REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 3-08-2001

Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 22
del 10 agosto 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5 DEL 13 agosto 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

 

 

ARTICOLO 1

(Oggetto)


	1.	La presente legge istituisce e disciplina l’organizzazione 
ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della 
Regione (Corecom), ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 
luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo), ed in conformità con la deliberazione dell’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, 
del 28 aprile 1999, n. 52.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Istituzione e natura)


	1.	Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le 
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di 
comunicazioni, è istituito il Corecom.

	2.	Il Corecom è organo funzionale dell’Autorità ed è altresì 
organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di sistemi 
convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.


 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Composizione e durata)


	1.	Il Corecom è composto da:
a) il Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale, 
sentita la competente commissione consiliare permanente;
b) sei componenti designati dal Consiglio regionale, in modo che sia 
garantito il ruolo delle opposizioni consiliari.

	2.	I componenti del Corecom sono scelti tra soggetti in 
possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, 
documentati ed appositamente valutati, nel settore delle 
comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e 
tecnologici.

	3.	Il Corecom è costituito con decreto del Presidente della 
Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

	4. I componenti del Corecom non sono immediatamente rieleggibili. 
Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai 
componenti del Corecom che abbiano svolto la loro funzione per un 
periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

	5.	Al rinnovo del Corecom si provvede entro quarantacinque 
giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine 
si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e 
successive modifiche.

	6.	In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente 
del Corecom, il Consiglio regionale procede all’elezione di un nuovo 
componente con le modalità di cui al comma 1, lettera b). Il 
componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria 
del Corecom.

	7.	In caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza 
del Presidente del Corecom, il Presidente della Giunta regionale 
provvede alla nomina del nuovo Presidente, con le procedure di cui al 
comma 1, lettera a). Il Presidente che subentra resta in carica fino 
alla scadenza ordinaria del Corecom.

	8 In caso di impedimento del Presidente del Corecom le funzioni 
vicarie sono svolte dal componente più anziano di età. Qualora 
l’impedimento del Presidente si protragga per un periodo superiore ai 
quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo Presidente ai sensi 
del comma 1, lettera a).


 

 

 

 

ARTICOLO 4

(Incompatibilità)


	1.	La carica di componente del Corecom è incompatibile con 
quella di:
a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del 
Consiglio regionale o della Giunta regionale o di quelle provinciali e 
comunali;
b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti 
pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale 
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o 
comunali;
c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;
d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti 
nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della 
pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione 
dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia 
nazionale sia locale;
e) dipendente regionale;
f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i 
soggetti di cui alla lettera d);
g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su 
quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o 
in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni 
relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.
	2.	I soci risparmiatori delle società commerciali e delle 
società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità 
di cui al comma 1.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

(Dimissioni)


	1	Le dimissioni dei componenti del Corecom sono presentate, 
tramite il Presidente del Corecom, al Presidente del Consiglio 
regionale.

	2.	Il Presidente del Corecom presenta le proprie dimissioni al 
Presidente della Giunta regionale che informa il Presidente del 
Consiglio regionale.

	3.	Il Presidente del Consiglio regionale, ed il Presidente 
della Giunta regionale, preso atto delle dimissioni, provvedono agli 
adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari 
in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.

	4.	Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono 
comunicate all'Autorità dal Presidente della Giunta regionale, nel 
caso del Presidente del Corecom, e dal Presidente del Consiglio 
regionale, nel caso degli altri componenti del Corecom.

	5.	I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino 
alla nomina dei loro sostituti.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

(Decadenza)


	1.	I componenti del Corecom decadono dall’incarico al 
verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicata al 
Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso dell’anno 
solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate 
nell’anno solare;
b) impedimento per un periodo continuativo superiore a quattro mesi;
c)  sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui 
all’articolo 4, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta 
giorni.

	2.	Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1 
il Presidente del Corecom, provvede a darne tempestiva comunicazione 
al Presidente del Consiglio regionale, il quale:
a) nei casi indicati al comma 1, lettere a) e b), dichiara 
immediatamente la decadenza dell’interessato dalla carica;
b) nel caso indicato al comma 1, lettera c), contesta la causa di 
decadenza all’interessato invitandolo a far cessare la situazione di 
incompatibilità ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il 
termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso 
inutilmente tale termine dichiara la decadenza dell’interessato dalla 
carica.

	3.	Il Presidente del Consiglio regionale dà immediata 
comunicazione dell’avvenuta decadenza al Consiglio stesso che provvede 
all’elezione del nuovo componente entro i successivi trenta giorni. 
Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via 
sostituiva il Presidente del Consiglio regionale.

