LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27-03-2001
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER
LE COMUNICAZIONI (CORECOM).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 43
del 5 aprile 2001 |
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ARTICOLO 1
(Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni)
1. E’ istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo
1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Comitato regionale
per le Comunicazioni, di seguito nominato CORECOM.
2. Il CORECOM è organo di consulenza e di gestione della Regione,
nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito nominato “Autorità”, al fine di assicurare
le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema
di comunicazioni nel territorio.
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ARTICOLO 2
(Composizione e durata)
1. Il CORECOM è composto da sette membri, di cui uno con funzioni di
Presidente e uno di Vice Presidente, eletti dal Consiglio regionale
tra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed
esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali,
giuridici, economici e tecnologici, che diano altresì garanzia di
assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dagli
interessi di settore.
2. I componenti del CORECOM restano in carica cinque anni e non sono
rieleggibili.
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ARTICOLO 3
(Modalità di elezione del CORECOM)
1. Nella medesima seduta il Consiglio regionale elegge, con votazioni
separate:
a) il Presidente e il Vice Presidente del CORECOM;
b) gli altri membri del CORECOM.
2. Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun
Consigliere scrive in apposite schede un solo nome. Sono eletti
Presidente e Vice Presidente nell’ordine i due candidati che hanno
ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti si procede al
ballottaggio.
3. I componenti del CORECOM di cui alla lettera b) del comma 1 sono
eletti con voto limitato a due terzi.
4. Il Presidente del Consiglio regionale informa l’Autorità
dell’avvenuta elezione e dell’insediamento del CORECOM.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme
di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 così come modificata dalla l.r.
10 gennaio 2000, n. 2, nonché l’articolo 49 del Regolamento interno
del Consiglio regionale.
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ARTICOLO 4
(Incompatibilità)
1. Non possono far parte del CORECOM:
a) i membri del parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei
Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;
b) i funzionari pubblici preposti o assegnati ad uffici cui competa
la vigilanza sugli enti od istituti interessati;
c) i Presidenti e i Direttori generali di enti pubblici anche
economici di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o delle
Giunte regionali, provinciali e comunali;
d) coloro che svolgono le funzioni di segretario, coordinatore o
presidente nazionale, regionale, provinciale o comunale di partiti ed
organizzazioni sindacali o di responsabili del settore informazione
dei medesimi;
e) gli amministratori, i titolari o i loro parenti o affini fino al
quarto grado, i soci o dipendenti di imprese pubbliche o private
operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della
pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione
dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia
nazionale sia locale, e chiunque si trovi in posizione di influenza
dominante nei confronti delle suddette imprese da valutare sia ai
sensi del codice civile, sia sommando alla proprietà dei soggetti
sopra indicati le partecipazioni degli appartenenti allo stesso nucleo
familiare;
f) i dipendenti regionali o degli enti dipendenti dalla Regione;
g) i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con
gli enti e le imprese di cui alle lettere e) ed f).
2. Ciascun componente è tenuto a segnalare immediatamente la
sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano al
Presidente del CORECOM, ai fini di quanto previsto dall’articolo 5; il
Presidente è tenuto a segnalare le incompatibilità che lo riguardano
direttamente al Presidente del Consiglio regionale.
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ARTICOLO 5
(Decadenza)
1. I componenti del CORECOM decadono dall’incarico qualora non
intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al
Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad
un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell’anno
solare.
2. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga una delle cause
di incompatibilità di cui all’articolo 4 e l’interessato non provveda
a determinarne la cessazione, qualora ciò sia possibile in relazione
alla causa medesima.
3. Ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2, la causa di decadenza
è contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale,
con l’invito a presentare proprie osservazioni entro un termine
stabilito e, ove possibile, a far cessare la causa di incompatibilità
entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione
d’ufficio o su segnalazione del Presidente del CORECOM.
5. Trascorso il termine di cui al comma 3 il Presidente del Consiglio
regionale:
a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di
decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;
b) propone l’adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio
regionale negli altri casi.
6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all’interessato,
nonché al Presidente del CORECOM e dell’Autorità.
