Legge
14 aprile 1975, n. 103
Nuove norme in materia
di diffusione radiofonica e televisiva
TITOLO
I
Del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva
1. La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su
scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala
nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi
dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a
carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la
partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del
Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è
pertanto riservato allo Stato.
L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze
politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla
Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico
radiotelevisivo.
Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di
cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio
della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista
dal D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli artt. 8, 9, 10, 11,
12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile
1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681 (1).
Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa è
composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due
Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.
La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato
di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi
uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalità per il
funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in
sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una
di dette sottocommissioni permanenti è competente per l'esame delle richieste
di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6 (1/a).
(1) Recante disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di
vigilanza sulle radiodiffusioni.
(1/a) Con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (Gazz. Uff. 4 agosto 1976,
n. 205), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 45 della presente legge, nella parte in cui non sono
consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione,
l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva
via etere di portata non eccedente l'ambito locale. Con altra sentenza 6 maggio
1987, n. 153 (Gazz. Uff. 20 maggio 1987, n. 21 - Serie speciale), la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del primo comma del presente art.
2 nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla
diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di
autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, come novellato dall'art. 45 della L. 14 aprile 1975, n. 103.
2. La riserva del servizio allo Stato, di cui all'art. 1, comprende:
l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione
circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori
privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali,
la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente
legge;
la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di
qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.
Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la
televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II
della presente legge (1/a).
(1/a) Con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (Gazz. Uff. 4 agosto 1976,
n. 205), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 45 della presente legge, nella parte in cui non sono
consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione,
l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva
via etere di portata non eccedente l'ambito locale. Con altra sentenza 6 maggio
1987, n. 153 (Gazz. Uff. 20 maggio 1987, n. 21 - Serie speciale), la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del primo comma del presente art.
2 nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla
diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di
autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, come novellato dall'art. 45 della L. 14 aprile 1975, n. 103.
3. Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della
televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una
società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della
qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice
civile.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata
distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e
adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e
dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo
radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate
dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle
richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna
elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;
indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e
pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni
dell'atto di concessione;
approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e
vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della
società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la
rispondenza agli indirizzi generali formulati;
formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo
scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze
delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le
responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;
analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il
contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e
di gradimento dei programmi trasmessi;
riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui
programmi della Commissione;
elegge dieci consiglieri di amministrazione della società
concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8;
esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.
La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle
Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali
e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente,
gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società
concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri
ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di
indagini e studi e la comunicazione di documenti.
5. [Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due
terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e il
loro mandato è gratuito.
La carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo è incompatibile con
quella di consigliere regionale, di dipendente della società concessionaria,
nonché con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della presente
legge.
Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia
radiotelevisiva;
formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla
diffusione regionale.
Formula altresì proposte da presentare al consiglio di amministrazione
della società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono
essere trasmesse in reti nazionali.
Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali secondo le
norme della Commissione parlamentare] (1/b).
(1/b) Abrogato dall'art. 7, L. 6 agosto 1990, n. 223.
6. Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite
trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di
programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di
programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per
quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle
organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle
confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni
politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri
gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta (1/c).
Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito
è istituita una tribuna della stampa.
La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della
Commissione parlamentare, procede almeno trimestralmente, sulla base delle norme
stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso,
delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente
riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla
ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate
dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:
a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli
orientamenti politici e culturali;
b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle
proposte degli interessi;
c) alle esigenze di varietà della programmazione (1/d).
La sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita
la concessionaria.
Contro le decisioni della sottocommissione è ammesso ricorso da parte del
richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti
interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e
penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla
sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.
I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro
pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in
particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché
della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da
qualsiasi forma di pubblicità commerciale.
I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in
modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della
concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione
parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.
(1/c) Comma così modificato dall'art. 25, L. 7 dicembre 2000, n. 383.
(1/d) Comma così modificato dall'articolo unico, L. 28 febbraio 1980, n. 48 (Gazz.
Uff. 8 marzo 1980, n. 67).
7. Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla
registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, i direttori dei telegiornali e dei giornali radio
sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni
contrarie a verità ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita
rettifica.
La richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o
televisiva o al direttore del telegiornale o del giornale radio, nei cui
programmi la trasmissione da rettificare si è verificata.
Il direttore competente è tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata,
senza ritardo, purché la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar
luogo a responsabilità penale.
Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate
nell'ambito di apposite trasmissioni.
Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni
previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Si osservano in tal
caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa legge.
La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilità penali e civili
nelle quali si sia già incorsi.
8. [Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da
16 membri, di cui:
sei eletti dall'assemblea dei soci;
dieci eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre
quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni
effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a
tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di
amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro quindici
giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede
sulla base delle designazioni pervenute.
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il
presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.
Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice presidenti tra i
suoi componenti.
Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le
materie riservate per legge all'assemblea sociale.
Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima
approvato dalla Commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere
nel trimestre successivo;
esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura
programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi, per accettarne la
rispondenza alle direttive ed agli schemi approvati;
trasmette alla Commissione parlamentare periodiche relazioni sui
programmi trasmessi.
Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali
formulati dalla Commissione parlamentare, provvede alla definizione del
preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi
membri, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività
dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della
programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali
dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai
trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed
assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei
giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo] (2).
(2) Abrogato dall'art. 6, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.
9. [La carica di componente del consiglio di amministrazione è
incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la
titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società,
pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e
concorrenti della concessionaria] (2/a).
(2/a) Abrogato dall'art. 5, L. 25 giugno 1993, n. 206.
10. [Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede
il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza
sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggruppamento degli scopi
sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare] (2/b).
(2/b) Abrogato dall'art. 5, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.
11. [Il direttore generale è responsabile dello svolgimento del
servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in
attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati
dalla Commissione parlamentare.
A tal fine presiede all'organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa
senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione] (2/c).
(2/c) Abrogato dall'art. 8, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.
12. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono
quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10
per cento il totale delle entrate previste. L'aumento dell'indennità di
contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non è
calcolata a questi fini.
Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel
bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il
totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro quindici
giorni alla Commissione parlamentare che, accertato il superamento del limite
del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente
comma.
In questo caso la Commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei
componenti un collegio commissariale di cinque membri di cui due designati
dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con funzioni di presidente. Il
collegio commissariale dura in carica quattro mesi.
Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla
Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni
provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei costi,
derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono
determinare la situazione di cui al presente articolo.
13. [L'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad
organizzarsi in modi idonei per:
asssicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 1
della presente legge;
garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei
programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità
produttive aziendali;
favorire uno sviluppo del servizio che rispetti l'importanza e la
molteplicità delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e
produttivo dell'azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realtà del
paese e in particolare con le organizzazioni più rappresentative dei
lavoratori, dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le forze della
cultura;
garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano
tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei
programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel
rispetto dei principi della professionalità.
Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, è impegnato ad
esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di
assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di
gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare
su di esse.
L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad
eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono
organizzate da direzioni di rete. Ciascuna direzione di rete ha una sua distinta
assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Le direzioni di rete
sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene
stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi
tecnici. Per quanto attiene all'impostazione, realizzazione e messa in onda dei
programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore
generale.
Delle proposte allo studio per i programmi, dell'andamento delle produzioni e
della messa in onda è responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari
momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale. Il piano annuale
delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono
proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in
una proposta alla direzione generale.
Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma
organico al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, sulla
base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli
stanziamenti per ciascuna direzione.
I piani di trasmissione annuali, approvati dal consiglio di amministrazione,
vengono successivamente presentati alla Commissione parlamentare.
I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da
due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei
quali è responsabile di fronte al direttore generale particolarmente
dell'impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda
delle trasmissioni.
Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed educative del mezzo
radiotelevisivo, anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a
livello locale e regionale, realizzate nell'ambito delle competenze di legge, è
istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed
educative per adulti, il direttore del quale è responsabile di fronte al
direttore generale.
Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto. I
direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero,
di tribuna politica, sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze
del direttore generale.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti televisive.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.
Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali
alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e
produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria,
anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una
redistribuzione di personale e di mezzi. Il consiglio di amministrazione
periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole
reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e
predisporre le strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.
La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriale,
libraria, discografica, di supporti audiovisivi e simili) delle produzioni
artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla
sua attività e, in genere, le attività commerciali sono effettuate
direttamente o a mezzo di società collegate di totale o prevalente proprietà
della concessionaria stessa] (2/d).
(2/d) Abrogato dall'art. 9, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.
14. L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano
nella riserva allo Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere validità
per sei anni, è rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro
sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della società
concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con la legge lo
Stato:
i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a
colori su parere del C.I.P.E.;
la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive
assicurano la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero
territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante eventuali
convenzioni con i comuni, le province, le comunità montane o appositi consorzi
degli enti locali;
la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli
all'evoluzione tecnologica;
la costruzione di una terza rete televisiva;
la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad
esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia
dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;
la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni
televisive.
