REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 26-08-2002

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 19
del 31 agosto 2002
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

 

 

 

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. 	In attuazione dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 
1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo) è istituito, presso il Consiglio regionale, il 
Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito 
denominato: Co.Re.Com. e/o Comitato) della Regione Molise, 
al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie 
funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in 
tema di comunicazioni. 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Natura)

1. 	Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il 
suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo 
funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di 
seguito denominata: Autorità). 
2. 	Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo 
regionale svolge funzioni di garanzie, di consulenza e di 
supporto nei confronti della Regione e di gestione per conto 
della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi 
statali e regionali, nel campo della comunicazione: 
3. 	Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni 
delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli 
da leggi o provvedimenti statali e regionali. 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Composizione e durata in carica)

1. 	Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto di 
cinque membri, tutti scelti tra persone che diano garanzia di 
assoluta indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale che 
dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che 
possiedano competenza ed esperienza nel medesimo settore 
nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici. 
2. 	I componenti del Co.Re.Com. Molise sono eletti dal 
Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre 
nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età. 
3. 	Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del 
Co.Re.Com., il Consiglio procede separatamente e con 
votazione segreta all'elezione, tra di essi, del Presidente del 
Comitato. Risulta eletto Presidente colui che ottiene il maggior 
numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano 
di età. 
4. 	Il Vicepresidente viene eletto, a votazione segreta, in seno al 
Comitato dai suoi componenti. A parità di voti è eletto 
Vicepresidente il componente più anziano. 
5. 	I componenti del Comitato restano in carica cinque anni ed 
esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato 
subentrante. I componenti del Comitato non sono 
immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione 
non si applica ai componenti del Comitato che abbia svolto la 
loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei 
mesi. 
6. 	In caso di morte, di dimissioni, di decadenza o di 
impedimento di un membro del Comitato, il Consiglio 
regionale procede all'elezione del sostituto che resta in carica 
fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo 
parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato. 
7. 	Qualora per qualsiasi motivo rimangano in carica soltanto 
due membri, si procede al rinnovo integrale del Comitato. 
8. 	Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario 
del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza 
ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al 
rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione 
anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede 
contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla 
deliberazione consiliare di decadenza, e comunque entro 
sessanta giorni dalla cessazione della carica. 
9. 	In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Consiglio 
regionale provvede all'elezione del nuovo Presidente nella 
prima seduta utile. Qualora il Presidente si dimette anche dalla 
carica di componente si procede, nella prima seduta utile, alla 
sua sostituzione ed all'elezione di un nuovo Presidente. 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

(Incompatibilità)

1. 	Non può essere nominato membro del Co.Re.Com. colui 
che è: 
a) 		membro del Parlamento europeo o del Parlamento 
nazionale; 
b) 		componente del Governo nazionale; 
c) 	Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta 
regionale, consigliere regionale; 
d) 	Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, 
assessore comunale provinciale, consigliere comunale o 
provinciale; 
e) 	Presidente, amministratore o componente di organi direttivi 
di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente 
capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, 
provinciali o comunali; 
f) 	detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e 
movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e 
comunale; 
g) 	amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese 
pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle 
telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche 
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio 
della programmazione, a livello sia nazionale che locale. 
h) 	soggetto titolare di contratti a qualunque titolo definiti nel 
settore della comunicazione; 
i) 	dipendente della Regione Molise. 
2. 	Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare 
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente 
del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che 
possono configurare cause di incompatibilità. 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

(Decadenza)

1. 	Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono 
dall'incarico: 
a) 	qualora non intervengono, senza giustificato motivo, da 
comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato 
medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di 
sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno 
solare; 
b) 	qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di 
incompatibilità di cui al precedente articolo 4 e l'interessato non 
provveda a rimuoverla entro trenta giorni dalla data in cui la 
stessa viene contestata. 
2.	 Il Presidente del Comitato è tenuto a comunicare 
tempestivamente al Presidente del Consiglio le cause di 
decadenza e di incompatibilità, di cui sia a conoscenza, 
eventualmente verificatesi nei confronti dei componenti. 
3. 	Entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza 
della causa di decadenza o di incompatibilità, il Presidente del 
Consiglio regionale la contesta, per iscritto, all'interessato, con 
l'invito, nel primo caso, a formulare osservazioni e 
controdeduzioni e, nel secondo caso, a rimuovere la causa di 
incompatibilità entro trenta giorni dalla contestazione 
medesima. 
4. 	Trascorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, 
il Presidente del Consiglio regionale: 
a) 	provvede all'archiviazione del procedimento qualora la 
causa di decadenza risulti insussistente, ovvero la causa di 
incompatibilità sia stata rimossa; 
b) 	propone l'adozione del provvedimento di decadenza al 
Consiglio regionale nei casi in cui la causa di decadenza sia 
stata definitivamente accertata o la causa di incompatibilità non 
sia stata rimossa. 
5. 	Le decisioni di cui al comma 4 del presente articolo sono 
comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del 
Co.Re.Com. Molise ed all'Autorità. 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

(Dimissioni)

1. 	Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, 
tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del 
Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato 
sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio che 
ne prende atto e provvede agli adempimenti necessari per la 
sostituzione dei dimissionari. 
2. 	I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro 
funzioni fino all'elezione dei successori. 


