REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 28-02-2000

"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 27
del 29 febbraio 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

La seguente legge:

 

 

 

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1.	In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 
1997, n. 249, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia 
il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione 
Puglia, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le 
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di 
comunicazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Natura)

1.	Il Comitato  regionale per le comunicazioni, fermo restando il 
suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2.	Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo 
regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia 
della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi 
statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3.	Il Comitato, oltre alle funzioni proprie e alle funzioni 
delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli 
da leggi o provvedimenti statali e regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Composizione e durata in carica) (*)

1.	Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque 
membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza 
sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi 
di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed 
esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti 
culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2.	I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a 
votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, 
risulta eletto il più anziano di età

3.	Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato, il 
Consiglio procede con voto segreto all'elezione, tra di essi, del 
Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior 
numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.

4.	In caso di impedimento per qualunque causa del Consiglio 
regionale, alla nomina  del Presidente e dei componenti il Comitato vi 
provvede il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti 
dei Gruppi consiliari.

5.	I componenti del Comitato restano in carica cinque anni ed 
esercitano le  proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato 
subentrante.

6.	In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del 
Comitato, il Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, 
che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

7.	In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al 
rinnovo integrale del Comitato stesso.

8.	Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del 
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o 
dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale 
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o 
due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del 
componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla 
deliberazione consiliare di decadenza del componente.





9.	In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:
a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del 
Comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 6 
e 8 e, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;
b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il 
Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta 
utile.
______________
(*) Il Governo ha osservato: "è richiamata l'attenzione in ordine al 
rispetto della disposizione di cui all'articolo 1, lettera A, n. 5) 
della Deliberazione n. 52/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni che stabilisce il divieto di rieleggibilità alla carica 
per i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni"

 

 

 

 

ARTICOLO 4

(Incompatibilità)

1.	La carica di componente del  Comitato è incompatibile con le 
seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,  
Consigliere regionale;
d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore    
comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti 
pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale 
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o 
comunali;
f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e 
movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) di 
imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o 
delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche 
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della 
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; (i soci 
risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative 
non versano in situazione di incompatibilità);
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i 
soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.

2.	Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare 
tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente del 
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano 
configurare cause di incompatibilità.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

(Decadenza)

1.	I componenti del Comitato decadono dall'incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute  
consecutive;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non 
provveda a rimuoverla.

2.	Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione 
delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente 
del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera 
a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre 
cause di decadenza.

3.	Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla 
data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la 
contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa 
di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta 
giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e 
controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del 
Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento 
qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata 
rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del 
provvedimento di decadenza negli altri casi.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

(Dimissioni)

1.	Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite 
il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio 
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate 
direttamente al Presidente del Consiglio.

2.	I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni 
fino alla elezione dei successori.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

(Rinvio)

1.	Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si 
devono sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non 
si applica il metodo del voto limitato.


2.	Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, 
si applicano le disposizioni procedurali previste dalla normativa 
regionale vigente in materia di nomine.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

(Comunicazioni)

1.	Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del 
suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del 
Comitato stesso.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

(Funzioni del Presidente)

1.	Il Presidente del Comitato:
a)  rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue 
deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le 
presiede, ne  sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità.

2.	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue 
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

(Regolamento interno)

1.	Il Comitato adotta, col  voto di quattro quinti dei suoi 
componenti, il regolamento interno che disciplina:
a)   le modalità di nomina e le funzioni del Vice Presidente;
b) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa la 
possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli 
componenti;
c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e 
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2.	Il Comitato  approva, altresì, all'unanimità, un "codice etico" 
volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei 
consulenti.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

(Indennità di funzioni e rimborsi)

1.	Al Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda 
mensile di funzione pari al 40 per cento dell'indennità mensile di 
base spettante ai Consiglieri regionali.


2.	Al Vice Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda 
mensile di funzione pari al 25 per cento dell'indennità mensile di 
base spettante ai Consiglieri regionali. 

3.	Ai componenti del Comitato è attribuita una indennità lorda 
mensile di funzione pari al 15 per cento dell'indennità mensile di 
base spettante ai Consiglieri regionali.



