Legge 6 aprile 2005, n. 49
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2005
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Con la decisione che accoglie il
ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e
della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di
cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro»;
c) il comma 9 è
sostituito dal seguente:
«9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi
di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione
dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni»;
d) il comma 10 è
sostituito dal seguente:
«10. In caso di inottemperanza alle richieste di
fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora
le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro»;
e) al comma 11 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli
articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell’Autorità».
1. La lettera p) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.