LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 24-08-2001
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per
le Comunicazioni (Co.Re.Com.)
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 18
del 19 settembre 2001 |
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
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Titolo I
Organi e loro composizione
ARTICOLO 1
Disposizioni generali
1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le
necessarie funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di
comunicazioni è istituito presso il Consiglio regionale il
Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della
regione Abruzzo in attuazione dell'art. 1, comma 13 della legge
31 luglio 1997, n. 249.
2. Il Co.Re.Com. sostituisce il Comitato Regionale
Radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) e ne assume le funzioni.
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ARTICOLO 2
Finalità
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è organo
funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione
regionale.
2. Quale organo regionale esso svolge funzioni di governo, di
garanzia e di controllo in tema di comunicazione, secondo le
leggi statali e regionali.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate
di cui agli artt.. 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o
provvedimenti statali e regionali.
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ARTICOLO 3
Composizione
1. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni è composto dal
Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra persone che
diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore
delle comunicazioni e che possiedano comprovate competenze
ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti
culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della
Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio
regionale.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. In
caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
4. Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio
regionale entro 15 giorni dalla sua completa elezione.
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ARTICOLO 4
Durata
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e
non sono immediatamente rieleggibili.
2. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro
del Co.Re.Com., il Consiglio regionale entro sessanta giorni lo
sostituisce; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del
Comitato.
3. In caso che il Comitato si riduca a due componenti si
procede al suo rinnovo integrale.
4. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario
del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza
ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma
precedente.
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ARTICOLO 5
Incompatibilità
1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato
sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento
nazionale;
b) componente del governo nazionale;
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta
regionale, consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale,
assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o
provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di
Enti pubblici anche non economici o di società a prevalente
capitale pubblico nominati da organi statali, regionali,
provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi di rappresentanza in partiti e movimenti
politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese
pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio
della programmazione, nazionale e/o locale. Il socio
risparmiatore delle società commerciali e delle società
cooperative non versa in situazioni di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.
2. Il Presidente del Comitato può richiedere l'applicazione
dell'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. L'istituto può essere esteso, sempre a richiesta, qualora
vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel
tempo, anche ai componenti del Comitato.
3. Agli altri componenti del Comitato è riconosciuta l'assenza
giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per
partecipare alle riunioni del Comitato e per l'esercizio del
mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente
del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che
possano configurare cause di incompatibilità.
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ARTICOLO 6
Decadenza
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono
dall'incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre
sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla
metà di quelle effettuate nell'anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato
non provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su
segnalazione del Presidente del Comitato, entro sette giorni da
quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza,
la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla
entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla
contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni.
Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio
regionale, qualora la causa di decadenza risulti insussistente o
sia stata rimossa, archivia il procedimento; in caso contrario
propone al Consiglio regionale l'adozione della deliberazione di
decadenza.
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ARTICOLO 7
Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate,
tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del
Consiglio regionale. Le dimissioni del presidente del Comitato
sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio. Il
Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni
e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei
dimissionari.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro
funzioni fino all’elezione dei successori.
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ARTICOLO 8
Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 11.8.1977,
n. 41 in materia di nomine.
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ARTICOLO 9
Obbligo di comunicazioni
1. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità per le
garanzie sulle comunicazioni dell'avvenuta elezione del
Comitato nonché delle eventuali variazioni nella composizione
del Comitato stesso.
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Titolo II
Funzioni del comitato
ARTICOLO 10
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Co.Re.Com.:
a) rappresenta il Comitato, cura l'esecuzione delle sue
deliberazioni e svolge i compiti e le funzioni a lui direttamente
attribuiti dalle norme vigenti;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle
sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età tra i
presenti.
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ARTICOLO 11
Regolamento interno
1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il regolamento interno, che disciplina:
a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa
la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai
singoli componenti;
b) le modalità di consultazione dei soggetto esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle telecomunicazioni e
dell'informazione.
2. Il Comitato approva, altresì, con la maggioranza di cui al
primo comma, un "Codice Etico" volto a regolare la deontologia
del comportamento dei componenti.
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ARTICOLO 12
Indennità di funzione e rimborsi
1. Al Presidente ed agli altri componenti del Comitato è
attribuita un’indennità mensile di funzione stabilita dall’Ufficio di
Presidenza.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune
dell'Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale missione
sopralluogo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio nella
misura prevista per i Consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato
stesso si recano in località diverse da quelle di residenza, è
dovuto il trattamento economico di missione previsto per i
Consiglieri regionali.
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ARTICOLO 13
Modalità di esercizio delle funzioni
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, il
Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'art. 18; si
avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni
competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5/bis, del
D.L. 30.1.1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge
29.3.1999, n. 78.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato
può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione
statale di cui può avvalersi l'Autorità.
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ARTICOLO 14
Funzioni proprie
1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:
a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale e regionale
al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa
nazionale, regionale e da provvedimenti dell'Autorità.
2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od
esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti
in materia interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino
provvedimenti sulle stesse materie.
Gli organi regionali:
a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del
presente comma, dal Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o
transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e
criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro
competenza in materia interessanti le comunicazioni.
3. Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni
consiliari competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti
in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle
comunicazioni.
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ARTICOLO 15
Funzioni delegate
1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di
controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13,
della legge 31.7.1997, n. 249 e del Regolamento adottato
dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma.
