Legge 1 marzo 2002, n. 39
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 54
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ART. 51.
(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Principi generali sulle trasmissioni
transfrontaliere). - 1. Le emittenti televisive appartenenti a
Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi
dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono
tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili
al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio
italiano.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, e' assicurata la liberta' di
ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive
provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori
coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva
97/36/CE.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la
sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive
provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, gia'
commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o
di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro
accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di
diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza,
sesso, religione o nazionalita'.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla
Commissione delle Comunita' europee da parte dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica
per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni
rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorita' intende adottare.
5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono
esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo
il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente,
siano stati dichiarati di particolare importanza per la societa' da uno Stato
membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico
residente in tale Stato della possibilita' di seguire tali eventi su di un
canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di
ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le
modalita' previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale
risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee".
ART. 52.
(Disposizioni in materia di televendita).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Televendita). - 1. E' vietata la
televendita che vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza,
sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a
comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione
dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base
di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti
di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non
deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i
seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un
servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri
ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei
genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni
pericolose".
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