LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 22-01-2001
Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le
Comunicazioni - CORECOM. Riesame
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 8
del 26 gennaio 2001 |
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA OPPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
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ARTICOLO 1
(Comitato regionale per le comunicazioni)
1. Il Consiglio regionale della Calabria, nel rispetto del
pluralismo e della concorrenza, dell’obiettività, della completezza e
dell’imparzialità dell’informazione, nonché dell’apertura alle diverse
opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali, linguistiche e
religiose, promuove ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il
potenziamento delle comunicazioni nella Regione.
2. In attuazione dell’art.1, comma 13, della legge 31 luglio
1997, n. 249, la presente legge istituisce presso il Consiglio
regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di seguito
denominato “CORECOM CALABRIA”, quale organo con funzioni di governo,
di garanzia, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni,
nonché funzionalmente organo, nell’ambito delle norme di cui alla
legge n. 249 del 31 luglio 1997, dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, di seguito denominata “Autorità”, e ne disciplina
l’organizzazione ed il funzionamento.
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ARTICOLO 2
(Funzioni)
1. Il CORECOM - CALABRIA assicura in ambito regionale le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia
di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione ed è titolare
di funzioni proprie e di funzioni delegate.
2. Il CORECOM - CALABRIA esercita, come funzioni proprie,
quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale e,
come funzioni delegate, quelle di competenza dell’Autorità dalla
stessa delegate, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge
249/97, mediante la stipula di apposite Convenzioni sottoscritte dal
presidente dell’Autorità e dal Presidente del CORECOM - CALABRIA,
nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate di cui
all’articolo 5, comma 2, lett. a),b),c) e d) del Regolamento adottato
dall’Autorità con Deliberazione n.53/99 del 28 aprile 1999 nonché le
risorse assegnate per provvedere all’esercizio delle stesse.
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ARTICOLO 3
(funzioni proprie)
1. Il CORECOM — CALABRIA, svolge le seguenti funzioni proprie:
A. - Funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale:
1) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e
di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi
dell’articolo 1, comma 6 lett. a), nn.1 e 2 della legge n.249/97,
avuto riguardo alla definizione dei bacini d’utenza ed alla
localizzazione comune dei relativi impianti;
2) esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse
pubblicitarie di cui all’art.3, comma 9, della L.249/97;
3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche
a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre
agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di
editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
4) monitorizza l’utilizzazione dei fondi destinati alle emittenti
private locali per la pubblicità;
5) su richiesta dei titolari dell’iniziativa legislativa predispone
analisi e ricerche specifiche a supporto dell’elaborazione delle
proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in
parte, nel settore delle comunicazioni;
6) cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni
radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale;
7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed
istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore
dell’informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono
essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari
privati;
8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e
la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale,
anche tramite conferenze regionali sull’informazione e la
comunicazione;
9) cura ricerche e rilevazioni sull’assetto e sul contesto
socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore
delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della
Regione;
10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua
competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private,
con l’Ordine dei giornalisti, con l’Associazione Stampa Calabria, con
le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari
opportunità, con gli organi dell’amministrazione scolastica, con gli
altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
B) Funzioni gestionali:
1. cura la tenuta dell’Archivio dei siti delle postazioni delle
emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o
ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
2. regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103;
3. cura la tenuta e l’aggiornamento dell'elenco regionale delle
imprese radiotelevisive e di editoria locale;
C) Funzioni di controllo:
1. vigila, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente ed altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della
normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano
superati.
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ARTICOLO 4
(Funzioni delegate)
1. Il CORECOM - CALABRIA esercita, a seguito della
sottoscrizione delle convenzioni con l’Autorità di cui al comma 2 del
precedente articolo. 2, le seguenti funzioni:
A- Funzioni consultive in materia di:
1) adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo1, comma
6, lett. a), punto n. 5, della legge n. 249 del 1997;
2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), punto n.
7, della legge 249/97;
3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di
qualità dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di
una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d’attività,
di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 2, della legge
249/97;
4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi, di cui all’articolo1, comma 6, lett. b), punto n. 12, della
legge 249/97;
5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo di cui
all’articolo1, comma 6, lett. b), punto n. 10, della legge 249/97;
B) Funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui
all’articolo1, comma 6, lett.a), punto n. 5 della legge 249/97;
2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui
all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 13, della legge 249/97;
C) Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui
all’art.1, comma 6, lett. a), punto n. 3, della legge 249/97;
2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6,
lett. a), punto n. 8 della legge 249/97;
3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana, di cui all’articolo1, comma 6, lett.a), punto n. 15 della legge
249/97;
4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all’articolo 1,
comma 6, lett. b), punto n. 1 della legge 249/97;
5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne
elettorali;
6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all’articolo1, comma 6,
lett. b), punto n. 3, della legge 249/97;
7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 4, della legge
249/97;
8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di
tutela dei minori, di cui all’articolo 1, coma 6, lett. b), punto n.