4.	Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito 
per oltre due mesi consecutivi, al Vice Presidente spetta, per tutto 
il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di 
funzione prevista per il Presidente.

5.	Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di 
riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il 
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

6.	Ai Componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano 
in località diverse da quelle di residenza è dovuto il trattamento 
economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1.	Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato 
si avvale dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni 
competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5/bis, del 
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni 
dalla legge 29 marzo 1999, n.78.

2.	Nell’esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato 
può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione 
statale di cui può avvalersi l'Autorità.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

(Funzioni proprie)

1.	Il Comitato esercita come funzioni proprie:
a)  le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale  al 
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.re.rat.);
b)  le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa statale, 
regionale    e da provvedimenti dell'Autorità.

2.	Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli 
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od 
esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in 
materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino 
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:
a)   sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi dal   Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, 
eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri, l'adozione e 
la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie 
interessanti le comunicazioni.


3.	Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni consiliari 
competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in 
parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.


 

 

 

 

ARTICOLO 14

(Funzioni delegate)

1.	Il Comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità ai sensi 
dell'articolo 1, comma 13, della legge n.249 del 1997.

2.	Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e 
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti 
dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento 
sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

3.	L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla 
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente 
dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente 
del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni 
delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

4.	Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio 
delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione 
dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi 
iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio 
delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni al Co.re.com." inserito nello stato di previsione della 
spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese 
assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio 
regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono inserite 
apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e 
delegate, del Comitato.

5.	In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del 
Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di 
ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, 
da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle 
finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera 
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e 
assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per 
rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione 
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della 
contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva 
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

(Programmazione delle attività del Comitato)

1.	Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato trasmette 
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di 
attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo 
fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni 
delegate, è presentata anche all'Autorità.

2.	Il programma del Comitato è presentato ed  illustrato dal 
Presidente del Comitato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. 
Successivamente l'Ufficio di Presidenza discute ed approva il 
programma. In conformità del programma approvato sono determinati i 
mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio 
del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3.	Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio 
di Presidenza del Consiglio, per opportuna conoscenza, e all'Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale 
nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, 
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4.	Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, 
rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui 
al comma 3, lettera a).

 

 

 

 

ARTICOLO 16

(Dotazione organica)

1.	L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con 
l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario 
generale del Consiglio, individua la struttura di supporto al 
Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del 
Comitato.
2.	La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è 
determinata d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e 
con il Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente 
le professionalità e le competenze acquisite nella struttura del 
Co.re.rat. Al reclutamento dell'ulteriore personale eventualmente 
occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 
n. 249 del 1997.

3.	Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, 
nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma 
approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od 
organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la 
vigente normativa regionale in materia di consulenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 17

Gestione economica e finanziaria)

1.	Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di 
attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha 
autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della 
struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di 
funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2.	Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa 
riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente 
responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi 
impartiti dal Comitato.

 

 

 

 

ARTICOLO 18

(Norme transitorie)

1.	In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede 
all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.	Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e con le 
procedure previste all'articolo 3, le funzioni proprie e delegate di 
cui agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.re.rat.

3.	Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, commi 
1 e 2, il Comitato, fermo restando quanto disposto all'articolo 12, si 
avvale del personale già assegnato al Co.re.rat., secondo la vigente 
normativa regionale in materia.

4.	Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui 
all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le 
disposizioni vigenti per il Co.re.rat.

 

 

 

 

ARTICOLO 19

(Norma finanziaria)

1.	All'onere finanziario necessario per l'applicazione della 
presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento annuale del 
capitolo 1120, la cui denominazione è integrata da "Spese per il 
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni 
(Co.re.com.)", previsto nei corrispondenti bilanci di previsione della 
Regione.

 

 

 

 

ARTICOLO 20

(Abrogazione)

1.	E' abrogata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 29 recante 
norme in materia di Co.re.rat.

 

 

Formula Finale:

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 febbraio 2000


DISTASO