MARTEDI' 25 NOVEMBRE 2003 269a
Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
GRILLO
Interviene il sottosegretario di Stato
per le comunicazioni Innocenzi.
La seduta inizia alle ore 9,50.
IN SEDE REFERENTE
(2175-B)Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni
di legge d'iniziativa dei deputati Mazzucca; Giulietti; Giulietti; Foti;
Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini
ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico;
Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri;
Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa
governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei
deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del
19 novembre scorso.
Prima di proseguire nella discussione
generale interviene incidentalmente il senatore FALOMI (DS-U),
il quale sottolinea la necessità di apportare modifiche al concordato
calendario dei lavori della Commissione. Dopo aver sottolineato infatti come gli
articoli 5, 23 e 24 del provvedimento in titolo rechino espliciti rinvii a
disposizioni del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, integralmente
dichiarato costituzionalmente illegittimo da parte della Corte Costituzionale,
ricorda che il Governo ha recentemente adottato un decreto legge volto a porre
rimedio a tale incongruenza, evitando che procedimenti avviati nel vigore del
citato decreto legislativo n. 198 vengano interrotti. Giudica pertanto opportuna
una sospensione dell’esame del disegno di legge n. 2175-B, al fine di iniziare
immediatamente l’esame del disegno di legge di conversione dell’appena
richiamato provvedimento d’urgenza, già assegnato alla Commissione in sede
referente in congiunta con la 13a
Commissione, il cui esito si pone in una posizione logicamente antecedente
rispetto al medesimo disegno di legge n. 2175-B.
Rileva infine criticamente la riproduzione
nel decreto legge di numerose disposizioni già contenute nel decreto
legislativo n. 198, in relazione alle quali ritiene pertanto gravi un forte
sospetto di incostituzionalità, e ribadisce la già illustrata proposta di
modifica dell’andamento dei lavori della Commissione, anche al fine di
rispettare il principio di certezza del diritto.
Il presidente relatore GRILLO (FI)
pur condividendo parte delle osservazioni formulate dal senatore Falomi, reputa
tuttavia opportuno proseguire secondo l’ordine dei lavori concordato,
procedere con l’esame del disegno di legge n. 2175-B per poi passare, alla
conclusione dello stesso, all’esame del disegno di legge n. 2594, già a
partire da domani, alle ore 15,30 e per il cui esame si procederà alla
convocazione delle Commissioni congiunte 8a e 13a.
Il senatore MONTINO (DS-U)
si associa alla richiesta
formulata dal senatore Falomi, condividendo l’opinione per cui l’esame del
disegno di legge n. 2594 debba necessariamente avvenire in via preliminare
rispetto al disegno di legge n. 2175-B.
Dopo un ulteriore intervento del senatore
FALOMI (DS-U),
il presidente GRILLO ribadisce il precedentemente espresso orientamento.
Il senatore FABRIS (Misto-Udeur-PE)
dissente dalla decisione di proseguire nei lavori della Commissione in
concomitanza con le sedute dell’Assemblea, preannunciando la richiesta al
Presidente del Senato di sconvocare la Commissione.
Interviene quindi in discussione generale
il senatore BATTISTI (Mar-DL-U),
il quale rileva anzitutto come le osservazioni formulate in relazione ai
rapporti tra il disegno di legge n. 2594 e il provvedimento in titolo pongano in
evidenza decisive questioni di legittimità costituzionale di quest’ultimo. I
rinvii ivi contenuti, infatti, al decreto legislativo n. 198 del 2002, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo, non possono considerarsi tamquam
non essent, costituendo invece
una evidente disapplicazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale;
inoltre, la data del 31 dicembre 2003, indicata dalla Corte medesima quale
termine ultimo per la definizione di un nuovo assetto del sistema
radiotelevisivo, deve considerarsi ineludibile. Nell’eventualità del mancato
puntuale rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale, l’oratore
evidenza il rischio della mancata promulgazione della legge, ovvero di una
pronuncia di illegittimità costituzionale della medesima. Per quanto concerne
la normativa recata dal provvedimento in discorso nel suo complesso, rileva in
senso critico come la stessa non risulti improntata all’incremento del livello
qualitativo della programmazione, soprattutto dal punto di vista culturale in
senso ampio. Giudica altresì che una maggiore attenzione del legislatore con
riferimento ai minori e ai giovani in generale non possa prescindere proprio dal
miglioramento delle proposte culturali ad essi destinate. Dopo aver ribadito i
profili di dubbia legittimità costituzionale che caratterizzano il
provvedimento, anche alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza
della Corte costituzionale n. 466 del 2002 relativamente alla necessità e alle
modalità di instaurazione di un sistema radiotelevisivo pluralistico e
indipendente, rileva criticamente, come già notato dal senatore Zanda,
l’assenza nel Paese di un’effettiva concorrenza nel settore. In conclusione,
reputa il provvedimento criticabile nei contenuti e di dubbia legittimità
costituzionale.
