LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 26-08-2002
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER
LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 19
del 31 agosto 2002 |
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
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ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. In attuazione dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio
1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo) è istituito, presso il Consiglio regionale, il
Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito
denominato: Co.Re.Com. e/o Comitato) della Regione Molise,
al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie
funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in
tema di comunicazioni.
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ARTICOLO 2
(Natura)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il
suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo
funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di
seguito denominata: Autorità).
2. Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo
regionale svolge funzioni di garanzie, di consulenza e di
supporto nei confronti della Regione e di gestione per conto
della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi
statali e regionali, nel campo della comunicazione:
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni
delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli
da leggi o provvedimenti statali e regionali.
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ARTICOLO 3
(Composizione e durata in carica)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto di
cinque membri, tutti scelti tra persone che diano garanzia di
assoluta indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale che
dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che
possiedano competenza ed esperienza nel medesimo settore
nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. I componenti del Co.Re.Com. Molise sono eletti dal
Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre
nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del
Co.Re.Com., il Consiglio procede separatamente e con
votazione segreta all'elezione, tra di essi, del Presidente del
Comitato. Risulta eletto Presidente colui che ottiene il maggior
numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano
di età.
4. Il Vicepresidente viene eletto, a votazione segreta, in seno al
Comitato dai suoi componenti. A parità di voti è eletto
Vicepresidente il componente più anziano.
5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni ed
esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato
subentrante. I componenti del Comitato non sono
immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione
non si applica ai componenti del Comitato che abbia svolto la
loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei
mesi.
6. In caso di morte, di dimissioni, di decadenza o di
impedimento di un membro del Comitato, il Consiglio
regionale procede all'elezione del sostituto che resta in carica
fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo
parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.
7. Qualora per qualsiasi motivo rimangano in carica soltanto
due membri, si procede al rinnovo integrale del Comitato.
8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario
del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza
ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al
rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione
anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede
contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla
deliberazione consiliare di decadenza, e comunque entro
sessanta giorni dalla cessazione della carica.
9. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Consiglio
regionale provvede all'elezione del nuovo Presidente nella
prima seduta utile. Qualora il Presidente si dimette anche dalla
carica di componente si procede, nella prima seduta utile, alla
sua sostituzione ed all'elezione di un nuovo Presidente.
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ARTICOLO 4
(Incompatibilità)
1. Non può essere nominato membro del Co.Re.Com. colui
che è:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento
nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta
regionale, consigliere regionale;
d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale,
assessore comunale provinciale, consigliere comunale o
provinciale;
e) Presidente, amministratore o componente di organi direttivi
di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente
capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali,
provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e
movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e
comunale;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese
pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio
della programmazione, a livello sia nazionale che locale.
h) soggetto titolare di contratti a qualunque titolo definiti nel
settore della comunicazione;
i) dipendente della Regione Molise.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente
del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che
possono configurare cause di incompatibilità.
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ARTICOLO 5
(Decadenza)
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono
dall'incarico:
a) qualora non intervengono, senza giustificato motivo, da
comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato
medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di
sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno
solare;
b) qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di
incompatibilità di cui al precedente articolo 4 e l'interessato non
provveda a rimuoverla entro trenta giorni dalla data in cui la
stessa viene contestata.
2. Il Presidente del Comitato è tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Consiglio le cause di
decadenza e di incompatibilità, di cui sia a conoscenza,
eventualmente verificatesi nei confronti dei componenti.
3. Entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza
della causa di decadenza o di incompatibilità, il Presidente del
Consiglio regionale la contesta, per iscritto, all'interessato, con
l'invito, nel primo caso, a formulare osservazioni e
controdeduzioni e, nel secondo caso, a rimuovere la causa di
incompatibilità entro trenta giorni dalla contestazione
medesima.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo,
il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la
causa di decadenza risulti insussistente, ovvero la causa di
incompatibilità sia stata rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al
Consiglio regionale nei casi in cui la causa di decadenza sia
stata definitivamente accertata o la causa di incompatibilità non
sia stata rimossa.
