REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 10-04-2001

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 15
del 11 aprile 2001
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

 

 


CAPO I
Norme generali

 

ARTICOLO 1

(Finalita’)

1.	Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai 
sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150:
a)	promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attivita’ 
al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di 
partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali;
b)	favorisce la piu’ completa espressione delle esigenze e delle 
istanze della comunita’ regionale, promuovendo il massimo pluralismo 
nell’accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese 
di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio 
regionale, nonche’ la qualificazione degli operatori della 
comunicazione;
c)	istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito 
denominato Co.Re.Com..




 

 

 


CAPO II
Comunicazione istituzionale

 

ARTICOLO 2

(Obiettivi)

1.	Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della 
riservatezza dei dati personali e in conformita’ ai comportamenti 
richiesti dai principi deontologici, sono considerate attivita’ 
d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere 
dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:
a)	l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso la 
stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie 
d’informazione, l’emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale 
e internazionale, gli strumenti telematici;
b)	la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e ad altri enti, 
attraverso ogni modalita’ tecnica e organizzativa;
c)	la promozione dell’immagine della Regione in Italia e all’estero;
d)	la massima comunicazione interna realizzata nell’ambito del 
Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali.

2.	Le attivita’ d’informazione e di comunicazione sono, in 
particolare, finalizzate a:
a)	illustrare e favorire la conoscenza delle leggi e dei regolamenti 
regionali, al fine di facilitarne l’applicazione, nonche’ degli atti 
amministrativi generali;
b)	illustrare l’organizzazione, l’attivita’ e il funzionamento della 
Regione, favorendo l’accesso ai servizi forniti;
c)	promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di 
rilevante interesse pubblico e sociale.


 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Strutture competenti e modalita’)

1.	Le attivita’ d’informazione e di comunicazione sono attuate con 
ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria 
diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, 
le strutture informatiche, le strutture quali gli sportelli per il 
cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli 
sportelli polifunzionali, gli sportelli per le imprese, gli uffici per 
le relazioni con il pubblico, le iniziative di comunicazione integrata 
e i sistemi telematici multimediali, nonche’ le emittenti e le testate 
pubbliche e private d’informazione locale che operano sul territorio 
regionale. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicita’, 
l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne 
specialistiche, fiere e congressi.

2.	L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta 
regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni 
idonee a perseguire i fini e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, 
e organizzano i relativi uffici.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

(Portavoce)

1.	Il Presidente della Giunta regionale puo’ avvalersi, per tutta la 
durata del suo incarico, di un portavoce con compiti di diretta 
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere 
politico-istituzionale con gli organi d’informazione.

2.	Il portavoce, scelto anche tra persone esterne 
all’Amministrazione regionale, non puo’ esercitare per tutta la durata 
dell’incarico altra attivita’ professionale, autonoma o dipendente, 
salvo apposita autorizzazione regionale.

3.	L’incarico di portavoce e’ regolato con contratto di diritto 
privato, con il quale sono definiti la durata del medesimo, per un 
periodo di tempo comunque non superiore alla durata in carica del 
Presidente, nonche’ il trattamento economico che e’ commisurato a 
quello dei Dirigenti regionali con gli incarichi direzionali di cui 
all’articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 marzo 
1996, n. 18 e puo’ essere integrato da un’indennita’ commisurata dalla 
Giunta regionale alla specifica qualificazione professionale tenendo 
conto della temporaneita’ del rapporto e delle  condizioni di mercato 
relative alle specifiche competenze professionali. Il conferimento 
dell’incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro 
collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo 
dell’incarico; il periodo di aspettativa e’ utile ai fini del 
trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianita’ di 
servizio.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

(Programmi radiotelevisivi della Regione)

1.	L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta 
regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi 
radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei 
lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari, sulla 
base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali, 
che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di 
carattere locale, individuate secondo modalita’ e criteri definiti con 
regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com..

2.	La Giunta regionale puo’ disporre la stipulazione di convenzioni 
con il servizio radiotelevisivo pubblico, per la realizzazione di 
programmi e servizi d'interesse regionale, anche di carattere 
transfrontaliero, sentito il parere del Co.Re.Com. ai sensi 
dell’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 
successive modificazioni e integrazioni.

3.	La Giunta regionale e il Consiglio regionale, sentito il parere 
del Co.Re.Com., possono disporre la stipulazione di convenzioni con il 
servizio radiotelevisivo pubblico e le emittenti radiotelevisive 
private locali per la realizzazione di programmi e servizi in sloveno, 
friulano, tedesco e altre lingue ammesse a tutela dalla legge, 
presenti nel territorio regionale, ai sensi della legge 15 dicembre 
1999, n. 482, che prevede espressamente la stipulazione delle 
convenzioni di cui sopra nelle regioni che vedono la presenza delle 
lingue minoritarie ammesse a tutela.


