Legge
22 Febbraio 2000, n. 28
Disposizioni
per la paritā di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)
-
Nei quindici
giorni precedenti la data delle votazioni č vietato rendere
pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici
sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto
degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un
periodo precedente a quello del divieto.
-
L'Autoritā
determina i criteri obbligatori in conformitā dei quali devono
essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
-
I risultati dei
sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1
possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti
indicazioni, delle quali č responsabile il soggetto che ha
realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili,
nella loro integralitā e con le medesime indicazioni, su apposito
sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri:
-
soggetto
che ha realizzato il sondaggio;
-
committente
e acquirente;
-
criteri
seguiti per la formazione del campione;
-
metodo di
raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
-
numero
delle persone interpellate e universo di riferimento;
-
domande
rivolte;
-
percentuale
delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
-
data in cui
č stato realizzato il sondaggio.
Art. 10
(Provvedimenti
e sanzioni)
[...]
7.
In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autoritā ordina
all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale
circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il
sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria,
collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi
stessi sono stati pubblicizzati.
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