5. Le decisioni di cui al comma 4 del presente articolo sono
comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del
Co.Re.Com. Molise ed all'Autorità.
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ARTICOLO 6
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate,
tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del
Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato
sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio che
ne prende atto e provvede agli adempimenti necessari per la
sostituzione dei dimissionari.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro
funzioni fino all'elezione dei successori.
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ARTICOLO 7
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla
vigente normativa in materia di nomine e designazioni di
competenza regionale.
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ARTICOLO 8
(Comunicazioni)
1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del
Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni
nella composizione del Comitato stesso.
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ARTICOLO 9
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue
deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle
sedute, presiede le adunanze, ne sottoscrive i verbali e le
deliberazioni in esse adottate, provvede a curare i rapporti con
gli Organi regionali e con l'Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
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ARTICOLO 10
(Regolamento interno)
1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il regolamento interno che disciplina:
a) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa
la possibilità di delega di attività preparatorie ed istruttorie ai
singoli componenti;
b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e
dell'informazione.
2. Il Comitato approva, altresì, con la maggioranza di cui al
comma 1, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei
componenti, dei dipendenti assegnati e degli eventuali
consulenti.
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ARTICOLO 11
(Compensi)
1. Al Presidente del Comitato è attribuito un gettone di
presenza
- DI Euro 150,00 (EURO CENTOCINQUANTA/00) LORDI per
ogni seduta e per un massimo di cinquanta sedute annue.
2. Al Vicepresidente ed ai componenti del Comitato il gettone di
presenza è stabilito, rispettivamente, nella misura
- DI Euro 125,00 (EURO CENTOVENTlCINQUE/00), ED Euro
100,00 (EURO CENTO/00) LORDI sempre per un massimo di
50 sedute annue.
3. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del
Comitato spettano, per ogni seduta, i rimborsi delle spese di
viaggio ed eventualmente di missione nelle misure previste per
i dirigenti regionali.
4. Per le frazioni di anno le sedute sono rapportate ai
dodicesimi.
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ARTICOLO 12
(Modalità di esercizio delle funzioni)
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il
Comitato dispone della struttura di supporto prevista all'art. 19
della presente legge. Il Comitato, inoltre, si avvale
dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente
per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5/bis del D.L. 30
gennaio 1999 n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29
marzo 1999, n. 78.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato
si può avvalere di tutti gli organi periferici dell'amministrazione
statale di cui può avvalersi l'Autorità.
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ARTICOLO 13
(Funzioni proprie)
1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso
conferite dalla legislazione statale e regionale, con particolare
riferimento a quelle già spettanti al Comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).
2. In tale ambito operativo il Comitato svolge tra l'altro le
seguenti funzioni:
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale
di assegnazione e ripartizione delle frequenze che l'Autorità
trasmette alla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), n.
1 e n. 2 della legge 31 luglio 1997 n. 249, nonché sui bacini di
utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva
pubblica senza risorse pubblicitarie, così come previsto all'art.
3, comma 9 della Legge n.249/1997;
c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e
ricerche in grado di svolgere una funzione di supporto ai
provvedimenti che la Regione adotta per disporre eventuali
agevolazioni contributive in favore di emittenti radiotelevisive, di
imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nel
territorio regionale;
d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui
piani di programmi predisposti dalla concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo;
e) su richiesta delle competenti commissioni consiliari e dei
titolari dell'iniziativa legislativa, esprime parere circa
l'elaborazione di progetti di legge regionale che disciplinano, in
tutto o in parte, la materia rientrante nel settore delle
comunicazioni;
f) esprime ogni altro eventuale parere richiesto dagli organi
regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di
comunicazioni;
g) formula proposte ed esprime pareri in ordine alle forme di
collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali e
informativi che 0perano territorialmente;
h) formula proposte ed esprime pareri sui contenuti delle
convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in
ambito locale con i concessionari privati.