Sono delegabili al Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni
di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del
sistema delle comunicazioni e che non pregiudicano la
responsabilità generale assegnata all'Autorità dalla legge
249/1977.
2. In particolare con riferimento alla legge 249/1977, possono
essere delegate al Comitato le seguenti funzioni:
a) funzioni consultive in materia di:
1. adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1,
comma 6, lett. A) n. 5;
2. definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A) n. 7;
3. emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di
qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di
una Carta di servizi recante l'indicazione di standard minimi per
ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B) n. 2;
4. adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione
dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B) n. 12;
5. predisposizione dello schema di convenzione annessa alla
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1,
comma 6 lett. B) n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. A) n. 5;
2. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art.
1, comma 6, lett. B) n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1. esistenze di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di
cui all'art. 1, comma 6, lett. A) n. 3;
2. rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett.
A) n. 8;
3. rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A), n. 15;
4. conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di
concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di
cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 1;
5. verifica del rispetto della normativa in materia di campagne
elettorali;
6. modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6,
lett. B), n. 3;
7. rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 4;
8. rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di
tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 6;
9. rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art.
1, comma 6, lett. B), n. 7;
10. rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 8 (la relativa procedura riveste
carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla
osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);
11. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n.
12;
12. rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni
dominanti, di cui all'art. 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di:
1. controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett.
A), n. 9;
2. controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni
e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A), n. 10.
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ARTICOLO 16
Esercizio delle funzioni delegate
1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito
e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità al fine
di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio
nazionale dei compiti ad essa affidati.
2. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente
dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con
il Presidente del Consiglio regionale, (e dal Presidente del
Comitato), nelle quali sono specificate le singole funzioni
delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.
3. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio
delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi
iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio
delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni al Co.Re.Com." inserito nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le
spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio
autonomo del Consiglio regionale, sono inserite apposite voci
di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del
Comitato.
4. In caso di accertata inerzia, ritardo o impedimento del
Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di
ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità,
da cui derivi un grave pregiudizio dell'effettivo perseguimento
delle finalità indicate dalla legge 249/1997, l'Autorità opera
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato
e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine
per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in
violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della
contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
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Titolo III
Attività - gestione
ARTICOLO 17
Programmazione delle attività del Comitato
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta al
Consiglio regionale il programma di attività per l'anno
successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è
presentata anche all'Autorità.
2. Il Consiglio regionale, previo parere della competente
Commissione consiliare e sentito il Presidente del Comitato,
esamina ed approva il programma. In conformità del
programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da
iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e
da porre a disposizione del Comitato.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al
Consiglio regionale e all'Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito
regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione
finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del
Consiglio regionale.
4. Il Comitato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni,
rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di
cui al comma 3, lettera a).
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ARTICOLO 18
Collaborazione con i Comuni
1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il
Presidente del Consiglio regionale, stipula specifici accordi con
i Comuni ai fini della comunicazione al Comitato dei
provvedimenti comunali concernenti le postazioni emittenti
radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di
ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra
sorgente di emissioni radioelettriche se ed in quanto previsto
dalla legge.
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ARTICOLO 19
Dotazione organica
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con
l'Autorità, con proprio provvedimento di organizzazione,
individua e disciplina all'interno dell'organizzazione consiliare la
struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle
dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena
autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura
può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le
procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio e il Presidente del Comitato, dell'apporto permanente
o speciale di altre strutture del Consiglio.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è
determinata d'intesa con l'Autorità, ed è approvata secondo le
vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del
personale occorrente si provvede prioritariamente a norma
dell'art. 1, comma 14 della legge 249/1997.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, nelle more dei
provvedimenti di cui all'art. 1, il Comitato si avvale del personale
già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio
Radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) di cui alla L.R. 9.1.1979, n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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ARTICOLO 20
Gestione economica e finanziaria
1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma
annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il
Comitato ha autonomia gestionale e operativa.
2. La gestione, sulla base degli indirizzi deliberati dal Comitato,
di natura tecnica, finanziaria e amministrativa fa capo al
dirigente responsabile della struttura di supporto del Consiglio
regionale.
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ARTICOLO 21
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, all’elezione dei membri del
Comitato da parte del Consiglio regionale, ed alla nomina del
Presidente del Comitato da parte del Presidente della Giunta
regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio, si provvede
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il
Comitato presenta entro 30 giorni dall'insediamento il primo
programma di attività di cui all'art. 17.
2. Trascorsi 60 giorni senza che sia stato nominato il
Presidente del Co.Re.Com. e/o i componenti alle nomine
suddette si provvede entro i successivi 15 giorni con decreti
rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio.
3. Nelle more di adozione del regolamento interno di cui all'art.
9, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti
per il Co.Re.Rat..
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ARTICOLO 22
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo
stanziamento iscritto nel Cap. 011108 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2001 e con gli stanziamenti
dei corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri, la cui
entità viene determinata con le leggi di bilancio ai sensi dell'art.
10 della L.R.C. 81/1977.
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Titolo III
Attività - gestione
ARTICOLO 23
Abrogazione
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate
tutte le disposizioni di cui alla L.R. 9.1.1979, n. 9 e successive
modificazioni, che con essa siano in contrasto.
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Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, 24 Agosto 2001
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