6, della legge 249/97;
9) rispetto delle norme in materia di rettifica di cui all’articolo 1,
comma 6, lett. b), punto n. 8 della legge 249/97 la cui procedura
riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla
- osta da parte dell’Autorità che ne è informata tempestivamente;
10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 12 della
legge 249/97;
11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni
dominanti, di cui all’articolo 2 della legge 249/97;
D) Funzioni istruttorie, in materia di:
1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’articolo1, comma 6,
lett. a), punto n. 9, della legge 249/97;
2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e
utenti privati, di cui all’articolo1, comma 6, lett. a), punto n. 10,
della legge 249/97. 2. Le funzioni delegate sono esercitate dal
CORECOM - CALABRIA nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi stabiliti dall’Autorità al fine di assicurare il
necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti
di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione ad
essa affidati dalla legge 249/97.
3. Nell’esercizio della delega, il CORECOM - CALABRIA può
avvalersi di tutti gli organi periferici dell’Amministrazione dello
Stato di cui può avvalersi l’Autorità ai sensi della normativa
vigente.
4. Il CORECOM - CALABRIA esercita, mediante la stipula di
apposite convenzioni con l’Autorità, le funzioni che la stessa
Autorità potrà delegare ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
dell’allegato A alla Deliberazione n. 53/99.
5. Le competenze attualmente svolte dal Comitato regionale
radiotelevisivo sono attribuite al CORECOM - CALABRIA.
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ARTICOLO 5
(Composizione - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza)
1. Il CORECOM - CALABRIA è composto da cinque membri, compreso
il Presidente, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza
dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che
possiedano competenze ed esperienza nel medesimo settore nei suoi
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da
idonea documentazione acquisita e valutata dall’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale.
2. I componenti del CORECOM - CALABRIA sono eletti dal
Consiglio regionale all’inizio di ogni legislatura a votazione segreta
con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta eletto il più
anziano di età.
3. Immediatamente dopo l’elezione dei componenti del CORECOM -
CALABRIA, il Consiglio procede con due distinte votazioni
all'elezione tra di essi del Presidente, del vice Presidente e del
Segretario:
a) con la prima si eleggono, contestualmente e con
una preferenza, il Presidente e il vice Presidente; risulta eletto
Presidente il primo per voti ottenuti e Vice Presidente il secondo per
voti ottenuti; a parità di voti è eletto Presidente il più anziano di
età.
b) con la seconda votazione si procede all'elezione
del Segretario e risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di
voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Il Presidente ed i membri del CORECOM - CALABRIA sono
nominati, entro il termine di quindici giorni dall'elezione, con
decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica fino
alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili.
5. Al CORECOM - CALABRIA si applica la vigente normativa
statale e regionale in materia di proroga degli organi di
amministrazione.
6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di
un membro del CORECOM - CALABRIA, il Consiglio regionale procede
all’elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentri quando
manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il
divieto di rieleggibilità di cui al precedente comma 4.
7. Il Presidente del Consiglio regionale informa l’Autorità
dell’avvenuta elezione e dell’insediamento del CORECOM - CALABRIA
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ARTICOLO 6
(Incompatibilità e decadenza)
1. I membri del CORECOM - CALABRIA non possono, pena la
decadenza, limitatamente al solo periodo del mandato, rivestire i
seguenti incarichi:
a) Politici: membro del Parlamento europeo e nazionale,
del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e
comunali; membro di nomina governativa, o parlamentare, dei Consigli o
delle Giunte regionali, provinciali e comunali alla presidenza o
direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi
elettivi di qualsiasi livello istituzionale, politico e amministrativo
o di rappresentanza in partiti politici.
b) Economico-professionali: amministratore o dipendente
di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o
delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche
multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della
programmazione nazionale e locale; dipendente regionale; titolare di
rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra
indicati.
2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle
società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;
3. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al
precedente comma 1, se eletti a membri del CORECOM CALABRIA, devono
rimuovere le condizioni di incompatibilità prima del decreto di nomina
del Presidente del Consiglio regionale.
4. L’accertamento dell’esistenza, in corso di mandato, di una
delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica
di membro del CORECOM CALABRIA.
