LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 30-01-2001
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER
LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 15
del 1 febbraio 2001 |
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
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ARTICOLO 1
Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio
1997, n. 249, e’ istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato
Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione
Emilia-Romagna, al fine di assicurare a livello territoriale regionale
le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema
di comunicazioni.
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ARTICOLO 2
Natura
1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo
inserimento nell’organizzazione regionale, e’ organo funzionale
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, funzioni di
consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione per
conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi
statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate,
di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attivita’ affidategli da leggi
o provvedimenti statali e regionali.
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ARTICOLO 3
Composizione e durata in carica
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e’ composto dal
Presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti
tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal
sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di
settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza
comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali,
giuridici, economici e tecnologici.
2. Su proposta del Presidente della Giunta regionale il Presidente del
Comitato e’ eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi
dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime due
votazioni si procede all'elezione con maggioranza semplice.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In
caso di parita’ risulta eletto il piu’ anziano di eta’.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non sono
immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si
applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione
per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. Il Comitato, subito dopo l’insediamento, elegge con voto segreto, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento,
nonche’ svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata
cessazione dalla carica del presidente e fino alla elezione del nuovo
Presidente.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del
Comitato, il Consiglio regionale procede all’elezione dei sostituti,
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si
applica se le persone da eleggere siano piu’ di una: in tal caso il
voto e’ limitato alla meta’, arrotondata per eccesso, del numero delle
persone da eleggere.
7. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede
al rinnovo integrale del Comitato stesso.
8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o
dal verificarsi dell’ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o
piu’ membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della
carica.
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del
Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro
sessanta giorni dalla data in cui si e’ verificata la cessazione
anticipata.
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ARTICOLO 4
Incompatibilita’
1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del
Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;
b) componente del governo nazionale;
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,
consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o
circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale,
consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti
pubblici anche non economici, o di societa’ a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e
movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche
o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicita’, dell’editoria anche
multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio
risparmiatore delle societa’ commerciali e delle societa’ cooperative
non versa in situazione di incompatibilita’;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Ciascun componente del Comitato e’ tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilita’.
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ARTICOLO 5
Decadenza
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono
dall’incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta’ di quelle
effettuate nell’anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilita’ e l’interessato non
provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3,
alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d’ufficio o su
segnalazione del Presidente del Comitato, che e’ tenuto a comunicare
il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonche’, se ne e’ a
conoscenza, l’esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello
in cui e’ venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta
per iscritto all’interessato, con invito a rimuovere la causa di
incompatibilita’ entro trenta giorni. L’interessato, entro trenta
giorni dalla contestazione, puo’ presentare osservazioni e
controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del
Consiglio regionale provvede all’archiviazione del procedimento
qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata
rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l’adozione del
provvedimento di decadenza negli altri casi.
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ARTICOLO 6
Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite
il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate
direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio
regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti
necessari per la sostituzione dei dimissionari.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni
fino all’elezione dei successori.
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ARTICOLO 7
Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si
applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale
27 maggio 1994, n. 24, in materia di nomine.
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ARTICOLO 8
Comunicazioni
1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni l’avvenuta elezione del Comitato e del
suo presidente, nonche’ le eventuali variazioni nella composizione del
Comitato stesso.
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ARTICOLO 9
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l’esecuzione delle sue
deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, le
presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorita’.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni
sono esercitate dal Vicepresidente.
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ARTICOLO 10
Regolamento interno
1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
regolamento interno che disciplina:
a) l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la
possibilita’ di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli
componenti;
b) le modalita’ di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione.
2. Il Comitato approva altresi’, con la maggioranza di cui al comma 1,
un << codice etico >> volto a regolare la deontologia dei
componenti, dei dipendenti e dei consulenti.