 

 

 


CAPO III
Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (Co.Re.Com.)


 

ARTICOLO 6

(Istituzione del Co.Re.Com.)

1.	E’ istituito il Co.Re.Com. quale organo funzionale dell’Autorita’ 
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita’, 
nonche’ organo di consulenza della Regione in materia di 
comunicazioni.

2.	Il Co.Re.Com. ha sede presso il Consiglio regionale.


 

 

 

 

ARTICOLO 7

(Funzioni del Co.Re.Com.)

1.	Il Co.Re.Com. esercita le seguenti funzioni:
a)	di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle 
comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la 
responsabilita’ generale assegnata in materia all’Autorita’ dalla 
legislazione nazionale e regionale;
b)	le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e 
controllo di competenza dell’Autorita’, ad esso delegate ai sensi 
dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive 
modificazioni e integrazioni, cosi’ come meglio specificate 
all’articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione 
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 
53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.

2.	Le funzioni di competenza dell’Autorita’ sono delegate mediante 
convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni 
delegate, nonche’ le risorse assegnate per provvedere al loro 
esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della 
Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il 
Presidente del Co.Re.Com..

3.	Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio di ogni forma di 
comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.

4.	Il Co.Re.Com. puo’ svolgere attivita’ di studio, ricerca e 
monitoraggio, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni 
pubbliche del Friuli-Venezia Giulia, sulla base di apposite 
convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della Regione e degli Enti 
regionali in materia di comunicazione.

5.	Il Co.Re.Com. nell’esercizio delle proprie funzioni puo’ 
avvalersi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di 
riconosciuta competenza in materia di comunicazione.

6.	Il Co.Re.Com. subentra nella titolarita’ dell’esercizio delle 
funzioni gia’ conferite dalla legislazione regionale al Co.Re.Rat..

 

 

 

 

ARTICOLO 8

(Composizione e durata)

1.	Il Co.Re.Com. e’ composto dal Presidente e da quattro componenti, 
scelti fra soggetti in possesso di provata competenza ed esperienza 
nel settore della comunicazione, sotto il profilo culturale, 
giuridico, economico e tecnologico.

2.	Il Presidente del Co.Re.Com. e’ nominato con decreto del 
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della 
medesima, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito 
il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.

3.	I quattro componenti del Co.Re.Com. sono eletti dal Consiglio 
regionale con voto limitato a due. Qualora il Consiglio regionale non 
provveda nei termini indicati al comma 5 e all’articolo 21, i 
componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale, 
sentito l’Ufficio di Presidenza, tra i candidati che hanno ottenuto 
parere favorevole dalla Giunta per le nomine. I componenti eletti o 
designati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta 
regionale.

4.	I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del 
Co.Re.Com. sono comunicati all’Autorita’.

5.	Il Co.Re.Com. rimane in carica cinque anni; qualora tale termine 
rientri nell’ultimo semestre della legislatura regionale, il 
Co.Re.Com. rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo 
all’insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Co.Re.Com. si 
provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

6.	In sede di prima applicazione il Co.Re.Com. rimane in carica sino 
alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Co.Re.Com. 
provvedera’ il Consiglio regionale cosi’ come previsto al comma 5.

7.	In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla 
sostituzione secondo le modalita’ previste ai commi 2, 3 e 4.

8.	Per la validita’ delle sedute e’ necessaria la presenza della 
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita’ prevale 
il voto del Presidente.

9.	Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale 
con qualifica non inferiore a segretario.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

(Funzioni del Presidente)

1.	Il Presidente:
a)	ha la rappresentanza del Co.Re.Com.;
b)	convoca il Co.Re.Com., determina l’ordine del giorno delle 
sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni 
adottate;
c)	cura i rapporti con gli organi regionali, con l’Autorita’ e con 
ogni altro soggetto esterno.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

(Vicepresidente)

1.	Il Co.Re.Com., nella definizione del regolamento di cui 
all’articolo 14, individua i criteri che disciplinano le modalita’ di 
nomina e le funzioni del Vicepresidente.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

(Programmazione delle attivita’)

1.	Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. sottopone 
all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il 
programma di attivita’ per l’anno successivo, con l’indicazione del 
relativo fabbisogno finanziario. Il programma e’ comunicato al 
Presidente della Giunta regionale e all’Autorita’ per la parte 
relativa alle funzioni da essa delegate.

