REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 30-01-2001

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 15
del 1 febbraio 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

 

 

 

ARTICOLO 1

Oggetto

1. In attuazione dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 
1997, n. 249, e’ istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato 
Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione 
Emilia-Romagna, al fine di assicurare a livello territoriale regionale 
le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema 
di comunicazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

Natura

1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo 
inserimento nell’organizzazione regionale, e’ organo funzionale 
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, funzioni di 
consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione per 
conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi 
statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, 
di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attivita’ affidategli da leggi 
o provvedimenti statali e regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

Composizione e durata in carica

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e’ composto dal 
Presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti 
tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal 
sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di 
settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza 
comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, 
giuridici, economici e tecnologici.

2. Su proposta del Presidente della Giunta regionale il Presidente del 
Comitato e’ eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi 
dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime due 
votazioni si procede all'elezione con maggioranza semplice.
 
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio 
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In 
caso di parita’ risulta eletto il piu’ anziano di eta’.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non sono 
immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si 
applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione 
per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. Il Comitato, subito dopo l’insediamento, elegge con voto segreto, a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui 
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, 
nonche’ svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata 
cessazione dalla carica del presidente e fino alla elezione del nuovo 
Presidente.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del 
Comitato, il Consiglio regionale procede all’elezione dei sostituti, 
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni 
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si 
applica se le persone da eleggere siano piu’ di una: in tal caso il 
voto e’ limitato alla meta’, arrotondata per eccesso, del numero delle 
persone da eleggere.

7. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede 
al rinnovo integrale del Comitato stesso.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del 
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o 
dal verificarsi dell’ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale 
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o 
piu’ membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della 
carica.

9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del 
Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro 
sessanta giorni dalla data in cui si e’ verificata la cessazione 
anticipata.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

Incompatibilita’

1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del 
Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;

b) componente del governo nazionale;

c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, 
consigliere regionale;

d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o 
circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, 
consigliere comunale o provinciale;

e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti 
pubblici anche non economici, o di societa’ a prevalente capitale 
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o 
comunali;

f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e 
movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche 
o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle 
telecomunicazioni, della pubblicita’, dell’editoria anche 
multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della 
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio 
risparmiatore delle societa’ commerciali e delle societa’ cooperative 
non versa in situazione di incompatibilita’;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i 
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;

i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.

2. Ciascun componente del Comitato e’ tenuto a comunicare 
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del 
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano 
configurare cause di incompatibilita’.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

Decadenza

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono 
dall’incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute 
consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta’ di quelle 
effettuate nell’anno solare;

b) qualora sussista una causa di incompatibilita’ e l’interessato non 
provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, 
alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d’ufficio o su 
segnalazione del Presidente del Comitato, che e’ tenuto a comunicare 
il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonche’, se ne e’ a 
conoscenza, l’esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello 
in cui e’ venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta 
per iscritto all’interessato, con invito a rimuovere la causa di 
incompatibilita’ entro trenta giorni. L’interessato, entro trenta 
giorni dalla contestazione, puo’ presentare osservazioni e 
controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del 
Consiglio regionale provvede all’archiviazione del procedimento 
qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata 
rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l’adozione del 
provvedimento di decadenza negli altri casi.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite 
il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio 
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate 
direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio 
regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti 
necessari per la sostituzione dei dimissionari.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni 
fino all’elezione dei successori.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si 
applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 
27 maggio 1994, n. 24, in materia di nomine.


 

 

 

 

ARTICOLO 8

Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all’Autorita’ per le 
garanzie nelle comunicazioni l’avvenuta elezione del Comitato e del 
suo presidente, nonche’ le eventuali variazioni nella composizione del 
Comitato stesso.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l’esecuzione delle sue 
deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, le 
presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorita’.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni 
sono esercitate dal Vicepresidente.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

Regolamento interno

1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 
regolamento interno che disciplina:

a) l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la 
possibilita’ di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli 
componenti;

b) le modalita’ di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e 
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione.

2. Il Comitato approva altresi’, con la maggioranza di cui al comma 1, 
un <<  codice etico  >>  volto a regolare la deontologia dei 
componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

Indennita’ di funzione e rimborsi

1. Al Presidente ed ai componenti del Co.Re.Com e’ attribuita 
un’indennita’ mensile di funzione, per dodici mensilita’, il cui 
importo e’ stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, su 
proposta dell’Ufficio di Presidenza, con riferimento all’indennita’ 
mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione 
del Comitato e’ dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle 
spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano 
in localita’ diverse da quella di residenza, e’ dovuto il trattamento 
economico di missione previsto per i consiglieri regionali.


