REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 10-08-2001

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 75
del 21 agosto 2001
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

 

 


CAPO I

Oggetto - composizione - funzionamento

 

ARTICOLO 1

Oggetto.

	1.	In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 
luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo” e successive modificazioni e in conformità con le 
deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 
del 28 aprile 1999 “Individuazione degli indirizzi generali relativi 
ai Comitati regionali per le comunicazioni” e n. 53 del 28 aprile 1999 
“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie 
di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni,” la presente 
legge regola l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del 
Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione del 
Veneto.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

Natura.

	1.	Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le 
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di 
comunicazioni, è istituito il Comitato regionale per le comunicazioni, 
di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organo di consulenza e 
di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni 
ed è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, di seguito denominata Autorità. 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

Composizione e durata.

	1.	Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri, tutti 
in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel 
settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, 
economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che 
diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema 
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.
	2.	I sei membri sono eletti dal Consiglio regionale, con voto 
limitato a uno.
	3.	Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale 
a maggioranza dei consiglieri assegnati.
	4.	Il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato 
entro quarantacinque giorni dall’elezione.
	5.	Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì ad 
informare l'Autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del 
Comitato.
	6.	Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura 
regionale e viene ricostituito nei termini e con le procedure previste 
dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di 
competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e 
successive modificazioni.
	7.	I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il 
divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti che hanno 
svolto la loro funzione per un periodo inferiore a due anni e sei 
mesi.
	8.	In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di 
decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede, 
nei modi indicati al comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che 
resta in carica fino alla scadenza ordinaria.
	9.	In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di 
decadenza del Presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi 
indicati al comma 3. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla 
scadenza ordinaria.
	10.	In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le 
funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano d’età.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

Incompatibilità.

	1.	La carica di componente del Comitato è incompatibile con le 
seguenti condizioni:
a)	membro del Parlamento europeo e nazionale;
b)	membro del governo nazionale;
c)	Presidente della Giunta regionale, assessore regionale, 
consigliere regionale;
d)	sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o 
provinciale, consigliere comunale o provinciale;
e)	presidente, amministratore, componente di organi direttivi di 
enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, 
parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e 
comunali;
f)	detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e 
movimenti politici;
g)	amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private 
operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della 
pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione 
dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia 
nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e 
delle società cooperative non versano in situazione di 
incompatibilità;
h)	titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i 
soggetti di cui alla lettera g);
i)	dipendente regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

Decadenza.

	1.	I componenti del Comitato decadono dall'incarico al 
verificarsi delle seguenti condizioni:
a)	per l’assenza, senza giustificato motivo tempestivamente 
comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute 
consecutive ovvero, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute 
effettuate nel corso dell’anno solare. Il Presidente del Comitato 
informa delle assenze il Presidente del Consiglio, per l’adozione del 
provvedimento di decadenza;
b)	per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui 
all’articolo 4, non rimosse entro il termine di trenta giorni.
	2.	Il Presidente del Consiglio procede alla contestazione della 
causa di decadenza all’interessato con l'invito a presentare le 
proprie osservazioni entro un termine stabilito e a far cessare la 
causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della 
contestazione medesima. Trascorso tale termine, il Consiglio regionale 
archivia il procedimento, ovvero adotta il provvedimento di decadenza.
	3.	Le decisioni di cui al comma 2 sono comunicate 
all'interessato, al Presidente del Comitato o al Presidente vicario ai 
sensi dell’articolo 3 comma 10 e all'Autorità.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

Dimissioni.

	1.	Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, 
tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del 
Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono 
presentate direttamente dall'interessato.
	2.	Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle 
dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione 
dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità 
delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
	3.	I componenti dimissionari restano in carica, nelle 
rispettive funzioni, sino alla loro sostituzione.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

Funzioni del Presidente.

	1.	Il Presidente del Comitato:
a)	rappresenta il Comitato;
b)	convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, 
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in 
esse adottate; 
c)	cura i rapporti periodici con gli organi regionali e con 
l'Autorità.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

Organizzazione dei lavori.

	1.	Entro un mese dall'insediamento il Comitato adotta un 
regolamento interno per l'organizzazione dei lavori e per il proprio 
funzionamento, nonché per le modalità di consultazione dei soggetti 
esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni 
e dell’informazione.
	2.	Nello stesso termine di cui al comma 1, il Comitato adotta 
un codice etico di comportamento dei componenti.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

Indennità di funzione e rimborsi.