3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli
organi regionali in tutti i casi in cui gli stessi debbano
esprimere pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie che
interessano il settore delle comunicazioni, o adottino
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:
a) sono tenuti, a norma del presente comma, ad acquisire gli
apporti espressi dal Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o
transitoria, eventualmente con la preventiva fissazione di
indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di
loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.
4. Il Comitato attua idonee forme di consultazione, sulle
materie di sua competenza, con la sede regionale della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le
associazioni delle emittenti private, con le associazioni dei
giornalisti maggiormente rappresentate sul territorio molisano,
con la Commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli
organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri soggetti e
organismi collettivi di rappresentanza interessati al settore
delle comunicazioni.
5. È istituito presso il Co.Re.Com. Molise un Comitato
regionale degli utenti composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti
dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone
particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico,
psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si
sono distinte nell'affermazione dei diritti e della dignità della
persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il
Comitato regionale degli utenti esprime pareri e formula
proposte al Co.Re.Com. Molise, al Consiglio regionale ed alla
.Giunta regionale ed a tutti gli organismi pubblici e privati che
hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in
questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia
dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi
del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di
confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento il
Co.Re.Com. Molise detta criteri per la designazione,
l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, che non
deve essere superiore a undici.
6. Il Comitato assolve anche a funzioni gestionali. In
particolare:
a) cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni delle
emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione
e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
b) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103.
7. Il Comitato provvede, inoltre, alle funzioni di controllo. In
particolare:
a) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di
cui dispone, unitamente all'Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPAM) e agli altri organismi a ciò preposti, alla
vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e
regionale relativamente ai tetti di radiofrequenza compatibili con
la salute umana e verifica che tali tetti, anche per l'effetto
congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengono
superati.
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ARTICOLO 14
(Funzioni delegate)
1. Il Co.Re.Com. Molise esercita tutte le funzioni di gestione, di
garanzia e di controllo comunque delegate dall'Autorità ai sensi
dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del
regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della
medesima norma.
2. In particolare con riferimento alla legge n. 249/1997,
possono essere delegate al Co.Re.Com. le seguenti funzioni:
A) Funzioni consultive in materia di:
1. adozione del regolamento per l'organizzazione e tenuta del
registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma
6, lett. a), n. 5;
2. definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6; lettera a), n. 7;
3. emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di
qualità dei servizi e l'adozione da Parte di ciascun gestore di
una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di
attività, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 2.
4. adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione
dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;
5. predisposizione dello schema di convenzione annessa alla
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1,
comma 6, lett. b), n. 10.
B) Funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:
1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. a), n.5;
2. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art.
1, comma 6. lett. b), n. 13;
3. rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana, di cui all'art. 1, comma 6. lett. a), n. 15;
4. conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di
concessione o autorizzazione in base alla normative vigente, di
cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1;
5. verifica del rispetto della normativa in materia di campagne
elettorali;
6. modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6,
lett. b), n.3,.
7. rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di cui all'art. 1, comma 6. lett. b), n. 4,.
8. rispetto, nel servizio radiotelevisivo, delle norme in materia di
tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;
9. rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b), n.8;
10. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n.
12;
11. rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni
dominanti, di cui all'art. 2.
C) Funzioni istruttorie in materia di:
1. controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett.
a), n. 9;
2. controversie tra ente gestore del servizio di
telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett.
a), n. 10.
D) Funzioni di vigilanza e controllo in materia di:
1. esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di
cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n.3;
2. rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett.
a), n. 8.
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ARTICOLO 15
(Conferimento delle deleghe)
1. L'esercizio delle funzioni delegate, di cui al precedente
articolo 14, è subordinato alla stipulazione di apposite
convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal
Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del
Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Molise
nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate,
nonché le risorse economiche e strumentali assegnate per il
loro esercizio.
