REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL
26-03-2002
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 14 del 27 marzo 2002
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ARTICOLO 101
Comitato regionale comunicazioni 1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da cinque membri, di cui due designati dal Presidente della Regione, due dal Presidente dell'Assemblea regionale ed uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze. 2. I componenti durano in carica cinque anni, non sono confermabili, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed adotta il proprio regolamento di organizzazione. 3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 4. Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. 5. Il Comitato si avvale per il suo funzionamento di una segreteria, la cui dotazione di personale, non superiore a cinque unità, viene individuata dal Presidente della Regione. 6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall'esercizio finanziario 2002. 7. E' abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12. [...]