	1.	Al Presidente e ad ogni membro del Comitato è attribuita una 
indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è 
pari rispettivamente al cinquanta per cento e al venticinque per cento 
dell’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
	2.	In caso di assenza o impedimento del Presidente, al 
componente che ne assume le funzioni ai sensi dell’articolo 3, comma 
10, a partire del primo giorno di assenza del Presidente e sino al 
giorno antecedente quello di rientro dello stesso, spetta l’indennità 
di funzione prevista per il Presidente.
	3.	Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la 
propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è 
dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di 
viaggio previsto per i consiglieri regionali.
	4.	Ai componenti del Comitato che, per ragioni attinenti al 
loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, 
si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il 
trattamento economico di missione previsto dall’articolo 6, comma 1 
della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.

 

 

 


CAPO II

Funzioni

 

ARTICOLO 10

Funzioni.

	1.	Il Comitato è titolare di funzioni proprie e di funzioni 
delegate.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

Funzioni proprie.

	1.	Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:
a)	formula, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) 
e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo 
schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle 
frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla 
localizzazione dei relativi impianti;
b)	formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza 
risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 
249/1997;
c)	esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta 
per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di 
imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
d)	esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali 
disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore 
delle comunicazioni;
e)	esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o 
previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
f)	cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni 
radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
g)	formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le 
istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel 
settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che 
possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in 
ambito locale;
h)	formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell’ambito 
delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e 
comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e 
locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della 
stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali 
sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di 
convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e 
privati, studiosi ed esperti;
i)	cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto 
socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle 
comunicazioni;
l)	attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, 
con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le 
associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, 
con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei 
giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con 
l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti 
collettivi interessati alle comunicazioni;
m)	cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari 
del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti 
sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle 
postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di 
trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
n)	regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla 
legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione 
radiofonica e televisiva” e successive modificazioni;
o)	cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle 
imprese radiotelevisive;
p)	vigila, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, 
sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti 
di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali 
tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, 
non siano superati.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

Funzioni delegate.

	1.	Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di 
controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate 
dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 
luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con 
deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.
	2.	In particolare possono essere oggetto di delega con le 
modalità previste dall’articolo 13, comma 1 le seguenti funzioni:
a)	adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del 
registro degli operatori di comunicazione;
b)	definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per 
l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di 
telecomunicazioni;
c)	emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di 
qualità dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di 
una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d’attività;
d)	adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei 
sondaggi;
e)	predisposizione dello schema di convenzione annessa alla 
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;
f)	tenuta del registro degli operatori di comunicazione; 
g)	monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
h)	vigilanza e controllo sull’esistenza di fenomeni di interferenze 
elettromagnetiche;
i)	vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di 
interconnessione e di accesso alle infrastrutture di 
telecomunicazioni;
l)	vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze 
compatibili con la salute umana;
m)	vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge 
dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore 
destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa 
vigente;
n)	vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di 
campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso 
ai mezzi di informazione;
o)	vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi 
e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;
p)	vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono 
trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei 
diversi servizi;
q)	vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, 
delle norme in materia di tutela dei minori;
r)	vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze 
linguistiche;
s)	vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di 
diritto di rettifica;
t)	vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel 
regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui 
mezzi di comunicazione di massa;
u)	vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizione relative al 
divieto di posizioni dominanti;
v)	istruttoria in materia di controversie in tema di 
interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
z)	istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del 
servizio di telecomunicazioni e utenti privati.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

Modalità di conferimento delle deleghe.

	1.	Le funzioni di cui all’articolo 12 sono delegate al Comitato 
mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 2 adottato 
dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate 
dalla Giunta regionale e sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e 
dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le funzioni 
delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.
	2.	Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato 
nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi 
stabiliti dall’Autorità al fine di assicurare il necessario 
coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti di governo, 
di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni ad essa affidati 
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
	3.	Nell’esercizio della delega, il Comitato può avvalersi di 
tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può 
avvalersi l’Autorità ai sensi della normativa vigente.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

Programmazione delle attività.

