4.4. I RAPPORTI CON I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

 

La sottoscrizione, in data 25 giugno 2003, dell’atto di approvazione dell’accordo-quadro tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome ha costituito un punto di arrivo nell’ambito del complesso iter procedurale seguito per dare corso al processo di decentramento sul territorio delle funzioni dell’Autorità, previsto nella legge istitutiva n. 249/97.

L’articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97 considera i Comitati regionali per le comunicazioni - istituiti con legge regionale - “funzionalmente organi” dell’Autorità, attraverso cui assicurare le esigenze di decentramento sul territorio delle funzioni in tema di comunicazioni. L’Autorità, con la delibera n. 52/99, ha stabilito gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, alle incompatibilità, ai modi organizzativi e di finanziamento dei Co.re.com.; con la delibera n. 53/99, ha approvato il regolamento per la definizione, in via esemplificativa, delle materie di competenza dell’Autorità delegabili ai Comitati.

Quasi tutte le Regioni hanno emanato le leggi di istituzione del proprio Co.re.com e provveduto a nominarne Presidente e componenti (tabella 4.2). L’accordo-quadro ha individuato i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e prefigura, altresì, il contenuto delle singole convenzioni tra l’Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali.

A conclusione di un lungo lavoro, autorità e Regioni hanno così definito la “cornice” entro cui collocare le materie delegabili, i criteri, i tempi e modi per il loro conferimento, i poteri sostitutivi, gli obblighi di informazione e l’impianto finanziario.

L’intesa raggiunta con l’accordo-quadro prevede una prima attuazione sperimentale, relativa ad un semestre, con riguardo a cinque deleghe sul territorio: vigilanza in materia di tutela dei minori, sondaggi, antitrust nel campo dell’editoria, tutela del diritto di rettifica e conciliazione delle controversie per i servizi di telecomunicazioni. Per ulteriori tre deleghe - vigilanza in materia di diritti di interconnessione e accesso, di conformità dei servizi e dei prodotti, nonché delle modalità di distribuzione degli stessi - è stata decisa l’attuazione, previo successivo riscontro con cadenza semestrale, della disponibilità delle risorse finanziarie e dell’adeguatezza della struttura. L’attuazione delle deleghe, più complesse e costose, relative al Registro degli operatori di comunicazione e al monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, sempre previo riscontro della disponibilità delle risorse finanziarie e dell’adeguatezza della struttura, richiederà un apposito atto aggiuntivo.

Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro 2004

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L’articolato disciplina, altresì, i programmi di attività, le risorse finanziarie - fissate solo per il primo semestre di attuazione sperimentale - una commissione paritetica e i poteri sostitutivi.

Nel periodo che va dal giugno al novembre 2003, diciassette Co.re.com. si sono dichiarati disponibili a sottoscrivere la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate. Presupposto necessario alla delega di funzioni è stata la disponibilità da parte del Co.re.com. di risorse adeguate in termini di personale, strumenti e sedi, ai fini dell’esercizio delle funzioni delegate.

Con la delibera n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 l’Autorità ha approvato lo schema-tipo di convenzione per l’esercizio delle funzione delegate; ha quindi stabilito, con riferimento ai Co.re.com. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta, di procedere alla stipula delle apposite convenzioni per la delega di funzioni. Con successiva delibera n. 18/04/CONS del 28 gennaio 2004, l’Autorità ha stabilito, con riferimento ai Co.re.com. Piemonte, Veneto, Marche e Molise di procedere alla stipula delle convenzioni.

Ad alcuni Co.re.com. è stato richiesto di adeguare, prima della sottoscrizione dell’atto convenzionale, le loro strutture in modo utile all’iniziale esercizio delle funzioni delegate.

Dieci Comitati regionali per le comunicazioni hanno già stipulato la convenzione con l’Autorità ed hanno iniziato ad esercitare le funzioni decentrate sul territorio (tabella 4.3). Nella riunione del Consiglio del 21 aprile 2004, si è inteso fornire alle istituzioni delegate alcuni criteri atti a ripartire le funzioni territorialmente tra i vari Corecom e tra questi e l’Autorità. Tra le funzioni delegate, vi sono:

a. la vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

b. la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione

e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;

c. l’istruzione e l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radioteleviso locale;

d. l’esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.

Per quanto riguarda la vigilanza in materia di tutela dei minori, l’art. 4, comma 1, lettera c) della convenzione per la delega delle funzioni fa riferimento ai mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. Ciò ha implicato una chiara attribuzione ai Co.re.com. della competenza a vigilare sulle emittenti radiotelevisive locali, ma una più problematica individuazione di criteri per quei mezzi di comunicazione, come i quotidiani e i periodici, che solo indirettamente hanno una connotazione territoriale.

I rapporti istituzionali dell’Autorità

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Con riferimento alla ripartizione di competenza tra autorità e Co.re.com per la materia dei sondaggi in relazione ai quotidiani, si è ritenuto di adottare, quali parametri significativi la sede della redazione principale e la percentuale della tiratura netta nazionale (dato aggiornato annualmente rilevabile, comunque, dalla Relazione annuale al Parlamento presentata dall’Autorità sull’attività svolta e sui programmi di lavoro). In particolare, i quotidiani con percentuale della tiratura netta nazionale superiore, ovvero uguale all’1 % saranno monitorati direttamente dall’Autorità, mentre quelli con tiratura netta nazionale inferiore all’1 % saranno monitorati dai competenti Co.re.com con definitiva attribuzione in base alla sede della redazione principale. Per le pagine locali, l’attività di vigilanza dovrebbe essere effettuata dai Co.re.com nella cui competenza territoriale ricade la sede della redazione locale.

