LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 28-02-2000
"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)".
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 27
del 29 febbraio 2000 |
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
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ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio
1997, n. 249, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia
il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione
Puglia, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazioni.
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ARTICOLO 2
(Natura)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il
suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo
regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia
della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi
statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie e alle funzioni
delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli
da leggi o provvedimenti statali e regionali.
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ARTICOLO 3
(Composizione e durata in carica) (*)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque
membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza
sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi
di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed
esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti
culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a
votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità,
risulta eletto il più anziano di età
3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato, il
Consiglio procede con voto segreto all'elezione, tra di essi, del
Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior
numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.
4. In caso di impedimento per qualunque causa del Consiglio
regionale, alla nomina del Presidente e dei componenti il Comitato vi
provvede il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti
dei Gruppi consiliari.
5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni ed
esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato
subentrante.
6. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del
Comitato, il Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto,
che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.
7. In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al
rinnovo integrale del Comitato stesso.
8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o
dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o
due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del
componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla
deliberazione consiliare di decadenza del componente.
9. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:
a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del
Comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 6
e 8 e, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;
b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il
Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta
utile.
______________
(*) Il Governo ha osservato: "è richiamata l'attenzione in ordine al
rispetto della disposizione di cui all'articolo 1, lettera A, n. 5)
della Deliberazione n. 52/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni che stabilisce il divieto di rieleggibilità alla carica
per i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni"
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ARTICOLO 4
(Incompatibilità)
1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le
seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,
Consigliere regionale;
d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore
comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti
pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e
movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) di
imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o
delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; (i soci
risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative
non versano in situazione di incompatibilità);
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i
soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilità.
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ARTICOLO 5
(Decadenza)
1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non
provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione
delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente
del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera
a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre
cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla
data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la
contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa
di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta
giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e
controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del
Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento
qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata
rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del
provvedimento di decadenza negli altri casi.
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ARTICOLO 6
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite
il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate
direttamente al Presidente del Consiglio.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni
fino alla elezione dei successori.
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ARTICOLO 7
(Rinvio)
1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si
devono sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non
si applica il metodo del voto limitato.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge,
si applicano le disposizioni procedurali previste dalla normativa
regionale vigente in materia di nomine.
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ARTICOLO 8
(Comunicazioni)
1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del
suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del
Comitato stesso.
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ARTICOLO 9
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue
deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le
presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
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ARTICOLO 10
(Regolamento interno)
1. Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi
componenti, il regolamento interno che disciplina:
a) le modalità di nomina e le funzioni del Vice Presidente;
b) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa la
possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli
componenti;
c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il Comitato approva, altresì, all'unanimità, un "codice etico"
volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei
consulenti.
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ARTICOLO 11
(Indennità di funzioni e rimborsi)
1. Al Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda
mensile di funzione pari al 40 per cento dell'indennità mensile di
base spettante ai Consiglieri regionali.
2. Al Vice Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda
mensile di funzione pari al 25 per cento dell'indennità mensile di
base spettante ai Consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato è attribuita una indennità lorda
mensile di funzione pari al 15 per cento dell'indennità mensile di
base spettante ai Consiglieri regionali.
4. Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito
per oltre due mesi consecutivi, al Vice Presidente spetta, per tutto
il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di
funzione prevista per il Presidente.
5. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di
riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
6. Ai Componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano
in località diverse da quelle di residenza è dovuto il trattamento
economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.
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ARTICOLO 12
(Modalità di esercizio delle funzioni)
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato
si avvale dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni
competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5/bis, del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni
dalla legge 29 marzo 1999, n.78.
2. Nell’esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato
può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione
statale di cui può avvalersi l'Autorità.
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ARTICOLO 13
(Funzioni proprie)
1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:
a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale al
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.re.rat.);
b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa statale,
regionale e da provvedimenti dell'Autorità.
2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od
esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in
materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:
a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi dal Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria,
eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri, l'adozione e
la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie
interessanti le comunicazioni.
3. Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni consiliari
competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in
parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.
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ARTICOLO 14
(Funzioni delegate)
1. Il Comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità ai sensi
dell'articolo 1, comma 13, della legge n.249 del 1997.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti
dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento
sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente
dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente
del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni
delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.
4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio
delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi
iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio
delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni al Co.re.com." inserito nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese
assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio
regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono inserite
apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e
delegate, del Comitato.
5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del
Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di
ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità,
da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle
finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e
assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per
rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della
contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
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ARTICOLO 15
(Programmazione delle attività del Comitato)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato trasmette
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di
attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni
delegate, è presentata anche all'Autorità.
2. Il programma del Comitato è presentato ed illustrato dal
Presidente del Comitato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Successivamente l'Ufficio di Presidenza discute ed approva il
programma. In conformità del programma approvato sono determinati i
mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio
del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, per opportuna conoscenza, e all'Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale
nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria,
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni,
rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui
al comma 3, lettera a).
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ARTICOLO 16
(Dotazione organica)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con
l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario
generale del Consiglio, individua la struttura di supporto al
Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del
Comitato.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è
determinata d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e
con il Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente
le professionalità e le competenze acquisite nella struttura del
Co.re.rat. Al reclutamento dell'ulteriore personale eventualmente
occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge
n. 249 del 1997.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi,
nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma
approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od
organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la
vigente normativa regionale in materia di consulenza.
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ARTICOLO 17
Gestione economica e finanziaria)
1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di
attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha
autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della
struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di
funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.
2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa
riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente
responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi
impartiti dal Comitato.
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ARTICOLO 18
(Norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede
all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e con le
procedure previste all'articolo 3, le funzioni proprie e delegate di
cui agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.re.rat.
3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, commi
1 e 2, il Comitato, fermo restando quanto disposto all'articolo 12, si
avvale del personale già assegnato al Co.re.rat., secondo la vigente
normativa regionale in materia.
4. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui
all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti per il Co.re.rat.
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ARTICOLO 19
(Norma finanziaria)
1. All'onere finanziario necessario per l'applicazione della
presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento annuale del
capitolo 1120, la cui denominazione è integrata da "Spese per il
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni
(Co.re.com.)", previsto nei corrispondenti bilanci di previsione della
Regione.
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ARTICOLO 20
(Abrogazione)
1. E' abrogata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 29 recante
norme in materia di Co.re.rat.
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Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 febbraio 2000
DISTASO
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