LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 10-04-2001
Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale
ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 15
del 11 aprile 2001
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO |
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
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CAPO I
Norme generali
ARTICOLO 1
(Finalita’)
1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai
sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150:
a) promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attivita’
al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di
partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali;
b) favorisce la piu’ completa espressione delle esigenze e delle
istanze della comunita’ regionale, promuovendo il massimo pluralismo
nell’accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese
di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio
regionale, nonche’ la qualificazione degli operatori della
comunicazione;
c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito
denominato Co.Re.Com..
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CAPO II
Comunicazione istituzionale
ARTICOLO 2
(Obiettivi)
1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della
riservatezza dei dati personali e in conformita’ ai comportamenti
richiesti dai principi deontologici, sono considerate attivita’
d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere
dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:
a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso la
stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie
d’informazione, l’emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale
e internazionale, gli strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e ad altri enti,
attraverso ogni modalita’ tecnica e organizzativa;
c) la promozione dell’immagine della Regione in Italia e all’estero;
d) la massima comunicazione interna realizzata nell’ambito del
Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali.
2. Le attivita’ d’informazione e di comunicazione sono, in
particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle leggi e dei regolamenti
regionali, al fine di facilitarne l’applicazione, nonche’ degli atti
amministrativi generali;
b) illustrare l’organizzazione, l’attivita’ e il funzionamento della
Regione, favorendo l’accesso ai servizi forniti;
c) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di
rilevante interesse pubblico e sociale.
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ARTICOLO 3
(Strutture competenti e modalita’)
1. Le attivita’ d’informazione e di comunicazione sono attuate con
ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria
diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale,
le strutture informatiche, le strutture quali gli sportelli per il
cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli
sportelli polifunzionali, gli sportelli per le imprese, gli uffici per
le relazioni con il pubblico, le iniziative di comunicazione integrata
e i sistemi telematici multimediali, nonche’ le emittenti e le testate
pubbliche e private d’informazione locale che operano sul territorio
regionale. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicita’,
l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne
specialistiche, fiere e congressi.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta
regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni
idonee a perseguire i fini e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2,
e organizzano i relativi uffici.
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ARTICOLO 4
(Portavoce)
1. Il Presidente della Giunta regionale puo’ avvalersi, per tutta la
durata del suo incarico, di un portavoce con compiti di diretta
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi d’informazione.
2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne
all’Amministrazione regionale, non puo’ esercitare per tutta la durata
dell’incarico altra attivita’ professionale, autonoma o dipendente,
salvo apposita autorizzazione regionale.
3. L’incarico di portavoce e’ regolato con contratto di diritto
privato, con il quale sono definiti la durata del medesimo, per un
periodo di tempo comunque non superiore alla durata in carica del
Presidente, nonche’ il trattamento economico che e’ commisurato a
quello dei Dirigenti regionali con gli incarichi direzionali di cui
all’articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 marzo
1996, n. 18 e puo’ essere integrato da un’indennita’ commisurata dalla
Giunta regionale alla specifica qualificazione professionale tenendo
conto della temporaneita’ del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il conferimento
dell’incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro
collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo
dell’incarico; il periodo di aspettativa e’ utile ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianita’ di
servizio.
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ARTICOLO 5
(Programmi radiotelevisivi della Regione)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta
regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi
radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei
lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari, sulla
base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali,
che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di
carattere locale, individuate secondo modalita’ e criteri definiti con
regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com..
2. La Giunta regionale puo’ disporre la stipulazione di convenzioni
con il servizio radiotelevisivo pubblico, per la realizzazione di
programmi e servizi d'interesse regionale, anche di carattere
transfrontaliero, sentito il parere del Co.Re.Com. ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e
successive modificazioni e integrazioni.
3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, sentito il parere
del Co.Re.Com., possono disporre la stipulazione di convenzioni con il
servizio radiotelevisivo pubblico e le emittenti radiotelevisive
private locali per la realizzazione di programmi e servizi in sloveno,
friulano, tedesco e altre lingue ammesse a tutela dalla legge,
presenti nel territorio regionale, ai sensi della legge 15 dicembre
1999, n. 482, che prevede espressamente la stipulazione delle
convenzioni di cui sopra nelle regioni che vedono la presenza delle
lingue minoritarie ammesse a tutela.