	4.	Le disposizioni relative alla decadenza si applicano anche 
al Presidente del Corecom. In tal caso spetta al Vice Presidente 
provvedere e comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle 
condizioni di cui al comma 1 al Presidente della Giunta regionale, il 
quale esercita i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio 
regionale dal comma 2 e provvede altresì, alla nomina del nuovo 
Presidente del Corecom, sentita la competente commissione consiliare 
permanente, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza. 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

(Funzioni del Presidente)


1. Il Presidente del Corecom:
a) rappresenta il Corecom;
b) convoca il Corecom, determina l'ordine del giorno delle sedute, le 
presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse 
adottate;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.




 

 

 

 

ARTICOLO 8

(Regolamento)


	1.	Entro trenta giorni dall'insediamento il Corecom adotta un 
regolamento interno per l’organizzazione dei lavori che contenga, 
oltre alle disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle 
sedute, un codice per i componenti che contenga le regole di 
deontologia professionale e di comportamento previste per i dipendenti 
pubblici. Il regolamento interno disciplina, inoltre, le modalità di 
consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici o privati, 
operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o 
telematiche, della radiotelevisione o dell’informazione su carta o 
telematica, nonché il loro comportamento. 

	2.	Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta 
regionale ai fini dell'approvazione ed è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione (BUR). Il regolamento entra in vigore il 
giorno dopo la pubblicazione.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 (Indennità di funzione e rimborsi)


	1.	Al Presidente del Corecom è attribuita un'indennità mensile 
di funzione per dodici mensilità, pari al settanta per cento 
dell’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

	2.	Ai componenti del Corecom è attribuita un'indennità mensile 
di funzione per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento 
dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

	3.	Al componente del Corecom che, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 8, assume le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta 
giorni, spetta, per il relativo periodo, l'indennità di funzione 
prevista al comma 1 per il Presidente.

	4.	Ai componenti del Corecom che non risiedono nel luogo di 
riunione del Corecom è dovuto, per ogni giornata di seduta, il 
rimborso delle spese nella misura prevista per i consiglieri 
regionali.

	5.	Ai componenti del Corecom che su incarico del Corecom si 
recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il 
trattamento economico di missione previsto per i consiglieri 
regionali.


 

 

 

 

ARTICOLO 10

(Aspettativa)


	1.	Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie 
funzioni, al Presidente ed ai componenti del Corecom si applica, a 
richiesta, l'istituto dell'aspettativa previsto dalla normativa 
vigente.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

(Funzioni proprie e delegate)


	1.	Il Corecom al fine di assicurare le necessarie funzioni di 
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate 
dall’articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 in quanto funzionalmente 
organo dell’Autorità, è titolare di funzioni proprie e di funzioni 
delegate.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

(Funzioni proprie)


	1.	Il Corecom esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso 
conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare 
quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al 
Comitato Regionale per i servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).

	2.	In tale ambito il Corecom svolge tra l’altro le seguenti 
funzioni:
a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione e di 
assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi 
dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2) della l. 
249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei 
relativi impianti;
b) formula proposte ed esprime parere sul progetto di rete televisiva 
senza risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9, della l. 
249/1997;
c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende 
adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria 
locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico 
operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della 
Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
d) formula proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione di 
fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all’articolo 9, 
comma 1, della l. 223/1990 e, in caso di incarico da parte della 
Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
e) esprime, entro trenta giorni dal loro invio, parere sui piani dei 
programmi trimestralmente predisposti dalla concessionaria del 
servizio pubblico radiotelevisivo per ciò che concerne quei programmi 
che, direttamente o indirettamente, riguardino la realtà regionale;
f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o 
previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di 
radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;
g) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o 
previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di 
radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;
h) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle 
programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale 
e locale;
i) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione 
fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le 
realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti 
delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i 
concessionari privati;
l) attività di formazione e di ricerca sui temi e sui problemi 
dell’informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;
m) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la 
ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione e l’editoria 
convenzionale o informatica, anche attraverso la stipula di 
convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o 
privati, studiosi ed esperti;
n) vigila, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPA) istituita ai sensi della legge regionale 6 
ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ed altre strutture 
eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e 
regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa 
vigente come compatibili con la salute umana e collabora alla verifica 
che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni 
elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresì, alla 
Giunta regionale l’adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa 
normativa;
o) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari 
del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti 
sono tenuti ad inviare, la tenuta dell’archivio di siti delle 
postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di 
trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
p) cura il censimento dell’editoria regionale, convenzionale o 
informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;
q) cura ricerche e rilevazioni sull’assetto socio-economico delle 
imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle 
relative implicazioni nel mercato;
r) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla 
legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente la diffusione radiofonica e 
televisiva.

