La Camera,
premesso che:
in data 4 maggio 2004 la dottoressa Lucia Annunziata ha rassegnato le dimissioni
da presidente e da componente del consiglio d'amministrazione della Rai;
i rimanenti consiglieri d'amministrazione hanno continuato a svolgere il loro
mandato senza tenere conto dell'incompletezza del collegio e dell'oggettivo
collegamento tra la loro nomina e quella del presidente-consigliere
dimissionario, espressamente richiamata, al momento della loro designazione, dai
Presidenti delle Camere, attraverso la formula del «consiglio di garanzia (4+1)»,
che ne presuppone l'interezza e l'unitarietà, anche in quanto riecheggia il
principio del simul stabunt simul cadent, in base al quale il rapporto
fiduciario tra l'assemblea dei soci e il consiglio d'amministrazione risiede non
solo e non tanto sui singoli amministratori designati a comporre l'intero organo
di gestione, ma su un particolare collegio, formato da determinate persone;
non risulta che i consiglieri d'amministrazione medesimi abbiano invitato, così
come richiesto dalla legge e dallo statuto (articolo 15) all'epoca vigente della
Rai, «senza indugio i Presidenti della Camera e del Senato a provvedere alla
reintegrazione del consiglio stesso», né che abbiano formalmente interpellato
il Ministro dell'economia e delle finanze, al quale la legge n. 112 del 2004
(articolo 20, commi 7 e 8) attribuisce, sulla base delle delibere della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, i poteri propri dell'assemblea degli azionisti e, nello
specifico, quelli inerenti alla nomina e revoca del consiglio d'amministrazione
ed all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei suoi
componenti;
si richiama la risoluzione approvata dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del
14 luglio 2004, dopo un approfondito dibattito, con la quale, «considerata la
funzione peculiare che il servizio pubblico radiotelevisivo è chiamato a
svolgere soprattutto nel nuovo contesto normativo dettato dalla legge n. 112 del
2004, a difesa e garanzia del pluralismo, dell'imparzialità e della qualità
dell'informazione», è stato espresso l'avviso che fosse necessario «superare
la situazione in cui si trova l'attuale vertice della Rai, considerando il
momento molto delicato per il futuro della più grande azienda culturale e
dell'informazione del nostro Paese» e, pertanto, si invitava il consiglio
d'amministrazione «a completare la fusione tra Rai Holding e Rai
spa entro i termini fissati dall'articolo 21 della legge n. 112 del 2004 (60
giorni dall'entrata in vigore della stessa) ed a rassegnare subito dopo,
comunque non oltre il 30 settembre 2004, le proprie dimissioni, in modo da
consentire la formazione del nuovo vertice secondo i criteri della legge n. 112
del 2004»;
si prende atto dell'avvenuta ultimazione delle procedure di fusione per
incorporazione tra Rai-Radiotelevisione italiana spa e Rai Holding
e della conseguente entrata in vigore del nuovo statuto della società
incorporante, peraltro abbondantemente oltre il termine fissato dalla legge n.
112 del 2004;
la legge n. 112 del 2004 e lo statuto medesimo prefigurano, per il consiglio
d'amministrazione, poteri decisionali di notevole ampiezza, corrispondenti a
quelli che, di norma, in altre società per azioni restano propri dell'assemblea
degli azionisti;
opportunamente, la legge speciale, in considerazione della natura peculiare
della Rai, stabilisce una composizione ed una procedura di nomina del consiglio
d'amministrazione tese ad assicurare, nelle more della cessione delle quote, la
più ampia rappresentatività politico-istituzionale, con l'evidente finalità
di tutelare nella maniera più efficace possibile interessi generali, peraltro
di rilievo costituzionale, corrispondendo a quanto la stessa disciplina generale
delle società per azioni, in presenza di un orientamento costante della
dottrina e della giurisprudenza, prevede con riferimento alle modalità
alternative di garanzia dei diritti delle minoranze;
a tale alta e delicata funzione non può assolvere un consiglio di
amministrazione espressione di un quadro normativo ormai obsoleto e, per di più,
incompleto e privo delle caratteristiche che, all'atto dell'insediamento, gli
consentivano, secondo la valutazione dei Presidenti delle Camere, di esprimere,
nella sua collegialità, la sintesi possibile della pluralità di sensibilità,
orientamenti ed opinioni presenti nel Paese;
in particolare il Ministro dell'economia e delle finanze, nella sua qualità
di rappresentante dell'assemblea degli azionisti:
a richiedere formalmente le dimissioni dei consiglieri di amministrazione della
Rai, ove già non decaduti;
ad adottare con sollecitudine iniziative atte a consentire, in tempi brevissimi,
la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione nella composizione e secondo
le modalità previste dalla legge n. 112 del 2004 e dallo statuto della nuova
Rai spa.
(1-00428) «Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Cusumano, Sgobio, Intini,
Zanella, Brugger, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Damiani,
Galante, Carra, Gentiloni Silveri, Merlo, Colasio, Buffo, Giulietti, Melandri,
Panattoni, Rognoni, Grignaffini».
(7 marzo 2005)