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ARTICOLO 11
Indennita’ di funzione e rimborsi
1. Al Presidente ed ai componenti del Co.Re.Com e’ attribuita
un’indennita’ mensile di funzione, per dodici mensilita’, il cui
importo e’ stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta dell’Ufficio di Presidenza, con riferimento all’indennita’
mensile lorda spettante al Consigliere regionale.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione
del Comitato e’ dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle
spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano
in localita’ diverse da quella di residenza, e’ dovuto il trattamento
economico di missione previsto per i consiglieri regionali.
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ARTICOLO 12
Modalita’ di esercizio delle funzioni
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato
dispone della struttura di supporto di cui all’articolo 17; si avvale
inoltre dell’Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente
per territorio, a sensi dell’articolo 3, comma 5/bis, del D.L. 30
gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo
1999, n. 78.
2. Nell’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorita’, il Comitato
puo’ avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione
statale di cui puo’ avvalersi l’Autorita’.
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ARTICOLO 13
Funzioni proprie
1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite
dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle
gia’ spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato
Regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).
2. In tale ambito, il Comitato svolge tra l’altro le seguenti
funzioni:
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di
assegnazione e di ripartizione delle frequenze, trasmesso alla Regione
ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. a) nn. 1 e 2 della legge 31
luglio 1997, n. 249, nonche’ sui bacini di utenza e sulla
localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza
risorse pubblicitarie di cui all’art. 3, comma 9, della legge n.
249/97;
c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a
supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre
agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di
editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;
d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani
di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo;
e) esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti
di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia
rientrante nel settore delle comunicazioni;
f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo regionale ed ai concessionari privati in merito alle
programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale
e locale;
h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione
fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le
realta’ culturali e informative della Regione, nonche’ sui contenuti
delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i
concessionari privati;
i) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari
del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti
sono tenuti a inviare, la tenuta dell’archivio dei siti delle
postazioni emittenti radiotelevisive nonche’ degli impianti di
trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
l) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
legge 103/75.
3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od
esprimano autonomamente, pareri all’Autorita’ o ad altri soggetti in
materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:
a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del presente
comma, dal Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria,
eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l’adozione
e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie
interessanti le comunicazioni.
4. Il Comitato inoltre svolge funzioni di analisi e di studio sul
sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, a
supporto delle attivita’ della Giunta, del Consiglio e dell’Ufficio di
presidenza del Consiglio nel campo della informazione e della
comunicazione, accogliendo, elaborando ed organizzando elementi di
conoscenza:
a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e
nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro
strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato
dell'informazione e della comunicazione;
d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla
comunicazione ed all'informazione.
5. Il Comitato e’ organo consultivo della Regione per le attivita’ di
cui alla legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39, ed in genere per
tutte le iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le
politiche regionali dell’informazione e la comunicazione regionale di
pubblica utilita’.
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ARTICOLO 14
Funzioni delegate
1. Il Comitato esercita tutte le funzioni di garanzia, di gestione e
di controllo comunque delegate dall’Autorita’ a sensi dell’articolo 1,
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento adottato
dall’Autorita’ stessa in applicazione della medesima norma e di ogni
altro ulteriore atto dell’Autorita’. Sono delegabili al Comitato, in
linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di
controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che
non pregiudichino la responsabilita’ generale assegnata in materia
all’Autorita’ della legge n. 249/1997.
2. In particolare, con riferimento alla legge n. 249/1997, possono
essere delegate al Comitato, tra le altre, le seguenti funzioni:
a) funzioni consultive, in materia di:
1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6,
lett. a) n. 5;
2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 7;
3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di
qualita’ dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di
una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto
d'attivita’, di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 2;
4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi, di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 12;
5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1
comma 6, lett. b) n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5;
2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art.
1, comma 6, lett. b) n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 3;
2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett.
a) n. 8;
3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 15;
4) conformita’ alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1,
comma 6, lett. b) n. 1;
5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne
elettorali;
6) modalita’ di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicita’ in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6,
lett. b) n. 3;
7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 4;
8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di
tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 6;
9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 7;
10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste
carattere urgente ed e’ immediatamente operativa, previo nulla-osta da
parte dell'Autorita’ che ne e’ informata tempestivamente);
11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;
12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni
dominanti, di cui all'art. 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di:
1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett.
a) n. 9;
2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e
utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 10.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell’ambito e nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorita’
al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero
territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
4. L’esercizio delle funzioni delegate e’ subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente
dell’Autorita’, dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa col
Presidente del Consiglio regionale (e dal Presidente del Comitato),
nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonche’ le
risorse assegnate per il loro esercizio.
5. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite dall’Autorita’ per
l’esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di
previsione dell’entrata del bilancio regionale. La cifra
corrispondente e’ poi iscritta in un capitolo di spesa intestato <<
Spese per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com >> inserito nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica
riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio
autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 853/1973, sono
inserite apposite voci di spesa per l’attivita’ e le funzioni, proprie
e delegate, del Comitato.
6. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato
nell’esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta
violazione delle direttive generali stabilite dall’Autorita’, da cui
derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle
finalita’ indicate dalla legge n. 249/1997, l’Autorita’ opera
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e
assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per
rimuovere l’omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della
contestazione e degli atti conseguenti l’Autorita’ da’ tempestiva
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
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ARTICOLO 15
Programmazione delle attivita’ del Comitato
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all’Ufficio
di presidenza del Consiglio regionale il programma di attivita’ per
l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno
finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate,
e’ presentata anche all’Autorita’.
2. L’Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche il
Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In
conformita’ del programma approvato sono determinati i mezzi e le
risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del
Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio
regionale e all’Autorita’:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale
nonche’ sull’attivita’ svolta nell’anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria,
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. Il Comitato, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni,
rende pubblici il programma di attivita’ e la relazione annuale di cui
al comma 3, lettera a).
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ARTICOLO 16
Collaborazione con i Comuni
1. Il Presidente della Giunta regionale, d’intesa col Presidente del
Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini
della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali concernenti
le postazioni emittenti radiotelevisive, nonche’ gli impianti di
radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e
mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche se ed in
quanto previsto dalla legge.
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ARTICOLO 17
Dotazione organica
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con
l’Autorita’, individua all’interno dell’organizzazione consiliare,
anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa,
la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura e’ posta alle
dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia
rispetto al restante apparato consiliare. La struttura puo’ essere
integrata, previa intesa sulle modalita’ e le procedure di
integrazione tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente
del Comitato, dall’apporto permanente o speciale di altri uffici del
Consiglio.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 e’
determinata d’intesa con l’Autorita’, ed e’ approvata secondo le
vigenti norme regionali sull’organizzazione. Al reclutamento del
personale occorrente si provvede a norma dell’articolo 1, comma 14,
della legge n. 249/1997.
3. Fermo restando quanto disposto all’articolo 12, nelle more dei
provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale
gia’ assegnato al Comitato Regionale per il Servizio radiotelevisivo
(Co.Re.Rat.) di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 52.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comitato puo’ avvalersi,
nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma
approvato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, di soggetti od
organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
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ARTICOLO 18
Gestione economica e finanziaria
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di
attivita’ e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha
autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della
struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume la funzione di
funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilita’ regionale.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa
riguardanti l’attivita’ del Comitato, sono di competenza del dirigente
responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi
impartiti dal Comitato.
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ARTICOLO 19
Proroga straordinaria del Co.Re.Com.
1. Il Co.Re.Com. il cui quinquennio di durata in carica venga a
concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei
rami del Parlamento, o del Parlamento europeo, o del Consiglio
regionale, e’ straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno
successivo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle
assemblee sopra indicate.
2. Ove siano indette elezioni o consultazioni referendarie che
riguardino almeno la meta’ dei Comuni o delle Province della Regione,
o comunque meta’ degli elettori della Regione, il Co.Re.Com. in carica
il cui mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data
delle elezioni o consultazioni e’ straordinariamente prorogato di
diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse.
3. Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1 e 2
il Co.Re.Com prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e
delle funzioni.
