4.4.
I RAPPORTI
CON I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI
La
sottoscrizione, in data 25 giugno 2003, dell’atto di approvazione
dell’accordo-quadro tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome ha costituito
un punto di arrivo nell’ambito del complesso iter procedurale seguito per dare
corso al processo di decentramento sul territorio delle funzioni dell’Autorità,
previsto nella legge istitutiva n. 249/97.
L’articolo
1, comma 13, della legge n. 249/97 considera i Comitati regionali per le
comunicazioni - istituiti con legge regionale - “funzionalmente organi”
dell’Autorità, attraverso cui assicurare le esigenze di decentramento sul
territorio delle funzioni in tema di comunicazioni. L’Autorità, con la
delibera n. 52/99, ha stabilito gli indirizzi generali relativi ai requisiti
richiesti ai componenti, alle incompatibilità, ai modi organizzativi e di
finanziamento dei Co.re.com.; con la delibera n. 53/99, ha approvato il
regolamento per la definizione, in via esemplificativa, delle materie di
competenza dell’Autorità delegabili ai Comitati.
Quasi
tutte le Regioni hanno emanato le leggi di istituzione del proprio Co.re.com
e provveduto a nominarne Presidente e componenti (tabella 4.2).
L’accordo-quadro ha individuato i principi generali concernenti l’esercizio
delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e prefigura, altresì, il
contenuto delle singole convenzioni tra l’Autorità e gli Organi competenti
come individuati dalle leggi regionali.
A
conclusione di un lungo lavoro, autorità e Regioni hanno così definito la
“cornice” entro cui collocare le materie delegabili, i criteri, i tempi e
modi per il loro conferimento, i poteri sostitutivi, gli obblighi di
informazione e l’impianto finanziario.
L’intesa
raggiunta con l’accordo-quadro prevede una prima attuazione sperimentale,
relativa ad un semestre, con riguardo a cinque deleghe sul
territorio: vigilanza in materia di tutela dei minori, sondaggi, antitrust
nel campo
dell’editoria, tutela del diritto di rettifica e conciliazione delle
controversie per i servizi di telecomunicazioni. Per ulteriori tre deleghe -
vigilanza in materia di diritti di interconnessione e accesso, di conformità
dei servizi e dei prodotti, nonché delle modalità di distribuzione degli
stessi - è stata decisa l’attuazione, previo successivo riscontro con cadenza
semestrale, della disponibilità delle risorse finanziarie e dell’adeguatezza
della struttura. L’attuazione delle deleghe, più complesse e costose,
relative al Registro degli operatori di comunicazione e al monitoraggio delle
trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, sempre previo riscontro della
disponibilità delle risorse finanziarie e dell’adeguatezza della struttura,
richiederà un apposito atto aggiuntivo.
Relazione
annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro 2004
316
L’articolato
disciplina, altresì, i programmi di attività, le risorse finanziarie - fissate
solo per il primo semestre di attuazione sperimentale - una commissione
paritetica e i poteri sostitutivi.
Nel
periodo che va dal giugno al novembre 2003, diciassette Co.re.com.
si sono dichiarati disponibili a sottoscrivere la convenzione per l’esercizio
delle funzioni delegate. Presupposto necessario alla delega di funzioni è stata
la disponibilità da parte del Co.re.com. di risorse adeguate in termini di
personale, strumenti e sedi, ai fini dell’esercizio delle funzioni delegate.
Con
la delibera n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 l’Autorità ha
approvato lo schema-tipo di convenzione per l’esercizio delle funzione
delegate; ha quindi stabilito, con riferimento ai Co.re.com. Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Puglia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta, di procedere alla stipula delle
apposite convenzioni per la delega di funzioni. Con successiva delibera n.
18/04/CONS del 28 gennaio 2004, l’Autorità ha stabilito, con riferimento ai Co.re.com.
Piemonte, Veneto, Marche e Molise di procedere alla stipula delle convenzioni.
Ad
alcuni Co.re.com. è stato richiesto di adeguare, prima della sottoscrizione
dell’atto convenzionale, le loro strutture in modo utile all’iniziale
esercizio delle funzioni delegate.