5. Decadono altresì dall’incarico i membri del CORECOM CALABRIA
qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente
comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero
di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell’anno
solare. Il Presidente del CORECOM - CALABRIA è tenuto a dare
comunicazione della decadenza al Presidente del Consiglio regionale.
6. Ove i membri del CORECOM CALABRIA dovessero venire a
trovarsi nel corso del mandato in una delle cause d’incompatibilità di
cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio regionale procede
alla loro contestazione con il contestuale invito a far cessare la
causa d’incompatibilità o a formulare osservazioni e controdeduzioni
entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione.
7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, il
Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la
causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;
b) dichiara la decadenza dalla carica negli altri casi.
8. Le decisioni di cui al comma 7 sono comunicate
all’interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM -
CALABRIA e dell’Autorità.
9. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al
Presidente del CORECOM - CALABRIA.
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ARTICOLO 7
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei membri del CORECOM CALABRIA sono
irrevocabili e vengono presentate, tramite il suo Presidente, al
Presidente del Consiglio regionale.
2. Le dimissioni da Presidente, Vice Presidente e Segretario
del CORECOM CALABRIA sono presentate direttamente dagli interessati al
Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Presidente del Consiglio regionale iscrive all'ordine del
giorno della prima seduta utile del Consiglio, l'elezione dei nuovi
membri da scegliersi tra i candidati già ritenuti idonei, ovvero del
nuovo Presidente, Vice Presidente e Segretario, informando l’Autorità
delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
4. I membri dimissionari restano in carica, nelle rispettive
funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i
nuovi eletti.
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ARTICOLO 8
(Presidenza)
1. Il Presidente rappresenta il CORECOM - CALABRIA, convoca il
Comitato, determina l’ordine del giorno, presiede le sedute, ne
sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, nonché cura
i rapporti con gli Organi regionali e con l’Autorità
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
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ARTICOLO 9
(Autonomia organizzativa)
1. Il CORECOM - CALABRIA adotta, a maggioranza assoluta, entro
trenta giorni dal suo primo insediamento, un regolamento interno per
definire l’organizzazione generale, disciplinare le modalità di
convocazione delle riunioni, delle votazioni e le modalità di
consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei
settori delle comunicazioni e dell’informazione.
2. Il CORECOM - CALABRIA è tenuto ad osservare il Codice Etico
allegato alla presente legge, con la lettera A).
3. Il CORECOM - CALABRIA, per l’esercizio delle sue funzioni, è
assistito da apposita struttura, funzionalmente dipendente dal
Presidente del CORECOM - CALABRIA.
4. Il personale del CORECOM - CALABRIA è inquadrato nel ruolo
del personale del Consiglio regionale con dotazione organica separata.
5. L'organico, le procedure di inquadramento e di mobilità del
personale del CORECOM-CALABRIA, sono definiti dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge sentito il Presidente del CORECOM, dopo
aver acquisito il parere dell'Autorità.
6. A seguito della determinazione organica, il reclutamento del
personale di ruolo del CORECOM-CALABRIA avviene prioritariamente a
norma dell’art.1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n.249.
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ARTICOLO 10
(Programmazione)
1. Il CORECOM - CALABRIA presenta, entro il 15 settembre di
ogni anno, al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed
all’Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il
programma di attività per l’anno successivo, unitamente al relativo
fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM - CALABRIA
predispone una relazione, sia agli Organi regionali sia all’Autorità,
sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché
sull’attività svolta nell’anno precedente, di cui viene data
pubblicità negli organi di informazione del Consiglio e della Giunta
regionale.
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ARTICOLO 11
(Rapporti con le istituzioni)
1. Nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4
della presente legge il CORECOM - CALABRIA collabora e si rapporta con
gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con
altri enti e istituzioni.
2. Il CORECOM - CALABRIA intrattiene rapporti con i Corecom
delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di
coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o
interregionale e partecipa alla loro attività.
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ARTICOLO 12
(Poteri sostitutivi)
1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del
CORECOM - CALABRIA nell’esercizio delle funzioni delegate ovvero in
caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite
dell’Autorità di cui alla deliberazione n.52/1999 del 28 aprile 1999,
da cui derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle
finalità indicate dalla legge 249/97, l’Autorità opera direttamente,
in via sostitutiva, previa contestazione dell’addebito al CORECOM -
CALABRIA, nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un
congruo termine per rimuovere l’omissione o per rettificare gli atti
assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al
precedente art.4.
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ARTICOLO 13
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente del CORECOM - CALABRIA è attribuita
un’indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari
all'ottanta per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante
al Consigliere regionale.
