LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-2001
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per
le Comunicazioni.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 2
del 10 gennaio 2001
SUPPLEMENTO |
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
|
Capo I.
OGGETTO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio
1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo), nonchè delle Deliberazioni dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni n. 52 (Individuazione degli indirizzi
generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni), e n. 53
(Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie
di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni
delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni), del 28 aprile
1999 è istituito presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale
per le Comunicazioni di seguito denominato CO.RE.COM., al fine di
assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
|
ARTICOLO 2
(Natura)
1. Il CO.RE.COM., fermo restando il suo inserimento
nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità " ed
è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della
Regione in materia di comunicazioni.
|
ARTICOLO 3
(Composizione e durata in carica)
1. Il CO.RE.COM. è costituito da sette componenti, scelti tra
persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel
campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza
ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali,
giuridici, economici e tecnologici.
2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a
votazione segreta, con voto limitato a cinque. In caso di parità
risulta eletto il più anziano di età .
3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il
Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo
interno, del Presidente del CO.RE.COM.. Risulta eletto colui che
riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il
più anziano d'età.
4. I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e
non sono immediatamente rieleggibili.
5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità
dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM..
6. In caso che il CO.RE.COM. si riduca a tre componenti, si procede
al rinnovo integrale del CO.RE.COM. stesso.
7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del
CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria
o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente
alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di
decadenza del componente.
8. In caso di dimissioni del Presidente del CO.RE.COM.:
a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del
CO.RE.COM., il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma
dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo
Presidente;
b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il
Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima
seduta utile, a norma del comma 3.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si
applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale
23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi
pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i
soggetti nominati) e successive modificazioni.
|
ARTICOLO 4
(Incompatibilità )
1. I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti
incompatibilità limitatamente al solo periodo del mandato:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del
Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali
e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale,
Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non
economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da
parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte
regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di
rappresentanza in partiti e movimenti politici;
b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i
dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore
radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità,
dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio
della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di
rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i
soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque
titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in
società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM..
2. Ciascun componente del CO.RE.COM. è tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilità .
|
ARTICOLO 5
(Decadenza)
1. I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico qualora non
intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al
Presidente del CO.RE.COM. medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad
un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso
dell'anno solare.
2. I componenti del CO.RE.COM. decadono altresì qualora sopravvenga
nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui
all'articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.
3. La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d'ufficio
è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale
con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine
stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta
giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. Il Presidente del Consiglio regionale procede , sia d'ufficio sia
su segnalazione del Presidente del CO.RE.COM., alla contestazione
all'interessato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1
nonchè , se ne è a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di
decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del
Consiglio regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di
decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2,
rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio
regionale negli altri casi.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e,
per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. e all'Autorità .
6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente
del CO.RE.COM. medesimo.
|
ARTICOLO 6
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti del CO.RE.COM. sono presentate,
tramite il Presidente del CO.RE.COM. stesso, al Presidente del
Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del CO.RE.COM. sono
presentate, direttamente dall'interessato, al Presidente del Consiglio
regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni
e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei
componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità
delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni
fino all'elezione dei successori.
|
ARTICOLO 7
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente del CO.RE.COM.:
a) rappresenta il CO.RE.COM. e cura l'esecuzione delle sue
deliberazioni;
b) convoca il CO.RE.COM., determina l'ordine del giorno delle sedute,
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità .
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative
funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.
|
ARTICOLO 8
(Regolamento e codice etico)
1. Entro un mese dall'insediamento il CO.RE.COM., con regolamento
interno, definisce il proprio funzionamento nonchè i criteri e le
modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati,
operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Sino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni del regolamento già in uso al Comitato di
cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1 (Istituzione e
funzionamento del Comitato regionale per la comunicazione e
l'informazione).
3. Il CO.RE.COM. approva altresì un "codice etico" volto a regolare
la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.
|
ARTICOLO 9
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente e ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita
un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, il cui importo
è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento
all'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.
2. Nel caso in cui il Presidente del CO.RE.COM. sia assente o
impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di
età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del
Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.
3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni,
al Presidente del CO.RE.COM. si applica l'istituto dell'aspettativa
prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può
essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di
incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del
CO.RE.COM..
4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la
propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM.
è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di
viaggio previsto per i Consiglieri regionali.
5. Ai componenti del CO.RE.COM. che su incarico del CO.RE.COM., per
ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle
sedute del CO.RE.COM. medesimo, si recano in località diverse da
quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione
previsto per i Consiglieri regionali.
|
Capo II.
FUNZIONI DEL CO.RE.COM.
ARTICOLO 10
(Funzioni)
1. Il CO.RE.COM. è titolare di funzioni proprie e di funzioni
delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della l. 249/1997.
|
ARTICOLO 11
(Funzioni delegate)
1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo
delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l.
249/1997 e del "Regolamento relativo alla definizione delle materie di
competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione
delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni" di cui
all'allegato A alla deliberazione 53 del 28 aprile 1999.
2. In particolare, con riferimento alla l. 249/1997, possono essere
delegate al CO.RE.COM. le funzioni di seguito elencate:
a) funzioni consultive in materia di:
1) adozione del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
Registro degli operatori di Comunicazione di cui all'articolo 1, comma
6, lettera a) n. 5;
2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 7;
3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di
qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di
una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di
attività , di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 2;
4) adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;
5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo
1, comma 6, lettera b) n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:
1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;
2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1) fenomeni di interferenza elettromagnetica, di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera a) n. 3;
2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera a) n. 8;
3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 15;
4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b) n. 1;
5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne
elettorali;
6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma
6, lettera b) n. 3;
7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 4;
8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di
tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6;
9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 8;
10) rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;
11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni
dominanti, di cui all'articolo 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di:
1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera a) n. 9;
2) controversie tra Ente gestore del servizio di telecomunicazione ed
utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 10.
|
ARTICOLO 12
(Conferimento della delega)
1. Le funzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono delegate al
CO.RE.COM. mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo
2 del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sottoscritte dal
Presidente dell'Autorità , dal Presidente del Consiglio regionale e
dal Presidente del CO.RE.COM., nelle quali sono specificate le singole
funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio
delle medesime.
2. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del
CO.RE.COM. nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di
ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità ,
da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle
finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente,
in via sostitutiva, previa contestazione al CO.RE.COM. e assegnazione,
salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere
l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei
principi e criteri direttivi di cui alle funzioni delegate. Della
contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
|
ARTICOLO 13
(Esercizio della delega)
1. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell'ambito e
nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità ,
avvalendosi, in piena autonomia ed indipendenza, delle strutture
funzionali di cui all'articolo 17.
2. Nell'esercizio della delega il CO.RE.COM. può avvalersi degli
organi periferici dell'Amministrazione statale di cui all'articolo 3,
comma 2 del Regolamento indicato all'articolo 1.
|
ARTICOLO 14
(Funzioni proprie))
1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni proprie di seguito elencate:
a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. In
particolare:
1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di
assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) nn. 1 e 2 della l.
249/1997, nonchè sui bacini d'utenza e sulla localizzazione dei
relativi impianti, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di
competenza regionale, previa verifica di compatibilità con gli
indirizzi previsti nelle norme di settore in materia di pianificazione
territoriale e ambientale;
2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza
risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l.
249/1997;
3) cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la
Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti
radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione,
operanti nella regione;
4) monitora l'utilizzo dei fondi per la pubblicità degli enti
pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.
223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),
presentando rapporti periodici;
5) predispone analisi e ricerche specifiche a supporto
dell'elaborazione delle proposte di legge regionali attinenti,
interamente o parzialmente, al settore delle comunicazioni;
6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche
e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed
istituzioni e organismi culturali oppure operanti nel settore
dell'informazione, nonchè sui contenuti delle convenzioni che possono
essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari
privati;
8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e
la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale,
anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la
comunicazione;
9) cura ed è autorizzato a diffondere ricerche e rilevazioni
sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a
livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando
rapporti periodici agli Organi della Regione;
b) funzioni gestionali:
1) collabora all'aggiornamento del catasto regionale degli impianti
fissi radioelettrici all'interno del Sistema Informativo Regionale
Ambientale, in armonia con le previsioni normative nazionali e
regionali di settore;
2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva);
3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle
imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi della
legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l'informazione
locale), ed è altresì autorizzato a diffonderne i contenuti;
4) in collaborazione con gli Organi regionali può svolgere indagini
conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare
riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura e ne
cura la pubblicazione;
c) funzioni di controllo:
1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di
cui dispone, insieme con l'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale (ARPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla
vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale regionale
relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, e
verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati. Le modalità di collaborazione
verranno precisate nei provvedimenti regionali da adottarsi in materia
di tutela ambientale e protezione dall'inquinamento elettromagnetico.
|
ARTICOLO 15
(Programmazione delle attività del CO.RE.COM.)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al
Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed alla Autorità
per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di
attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta agli Organi
della Regione e all'Autorità , per la parte concernente le funzioni da
essa delegate:
a) una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in
ambito regionale, con particolare riferimento al settore
radiotelevisivo e dell'editoria, nonchè sull'attività svolta
nell'anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria,
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
3. Il CO.RE.COM., d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni,
rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui
ai commi 1 e 2.
|
ARTICOLO 16
(Collaborazione con i Comuni)
1. I Comuni comunicano al CO.RE.COM. i provvedimenti di rispettiva
competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive nonché
gli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia
fissa e mobile.
2. Il CO.RE.COM. collabora con l'ARPA , i Comuni e le Amministrazioni
Provinciali, nell'attività di controllo e vigilanza nel rispetto
della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti delle
radiofrequenze e delle emissioni elettromagnetiche.
|
Capo III.
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO
ARTICOLO 17
(Dotazione organica)
1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di
un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed
individuata ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme
sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale
regionale).
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è
determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
acquisito il parere dell'Autorità , apportando le necessarie
variazioni in aumento alla dotazione organica del Consiglio regionale
vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
|
ARTICOLO 18
(Norma transitoria)
1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, la struttura operativa del Comitato è costituita dal personale,
attualmente in servizio, assegnato al Comitato Regionale per la
Comunicazione e l'Informazione (CO.RE.CO.IN.) di cui alla l.r. 1/1997,
eventualmente integrato dal personale del Ministero delle
Comunicazioni e dell'Ente Poste italiane trasferito ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, della l. 249/1997.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio
regionale procede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro 60
giorni dall'entrata in vigore della stessa.
|
ARTICOLO 19
(Norma finanziaria)
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il Comitato dispone della
dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti degli stanziamenti
disposti dagli articoli di bilancio del Consiglio regionale.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CO.RE.COM. dispone
delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui
vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite
dall'Autorità sono iscritte nel Bilancio autonomo del Consiglio
regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia
contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto
ordinario), come apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni
del CO.RE.COM..
|
ARTICOLO 20
(Abrogazione)
1. E' abrogata la l.r. 1/1997.
|
Capo III.
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO
ARTICOLO 21
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45
dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
|
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 gennaio 2001
Enzo Ghigo
|