I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed
al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti (3).
(3) Con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (Gazz. Uff. 4 agosto 1976, n.
205), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 14 della presente legge, nella parte in cui prevede la possibilità
che mediante le realizzazioni di impianti da parte della società concessionaria
siano esaurite le disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia
dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione.
15. Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione
dei servizi di cui all'articolo 1 è coperto con i canoni di abbonamento alle
radioaudizioni ed alla televisione di cui al R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito nella L. 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché
con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le
altre entrate consentite dalla legge.
Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125
della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai
detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore
o televisive via cavo o provenienti dall'estero.
La misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'articolo 4 del
D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 347.
Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento
per autoradio, nonché la misura di canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai
detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi
a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala
nazionale di diffusione via filo o via cavo.
Con effetto dal 1° gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella
misura prevista dal D.M. 30 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974. Per i canoni eventualmente già
versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza (3/a).
(3/a) Vedi, anche, l'art. 8, L. 6 agosto 1990, n. 223 e l'art. 2, D.L.
19 ottobre 1992, n. 408.
16. La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle
radioaudizioni e alla televisione, nonché la devoluzione dei canoni stessi
restano regolati dalle vigenti disposizioni.
Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1° gennaio 1975 le
tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del
libretto personale di iscrizione.
La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato è stabilita dalla
convenzione di cui al successivo art. 46.
17. Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'art. 10 del
R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella L. 4 giugno 1938, n. 880, è
fissato al 31 dicembre di ciascun anno.
18. La società concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette
allo sviluppo del servizio ed è autorizzata, attraverso il censimento
dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine la società stessa
può richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati. L'Automobile
club d'Italia è tenuto a dare comunicazione alla società concessionaria dei
dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per
autoradio e per autotelevisori.
19. La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in
concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di
confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli
impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per
l'indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi
televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri
Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana
nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare,
trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, ai sensi del
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1132 (4), e del D.P.R. 5 agosto 1962, n. 1703 (5);
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
(4) Recante l'approvazione della Convenzione con la RAI per la
ricostruzione del centro radiofonico ad onde corte di Roma-Prato Smeraldo.
(5) Recante l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione del 7
maggio 1948, stipulato il 30 marzo 1962, tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la R.A.I.-TV, per la gestione dei notiziari e dei servizi informativi
per l'estero.
20. I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al
precedente articolo sono stabiliti come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da
effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di
confine interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati
a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello
Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo
articolo 46 mentre le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per
l'estero sono regolate secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto
legislativo 7, maggio 1948, n. 1132, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la
provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi
con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al
precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono
regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308 (5/a).
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca
effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972,
è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre all'imposta sul valore
aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni
radiofoniche da radio Trieste dalla L. 14 aprile 1956, n. 308 (6/a), in
considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con
l'inclusione nei programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal
1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua
francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive
in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è regolato con
apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al
capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata
per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonché a
quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si
provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai
sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone
dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente
articolo 16 con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le
amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite
convenzioni, con la società concessionaria le modalità delle prestazioni e
l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della
Commissione parlamentare.
(5/a) Recante l'approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo
stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e la Società per azioni «R.A.I. - Radiotelevisione
Italiana» per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26
gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio
1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi
circolari di radioaudizione e di televisione.
21. [La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte
di proventi accessoria. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi
generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione
parlamentare ai sensi dell'art. 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori
dell'informazione e delle comunicazioni di massa.
La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 per
cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.
Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la
commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio servizi
informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite
massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per
l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla
pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno
precedente e all'andamento dell'anno in corso.
Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per
definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per
l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi] (6).
(6) Abrogato dall'art. 8, L. 6 agosto 1990, n. 223.
22. La società concessionaria è tenuta a trasmettere i comunicati e le
dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta
degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita
menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
Per gravi e urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a
darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
23. [Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli
articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da
cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.
Il collegio è composto:
da due componenti effettivi e un supplente designati dalla Commissione
parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
da tre componenti effettivi e un supplente eletti dall'assemblea
generale ordinaria dei soci, che fissa le indennità spettanti ai componenti il
collegio.
Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge] (6/a).
(6/a) Abrogato dall'art. 7, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.