2. Ai componenti del CORECOM CALABRIA è attribuita un’indennità
mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento
dell’indennità di carica mensile lorda spettante al Consigliere
regionale.
3. Ai componenti del CORECOM CALABRIA che, per ragioni
attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da quelle di
residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e
l’indennità di trasferta previsti per i consiglieri regionali.
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ARTICOLO 14
( Registro regionale delle imprese radiotelevisive)
1. Presso il CORECOM - CALABRIA è istituito il Registro
regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione
radiotelevisiva con sede legale in Calabria, cui sono iscritte:
a) le emittenti radiofoniche e televisive;
b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;
c) le concessionarie di pubblicità locale.
2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro
regionale delle imprese radiotelevisive sono disciplinati da apposito
regolamento che il CORECOM - CALABRIA dovrà emanare entro sessanta
giorni dal suo insediamento.
3. L'iscrizione al Registro regionale delle imprese
radiotelevisive è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze
che la Regione potrà erogare nel settore.
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ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1. Per l’esercizio delle funzioni proprie il CORECOM CALABRIA
dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in
apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale denominato
“Spese per il funzionamento del CORECOM - CALABRIA”.
2. Per l’esercizio delle funzioni delegate il CORECOM CALABRIA
dispone delle risorse concordate con l’Autorità nelle Convenzioni di
cui all’art.2, comma 2 che sono iscritte nel bilancio del Consiglio
regionale.
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ARTICOLO 16
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale
provvede, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, all’elezione dei membri e dell'Ufficio di Presidenza
del CORECOM - CALABRIA.
2. Ove il Consiglio regionale non provveda entro il termine di
cui al primo comma del presente articolo, il CORECOM - CALABRIA ed il
suo Ufficio di Presidenza è eletto dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale entro i successivi sette giorni.
3. Nelle more dell’elezione del CORECOM - CALABRIA, le funzioni
proprie e delegate sono esercitate dal Comitato regionale per il
servizio radiotelevisivo, ai cui membri si applicano le
incompatibilità di cui all’articolo 6 e le disposizioni di cui
all’articolo 13, a decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge.
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ARTICOLO 17
(Abrogazione)
1. E’ abrogata la legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 recante:
“Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo” fatto salvo quanto previsto nell'articolo 16 della
presente legge.
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Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 22 gennaio 2001
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ALLEGATO 1:
ALLEGATO
ALLEGATO A)
CODICE ETICO
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Codice operano nel confronti
dei componenti dei CORECOM - CALABRIA.
2. L'accettazione della designazione all'incarico di componente
del CORECOM - CALABRIA deve essere corredata da apposita dichiarazione
con la quale il designato si obbliga ad osservare le disposizioni del
presente Codice.
Art. 2
Principi generali
1. I Componenti debbono tenere un comportamento ispirato a
lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella
consapevolezza che l'attività del CORECOM - CALABRIA è rivolta alla
soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge
rilevanti interessi economici di soggetti operanti nel settori delle
comunicazioni.
Art. 3
Comportamento durante l'attività
1. I Componenti del CORECOM - CALABRIA svolgono la propria
opera con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni ed
agli incarichi affidatigli.
2. Il comportamento dei Componenti è volto a stabilire rapporti
di fiducia e collaborazione tra il CORECOM - CALABRIA e i soggetti
interessati, a qualunque titolo, all'attività da essi svolta.
Art. 4
Doveri d'imparzialità
1. I Componenti operano con imparzialità, senza indulgere a
trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima
trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né
concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti il Componente non assume
impegni, né fa promesse ovvero dà rassicurazioni in ordine a questioni
che rientrino nella competenza del CORECOM - CALABRIA.
3. Il Componente non assume incarichi di rappresentanza in
associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora
da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter
compromettere l'esercizio delle funzioni del CORECOM - CALABRIA.
Art. 5
Conflitto di interessi - Obbligo di astensione
1. I Componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non
assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro
mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
2. I Componenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui
esistano evidenti ragioni di opportunità.
Art 6
Obbligo di riservatezza
1. Il Presidente e i Componenti, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di
ogni ulteriore obbligo di riservatezza.
Art.7
Rapporti con i mezzi di informazione
1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal
Presidente e dai Componenti.
2. L'orientamento del CORECOM - CALABRIA sulle materie di
competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.
3. Il Componente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione
pubblica concernente la sua attività nonché ogni altra dichiarazione
che possa nuocere al prestigio ed all'immagine del CORECOM - CALABRIA.
4. Il Componente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di
informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice
divulgazione di notizie concernenti i lavori del CORECOM - CALABRIA.
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