REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 1-02-2000

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 5
del 7 febbraio 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:

 

 


CAPO I
OGGETTO, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

 

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della, legge 31 luglio 
1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità  per le garanzie nelle 
comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo", la presente legge istituisce presso il Consiglio 
regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni e ne disciplina 
l'organizzazione e il funzionamento.

2. Le disposizioni delle presente legge si attengono agli indirizzi ed 
ai criteri individuati dall'Autorità  per le garanzie nelle 
comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/97, 
con deliberazione n. 52 del 28 aprile1999, nonchè  al Regolamento 
adottato dall'Autorità , in applicazione della medesima norma, con 
deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Natura)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato 
"CORECOm" è  organo di consulenza e di gestione della Regione in 
materia di comunicazioni, nonchè  organo funzionale dell'Autorità  per 
le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità ", ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/97.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Composizione)

1. Il CORECOm. è  costituito da cinque componenti, compreso il 
Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di 
competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi 
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e 
appositamente valutati.

2. Il Presidente è  nominato dal Presidente della Giunta regionale 
d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri quattro 
componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 
due.

3. I componenti del CORECOm. sono nominati con decreto del Presidente 
della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono 
rieleggibili.

4. Nel corso della prima seduta il Comitato elegge il Vicepresidente. 
All'elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta eletto colui che 
ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. 
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda 
votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di 
parità , il più  anziano di età .

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità  
dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOm.

6. Al rinnovo del CORECOm. si provvede entro sessanta giorni dalla 
scadenza del Comitato in carica.

7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un 
membro del CORECOm., il Consiglio regionale procede all'elezione di un 
nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del 
mandato del Comitato. Al componente che subentri quando manca meno 
della metà  alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di 
rieleggibilità  di cui al comma 3.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

(Incompatibilità )

1. I componenti del CORECOm. sono soggetti alle seguenti 
incompatibilità :

a) membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei Consigli 
e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente 
della Provincia; Presidente o Direttore di enti pubblici anche 
economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli 
e delle Giunte regionali provinciali e comunali; componenti di organi 
esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, 
regionale, provinciale e comunale.

b) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private 
operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della 
pubblicità , dell'editoria anche multimediale, della rilevazione 
dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia 
nazionale sia locale; titolare di rapporti di collaborazione o 
consulenza in atto con i soggetti sopra indicati; dipendente della 
Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società  di capitali e 
delle società  cooperative non versano in situazione di 
incompatibilità .

 

 

 

 

ARTICOLO 5

(Decadenza)

1. I componenti del CORECOm. decadono dall'incarico qualora non 
intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al 
Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad 
un numero di sedute pari alla metà  di quelle effettuate nel corso 
dell'anno solare.

2. I componenti decadono altresì  qualora sopravvenga nei loro 
confronti una delle cause di incompatibilità  di cui al precedente 
articolo 4 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

3. La causa di incompatibilità  è  contestata all'interessato dal 
Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare proprie 
osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, 
a far cessare la causa di incompatibilità  entro trenta giorni dal 
ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione 
sia d'ufficio, sia su segnalazione del Presidente del CORECOm.; 
quest'ultimo è  tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 
1, nonchè , se ne è  a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio 
regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di 
decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, 
rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio 
regionale negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, 
per conoscenza, al Presidente del CORECOm. e all'Autorità .

7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente 
del CORECOm.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti il CORECOm sono presentate, tramite il 
Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. 
Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente 
dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni 
e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei 
componenti dimissionari. Provvede, altresì , ad informare l'Autorità  
delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente)

1. Il Presidente del CORECOm.:

a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le 
presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse 
adottate;
c) cura i rapporti periodici con gli Organi della Regione e con 
l'Autorità .

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative 
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

(Regolamento interno)

1. Entro un mese dall'insediamento, il CORECOm., con regolamento 
interno definisce il proprio funzionamento nonchè  i criteri e le 
modalità  di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, 
operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

(Indennità  e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del CORECOm. è  attribuita una 
indennità  mensile di funzione, per dodici mensilità , il cui importo 
è  stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con 
riferimento all'indennità  mensile lorda spettante al Consigliere 
regionale.

2. Ai componenti del CORECOm. che non risiedono e non hanno la propria 
sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è  dovuto, 
per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio 
previsto per i dirigenti regionali.

3. Ai componenti del CORECOm. che per ragioni attinenti al loro 
mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si 
recano in località  diverse da quella di residenza, è  dovuto il 
trattamento economico di missione nonchè  il rimborso delle spese di 
viaggio previsto per i dirigenti regionali.

 

 

 


CAPO II
FUNZIONI DEL CORECOM.