7. Qualora la causa di decadenza di cui al comma 1 riguardi il
Presidente del CORECOM, la segnalazione di cui al comma 4 è effettuata
dal Vice Presidente.
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ARTICOLO 6
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il
Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio
regionale. Le dimissioni del Presidente del CORECOM sono presentate
direttamente dall’interessato al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni
e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei
componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l’Autorità
delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive
funzioni, sino alla seduta del CORECOM a cui partecipano i nuovi
eletti e comunque non oltre sessanta giorni dalla presa d’atto di cui
al comma 2.
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ARTICOLO 7
(Funzioni del Presidente e del Vice Presidente)
1. Il Presidente del CORECOM:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute,
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
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ARTICOLO 8
(Organizzazione dei lavori)
1. Entro un mese dall’insediamento il CORECOM adotta un regolamento
che disciplina la convocazione e lo svolgimento delle sedute,
definisce un codice etico di comportamento dei componenti, dei
dipendenti e dei consulenti e stabilisce inoltre le modalità di
consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei
settori delle comunicazioni e dell’informazione.
2. Il CORECOM, al fine di rendere più celere e funzionale lo
svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi
componenti compiti istruttori.
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ARTICOLO 9
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita rispettivamente
una indennità mensile lorda di lire 4.500.000 e di lire 2.800.000 per
dodici mensilità.
2. Ai componenti il CORECOM è attribuita una indennità mensile lorda
di lire 2.250.000 per dodici mensilità.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutate ogni tre anni
sulla base dell’indice annuale ISTAT.
4. Ai componenti il CORECOM che non risiedono nel comune di riunione
del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle
spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto
ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un’indennità
chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina
super.
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ARTICOLO 10
(Funzioni)
1. Il CORECOM esercita funzioni proprie, nonché funzioni delegate
dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge
249/1997, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai
Presidenti della Giunta regionale e del CORECOM.
2. Il CORECOM esercita le funzioni proprie ad esso conferite dalla
normativa statale e regionale e in particolare:
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di
assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a, punti 1) e 2) della
legge 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei
relativi piani;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza
risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9, della legge
249/1997;
c) esprime parere preventivo sul programma di cui all’articolo 4
della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 e verifica l’utilizzo delle
agevolazioni ivi previste;
d) esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
e) esprime parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in
tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle
comunicazioni;
f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle
programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale
e locale;
h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione
fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le
realtà culturali e informative della regione, nonché sui contenuti
delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i
concessionari privati;
i) formula proposte ed assume ogni opportuna iniziativa nell’ambito
delle attività di formazione e di ricerca sui temi e problemi
dell’informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;
l) propone alla Regione iniziative atte a stimolare e sviluppare la
formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva;
m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari
del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti
sono tenuti a inviare, la tenuta dell’archivio dei siti delle
postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di
trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
n) cura ricerche e rilevazioni sull’assetto socio-economico delle
imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle
relative implicazioni nel mercato;
o) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale ai sensi
della legge 14 aprile 1975, n. 103.
3. Il CORECOM esercita le funzioni delegate, individuate nelle
apposite convenzioni, con le risorse in esse indicate e secondo le
modalità stabilite dal regolamento dell’Autorità di cui all’articolo
1, comma 13, della legge 249/1997.
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ARTICOLO 11
(Potere sostitutivo)
1. In caso di inadempimento nell’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 10, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale
esercita nei confronti del CORECOM, previa diffida, i necessari poteri
sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.
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ARTICOLO 12
(Programma di attività e relazione)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio
regionale ed all’Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa
delegate, il programma di attività per l’anno successivo, con
l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio
regionale e all’Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle
comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al
settore radiotelevisivo e dell’editoria, nonché sull’attività svolta
nell’anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione
della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle
funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La
predetta relazione è allegata al rendiconto annuale del Consiglio
regionale.
3. Il programma di attività e la relazione conoscitiva sono
pubblicati, a cura del CORECOM, nel Bollettino ufficiale della
Regione.
