LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 24-01-2001
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER
LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 2
del 31 gennaio 2001 |
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
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ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997
n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è
istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le
Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Liguria, al fine di
assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
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ARTICOLO 2
(Natura)
1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo
inserimento nell’organizzazione del Consiglio regionale, è organo
funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, di consulenza,
di supporto e di gestione della Regione per le funzioni ad essa
spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della
comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate,
di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi
o provvedimenti statali e regionali.
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ARTICOLO 3
(Composizione e durata in carica)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal
Presidente e da altri sei componenti. I sette componenti sono scelti
tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal
sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di
settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza
comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali,
giuridici, economici e tecnologici.
2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, con
votazione separata da quella per l’elezione degli altri componenti, su
proposta del Presidente della Giunta regionale d’intesa con il
Presidente del Consiglio regionale.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso
di parità risulta eletto il più anziano di età.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si
applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione
per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del
Comitato, il Consiglio regionale procede all’elezione del sostituto,
che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per
il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto
limitato.
6. In caso che il Comitato si riduca a meno di quattro componenti, si
procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o
dal verificarsi dell’ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o
due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del
componente o contestualmente alla presa d’atto delle dimissioni o alla
deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di
dimissioni del Presidente del Comitato, il Consiglio provvede, sempre
entro sessanta giorni, alla sostituzione a norma del comma 2.
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ARTICOLO 4
(Incompatibilità)
1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del
Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,
Consigliere regionale;
d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, Assessore
comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti
pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e
movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche
o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale,
della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio
risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative
non versa in situazione di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilità.
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ARTICOLO 5
(Decadenza)
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono
dall’incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle
effettuate nell’anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l’interessato non
provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3,
alla contestazione delle cause di decadenza d’ufficio o su
segnalazione del Presidente del Comitato che è tenuto a comunicare il
fatto di cui alla lettera a) del comma 1, nonché, se ne è a
conoscenza, l’esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello
in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per
iscritto all’interessato, con invito a rimuovere la causa di
incompatibilità entro trenta giorni. L’interessato, entro trenta
giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e
controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del
Consiglio regionale provvede all’archiviazione del procedimento
qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata
rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l’adozione del
provvedimento di decadenza negli altri casi.
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ARTICOLO 6
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite
il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate
direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio
regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti
necessari per la sostituzione dei dimissionari.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni
fino all’elezione dei successori.
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ARTICOLO 7
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si
applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale
14 dicembre 1993 n. 55 in materia di nomine.
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ARTICOLO 8
(Comunicazioni)
1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni l’avvenuta elezione del Comitato e del
suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del
Comitato stesso.
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ARTICOLO 9
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l’esecuzione delle sue
deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, le
presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l’autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni
sono esercitate dal componente più anziano di età tra i presenti.
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ARTICOLO 10
(Regolamento interno)
1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
regolamento interno che disciplina:
a) l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la
possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli
componenti;
b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione.
2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1,
un “codice etico” volto a regolare la deontologia dei componenti, dei
dipendenti e degli eventuali consulenti.
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ARTICOLO 11
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente ed agli altri componenti del Comitato è attribuita
un’indennità di funzione, per dodici mensilità, pari, rispettivamente,
al 25 per cento e al 20 per cento dell’indennità annuale lorda
spettante ai Consiglieri regionali.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione
del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle
spese di viaggio nella misura prevista per i Consiglieri regionali.
3. Ai componenti che, su incarico del Comitato, fatta eccezione per i
casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di
residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per
i Consiglieri regionali.
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ARTICOLO 12
(Modalità di esercizio delle funzioni)
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato
dispone della struttura di supporto di cui all’articolo 17; per
l’esercizio delle funzioni delegate si avvale, inoltre,
dell’Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per
territorio, a sensi dell’articolo 3, comma 5 bis, del decreto legge 30
gennaio 1999 n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29
marzo 1999 n. 78.
2. Nell’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità, il Comitato
può avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione
statale di cui può avvalersi l’Autorità.
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ARTICOLO 13
(Funzioni proprie)
1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:
a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale e regionale al
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa nazionale e
regionale, e da provvedimenti dell’Autorità.
2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od
esprimano autonomamente, pareri all’Autorità o ad altri soggetti in
materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali valutano gli
apporti espressi, a norma del presente comma, dal Comitato.
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ARTICOLO 14
(Funzioni delegate)
1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di
controllo delegate dall’Autorità ai sensi della l. 249/1997 e del
Regolamento adottato dall’Autorità stessa in applicazione della
medesima norma.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell’ambito e nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità
al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero
territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
3. L’esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione
di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità,
dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa col Presidente del
Consiglio regionale, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono
specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse
economiche e strumentali assegnate per il loro esercizio.
4. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità per l’esercizio
delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione
dell’entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi
iscritta in un capitolo di spesa intestato “Spese per l’esercizio
delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni al Co.Re.Com.” inserito nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese
assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio
regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973 n. 853 (autonomia
contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto
ordinario), sono inserite apposite voci di spesa per l’attività e le
funzioni, proprie e delegate, del Comitato.
5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato
nell’esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta
violazione delle direttive generali stabilite dall’Autorità, da cui
derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle finalità
indicate dalla l. 249/1997, l’Autorità opera direttamente, in via
sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i
casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l’omissione e per
rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti
conseguenti l’Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del
Consiglio regionale.
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ARTICOLO 15
(Programmazione delle attività del Comitato)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per
l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno
finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate,
con l’indicazione delle connesse spese, è presentata anche
all’Autorità.
2. L’Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il
Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In
conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le
risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del
Consiglio regionale e da porre a disposizione del Comitato.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio
regionale e all’Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale,
nonché sull’attività svolta nell’anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria,
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. Il Comitato, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni,
rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui
al comma 3, lettera a).
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ARTICOLO 16
(Adempimenti a carico dei Comuni)
1. I Comuni trasmettono al Comitato, entro trenta giorni
dall’adozione, i provvedimenti concernenti:
a) le postazioni emittenti radiotelevisive;
b) gli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di
telefonia fissa e mobile.
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ARTICOLO 17
(Dotazione organica)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con
l’Autorità, individua all’interno dell’organizzazione consiliare,
anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa,
la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle
dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia
rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere
integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione
tra l’Ufficio di Presidenza del Consiglio e il Presidente del
Comitato, dall’apporto permanente o speciale di altri uffici del
Consiglio.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è
determinata d’intesa con l’Autorità ed è approvata secondo le vigenti
norme regionali sull’organizzazione. Al reclutamento del personale
occorrente si provvede a norma dell’articolo 1, comma 14, della l.
249/1997.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, nelle more dei
provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale
già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo
(Co.Re.Rat.) di cui alla legge regionale 8 aprile 1991 n. 4 (norme per
il funzionamento del Comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo previsto dalla legge 6 agosto 1990 n. 233).
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi,
nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma
approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od
organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
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ARTICOLO 18
(Gestione economica e finanziaria)
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di
attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha
autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della
struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di
funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa
riguardanti l’attività del Comitato, sono di competenza del dirigente
responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi
impartiti dal Comitato.
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ARTICOLO 19
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede
all’elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell’adozione del regolamento interno di cui
all’articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat..
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ARTICOLO 20
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli
appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio
regionale.
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ARTICOLO 21
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 8 aprile 1991 n. 4;
b) articolo 12 della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova
disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e
Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28
giugno 1994 n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20).
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Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, addì 24 gennaio 2001
BIASOTTI
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