REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 24-08-2001

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 18
del 19 settembre 2001
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

 

 


Titolo I
Organi e loro composizione

 

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le 
necessarie funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di 
comunicazioni è istituito presso il Consiglio regionale il 
Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della 
regione Abruzzo in attuazione dell'art. 1, comma 13 della legge 
31 luglio 1997, n. 249.

2. Il Co.Re.Com. sostituisce il Comitato Regionale 
Radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) e ne assume le funzioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

Finalità

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è organo 
funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 
fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione 
regionale.

2. Quale organo regionale esso svolge funzioni di governo, di 
garanzia e di controllo in tema di comunicazione, secondo le 
leggi statali e regionali.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate 
di cui agli artt.. 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o 
provvedimenti statali e regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

Composizione

1. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni è composto dal 
Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra persone che 
diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema 
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore 
delle comunicazioni e che possiedano comprovate competenze 
ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti 
culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della 
Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio 
regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio 
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. In 
caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

4. Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio 
regionale entro 15 giorni dalla sua completa elezione.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

Durata

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e 
non sono immediatamente rieleggibili.

2. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro 
del Co.Re.Com., il Consiglio regionale entro sessanta giorni lo 
sostituisce; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del 
Comitato.

3. In caso che il Comitato si riduca a due componenti si 
procede al suo rinnovo integrale.

4. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario 
del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza 
ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 
precedente.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

Incompatibilità

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato 
sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento 
nazionale;
b) componente del governo nazionale;
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta 
regionale, consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, 
assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o 
provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di 
Enti pubblici anche non economici o di società a prevalente 
capitale pubblico nominati da organi statali, regionali, 
provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi di rappresentanza in partiti e movimenti 
politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese 
pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle 
telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche 
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio 
della programmazione, nazionale e/o locale. Il socio 
risparmiatore delle società commerciali e delle società 
cooperative non versa in situazioni di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i 
soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.

2. Il Presidente del Comitato può richiedere l'applicazione 
dell'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. L'istituto può essere esteso, sempre a richiesta, qualora 
vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel 
tempo, anche ai componenti del Comitato.

3. Agli altri componenti del Comitato è riconosciuta l'assenza 
giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per 
partecipare alle riunioni del Comitato e per l'esercizio del 
mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare 
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente 
del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che 
possano configurare cause di incompatibilità.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

Decadenza

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono 
dall'incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre 
sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla 
metà di quelle effettuate nell'anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato 
non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su 
segnalazione del Presidente del Comitato, entro sette giorni da 
quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, 
la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla 
entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla 
contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. 
Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio 
regionale, qualora la causa di decadenza risulti insussistente o 
sia stata rimossa, archivia il procedimento; in caso contrario 
propone al Consiglio regionale l'adozione della deliberazione di 
decadenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, 
tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del 
Consiglio regionale. Le dimissioni del presidente del Comitato 
sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio. Il 
Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni 
e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei 
dimissionari.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro 
funzioni fino all’elezione dei successori.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente 
legge, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 11.8.1977, 
n. 41 in materia di nomine.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

Obbligo di comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità per le 
garanzie sulle comunicazioni dell'avvenuta elezione del 
Comitato nonché delle eventuali variazioni nella composizione 
del Comitato stesso.

 

 

 


Titolo II
Funzioni del comitato

 

ARTICOLO 10

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Co.Re.Com.:
a) rappresenta il Comitato, cura l'esecuzione delle sue 
deliberazioni e svolge i compiti e le funzioni a lui direttamente 
attribuiti dalle norme vigenti;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle 
sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue 
funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età tra i 
presenti.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

Regolamento interno

1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, il regolamento interno, che disciplina:
a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa 
la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai 
singoli componenti;
b) le modalità di consultazione dei soggetto esterni, pubblici e 
privati, operanti nei settori delle telecomunicazioni e 
dell'informazione.

2. Il Comitato approva, altresì, con la maggioranza di cui al 
primo comma, un "Codice Etico" volto a regolare la deontologia 
del comportamento dei componenti.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente ed agli altri componenti del Comitato è 
attribuita un’indennità mensile di funzione stabilita dall’Ufficio di 
Presidenza.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune 
dell'Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale missione 
sopralluogo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio nella 
misura prevista per i Consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato 
stesso si recano in località diverse da quelle di residenza, è 
dovuto il trattamento economico di missione previsto per i 
Consiglieri regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, il 
Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'art. 18; si 
avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni 
competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5/bis, del 
D.L. 30.1.1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 
29.3.1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato 
può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione 
statale di cui può avvalersi l'Autorità.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

Funzioni proprie

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:
a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale e regionale 
al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa 
nazionale, regionale e da provvedimenti dell'Autorità.

2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli 
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od 
esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti 
in materia interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino 
provvedimenti sulle stesse materie.
Gli organi regionali:
a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del 
presente comma, dal Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o 
transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e 
criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro 
competenza in materia interessanti le comunicazioni.

3. Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni 
consiliari competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti 
in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle 
comunicazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

Funzioni delegate

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di 
controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13, 
della legge 31.7.1997, n. 249 e del Regolamento adottato 
dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. 
Sono delegabili al Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni 
di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del 
sistema delle comunicazioni e che non pregiudicano la 
responsabilità generale assegnata all'Autorità dalla legge 
249/1977.

