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Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
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Legge 31 luglio 1997, n. 249,
Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo
Art. 1. 13. - L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.
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