LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 11-01-2000
"Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva
locale e istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)".
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 3
del 19 gennaio 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 |
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
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TITOLO I
Norme generali
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Umbria, in attuazione degli
articoli 13, comma 3, e 14 dello Statuto regionale e con riferimento
alla legislazione nazionale vigente in materia:
a) promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle attività
proprie e degli organismi da essa funzionalmente od organicamente
dipendenti, per garantire un qualificato rapporto informativo e di
partecipazione tra cittadini e istituzioni;
b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle
istanze della società umbra, promuovendo il più ampio pluralismo
informativo, la qualificazione e valorizzazione delle imprese di
comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nella regione, nonché
la formazione delle diverse figure professionali;
c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito
denominato CO.RE.COM., ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
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TITOLO II
Comunicazione istituzionale
ARTICOLO 2
(Obiettivi)
1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della
riservatezza dei dati personali ed in conformità ai comportamenti
richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività
d’informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere
dalla Regione, in Italia e all’estero, volte a conseguire:
a) l’informazione ai mezzi di comunicazione, quali la stampa
quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie
d’informazione, l’emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale
e internazionale;
b) la comunicazione esterna ai cittadini, sia singoli che associati,
anche attraverso affissioni;
c) la promozione dell’immagine della Regione in Italia e all’estero,
attraverso vari mezzi individuati in relazione alle diverse esigenze
di promozione.
2. L’attività d’informazione e comunicazione è, in particolare,
finalizzata a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative,
al fine di facilitarne l’applicazione;
b) illustrare l’organizzazione, l’attività ed il funzionamento della
Regione;
c) favorire la conoscenza e l’accesso dei cittadini all’informazione
dell’Ente ed ai suoi servizi;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante
interesse pubblico e sociale;
e) promuovere l’immagine dell’Umbria in Italia e nel mondo attraverso
la valorizzazione d’iniziative e mediante una coordinata campagna con
ogni possibile mezzo pubblicitario.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e l’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive
competenze, definiscono le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad
assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie
attraverso i mezzi d’informazione, avvalendosi anche delle emittenti e
delle testate pubbliche e private d’informazione locale che operano in
Umbria.
4. Per le finalità del presente articolo la Giunta regionale e il
Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, approvano entro
il 30 settembre di ogni anno le linee programmatiche di comunicazione
integrata, recanti l’indicazione degli obiettivi, degli strumenti,
della spesa e della relativa copertura finanziaria, sentito, per gli
aspetti di sua competenza, il CO.RE.COM.
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ARTICOLO 3
(Forme, strumenti e prodotti)
1. Le attività d’informazione e di comunicazione sono attuate con ogni
mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di
messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture
informatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione
integrata ed i sistemi telematici multimediali. Esse si esplicano
anche attraverso la pubblicità, l’organizzazione di manifestazioni e
la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
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ARTICOLO 4
(Strutture)
1. Le attività di informazione e di comunicazione si realizzano
attraverso le apposite strutture della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, definite in applicazione della legge regionale 22
aprile 1997, n.15 e dei provvedimenti attuativi della stessa.
2. Presso la Presidenza della Giunta regionale e presso la Presidenza
del Consiglio regionale operano gli Uffici stampa, costituiti ai sensi
dell’art. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e composti da
personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche
dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a
termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni,
il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale
di lavoro giornalistico.
3. I giornalisti preposti agli Uffici stampa, per la parte relativa
alle attività di informazione, sono coordinati da un giornalista, che
assume la qualifica di capo redattore, il quale opera sulla base degli
indirizzi impartiti rispettivamente dalla Presidenza della Giunta
regionale e dalla Presidenza del Consiglio regionale.
4. I giornalisti degli Uffici stampa non possono assumere altri
incarichi professionali se non formalmente autorizzati
dall’Amministrazione.
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ARTICOLO 5
(Ufficio relazioni con il pubblico - URP)
1. L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) svolge attività di
comunicazione pubblica, di comunicazione interna e concorre ad
assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa.