 

 

 

 

ARTICOLO 12

Modalita’ di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato 
dispone della struttura di supporto di cui all’articolo 17; si avvale 
inoltre dell’Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente 
per territorio, a sensi dell’articolo 3, comma 5/bis, del D.L. 30 
gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 
1999, n. 78.

2. Nell’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorita’, il Comitato 
puo’ avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione 
statale di cui puo’ avvalersi l’Autorita’.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

Funzioni proprie

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite 
dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle 
gia’ spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato 
Regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).

2. In tale ambito, il Comitato svolge tra l’altro le seguenti 
funzioni:

a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di 
assegnazione e di ripartizione delle frequenze, trasmesso alla Regione 
ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. a) nn. 1 e 2 della legge 31 
luglio 1997, n. 249, nonche’ sui bacini di utenza e sulla 
localizzazione dei relativi impianti;

b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza 
risorse pubblicitarie di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 
249/97;

c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a 
supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre 
agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di 
editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;

d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani 
di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo;

e) esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti 
di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia 
rientrante nel settore delle comunicazioni;

f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o 
previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;

g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo regionale ed ai concessionari privati in merito alle 
programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale 
e locale;

h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione 
fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le 
realta’ culturali e informative della Regione, nonche’ sui contenuti 
delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i 
concessionari privati;

i) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari 
del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti 
sono tenuti a inviare, la tenuta dell’archivio dei siti delle 
postazioni emittenti radiotelevisive nonche’ degli impianti di 
trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

l) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla 
legge 103/75.

3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli 
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od 
esprimano autonomamente, pareri all’Autorita’ o ad altri soggetti in 
materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino 
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del presente 
comma, dal Comitato;

b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, 
eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l’adozione 
e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie 
interessanti le comunicazioni.

4. Il Comitato inoltre svolge funzioni di analisi e di studio sul 
sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, a 
supporto delle attivita’ della Giunta, del Consiglio e dell’Ufficio di 
presidenza del Consiglio nel campo della informazione e della 
comunicazione, accogliendo, elaborando ed organizzando elementi di 
conoscenza:

a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;

b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e 
nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro 
strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;

c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato 
dell'informazione e della comunicazione;

d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla 
comunicazione ed all'informazione.

5. Il Comitato e’ organo consultivo della Regione per le attivita’ di 
cui alla legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39, ed in genere per 
tutte le iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le 
politiche regionali dell’informazione e la comunicazione regionale di 
pubblica utilita’.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

Funzioni delegate

1. Il Comitato esercita tutte le funzioni di garanzia, di gestione e 
di controllo comunque delegate dall’Autorita’ a sensi dell’articolo 1, 
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento adottato 
dall’Autorita’ stessa in applicazione della medesima norma e di ogni 
altro ulteriore atto dell’Autorita’. Sono delegabili al Comitato, in 
linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di 
controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che 
non pregiudichino la responsabilita’ generale assegnata in materia 
all’Autorita’ della legge n. 249/1997.

2. In particolare, con riferimento alla legge n. 249/1997, possono 
essere delegate al Comitato, tra le altre, le seguenti funzioni:

a) funzioni consultive, in materia di:

 1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del 
registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, 
lett. a) n. 5;

 2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per 
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di 
telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 7;

 3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di 
qualita’ dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di 
una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto 
d'attivita’, di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 2;

 4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei 
sondaggi, di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 12;

 5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla 
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1 
comma 6, lett. b) n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

 1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui 
all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5;

 2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 
1, comma 6, lett. b) n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

 1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui 
all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 3;

 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. 
a) n. 8;

 3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute 
umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 15;

 4) conformita’ alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti 
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o 
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, 
comma 6, lett. b) n. 1;

 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne 
elettorali;

 6) modalita’ di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la 
pubblicita’ in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, 
lett. b) n. 3;

 7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per 
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, 
di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 4;

 8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di 
tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 6;

 9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui 
all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 7;

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui 
all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste 
carattere urgente ed e’ immediatamente operativa, previo nulla-osta da 
parte dell'Autorita’ che ne e’ informata tempestivamente);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla 
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di 
massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni 
dominanti, di cui all'art. 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

 1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. 
a) n. 9;

 2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e 
utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 10.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell’ambito e nel 
rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorita’ 
al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero 
territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L’esercizio delle funzioni delegate e’ subordinato alla 
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente 
dell’Autorita’, dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa col 
Presidente del Consiglio regionale (e dal Presidente del Comitato), 
nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonche’ le 
risorse assegnate per il loro esercizio.