 

ARTICOLO 10

(Funzioni)

Il CORECOm. è  titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai 
sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 249/97.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

(Funzioni proprie)

1. Il CORECOm. svolge le seguenti funzioni proprie:

A) Funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. 
In particolare:

1. formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di 
assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione 
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1 e 2 della legge 
31 luglio 1997, n. 249, nonchè  sui bacini di utenza e sulla 
localizzazione dei relativi impianti;
2. formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza 
risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della L. 249/97;
3. su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a 
supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre 
agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di 
editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;
4. monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità  degli enti 
pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 
223, presentando rapporti periodici;
5. su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa predispone 
analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle 
proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in 
parte, nel settore delle comunicazioni;
6. cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche 
e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7. formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed 
istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore 
dell'informazione, nonchè  sui contenuti delle convenzioni che possono 
essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari 
privati;
8. propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la 
ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, 
anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la 
comunicazione;
9. cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto 
socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore 
delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della 
Regione;
10. attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua 
competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, 
con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa Toscana, con 
le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari 
opportunità , con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli 
altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

B) Funzioni gestionali:

1. cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni emittenti 
radiotelevisive nonchè  degli impianti di trasmissione e/o ripetizione 
dei segnali di telefonia fissa e mobile;

2. regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla 
legge 14 aprile 1975, n. 103;

3. cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle 
imprese radiotelevisive e di editoria locale istituito ai sensi della 
legge regionale 4 agosto 1997, n. 62.

C) Funzioni di controllo:

1. collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui 
dispone, insieme con l'ARPAT e gli altri organismi a ciò  preposti, 
alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e 
regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la 
salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di 
più  emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

(Funzioni delegate)

1. Il CORECOm. svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo 
delegate dall'Autorità  ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della L. 
249/97 e del regolamento adottato dall'Autorità  con deliberazione n. 
53 del 28 aprile 1999.

2. In particolare, con riferimento alla L. 249/97, possono essere 
delegate al CORECOm. le seguenti funzioni:

A) Funzioni consultive in materia di:

1. adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del 
registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, 
comma 6, lettera a), n. 5;
2. definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per 
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di 
telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7;
3. emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di 
qualità  dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di 
una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto 
d'attività , di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b) n. 2;
4. adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei 
sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b) n. 12;
5. predisposizione dello schema di convenzione annessa alla 
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 
1, comma 6, lett. b) n. 10;

B) Funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:

1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui 
all'articolo 1, comma 6, lett. a) n. 5;
2. monitoraggio  delle trasmissioni radiotelevisive, di cui 
all'articolo 1, comma 6, lett. b) n. 13;

C) Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

 1. esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui 
all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 3;
 2. rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, 
lett. a), n. 8;
 3. rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute 
umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 15;
 4. conformità  alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti 
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o 
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, 
comma 6, lett. b), n. 1;
 5. verifica del rispetto della normativa in materia di campagne 
elettorali;
 6. modalità  di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la 
pubblicità  in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 
6, lett. b), n. 3;
 7. rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per 
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, 
di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 4;
 8. rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di 
tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;
 9. rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui 
all'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 8;
10. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla 
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di 
massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lett b), n. 12;
11. rispetto delle disposizione relative al divieto di posizioni 
dominanti, di cui all'articolo 2;

D) Funzioni istruttorie, in materia di:

1. controversie in tema di interconnessione e accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, 
lett. a), n. 9;
2. controversie  tra  ente  gestore  del  servizio  di 
telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, 
lett. a), n. 10.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

(Conferimento della delega)

1. Le funzioni di cui al precedente articolo 12, commi 1 e 2, sono 
delegate al CORECOm. mediante la stipula delle convenzioni previsto 
dall'articolo 2 del Regolamento di cui al precedente articolo 1, comma 
2, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità , dal Presidente della 
Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal 
Presidente del CORECOm., nelle quali sono specificate le singole 
funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio 
delle stesse.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

(Esercizio della delega)

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOm. nell'ambito e nel 
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità .

2. Nell'esercizio della delega il CORECOm. può  avvalersi degli organi 
periferici dell'Amministrazione statale di cui, all'articolo 3, comma 
2, del Regolamento indicato al precedente articolo 1, comma 2, ai 
sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, del DL 30 gennaio 1999, n. 15, 
convertito con l. 29 marzo 1999, n. 78.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

(Programmazione dell'attività )

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOm. presenta agli Organi 
della Regione, per la relativa approvazione, ed all'Autorità  per la 
parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di 
attività  per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo 
fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOm. presenta agli Organi 
della Regione per la relativa approvazione ed all'Autorità , per la 
parte concernente le funzioni da essa delegate, una relazione 
conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con 
particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, 
nonchè  sull'attività  svolta nell'anno precedente, dando conto nella 
stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia 
per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa 
alle funzioni delegate.

