a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard
internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo
transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo
con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti
radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei
canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere
assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini
televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli
radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di
copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in
ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili
in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali
irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti
estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti
locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.
[...]
Art. 3.
Norme sull'emittenza radiotelevisiva
[...]
Ristrutturazione del servizio pubblico radiotelevisivo