4. I commi 1 e 2 si applicano anche al Co.Re.Com. che all’inizio dei
trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtu’ della
proroga ordinaria prevista dall’articolo 19 della legge regionale 27
maggio 1994, n. 24. In tal caso la decorrenza della proroga ordinaria
e’ sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga
straordinaria di diritto.
5. Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono a
decorrere, o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i
periodi di proroga ordinaria previsti dall’articolo 19 della legge
regionale n. 24/1994.
6. Si puo’ dar corso agli adempimenti procedurali per il rinnovo del
Co.Re.Com. anche in pendenza del periodo di proroga straordinaria; ma
il procedimento di rinnovo non puo’ essere concluso se non dopo il
termine della proroga straordinaria.
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ARTICOLO 20
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla elezione
del Presidente e dei membri del Comitato da parte del Consiglio si
provvede entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
2. Nelle more dell’adozione del regolamento interno di cui
all’articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.
3. Qualora la presente legge entri in vigore nel semestre antecedente
le elezioni o consultazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, il
Co.Re.Rat. istituito ai sensi della legge regionale n. 52/1996 e’
straordinariamente e di diritto confermato in carica, se scaduto o in
proroga ordinaria ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n.
24/1994, o riconfermato in carica, se decaduto per avvenuto decorso di
tale proroga ordinaria. Il Co.Re.Rat cosi’ confermato o riconfermato
conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni
attribuitegli. La conferma o riconferma del Co.Re.Rat. cessano di
avere effetto con la nomina del Co.Re.Com., e comunque dopo tre mesi
dallo svolgimento delle elezioni o consultazioni di cui all’articolo
19, commi 1 e 2.
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ARTICOLO 21
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli
appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio
regionale.
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ARTICOLO 22
Abrogazione
1. E' abrogata la legge regionale n. 52/1996, recante norme in materia
di Co.Re.Rat.
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ARTICOLO 23
Entrata in vigore
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del secondo comma dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo
31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 gennaio 2001 VASCO ERRANI
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LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 31-10-2002
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE '' ISTITUZIONE,
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CORECOM) ''
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 155
del 31 ottobre 2002 |
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
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ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2001
1. L'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 ''
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni (Corecom) '' è sostituito dai
seguenti:
'' Art. 3
Composizione e procedimento
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal
Presidente e da altri otto componenti.
2. Al fine di assicurare il pieno esercizio di tutte le funzioni del
Comitato, previste all'articolo 2, sia in quanto organo funzionale
della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia in quanto
organo della Regione, il Presidente e i componenti devono
possedere competenza o esperienza nel settore della
comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali,
giuridici, economici e tecnologici, ovvero competenza o
esperienza amministrativa, di direzione o di controllo. Debbono
inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti dalla
legislazione regionale.
3. A garanzia dell'indipendenza del Comitato, sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore
delle comunicazioni, il Presidente e i componenti non devono
versare nelle situazioni di incompatibilità individuate
dall'articolo 4.
4. Alla costituzione del Corecom, fermi i requisiti di cui al
comma 2 e ferme le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4,
non si applicano le disposizioni procedurali di cui al titolo I
capo II della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina
delle nomine di competenza regionale e della proroga degli
organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione
regionale).
5. Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il
Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio regionale
con votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora
non si raggiunga il quorum nelle prime due votazioni si procede
alla nomina con maggioranza semplice. La proposta deve
essere motivata e accompagnata dal relativo curriculum. La
nomina del Presidente del Corecom precede quella degli altri
componenti.
6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi;
in caso di parità risulta eletto il più anziano di età . Il voto
è
espresso, a pena di nullità , esclusivamente sulle persone
proposte dai Consiglieri regionali, i cui curricula siano stati
verificati positivamente e corredati della relativa dichiarazione di
ammissibilità da parte della competente commissione
consiliare, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni
proposta, ed il relativo curriculum, deve essere depositata,
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione
della elezione all'ordine del giorno generale del Consiglio,
presso la Segreteria generale del Consiglio. Scaduto il termine,
la Segreteria generale del Consiglio provvede, entro il giorno
successivo, alla trasmissione delle proposte pervenute alla
competente commissione consiliare.