2. In particolare con riferimento alla legge 249/1977, possono 
essere delegate al Comitato le seguenti funzioni:
a) funzioni consultive in materia di:
1. adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del 
registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, 
comma 6, lett. A) n. 5;
2. definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per 
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di 
telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A) n. 7;
3. emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di 
qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di 
una Carta di servizi recante l'indicazione di standard minimi per 
ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B) n. 2;
4. adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione 
dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B) n. 12;
5. predisposizione dello schema di convenzione annessa alla 
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, 
comma 6 lett. B) n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui 
all'art. 1, comma 6, lett. A) n. 5;
2. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 
1, comma 6, lett. B) n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1. esistenze di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di 
cui all'art. 1, comma 6, lett. A) n. 3;
2. rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. 
A) n. 8;
3. rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute 
umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A), n. 15;
4. conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti 
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di 
concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di 
cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 1;
5. verifica del rispetto della normativa in materia di campagne 
elettorali;
6. modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la 
pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, 
lett. B), n. 3;
7. rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per 
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, 
di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 4;
8. rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di 
tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 6;
9. rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 
1, comma 6, lett. B), n. 7;
10. rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui 
all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 8 (la relativa procedura riveste 
carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla 
osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);
11. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla 
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di 
comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 
12;
12.  rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni 
dominanti, di cui all'art. 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di:
1. controversie in tema di interconnessione e accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. 
A), n. 9;
2. controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni 
e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A), n. 10.

 

 

 

 

ARTICOLO 16

Esercizio delle funzioni delegate

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito 
e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità al fine 
di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio 
nazionale dei compiti ad essa affidati.

2. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla 
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente 
dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con 
il Presidente del Consiglio regionale, (e dal Presidente del 
Comitato), nelle quali sono specificate le singole funzioni 
delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

3. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio 
delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione 
dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi 
iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio 
delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni al Co.Re.Com." inserito nello stato di previsione 
della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le 
spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio 
autonomo del Consiglio regionale, sono inserite apposite voci 
di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del 
Comitato.

4. In caso di accertata inerzia, ritardo o impedimento del 
Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di 
ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, 
da cui derivi un grave pregiudizio dell'effettivo perseguimento 
delle finalità indicate dalla legge 249/1997, l'Autorità opera 
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato 
e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine 
per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in 
violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della 
contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva 
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

 

 

 


Titolo III
Attività - gestione

 

ARTICOLO 17

Programmazione delle attività del Comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta al 
Consiglio regionale il programma di attività per l'anno 
successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 
La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è 
presentata anche all'Autorità.

2. Il Consiglio regionale, previo parere della competente 
Commissione consiliare e sentito il Presidente del Comitato, 
esamina ed approva il programma. In conformità del 
programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da 
iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e 
da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al 
Consiglio regionale e all'Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito 
regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione 
finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del 
Consiglio regionale.

4. Il Comitato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, 
rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di 
cui al comma 3, lettera a).

 

 

 

 

ARTICOLO 18

Collaborazione con i Comuni

1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il 
Presidente del Consiglio regionale, stipula specifici accordi con 
i Comuni ai fini della comunicazione al Comitato dei 
provvedimenti comunali concernenti le postazioni emittenti 
radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di 
ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra 
sorgente di emissioni radioelettriche se ed in quanto previsto 
dalla legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 19

Dotazione organica

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con 
l'Autorità, con proprio provvedimento di organizzazione, 
individua e disciplina all'interno dell'organizzazione consiliare la 
struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle 
dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena 
autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura 
può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le 
procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del 
Consiglio e il Presidente del Comitato, dell'apporto permanente 
o speciale di altre strutture del Consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è 
determinata d'intesa con l'Autorità, ed è approvata secondo le 
vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del 
personale occorrente si provvede prioritariamente a norma 
dell'art. 1, comma 14 della legge 249/1997.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, nelle more dei 
provvedimenti di cui all'art. 1, il Comitato si avvale del personale 
già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio 
Radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) di cui alla L.R. 9.1.1979, n. 9 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 20

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma 
annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il 
Comitato ha autonomia gestionale e operativa.

2. La gestione, sulla base degli indirizzi deliberati dal Comitato, 
di natura tecnica, finanziaria e amministrativa fa capo al 
dirigente responsabile della struttura di supporto del Consiglio 
regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 21

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, all’elezione dei membri del 
Comitato da parte del Consiglio regionale, ed alla nomina del 
Presidente del Comitato da parte del Presidente della Giunta 
regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio, si provvede 
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il 
Comitato presenta entro 30 giorni dall'insediamento il primo 
programma di attività di cui all'art. 17.

2. Trascorsi 60 giorni senza che sia stato nominato il 
Presidente del Co.Re.Com. e/o i componenti alle nomine 
suddette si provvede entro i successivi 15 giorni con decreti 
rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e del 
Consiglio.

3. Nelle more di adozione del regolamento interno di cui all'art. 
9, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti 
per il Co.Re.Rat..

 

 

 

 

ARTICOLO 22

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo 
stanziamento iscritto nel Cap. 011108 del bilancio della 
Regione per l'esercizio finanziario 2001 e con gli stanziamenti 
dei corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri, la cui 
entità viene determinata con le leggi di bilancio ai sensi dell'art. 
10 della L.R.C. 81/1977.

 

 

 


Titolo III
Attività - gestione

 

ARTICOLO 23

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate 
tutte le disposizioni di cui alla L.R. 9.1.1979, n. 9 e successive 
modificazioni, che con essa siano in contrasto.

 

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, 24 Agosto 2001