LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 1-02-2000
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per
le Comunicazioni.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 5
del 7 febbraio 2000 |
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:
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CAPO I
OGGETTO, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della, legge 31 luglio
1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo", la presente legge istituisce presso il Consiglio
regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni e ne disciplina
l'organizzazione e il funzionamento.
2. Le disposizioni delle presente legge si attengono agli indirizzi ed
ai criteri individuati dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/97,
con deliberazione n. 52 del 28 aprile1999, nonchè al Regolamento
adottato dall'Autorità , in applicazione della medesima norma, con
deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.
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ARTICOLO 2
(Natura)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato
"CORECOm" è organo di consulenza e di gestione della Regione in
materia di comunicazioni, nonchè organo funzionale dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità ", ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/97.
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ARTICOLO 3
(Composizione)
1. Il CORECOm. è costituito da cinque componenti, compreso il
Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di
competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e
appositamente valutati.
2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale
d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri quattro
componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a
due.
3. I componenti del CORECOm. sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono
rieleggibili.
4. Nel corso della prima seduta il Comitato elegge il Vicepresidente.
All'elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta eletto colui che
ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda
votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di
parità , il più anziano di età .
5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità
dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOm.
6. Al rinnovo del CORECOm. si provvede entro sessanta giorni dalla
scadenza del Comitato in carica.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un
membro del CORECOm., il Consiglio regionale procede all'elezione di un
nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del
mandato del Comitato. Al componente che subentri quando manca meno
della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di
rieleggibilità di cui al comma 3.
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ARTICOLO 4
(Incompatibilità )
1. I componenti del CORECOm. sono soggetti alle seguenti
incompatibilità :
a) membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei Consigli
e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente
della Provincia; Presidente o Direttore di enti pubblici anche
economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli
e delle Giunte regionali provinciali e comunali; componenti di organi
esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale,
regionale, provinciale e comunale.
b) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private
operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della
pubblicità , dell'editoria anche multimediale, della rilevazione
dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia
nazionale sia locale; titolare di rapporti di collaborazione o
consulenza in atto con i soggetti sopra indicati; dipendente della
Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e
delle società cooperative non versano in situazione di
incompatibilità .
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ARTICOLO 5
(Decadenza)
1. I componenti del CORECOm. decadono dall'incarico qualora non
intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al
Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad
un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso
dell'anno solare.
2. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga nei loro
confronti una delle cause di incompatibilità di cui al precedente
articolo 4 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
3. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal
Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare proprie
osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2,
a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal
ricevimento della contestazione medesima.
4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione
sia d'ufficio, sia su segnalazione del Presidente del CORECOm.;
quest'ultimo è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma
1, nonchè , se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.
5. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di
decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2,
rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio
regionale negli altri casi.
6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e,
per conoscenza, al Presidente del CORECOm. e all'Autorità .
7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente
del CORECOm.
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ARTICOLO 6
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti il CORECOm sono presentate, tramite il
Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale.
Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente
dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni
e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei
componenti dimissionari. Provvede, altresì , ad informare l'Autorità
delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
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ARTICOLO 7
(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente)
1. Il Presidente del CORECOm.:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le
presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse
adottate;
c) cura i rapporti periodici con gli Organi della Regione e con
l'Autorità .
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
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ARTICOLO 8
(Regolamento interno)
1. Entro un mese dall'insediamento, il CORECOm., con regolamento
interno definisce il proprio funzionamento nonchè i criteri e le
modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati,
operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.
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ARTICOLO 9
(Indennità e rimborsi)
1. Al Presidente e ai componenti del CORECOm. è attribuita una
indennità mensile di funzione, per dodici mensilità , il cui importo
è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con
riferimento all'indennità mensile lorda spettante al Consigliere
regionale.
2. Ai componenti del CORECOm. che non risiedono e non hanno la propria
sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto,
per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio
previsto per i dirigenti regionali.
3. Ai componenti del CORECOm. che per ragioni attinenti al loro
mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si
recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il
trattamento economico di missione nonchè il rimborso delle spese di
viaggio previsto per i dirigenti regionali.
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CAPO II
FUNZIONI DEL CORECOM.
ARTICOLO 10
(Funzioni)
Il CORECOm. è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai
sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 249/97.
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ARTICOLO 11
(Funzioni proprie)
1. Il CORECOm. svolge le seguenti funzioni proprie:
A) Funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale.
In particolare:
1. formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di
assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1 e 2 della legge
31 luglio 1997, n. 249, nonchè sui bacini di utenza e sulla
localizzazione dei relativi impianti;
2. formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza
risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della L. 249/97;
3. su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a
supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre
agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di
editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;
4. monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti
pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.
223, presentando rapporti periodici;
5. su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa predispone
analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle
proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in
parte, nel settore delle comunicazioni;
6. cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche
e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
7. formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed
istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore
dell'informazione, nonchè sui contenuti delle convenzioni che possono
essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari
privati;
8. propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la
ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale,
anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la
comunicazione;
9. cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto
socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore
delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della
Regione;
10. attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua
competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private,
con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa Toscana, con
le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari
opportunità , con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli
altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
B) Funzioni gestionali:
1. cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni emittenti
radiotelevisive nonchè degli impianti di trasmissione e/o ripetizione
dei segnali di telefonia fissa e mobile;
2. regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103;
3. cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle
imprese radiotelevisive e di editoria locale istituito ai sensi della
legge regionale 4 agosto 1997, n. 62.
