LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 3-08-2001
Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 22
del 10 agosto 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5 DEL 13 agosto 2001 |
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
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ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La presente legge istituisce e disciplina l’organizzazione
ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della
Regione (Corecom), ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31
luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo), ed in conformità con la deliberazione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità,
del 28 aprile 1999, n. 52.
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ARTICOLO 2
(Istituzione e natura)
1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazioni, è istituito il Corecom.
2. Il Corecom è organo funzionale dell’Autorità ed è altresì
organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di sistemi
convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
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ARTICOLO 3
(Composizione e durata)
1. Il Corecom è composto da:
a) il Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare permanente;
b) sei componenti designati dal Consiglio regionale, in modo che sia
garantito il ruolo delle opposizioni consiliari.
2. I componenti del Corecom sono scelti tra soggetti in
possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza,
documentati ed appositamente valutati, nel settore delle
comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e
tecnologici.
3. Il Corecom è costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. I componenti del Corecom non sono immediatamente rieleggibili.
Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai
componenti del Corecom che abbiano svolto la loro funzione per un
periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. Al rinnovo del Corecom si provvede entro quarantacinque
giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine
si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e
successive modifiche.
6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente
del Corecom, il Consiglio regionale procede all’elezione di un nuovo
componente con le modalità di cui al comma 1, lettera b). Il
componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria
del Corecom.
7. In caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza
del Presidente del Corecom, il Presidente della Giunta regionale
provvede alla nomina del nuovo Presidente, con le procedure di cui al
comma 1, lettera a). Il Presidente che subentra resta in carica fino
alla scadenza ordinaria del Corecom.
8 In caso di impedimento del Presidente del Corecom le funzioni
vicarie sono svolte dal componente più anziano di età. Qualora
l’impedimento del Presidente si protragga per un periodo superiore ai
quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo Presidente ai sensi
del comma 1, lettera a).
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ARTICOLO 4
(Incompatibilità)
1. La carica di componente del Corecom è incompatibile con
quella di:
a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del
Consiglio regionale o della Giunta regionale o di quelle provinciali e
comunali;
b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti
pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;
d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti
nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della
pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione
dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia
nazionale sia locale;
e) dipendente regionale;
f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i
soggetti di cui alla lettera d);
g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su
quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o
in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni
relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.
2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle
società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità
di cui al comma 1.
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ARTICOLO 5
(Dimissioni)
1 Le dimissioni dei componenti del Corecom sono presentate,
tramite il Presidente del Corecom, al Presidente del Consiglio
regionale.
2. Il Presidente del Corecom presenta le proprie dimissioni al
Presidente della Giunta regionale che informa il Presidente del
Consiglio regionale.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, ed il Presidente
della Giunta regionale, preso atto delle dimissioni, provvedono agli
adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari
in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.
4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono
comunicate all'Autorità dal Presidente della Giunta regionale, nel
caso del Presidente del Corecom, e dal Presidente del Consiglio
regionale, nel caso degli altri componenti del Corecom.
5. I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino
alla nomina dei loro sostituti.
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ARTICOLO 6
(Decadenza)
1. I componenti del Corecom decadono dall’incarico al
verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicata al
Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso dell’anno
solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate
nell’anno solare;
b) impedimento per un periodo continuativo superiore a quattro mesi;
c) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui
all’articolo 4, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta
giorni.
2. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1
il Presidente del Corecom, provvede a darne tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio regionale, il quale:
a) nei casi indicati al comma 1, lettere a) e b), dichiara
immediatamente la decadenza dell’interessato dalla carica;
b) nel caso indicato al comma 1, lettera c), contesta la causa di
decadenza all’interessato invitandolo a far cessare la situazione di
incompatibilità ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso
inutilmente tale termine dichiara la decadenza dell’interessato dalla
carica.
3. Il Presidente del Consiglio regionale dà immediata
comunicazione dell’avvenuta decadenza al Consiglio stesso che provvede
all’elezione del nuovo componente entro i successivi trenta giorni.
Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via
sostituiva il Presidente del Consiglio regionale.
