LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 10-08-2001
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER
LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 75
del 21 agosto 2001 |
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
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CAPO I
Oggetto - composizione - funzionamento
ARTICOLO 1
Oggetto.
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31
luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo” e successive modificazioni e in conformità con le
deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52
del 28 aprile 1999 “Individuazione degli indirizzi generali relativi
ai Comitati regionali per le comunicazioni” e n. 53 del 28 aprile 1999
“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie
di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni,” la presente
legge regola l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del
Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione del
Veneto.
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ARTICOLO 2
Natura.
1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazioni, è istituito il Comitato regionale per le comunicazioni,
di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organo di consulenza e
di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni
ed è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata Autorità.
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ARTICOLO 3
Composizione e durata.
1. Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri, tutti
in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel
settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici,
economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che
diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.
2. I sei membri sono eletti dal Consiglio regionale, con voto
limitato a uno.
3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale
a maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato
entro quarantacinque giorni dall’elezione.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì ad
informare l'Autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del
Comitato.
6. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura
regionale e viene ricostituito nei termini e con le procedure previste
dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e
successive modificazioni.
7. I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il
divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti che hanno
svolto la loro funzione per un periodo inferiore a due anni e sei
mesi.
8. In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di
decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede,
nei modi indicati al comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che
resta in carica fino alla scadenza ordinaria.
9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di
decadenza del Presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi
indicati al comma 3. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla
scadenza ordinaria.
10. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le
funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano d’età.
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ARTICOLO 4
Incompatibilità.
1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le
seguenti condizioni:
a) membro del Parlamento europeo e nazionale;
b) membro del governo nazionale;
c) Presidente della Giunta regionale, assessore regionale,
consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o
provinciale, consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di
enti pubblici anche non economici, di nomina governativa,
parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e
comunali;
f) detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e
movimenti politici;
g) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private
operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della
pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione
dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia
nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e
delle società cooperative non versano in situazione di
incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i
soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.
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ARTICOLO 5
Decadenza.
1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) per l’assenza, senza giustificato motivo tempestivamente
comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute
consecutive ovvero, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute
effettuate nel corso dell’anno solare. Il Presidente del Comitato
informa delle assenze il Presidente del Consiglio, per l’adozione del
provvedimento di decadenza;
b) per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui
all’articolo 4, non rimosse entro il termine di trenta giorni.
2. Il Presidente del Consiglio procede alla contestazione della
causa di decadenza all’interessato con l'invito a presentare le
proprie osservazioni entro un termine stabilito e a far cessare la
causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della
contestazione medesima. Trascorso tale termine, il Consiglio regionale
archivia il procedimento, ovvero adotta il provvedimento di decadenza.
3. Le decisioni di cui al comma 2 sono comunicate
all'interessato, al Presidente del Comitato o al Presidente vicario ai
sensi dell’articolo 3 comma 10 e all'Autorità.
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ARTICOLO 6
Dimissioni.
1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate,
tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del
Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono
presentate direttamente dall'interessato.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle
dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione
dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità
delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle
rispettive funzioni, sino alla loro sostituzione.
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ARTICOLO 7
Funzioni del Presidente.
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute,
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in
esse adottate;
c) cura i rapporti periodici con gli organi regionali e con
l'Autorità.
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ARTICOLO 8
Organizzazione dei lavori.
1. Entro un mese dall'insediamento il Comitato adotta un
regolamento interno per l'organizzazione dei lavori e per il proprio
funzionamento, nonché per le modalità di consultazione dei soggetti
esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni
e dell’informazione.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Comitato adotta
un codice etico di comportamento dei componenti.
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ARTICOLO 9
Indennità di funzione e rimborsi.
1. Al Presidente e ad ogni membro del Comitato è attribuita una
indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è
pari rispettivamente al cinquanta per cento e al venticinque per cento
dell’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, al
componente che ne assume le funzioni ai sensi dell’articolo 3, comma
10, a partire del primo giorno di assenza del Presidente e sino al
giorno antecedente quello di rientro dello stesso, spetta l’indennità
di funzione prevista per il Presidente.
3. Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la
propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è
dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di
viaggio previsto per i consiglieri regionali.
4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni attinenti al
loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato,
si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il
trattamento economico di missione previsto dall’articolo 6, comma 1
della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.
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CAPO II
Funzioni
ARTICOLO 10
Funzioni.
1. Il Comitato è titolare di funzioni proprie e di funzioni
delegate.
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ARTICOLO 11
Funzioni proprie.
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:
a) formula, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1)
e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo
schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle
frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla
localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza
risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n.
249/1997;
c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta
per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di
imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali
disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore
delle comunicazioni;
e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni
radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le
istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel
settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che
possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in
ambito locale;
h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell’ambito
delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e
comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e
locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della
stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali
sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di
convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e
privati, studiosi ed esperti;
i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto
socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle
comunicazioni;
l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza,
con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le
associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti,
con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei
giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con
l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti
collettivi interessati alle comunicazioni;
m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari
del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti
sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle
postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di
trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
n) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva” e successive modificazioni;
o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle
imprese radiotelevisive;
p) vigila, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti,
sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali
tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche,
non siano superati.
