LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 4-09-2001
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per
le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27
dicembre 1991, n. 85.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 40
del 11 settembre 2001 |
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
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ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio
1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il
Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle
d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a
livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di
controllo in tema di comunicazioni.
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ARTICOLO 2
(Natura)
1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento
nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.
2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di
supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad
essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della
comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni
delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli
da leggi o provvedimenti statali e regionali.
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ARTICOLO 3
(Composizione e durata in carica)
1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro
componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano
garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico
istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle
comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel
settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici,
economici e tecnologici.
2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della
Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso
di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve
essere comunque espresso dalla minoranza.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non
sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione
non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro
funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto,
che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per
il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto
limitato.
6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si
procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o
dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o
due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del
componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla
deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di
dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione
a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.
8. Alla nomina del Comitato provvede il Presidente del Consiglio
regionale con proprio decreto.
9. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri
componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11
(Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza
regionale).
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ARTICOLO 4
(Incompatibilità)
1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono
incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale,
consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore
comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale,
presidente di comunità montana;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di
enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti
politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese
pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale,
della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle
d'Aosta.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilità.
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ARTICOLO 5
(Decadenza)
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono
dall'incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle
effettuate nell'anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non
provveda a rimuoverla.
c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di
salute, per un periodo superiore a sei mesi.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma
3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su
segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare
gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a
conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da
quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la
contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro
trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della
contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i
successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede
all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza
risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio
regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.
4. Qualora le cause di decadenza riguardino il Presidente del
Comitato, gli adempimenti procedurali di cui ai commi 2 e 3 sono
svolti dal Presidente della Regione. Il Presidente della Regione
provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di
decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero adotta il
provvedimento di decadenza negli altri casi.
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ARTICOLO 6
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate,
tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate
al Presidente della Regione che ne comunica l'avvenuta presentazione
al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti relativi
alla sostituzione.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni
fino all'elezione dei successori.
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ARTICOLO 7
(Comunicazioni)
1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità
l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le
eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.
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ARTICOLO 8
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue
deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute,
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.
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ARTICOLO 9
(Regolamento interno)
1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato
adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento
interno che disciplina:
a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la
possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli
componenti;
b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma
1, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei
dipendenti e dei consulenti.
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ARTICOLO 10
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una
indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal
Consiglio regionale, pari al:
a) per il Presidente, cinquanta per cento dell'indennità di carica
mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
b) per i componenti, trenta per cento dell'indennità di carica
mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di
riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il
rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i
consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso
si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il
trattamento economico di missione previsto per i consiglieri
regionali.
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ARTICOLO 11
(Modalità di esercizio delle funzioni)
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli
articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di
cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero
delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo
3, comma 5bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo), convertito con modificazioni dalla legge 29
marzo 1999, n. 78.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato
può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione
statale di cui può avvalersi l'Autorità.
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ARTICOLO 12
(Funzioni proprie)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:
a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in
particolare:
1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di
assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l.
249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei
relativi impianti;
2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza
risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l.
249/1997;
3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche
a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre
agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di
editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli
enti pubblici di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n.
67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);
5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri,
analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti
di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;
6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni
radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le
istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore
dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono
essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari
privati;
8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e
la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale,
anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la
comunicazione;
9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e
la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la
collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive
a livello transfrontaliero;
10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto
socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore
delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;
11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua
competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private,
con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle
d'Aosta, con le associazioni degli utenti, con la Commissione
regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione
scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati
alle comunicazioni;
b) funzioni gestionali:
1) collabora con l'ARPA, mettendo a disposizione le informazioni e i
dati di cui dispone, alla tenuta del catasto degli impianti per
radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge
regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e
l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni);
2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999,
convertito dalla l. 78/1999;
3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle
imprese operanti nel settore delle comunicazioni;
c) funzioni di controllo:
1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di
cui dispone, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
(ARPA), istituita dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e gli
altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto
della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di
esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e
verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati.
2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del
particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta.
Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica
della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la
Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di
diffusione regionale.
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ARTICOLO 13
(Funzioni delegate)
1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di
controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13,
della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in
applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte
le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale
del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la
responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l.
249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti
funzioni previste dalla l. 249/1997:
a) funzioni consultive, in materia di:
1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 5);
2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);
3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di
qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di
una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività,
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);
4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);
5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo
1, comma 6, lettera b), n. 10);
b) funzioni di gestione in materia di:
1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);
2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);
2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera a), n. 8);
3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze
compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera a), n. 15);
4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), n. 1);
5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne
elettorali;
6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), n. 3);
7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);
8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di
tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);
9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);
10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);
11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);
12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni
dominanti, di cui all'articolo 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di:
1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera a), n. 9);
2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di
telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma
6, lettera a), n. 10).
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti
dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento
sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente
dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il
Presidente del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono
specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate
per il loro esercizio.
5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del
Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di
ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità,
da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle
finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in
via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione,
salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere
l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e
degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al
Presidente del Consiglio regionale.
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ARTICOLO 14
(Programmazione delle attività del Comitato)
1. Ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo,
con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del
programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche
all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il
programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione
consiliare competente.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche
il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e
le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del
Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di
attività.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio
regionale e all'Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale
nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria
che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal
Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.
5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici
il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3,
lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.
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ARTICOLO 15
(Collaborazione con gli enti locali)
1. Il Presidente della Regione stipula specifici accordi con gli
enti locali ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti
degli enti locali stessi concernenti le postazioni emittenti
radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di
ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra
sorgente di emissioni radioelettriche.
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ARTICOLO 16
(Dotazione organica)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con
l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio
regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è
posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena
autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può
essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di
integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la
Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente
o speciale di altri uffici regionali.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è
determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo
personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme
regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare
rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta
indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa
contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.
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ARTICOLO 17
(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)
1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di
attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato
gode di autonomia gestionale.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa
riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente
responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi
impartiti dal Comitato.
3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente
del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i
dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del
Comitato.
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ARTICOLO 18
(Abrogazione)
1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.
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ARTICOLO 19
(Norma di coordinamento)
1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione "Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi
sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".
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ARTICOLO 20
(Modificazione alla legge regionale
26 maggio 1998, n. 41)
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale
26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo
dell'informazione locale) è sostituita dalla seguente:
"d) un rappresentante del Comitato regionale per le comunicazioni
(Co.Re.Com.);".
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ARTICOLO 21
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del
Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui
all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.
3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui
all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.
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ARTICOLO 22
(Norma finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è
valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui
euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo
programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno
2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al
capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti",
dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere
sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com",
dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:
- quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il
finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1.
"Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1
"Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di
previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;
- quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e
trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo
per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo
programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione
pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.
3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle
funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato
di previsione dell'entrata del bilancio regionale e assegnate al
Consiglio regionale.
4. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma
dell'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni,
sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni,
proprie e delegate, del Comitato.
5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 4 settembre 2001
Il Presidente
VIÉRIN
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