguente:
«La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari
di guerra.»
28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II – Rapporti
etico-sociali
29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio.
Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge
la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo.
32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.
La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È
prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio
professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III – Rapporti
economici
35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.
37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi,
a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale.
Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L’assistenza
privata è libera.
39.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato,
ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie
di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV – Rapporti
politici
48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
La
legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione della Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri stabiliti dalla legge (1).
Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.
Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.
(1) Il comma 2 è stato introdotto
dall’art. 1 della l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1. In base all’art 3 della l.
cost. 23 gennaio 2001, n. 1, “1. In sede di prima applicazione della
[medesima] legge costituzionale ai sensi del terzo [sic!] comma dell’articolo
48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di
attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì,
le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio
nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica
la disciplina costituzionale anteriore.
49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività.
54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE
SECONDA
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
TITOLO
I – Il Parlamento
Sezione I
– Le Camere
55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
56.
(1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il
numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
(1) Articolo modificato dall’art. 1
della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e dall’art. 1 della l. cost. 23 gennaio
2001, n. 1.
57.
(1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due,
la Valle d’Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
(1) Articolo modificato dall’art. 2
della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente dall’art. 2 della l.
cost. 27 dicembre 1963, n. 3 e dall’art. 2 della l. cost. 23 gennaio 2001, n.
1.
58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
60.
(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto
in caso di guerra.
(1)
Articolo modificato dall’art. 3 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.
61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l’altra.
63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
presidenza.
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
68.
(1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3.
69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II –
La formazione delle leggi
70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il
popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali
è dichiarata l’urgenza.
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo
da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione.
Se
le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se
le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La
legge determina le modalità di attuazione del referendum.
76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
79.
(1) L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale.
La
legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In
ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1.
80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo.
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con
la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II –
Il Presidente della Repubblica
83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri.
All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un
solo delegato.
L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
88.
(1) Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse.
Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
(1)
Il comma 2 di quest’articolo è stato così modificato dall’art. 1 della l.
cost. 4 novembre 1991, n. 1.
89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III – Il
Govern
Sezione
I – Il Consiglio dei ministri
92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il
voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della
Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri,
e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La
legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
96.
(1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
Sezione II – La
Pubblica Amministrazione
97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all’estero.
Sezione
III – Gli organi ausiliari
99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell’amministrazione.
La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La
legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
TITOLO IV – La
Magistratura
Sezione
I – Ordinamento giurisdizionale
101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La
legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia.
103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi.
La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze Armate.
104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte
di cassazione.
Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La
legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite
con legge.
La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione
II – Norme sulla giurisdizione
111.
(1) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel
più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
(1)
I commi da 1 a 5 sono stati introdotti dall’art. 1 della l. cost. 23 novembre
1999, n. 2.
112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO
V – Le Regioni, le Province, i Comuni (1)
(1)
Questo titolo è stato modificato dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n.3, che all’
art. 10 dispone altresì
che ”
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite “
114.
(1) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione.
Roma
è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
(1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3.
115..
(1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c.
2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
116.
(1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol
e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La
Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
(1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3
117.
(1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e
con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
(1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3
118.
(1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
(1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 4 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3
119.
(1) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
(1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 5 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3
120.
(1) La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare
l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
(1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 6 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3
121.
(1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica.
(1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1 della l. cost. 2
novembre 1999, n. 1.
122.
(1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche
la durata degli organi elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
(1)
Articolo sostituito dall’art. 2 della l. cost. n. 22 novembre 1999, n. 1.
123.
(1) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo (2). Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni
dalla loro pubblicazione.
Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi.
In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (3).
(1)
Articolo sostituito dall’art. 3 della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2)
Si noti peraltro che tale organo ha cessato d’essere preveduto dai successivi
artt. 124 e 127.
(3)
Comma aggiunto dall’art. 7 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
124.
(1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c.
2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
125..
(1) Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
(1)
Un originario comma 1 è stato abrogato
dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
126.
(1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per
ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica (2).
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio.
(1)
Articolo sostituito dall’art. 4 della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2)
Ai sensi dell’art. 11 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3”1. Sino alla
revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono
prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata,
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti”.
127.
(1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La
Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge.
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
128.
(1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c.
2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
129.
(1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c.
2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
130.
(1)
(1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c.
2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
131.
(1) Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d’Aosta (2); Lombardia; Trentino-Alto Adige (2); Veneto;
Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio;
Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
(1)
Articolo modificato dalla l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3..
(2)
Per la denominazione bilingue di questa Regione,si veda l’art. 116.
132.
(1) Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si
può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un’altra.
(1)
Articolo modificato dall’art. 9, c. 1., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province
nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
TITOLO VI – Garanzie
costituzionali
Sezione
I – La Corte costituzionale
134.
(1) La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
(1)
Articolo così modificato dall’art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
135.
(1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni.
La
Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari.
(1) Articolo modificato dall’art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
In precedenza, l’articolo era già stato modificato dall’art. 1, della l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2.
136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge
o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con
legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e
il funzionamento della Corte.
Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione
II – Revisione della Costituzione.
Leggi
costituzionali
138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non
si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
I.
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato
esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II.
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti
delle due Camere.
III.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono
stati presidenti del Consiglio dei ministri o di assemblee legislative;
hanno
fatto parte del disciolto Senato;
hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre
1926;
hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del Tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono
nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al
diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV.
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V.
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i
trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di
legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali
militari.
Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all’art. 111.
VII.
(1) Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario
in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino
a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell’art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
(1) Articolo modificato dall’art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.
VIII.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione (1).
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non si
sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le
funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l’esercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti
dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne
che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e
degli enti locali.
(1)
Termine prorogato al 30 ottobre 1949 con l. 24 dicembre 1948, n. 1465 e ancora
successivamente al 31 dicembre 1950 con l. 18 ottobre 1949, n. 762.
IX.
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
X.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo
6.
XI.
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione (1) si possono,
con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco
di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal
primo comma dell’art. 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
(1)
Termine prorogato al 31 dicembre 1963 dall’art. un. della l. cost. 18 marzo
1958, n. 1.
XII.
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In
deroga all’art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto
di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli
ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (1).
I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti
e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2
giugno 1946, sono nulli.
(1)
In base alla legge costituzionale 23
0ttobre 2002, n. 1,: “I commi primo e secondo della XIII
disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti
e decorrere dalla data di entrata in vigore della [medesima] legge
costituzionale” ossia dal 10 novembre 2002. In precedenza, con parere reso
dal Consiglio di Stato, nell’Adunanza generale del 6 marzo 1987 (recepito
dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1987), la
disposizione non era stata ritenuta più applicabile a Maria José di Savoia,
avendo la vedovanza fatto venir meno, ai sensi dell’art. 149 c.c., il suo
stato di consorte. Preclusiva all’ingresso in Italia, in difetto di
un’espressa revisione, era stata invece ritenuta la stessa disposizione per
quanto riguarda i discendenti maschi da Consiglio di Stato, Adunanza Generale
del 1° marzo 2001, parere n. 153 del 2001.
XIV.
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte
del nome.
L’Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti
dalla legge.
La
legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV.
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il
decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI.
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che
non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII.
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,
entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l’elezione del Senato della
Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino
al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3,
comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In
tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati.
XVIII.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché
ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.