C) Funzioni di controllo:
1. collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui
dispone, insieme con l'ARPAT e gli altri organismi a ciò preposti,
alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e
regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la
salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di
più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.
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ARTICOLO 12
(Funzioni delegate)
1. Il CORECOm. svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo
delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della L.
249/97 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n.
53 del 28 aprile 1999.
2. In particolare, con riferimento alla L. 249/97, possono essere
delegate al CORECOm. le seguenti funzioni:
A) Funzioni consultive in materia di:
1. adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 5;
2. definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7;
3. emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di
qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di
una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto
d'attività , di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b) n. 2;
4. adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b) n. 12;
5. predisposizione dello schema di convenzione annessa alla
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo
1, comma 6, lett. b) n. 10;
B) Funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:
1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui
all'articolo 1, comma 6, lett. a) n. 5;
2. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui
all'articolo 1, comma 6, lett. b) n. 13;
C) Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1. esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui
all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 3;
2. rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6,
lett. a), n. 8;
3. rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 15;
4. conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1,
comma 6, lett. b), n. 1;
5. verifica del rispetto della normativa in materia di campagne
elettorali;
6. modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma
6, lett. b), n. 3;
7. rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 4;
8. rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di
tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;
9. rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui
all'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 8;
10. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lett b), n. 12;
11. rispetto delle disposizione relative al divieto di posizioni
dominanti, di cui all'articolo 2;
D) Funzioni istruttorie, in materia di:
1. controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6,
lett. a), n. 9;
2. controversie tra ente gestore del servizio di
telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6,
lett. a), n. 10.
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ARTICOLO 13
(Conferimento della delega)
1. Le funzioni di cui al precedente articolo 12, commi 1 e 2, sono
delegate al CORECOm. mediante la stipula delle convenzioni previsto
dall'articolo 2 del Regolamento di cui al precedente articolo 1, comma
2, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità , dal Presidente della
Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal
Presidente del CORECOm., nelle quali sono specificate le singole
funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio
delle stesse.
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ARTICOLO 14
(Esercizio della delega)
1. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOm. nell'ambito e nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità .
2. Nell'esercizio della delega il CORECOm. può avvalersi degli organi
periferici dell'Amministrazione statale di cui, all'articolo 3, comma
2, del Regolamento indicato al precedente articolo 1, comma 2, ai
sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, del DL 30 gennaio 1999, n. 15,
convertito con l. 29 marzo 1999, n. 78.
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ARTICOLO 15
(Programmazione dell'attività )
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOm. presenta agli Organi
della Regione, per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la
parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di
attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOm. presenta agli Organi
della Regione per la relativa approvazione ed all'Autorità , per la
parte concernente le funzioni da essa delegate, una relazione
conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con
particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria,
nonchè sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella
stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia
per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa
alle funzioni delegate.
3. Il CORECOm. rende pubblici, attraverso opportuni strumenti
informativi, il programma di attività e la relazione di cui ai commi
1 e 2.
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CAPO III
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO
ARTICOLO 16
(Struttura organizzativa)
1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOm. si avvale di
un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed
individuata ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81
"Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. Modifica
all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale"
e successive modificazioni.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1, è
determinata nell'ambito della dotazione organica del Consiglio
regionale, dopo aver acquisito, il parere dell'Autorità .
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ARTICOLO 17
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
alla elezione dei membri del CORECOm.
2. Nelle more dell'elezione del CORECOm., le funzioni proprie e
delegate sono esercitate dal Co.re.rat, ai cui membri si applicano le
incompatibilità di cui all'articolo 4, a decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge e si corrispondono i gettoni di presenza
ed il trattamento di missione previsto dalla LR 2 dicembre 1991, n.
57.
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
16, la struttura operativa del CORECOm. è costituita dal personale,
attualmente in servizio, assegnato al Comitato regionale per il
Servizio Radiotelevisivo (Corerat), eventualmente integrato dal
personale del Ministero delle Comunicazioni e dell'Ente poste italiane
trasferito ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 249/97 e
potendosi avvalere di detto personale, ai sensi dell'articolo 3, comma
5 bis del citato DL n. 15/1999, convertito con L. n. 78/1999.
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ARTICOLO 18
(Norma finanziaria)
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOm. dispone della
dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti dello stanziamento,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, iscritto sul capitolo del
bilancio relativo a tale anno, corrispondente al capitolo 930 del
bilancio di previsione 1999.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOm. dispone delle
risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono
conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità
sono iscritte nel bilancio regionale.
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CAPO III
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO
ARTICOLO 19
(Abrogazione)
1. La legge regionale 2 dicembre 1991, n. 57, (Norme per
l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per il
Servizio Radiotelevisivo) e successive modificazioni, è abrogata,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della presente
legge.
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Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 1 febbraio 2000
Chiti
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il
28.12.1999 è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 gennaio
2000.
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