Il senatore MONTINO (DS-U)
esprime anzitutto l’auspicio
che venga adottato un ripensamento complessivo su un provvedimento che non
risulta condivisibile sotto numerosi profili. Ritiene che l’intervenuta
dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 198
del 2002 rivesta un rilievo decisivo, anche alla luce della possibilità di
effettiva fruizione dei finanziamenti previsti dal decreto legge n. 269 del 2003
nonché dalla legge finanziaria per il 2004 per agevolare il passaggio al
sistema digitale terrestre: venendo a mancare la legge che regolamentava tale
transizione, risulta impossibile utilizzare i relativi stanziamenti. Ricorda poi
come il citato decreto legislativo n. 198 del 2002 avesse ingenerato un forte
contenzioso con le regioni e con le amministrazioni locali in ordine alla
titolarità delle potestà decisionali relative alla costruzione delle
infrastrutture e alla localizzazione degli impianti. Dopo aver delineato gli
ulteriori aspetti scarsamente condivisibili che caratterizzavano tale
provvedimento, evidenziati anche dalla Corte costituzionale – la quale ha
dichiarato integralmente illegittimo il decreto legislativo n. 198 del 2002,
nonché alcuni passi della legge obiettivo –, citando espressamente le
disposizioni in materia di disciplina dell’indizione e dello svolgimento delle
conferenze di servizi, esprime l’auspicio che le autonomie locali risultino
destinatarie del potere decisionale in tema di governo del territorio, anche a
tutela delle cittadinanze dall’esposizione all’inquinamento
elettromagnetico. In conclusione, esprime un giudizio fortemente negativo sul
provvedimento, auspicando una maggiore riflessione sulla materia della riforma
dell’assetto del sistema radiotelevisivo, anche alla luce delle valutazioni
recentemente espresse dal Presidente della Repubblica.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U)
ricorda anzitutto la vicinanza della data del 1 gennaio 2004, termine finale a
disposizione della Rai per realizzare la copertura digitale del territorio
nazionale. A fronte dello scarso intervallo di tempo a disposizione, sottolinea
l’ingente ritardo nella definizione delle risorse a disposizione della Rai e
nell’acquisizione da parte della medesima di frequenze aggiuntive da
destinarsi alla programmazione digitale. A tale ultimo proposito, evidenzia
altresì il rischio dell’eccessivo innalzamento dei costi che verranno
richiesti alla Rai, in particolar modo nel momento in cui entrasse in vigore la
previsione dell’obbligo di tali acquisti. Manifesta quindi perplessità in
ordine all’effettiva possibilità di rispetto - e di verifica da parte degli
organismi di vigilanza - dei prescritti limiti per l’irradiazione dei
programmi digitali, rilevando altresì criticamente l’intenzionale genericità
della formulazione della relativa normativa. Con riferimento agli emendamenti
presentati dalla propria parte politica, sottolinea come essi non abbiano mere
finalità dilatorie e come tali proposte di modifica tendano a distinguere la
nozione di utilizzazione dei minori in programmi radiotelevisivi, rispetto a
quella di partecipazione. Ritiene altresì essenziale disciplinare la possibilità
di prestazione da parte dei minori di attività lavorativa di tipo dipendente
nel settore artistico e dello spettacolo, oltre ad enucleare ipotesi in cui
anche i minori di anni 14 possano essere utilizzati per messaggi pubblicitari.
Auspica pertanto che per l’esame di tali emendamenti si disponga di tempi
congrui. Dopo aver stigmatizzato, infine, i rinvii recati dal provvedimento ad
una legge dichiarata incostituzionale (il decreto legislativo n. 198 del 2002),
rileva come sarebbe stato preferibile da parte della Commissione esaminare
anzitutto il decreto legge finalizzato a porre rimedio a tale situazione.
Il senatore ZANDA (Mar-DL-U)
interviene incidentalmente osservando che il semplice rinvio, da parte della
cosiddetta "legge Gasparri", ad un decreto dichiarato incostituzionale
rappresenta un elemento di invalidità che inficia l'intero disegno di legge. A
tale riguardo, sostiene pertanto la necessità che il Parlamento provveda a
riformulare il testo di legge in esame apportando le necessarie correzioni.