5. Le risorse finanziarie  assegnate e trasferite dall’Autorita’ per 
l’esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di 
previsione dell’entrata del bilancio regionale. La cifra 
corrispondente e’ poi iscritta in un capitolo di spesa intestato <<  
Spese per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorita’ per le 
garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com  >>  inserito nello stato di 
previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica 
riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio 
autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 853/1973, sono 
inserite apposite voci di spesa per l’attivita’ e le funzioni, proprie 
e delegate, del Comitato.

6. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato 
nell’esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta 
violazione delle direttive generali stabilite dall’Autorita’, da cui 
derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle 
finalita’ indicate dalla legge n. 249/1997, l’Autorita’ opera 
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e 
assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per 
rimuovere l’omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione 
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della 
contestazione e degli atti conseguenti l’Autorita’ da’ tempestiva 
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.


 

 

 

 

ARTICOLO 15

Programmazione delle attivita’ del Comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all’Ufficio 
di presidenza del Consiglio regionale il programma di attivita’ per 
l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno 
finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, 
e’ presentata anche all’Autorita’.

2. L’Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche il 
Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In 
conformita’ del programma approvato sono determinati i mezzi e le 
risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del 
Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio 
regionale e all’Autorita’:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale 
nonche’ sull’attivita’ svolta nell’anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, 
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Comitato, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, 
rende pubblici il programma di attivita’ e la relazione annuale di cui 
al comma 3, lettera a).

 

 

 

 

ARTICOLO 16

Collaborazione con i Comuni

1. Il Presidente della Giunta regionale, d’intesa col Presidente del 
Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini 
della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali concernenti 
le postazioni emittenti radiotelevisive, nonche’ gli impianti di 
radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e 
mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche se ed in 
quanto previsto dalla legge.


 

 

 

 

ARTICOLO 17

Dotazione organica

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con 
l’Autorita’, individua all’interno dell’organizzazione consiliare, 
anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa, 
la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura e’ posta alle 
dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia 
rispetto al restante apparato consiliare. La struttura puo’ essere 
integrata, previa intesa sulle modalita’ e le procedure di 
integrazione tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente 
del Comitato, dall’apporto permanente o speciale di altri uffici del 
Consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 e’ 
determinata d’intesa con l’Autorita’, ed e’ approvata secondo le 
vigenti norme regionali sull’organizzazione. Al reclutamento del 
personale occorrente si provvede a norma dell’articolo 1, comma 14, 
della legge n. 249/1997.

3. Fermo restando quanto disposto all’articolo 12, nelle more dei 
provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale 
gia’ assegnato al Comitato Regionale per il Servizio radiotelevisivo 
(Co.Re.Rat.) di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 52.

4. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comitato puo’ avvalersi, 
nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma 
approvato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, di soggetti od 
organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 18

Gestione economica e finanziaria

1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di 
attivita’ e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha 
autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della 
struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume la funzione di 
funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilita’ regionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa 
riguardanti l’attivita’ del Comitato, sono di competenza del dirigente 
responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi 
impartiti dal Comitato.

 

 

 

 

ARTICOLO 19

Proroga straordinaria del Co.Re.Com.

1. Il Co.Re.Com. il cui quinquennio di durata in carica venga a 
concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei 
rami del Parlamento, o del Parlamento europeo, o del Consiglio 
regionale, e’ straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno 
successivo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle 
assemblee sopra indicate.

2. Ove siano indette elezioni o consultazioni referendarie che 
riguardino almeno la meta’ dei Comuni o delle Province della Regione, 
o comunque meta’ degli elettori della Regione, il Co.Re.Com. in carica 
il cui mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data 
delle elezioni o consultazioni e’ straordinariamente prorogato di 
diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse.

3. Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1 e 2 
il Co.Re.Com prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e 
delle funzioni.

4. I commi 1 e 2 si applicano anche al Co.Re.Com. che all’inizio dei 
trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtu’ della 
proroga ordinaria prevista dall’articolo 19 della legge regionale 27 
maggio 1994, n. 24. In tal caso la decorrenza della proroga ordinaria 
e’ sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga 
straordinaria di diritto.

5. Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono a 
decorrere, o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i 
periodi di proroga ordinaria previsti dall’articolo 19 della legge 
regionale n. 24/1994.

6. Si puo’ dar corso agli adempimenti procedurali per il rinnovo del 
Co.Re.Com. anche in pendenza del periodo di proroga straordinaria; ma 
il procedimento di rinnovo non puo’ essere concluso se non dopo il 
termine della proroga straordinaria.

 

 

 

 

ARTICOLO 20

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla elezione 
del Presidente e dei membri del Comitato da parte del Consiglio si 
provvede entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge.

2. Nelle more dell’adozione del regolamento interno di cui 
all’articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le 
disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

3. Qualora la presente legge entri in vigore nel semestre antecedente 
le elezioni o consultazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, il 
Co.Re.Rat. istituito ai sensi della legge regionale n. 52/1996 e’ 
straordinariamente e di diritto confermato in carica, se scaduto o in 
proroga ordinaria ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 
24/1994, o riconfermato in carica, se decaduto per avvenuto decorso di 
tale proroga ordinaria. Il Co.Re.Rat cosi’ confermato o riconfermato 
conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni 
attribuitegli. La conferma o riconferma del Co.Re.Rat. cessano di 
avere effetto con la nomina del Co.Re.Com., e comunque dopo tre mesi 
dallo svolgimento delle elezioni o consultazioni di cui all’articolo 
19, commi 1 e 2.


 

 

 

 

ARTICOLO 21

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli 
appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio 
regionale.


 

 

 

 

ARTICOLO 22

Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale n. 52/1996, recante norme in materia 
di Co.Re.Rat.


 

 

 

 

ARTICOLO 23

Entrata in vigore

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti 
del secondo comma dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 
31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione.

 

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 gennaio 2001 VASCO ERRANI

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 31-10-2002
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE '' ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) ''

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 155
del 31 ottobre 2002
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

 

 

 

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2001

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 '' 
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato 
regionale per le comunicazioni (Corecom) ''  è  sostituito dai 
seguenti:

 '' Art. 3
Composizione e procedimento

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è  composto dal 
Presidente e da altri otto componenti. 

2. Al fine di assicurare il pieno esercizio di tutte le funzioni del 
Comitato, previste all'articolo 2, sia in quanto organo funzionale 
della Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni sia in quanto 
organo della Regione, il Presidente e i componenti devono 
possedere competenza o esperienza nel settore della 
comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, 
giuridici, economici e tecnologici, ovvero competenza o 
esperienza amministrativa, di direzione o di controllo. Debbono 
inoltre possedere i requisiti di onorabilità  richiesti dalla 
legislazione regionale.

3. A garanzia dell'indipendenza del Comitato, sia dal sistema 
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore 
delle comunicazioni, il Presidente e i componenti non devono 
versare nelle situazioni di incompatibilità  individuate 
dall'articolo 4.

4. Alla costituzione del Corecom, fermi i requisiti di cui al 
comma 2 e ferme le cause di incompatibilità  di cui all'articolo 4, 
non si applicano  le disposizioni procedurali di cui al titolo I 
capo II della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina 
delle nomine di competenza regionale e della proroga degli 
organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione 
regionale).

5. Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il 
Presidente del Comitato è  nominato dal Consiglio regionale 
con votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora 
non si raggiunga il quorum nelle prime due votazioni si procede 
alla nomina con maggioranza semplice. La proposta deve 
essere motivata e accompagnata dal relativo curriculum. La 
nomina del Presidente del Corecom precede quella degli altri 
componenti.

6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio 
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi; 
in caso di parità  risulta eletto il più  anziano di età . Il voto 
è  
espresso, a pena di nullità , esclusivamente sulle persone 
proposte dai Consiglieri regionali, i cui curricula siano stati 
verificati positivamente e corredati della relativa dichiarazione di 
ammissibilità  da parte della competente commissione 
consiliare, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni 
proposta, ed il relativo curriculum, deve essere depositata, 
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione 
della elezione all'ordine del giorno generale del Consiglio, 
presso la Segreteria generale del Consiglio. Scaduto il termine, 
la Segreteria generale del Consiglio provvede, entro il giorno 
successivo, alla trasmissione delle proposte pervenute alla 
competente commissione consiliare. 

