Legge 25 giugno 1993, n. 206
Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
1.
1.
Natura della società concessionaria.
2. 2. Consiglio di amministrazione. -1. -2. Fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell’editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e` composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il mandato e` revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione e` incompatibile con l’appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all’esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonché, altresì, con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l’esame dell’andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle comunicazioni. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all’adeguamento del piano stesso da parte delle reti a testate nel corso del periodo temporale di validità del piano.
[L’attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2 per effetto dell’art. 1, comma 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attivita` radiotelevisiva e delle telecomunicazioni) convertito, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1996, n. 650].
3.
I membri del consiglio che siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta,
collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
4.
Il consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio
presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, convoca e
presiede il consiglio. Nell’ambito dei propri poteri il consiglio può
conferire deleghe, esclusivamente per periodi limitati e per oggetti specifici,
ai propri componenti.
5.
Il consiglio, oltre ad essere l’organo di amministrazione della società,
svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento
delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo;
avvalendosi di proposte del direttore generale, elabora e approva il piano
editoriale, nel rispetto degli indirizzi formulati dalla commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi; designa, sentito il direttore generale, la società per la
revisione dei bilanci annuali, scegliendola tra quelle che non hanno rapporti
anche indiretti con la società concessionaria.
6.
Il consiglio, avvalendosi di proposte del direttore generale, approva la
proposta di bilancio della società, il piano di investimenti, il piano
finanziario, le politiche del personale e i piani di ristrutturazione.
7.
Il consiglio ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
a)
sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse economiche
alle diverse aree di attività aziendale;
b) su proposta del direttore generale: approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell’azienda e le variazioni che si rendano necessarie; nomina i vice direttori generali e i dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera la collocazione aziendale; approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 5 miliardi di lire. Sui piani di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
(Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 7, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 31 dicembre 1996, n. 650).
8.
Il consiglio riceve periodicamente dal direttore generale una relazione
sull’andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi
sui costi diretti e di contabilità industriale dei programmi televisivi e
radiofonici, sugli atti e sui contratti aziendali con valore superiore
all’entità delle procure conferite ai dirigenti di primo livello, sulle
assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale; tramite il
presidente, invia annualmente ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica una relazione sull’andamento del servizio pubblico
radiotelevisivo.
9.
Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il consiglio elabora un piano
di fattibilità circa la razionalizzazione ed eventuali accorpamenti delle
società consociate in linea con il quadro di ridefinizione del sistema
radiotelevisivo. Entro i successivi tre mesi, in relazione a quanto sopra, sono
modificati gli statuti delle società consociate in modo da stabilire che il
numero dei componenti i consigli di amministrazione di tali società sia
ricompreso fra le tre e le cinque unità.
2-bis.
Controllo della gestione sociale. 1.
Il controllo della gestione sociale e` effettuato a norma degli articoli
2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre
sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il
presidente del collegio sindacale e` il direttore generale dell’IRI o un suo
delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del
tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.
2.
Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di
amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.
3.
L’articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e` abrogato.
(Articolo
aggiunto dall’art. 1, comma 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
modificazioni nella legge 31
dicembre 1996, n. 650).
3.
Direttore generale. 1. Il
direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e` nominato dal consiglio di amministrazione, d’intesa con
l’assemblea dei soci della società; il suo mandato ha la stessa durata di
quello del consiglio.
2.
Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della
gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla
organizzazione e al funzionamento dell’azienda nel quadro dei piani e delle
direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni del consiglio.
3.
Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete
e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee
editoriali e le direttive formulate dal consiglio.
4.
Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
a)
propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all’articolo 2,
comma 7, lettera b);
b)
assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri
dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del
contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa
puntualmente il consiglio;
c)
provvede alla gestione del personale dell’azienda;
d)
propone all’approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali
di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b); firma gli altri atti e contratti
aziendali attinenti alla gestione della società;
e)
provvede all’attuazione dei piani di cui all’articolo 2, comma 6, e
dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale,
investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del
personale.
5.
Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per
verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l’attuazione degli
indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della presente legge.
4.
Convenzione. 1. Entro
tre mesi dalla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione viene
stipulata una nuova convenzione tra la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di cui alla
legge 6 agosto 1990, n. 223.
2.
La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in
materia, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della società
concessionaria. Tale convenzione determina altresì l’ammontare del canone di
abbonamento alla radiotelevisione, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, la quota di esso di competenza della società concessionaria
stabilita per legge, la percentuale ad essa spettante per gli oneri di
riscossione, nonché l’ammontare del canone di concessione, proporzionato a
quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private. Qualora non si provveda
entro il 31 dicembre 1993, per l’anno 1994 il canone di abbonamento alla
radiotelevisione viene rivalutato in misura comunque non superiore al tasso di
inflazione registrato nell’anno solare precedente.
3.
Prima che sia resa esecutiva, la convenzione e` trasmessa alla
commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, che esprime il parere entro trenta giorni.
5.
Abrogazioni - Entrata in vigore. 1.
L’articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, gli articoli 5, 6 e 8
del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 febbraio 1985, n. 10, nonché l’articolo 25 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, sono abrogati.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.