TITOLO
II
Degli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo (12)
24. [L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di
diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione,
attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un
singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente
dalla regione, comprendenti più comuni contigui aventi complessivamente una
popolazione non superiore a 150.000 abitanti.
Per ogni singola rete di diffusione è stabilita, in base a criteri
preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste
l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al
raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.
Ciascuna rete può servire non più di 40 mila utenze e può essere utilizzata
per diffondere programmi solo di un unico titolare delle autorizzazioni di cui
ai successivi artt. 26 e 30] (7).
(7) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
25. [Chiunque, ai sensi dell'articolo 24, intenda installare ed
esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e
distribuire, attraverso di esso, i programmi indicati nello stesso articolo,
deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e alla regione competente per territorio] (7).
(7) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
26. [Spetta al Ministro per le poste e le telecomunicazioni rilasciare
l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti,
in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.
L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti
requisiti:
cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità
italiana se si tratta di persone giuridiche; si può prescindere da tali
requisiti per i soggetti di Stati membri della C.E.E., a condizione di
reciprocità;
godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.
Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma
precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli
amministratori e i sindaci nonché i rappresentanti delle associazioni non
riconosciute e dei comitati devono possedere i requisiti indicati al comma
precedente.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della
Commissione parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore di essa.
Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle
reti nonché le modalità per la loro installazione.
Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione
dell'autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli
organi dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, a seguito di
calamità o di gravi necessità pubbliche.
L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso
di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in
caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza
dall'autorizzazione prevista all'articolo 30.
Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio
dell'autorizzazione e violi i limiti stabiliti dall'articolo 24;
2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità
nell'esercizio delle reti e degli impianti;
3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità
governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;
4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.
La decadenza è disposta dal Ministro per le poste e le
telecomunicazioni ed è preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti
numeri 2), 3) e 4)] (7).
(7) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
27. [L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e
può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di
riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.
L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare
dell'autorizzazione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo
richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità a parere espresso dal
Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni] (7/a).
(7/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991.
28. [Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi
restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento,
è tenuto:
a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli
impianti, in conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla
domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate
nell'autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo;
b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona
definita dal secondo comma dell'articolo 24] (7/a).
(7/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
29. [Le misure dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e
televisive via cavo locali sono stabilite dal Comitato interministeriale dei
prezzi] (7/a).
(7/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
30. [La regione, nella quale è compreso il territorio nel cui ambito
sono installati gli impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione di
programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi
dell'art. 26.
L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare
dell'autorizzazione di cui all'articolo 26.
L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso
di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le poste e le
telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26.
Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio
dell'autorizzazione;
2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari
posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;
3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma
del presente articolo, ai punti b) e c).
Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto
delle seguenti norme:
a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari,
che devono essere ricavati alla pubblicità locale, non può superare il 5 per
cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le
repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di
6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;
b) è vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con
altre reti, anche estere;
c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale,
la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può
superare quella composta da programmi prodotti in proprio.
Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini
fisse.
Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non
sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti
disposizioni legislative] (7/a).
(7/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
31. [Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n.
47] (7/a).
(7/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991.
32. [Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per
un periodo non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate.
Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il
consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e
della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il
termine di tre mesi, il consenso si intende accordato.
I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi
delle autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa] (7/a).
(7/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991.
33. [L'autorizzazione di cui all'art. 26 è soggetta alla tassa sulle
concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (13), come
modificata dal comma seguente.
Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente: ] (8).
(8) La nuova voce è riportata nel testo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
641. L'art. 33 è stato successivamente abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio
1991.
34. [Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di
diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli
articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo,
in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati,
purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. In
caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni
del primo e del penultimo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto
all'ultimo comma dello stesso articolo] (8/a).
(8/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
35. [I titolari degli impianti di cui all'articolo 24, già installati
sul territorio nazionale, devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26, domanda di autorizzazione
corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.
Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito sino
al rilascio dell'autorizzazione, sempreché sia stata presentata nei termini la
domanda di cui al precedente comma] (8/a).
Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge
e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il
quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso
inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.
Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata
domanda entro i termini di cui al primo comma (9/a).
(8/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
(9/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
36. [Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'art. 45 della presente
legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via
cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le
autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero
stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa
programmi con modalità e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle
autorizzazioni.
Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso
dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche
nonché a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati
di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello
autorizzato] (9/a).