2.	Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e 
all’Autorita’ una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito 
regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, 
nonche’ sull’attivita’ svolta nell’anno precedente, dando conto anche 
della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte 
relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni 
delegate.

3.	La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel 
Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attivita’ e la 
relazione di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

(Dotazione finanziaria e autonomia gestionale)

1.	Il Co.Re.Com. dispone della dotazione finanziaria ad esso 
assegnata nel bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio delle 
funzioni proprie.

2.	Resta acquisita al bilancio regionale l’assegnazione disposta 
dall’Autorita’ per l’esercizio delle funzioni delegate in conformita’ 
a quanto previsto dalle convenzioni di cui all’articolo 7.

3.	Al fine della realizzazione del programma di attivita’ e 
dell’utilizzo della dotazione finanziaria, il Co.Re.Com. ha piena 
autonomia gestionale e operativa.

4.	Il Co.Re.Com. si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a 
disposizione dal Consiglio regionale.


 

 

 

 

ARTICOLO 13

(Forme di consultazione)

1.	Il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione sulle materie 
di propria competenza con la sede regionale del servizio 
radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e 
le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la 
Commissione regionale per le pari opportunita’, con il Tutore dei 
minori, con il Difensore civico, con l’Ordine dei giornalisti, con 
l’Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, con gli organi 
dell’Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali 
soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2.	Il Co.Re.Com., anche in collaborazione con la Regione, puo’ 
organizzare convegni e conferenze sull’informazione, sulla 
comunicazione e sui temi connessi.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

(Regolamento interno)

1.	Il Co.Re.Com. adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un 
regolamento per il proprio funzionamento, l’elezione del 
Vicepresidente e l’organizzazione dei lavori, con il quale sono 
definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei 
consulenti, nonche’ le modalita’ di consultazione dei soggetti 
esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni 
e dell’informazione.

2.	Il regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione.


 

 

 

 

ARTICOLO 15

(Cause di incompatibilita’)

1.	Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com. sono soggetti alle 
seguenti incompatibilita’:
a)	membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei 
Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, Sindaco, 
Presidente della Provincia, Presidente o direttore di enti pubblici ed 
enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai 
Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore 
di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti 
politici;
b)	amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private 
operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della 
pubblicita’, dell’editoria, anche multimediale, della rilevazione 
dell’ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia 
nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di 
collaborazione o di consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci 
risparmiatori delle societa’ di capitali e delle societa’ cooperative 
non versano in situazione di incompatibilita’.

2.	L’incompatibilita’, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, 
e’ contestata dal Presidente del Consiglio regionale all’interessato, 
il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione, 
puo’ eliminare la causa di incompatibilita’ o formulare osservazioni.

3.	Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui 
al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di 
incompatibilita’ persista, dichiara la decadenza, dandone 
comunicazione all’interessato.

 

 

 

 

ARTICOLO 16

(Assenze del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com.)

1.	In caso di assenza non giustificata alle sedute del Co.Re.Com. e’ 
applicata, per ogni assenza, una trattenuta del cinque per cento 
sull’indennita’ mensile.

2.	L’assenza non giustificata a tre sedute consecutive del 
Co.Re.Com. comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni 
caso causa di decadenza dalla carica l’assenza alle sedute protrattasi 
per oltre sei mesi.

3.	E’ considerata giustificata l’assenza documentata per motivi di 
salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi 
all’attivita’ del Co.Re.Com..

4.	La decadenza di cui al comma 2 e’ dichiarata dal Presidente del 
Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com., o 
del Vicepresidente, dandone comunicazione all’interessato.

 

 

 

 

ARTICOLO 17

(Dimissioni)

1.	Le dimissioni del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono 
presentate al Presidente del Consiglio regionale, che ne da’ 
comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 18

(Permessi)

1.	Al Presidente e agli altri componenti del Co.Re.Com., qualora 
dipendenti di ente locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e’ 
riconosciuta l’assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo 
necessario per l’espletamento della funzione del mandato e per 
partecipare alle riunioni del Co.Re.Com., secondo le vigenti 
disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 19

(Indennita’ di funzione e rimborsi)

1.	In conformita’ a quanto previsto dall’articolo 8, comma 62, della 
legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, al Presidente, al 
Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle 
indennita’, per dodici mensilita’, il cui ammontare e’ stabilito 
annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il 
parere favorevole della Commissione consiliare permanente per gli 
affari della Presidenza.

2.	Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. 
che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla 
partecipazione alle sedute del Co.Re.Com., si recano in localita’ 
diverse da quelle di residenza, e’ dovuto il trattamento economico di 
missione, il cui ammontare e’ stabilito con le modalita’ di cui al 
comma 1.