7. La commissione consiliare, rispetto ad ogni proposta, 
procede alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 e si 
pronuncia motivatamente sulla ammissibilità  o meno delle 
stesse; provvede, inoltre, alla mera annotazione delle eventuali 
situazioni di incompatibilità  di cui all'articolo 4. I risultati 
delle 
verifiche effettuate e le corrispondenti dichiarazioni di 
ammissibilità  o di inammissibilità , nonchè  le annotazioni 
sono riportati nel parere formulato dalla Commissione, che 
deve essere licenziato entro quindici giorni dalla trasmissione 
di cui al comma 6. 

8. Il Presidente e i componenti  provvedono, entro venti giorni 
dalla avvenuta comunicazione di nomina o elezione, a:

a) dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto della 
avvenuta rimozione di ogni causa  di incompatibilità  di cui 
all'articolo 4, qualora esse sussistano;

b) trasmettere copia della più  recente dichiarazione dei redditi 
e della situazione patrimoniale.

9. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 8 deve 
essere aggiornata annualmente per il periodo della carica, 
entro venti giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi.

10. Ogni deliberazione consiliare di nomina o elezione è  
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3 bis
Durata in carica

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato restano in 
carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il 
divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del 
Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di 
tempo inferiore a due anni e sei mesi.

2. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto 
segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 
Vicepresidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di 
assenza o di impedimento, nonchè  svolgere le funzioni di 
Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del 
Presidente e fino alla nomina del nuovo Presidente.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del 
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei 
sostituti, che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. 
Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del 
voto limitato si applica se le persone da eleggere siano più  di 
una: in tal caso il voto è  limitato alla metà , arrotondata per 
eccesso, del numero delle persone da eleggere.

4. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si 
procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

5. Al rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si 
provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal 
verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4. Al rinnovo parziale del 
Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno 
o più  membri, si procede entro sessanta giorni dalle 
cessazioni della carica.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente 
del Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 
5 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla data in cui si è  
verificata la cessazione anticipata. '' .

 

 

 

 

ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2001

1. L'articolo 4 della l.r. 1/2001 è  sostituito dal seguente:

 '' Art. 4
Incompatibilità 

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 3, le cariche di presidente e di 
componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti 
situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del parlamento 
nazionale;

b) componente del governo nazionale;

c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta 
regionale, consigliere regionale;

d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o 
circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o 
circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;

e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di 
enti pubblici anche non economici, o di società  a prevalente 
capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, 
provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e 
movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese 
pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle 
telecomunicazioni, della pubblicità , dell'editoria anche 
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio 
della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio 
risparmiatore delle società  commerciali e delle società  
cooperative non versa in situazione di incompatibilità ;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i 
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;

i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.

2. Sussiste in ogni caso incompatibilità  con la funzione di:

a) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra 
giurisdizione speciale, nonchè  di giudice di pace;

b) avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;

c) membro delle Forze armate o di Polizia in servizio.

3. La carica di presidente o di componente del Corecom non è  
cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di 
competenza regionale.

4. Ciascun componente del Comitato è  tenuto a comunicare 
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente 
del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che 
possano configurare cause di incompatibilità . '' .

 

 

 

 

ARTICOLO 3

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 1/2001

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2001 
è  inserita la seguente:

 '' b bis) nel caso di mancanza o infedeltà  delle dichiarazioni o 
degli adempimenti di cui all'articolo 3 commi 8 e 9, fatta salva la 
manifesta buona fede o colpa lieve. ''.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 1/2001

1. L'articolo 7 della l.r. 1/2001 è  abrogato.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2001

1. Il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 1/2001 è  così  sostituito:

 '' 6. Il rinnovo del Corecom non può  avvenire se non dopo il 
termine della proroga straordinaria. '' .

 

 

 

 

ARTICOLO 6

Abrogazione dell'articolo 20 della l.r. 1/2001

1. L'articolo 20 della l.r. 1/2001 è  abrogato.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla 
nomina del Presidente e alla elezione dei componenti del 
Corecom si procede entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge.

2. Sono fatte salve tutte le attività  espletate fino al 14 luglio 
2002, nonchè  gli effetti di tutti gli atti e provvedimenti, adottati 
dal Corecom eletto con deliberazione del Consiglio regionale 
26 luglio 2001, n. 242 '' Elezione del Comitato regionale per le 
comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione Emilia-Romagna '' 
.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
Regione.

 

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 ottobre 2002 VASCO ERRANI