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ARTICOLO 13
(Forme di partecipazione)
1. Il CORECOM attua idonee forme di partecipazione con la sede
regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
con le associazioni delle emittenti private, dell’editoria locale,
degli utenti e con tutti gli altri soggetti interessati al settore
della comunicazione e dell’informazione, operanti nella regione,
attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano
nelle sue competenze.
2. Il CORECOM promuove altresì lo svolgimento di periodiche conferenze
regionali sull’informazione e le comunicazioni d’intesa con la
Presidenza del Consiglio regionale.
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ARTICOLO 14
(Rapporti istituzionali)
1. In relazione all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il
CORECOM collabora con il Consiglio e la Giunta regionale, nonché con
gli altri organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e
con altri enti e istituzioni competenti in materia, ivi compresa la
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna di cui
alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9.
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ARTICOLO 15
(Dotazione organica, collaborazioni e consulenze)
1. Il CORECOM, per l’esercizio delle sue funzioni, è assistito da
un’apposita struttura da esso dipendente, rientrante fra le strutture
del Consiglio regionale.
2. La dotazione organica è determinata con apposito provvedimento
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d’intesa con
l’Autorità. Il personale della struttura è inquadrato nel ruolo unico
regionale. A seguito della determinazione della dotazione organica,
alla struttura può essere assegnato:
a) personale di ruolo della Regione;
b) personale di ruolo del Ministero di cui all’articolo 1, comma 14,
della legge 249/1997;
c) personale di ruolo degli Enti locali.
3. Il personale di cui al comma 2 è gestito dal CORECOM con le
modalità stabilite per il personale regionale.
4. Nell’espletamento delle sue funzioni il CORECOM può avvalersi della
collaborazione e della consulenza di soggetti o organismi di
riconosciuta indipendenza e competenza.
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ARTICOLO 16
(Autonomia finanziaria e gestionale)
1. Per il funzionamento del CORECOM è iscritto a carico del bilancio
regionale apposito finanziamento, determinato sulla base del programma
di attività di cui all’articolo 12, comma 1, per le finalità di cui
alla presente legge.
2. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità per l’esercizio
delle funzioni delegate sulla base delle determinazioni concordate con
le convenzioni di cui all’articolo 10, comma 1, sono iscritte in
entrata in apposito capitolo di bilancio.
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ARTICOLO 17
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede a decorrere dall’anno 2001, mediante impiego dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 2000/2002 a
carico del capitolo 1340131 e con le risorse di cui al comma 2
dell’articolo 16.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli
occorrenti preordinati ai riflessi della gestione.
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ARTICOLO 18
(Norme transitorie)
1. Fino alla costituzione del CORECOM, le funzioni di cui alla
presente legge sono svolte dal Comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo istituito con l.r. 3 ottobre 1991, n. 32, purché i
suoi membri non versino nelle condizioni di incompatibilità previste
dalla presente legge per i componenti del CORECOM.
2. Nelle more dell’adozione del regolamento interno di cui
all’articolo 8, comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni vigenti per il Comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo.
3. Nelle more della determinazione della dotazione organica della
struttura di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, la stessa è costituita
dal personale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il
servizio radiotelevisivo. Al personale è confermato il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
4. All’insediamento del CORECOM si provvederà entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 19
(Modifiche ed abrogazioni)
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 51/1997 è
sostituita dalla seguente:
“a) del comitato regionale per le comunicazioni;”.
2 I commi 2 e 3 dell’articolo 10 della l.r. 51/1997 sono sostituiti
dai seguenti:
“2. La tenuta e l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1 sono
affidati al Comitato regionale per le comunicazioni.
3. Le imprese radiotelevisive e le testate giornalistiche a stampa
operanti in ambito regionale sono tenute a fornire al Comitato
regionale per le comunicazioni tutte le notizie richieste necessarie
alla compilazione degli elenchi e al costante monitoraggio del sistema
della comunicazione in ambito regionale.”.
3. Sono abrogati con decorrenza dalla data di costituzione del
CORECOM:
a) l’articolo 1 della l.r. 30 giugno 1997, n. 38;
b) la l.r. 3 ottobre 1991, n. 32, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 18 della presente legge.
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Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì 27 marzo 2001.
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