LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 27-03-2000
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER
LE COMUNICAZIONI - CO.RE.COM.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 22
del 4 aprile 2000 |
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
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ARTICOLO 1
Oggetto
1) In attuazione dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio
1997, n.249, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato
Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Basilicata,
al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie
funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazioni.
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ARTICOLO 2
Natura
Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo
inserimento nell’organizzazione regionale, è organo funzionale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Quale organo regionale, svolge le funzioni di consulenza, di supporto
e di garanzia, della Regione per le funzioni ad essa spettanti,
secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di
cui ai successivi articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da
leggi o provvedimenti statali e regionali.
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ARTICOLO 3
Composizione e durata in carica
1) Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque
membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza
sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi
di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed
esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti
culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2) I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a
votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità
risulta eletto il più anziano di età.
3) Immediatamente dopo l’elezione dei componenti del Comitato il
Consiglio procede con voto segreto all’elezione, tra di essi, del
Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior
numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.
4) I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e
comunque non oltre la legislatura e non sono immediatamente
rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai
componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un
periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5) In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del
Comitato, il Consiglio regionale procede all’elezione del sostituto,
che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.
6) Nel caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede
al rinnovo integrale del Comitato stesso.
7) Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o
dal verificarsi dell’ipotesi di cui al comma 6.Al rinnovo parziale del
Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due
membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente, o
contestualmente alla presa d’atto delle dimissioni o alla
deliberazione consiliare di decadenza del componente.
8) In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:
a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del
comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 5
e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente.
b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il
Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta
utile.
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ARTICOLO 4
Incompatibilità
1) La carica di componente del Comitato è incompatibile con le
seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;
b) componente del governo nazionale;
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta
regionale, consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore
comunale e provinciale, consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di
enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e
movimenti politici;
g) amministratore, dirigente dipendente (o socio azionista) di
imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o
delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche
multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della
programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci
risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative
non versano in situazione di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i
soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.
2) Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare
tempestivamente al presidente del Comitato ed al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilità.
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ARTICOLO 5
Decadenza
1) I componenti del Comitato decadono dall’incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l’interessato non
provveda a rimuoverla.
2) Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione
della causa di decadenza d’ufficio o su segnalazione del Presidente
del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera
a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l’esistenza di altre
cause di decadenza.
3) Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da
quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la
contesta per iscritto all’interessato, con invito a rimuovere la causa
di incompatibilità entro trenta giorni. L’interessato, entro trenta
giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e
controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del
Consiglio regionale provvede all’archiviazione del procedimento
qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata
rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l’adozione del
provvedimento di decadenza negli altri casi.
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ARTICOLO 6
Dimissioni
1) Le dimissioni dei componenti il comitato sono presentate, tramite
il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del consiglio
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate
direttamente al Presidente del Consiglio.
2) I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni
fino all’elezione dei successori.
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ARTICOLO 7
Rinvio
1) Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si
debbano sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica,
non si applica il metodo del voto limitato.
2) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si
applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale
vigente in materia di nomine.
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ARTICOLO 8
Comunicazioni
1) Il Presidente del Consiglio regionale comunica all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni l’avvenuta elezione del Comitato e del
suo presidente, nonchè le eventuali variazioni nella composizione del
Comitato stesso.
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ARTICOLO 9
Funzioni del Presidente
1) Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l’esecuzione delle sue
deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute,
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l’Autorità.
2) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
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ARTICOLO 10
Regolamento interno
1) Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi
componenti, il regolamento interno che disciplina:
a) le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente;
b) l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la
possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli
componenti;
c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione.
2) Il Comitato approva altresì all’unanimità un “codice etico” volto a
regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei
consulenti.
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ARTICOLO 11
Indennità di funzione e rimborsi
1) Al Presidente del Comitato spetta una indennità pari al 20%
dell’indennità di carica lorda del Consigliere Regionale.
2) Ai componenti del comitato spetta un’indennità pari al 10%
dell’indennità di carica lorda del Consigliere Regionale.
3) Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito
per oltre due mesi consecutivi, al Vicepresidente spetta, per tutto il
periodo di assenza o impedimento del Presidente, l’indennità di
funzione prevista per il Presidente.
4) Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di
riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
5) Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano
in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento
economico di missione previsto per i consiglieri regionali.
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ARTICOLO 12
Modalità di esercizio delle funzioni
1) Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato
dispone della struttura di supporto di cui all’articolo 16; si avvale
inoltre dell’Ispettorato del Ministro delle comunicazioni competente
per territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5/bis, del D.L. 30
gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo
1999, n.78.