Riguardo ai periodici, l’indicazione che si è data ai Co.re.com. è stata quella di individuare quelli aventi redazione principale nell’ambito territoriale di competenza, con esclusione di alcuni periodici che sono stati, in ragione della particolare diffusione, comunque mantenuti sotto la vigilanza dell’Autorità.

Per le medesime difficoltà ad individuare criteri di ripartizione territoriale in questa prima fase non si è proceduto a delegare la funzione di vigilanza sui sondaggi diffusi on line.

Nella circolare sopracitata, si sono inoltre indicate alcune linee guida che, oltre a facilitare l’esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com consentiranno all’Autorità di mantenere una funzione di coordinamento e di indirizzo finalizzata ad un’applicazione uniforme delle funzioni su tutto il territorio nazionale. Si tenga presente, infatti, che le linee guida appena citate si riferiscono anche alla delicata funzione di vigilanza in materia di tutela dei minori (ex art. 4, comma 1, lett. a) della convenzione per la delega delle funzioni. Per quanto riguarda le funzioni di garanzia, la delega ai Co.re.com in sede locale, sia dell’istruzione che dell’applicazione delle procedure previste dall’articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, consente di rendere ancor più efficace e meno dispendioso per i cittadini l’esercizio di un diritto fondamentale per la tutela dell’immagine e dell’identità di un soggetto.

La delega, avente ad oggetto l’esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla delibera n. 182/02/CONS per le controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazioni (nonché agli utenti della televisione a pagamento), affida ai Co.re.com. una importante funzione volta ad agevolare l’accesso dei cittadini alla giustizia e consente la piena efficacia del Regolamento per la risoluzione delle controversie in materia di consumatori approvato dall’Autorità.

In caso di controversia con il proprio operatore telefonico, ciascun utente potrà esperire presso il Co.re.com della propria Regione, gratuitamente e con un procedimento snello della durata di 30 giorni, un tentativo di conciliazione volto a risolvere la controversia; in caso di mancato accordo, l’utente potrà scegliere se attivare le ordinarie vie giurisdizionali oppure deferire la controversia all’Autorità.

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Tabella 4.2 Co.re.com. insediati (aprile 2004)

Regione o Provincia Legge regionale istitutiva autonoma del Co.re.com. Presidente

Umbria L.r. 11 gennaio 2000, n. 3 Enrico Viola

Toscana L.r. 1 febbraio 2000, n. 10 modificata con legge 28 dicembre 2000 n. 80 Omar Calabrese

Puglia L.r. 28 febbraio 2000 n. 3 Giuseppe Scarcia

Basilicata L.r. 27 marzo 2000 n. 20 Luigi Scaglione

Piemonte L.r. 7 gennaio 2001 n. 1 Pierumberto Ferrero

Calabria L.r.22 gennaio 2001 n. 2 Umberto Giordano

Liguria L.r. 24 gennaio 2001 n. 5 Federico Filippo Oriana

Emilia Romagna L.r. 30 gennaio 2001 n. 1 modificata con legge 31 ottobre 2002 n. 27  Piero Vittorio Marvasi

Marche L.r. 27 marzo 2001 n. 8 Gianni Marasca

Friuli Venezia G. L.r. 10 aprile 2001 n. 11 Franco Del Campo

Lazio L.r. 3 agosto 2001 n. 19 Angelo Gallippi

Veneto L.r. 10 agosto 2001 n. 18 Alberto Nuvolari

Abruzzo L.r. 24 agosto 2001 n. 45 Goffredo De Carolis

Valle d’Aosta L.r.4 settembre 2001 n. 26 Fabio Truc

Campania L.r.1 luglio 2002 n. 9 Samuele Ciambriello

Sicilia Corecom istituito ex art. 101 legge finanziaria 27 marzo 2002, n. 3   Anna Alessi

Molise L.r. 26 agosto 2002, n. 18. Federico Liberatore

Piemonte L.r. 28 ottobre 2003, n. 20. M. Luisa Sangiorgio

Fonte: Autorità.

 

Tabella 4.3 Attuazione del processo di delega (giugno 2004)

Co.re.com Delibera Stipula Decorrenza Termine semestre convenzione

Calabria 402/03/CONS 17 dicembre 2003 1° gennaio 2004 30 giugno 2004

Valle d’Aosta 402/03/CONS 17 dicembre 2003 1° gennaio 2004 30 giugno 2004

Basilicata 402/03/CONS 18 dicembre 2003 1° gennaio 2004 30 giugno 2004

Lazio 402/03/CONS 18 dicembre 2003 1° gennaio 2004 30 giugno 2004

Friuli Venezia Giulia 402/03/CONS 29 gennaio 2004 1° febbraio 2004 31 luglio 2004

Toscana 402/03/CONS 29 gennaio 2004 1° febbraio 2004 31 luglio 2004

Umbria 402/03/CONS 5 febbraio 2004 1° marzo 2004 31 agosto 2004

Emilia Romagna 402/03/CONS 5 febbraio 2004 1° marzo 2004 31 agosto 2004

Liguria 402/03/CONS 19 febbraio 2004 1° marzo 2004 31 agosto 2004

Piemonte 18/04/CONS 16 giugno 2004 1°luglio 2004 31 dicembre 2004

Fonte: Autorità.

 

Infine, l’Autorità ha richiesto al Ministero per la funzione pubblica di sostenere un progetto di formazione e aggiornamento ai fini dell’approfondimento, da parte dei dirigenti e dei funzionari interessati (dei Co.re.com. e dell’Autorità), delle questioni relative all’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e delle altre attività di comune interesse e reciproca collaborazione. Il Ministero, nel rispondere positivamente, ha indicato nel Formez l’istituto di formazione e di studi incaricato dello svolgimento del progetto, in corso di elaborazione.

I rapporti istituzionali dell’Autorità

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