PATTO SUI DIRITTI E I DOVERI DEI GIORNALISTI
la
Repubblica
(1990)
Nomina del Direttore
La
nomina del Direttore sarà comunicata al Comitato di Redazione almeno 48 ore
prima dell'assunzione della carica da parte del designato o con priorità
rispetto a qualunque comunicazione a terzi.
Le
facoltà del Direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra l'Editore e
il Direttore. Gli accordi non potranno comunque risultare in contrasto con le
norme sull'ordinamento della professione giornalistica, del CNLG, degli accordi
aziendali in essere e del presente Patto.
Il
Direttore, quale primo atto del suo insediamento, illustra all'Assemblea dei
redattori il contenuto degli accordi stipulati con l'Editore, nonché i princìpi
di massima cui intende ispirarsi in merito alla linea politico-editoriale.
In
relazione alla specificità e alla complessità de «La Repubblica», tenuto
conto della esperienza direzionale maturata e nei termini temporali a ciò
necessari, non superiori a 60 gg.., il Direttore, d’intesa con l'Editore,
illustrerà all'Assemblea dei redattori lo specifico programma di attuazione
della linea politico-editoriale, copia del quale sarà consegnata al CDR, con
particolare riferimento e organizzazione del lavoro, organici, criteri di
utilizzazione delle varie figure professionali e dei collaboratori.
Su
tale programma l'assemblea esprime il proprio parere, che CDR farà proprio, e
riferirà immediatamente al Direttore.
Cambio di linea politico-editoriale clausola di coscienza
Nel
caso di passaggio di proprietà dell'azienda i diritti acquisiti dal giornalista
si intendono riconosciuti dal nuovo proprietario. Il passaggio di proprietà non
determina di per sé il diritto del giornalista di invocare la clausola di
coscienza. Tale diritto potrà essere esercitato nel caso in cui si determini
successivamente un cambiamento sostanziale dell'indirizzo politico del
quotidiano con riferimento anche ai principi contenuti nel presente Patto. In
questo caso, così come nel caso in cui, consenziente l'Editore, tale
cambiamento sostanziale dell'indirizzo politico derivi da un cambio di direzione
o da determinazione del direttore in carica, il redattore può invocare la
clausola di coscienza, dimettendosi senza preavviso con diritto a percepire
l'indennità prevista dall'art. 32 del CNLG.
I1
CDR potrà esprimere al Direttore le proprie osservazioni in merito alle
posizioni assunte dal giornale che possano apparire sostanzialmente contrastanti
con il contenuto del presente accordo e con il programma politico-editoriale.
Partecipazione al capitale
La
Direzione aziendale si impegna a proporre agli organismi statutari deliberanti,
successivamente alla quotazione in Borsa de «La Repubblica» e in occasione di
ulteriori aumenti del capitale azionario di riservare una quota delle nuove
emissioni di azioni ai giornalisti della testata, compatibilmente con gli
impegni già assunti e con le specifiche condizioni di emissione, secondo le
modalità stabilite dagli stessi organismi statutari deliberanti e approvate
dagli organismi pubblici esistenti.
Poteri del CDR
I
CDR verifica l'applicazione dei princìpi e delle regole contenuti in questo
Patto.
Nel
caso di avvio di nuove iniziative, o soppressione di iniziative editoriali già
avviate, o di chiusura di redazioni, la relativa decisione dovrà essere
comunicata con un congruo anticipo al CDR, salvo casi di motivata urgenza.
I
provvedimenti di nomina o di revoca di capiredattori, capi delle reredazuioni
distaccate e responsabili di settore saranno comunicati al CDR per gli effetti
di cui al CNLG.
I
trasferimenti di sede o di servizio e i mutamenti di qualifica o di mansione
sono sottoposti, previa richiesta dell'interessato, al parere del CDR.
Il
Direttore fornisce al CDR la necessaria informativa sul numero, i costi
complessivi, e i criteri adottati per le collaborazioni, che potranno essere in
contrasto con quanto espresso nella premessa del presente Patto.
