REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 27-03-2000

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - CO.RE.COM.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 22
del 4 aprile 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

 

 

 

ARTICOLO 1

Oggetto

1)	In attuazione dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 
1997, n.249, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato 
Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Basilicata, 
al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie 
funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di 
comunicazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

Natura

Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo 
inserimento nell’organizzazione regionale, è organo funzionale 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Quale organo regionale, svolge le funzioni di consulenza, di supporto 
e di garanzia, della Regione per le funzioni ad essa spettanti, 
secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di 
cui ai successivi articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da 
leggi o provvedimenti statali e regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

Composizione e durata in carica

1)	Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque 
membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza 
sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi 
di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed 
esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti 
culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2)	I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a 
votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità 
risulta eletto il più anziano di età.

3)	Immediatamente dopo l’elezione dei componenti del Comitato il 
Consiglio procede con voto segreto all’elezione, tra di essi, del 
Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior 
numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.

4)	I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e 
comunque non oltre la legislatura e non sono immediatamente 
rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai 
componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un 
periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5)	In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del 
Comitato, il Consiglio regionale procede all’elezione del sostituto, 
che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

6)	Nel caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede 
al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7)	Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del 
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o 
dal verificarsi dell’ipotesi di cui al comma 6.Al rinnovo parziale del 
Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due 
membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente, o 
contestualmente alla presa d’atto delle dimissioni o alla 
deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8)	In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:

a)	se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del 
comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 5 
e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente.

b)	se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il 
Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta 
utile.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

Incompatibilità

1)	La carica di componente del Comitato è incompatibile con le 
seguenti situazioni:

a)	membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;

b) componente del governo nazionale;

      c)	presidente di Giunta regionale, componente di Giunta 
regionale, consigliere regionale;

d)	sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore 
comunale e provinciale, consigliere comunale o provinciale;

e)	presidente, amministratore, componente di organi direttivi di 
enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale 
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o 
comunali;

f)	detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e 
movimenti politici;

g)	amministratore, dirigente dipendente (o socio azionista) di 
imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o 
delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche 
multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della 
programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci 
risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative 
non versano in situazione di incompatibilità;

h)	titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i 
soggetti di cui alla lettera g);

i)	dipendente regionale.

2)	Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare 
tempestivamente al presidente del Comitato ed al Presidente del 
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano 
configurare cause di incompatibilità.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

Decadenza

1)	I componenti del Comitato decadono dall’incarico:

a)	qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute 
consecutive;

b)	qualora sussista una causa di incompatibilità e l’interessato non 
provveda a rimuoverla.
2)	Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione 
della causa di decadenza d’ufficio o su segnalazione del Presidente 
del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera 
a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l’esistenza di altre 
cause di decadenza.

3)	Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da 
quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la 
contesta per iscritto all’interessato, con invito a rimuovere la causa 
di incompatibilità entro trenta giorni. L’interessato, entro trenta 
giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e 
controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del 
Consiglio regionale provvede all’archiviazione del procedimento 
qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata 
rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l’adozione del 
provvedimento di decadenza negli altri casi.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

Dimissioni

1)	Le dimissioni dei componenti il comitato sono presentate, tramite 
il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del consiglio 
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate 
direttamente al Presidente del Consiglio.

2)	I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni 
fino all’elezione dei successori.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

Rinvio

1)	Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si 
debbano sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, 
non si applica il metodo del voto limitato.

2) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si 
applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 
vigente in materia di nomine.


 

 

 

 

ARTICOLO 8

Comunicazioni

1)	Il Presidente del Consiglio regionale comunica all’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni l’avvenuta elezione del Comitato e del 
suo presidente, nonchè le eventuali variazioni nella composizione del 
Comitato stesso.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

Funzioni del Presidente

1)	Il Presidente del Comitato:

a)	rappresenta il Comitato e cura l’esecuzione delle sue 
deliberazioni;

b)	convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, 
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c)	cura i rapporti con gli organi regionali, con l’Autorità.

2)	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue 
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

Regolamento interno

1)	Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi 
componenti, il regolamento interno che disciplina:

a)	le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente;

b)	l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la 
possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli 
componenti;

c)	le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e 
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione.

2) Il Comitato approva altresì all’unanimità un “codice etico” volto a 
regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei 
consulenti.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

Indennità di funzione e rimborsi

1)	Al Presidente del Comitato spetta una indennità pari al 20% 
dell’indennità di carica lorda del Consigliere Regionale.

2)	Ai componenti del comitato spetta un’indennità pari al 10% 
dell’indennità di carica lorda del Consigliere Regionale.

3)	Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito 
per oltre due mesi consecutivi, al Vicepresidente spetta, per tutto il 
periodo di assenza o impedimento del Presidente, l’indennità di 
funzione prevista per il Presidente.

4)	Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di 
riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il 
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

5)	Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano 
in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento 
economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

Modalità di esercizio delle funzioni

1)	Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato 
dispone della struttura di supporto di cui all’articolo 16; si avvale 
inoltre dell’Ispettorato del Ministro delle comunicazioni competente 
per territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5/bis, del D.L. 30 
gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 
1999, n.78.