2) Nell’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità, il Comitato
può avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione
statale di cui può avvalersi l’Autorità.
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ARTICOLO 13
Funzioni proprie
1) Il Comitato esercita come funzioni proprie:
a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale (e
delle province autonome) al Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi;
b) le altre funzioni conferite al Comitato, dalla normativa
nazionale, regionale (e delle province autonome), e da provvedimenti
dell’Autorità.
2) Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od
esprimano autonomamente, pareri all’Autorità o ad altri soggetti in
materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:
a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del comma
2, dal Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria,
eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l’adozione
e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie
interessanti le comunicazioni.
3) Il Comitato inoltre esprime parere alle commissioni consiliari
competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti in tutto o in
parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.
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ARTICOLO 14
Funzioni delegate
1) Il Comitato esercita le funzioni delegate dall’Autorità ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249.
2) Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell’ambito e
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti
dall’Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento
sull’intero territoriale nazionale dei compiti ad essa affidati.
3) L’esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente
dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente
del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni
delegate nonchè le risorse assegnate per il loro esercizio.
4) Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità per l’esercizio
delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione
dell’entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi
iscritta in un capitolo di spesa intestato “Spese per l’esercizio
delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni al Co.Re.Com.” inserito nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese
assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio
regionale, a norma della legge 853/1973, sono inserite apposite voci
di spesa per l’attività e le funzioni, proprie e delegate, dal
Comitato.
5) In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del
Comitato nell’esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di
ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall’Autorità,
da cui derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle
finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l’Autorità opera
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell’addebito
al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo
termine per rimuovere l’omissione o per rettificare gli atti assunti
in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
Della contestazione e degli atti conseguenti l’Autorità dà tempestiva
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
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ARTICOLO 15
Programmazione delle attività del Comitato
1) Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all’Ufficio
di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per
l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno
finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è
presentata anche all’Autorità.
2) L’Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche
il Presidente del comitato, esamina ed approva il programma. In
conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le
risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del
Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.
3) Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio
regionale e all’Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale
nonché sull’attività svolta nell’anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria,
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4) Il Comitato, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni,
rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui
al comma 3, lettera a).
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ARTICOLO 16
Dotazione organica
1) L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con
l’Autorità, individua all’interno dell’organizzazione consiliare,
anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa,
la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle
dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia,
rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere
integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione
tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente del
Comitato, dall’apporto permanente o speciale di altri uffici del
Consiglio.
2) La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è
determinata d’intesa con l’Autorità, ed è approvata secondo le vigenti
norme regionali sull’organizzazione. Al reclutamento del personale
occorrente si provvede a norma dell’articolo 1, comma 14, della legge
n.249/1997.
3) Fermo restando quanto disposto all’articolo 12, nelle more dei
provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale
già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio radiotelevisivo
(Co.Re.Rat.) di cui alla legge regionale 11/1991.
4) Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi,
nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma
approvato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, di soggetti od
organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
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ARTICOLO 17
Gestione economica e finanziaria
1) Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di
attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha
autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della
struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume le funzioni di
funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.
2) Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa
riguardanti l’attività del Comitato, sono di competenza del dirigente
responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi
impartiti dal Comitato.
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ARTICOLO 18
Norma transitoria
1) Nelle more dell’adozione del regolamento interno di cui
all’articolo 9, restano in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat..
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ARTICOLO 19
Copertura finanziaria
1) Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per
l’esercizio in corso si fa fronte con gli appositi stanziamenti già
previsti nel bilancio autonomo del Consiglio Regionale al Cap. 6 art.
1, che assume la nuova denominazione “Comitato Regionale per le
Comunicazioni”.
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ARTICOLO 20
Abrogazione
1) E’ abrogata la legge regionale n.11/1991 recante norme in materia
di CO.RE.RAT..
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ARTICOLO 21
Pubblicazione
1) La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
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Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 27 marzo 2000. DINARDO
COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA
Prot. n. 6/2.29.02
L.R. concernente “Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.”.
Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del
visto dello scrivente ai sensi dell’art.127 della Costituzione.
Con l’occasione si segnalano gli errori materiali contenuti:
1) nell’art. 4, comma 1, lettera g) in quanto dopo la parola
“dirigente” deve essere inserita una virgola;
2) nell’art. 12, comma 1, ove la parola “Ministro” va sostituita con
“Ministero” e la parola “nella” prima di “legge 29 marzo 1999,
n. 78”
deve essere sostituita da “dalla”;
3) nell’articolo 18 per il richiamo normativo ivi contenuto che deve
correttamente intendersi riferito all’articolo 10 anziché
all’articolo
9.
Potenza, 20 marzo 2000.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO F.F.
Viggiano
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