PROTOCOLLO D'INTESA SULLA CARTA DEI GIORNALISTI  

Mondadori

(1990)

 

1) I giornali sono il risultato dell'impegno comune di tutti coloro che Vi partecipano.

Per garantire anche la funzionalità e la responsabilizzazione delle redazioni, fermo restando quanto disposto dagli art. 6 e 34 del  C.N.L.G., il lavoro deve essere improntato alla massima trasparenza e lealtà.

Il direttore, al momento dell'insediamento, presenta alla redazione anche per iscritto il programma, che contiene: linea politico-editoriale, caratteristiche della testata e politiche della pubblicità in sintonia con gli orientamenti dell'azienda.

Il direttore inoltre espone i criteri di organizzazione del lavoro e definisce gli organici. Se per ragioni contingenti non sarà in grado di farlo all'atto dell'insediamento, né farà oggetto di successive comunicazioni.

Qualora, nel tempo, il direttore ritenesse di dover modificare sostanzialmente quel programma, dovrà darne preventiva comunicazione alla redazione costituendo, di fatto, una situazione analoga a quella dell'insediamento.

L'impegno relativo alle modifiche di programma vale anche per i direttori già in carica alla stipula del presente accordo.

L'azienda invita i direttori a far propria la prassi di incontri periodici con la redazione per renderla partecipe della elaborazione del giornale. Il direttore fornisce una volta al mese i dati di vendita e di diffusione della testata e dedica una riunione annuale per fare il consuntivo del lavoro svolto e il punto della situazione.

Si proseguirà nella prassi degli incontri annuali tra redazione e azienda sugli andamenti economici e le prospettive di ogni testata.

 2) A conferma della politica di distinzione tra messaggi pubblicitari e informazione, già prevista dal C.N.L.G. e dal contratto integrativo aziendale del 02.12.1988, i «redazionali» si ritengono non consoni alla tradizionale linea di trasparenza della Mondadori.

Nel proprio ambito, sempre al fine di garantire la netta distinzione tra testi pubblicitari e testi redazionali e tendere al miglioramento della qualità delle proprie testate, l'azienda opera affinché il rapporto testi/pubblicità sia a vantaggio dei primi rispetto alla seconda, evitando l'eccessivo affollamento di quest'ultima (massimo 51 e 49 per cento, salvo occasioni speciali riscontrabili in misura tale da non alterare, nel tempo, l'indirizzo previsto). I «pubbliredazionali» saranno contenuti a livelli marginali e assolutamente eccezionali.

Si ribadisce la piena validità di quanto concordato con il C.d.R dell'A.M.E. al punto 1)  Pubblicità dell'accordo integrativo aziendale del 02.12.1988. In riferimento a tale accordo azienda e C.d.R. s'impegnano affinché la materia sia affrontata «tra le interessate nelle sedi adeguate e competenti». Per parte sua la Mondadori promuove subito, nell'ambito della Fieg, un'iniziativa, in tale senso, il cui obiettivo sia la ricerca di criteri applicativi più chiari e più generalmente estensibili del dettato dell'art. 44.

3) In caso di tagli, integrazioni o modifiche sostanziali i giornalisti abilitati a intervenire sui testi e foto di altri colleghi conserveranno documentazione o testimonianza dell'avvenuta ricerca dell'autore dell'articolo, servizio, etc., prima del suo invio alla stampa.

Naturalmente, si conferma quanto previsto in questi casi dall’art.9 del C.N.L.G..

Nel caso in cui non fosse accolta la richiesta del giornalista a collaborare ad altre testate esterne alla Casa Editrice, l'azienda dà risposta scritta in base a quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo integrativo aziendale del 02. 12.1988.

 4) L'Arnoldo Mondadori Editore non intende acquisire per le proprie testate, in maniera sistematica e significativa, materiale giornalistico di altre testate, televisioni e radio del gruppo o di gruppi collegati secondo i criteri assimilabili alle situazioni previste dall'art. 43 del C.N.L.G..

L'Azienda continuerà a distribuire un modulo secondo quanto previsto dall’art. 10 dell'accordo integrativo 1988 per le vendite effettuate dalla Mondadori Press o in qualsiasi altra maniera.

Il giornalista si riserva di consentire, volta per volta, la cessione, consapevole che in caso di un suo mancato reperimento in tempi utili in base alla richiesta, cadrà l'opportunità di cessione.

 5) La direzione aziendale si impegna a proporre agli organismi statutari deliberanti - qualora decidessero futuri e adeguati aumenti del capitale azionario aperti ai dipendenti - di riservare parte delle nuove emissioni di azioni ai giornalisti dell’A.M.E., secondo le modalità stabilite dagli stessi organismi statutari deliberanti e approvate dagli organismi pubblici competenti.

 6) Nell'Arnoldo Mondadori Editore è consolidata una prassi di individuazione di soluzioni consensuali a fronte di difficoltà intervenute nel corso del rapporto di lavoro per motivi personali e professionali.

In tale contesto la stessa disponibilità sarà estesa ai casi che dovessero presentarsi per comprovare, sopraggiunte difficoltà personali di prosecuzione del rapporto di lavoro per vari motivi non predeterminabili in questa sede.

Tali casi di «incompatibilità» andranno segnalati dal giornalista che ritenesse di esserne soggetto, entro quattro mesi dall' insorgere delle circostanze che li hanno provocati.

La presente disponibilità è rivolta a risolvere situazioni che esulano dalla fattispecie prevista dall'art. 32 del C.N.L.G., di cui quindi si esclude la cumulabilità con la presente intesa.

Pertanto il giornalista a cui fosse riconosciuta un'erogazione aggiuntiva alle sue spettanze di fine rapporto (TFR), in base al presente accordo rinuncierà esplicitamente a richiedere l'applicazione nei suoi confronti di quanto previsto dall'art. 32 del C.N.L.G.

 7) In appositi incontri annuali l'azienda fornisce al C.d.R i dati di sintesi sulle retribuzioni dei giornalisti, articolati per qualifica e nelle loro componenti più significative: collettive e discrezionali.