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ARTICOLO 6
(Bollettino Ufficiale)
1. La Regione esplica la comunicazione istituzionale anche attraverso
il Bollettino Ufficiale che pubblica le leggi, i regolamenti, i
decreti del Presidente della Giunta regionale e gli altri atti della
Regione e degli enti locali dipendenti, di cui è prevista o richiesta
la pubblicazione ai fini della conoscibilità legale degli stessi.
Pubblica inoltre la normativa statale nelle materie di competenza
della Regione in conformità alle norme che ne regolano l’attività.
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ARTICOLO 7
(Promozione dell’immagine)
1. L’attività di promozione dell’immagine si attua attraverso:
a) gli strumenti di comunicazione di massa a livello regionale,
nazionale e internazionale;
b) le attività editoriali della Regione;
c) il coordinamento delle azioni di promozione e pubblicità
istituzionale della Regione, svolte in base alle linee programmatiche
di comunicazione integrata di cui al comma 4 dell’art. 2.
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ARTICOLO 8
(Portavoce)
1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per tutta la
durata del suo incarico, di un portavoce, che può essere scelto tra
persone esterne all’Amministrazione, anche ai fini dei rapporti con
gli organi d’informazione.
2. Il portavoce, per tutta la durata dell’incarico, non può esercitare
altra attività professionale, anche nei settori del giornalismo e
della stampa o delle pubbliche relazioni.
3. Al portavoce è attribuito un compenso che, in ogni caso, non può
essere superiore a quello di capo redattore.
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ARTICOLO 9
(Comunicati di pubblica utilità)
1. La Regione può chiedere ai concessionari privati e alla
concessionaria pubblica la trasmissione di comunicati di pubblica
utilità, ai sensi dell’art. 10 comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223.
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ARTICOLO 10
(Pubblicità)
1. La Regione individua annualmente una somma, per campagne
pubblicitarie e di promozione delle proprie attività.
2. Per la pubblicità diffusa in ambito locale, la Giunta regionale
determina, ai sensi del comma 10 dell’art. 1 del decreto legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650,
la percentuale spettante alle emittenti locali operanti nei territori
dei Paesi dell’Unione Europea, nonché alle emittenti radiotelevisive
nazionali e locali operanti nei territori medesimi, sentito il parere
del CO.RE.COM.
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ARTICOLO 11
(Programmi radiotelevisivi d’iniziativa regionale)
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza, sulla base delle
linee programmatiche di cui all’art. 2, comma 4, possono affidare la
realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, regolati da
apposita convenzione, alle sole emittenti radiotelevisive locali
iscritte nel registro di cui all’art. 12, che producono e diffondono
programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale,
individuate secondo modalità e criteri definiti con propria
deliberazione, sentito il parere del CO.RE.COM.
2. La Regione può stipulare con il servizio pubblico radiotelevisivo,
ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
convenzioni per la realizzazione di programmi e servizi di interesse
regionale previsti nel piano di cui all’art. 2, comma 4, sentito il
parere del CO.RE.COM.
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TITOLO III
Emittenti radiotelevisive
ARTICOLO 12
(Registro regionale delle imprese delle comunicazioni)
1. E’ istituito presso il CO.RE.COM. il registro regionale delle
imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva.
2. Allo stesso sono iscritte:
a) le emittenti radiofoniche e televisive con sede legale in Umbria;
b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;
c) le concessionarie di pubblicità locale.
3. I requisiti e le modalità per l’iscrizione sono disciplinati da
apposito regolamento che il CO.RE.COM. dovrà emanare entro 60 giorni
dalla sua costituzione.
4. L’iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per
l’accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.
5. L’elenco delle imprese iscritte nel registro è pubblicato
annualmente nel B.U.R.
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ARTICOLO 13
(Sostegno per l’innovazione tecnologica)
1. La Regione, anche avvalendosi delle società a partecipazione
regionale, favorisce gli investimenti delle emittenti radiotelevisive
singole o associate, iscritte al registro regionale di cui all’art.