Dieci Comitati regionali per le comunicazioni hanno già stipulato la convenzione con l’Autorità ed hanno iniziato ad esercitare le funzioni decentrate sul territorio (tabella 4.3). Nella riunione del Consiglio del 21 aprile 2004, si è inteso fornire alle istituzioni delegate alcuni criteri atti a ripartire le funzioni territorialmente tra i vari Corecom e tra questi e l’Autorità. Tra le funzioni delegate, vi sono:
a.
la vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore
radiotelevisivo locale;
b.
la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione
e
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
c.
l’istruzione e l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 10
della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con
riferimento al settore radioteleviso locale;
d.
l’esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra organismi
di telecomunicazioni e utenti.
Per
quanto riguarda la vigilanza in materia di tutela dei minori, l’art. 4, comma
1, lettera c) della convenzione per la delega delle funzioni fa riferimento ai
mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. Ciò ha implicato una chiara
attribuzione ai Co.re.com. della competenza a vigilare sulle emittenti
radiotelevisive locali, ma una più problematica individuazione di criteri per
quei mezzi di comunicazione, come i quotidiani e i periodici, che solo
indirettamente hanno una connotazione territoriale.
I
rapporti istituzionali dell’Autorità
317
Con
riferimento alla ripartizione di competenza tra autorità e Co.re.com per la
materia dei sondaggi in relazione ai quotidiani, si è ritenuto di adottare,
quali parametri significativi la sede della redazione principale e la
percentuale della tiratura netta nazionale (dato aggiornato annualmente
rilevabile, comunque, dalla Relazione annuale al Parlamento presentata
dall’Autorità sull’attività svolta
e sui programmi di lavoro). In particolare, i quotidiani con percentuale della
tiratura netta nazionale superiore, ovvero uguale all’1 % saranno monitorati
direttamente dall’Autorità, mentre quelli con tiratura netta nazionale
inferiore all’1 % saranno monitorati dai competenti Co.re.com con definitiva
attribuzione in base alla sede della redazione principale. Per le pagine locali,
l’attività di
vigilanza dovrebbe essere effettuata dai Co.re.com nella cui competenza
territoriale ricade la sede della redazione locale.
Riguardo
ai periodici, l’indicazione che si è data ai Co.re.com. è stata quella di
individuare quelli aventi redazione principale nell’ambito territoriale di
competenza, con esclusione di alcuni periodici che sono stati, in ragione della
particolare diffusione, comunque mantenuti sotto la vigilanza dell’Autorità.
Per
le medesime difficoltà ad individuare criteri di ripartizione territoriale in
questa prima fase non si è proceduto a delegare la funzione di vigilanza sui
sondaggi diffusi on
line.
Nella
circolare sopracitata, si sono inoltre indicate alcune linee guida che, oltre a
facilitare l’esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com consentiranno
all’Autorità di mantenere una funzione di coordinamento e di indirizzo
finalizzata ad un’applicazione uniforme delle funzioni su tutto il territorio
nazionale. Si tenga presente, infatti, che le linee guida appena citate si
riferiscono anche alla delicata funzione di vigilanza in materia di tutela dei
minori (ex art. 4, comma 1, lett. a) della convenzione per la delega delle
funzioni. Per quanto riguarda le funzioni di garanzia, la delega ai Co.re.com in
sede locale, sia dell’istruzione che dell’applicazione delle procedure
previste dall’articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del
diritto di rettifica, consente di rendere ancor più efficace e meno dispendioso
per i cittadini l’esercizio di un diritto fondamentale per la tutela
dell’immagine e dell’identità di un soggetto.
La
delega, avente ad oggetto l’esperimento del tentativo di conciliazione
previsto dalla delibera n. 182/02/CONS per le controversie tra utenti ed
organismi di telecomunicazioni (nonché agli utenti della televisione a
pagamento), affida ai Co.re.com. una importante funzione volta ad agevolare
l’accesso dei cittadini alla giustizia e consente la piena efficacia del
Regolamento per la risoluzione delle controversie in materia di consumatori
approvato dall’Autorità.