(9/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
37. [Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla presente legge
l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che
colleghino con più di 50 utenti, effettuati senza scopo di lucro. Per
l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione dei programmi
mediante gli stessi, non può essere richiesto alcun canone. È altresì vietata
la diffusione di programmi di pubblicità commerciale.
Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti, di cui al comma
precedente, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni ed alla regione. Sono vietati per tali impianti
l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata
di telecomunicazione. Si applicano le norme di cui all'articolo 31.
Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli
impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183
del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (14/a), così
come sostituito dall'articolo 45 della presente legge] (9/a).
(9/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.
TITOLO
III
Degli impianti ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi
esteri e nazionali
38. L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati
esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via
etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi
irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione
nei rispettivi Paesi, nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in
base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo
scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a
preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle
esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in
particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.
Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico
nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di
telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e della difesa.
Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 26.
Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto
(10).
(10) Con D.M. 22 novembre 1990, n. 382 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1990, n.
294), è stato approvato il regolamento recante approvazione del modello di
bilancio e degli allegati che i concessionari privati e la concessionaria
pubblica, nonché i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 della legge 14
aprile 1975, n. 103, sono tenuti a presentare al Garante per la radiodiffusione
e l'editoria. Peraltro, il citato D.M. 22 novembre 1990, n. 382 è stato
abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
39. L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata
subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;
godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;
sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si
tratta di società o persone giuridiche;
appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che
pratichino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;
rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle
norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli
infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.
Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:
venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio
dell'autorizzazione;
si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;
non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità
governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;
non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.
Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono
determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.
40. L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad
eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma,
carattere pubblicitario (10/a).
In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare
degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva gli impianti
ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con
provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e
l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui
all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato
dall'articolo 45 della presente legge.
Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da
quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di
impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 38.
(10/a) Con sentenza 11 ottobre 1985, n. 231 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1985,
n. 250-bis), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 40, primo comma, e dell'art. 44, secondo comma, ultima
parte, della presente legge.
41. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in
qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche
di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio
pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di
telecomunicazione.
Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono
rilasciate per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate. Esse non
sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative
vigenti.
Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle
concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
modificata dal comma seguente.
Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente: (11).
(11) La nuova voce è riportata nel testo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
641.
42. Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'articolo 38, è
responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a
terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto,
come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.
Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile
1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.
43. L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati,
destinati esclusivamente alla riscossione e trasmissione via etere simultanea ed
integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico
nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.
Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 26 e devono essere compatibili con gli esistenti
servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.
Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono
quelli indicati all'articolo 39.
Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto
dell'articolo 41, ad eccezione del terzo comma.
Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in
dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.
L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da
impianti delle reti televisive nazionali.
Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel
presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 46 della presente legge, e
l'autorizzazione viene revocata.
43-bis. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati,
destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed
integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e
locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle
comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti
impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico
dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità
montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione
territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto,
tuttavia, della particolarità delle zone di montagna (11/a).
(11/a) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 249 e poi
così modificato dall'art. 3, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
44. I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 già
installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26 della
presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle
caratteristiche tecniche degli impianti.
Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino
al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei
termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le
caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui
all'articolo 38, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali
(10/a).
Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla
presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 26, l'autorizzazione non può
essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida
il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che
l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche
d'ufficio.
Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la
domanda nel termine di cui al primo comma.
(10/a) Con sentenza 11 ottobre 1985, n. 231 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1985,
n. 250-bis), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 40, primo comma, e dell'art. 44, secondo comma, ultima
parte, della presente legge.
TITOLO
IV
Modifiche agli artt. 1, 183 e 195 del T.U. delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29
marzo 1973, n. 156.
45. (12).
(12) Sostituisce gli artt. 1, 183 e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156.
TITOLO
V
Disposizioni transitorie e finali
46. Dal 1° dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova
convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'art. 2 della
presente legge, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive
convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30
novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge
26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo
periodo dell'articolo 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da «le attività
pubblicitarie» fino alla fine), che perde effetto dal 23 gennaio 1975.
Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società
Sipra può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva
per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento
dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o
televisivi. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del
predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista
dall'articolo 21 della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti
necessari.
La nuova convenzione è approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione
parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere
costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della
società concessionaria.
Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali
amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per
eventuali atti urgenti e dovuti.
47. Le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di
radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai
sensi dell'articolo 3 della presente legge sono trasferite di diritto
all'Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974.
Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore
risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della
presente legge.
48. Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di
telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge,
nonché quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione
Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano,
contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione.
49. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.