4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano anche
al Presidente del Corecom. In tal caso spetta al Vice Presidente
provvedere e comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle
condizioni di cui al comma 1 al Presidente della Giunta regionale, il
quale esercita i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio
regionale dal comma 2 e provvede altresì, alla nomina del nuovo
Presidente del Corecom, sentita la competente commissione consiliare
permanente, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza.
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ARTICOLO 7
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente del Corecom:
a) rappresenta il Corecom;
b) convoca il Corecom, determina l'ordine del giorno delle sedute, le
presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse
adottate;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.
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ARTICOLO 8
(Regolamento)
1. Entro trenta giorni dall'insediamento il Corecom adotta un
regolamento interno per l’organizzazione dei lavori che contenga,
oltre alle disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle
sedute, un codice per i componenti che contenga le regole di
deontologia professionale e di comportamento previste per i dipendenti
pubblici. Il regolamento interno disciplina, inoltre, le modalità di
consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici o privati,
operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o
telematiche, della radiotelevisione o dell’informazione su carta o
telematica, nonché il loro comportamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta
regionale ai fini dell'approvazione ed è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione (BUR). Il regolamento entra in vigore il
giorno dopo la pubblicazione.
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ARTICOLO 9
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente del Corecom è attribuita un'indennità mensile
di funzione per dodici mensilità, pari al settanta per cento
dell’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai componenti del Corecom è attribuita un'indennità mensile
di funzione per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento
dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
3. Al componente del Corecom che, ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, assume le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta
giorni, spetta, per il relativo periodo, l'indennità di funzione
prevista al comma 1 per il Presidente.
4. Ai componenti del Corecom che non risiedono nel luogo di
riunione del Corecom è dovuto, per ogni giornata di seduta, il
rimborso delle spese nella misura prevista per i consiglieri
regionali.
5. Ai componenti del Corecom che su incarico del Corecom si
recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il
trattamento economico di missione previsto per i consiglieri
regionali.
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ARTICOLO 10
(Aspettativa)
1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie
funzioni, al Presidente ed ai componenti del Corecom si applica, a
richiesta, l'istituto dell'aspettativa previsto dalla normativa
vigente.
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ARTICOLO 11
(Funzioni proprie e delegate)
1. Il Corecom al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate
dall’articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 in quanto funzionalmente
organo dell’Autorità, è titolare di funzioni proprie e di funzioni
delegate.
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ARTICOLO 12
(Funzioni proprie)
1. Il Corecom esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso
conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare
quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al
Comitato Regionale per i servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).
2. In tale ambito il Corecom svolge tra l’altro le seguenti
funzioni:
a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione e di
assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2) della l.
249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei
relativi impianti;
b) formula proposte ed esprime parere sul progetto di rete televisiva
senza risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9, della l.
249/1997;
c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende
adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria
locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico
operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della
Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
d) formula proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione di
fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all’articolo 9,
comma 1, della l. 223/1990 e, in caso di incarico da parte della
Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
e) esprime, entro trenta giorni dal loro invio, parere sui piani dei
programmi trimestralmente predisposti dalla concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo per ciò che concerne quei programmi
che, direttamente o indirettamente, riguardino la realtà regionale;
f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di
radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;
g) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di
radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;
h) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle
programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale
e locale;
i) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione
fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le
realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti
delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i
concessionari privati;
l) attività di formazione e di ricerca sui temi e sui problemi
dell’informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;
m) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la
ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione e l’editoria
convenzionale o informatica, anche attraverso la stipula di
convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o
privati, studiosi ed esperti;
n) vigila, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente (ARPA) istituita ai sensi della legge regionale 6
ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ed altre strutture
eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e
regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa
vigente come compatibili con la salute umana e collabora alla verifica
che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresì, alla
Giunta regionale l’adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa
normativa;
o) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari
del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti
sono tenuti ad inviare, la tenuta dell’archivio di siti delle
postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di
trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
p) cura il censimento dell’editoria regionale, convenzionale o
informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;
q) cura ricerche e rilevazioni sull’assetto socio-economico delle
imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle
relative implicazioni nel mercato;
r) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente la diffusione radiofonica e
televisiva.
3. Gli atti assunti dal Corecom, nell'ambito dell'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo, sono comunicati alla
Giunta regionale.