In
caso di controversia con il proprio operatore telefonico, ciascun utente potrà
esperire presso il Co.re.com della propria Regione, gratuitamente e con un
procedimento snello della durata di 30 giorni, un tentativo di conciliazione
volto a risolvere la controversia; in caso di mancato accordo, l’utente potrà
scegliere se attivare le ordinarie vie giurisdizionali oppure deferire la
controversia all’Autorità.
Relazione
annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro 2004
318
Tabella 4.2 Co.re.com. insediati (aprile 2004)
Regione
o Provincia Legge regionale istitutiva autonoma del Co.re.com. Presidente
Umbria
L.r. 11 gennaio 2000, n. 3 Enrico Viola
Toscana
L.r. 1 febbraio 2000, n. 10 modificata con legge 28 dicembre 2000 n. 80 Omar
Calabrese
Puglia
L.r. 28 febbraio 2000 n. 3 Giuseppe Scarcia
Basilicata
L.r. 27 marzo 2000 n. 20 Luigi Scaglione
Piemonte
L.r. 7 gennaio 2001 n. 1 Pierumberto Ferrero
Calabria
L.r.22 gennaio 2001 n. 2 Umberto Giordano
Liguria
L.r. 24 gennaio 2001 n. 5 Federico Filippo Oriana
Emilia
Romagna L.r. 30 gennaio 2001 n. 1 modificata con legge 31 ottobre 2002 n. 27
Piero Vittorio Marvasi
Marche
L.r. 27 marzo 2001 n. 8 Gianni Marasca
Friuli
Venezia G. L.r. 10 aprile 2001 n. 11 Franco Del Campo
Lazio
L.r. 3 agosto 2001 n. 19 Angelo Gallippi
Veneto
L.r. 10 agosto 2001 n. 18 Alberto Nuvolari
Abruzzo
L.r. 24 agosto 2001 n. 45 Goffredo De Carolis
Valle
d’Aosta L.r.4 settembre 2001 n. 26 Fabio Truc
Campania
L.r.1 luglio 2002 n. 9 Samuele Ciambriello
Sicilia
Corecom istituito ex art. 101 legge finanziaria 27 marzo 2002, n. 3
Molise
L.r. 26 agosto 2002, n. 18. Federico Liberatore
Piemonte
L.r. 28 ottobre 2003, n. 20. M. Luisa Sangiorgio
Fonte:
Autorità.
Tabella
4.3 Attuazione del processo di delega (giugno 2004)
Co.re.com
Delibera Stipula Decorrenza Termine semestre convenzione
Calabria
402/03/CONS 17 dicembre 2003 1° gennaio 2004 30 giugno 2004
Valle
d’Aosta 402/03/CONS 17 dicembre 2003 1° gennaio 2004 30 giugno 2004
Basilicata
402/03/CONS 18 dicembre 2003 1° gennaio 2004 30 giugno 2004
Lazio
402/03/CONS 18 dicembre 2003 1° gennaio 2004 30 giugno 2004
Friuli
Venezia Giulia 402/03/CONS 29 gennaio 2004 1° febbraio 2004 31 luglio 2004
Toscana
402/03/CONS 29 gennaio 2004 1° febbraio 2004 31 luglio 2004
Umbria
402/03/CONS 5 febbraio 2004 1° marzo 2004 31 agosto 2004
Emilia
Romagna 402/03/CONS 5 febbraio 2004 1° marzo 2004 31 agosto 2004
Liguria
402/03/CONS 19 febbraio 2004 1° marzo 2004 31 agosto 2004
Piemonte
18/04/CONS 16 giugno 2004 1°luglio 2004 31 dicembre 2004
Fonte:
Autorità.
Infine,
l’Autorità ha richiesto al Ministero per la funzione pubblica di sostenere un
progetto di formazione e aggiornamento ai fini dell’approfondimento, da parte
dei dirigenti e dei funzionari interessati (dei Co.re.com. e dell’Autorità),
delle questioni relative all’esercizio delle funzioni delegate in tema di
comunicazioni e delle altre attività di comune interesse e reciproca
collaborazione. Il Ministero, nel rispondere positivamente, ha indicato nel Formez
l’istituto di formazione e di studi incaricato dello svolgimento del progetto,
in corso di elaborazione.
I
rapporti istituzionali dell’Autorità