12, finalizzati all’acquisizione e all’ammodernamento delle strutture
e dei mezzi per la produzione e la diffusione nel settore
radiotelevisivo, mediante:
a) sostegno per operazioni di locazione finanziaria destinate
all’acquisizione di strumenti per la produzione e diffusione;
b) contributi in conto interessi per la contrazione di mutui per
investimenti diretti all’acquisizione e all’ammodernamento di mezzi e
strutture di produzione;
c) contributi in conto capitale, per l’adeguamento degli impianti di
produzione e trasmissione.
2. La Giunta regionale, per le finalità indicate al comma 1, sentito
il parere del CO.RE.COM.:
a) definisce le modalità e i criteri per l’ammissibilità e
l’erogazione dei contributi;
b) individua le imprese beneficiarie, sulla base di programmi e
relativi piani di spesa;
c) stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, la misura
dell’abbattimento dei tassi di interesse di cui al comma 1, lettera
b).
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ARTICOLO 14
(Forme associative per i servizi radiotelevisivi)
1. Nell’ambito delle linee programmatiche di cui all’art. 2, comma 4,
la Giunta regionale promuove la costituzione di forme associative fra
le emittenti radiofoniche e fra le emittenti televisive iscritte al
registro di cui all’art. 12, per la gestione comune di una o più fasi
dell’attività diretta alla produzione e alla diffusione dei servizi
radiotelevisivi, anche attraverso la creazione di servizi comuni. La
costituzione di forme associative avviene nella misura del cinquanta
per cento più uno fra le emittenti radiofoniche e del cinquanta per
cento più uno fra le emittenti televisive.
2. Lo stato di associato, secondo quanto previsto al comma 1,
costituisce titolo preferenziale per l’accesso alle provvidenze
previste dalla presente legge.
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ARTICOLO 15
(Qualificazione e formazione professionale)
1. La Regione, d’intesa con l’ordine regionale dei giornalisti e
l’associazione della stampa umbra, può prevedere nell’ambito della
programmazione regionale in materia di formazione professionale la
realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento
riservati agli operatori dell’informazione, e corsi di qualificazione
riservati agli operatori della comunicazione, con particolare
riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali
rilevate dal CO.RE.COM.
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ARTICOLO 16
(Parere sul piano d’assegnazione delle radiofrequenze)
1. La Giunta regionale, sentito il CO.RE.COM., esprime il parere sul
piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai
sensi dell’art. 3, commi 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e
successive modificazioni e ne dà comunicazione al Consiglio.
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TITOLO IV
Istituzione e funzionamento del CO.RE.COM.
ARTICOLO 17
(Istituzione del CO.RE.COM.)
1. E’ istituito il CO.RE.COM., organo funzionale dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ai sensi
dell’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il Comitato
è altresì organo di consulenza della Regione in materia di
comunicazioni.
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ARTICOLO 18
(Composizione e durata)
1. Il CO.RE.COM. è composto da quattro membri più il Presidente scelti
fra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed
esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi
aspetti, culturale, giuridico, economico e tecnologico.
2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale su
proposta del Presidente della Giunta regionale. I quattro membri sono
altresì eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due, ai
sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive
modificazioni ed integrazioni. I membri del CO.RE.COM. sono nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene
comunicato all’Autorità.
3. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono
rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della
legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed
integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in
carica; qualora tale termine rientri nell’ultimo semestre della
legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi.
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ARTICOLO 19
(Cause di incompatibilità)
1. La carica di componente e di Presidente del CO.RE.COM. è
incompatibile con:
a) quella di parlamentare europeo e nazionale, di Ministro, di
Consigliere e Assessore regionale, provinciale e comunale, di Sindaco,
di Presidente della Provincia nonché con la carica di Presidente o
direttore di enti pubblici economici e non, di nomina governativa,
parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e
comunali;
b) quella di membro di Segreterie nazionali, regionali, provinciali e
comunali dei partiti e dei movimenti politici;
c) quella di amministratore o dipendente di imprese pubbliche o
private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale,
della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio, della
programmazione a livello sia nazionale che locale.