	3.	Gli atti assunti dal Corecom, nell'ambito dell'esercizio 
delle funzioni di cui al presente articolo, sono comunicati alla 
Giunta regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

(Funzioni delegate)


	1.	Ai sensi dell’articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 sono 
delegabili dall’Autorità al Corecom le funzioni di garanzia, di 
gestione e di controllo individuate dall’articolo 5 del regolamento 
adottato dall’Autorità con deliberazione 28 aprile 1999, n. 53 e 
successive modifiche nonché da ogni ulteriore provvedimento 
dell’Autorità stessa.

	2.	Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite dall’Autorità 
ed esercitate dal Corecom secondo le modalità indicate nella 
deliberazione dell’Autorità 53/1997.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

(Programma delle attività e relazione)


	1.	Entro il 15 settembre il Corecom presenta al Consiglio 
regionale, per la relativa approvazione ed all’Autorità, per la parte 
relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per 
l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno 
finanziario.

	2.	Entro il 31 marzo il Corecom presenta al Consiglio regionale 
ed all’Autorità per quanto riguarda le funzioni delegate, una 
relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito 
regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed 
editoriale nonché sull’attività svolta nell’anno precedente, dando 
conto nella stessa, anche della gestione della propria dotazione 
finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per 
quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è 
allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del 
Consiglio regionale.

	3.	Il Corecom rende pubblici, attraverso gli opportuni 
strumenti informativi, il Programma di attività e la relazione 
conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e 
sull’attività svolta nell’anno precedente.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

(Forme di consultazione)


	1.	Il Corecom attua, secondo le modalità previste dal 
regolamento di cui all’articolo 8, idonee forme di consultazione con 
la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, 
dell’editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la 
commissione regionale per le pari opportunità, con l’ordine dei 
giornalisti, con gli organi dell’amministrazione scolastica ed 
universitaria, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei 
lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali 
soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso 
incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle 
proprie competenze.

	2.	Il Corecom propone inoltre agli organi regionali lo 
svolgimento di conferenze regionali sull’informazione e sulle 
comunicazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 16

(Autonomia gestionale — Struttura organizzativa)


	1.	Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale 
di attività e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi 
dell’articolo 17, il Corecom ha autonomia gestionale.

	2.	Per l’esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di 
un’apposita struttura organizzativa, istituita presso il Consiglio 
regionale ai sensi della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e 
successive modifiche, posta alle dipendenze funzionali del Corecom.

	3.	Il dirigente della struttura di cui al comma 2 è competente 
in ordine all’adozione degli atti per la gestione amministrativa e 
finanziaria riguardante l’attività del Corecom sulla base delle 
deliberazioni e delle direttive del Corecom stesso.

	4.	La dotazione organica del personale da assegnare alla 
struttura di cui al comma 2 è determinata, nell’ambito della dotazione 
organica del Consiglio regionale, d’intesa con l’Autorità.

	5.	Nell’esplicazione delle sue funzioni il Corecom può, altresì 
avvalersi, nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel 
programma di attività approvato dal Consiglio regionale, della 
consulenza di soggetti od organismi, pubblici o privati, di 
riconosciuta indipendenza e competenza.


 

 

 

 

ARTICOLO 17

(Risorse finanziarie)


	1.	Per l’esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla 
legislazione statale e regionale, il Corecom dispone della dotazione 
finanziaria ad esso assegnata e nei limiti, per ciascuna categoria di 
spesa, degli stanziamenti previsti nel capitolo n. 11105 del bilancio 
regionale.

	2.	Per l’esercizio delle funzioni delegate il Corecom dispone 
delle risorse concordate con l’Autorità nelle convenzioni con cui 
vengono conferite le deleghe. 

 

 

 

 

ARTICOLO 18

(Gestione economica e finanziaria)


	1.	Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale 
di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in 
bilancio, il Corecom ha autonomia gestionale ed operativa. Ad essa si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia 
di amministrazione e di contabilità.

	2.	Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed 
amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza 
del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base 
degli indirizzi impartiti dal Corecom.

 

 

 

 

ARTICOLO 19

(Disposizioni transitorie)


	1.	In sede di prima applicazione della presente legge gli 
organi regionali competenti provvedono all’elezione del Corecom entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

	2.	Fino all’adozione del regolamento interno di cui 
all’articolo 8, restano in vigore le disposizioni vigenti per il 
Co.re.Rat., purché non in contrasto con i principi e le finalità della 
presente legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 20

(Abrogazioni)


	1.	Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la 
presente legge ed in particolare: 
a) la legge regionale 8 giugno 1984, n. 25;
b) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 70 e successive modifiche.


 

 

 

 

ARTICOLO 21

(Dichiarazione d’urgenza)


	1.	La presente legge è dichiarata urgente ai sensi 
dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto 
regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 3 agosto 2001

STORACE

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 2001.