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ARTICOLO 16
(Esercizio delle deleghe)
1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.Re.C9m.
nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti
dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento
sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
2. Nell'esercizio della delega il Co.Re.Com. può avvalersi degli
organi periferici dell'amministrazione statale.
3. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio
delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi
iscritta in uno specifico capitolo di spesa intestato: "Spese per
l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità per le garanzie
nelle comunicazioni al Co.Re.Com. Molise" inserito nello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica
riguardante le spese assegnate al funzionamento del
Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio
regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853
(autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle
Regioni a Statuto ordinario), sono inserite apposite voci di
spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del
Comitato.
4. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del
Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di
ripetute violazioni delle direttive generali stabilite dall'Autorità,
da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento
delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato
e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine
per rimuovere l'omissione o rettificare gli atti assunti in
violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del
presente articolo.
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ARTICOLO 17
(Programmazione delle attività del Comitato)
1. Il Co.Re.Com. Molise presenta, entro il 15 settembre di ogni
anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la
relativa approvazione, il programma di attività per l'anno
successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è
presentata anche all'Autorità.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa
anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il
programma e in conformità allo stesso determina i mezzi e le
risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del
Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al
Consiglio regionale e all'Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito
regionale nonché sulle attività svolte nell'anno precedente; .
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione
finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del
Consiglio regionale.
4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti più
opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione
annuale, di cui al comma 3, lettera a).
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ARTICOLO 18
(Rapporti con le istituzioni)
1. Nell'esercizio delle funzioni, di cui agli articoli 13 e 14 della
presente legge, il Co.Re.Com. Molise collabora e si rapporta
con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e
con altri enti ed istituzioni.
2. Il Co.Re.Com. Molise intrattiene e sviluppa rapporti di
collaborazione e consultazione con i Co.Re.Com. delle altre
regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di
coordinamento e di collaborazione organizzati a livello
nazionale o interregionale e partecipa alle loro attività.
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ARTICOLO 19
(Dotazione organica)
1. È istituito l'Ufficio del Co.Re.Com.. L'ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno
dell'organizzazione del Consiglio regionale, anche con
opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la
struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle
dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena
autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura
può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le
procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente
o speciale di altri uffici del Consiglio.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 del
presente articolo, è determinata d'intesa con l'Autorità, con il
Presidente del Comitato e con il Segretario Generale del
Consiglio, valutando prioritariamente le professionalità e le
competenze acquisite nella struttura del Co.Re.Rat. Molise.
All'eventuale reclutamento del personale ulteriormente
occorrente si provvede a norma dell'art. 1, comma 14 della
legge n. 249/1997.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 della presente
legge, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il
Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato
regionale per il servizio radiotelevisivo (Co.Re.Rat. - Molise) di
cui al regolamento interno di funzionamento approvato con
deliberazione del Consiglio regionale del 21 marzo 1978,
n.108.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato può
avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel
programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
di soggetti ed organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza.
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ARTICOLO 20
(Gestione economica e finanziaria)
1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma
annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il
Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il
dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal
Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi
delle norme di contabilità regionale.
2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa,
riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del
dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base
degli indirizzi impartiti dal Comitato.
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ARTICOLO 21
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale
provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e
con le procedure previste dall'art. 3 della presente legge, le
funzioni proprie e delegate di cui agli articoli 13 e 14, sono
attribuite al Co.Re.Rat..
3. Nelle more dell'adozione del regolamento interno, di cui
all'art. lO della presente legge, restano in vigore, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat..
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ARTICOLO 22
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli
appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del
Consiglio regionale.
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ARTICOLO 23
(Abrogazione di norme)
1. È abrogata la legge regionale del 2 settembre 1977 n. 27,
recante: "Norme per l'organizzazione e il funzionamento del
Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo".
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ARTICOLO 24
(Pubblicazione)
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
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Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
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