2. Sono altresì incompatibili i dipendenti regionali ovvero i titolari
di rapporti di collaborazione o consulenza con i soggetti di cui alla
lett. c) del comma 1.
3. L’incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è
contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con
il contestuale invito a far cessare la causa di incompatibilità o a
formulare osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione della
contestazione.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 3, il Presidente, ove ritenga sussistente la causa di
incompatibilità, propone al Consiglio regionale l’adozione del
provvedimento di decadenza dandone comunicazione all’interessato.
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ARTICOLO 20
(Assenze dei membri del CO.RE.COM.)
1. In caso di assenza non giustificata alle riunioni del CO.RE.COM.
viene operata una trattenuta del due per cento sull’indennità.
2. L’assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del
CO.RE.COM. costituisce di diritto causa di decadenza dalla carica.
3. E’ considerata giustificata l’assenza documentata per motivi di
salute, per forza maggiore o per missione fuori sede, debitamente
autorizzata.
4. Costituisce di diritto, in ogni caso, causa di decadenza dalla
carica l’assenza per impedimento protrattasi per oltre sei mesi.
5. La decadenza di cui ai commi 2 e 4 è pronunciata dal Presidente del
Consiglio regionale.
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ARTICOLO 21
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei membri del CO.RE.COM. sono presentate al
Presidente del Consiglio regionale.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso, anche di uno solo dei
membri, si applica il comma 6 dell’art. 2 della legge regionale 21
marzo 1995, n. 11 come modificata dalla legge regionale 21 marzo 1997,
n. 8, aggiunto dall’art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n.
18.
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ARTICOLO 22
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le
presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse
adottate;
c) cura i rapporti con gli Organi regionali e con l'Autorità.
2. Il Presidente designa il componente che lo sostituisce in caso di
sua assenza o impedimento.
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ARTICOLO 23
(Regolamento)
1. Il CO.RE.COM. adotta, entro due mesi dalla sua costituzione, un
regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei
lavori, che contiene, tra l’altro, disposizioni per la convocazione e
lo svolgimento delle sedute, nonché un “codice etico” di comportamento
dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti, in cui sono
disciplinate le modalità di consultazione dei soggetti esterni,
pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e
dell’informazione.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel
B.U.R.
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ARTICOLO 24
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un’indennità, per dodici
mensilità, pari al sessanta per cento dell’indennità mensile lorda
spettante al Consigliere regionale.
2. Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un’indennità, per dodici
mensilità, pari al venti per cento dell’indennità mensile lorda
spettante al Consigliere regionale.
3. Nel caso in cui, per giustificati motivi, il Presidente del
CO.RE.COM. debba assentarsi per oltre un mese, al componente che ne
assume le funzioni spetta, a partire dal secondo mese, e fino al sesto
mese di supplenza, il doppio della sua indennità di funzione.
L’indennità del Presidente dopo il primo mese di assenza è ridotta del
venti per cento e dell’ottanta per cento per i restanti cinque mesi.
4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la
propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è
dovuto, per ogni giornata di seduta o per altre riunioni espressamente
autorizzate dal Presidente, il rimborso delle spese di viaggio nella
misura prevista dall’art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1981, n.
9 e successive modificazioni.
5. Ai componenti del CO.RE.COM. che, con autorizzazione del
Presidente, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla
partecipazione alle sedute del CO.RE.COM., si recano fuori regione in
località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento
economico di missione previsto per i dirigenti regionali.
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ARTICOLO 25
(Funzioni)
1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla
legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente
delegate dall’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 31
luglio 1997, n. 249, con le modalità stabilite dall’apposito
Regolamento.
2. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo
di ogni forma di comunicazione di interesse regionale.
3. Il CO.RE.COM. può svolgere attività di studio, ricerca e
monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni
pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni.
