LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 1-07-2002
“NORME IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E DI EMITTENZA RADIO TELEVISIVA
ED ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - CO.RE.COM.-“
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 32
del 8 luglio 2002 |
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
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ARTICOLO 1
Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio
1997, n.249, “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”, la presente Legge istituisce presso il Consiglio
regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni,
denominato CO.RE.COM, e ne disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento, al fine di assicurare a livello territoriale
regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di
controllo in tema di comunicazioni.
2. Le disposizioni della presente Legge si attengono agli
indirizzi ed ai criteri individuati dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge
31 luglio 1997, n.249, con deliberazione n.52 del 28 aprile
1999, nonché al Regolamento adottato dall’Autorità, in
applicazione della medesima norma, con deliberazione n.53
del 28 aprile 1999.
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ARTICOLO 2
Natura
1. Il CO.RE.COM. è organo di consulenza, gestione e garanzia
della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le
leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
2. Il CO.RE.COM., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni
delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli
da leggi o provvedimenti statali e regionali.
3. Il CO.RE.COM. è, altresì, organo funzionale dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni.
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ARTICOLO 3
Composizione
1. Il CO.RE.COM. è costituito da nove componenti, compreso il
Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari
requisiti di competenza ed esperienza nel settore della
comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e
tecnologici, documentati ed appositamente valutati.
2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio
regionale con votazione segreta, separata da quella per
l’elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta
dal Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con il
Presidente della Giunta regionale. Il quorum per l’elezione del
Presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei
presenti. Se non si raggiunge il quorum nelle prime due
votazioni, si procede all’elezione con il quorum della
maggioranza semplice. Gli altri componenti del CO.RE.COM
sono ugualmente eletti dal Consiglio regionale, a votazione
segreta, con voto limitato a cinque nomi, garantendo comunque
l’elezione di tre componenti designati dalla minoranza. In caso
di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno
riportato pari numero di voti.
3. I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale, restano in carica per l’intera
legislatura e non sono rieleggibili consecutivamente. In sede di
prima attuazione non viene applicato il criterio di non
rieleggibilità.
4. Il CO.RE.COM., subito dopo l’insediamento, elegge, con
votazione segreta ed a maggioranza dei suoi componenti, il
Vice Presidente. A quest’ultimo compete sostituire il Presidente
in caso di assenza, di impedimento o di delega, nonché
svolgere le funzioni di Presidente, in caso di anticipata
cessazione dalla carica e fino all’elezione del nuovo
Presidente.
5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l’Autorità
dell’avvenuta elezione e dell’insediamento del CO.RE.COM.
6. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni
dalla scadenza del Comitato in carica.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento
permanente di un membro del CO.RE.COM., il Consiglio
regionale procede all’elezione di un nuovo membro che resta in
carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al
componente che subentra quando manca meno della metà
alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità
di cui al comma 3.
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ARTICOLO 4
Incompatibilità
1. La carica di componente del CO.RE.COM. è incompatibile
con le seguenti funzioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento
nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c)Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta
regionale,Consigliere regionale;
d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale,
Assessore comunale o provinciale;
e) Presidente, Amministratore, componente di organismi
direttivi di Enti pubblici anche non economici, o di società a
prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi,
regionali, provinciali o comunali;
f)detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti
e movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio
azionista di imprese pubbliche e private, operanti nel settore
radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità,
dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e
del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale
che locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle
società cooperative non versano in situazioni di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attiva
con i soggetti di cui alla lettera “g”;
i) dipendente regionale.
2.Ciascun componente del CO.RE.COM è tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente ed al Presidente del Consiglio
regionale il sopravvenire di situazioni che configurano cause di
incompatibilità.
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ARTICOLO 5
Decadenza
1. Il Presidente ed i componenti decadono se sopravviene nei
loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all’
articolo 4 e l’interessato non provvede a determinare la
cessazione.
2. La causa di incompatibilità è contestata all’interessato dal
Presidente del Consiglio regionale con l’invito a presentare le
proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui
al comma 1, a far cessare la causa di incompatibilità entro
trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
3. I componenti del CO.RE.COM. decadono dall’incarico se non
interviene, senza giustificato motivo tempestivamente
comunicato al Presidente , a tre sedute consecutive, ovvero ad
un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel
corso dell’anno solare.