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CAPO III
Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (Co.Re.Com.)
ARTICOLO 6
(Istituzione del Co.Re.Com.)
1. E’ istituito il Co.Re.Com. quale organo funzionale dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita’,
nonche’ organo di consulenza della Regione in materia di
comunicazioni.
2. Il Co.Re.Com. ha sede presso il Consiglio regionale.
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ARTICOLO 7
(Funzioni del Co.Re.Com.)
1. Il Co.Re.Com. esercita le seguenti funzioni:
a) di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle
comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la
responsabilita’ generale assegnata in materia all’Autorita’ dalla
legislazione nazionale e regionale;
b) le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e
controllo di competenza dell’Autorita’, ad esso delegate ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive
modificazioni e integrazioni, cosi’ come meglio specificate
all’articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n.
53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.
2. Le funzioni di competenza dell’Autorita’ sono delegate mediante
convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni
delegate, nonche’ le risorse assegnate per provvedere al loro
esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della
Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il
Presidente del Co.Re.Com..
3. Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio di ogni forma di
comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.
4. Il Co.Re.Com. puo’ svolgere attivita’ di studio, ricerca e
monitoraggio, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni
pubbliche del Friuli-Venezia Giulia, sulla base di apposite
convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della Regione e degli Enti
regionali in materia di comunicazione.
5. Il Co.Re.Com. nell’esercizio delle proprie funzioni puo’
avvalersi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di
riconosciuta competenza in materia di comunicazione.
6. Il Co.Re.Com. subentra nella titolarita’ dell’esercizio delle
funzioni gia’ conferite dalla legislazione regionale al Co.Re.Rat..
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ARTICOLO 8
(Composizione e durata)
1. Il Co.Re.Com. e’ composto dal Presidente e da quattro componenti,
scelti fra soggetti in possesso di provata competenza ed esperienza
nel settore della comunicazione, sotto il profilo culturale,
giuridico, economico e tecnologico.
2. Il Presidente del Co.Re.Com. e’ nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della
medesima, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito
il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.
3. I quattro componenti del Co.Re.Com. sono eletti dal Consiglio
regionale con voto limitato a due. Qualora il Consiglio regionale non
provveda nei termini indicati al comma 5 e all’articolo 21, i
componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale,
sentito l’Ufficio di Presidenza, tra i candidati che hanno ottenuto
parere favorevole dalla Giunta per le nomine. I componenti eletti o
designati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
4. I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del
Co.Re.Com. sono comunicati all’Autorita’.
5. Il Co.Re.Com. rimane in carica cinque anni; qualora tale termine
rientri nell’ultimo semestre della legislatura regionale, il
Co.Re.Com. rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo
all’insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Co.Re.Com. si
provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
6. In sede di prima applicazione il Co.Re.Com. rimane in carica sino
alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Co.Re.Com.
provvedera’ il Consiglio regionale cosi’ come previsto al comma 5.
7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla
sostituzione secondo le modalita’ previste ai commi 2, 3 e 4.
8. Per la validita’ delle sedute e’ necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita’ prevale
il voto del Presidente.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale
con qualifica non inferiore a segretario.
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ARTICOLO 9
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Co.Re.Com.;
b) convoca il Co.Re.Com., determina l’ordine del giorno delle
sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni
adottate;
c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l’Autorita’ e con
ogni altro soggetto esterno.
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ARTICOLO 10
(Vicepresidente)
1. Il Co.Re.Com., nella definizione del regolamento di cui
all’articolo 14, individua i criteri che disciplinano le modalita’ di
nomina e le funzioni del Vicepresidente.
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ARTICOLO 11
(Programmazione delle attivita’)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. sottopone
all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il
programma di attivita’ per l’anno successivo, con l’indicazione del
relativo fabbisogno finanziario. Il programma e’ comunicato al
Presidente della Giunta regionale e all’Autorita’ per la parte
relativa alle funzioni da essa delegate.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e
all’Autorita’ una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito
regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo,
nonche’ sull’attivita’ svolta nell’anno precedente, dando conto anche
della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte
relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni
delegate.