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ARTICOLO 26
(Struttura)
1. Il CO.RE.COM., per l’esercizio delle sue funzioni, è assistito da
apposita struttura, costituita ai sensi dell’art. 8 della legge
regionale 22 aprile 1997, n. 15, che può anche avvalersi di personale
assegnato dal Ministero delle Comunicazioni in base all’art. 1, comma
14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e da personale di ruolo degli
enti locali. L’organico della struttura è definito sentita l’Autorità.
2. Nell’esplicazione delle sue funzioni, il CO.RE.COM. può avvalersi
anche di soggetti pubblici e privati di riconosciuta indipendenza e
competenza.
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ARTICOLO 27
(Programmazione delle attività)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al
Consiglio regionale, per l’approvazione, ed all'Autorità, per la parte
relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per
l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno
finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio
regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni
in ambito regionale, con particolare riferimento al settore
radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente,
dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione
finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per
quella relativa alle funzioni delegate.
3. La Regione rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi a
propria disposizione, il programma di attività e la relazione
conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e
sull’attività svolta nell’anno precedente dal CO.RE.COM..
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ARTICOLO 28
(Forme di consultazione)
1. Il CO.RE.COM. attua idonee forme di consultazione sulle materie di
sua competenza con la sede regionale della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private,
con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le
pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con l’Associazione
stampa umbra, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle
comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi
interessati alle comunicazioni.
2. La Regione e il CO.RE.COM. organizzano conferenze regionali sulla
informazione e sulla comunicazione.
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ARTICOLO 29
(Finanziamento e gestione economica e finanziaria)
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla
legislazione statale e regionale, il CO.RE.COM. dispone della
dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo
del bilancio del Consiglio regionale.
2. Nell’ambito delle previsioni contenute nel Programma annuale di
attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in
bilancio, il CO.RE.COM. ha autonomia gestionale e operativa, secondo
le norme regionali in materia di amministrazione e contabilità.
3. Il CO.RE.COM. si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a
disposizione dal Consiglio regionale.
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ARTICOLO 30
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge gli organi
regionali competenti provvedono alla elezione del CO.RE.COM. entro
trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Nelle more della prima elezione del CO.RE.COM. e fino all’effettivo
insediamento degli organi, le funzioni sono esercitate dal Comitato
regionale Radiotelevisivo, di cui alla legge regionale 29 aprile 1991,
n. 10.
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TITOLO V
Norme finali
ARTICOLO 31
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all’art. 1 è autorizzata, per l’anno 2000,
la spesa di lire 100.000.000 con iscrizione, in termini di competenza
e di cassa, al cap. di nuova istituzione n. 175 denominato: “Spese
per l’informazione e la comunicazione a mezzo stampa, agenzie di
informazione, emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale ed
internazionale”.
2. Per le finalità di cui all’art. 13 è autorizzata, altresì, per
l’anno 2000, la spesa di lire 400.000.000 con iscrizione, in termini
di competenza e di cassa, al cap. di nuova istituzione n. 6520 (tit.
II, rubr. 2, ctg. 3) denominato: “Spese per il sostegno degli
investimenti delle imprese radiotelevisive singole o associate”.
3. Al finanziamento dell’onere complessivo di lire 500.000.000 per
l’anno 2000 si fa fronte con pari disponibilità che sarà prevista nel
fondo globale del cap. 9710 del medesimo bilancio.
4. La Giunta regionale - a norma della legge regionale di contabilità
3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
5. Per gli anni 2001 e successivi l’onere sarà annualmente determinato
con legge di bilancio ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23.
6. Agli oneri di cui all’art. 24 si fa fronte con gli stanziamenti
appositamente previsti nel bilancio del Consiglio regionale per gli
anni 2000 e successivi.
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TITOLO V
Norme finali
ARTICOLO 32
(Abrogazione)
1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1991, n. 10 e 16 giugno
1998, n. 20.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione dell’Umbria.
Data a Perugia, addì 11 gennaio 2000
BRACALENTE
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