 

 

 

 

ARTICOLO 7

(Rinvio)

1. 	Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente 
legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla 
vigente normativa in materia di nomine e designazioni di 
competenza regionale. 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

(Comunicazioni)

1. 	Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del 
Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni 
nella composizione del Comitato stesso. 

 

 

 

 

ARTICOLO 9

(Funzioni del Presidente)

1. 	Il Presidente del Comitato: 
a) 	rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue 
deliberazioni; 
b) 	convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle 
sedute, presiede le adunanze, ne sottoscrive i verbali e le 
deliberazioni in esse adottate, provvede a curare i rapporti con 
gli Organi regionali e con l'Autorità. 
2.	In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue 
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. 

 

 

 

 

ARTICOLO 10

(Regolamento interno)

1. 	Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, il regolamento interno che disciplina: 
a) 	l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa 
la possibilità di delega di attività preparatorie ed istruttorie ai 
singoli componenti; 
b) 	le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e 
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e 
dell'informazione. 
2. 	Il Comitato approva, altresì, con la maggioranza di cui al 
comma 1, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei 
componenti, dei dipendenti assegnati e degli eventuali 
consulenti. 

 

 

 

 

ARTICOLO 11

(Compensi)

1. 	Al Presidente del Comitato è attribuito un gettone di 
presenza 
- DI Euro 150,00 (EURO CENTOCINQUANTA/00) LORDI per 
ogni seduta e per un massimo di cinquanta sedute annue. 
2. 	Al Vicepresidente ed ai componenti del Comitato il gettone di 
presenza è stabilito, rispettivamente, nella misura 
- DI Euro 125,00 (EURO CENTOVENTlCINQUE/00), ED Euro 
100,00 (EURO CENTO/00) LORDI sempre per un massimo di 
50 sedute annue. 
3. 	Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del 
Comitato spettano, per ogni seduta, i rimborsi delle spese di 
viaggio ed eventualmente di missione nelle misure previste per 
i dirigenti regionali. 
4. 	Per le frazioni di anno le sedute sono rapportate ai 
dodicesimi. 

 

 

 

 

ARTICOLO 12

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1.	Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il 
Comitato dispone della struttura di supporto prevista all'art. 19 
della presente legge. Il Comitato, inoltre, si avvale 
dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente 
per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5/bis del D.L. 30 
gennaio 1999 n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 
marzo 1999, n. 78. 
2. 	Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato 
si può avvalere di tutti gli organi periferici dell'amministrazione 
statale di cui può avvalersi l'Autorità. 

 

 

 

 

ARTICOLO 13

(Funzioni proprie)

