ARTICOLO 2
Comitato provinciale per le comunicazioni
1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato
provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato
Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della
comunicazione e dell’informazione, delle
radiotelecomunicazioni e della multimedialità.
2. Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente,
che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati
dalla Giunta provinciale all’inizio di ogni legislatura, nonché da
quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a
scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo
di tre preferenze. La composizione del Comitato deve
adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popola-zione; va
garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
Un componente del Comitato è eletto su proposta della
minoranza politica. I componenti del Comitato non possono
essere immediatamente rieletti o rinominati. Questo divieto non
si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la
loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei
mesi.
3. Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale,
di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
4. Ai componenti del Comitato sono corrisposte per la
partecipazione alle sedute, quando competono, a carico del
bilancio del Consiglio provinciale, le indennità previste dalla
legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche,
per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di
rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le
modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento
economico di missione previsto per i dipendenti
dell’amministrazione provinciale.
5. Al presidente del Comitato è corrisposto un compenso
mensile pari a quello determinato dalla Giunta provinciale ai
sensi dell’articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991,
n. 6, inserito dall’articolo 11 della legge provinciale 11 agosto
1994, n. 6, per i presidenti, esterni all’amministrazione
provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad
ordinamento autonomo dipendenti dall’amministrazione
provinciale.
6. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle
sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con
voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la
partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore
dei componenti del Comitato.
7. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la
presenza di due terzi dei suoi componenti.
8. Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti.
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ARTICOLO 4
Compiti
1. Il Comitato:
a) è organo consultivo della Provincia in materia di
comunicazioni;
b) esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende
assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti
radiofoniche private locali che trasmettono programmi di
pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
c) formula proposte al consiglio di amministrazione della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito
alla trasmissione di programmi locali;
d) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate
dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
e) elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di
studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti
delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le
emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare
per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata
della radiodiffusione ovvero l’uso e la sovrapposizione delle
frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo
degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni
stesse;
f) assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e
31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro
delle comunicazioni, con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo
e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;
g) esercita le funzioni di competenza dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa a
sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.
249, mediante la stipula di apposite convenzioni.
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ARTICOLO 13
Norme transitorie e finali
1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge
viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi
delle disposizioni della presente legge per la durata della
legislatura corrente.
2. Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il
Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi
Note:
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche, al fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all’articolo 2:
La legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, concerne: “Compensi
ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi,
comunque denominati, istituiti presso l’amministrazione
provinciale di Bolzano”
Il testo dell’ articolo 1/bis della citata legge provinciale nr. 6/91,
inserito dall’ articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994,
nr. 6, è il seguente:
“1/bis Ai componenti, esterni all’ amministrazione provinciale, i
consigli, di amministrazione degli enti, degli istituti e delle
aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall’
amministrazione provinciale compete l’indennità prevista dall’
articolo 1, comma 1. Le indennità spettanti ai presidenti, esterni
all’ amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle
aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall’
amministrazione provinciale e ai componenti esterni all’
amministrazione provinciale, i collegi dei revisori dei conti degli
stessi sono determinati dalla Giunta provinciale, tenuto conto
della complessità e della responsabilità delle funzioni, in forma
forfettaria e omnicomprensiva sulla base degli importi previsti
nell’articolo 1, comma 2. Ai presidenti e ai componenti , i
consigli, di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti
degli enti, degli istituti e delle aziende predetti compete il
trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di
viaggio nella misura e nei limiti di cui all’articolo 1, comma 5.”
Note all’articolo 4:
La legge 6 agosto1990, n. 223, concerne “Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato”.
La legge 31 luglio 1997, n. 249 concerne “ Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”.
Il testo dell’articolo 1, comma 13, della citata legge n. 249/97 è
il seguente:
“Art. 1
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
omissis
13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle
comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché
degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi,
secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo,
di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono
funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le
comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro
sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali
relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di
incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di
finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo
periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati
regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati
regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adotta un
regolamento per definire le materie di sua competenza che
possono essere delegate ai comitati regionali per le
comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può
richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta
indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette
all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i
preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.”
omissis
Note all’articolo 7:
La legge 6 agosto1990, n. 223, concerne “Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato”.