3. Il CORECOm. rende pubblici, attraverso opportuni strumenti 
informativi, il programma di attività  e la relazione di cui ai commi 
1 e 2.

 

 

 


CAPO III
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO

 

ARTICOLO 16

(Struttura organizzativa)

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOm. si avvale di 
un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed 
individuata ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 
"Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. Modifica 
all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale" 
e successive modificazioni.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1, è  
determinata nell'ambito della dotazione organica del Consiglio 
regionale, dopo aver acquisito, il parere dell'Autorità .

 

 

 

 

ARTICOLO 17

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, 
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 
alla elezione dei membri del CORECOm.

2. Nelle more dell'elezione del CORECOm., le funzioni proprie e 
delegate sono esercitate dal Co.re.rat, ai cui membri si applicano le 
incompatibilità  di cui all'articolo 4, a decorrere dall'entrata in 
vigore della presente legge e si corrispondono i gettoni di presenza 
ed il trattamento di missione previsto dalla LR 2 dicembre 1991, n. 
57.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 
16, la struttura operativa del CORECOm. è  costituita dal personale, 
attualmente in servizio, assegnato al Comitato regionale per il 
Servizio Radiotelevisivo (Corerat), eventualmente integrato dal 
personale del Ministero delle Comunicazioni e dell'Ente poste italiane 
trasferito ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 249/97 e 
potendosi avvalere di detto personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 
5 bis del citato DL n. 15/1999, convertito con L. n. 78/1999.

 

 

 

 

ARTICOLO 18

(Norma finanziaria)

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOm. dispone della 
dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti dello stanziamento, 
a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, iscritto sul capitolo del 
bilancio relativo a tale anno, corrispondente al capitolo 930 del 
bilancio di previsione 1999.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOm. dispone delle 
risorse concordate con l'Autorità  nelle convenzioni con cui vengono 
conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità  
sono iscritte nel bilancio regionale.

 

 

 


CAPO III
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO

 

ARTICOLO 19

(Abrogazione)

1. La legge regionale 2 dicembre 1991, n. 57, (Norme per 
l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per il 
Servizio Radiotelevisivo) e successive modificazioni, è  abrogata, 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della presente 
legge.

 

 

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1 febbraio 2000

Chiti

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il
28.12.1999 è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 gennaio
2000.

LEGGE REGIONALE N. 80 DEL 28-12-2000
REGIONE TOSCANA

Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 1
del 5 gennaio 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:

 

 

 

ARTICOLO 1

(Modifiche all'art. 3)

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 
"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale 
per le Comunicazioni", è  sostituito dal seguente:

"1. Il CORECOm. è  costituito da sette componenti, compreso il 
Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di 
competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi 
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e 
appositamente valutati."

2. Il comma 2 dell'art. 3 della LR 10/2000 è  sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente è  nominato dal Presidente della Giunta regionale 
d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri sei 
componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 
tre.".

 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Modifiche all'art. 11)

1. Al comma 1, lettera B) Funzioni gestionali, della LR 10/2000 è  
aggiunto il seguente punto:

"4. cura per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale gli 
adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 14 
aprile 1995, n. 65, relativi alla pubblicità  delle attività  di 
propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva svolta in 
occasione delle elezioni regionali."

 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Modifiche all'art. 15)

1. Il comma 1 dell'art. 15 della LR 10/2000 è  sostituito dal 
seguente:

"1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOm. presenta al 
Consiglio regionale e all'Autorità  il programma di attività  per 
l'anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle funzioni 
proprie e l'altra relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione 
dei rispettivi fabbisogno finanziari. Il Consiglio regionale approva 
la parte relativa alle funzioni proprie, l'Autorità  quella relativa 
alle funzioni delegate".

2. Il comma 2 dell'art. 15 della LR 10/2000 è  sostituito dal 
seguente:

"2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOm. presenta al Consiglio 
regionale e all'Autorità  una relazione conoscitiva sul sistema delle 
comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al 
settore radiotelevisivo e dell'editoria. Il documento contiene anche 
il resoconto dell'attività  svolta nell'anno precedente, distinta in 
quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni 
delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle 
risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della 
relazione relativa alle funzioni proprie, l'Autorità  quella relativa 
alle funzioni delegate".

-----

 

 

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2000

Martini

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 28.11.2000 ed è stata vistata dal Commissario del Governo
il 22.12.2000.