1. 	Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso 
conferite dalla legislazione statale e regionale, con particolare 
riferimento a quelle già spettanti al Comitato regionale per i 
servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.). 
2. 	In tale ambito operativo il Comitato svolge tra l'altro le 
seguenti funzioni: 
a) 	formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale 
di assegnazione e ripartizione delle frequenze che l'Autorità 
trasmette alla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), n. 
1 e n. 2 della legge 31 luglio 1997 n. 249, nonché sui bacini di 
utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti; 
b) 	formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva 
pubblica senza risorse pubblicitarie, così come previsto all'art. 
3, comma 9 della Legge n.249/1997; 
c) 	su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e 
ricerche in grado di svolgere una funzione di supporto ai 
provvedimenti che la Regione adotta per disporre eventuali 
agevolazioni contributive in favore di emittenti radiotelevisive, di 
imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nel 
territorio regionale; 
d) 	esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui 
piani di programmi predisposti dalla concessionaria del 
servizio pubblico radiotelevisivo; 
e) 	su richiesta delle competenti commissioni consiliari e dei 
titolari dell'iniziativa legislativa, esprime parere circa 
l'elaborazione di progetti di legge regionale che disciplinano, in 
tutto o in parte, la materia rientrante nel settore delle 
comunicazioni; 
f) 	esprime ogni altro eventuale parere richiesto dagli organi 
regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di 
comunicazioni; 
g) 	formula proposte ed esprime pareri in ordine alle forme di 
collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali e 
informativi che 0perano territorialmente; 
h) formula proposte ed esprime pareri sui contenuti delle 
convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in 
ambito locale con i concessionari privati. 
3. 	Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli 
organi regionali in tutti i casi in cui gli stessi debbano 
esprimere pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie che 
interessano il settore delle comunicazioni, o adottino 
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali: 
a) 	sono tenuti, a norma del presente comma, ad acquisire gli 
apporti espressi dal Comitato; 
b) 	possono delegare al Comitato, in via permanente o 
transitoria, eventualmente con la preventiva fissazione di 
indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di 
loro competenza in materie interessanti le comunicazioni. 
4. 	Il Comitato attua idonee forme di consultazione, sulle 
materie di sua competenza, con la sede regionale della 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le 
associazioni delle emittenti private, con le associazioni dei 
giornalisti maggiormente rappresentate sul territorio molisano, 
con la Commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli 
organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri soggetti e 
organismi collettivi di rappresentanza interessati al settore 
delle comunicazioni. 
5. 	È istituito presso il Co.Re.Com. Molise un Comitato 
regionale degli utenti composto da esperti designati dalle 
associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti 
dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone 
particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, 
psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si 
sono distinte nell'affermazione dei diritti e della dignità della 
persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il 
Comitato regionale degli utenti esprime pareri e formula 
proposte al Co.Re.Com. Molise, al Consiglio regionale ed alla 
.Giunta regionale ed a tutti gli organismi pubblici e privati che 
hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in 
questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia 
dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi 
del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di 
confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento il 
Co.Re.Com. Molise detta criteri per la designazione, 
l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale 
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, che non 
deve essere superiore a undici. 
6. 	Il Comitato assolve anche a funzioni gestionali. In 
particolare: 
a) 	cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni delle 
emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione 
e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile; 
b) 	regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla 
legge 14 aprile 1975, n. 103. 
7.	 Il Comitato provvede, inoltre, alle funzioni di controllo. In 
particolare: 
a) 	collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di 
cui dispone, unitamente all'Agenzia regionale per la protezione 
ambientale (ARPAM) e agli altri organismi a ciò preposti, alla 
vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e 
regionale relativamente ai tetti di radiofrequenza compatibili con 
la salute umana e verifica che tali tetti, anche per l'effetto 
congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengono 
superati. 

 

 

 

 

ARTICOLO 14

(Funzioni delegate)

1. 	Il Co.Re.Com. Molise esercita tutte le funzioni di gestione, di 
garanzia e di controllo comunque delegate dall'Autorità ai sensi 
dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del 
regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della 
medesima norma. 
2. 	In particolare con riferimento alla legge n. 249/1997, 
possono essere delegate al Co.Re.Com. le seguenti funzioni: 
A) 	Funzioni consultive in materia di: 

1. 	adozione del regolamento per l'organizzazione e tenuta del 
registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 
6, lett. a), n. 5; 
2. 	definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per 
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di 
telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6; lettera a), n. 7; 
3. 	emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di 
qualità dei servizi e l'adozione da Parte di ciascun gestore di 
una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di 
attività, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 2. 
4. 	adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione 
dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12; 
5. 	predisposizione dello schema di convenzione annessa alla 
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, 
comma 6, lett. b), n. 10.
B) 	Funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di: 

1. 	tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui 
all'art. 1, comma 6, lett. a), n.5; 
2. 	monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 
1, comma 6. lett. b), n. 13; 
3. 	rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute 
umana, di cui all'art. 1, comma 6. lett. a), n. 15; 
4. 	conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti 
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di 
concessione o autorizzazione in base alla normative vigente, di 
cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1; 
5. 	verifica del rispetto della normativa in materia di campagne 
elettorali; 
6.	 modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la 
pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, 
lett. b), n.3,. 
7. 	rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per 
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, 
di cui all'art. 1, comma 6. lett. b), n. 4,. 
8. 	rispetto, nel servizio radiotelevisivo, delle norme in materia di 
tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6; 
9. 	rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui 
all'art. 1, comma 6, lett. b), n.8; 
10.	 rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla 
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di 
comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 
12; 
11.	rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni 
dominanti, di cui all'art. 2.

C) 	Funzioni istruttorie in materia di: 

1. 	controversie in tema di interconnessione e accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. 
a), n. 9; 
2. 	controversie tra ente gestore del servizio di 
telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. 
a), n. 10.

D) 	Funzioni di vigilanza e controllo in materia di: 

1. 	esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di 
cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n.3; 
2. 	rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. 
a), n. 8.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

(Conferimento delle deleghe)

1. 	L'esercizio delle funzioni delegate, di cui al precedente 
articolo 14, è subordinato alla stipulazione di apposite 
convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal 
Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del 
Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Molise 
nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, 
nonché le risorse economiche e strumentali assegnate per il 
loro esercizio. 