La senatrice DE PETRIS (Verdi-U)
concorda con quanto espresso dal senatore Zanda circa il vizio di legittimità
costituzionale del disegno di legge in titolo. Fa presente inoltre che il
provvedimento è contraddistinto da un vizio logico nascente dall'esigenza di
approvare, entro la fine dell'anno, una legge che eviti di ottemperare a quanto
prescritto dalla sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale. Il
principale strumento di elusione è costituito proprio dal sistema integrato
delle comunicazioni. Per questa ragione la maggioranza ha operato una evidente
forzatura delle tappe procedurali per giungere alla trattazione in Assemblea,
senza aver preventivamente approfondito questioni di rilevante importanza. A
tale proposito, ricorda i punti salienti del messaggio del Presidente della
Repubblica del 23 luglio del 2002 evidenziando gli aspetti che risulterebbero più
disattesi dalla legge in esame. In particolare si sofferma sulla questione
relativa alla dominanza economica dei soggetti imprenditoriali già presenti nel
settore radiotelevisivo e sulle distorsioni conseguenti, relative ai futuri
assetti del mercato. Ribadisce quindi la critica di fondo imputabile al disegno
di legge, che rappresenta un provvedimento contro il pluralismo e la democrazia
nonché contro la stessa libertà di espressione. Il sistema risulta, inoltre,
iniquo per quanto riguarda l'ingresso nel mercato radiotelevisivo da parte di
nuovi soggetti ed il tema delle partecipazioni incrociate fra settore
radiotelevisivo e quello della carta stampata. Ricorda che, in tale contesto,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato hanno sollecitato una migliore identificazione del
sistema integrato delle comunicazioni per evitare che una definizione
eccessivamente vaga finisca con il rendere di fatto inoperante il limite antitrust.
Il passaggio al digitale non costituirà quindi l'occasione per eliminare la
situazione di abuso di posizione dominante da parte dell'operatore Mediaset.
Ritiene inoltre che i criteri di attribuzione delle frequenze non risultino
trasparenti così come richiesto dalla normativa europea e, di conseguenza, il
meccanismo di acquisizione delle frequenze finisca per essere ispirato, in realtà,
non al principio del pluralismo ma a quello della maggiore concentrazione, con
evidenti e pericolose ripercussioni sulla concentrazione dei messaggi
pubblicitari. Conclude infine sottolineando che la fretta di votare il
provvedimento senza l'opportuna ponderazione ha determinato, di fatto, la
redazione di un testo di legge inadeguato a rispondere alle esigenze del settore
da regolare.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U)
fa presente la necessità di considerare i suggerimenti contenuti nel messaggio
del Presidente della Repubblica più volte citato. L'esito della trattazione
della legge di riforma del sistema radiotelevisivo testimonia tuttavia una
superficialità evidente nei rapporti istituzionali poiché non sembra che il
contenuto del disegno di legge abbia ripreso i principi ispiratori espressi dal
presidente Ciampi. A tale riguardo, cita significanti analogie con
l'approssimazione e la leggerezza con cui viene trattata la questione relativa
al deposito delle scorie radioattive di Scansano Ionico. Risulta così che il
messaggio presidenziale, finalizzato alla tutela del pluralismo in favore dei
cittadini, finisce per essere completamente disatteso ed il Parlamento, invece
di sfruttare la possibilità di creare nuovi spazi per l'informazione rivolta ai
cittadini, cristallizza, di fatto, la situazione preesistente. Paventa, quindi,
un rischio di regime incombente sul pluralismo dell'informazione e fa
riferimento ad una sorta di censura preventiva che, pur consentendo la libertà
di pensiero, limita di fatto quella di espressione poiché impedisce la
divulgazione di quanto possa risultare sgradito alla maggioranza di Governo. Il
recente accanimento contro certa satira rappresenta un esempio emblematico di
quanto sostenuto.
La senatrice DATO (Mar-DL-U)
giudica avvilente il modo in cui la maggioranza di Governo interpreta il suo
ruolo malgrado si appresti a varare norme di sistema che, in quanto tali,
dovrebbero essere largamente condivise, soprattutto in considerazione del fatto
che la televisione rappresenta, ormai, un elemento cardine del processo di
socializzazione politica e culturale dei giovani. Ritiene inadeguato, inoltre,
il modo in cui il disegno di legge in esame definisce il rapporto fra
televisione e fornitori di contenuti, dimenticando completamente le cosiddette
televisioni di comunità, che coinvolgono gruppi sociali omogenei e ben
distinti. Ritiene poi la formula di privatizzazione della concessionaria
pubblica RAI inadeguata poiché il soggetto liberalizzatore è guidato da un
imprenditore privato che detiene la proprietà della televisione privata e il
controllo di quella pubblica. Il provvedimento legittima inoltre la situazione
di fatto relativa a Rete 4 e, attraverso il SIC, mira ad eludere i limiti antitrust,
in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione. Decreta inoltre
l'impossibilità del pluralismo poiché incide nefastamente sui limiti relativi
alla raccolta pubblicitaria. Per quanto riguarda, infine, il meccanismo di
nomina del Consiglio di amministrazione della Rai, critica le nuove modalità
introdotte, insufficienti a garantire l'autonomia della Rai dai partiti
politici.
In considerazione delle imminenti
votazioni dell'Assemblea, il presidente GRILLO propone di sospendere brevemente
la seduta per riprenderla al termine delle stesse.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 12,20 è
ripresa alle ore 12,40.
Il PRESIDENTE, considerata la necessità
dell'Assemblea, la cui ripresa è prevista alle ore 12,50, di proseguire nelle
votazioni, rinvia il seguito dell'esame.