Il
Direttore, in periodici incontri, informerà il CDR sull'andamento della
testata, dei dati di vendita e diffusione in rapporto con le testate
concorrenti. Una volta all'anno fornirà l'elenco delle iniziative speciali di
natura redazionale e non pubblicitaria, con relative proposte per gli organici
redazionali.
Titolarità dell'informazione
In
caso di tagli integrazioni o modifiche sostanziali di articoli o servizi, tali
da alterarne il significato originale, l'azienda fornirà gli strumenti tecnici
per consentire la conservazione della copia/versione originale degli articoli
per un periodo minimo di tre giorno successivi alla data di pubblicazione.
L'utilizzazione
al di fuori della testata «la Repubblica» - anche sui giornali stranieri - di
articoli elaborati da giornalisti del quotidiano può avvenire solo rispettando
il contenuto del servizio e previa autorizzazione dell'autore, che dovrà in
ogni caso essere indicato come tale.
Garante del lettore
A1
fine di tutelare gli interessi del lettore, fra le parti si stabilisce di creare
la figura di un Garante del lettore al quale si estenda la tutela sindacale
prevista per i membri del CDR.
La
carica non è cumulabile con quella di membro del CDR.
Il
Direttore, sentito il CDR, nomina il Garante del lettore, scegliendolo di
preferenza tra i giornalisti de «La Repubblica». In ogni caso il Garante dovrà
essere giornalista e non avere rapporti di lavore con testate concorrenti de «La
Repubblica».
I1
Garante dura in carica un anno più un mese per il passaggio delle consegne al
nuovo Garante, periodo non rinnovabile.
I1
Garante resta in carica fino alla scadenza del suo mandato, anche quanto
intervenga il cambio della direzione.
In
caso di dimissioni, sarà nominato un nuovo Garante con le stesse procedure di
cui sopra.
I1
nome del Garante sarà riportato nella «gerenza».
Al
Garante possono fare appello i lettori che ritenessero violato il rispetto della
sfera privata delle persone; della presunzione di innocenza; di razza, colore
della pelle e religione, se ad essi fosse stato fatto riferimento senza motivo
di pubblico interesse.
Presa
adeguata conoscenza dei casi, il Garante del Lettore trasmette al Direttore le
sue segnalazioni e raccomandazioni e, qualora lo ritenga necessario, ne informa
il CDR. In ogni caso il Garante si asterrà dell'emettere giudizi di valore sul
lavoro dei giornalisti e sulla loro professionalità.
Esclusività e incompatibilità
In
aggiunta ai casi di diretta concorrenza con «La Repubblica» nonché a quanto
previsto dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 8 del CNLG, a partire dalla
data di approvazione del presente Patto, la mancata autorizzazione a collaborare
con le altre testate, anche radio-televisive, sarà espressa con motivazione
scritta. Tale motivazione dovrà fare riferimento ai seguenti motivi:
-
contenuto professionale dell'impegno richiesto dalla collaborazione;
-
compatibilità con l'immagine de «La Repubblica»;
-
interessi del quotidiano e dei suoi supplementi;
-
obblighi contrattuali del giornalista;
-
organizzazione del lavoro del servizio di appartenenza.
I
giornalisti de «la Repubblica» comunque si impegnano a non svolgere attività
(uffici stampa, uffici di consulenza, promozione e relazioni pubbliche, uffici e
agenzie di pubblicità, house organs) che possano influire sulla obiettività e
la completezza dell'informazione.
Per
garantire la correttezza dell'informazione, i giornalisti de «La Repubblica»
si impegnano a non accettare compensi o donazioni da persone, società, enti,
partiti, organizzazioni religiose, sindacali gruppi finanziari e d'opinione di
cui debbano occuparsi nell'ambito della propria attività, e a non trarre
profitto personale da informazioni acquisite per motivi professionali.
I giornalisti de «La Repubblica» chiamata a scrivere su fatti che coincidessero con interessi politici o finanziari di natura personale ed extraziendale si impegnano a darne tempestiva comunicazione al Direttore.