 

 

 

 

ARTICOLO 16

(Esercizio delle deleghe)

1.	 Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.Re.C9m. 
nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti 
dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento 
sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati. 
2. 	Nell'esercizio della delega il Co.Re.Com. può avvalersi degli 
organi periferici dell'amministrazione statale. 
3. 	Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio 
delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione 
dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi 
iscritta in uno specifico capitolo di spesa intestato: "Spese per 
l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni al Co.Re.Com. Molise" inserito nello stato 
di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica 
riguardante le spese assegnate al funzionamento del 
Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio 
regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 
(autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle 
Regioni a Statuto ordinario), sono inserite apposite voci di 
spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del 
Comitato. 
4. 	In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del 
Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di 
ripetute violazioni delle direttive generali stabilite dall'Autorità, 
da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento 
delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera 
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato 
e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine 
per rimuovere l'omissione o rettificare gli atti assunti in 
violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

 

 

 

 

ARTICOLO 17

(Programmazione delle attività del Comitato)

1.	 Il Co.Re.Com. Molise presenta, entro il 15 settembre di ogni 
anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la 
relativa approvazione, il programma di attività per l'anno 
successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 
La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è 
presentata anche all'Autorità. 
2. 	L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa 
anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il 
programma e in conformità allo stesso determina i mezzi e le 
risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del 
Consiglio e da porre a disposizione del Comitato. 
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al 
Consiglio regionale e all'Autorità: 
a) 	una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito 
regionale nonché sulle attività svolte nell'anno precedente; . 
b) 	il rendiconto della gestione della propria dotazione 
finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del 
Consiglio regionale. 
4. 	Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti più 
opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione 
annuale, di cui al comma 3, lettera a). 

 

 

 

 

ARTICOLO 18

(Rapporti con le istituzioni)

1. 	Nell'esercizio delle funzioni, di cui agli articoli 13 e 14 della 
presente legge, il Co.Re.Com. Molise collabora e si rapporta 
con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e 
con altri enti ed istituzioni. 
2. 	Il Co.Re.Com. Molise intrattiene e sviluppa rapporti di 
collaborazione e consultazione con i Co.Re.Com. delle altre 
regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di 
coordinamento e di collaborazione organizzati a livello 
nazionale o interregionale e partecipa alle loro attività. 

 

 

 

 

ARTICOLO 19

(Dotazione organica)

1. 	È istituito l'Ufficio del Co.Re.Com.. L'ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno 
dell'organizzazione del Consiglio regionale, anche con 
opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la 
struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle 
dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena 
autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura 
può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le 
procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del 
Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente 
o speciale di altri uffici del Consiglio. 
2. 	La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 del 
presente articolo, è determinata d'intesa con l'Autorità, con il 
Presidente del Comitato e con il Segretario Generale del 
Consiglio, valutando prioritariamente le professionalità e le 
competenze acquisite nella struttura del Co.Re.Rat. Molise. 
All'eventuale reclutamento del personale ulteriormente 
occorrente si provvede a norma dell'art. 1, comma 14 della 
legge n. 249/1997. 
3. 	Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 della presente 
legge, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il 
Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato 
regionale per il servizio radiotelevisivo (Co.Re.Rat. - Molise) di 
cui al regolamento interno di funzionamento approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del 21 marzo 1978, 
n.108. 
4. 	Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato può 
avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel 
programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, 
di soggetti ed organismi di riconosciuta indipendenza e 
competenza. 

 

 

 

 

ARTICOLO 20

(Gestione economica e finanziaria)

1. 	Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma 
annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il 
Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il 
dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal 
Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi 
delle norme di contabilità regionale. 
2. 	Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, 
riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del 
dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base 
degli indirizzi impartiti dal Comitato. 

 

 

 

 

ARTICOLO 21

(Norma transitoria)

1. 	In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale 
provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
2. 	Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e 
con le procedure previste dall'art. 3 della presente legge, le 
funzioni proprie e delegate di cui agli articoli 13 e 14, sono 
attribuite al Co.Re.Rat.. 
3.	 Nelle more dell'adozione del regolamento interno, di cui 
all'art. lO della presente legge, restano in vigore, in quanto 
compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.. 

 

 

 

 

ARTICOLO 22

(Copertura finanziaria)

1. 	Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli 
appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del 
Consiglio regionale. 

 

 

 

 

ARTICOLO 23

(Abrogazione di norme)

1. 	È abrogata la legge regionale del 2 settembre 1977 n. 27, 
recante: "Norme per l'organizzazione e il funzionamento del 
Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo". 

 

 

 

 

ARTICOLO 24

(Pubblicazione)

1. 	La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 

 

 

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.