La legge 31 luglio 1997, n. 249 concerne “ Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (1/circ).”
Note all’articolo 8:
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n.
691 concerne: “Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi
locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti,
musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività
artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di
Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di
impiantare stazioni radiotelevisive”.
“Art. 10
(1) In attuazione all' articolo 8, n. 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia di
Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a
consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione
contemporanea, nel territorio della provincia, delle
radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi
radiotelevisivi esteri dell' area culturale tedesca e ladina.
(2) Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le
eventuali modificazioni sono concordati, nell' ambito delle
rispettive competenze, tra la Provincia ed il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con
gli altri servizi di telecomunicazione.
(3) La Provincia, per il trasporto dei programmi può utilizzare,
ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili
della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
(4) Al fine della ricezione di cui al primo comma, la Provincia è
autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di
privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'
entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati
non acquisiti dalla Provincia o successivamente non
contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma,
ricadono sotto la previsione dell' articolo 195 del codice postale
e delle telecomunicazioni.
(5) L' esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto
alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per
trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo
comma.
(6) La Provincia è responsabile dell' osservanza a termini del
proprio ordinamento della legge di cui all' ultimo comma dell'
articolo 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e
visive ricevute dall' estero a mezzo della propria rete.
(7) Le condizioni concordate tra la Provincia e gli organismi
radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al
presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni.
(8) Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e
dal presente decreto, le disposizioni relative all' uso dei mezzi
radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate
con le successive leggi di riforma.
(9) In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le
province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di
assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi
impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua
ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee,
limitatamente all' ambito territoriale delle rispettive province. Si
applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.“
Il DPR 28-3-1994 concerne: ”Approvazione della convenzione
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI
-Radiotelevisione italiana Spa per la concessione in esclusiva
del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori
e televisivi sull'intero territorio nazionale.”
“Articolo 3
Contratto di servizio
1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa
con i Ministeri del tesoro e delle finanze, stipula ogni tre anni
con la società concessionaria un contratto di servizio,
integrativo della presente convenzione, nel quale sono
specificamente considerati gli aspetti relativi agli obiettivi di
razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di
produttività aziendale, nonché al miglioramento della qualità del
servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza
e al controllo. Il contratto di servizio è approvato con la
medesima procedura seguita per la presente convenzione.
2. Il contratto di servizio determina l'ammontare del canone di
concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese
radiotelevisive private, ed individua i
criteri di adeguamento annuale dei canoni di abbonamento nei
limiti dell'inflazione
programmata, nonché le modalità di trasferimento delle quote
spettanti alla società concessionaria. I criteri di adeguamento
sono correlati a parametri di produttività, ad obiettivi di qualità
del servizio, nonché ad ulteriori indicatori economico-finanziari
e di gestione aziendale. Entro il mese di ottobre il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto stabilisce i
canoni di abbonamento in vigore dal 1 gennaio dell'anno
successivo. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di
concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le
determinazioni delle rispettive leggi finanziarie. Il contratto di
servizio prevede, altresì, forme di collaborazione con le realtà
culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai
quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi
periferiche della concessionaria pubblica, le regioni e i
concessionari privati in ambito locale.
3. Il contratto di servizio relativo al triennio 1994-1996, deve
essere stipulato entro il 30 giugno 1994. Per la stipulazione dei
contratti di servizio successivi le parti provvederanno ad avviare
le trattative entro i sei mesi precedenti alla data di scadenza di
quello vigente. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto
entro tale data, l'adeguamento dei canoni di abbonamento sarà
provvisoriamente determinato nella misura del cinquanta per
cento del tasso d'inflazione programmato, fatti salvi i conguagli
conseguenti al definitivo aggiornamento contenuto nel contratto
di servizio.”
Note all’articolo 12:
La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5 concerne “Norme e
provvidenze in materia di radiodiffusione”.
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