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ARTICOLO 12
Funzioni delegate.
1. Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di
controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate
dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31
luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con
deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.
2. In particolare possono essere oggetto di delega con le
modalità previste dall’articolo 13, comma 1 le seguenti funzioni:
a) adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione;
b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni;
c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di
qualità dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di
una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d’attività;
d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi;
e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;
f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
h) vigilanza e controllo sull’esistenza di fenomeni di interferenze
elettromagnetiche;
i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di
interconnessione e di accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni;
l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana;
m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge
dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa
vigente;
n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di
campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso
ai mezzi di informazione;
o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi
e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;
p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei
diversi servizi;
q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo,
delle norme in materia di tutela dei minori;
r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche;
s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di
diritto di rettifica;
t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel
regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui
mezzi di comunicazione di massa;
u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizione relative al
divieto di posizioni dominanti;
v) istruttoria in materia di controversie in tema di
interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del
servizio di telecomunicazioni e utenti privati.
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ARTICOLO 13
Modalità di conferimento delle deleghe.
1. Le funzioni di cui all’articolo 12 sono delegate al Comitato
mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 2 adottato
dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate
dalla Giunta regionale e sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e
dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le funzioni
delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato
nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
stabiliti dall’Autorità al fine di assicurare il necessario
coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti di governo,
di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni ad essa affidati
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Nell’esercizio della delega, il Comitato può avvalersi di
tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può
avvalersi l’Autorità ai sensi della normativa vigente.
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ARTICOLO 14
Programmazione delle attività.
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta alla
Giunta e al Consiglio regionale, per l'approvazione e per la
quantificazione della relativa spesa, ed all'Autorità per la parte
relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per
l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno
finanziario.
2. Entro il 31 marzo d'ogni anno il Comitato presenta al
Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul
sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare
riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta
nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione
della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle
funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La
predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione
finanziaria del Consiglio regionale.
3. Il Comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni
strumenti informativi, il Programma d'attività e la relazione
conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e
sull'attività svolta nell'anno precedente.
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CAPO III
Struttura - Dotazione organica - Finanziamento
ARTICOLO 15
Dotazione organica.
1. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito
da un'apposita struttura, dotata di indipendenza funzionale.
2. La direzione della struttura preposta al funzionamento del
Comitato è attribuita ad un dirigente. La Giunta regionale è
autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e
d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e la dotazione
organica della struttura operativa del Comitato che rientra nella
dotazione organica della Regione. A seguito della determinazione della
dotazione organica, al Comitato può essere:
a) assegnato personale di ruolo della Regione;
b) trasferito personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo
1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) trasferito o comandato personale di altri enti pubblici.
3. Nelle more della determinazione della dotazione organica del
Comitato, la struttura operativa del Comitato è costituita dal
personale regionale precedentemente assegnato al Comitato regionale
per il Servizio Radiotelevisivo (CORERAT) integrato, qualora la
quantità e le caratteristiche delle funzioni già esercitate o
successivamente attribuite lo richiedano, da altro personale regionale
o degli Enti locali richiesto dal Presidente del Comitato, che ne
informa anche l'Autorità. Al personale è confermato il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio
presso la struttura di assistenza al Comitato, che devono essere
conformi al Regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo
8, possono essere emanate con un apposito Regolamento predisposto
dalla Giunta regionale d'intesa con l'Autorità.
5. Il Comitato, al fine di rendere più celere e funzionale lo
svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi
componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi
possono avvalersi, previo assenso del Presidente della Giunta
regionale o di un suo delegato, dell'apporto di strutture e di
personale della Regione ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi
1 e 2.
6. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Comitato può
avvalersi di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza.
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ARTICOLO 16
Finanziamento.
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla
legislazione statale e regionale, il Comitato dispone della dotazione
finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti
dal bilancio regionale.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Comitato dispone
delle risorse concordate con l'Autorità ed indicate nelle convenzioni
con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e
trasferite dall'Autorità sono iscritte in entrata e in uscita nel
bilancio regionale.
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ARTICOLO 17
Gestione economica e finanziaria.
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale
di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in
bilancio, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa in
conformità con le disposizioni in materia di amministrazione e
contabilità.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e
amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza
del dirigente responsabile della struttura di assistenza, sulla base
degli indirizzi impartiti dal Comitato.
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CAPO IV
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 18
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in lire 415 milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte
mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e cassa,
dello stanziamento del capitolo n. 3426 denominato "Spese per
l’attività di informazione della Giunta regionale” iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo n. 3448 con
la denominazione “Spese per il funzionamento del Comitato regionale
per le comunicazioni”, con lo stanziamento di lire 415 milioni in
termini di competenza e cassa.
3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo
3448 è determinato ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
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ARTICOLO 19
Abrogazione.
1. È abrogata la legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 “Norme
per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo”.
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CAPO IV
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 20
Norma transitoria.
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni deve essere
insediato entro il centoventesimo giorno successivo all’entrata in
vigore della presente legge.
2. Fino all’insediamento del Comitato, il Comitato regionale
per il servizio radiotelevisivo continua ad esercitare le funzioni di
cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 18.
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Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione veneta.
Venezia, 10 agosto 2001
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