7. La commissione consiliare, rispetto ad ogni proposta,
procede alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 e si
pronuncia motivatamente sulla ammissibilità o meno delle
stesse; provvede, inoltre, alla mera annotazione delle eventuali
situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4. I risultati
delle
verifiche effettuate e le corrispondenti dichiarazioni di
ammissibilità o di inammissibilità , nonchè le annotazioni
sono riportati nel parere formulato dalla Commissione, che
deve essere licenziato entro quindici giorni dalla trasmissione
di cui al comma 6.
8. Il Presidente e i componenti provvedono, entro venti giorni
dalla avvenuta comunicazione di nomina o elezione, a:
a) dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto della
avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità di cui
all'articolo 4, qualora esse sussistano;
b) trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi
e della situazione patrimoniale.
9. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 8 deve
essere aggiornata annualmente per il periodo della carica,
entro venti giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi.
10. Ogni deliberazione consiliare di nomina o elezione è
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3 bis
Durata in carica
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato restano in
carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il
divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del
Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di
tempo inferiore a due anni e sei mesi.
2. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto
segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
Vicepresidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di
assenza o di impedimento, nonchè svolgere le funzioni di
Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del
Presidente e fino alla nomina del nuovo Presidente.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei
sostituti, che restano in carica fino alla scadenza del Comitato.
Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del
voto limitato si applica se le persone da eleggere siano più di
una: in tal caso il voto è limitato alla metà , arrotondata per
eccesso, del numero delle persone da eleggere.
4. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si
procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
5. Al rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si
provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal
verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4. Al rinnovo parziale del
Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno
o più membri, si procede entro sessanta giorni dalle
cessazioni della carica.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente
del Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma
5 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla data in cui si è
verificata la cessazione anticipata. '' .
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ARTICOLO 2
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2001
1. L'articolo 4 della l.r. 1/2001 è sostituito dal seguente:
'' Art. 4
Incompatibilità
1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 3, le cariche di presidente e di
componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti
situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del parlamento
nazionale;
b) componente del governo nazionale;
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta
regionale, consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o
circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o
circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di
enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente
capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali,
provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e
movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese
pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicità , dell'editoria anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio
della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio
risparmiatore delle società commerciali e delle società
cooperative non versa in situazione di incompatibilità ;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Sussiste in ogni caso incompatibilità con la funzione di:
a) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra
giurisdizione speciale, nonchè di giudice di pace;
b) avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;
c) membro delle Forze armate o di Polizia in servizio.
3. La carica di presidente o di componente del Corecom non è
cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di
competenza regionale.
4. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente
del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che
possano configurare cause di incompatibilità . '' .
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ARTICOLO 3
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 1/2001
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2001
è inserita la seguente:
'' b bis) nel caso di mancanza o infedeltà delle dichiarazioni o
degli adempimenti di cui all'articolo 3 commi 8 e 9, fatta salva la
manifesta buona fede o colpa lieve. ''.
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ARTICOLO 4
Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 1/2001
1. L'articolo 7 della l.r. 1/2001 è abrogato.
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ARTICOLO 5
Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2001
1. Il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 1/2001 è così sostituito:
'' 6. Il rinnovo del Corecom non può avvenire se non dopo il
termine della proroga straordinaria. '' .
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ARTICOLO 6
Abrogazione dell'articolo 20 della l.r. 1/2001
1. L'articolo 20 della l.r. 1/2001 è abrogato.
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ARTICOLO 7
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla
nomina del Presidente e alla elezione dei componenti del
Corecom si procede entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Sono fatte salve tutte le attività espletate fino al 14 luglio
2002, nonchè gli effetti di tutti gli atti e provvedimenti, adottati
dal Corecom eletto con deliberazione del Consiglio regionale
26 luglio 2001, n. 242 '' Elezione del Comitato regionale per le
comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione Emilia-Romagna ''
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ARTICOLO 8
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
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Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 ottobre 2002 VASCO ERRANI
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