4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla
contestazione sia d’ufficio, sia su segnalazione di cui al comma
1, nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.
5. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Presidente del
Consiglio regionale:
a) provvede all’archiviazione del procedimento se la
causa di decadenza risulta insussistente, ovvero, nei casi di
cui al comma 1, rimossa;
b) provvede all’adozione del provvedimento di
decadenza, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate
all’interessato e, per conoscenza, al Presidente del
CO.RE.COM. ed all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.
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ARTICOLO 6
Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti il CO.RE.COM. sono
presentate, tramite il Presidente, al Presidente del Consiglio
regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta
regionale ed all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il
Presidente del Consiglio regionale provvede, con le modalità di
cui all’articolo 3, alla sostituzione dei componenti dimissionari,
informandone successivamente l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.
2. Per l’elezione dei componenti del CO.RE.COM. e del
Presidente non si applicano trasferimenti di competenza al
Presidente del Consiglio.
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ARTICOLO 7
Funzioni del Presidente e del Vice Presidente
1. Il Presidente del CO.RE.COM.:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno
delle sedute, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le
deliberazioni in esse adottate;
c) cura i rapporti istituzionali con gli Organi della
Regione e con le Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le
relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
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ARTICOLO 8
Regolamento interno
1. Entro un mese dall’insediamento, il CO.RE.COM. adotta
un Regolamento interno che disciplina:
a) la struttura organizzativa;
b) le modalità di funzionamento;
c) i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni
pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e
dell’informazione.
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ARTICOLO 9
Indennità e rimborsi
1. Al Presidente del CO.RE.COM è attribuita un’indennità
mensile di funzione pari al 40 per cento della indennità di carica
spettante ai Consiglieri regionali. Al Vice Presidente del
CO.RE.COM. è attribuita un’indennità mensile di funzione pari
al 35 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai
Consiglieri regionali.
2. Ai componenti è attribuita un’indennità mensile di funzione
pari al 30 per cento dell’indennità di carica spettante ai
Consiglieri regionali. Detta indennità è decurtata del 5 per cento
mensile, in caso di assenza non giustificata.
3. Ai componenti del CO.RE.COM., che non risiedono e non
hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione
del Comitato, è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso
delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.
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ARTICOLO 10
Struttura organizzativa
1. Per l’esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di
un’apposita sede istituita presso il Consiglio regionale.
2. La dotazione organica della struttura di supporto all’attività
del CO.RE.COM. è costituita con personale attualmente in
servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello
proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come
previsto dall’articolo 1, comma 14, della Legge n.249/97, o da
aziende pubbliche operanti nel campo delle
Telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità.
3. Nelle more dell’individuazione delle sezioni e dei servizi con
cui definire l’organizzazione delle funzioni del CO.RE.COM.,
d’intesa con l’Autorità Nazionale per le Garanzie nelle
Comunicazioni ed in applicazione di quanto disposto dagli
articoli 12 e 13, la struttura operativa del CO.RE.COM. è
costituita dal personale del Consiglio regionale attualmente in
servizio ed assegnato al CO.RE.RAT.
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ARTICOLO 11
Norma transitoria
1. All’avvio dell’esercizio della propria attività, al CO.RE.COM.
sono delegate le funzioni previste dall’articolo 13, attraverso la
stipula di apposite convenzioni.
2. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale
provvede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, all’elezione dei membri del CO.RE.COM.
3. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente
legge, se il Consiglio non provvede con proprio atto legislativo,
la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, definisce con regolamento - in vigore fino a
quando il Consiglio regionale non approva una legge organica
sul sistema integrato della comunicazione in Campania - le
politiche volte alla creazione, promozione o definizione di
strumenti di sostegno alla realtà produttiva dell’informazione
locale che facciano da volano allo sviluppo della
comunicazione in Campania, e disciplina:
a) la possibile creazione di poli di produzione
dell’informazione;
b) la politica degli investimenti strutturali e infrastrutturali
finalizzati al miglioramento della logistica e dell’organizzazione
dei centri di produzione;
c) le nuove iniziative editoriali nella fase iniziale della loro
attività;
d) la creazione di un fondo di garanzia che consenta l’accesso
al credito agli operatori del settore;
e) le iniziative e le strutture volte alla formazione professionale
dei lavoratori impegnati nel settore;
f) l’individuazione e la messa in opera di strumenti per
l’acquisizione di servizi qualificati, se questi sono necessari al
miglioramento dell’efficienza aziendale e della qualità
dell’informazione;
g) la produzione di programma e servizi di informazione
finalizzati alla diffusione pubblicitaria dell’immagine e
dell’attività della Regione, da destinare alle agenzie
giornalistiche radiotelevisive ed alle emittenti radio televisive
che operano in ambito regionale in modo continuativo da
almeno due anni con propria sede redazionale;
h) la regolamentazione delle risorse destinate alla
pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte delle
pubbliche amministrazioni in Campania;
i) la localizzazione e l’attribuzione dei siti di trasmissione delle
reti pubbliche per l’emittenza radiotelevisiva e per le
telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente
necessari;
l ) il piano regionale per l’identificazione dei punti di vendita
comunali destinati alla distribuzione in esclusiva della stampa
quotidiana e periodica;
m) l’istituzione del registro regionale degli operatori della
comunicazione, la iscrizione al quale è riservata alle imprese
che operano nel settore dell’informazione e della
comunicazione, secondo quanto previsto dalla Legge n.
249/97, la cui produzione sia destinata per almeno il 90 per
cento alla popolazione residente nella Regione Campania ed il
cui capitale sia detenuto per almeno il 75 per cento da soggetti
residenti nella Regione stessa;
n)l’istituzione di un registro regionale per la quantificazione ed il
controllo della spesa relativa alla pubblicità ed alla
comunicazione istituzionale da parte degli enti locali campani e
dei soggetti assimilabili.
4. Nelle more dell’elezione del CO.RE.COM., le funzioni proprie
e delegate sono esercitate dal CO.RE.RAT. , ai cui membri si
applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, a decorrere
dall’entrata in vigore della stessa, e si corrisponde il
trattamento economico previsto dall’articolo 9.
5. A far data dall’attuazione di quanto previsto dal comma 2 , la
legge regionale 6 novembre 1991, n.19, è abrogata.
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ARTICOLO 12
Funzioni proprie
1. Il CO.RE.COM. svolge le seguenti funzioni proprie:
a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta
Regionale; in particolare:
1) formula proposte di parere sullo schema di
piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle
frequenze trasmesso alla Regione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, lett. a), n. 1 e 2, della Legge 249/97, nonché sui
bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
2) formula proposte di parere sul progetto di rete
televisiva senza risorse pubblicitarie, di cui all’articolo 3,
comma 9, della legge 249/97;
3) cura, su richiesta degli Organi della Regione,
analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la
Regione stessa adotta per disporre agevolazioni a favore di
emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di
comunicazione operanti nel territorio regionale;
4) monitorizza l’utilizzazione della pubblicità degli Enti
di cui all’articolo 9, comma 1, della Legge 6 agosto 1990,
n.223, presentando rapporti periodici;
5) predispone, su richiesta dei titolari dell’iniziativa
legislativa, analisi e ricerche specifiche a supporto
dell’elaborazione delle proposte di legge regionali in materia
rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;
6) cura il monitoraggio e l’analisi delle
programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito
nazionale e locale;
7) formula proposte in ordine a forme di
collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, Regione ed istituzioni o organismi culturali o
dell’informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni
stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari
privati;
8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la
formazione e la ricerca in materia di comunicazione
radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze
regionali sull’informazione e la comunicazione;
9) cura ricerche e rilevazioni sull’assetto e sul
contesto socioeconomico delle imprese operanti a livello
regionale nel settore delle comunicazioni e presenta rapporti
periodici agli organi della Regione;
10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie
di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle
emittenti private, con l’ordine dei giornalisti, con l’associazione
Stampa Campana, con le associazioni degli utenti, con la
commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli organi
dell’amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti
collettivi interessati alle comunicazioni.
b) funzioni gestionali:
1) cura la tenuta dell’archivio dei siti delle postazioni
delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di
trasmissione e ripetizione dei segnali di telefonia fissa e
mobile;
2) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale
di cui alla Legge 14 aprile 1975, n.103;
3) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco
regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale di cui
all’art.11, comma 3, lettera m).