3. La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attivita’ e la
relazione di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.
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ARTICOLO 12
(Dotazione finanziaria e autonomia gestionale)
1. Il Co.Re.Com. dispone della dotazione finanziaria ad esso
assegnata nel bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio delle
funzioni proprie.
2. Resta acquisita al bilancio regionale l’assegnazione disposta
dall’Autorita’ per l’esercizio delle funzioni delegate in conformita’
a quanto previsto dalle convenzioni di cui all’articolo 7.
3. Al fine della realizzazione del programma di attivita’ e
dell’utilizzo della dotazione finanziaria, il Co.Re.Com. ha piena
autonomia gestionale e operativa.
4. Il Co.Re.Com. si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a
disposizione dal Consiglio regionale.
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ARTICOLO 13
(Forme di consultazione)
1. Il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione sulle materie
di propria competenza con la sede regionale del servizio
radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e
le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la
Commissione regionale per le pari opportunita’, con il Tutore dei
minori, con il Difensore civico, con l’Ordine dei giornalisti, con
l’Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, con gli organi
dell’Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali
soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
2. Il Co.Re.Com., anche in collaborazione con la Regione, puo’
organizzare convegni e conferenze sull’informazione, sulla
comunicazione e sui temi connessi.
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ARTICOLO 14
(Regolamento interno)
1. Il Co.Re.Com. adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un
regolamento per il proprio funzionamento, l’elezione del
Vicepresidente e l’organizzazione dei lavori, con il quale sono
definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei
consulenti, nonche’ le modalita’ di consultazione dei soggetti
esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni
e dell’informazione.
2. Il regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
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ARTICOLO 15
(Cause di incompatibilita’)
1. Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com. sono soggetti alle
seguenti incompatibilita’:
a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei
Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, Sindaco,
Presidente della Provincia, Presidente o direttore di enti pubblici ed
enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai
Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore
di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti
politici;
b) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private
operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della
pubblicita’, dell’editoria, anche multimediale, della rilevazione
dell’ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia
nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di
collaborazione o di consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci
risparmiatori delle societa’ di capitali e delle societa’ cooperative
non versano in situazione di incompatibilita’.
2. L’incompatibilita’, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta,
e’ contestata dal Presidente del Consiglio regionale all’interessato,
il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione,
puo’ eliminare la causa di incompatibilita’ o formulare osservazioni.
3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di
incompatibilita’ persista, dichiara la decadenza, dandone
comunicazione all’interessato.
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ARTICOLO 16
(Assenze del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com.)
1. In caso di assenza non giustificata alle sedute del Co.Re.Com. e’
applicata, per ogni assenza, una trattenuta del cinque per cento
sull’indennita’ mensile.
2. L’assenza non giustificata a tre sedute consecutive del
Co.Re.Com. comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni
caso causa di decadenza dalla carica l’assenza alle sedute protrattasi
per oltre sei mesi.
3. E’ considerata giustificata l’assenza documentata per motivi di
salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi
all’attivita’ del Co.Re.Com..
4. La decadenza di cui al comma 2 e’ dichiarata dal Presidente del
Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com., o
del Vicepresidente, dandone comunicazione all’interessato.
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ARTICOLO 17
(Dimissioni)
1. Le dimissioni del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono
presentate al Presidente del Consiglio regionale, che ne da’
comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
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ARTICOLO 18
(Permessi)
1. Al Presidente e agli altri componenti del Co.Re.Com., qualora
dipendenti di ente locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e’
riconosciuta l’assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo
necessario per l’espletamento della funzione del mandato e per
partecipare alle riunioni del Co.Re.Com., secondo le vigenti
disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali.
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ARTICOLO 19
(Indennita’ di funzione e rimborsi)
1. In conformita’ a quanto previsto dall’articolo 8, comma 62, della
legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, al Presidente, al
Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle
indennita’, per dodici mensilita’, il cui ammontare e’ stabilito
annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il
parere favorevole della Commissione consiliare permanente per gli
affari della Presidenza.
2. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com.
che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla
partecipazione alle sedute del Co.Re.Com., si recano in localita’
diverse da quelle di residenza, e’ dovuto il trattamento economico di
missione, il cui ammontare e’ stabilito con le modalita’ di cui al
comma 1.