2) Nell’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità, il Comitato 
può avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione 
statale di cui può avvalersi l’Autorità.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

Funzioni proprie

1)	Il Comitato esercita come funzioni proprie:

a)	le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale (e 
delle province autonome) al Comitato regionale per i servizi 
radiotelevisivi;

b)	le altre funzioni conferite al Comitato, dalla normativa 
nazionale, regionale (e delle province autonome), e da provvedimenti 
dell’Autorità.

2)	Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli 
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od 
esprimano autonomamente, pareri all’Autorità o ad altri soggetti in 
materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino 
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

a)	sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del comma 
2, dal Comitato;

b)	possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, 
eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l’adozione 
e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie 
interessanti le comunicazioni.

3)	Il Comitato inoltre esprime parere alle commissioni consiliari 
competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti in tutto o in 
parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.


 

 

 

 

ARTICOLO 14

Funzioni delegate

1)	Il Comitato esercita le funzioni delegate dall’Autorità ai sensi 
dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249.

2)	Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell’ambito e 
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti 
dall’Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento 
sull’intero territoriale nazionale dei compiti ad essa affidati.
3)	L’esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla 
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente 
dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente 
del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni 
delegate nonchè le risorse assegnate per il loro esercizio.

4)	Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità per l’esercizio 
delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione 
dell’entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente  è poi 
iscritta in un capitolo di spesa intestato “Spese per l’esercizio 
delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni al Co.Re.Com.” inserito nello stato di previsione della 
spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese 
assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio 
regionale, a norma della legge 853/1973, sono inserite apposite voci 
di spesa per l’attività e le funzioni, proprie e delegate, dal 
Comitato.

5)	In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del 
Comitato nell’esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di 
ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall’Autorità, 
da cui derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle 
finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l’Autorità opera 
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell’addebito 
al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo 
termine per rimuovere l’omissione o per rettificare gli atti assunti 
in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. 
Della contestazione e degli atti conseguenti l’Autorità dà tempestiva 
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.


 

 

 

 

ARTICOLO 15

Programmazione delle attività del Comitato

1) Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all’Ufficio 
di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per 
l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno 
finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è 
presentata anche all’Autorità.

2)	L’Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche 
il Presidente del comitato, esamina ed approva il programma. In 
conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le 
risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del 
Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3)	Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio 
regionale e all’Autorità:

a)	una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale 
nonché sull’attività svolta nell’anno precedente;

b)	il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, 
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4)	Il Comitato, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, 
rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui 
al comma 3, lettera a).

 

 

 

 

ARTICOLO 16

Dotazione organica

1)	L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con 
l’Autorità, individua all’interno dell’organizzazione consiliare, 
anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa, 
la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle 
dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia, 
rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere 
integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione 
tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente del 
Comitato, dall’apporto permanente o speciale di altri uffici del 
Consiglio.

2) La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è 
determinata d’intesa con l’Autorità, ed è approvata secondo le vigenti 
norme regionali sull’organizzazione. Al reclutamento del personale 
occorrente si provvede a norma dell’articolo 1, comma 14, della legge 
n.249/1997.

3)	Fermo restando quanto disposto all’articolo 12, nelle more dei 
provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale 
già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio radiotelevisivo 
(Co.Re.Rat.) di cui alla legge regionale 11/1991.

4)	Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, 
nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma 
approvato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, di soggetti od 
organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 17

Gestione economica e finanziaria

1)	Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di 
attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha 
autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della 
struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume le funzioni di 
funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2)	Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa 
riguardanti l’attività del Comitato, sono di competenza del dirigente 
responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi 
impartiti dal Comitato.


 

 

 

 

ARTICOLO 18

Norma transitoria

1)	Nelle more dell’adozione del regolamento interno di cui 
all’articolo 9, restano in vigore, in quanto compatibili, le 
disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat..

 

 

 

 

ARTICOLO 19

Copertura finanziaria

1)	Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per 
l’esercizio in corso si fa fronte con gli appositi stanziamenti già 
previsti nel bilancio autonomo del Consiglio Regionale al Cap. 6 art. 
1, che assume la nuova denominazione “Comitato Regionale per le 
Comunicazioni”.

 

 

 

 

ARTICOLO 20

Abrogazione

1)	E’ abrogata la legge regionale n.11/1991 recante norme in materia 
di CO.RE.RAT..

 

 

 

 

ARTICOLO 21

Pubblicazione

1)	La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.

 

 

Formula Finale:

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 2000. DINARDO


COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 6/2.29.02

L.R. concernente “Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.”.
Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del
visto dello scrivente ai sensi dell’art.127 della Costituzione.
Con l’occasione si segnalano gli errori materiali contenuti:

1) nell’art. 4, comma 1, lettera g) in quanto dopo la parola
“dirigente” deve essere inserita una virgola;

2) nell’art. 12, comma 1, ove la parola “Ministro” va sostituita con
“Ministero” e la parola “nella” prima di “legge 29 marzo 1999, n. 78”
deve essere sostituita da “dalla”;

3) nell’articolo 18 per il richiamo normativo ivi contenuto che deve
correttamente intendersi riferito all’articolo 10 anziché all’articolo
9.

Potenza, 20 marzo 2000.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO F.F.
Viggiano