	1.	Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta alla 
Giunta e al Consiglio regionale, per l'approvazione e per la 
quantificazione della relativa spesa, ed all'Autorità per la parte 
relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per 
l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno 
finanziario.
	2.	Entro il 31 marzo d'ogni anno il Comitato presenta al 
Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul 
sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare 
riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta 
nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione 
della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle 
funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La 
predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione 
finanziaria del Consiglio regionale.
	3.	Il Comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni 
strumenti informativi, il Programma d'attività e la relazione 
conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e 
sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

 

 


CAPO III

Struttura - Dotazione organica - Finanziamento

 

ARTICOLO 15

Dotazione organica.

	1.	Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito 
da un'apposita struttura, dotata di indipendenza funzionale.
	2.	La direzione della struttura preposta al funzionamento del 
Comitato è attribuita ad un dirigente. La Giunta regionale è 
autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e 
d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e la dotazione 
organica della struttura operativa del Comitato che rientra nella 
dotazione organica della Regione. A seguito della determinazione della 
dotazione organica, al Comitato può essere:
a)	assegnato personale di ruolo della Regione;
b)	trasferito personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 
1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c)	trasferito o comandato personale di altri enti pubblici.
	3.	Nelle more della determinazione della dotazione organica del 
Comitato, la struttura operativa del Comitato è costituita dal 
personale regionale precedentemente assegnato al Comitato regionale 
per il Servizio Radiotelevisivo (CORERAT) integrato, qualora la 
quantità e le caratteristiche delle funzioni già esercitate o 
successivamente attribuite lo richiedano, da altro personale regionale 
o degli Enti locali richiesto dal Presidente del Comitato, che ne 
informa anche l'Autorità. Al personale è confermato il trattamento 
giuridico ed economico in godimento.
	4.	Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio 
presso la struttura di assistenza al Comitato, che devono essere 
conformi al Regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 
8, possono essere emanate con un apposito Regolamento predisposto 
dalla Giunta regionale d'intesa con l'Autorità.
	5.	Il Comitato, al fine di rendere più celere e funzionale lo 
svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi 
componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi 
possono avvalersi, previo assenso del Presidente della Giunta 
regionale o di un suo delegato, dell'apporto di strutture e di 
personale della Regione ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 
1 e 2.
	6.	Nell'esplicazione delle sue funzioni il Comitato può 
avvalersi di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e 
competenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 16

Finanziamento.

	1.	Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla 
legislazione statale e regionale, il Comitato dispone della dotazione 
finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti 
dal bilancio regionale.
	2.	Per l'esercizio delle funzioni delegate il Comitato dispone 
delle risorse concordate con l'Autorità ed indicate nelle convenzioni 
con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e 
trasferite dall'Autorità sono iscritte in entrata e in uscita nel 
bilancio regionale.


 

 

 

 

ARTICOLO 17

Gestione economica e finanziaria.

	1.	Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale 
di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in 
bilancio, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa in 
conformità con le disposizioni in materia di amministrazione e 
contabilità.
	2.	Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e 
amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza 
del dirigente responsabile della struttura di assistenza, sulla base 
degli indirizzi impartiti dal Comitato.

 

 

 


CAPO IV

Norme transitorie e finali

 

ARTICOLO 18

Norma finanziaria.

	1.	Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, 
quantificati in lire 415 milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte 
mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e cassa, 
dello stanziamento del capitolo n. 3426 denominato "Spese per 
l’attività di informazione della Giunta regionale” iscritto nello 
stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.
	2.	Nello stato di previsione della spesa del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo n. 3448 con 
la denominazione “Spese per il funzionamento del Comitato regionale 
per le comunicazioni”, con lo stanziamento di lire 415 milioni in 
termini di competenza e cassa.
	3.	Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 
3448 è determinato ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 9 
dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 19

Abrogazione.

	1.	È abrogata la legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 “Norme 
per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio 
radiotelevisivo”.

 

 

 


CAPO IV

Norme transitorie e finali

 

ARTICOLO 20

Norma transitoria.

	1.	Il Comitato regionale per le comunicazioni deve essere 
insediato entro il centoventesimo giorno successivo all’entrata in 
vigore della presente legge.
	2.	Fino all’insediamento del Comitato, il Comitato regionale 
per il servizio radiotelevisivo continua ad esercitare le funzioni di 
cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 18.

_______


 

 

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione veneta.


Venezia, 10 agosto 2001