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ARTICOLO 20
(Struttura)
1. Il Co.Re.Com., per l'esercizio delle sue funzioni, e’ assistito
da una struttura definita ai sensi dell’articolo 1, lettera B), numero
4), della deliberazione dell'Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni 28 aprile 1999, n. 52, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e costituita con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai sensi della
legge regionale 17 aprile 2000, n. 8.
2. La dotazione organica della struttura, individuata ai sensi del
comma 1, puo’ essere coperta anche applicando le procedure, ove
compatibili, previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997
e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ tramite personale
con contratto a termine, secondo la vigente normativa regionale.
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ARTICOLO 21
(Norma transitoria)
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
sono nominati il Presidente e i componenti del Co.Re.Com., il quale si
insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di
nomina di cui all’articolo 8.
2. Sino all’insediamento del Co.Re.Com., le funzioni del medesimo
sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.
3. Sino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 14,
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla legge regionale 22/1991.
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CAPO IV
Qualificazione e formazione professionale e parere sul piano
d'assegnazione delle radiofrequenze
ARTICOLO 22
(Qualificazione e formazione professionale)
1. L’Amministrazione regionale puo’ prevedere nell’ambito della
programmazione regionale in materia di formazione professionale, in
collaborazione con le Universita’, con particolare riguardo ai corsi
di laurea in scienze della comunicazione o materie assimilate, e con
gli Enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi
di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della
comunicazione esterni alla Regione, con particolare riferimento al
fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal
Co.Re.Com..
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ARTICOLO 23
(Parere sul piano d’assegnazione delle radiofrequenze)
1. La Giunta regionale, sentito il Co.Re.Com., esprime il parere sul
piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai
sensi dell’articolo 3, commi 14 e 15, della legge 223/1990 e
successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione al
Consiglio regionale.
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CAPO V
Norme finali
ARTICOLO 24
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5,
relativamente agli interventi promossi dalla Giunta regionale, fanno
carico all'unita’ previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003
e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 400 del
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione
e’ cosi’ modificata: le parole <<per informazioni radio-televisive>>
sono sostituite dalle seguenti: <<per informazioni, programmi e
servizi radio-televisivi>>; inoltre dopo le parole <<materiale
fotocinematografico>> sono inserite le seguenti: <<, nonche’ per la
trasmissione di notizie tramite strutture informatiche, funzioni di
sportello, uffici per le relazioni con il pubblico, iniziative di
comunicazione integrata e sistemi telematici multimediali>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, e
dell’articolo 20 fanno carico alle seguenti unita’ previsionali di
base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento
ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a
fianco di ciascuna indicati:
- 52.2.4.1.1, con riferimento al capitolo 550;
- 52.2.8.1.659, con riferimento ai capitoli 9630 e 9631;
- 52.5.8.1.687, con riferimento al capitolo 9650.
3. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, relativamente agli
interventi promossi dal Consiglio regionale, e, in relazione al
disposto di cui all'articolo 12, comma 1, gli oneri derivanti dagli
articoli 7, 13, comma 2, e 19 fanno carico all'unita’ previsionale di
base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con
riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
4. In relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 2, nello
stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni
2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo III - Categoria
3.4, e’ istituita <<per memoria>> l’unita’ previsionale di base
3.4.2100, con la denominazione <<Assegnazioni per l'esercizio delle
funzioni delegate del Co.Re.Com.>> con riferimento al capitolo 1010
(3.4.7) che si istituisce <<per memoria>> nel Documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 1 - Servizio Affari
generali - con la denominazione <<Assegnazioni da parte dell'Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle convenzioni
previste dall'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, per
l'esercizio da parte del Co.Re.Com. delle funzioni ad esso delegate>>.
5. Gli oneri eventualmente derivanti dall’applicazione dell’articolo
22 fanno carico all’unita’ previsionale di base 20.1.43.1.334 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo
5807 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
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CAPO V
Norme finali
ARTICOLO 25
(Abrogazione)
1. Sono abrogati in particolare:
a) la legge regionale 22/1991;
b) la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20;
c) l’articolo 10 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.
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Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 10 aprile 2001.
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