4) consente, nelle more, l’utilizzo delle denominazioni
attuali come risultanti dall’elenco delle imprese radio televisive
locali e regola, previa autorizzazione, le modificazioni dei segni
distintivi ad esse riferiti.
c) funzioni di controllo:
1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni
ed i dati di cui dispone, insieme con l’Agenzia Regionale Per
l’Ambiente Campania —A.R.P.A.C.- e con gli altri organismi a
ciò predisposti, alla vigilanza continua sul rispetto della
normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di
radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che
tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati.
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ARTICOLO 13
Funzioni delegate
1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni di gestione, garanzia e
controllo delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge
249/ 97 e del Regolamento adottato dall’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni con deliberazione n.53 del 28
aprile 1999. In particolare, sono delegate al CO.RE.COM. le
seguenti funzioni di cui della Legge 249/97:
a) funzioni consultive in materia di:
1) adozione del Regolamento per l’istituzione e la tenuta
del registro degli
operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6,
lettera a), n.5;
2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n.7;
3) emanazione delle direttive concernenti i livelli
generali di qualità dei servizi per
l’adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di
standard minimi per ogni comparto di attività di cui all’articolo
1, comma 6, lettera b), n.2;
4) adozione del Regolamento sulla pubblicazione e
diffusione dei sondaggi di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b),
n.12;
5) predisposizione dello schema di convenzione annessa
alla concessione di servizio
pubblico radiotelevisivo di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b),
n.10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in
materia di:
1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione
di cui all’articolo 1, comma
6, lettera a), n.5;
2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), n.13;
c) funzioni di vigilanza e controllo in materia di:
1) esistenza dei fenomeni di interferenze
elettromagnetiche di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n.3;
2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso
alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all’articolo 1,
comma 6, lettera a), n.8;
3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la
salute umana di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n.15;
4) conformità alle prescrizioni di Legge dei servizi e dei
prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di
concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), n.1;
5) verifica del rispetto della normativa in materia di
campagne elettorali;
6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti,
inclusa la pubblicità in ogni forma diffusa di cui all’articolo 1,
comma 6, lettera b), n.3;
7) rispetto dei periodi minimi necessari per
l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei
diversi servizi, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), n.4;
8) rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in
materia di tutela dei minori di cui all’articolo 1, comma 6, lettera
b), n.6;
9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), n.8;
10) rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo
alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa di cui all’articolo 1, comma 6, lettera
b), n.12;
11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di
posizioni dominanti di cui all’articolo 2;
12) monitoraggio e verifica del rispetto delle norme di
cui all’articolo 19 della Legge 223/90 per le radio televisioni
locali.
d) funzioni istruttorie in materia di:
1) controversie in tema di interconnessione ed
accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera a), n.9;
2) controversie tra ente gestore del servizio di
telecomunicazioni ed utenti privati di cui all’articolo 1, comma 6,
lettera a), n.10.
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ARTICOLO 14
Norma finanziaria
1. Nella stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11, comma
1, sono specificate le risorse assegnate dall’Autorità Nazionale
per le Garanzie nelle Comunicazioni, così come previsto con
delibera n.52 del 28 aprile 1999 di cui all’articolo 1,comma 2.
Tali risorse sono iscritte sia nell’entrata che nella spesa del
bilancio di previsione della Regione Campania per gli anni
corrispondenti.
2. Le spese per gli oneri derivanti dalla corresponsione delle
indennità e dei rimborsi di cui all’articolo 9 sono iscritte nel
Bilancio del Consiglio regionale.
3. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
12, le spese per il funzionamento del CO.RE.COM. sono a
carico del Consiglio regionale ed iscritte, con apposita
dotazione, nel Bilancio del Consiglio regionale, in sostituzione
dello stanziamento previsto per il funzionamento del
CO.RE.RAT.
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ARTICOLO 15
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli
effetti degli articolo 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli 1 luglio 2002
Il Presidente
-BASSOLINO-
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