 

 

 

 

ARTICOLO 20

(Struttura)

1.	Il Co.Re.Com., per l'esercizio delle sue funzioni, e’ assistito 
da una struttura definita ai sensi dell’articolo 1, lettera B), numero 
4), della deliberazione dell'Autorita’ per le garanzie nelle 
comunicazioni 28 aprile 1999, n. 52, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e costituita con deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai sensi della 
legge regionale 17 aprile 2000, n. 8.

2.	La dotazione organica della struttura, individuata ai sensi del 
comma 1, puo’ essere coperta anche applicando le procedure, ove 
compatibili, previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997 
e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ tramite personale 
con contratto a termine, secondo la vigente normativa regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 21

(Norma transitoria)

1.	Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge 
sono nominati il Presidente e i componenti del Co.Re.Com., il quale si 
insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di 
nomina di cui all’articolo 8.

2.	Sino all’insediamento del Co.Re.Com., le funzioni del medesimo 
sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, 
di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.

3.	Sino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 14, 
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di 
cui alla legge regionale 22/1991.


 

 

 


CAPO IV
Qualificazione e formazione professionale e parere sul piano
d'assegnazione delle radiofrequenze



 

ARTICOLO 22

(Qualificazione e formazione professionale)

1.	L’Amministrazione regionale puo’ prevedere nell’ambito della 
programmazione regionale in materia di formazione professionale, in 
collaborazione con le Universita’, con particolare riguardo ai corsi 
di laurea in scienze della comunicazione o materie assimilate, e con 
gli Enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi 
di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della 
comunicazione esterni alla Regione, con particolare riferimento al 
fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal 
Co.Re.Com..

 

 

 

 

ARTICOLO 23

(Parere sul piano d’assegnazione delle radiofrequenze)

1.	La Giunta regionale, sentito il Co.Re.Com., esprime il parere sul 
piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai 
sensi dell’articolo 3, commi 14 e 15, della legge 223/1990 e 
successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione al 
Consiglio regionale.


 

 

 


CAPO V
Norme finali




 

ARTICOLO 24

(Norme finanziarie)

1.	Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5, 
relativamente agli interventi promossi dalla Giunta regionale, fanno 
carico all'unita’ previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 
e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 400 del 
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione 
e’ cosi’ modificata: le parole <<per informazioni radio-televisive>> 
sono sostituite dalle seguenti: <<per informazioni, programmi e 
servizi radio-televisivi>>; inoltre dopo le parole <<materiale 
fotocinematografico>> sono inserite le seguenti: <<, nonche’ per la 
trasmissione di notizie tramite strutture informatiche, funzioni di 
sportello, uffici per le relazioni con il pubblico, iniziative di 
comunicazione integrata e sistemi telematici multimediali>>.

2.	Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, e 
dell’articolo 20 fanno carico alle seguenti unita’ previsionali di 
base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 
per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento 
ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a 
fianco di ciascuna indicati:

-	52.2.4.1.1, con riferimento al capitolo 550;
-	52.2.8.1.659, con riferimento ai capitoli 9630 e 9631;
-	52.5.8.1.687, con riferimento al capitolo 9650.

3.	Gli oneri derivanti dall'articolo 5, relativamente agli 
interventi promossi dal Consiglio regionale, e, in relazione al 
disposto di cui all'articolo 12, comma 1, gli oneri derivanti dagli 
articoli 7, 13, comma 2, e 19 fanno carico all'unita’ previsionale di 
base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con 
riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.

4.	In relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 2, nello 
stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 
2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo III - Categoria 
3.4, e’ istituita <<per memoria>> l’unita’ previsionale di base 
3.4.2100, con la denominazione <<Assegnazioni per l'esercizio delle 
funzioni delegate del Co.Re.Com.>> con riferimento al capitolo 1010 
(3.4.7) che si istituisce <<per memoria>> nel Documento tecnico 
allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 1 - Servizio Affari 
generali - con la denominazione <<Assegnazioni da parte dell'Autorita’ 
per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle convenzioni 
previste dall'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, per 
l'esercizio da parte del Co.Re.Com. delle funzioni ad esso delegate>>.

5.	Gli oneri eventualmente derivanti dall’applicazione dell’articolo 
22 fanno carico all’unita’ previsionale di base 20.1.43.1.334 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 
5807 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

 

 


CAPO V
Norme finali



 

ARTICOLO 25

(Abrogazione)

1.	Sono abrogati in particolare:
a)	la legge regionale 22/1991;
b)	la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20;
c)	l’articolo 10 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.

 

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 aprile 2001.