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ARTICOLO 13
(Funzioni delegate)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 sono
delegabili dall’Autorità al Corecom le funzioni di garanzia, di
gestione e di controllo individuate dall’articolo 5 del regolamento
adottato dall’Autorità con deliberazione 28 aprile 1999, n. 53 e
successive modifiche nonché da ogni ulteriore provvedimento
dell’Autorità stessa.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite dall’Autorità
ed esercitate dal Corecom secondo le modalità indicate nella
deliberazione dell’Autorità 53/1997.
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ARTICOLO 14
(Programma delle attività e relazione)
1. Entro il 15 settembre il Corecom presenta al Consiglio
regionale, per la relativa approvazione ed all’Autorità, per la parte
relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per
l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno
finanziario.
2. Entro il 31 marzo il Corecom presenta al Consiglio regionale
ed all’Autorità per quanto riguarda le funzioni delegate, una
relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito
regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed
editoriale nonché sull’attività svolta nell’anno precedente, dando
conto nella stessa, anche della gestione della propria dotazione
finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per
quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è
allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del
Consiglio regionale.
3. Il Corecom rende pubblici, attraverso gli opportuni
strumenti informativi, il Programma di attività e la relazione
conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e
sull’attività svolta nell’anno precedente.
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ARTICOLO 15
(Forme di consultazione)
1. Il Corecom attua, secondo le modalità previste dal
regolamento di cui all’articolo 8, idonee forme di consultazione con
la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private,
dell’editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la
commissione regionale per le pari opportunità, con l’ordine dei
giornalisti, con gli organi dell’amministrazione scolastica ed
universitaria, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei
lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali
soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso
incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle
proprie competenze.
2. Il Corecom propone inoltre agli organi regionali lo
svolgimento di conferenze regionali sull’informazione e sulle
comunicazioni.
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ARTICOLO 16
(Autonomia gestionale — Struttura organizzativa)
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale
di attività e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi
dell’articolo 17, il Corecom ha autonomia gestionale.
2. Per l’esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di
un’apposita struttura organizzativa, istituita presso il Consiglio
regionale ai sensi della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e
successive modifiche, posta alle dipendenze funzionali del Corecom.
3. Il dirigente della struttura di cui al comma 2 è competente
in ordine all’adozione degli atti per la gestione amministrativa e
finanziaria riguardante l’attività del Corecom sulla base delle
deliberazioni e delle direttive del Corecom stesso.
4. La dotazione organica del personale da assegnare alla
struttura di cui al comma 2 è determinata, nell’ambito della dotazione
organica del Consiglio regionale, d’intesa con l’Autorità.
5. Nell’esplicazione delle sue funzioni il Corecom può, altresì
avvalersi, nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel
programma di attività approvato dal Consiglio regionale, della
consulenza di soggetti od organismi, pubblici o privati, di
riconosciuta indipendenza e competenza.
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ARTICOLO 17
(Risorse finanziarie)
1. Per l’esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla
legislazione statale e regionale, il Corecom dispone della dotazione
finanziaria ad esso assegnata e nei limiti, per ciascuna categoria di
spesa, degli stanziamenti previsti nel capitolo n. 11105 del bilancio
regionale.
2. Per l’esercizio delle funzioni delegate il Corecom dispone
delle risorse concordate con l’Autorità nelle convenzioni con cui
vengono conferite le deleghe.
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ARTICOLO 18
(Gestione economica e finanziaria)
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale
di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in
bilancio, il Corecom ha autonomia gestionale ed operativa. Ad essa si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia
di amministrazione e di contabilità.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed
amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza
del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base
degli indirizzi impartiti dal Corecom.
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ARTICOLO 19
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge gli
organi regionali competenti provvedono all’elezione del Corecom entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’adozione del regolamento interno di cui
all’articolo 8, restano in vigore le disposizioni vigenti per il
Co.re.Rat., purché non in contrasto con i principi e le finalità della
presente legge.
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ARTICOLO 20
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
presente legge ed in particolare:
a) la legge regionale 8 giugno 1984, n. 25;
b) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 70 e successive modifiche.
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ARTICOLO 21
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto
regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 3 agosto 2001
STORACE
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 2001.
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