SENTENZA
N. 206
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti promossi con ricorsi della Provincia Autonoma di Bolzano
rispettivamente notificati il 16 aprile 1976, il 21 febbraio 1977, il 27
febbraio 1978, il 16 aprile 1983, e il 21 luglio 1984, depositati in Cancelleria
il 26 aprile 1976, il 3 marzo 1977, l'8 marzo 1978, il 3 maggio 1983 e il 27
luglio 1984, iscritti ai nn. 23 del registro 1976, 6 del registro 1977, 4 del
registro 1978, 15 del registro 1983 e 26 del registro 1984, concernenti
conflitti di attribuzione sorti a seguito: del d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860,
recante "Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa ai programmi
televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive in
lingua tedesca e radiofoniche in ladino per la Provincia di Bolzano"; del
decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 3 dicembre 1976 recante
"Approvazione del piano nazionale delle radiofrequenze", pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 22 dicembre 1976;
della delibera in data 16 dicembre 1977 della R.A.I. relativa alla terza rete
televisiva; del decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 31
gennaio 1983 recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze"; della nota 18 maggio 1984 del Ministero delle Poste
e Telecomunicazioni relativa al rigetto della richiesta della Provincia di
Bolzano per la istituzione di una terza rete radiotelevisiva per la ricezione
delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri
dell'area culturale tedesca e ladina.
Visti
gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi
gli avvocati Giuseppe Guarino, Umberto Coronas e Roland Riz per la Provincia
Autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- Con ricorso notificato il 16 aprile 1976, depositato il 26 aprile 1976 ed
iscritto al n. 23/1976, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano ha
sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso il d.P.R. 9
dicembre 1975, n. 860, recante "Approvazione ed esecuzione della
convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI, relativa ai
programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in ladino per
la Provincia di Bolzano".
Ha premesso la ricorrente di disporre, ai sensi degli artt. 8 e 16 dello Statuto
speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di competenza legislativa
ed amministrativa in materia di: a) comunicazioni; b) manifestazioni ed attività
artistiche, culturali ed educative locali anche con i mezzi radiotelevisivi; c)
attività ricreative.
Ha soggiunto che il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, recante norme di attuazione
dello Statuto, ha assegnato alla Provincia di Bolzano, nell'ambito del suo
territorio, l'esercizio di tutte le attribuzioni dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato in materia di manifestazioni artistiche, culturali ed
educative locali con i mezzi radiotelevisivi, disponendo, all'art. 7, che
spettano, fra l'altro, alla Provincia le funzioni amministrative di cui agli
artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, avente ad oggetto norme
in materia di vigilanza e controllo sulle radiotrasmissioni circolari, e
stabilendo, all'art. 10, che la Provincia é autorizzata a realizzare e gestire
una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione
contemporanea nel suo territorio delle radiodiffusioni sonore e visive emesse
dall'estero.
Ha osservato la ricorrente che il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, é invasivo
della sfera di competenza costituzionale di essa Provincia sotto i seguenti
profili:
a) alla stregua dell'art. 16 dello Statuto, in relazione all'art. 7 delle norme
di attuazione sopra richiamato, la competenza a stipulare la convenzione di cui
trattasi spettava alla Provincia di Bolzano e non allo Stato;
b) in ogni caso, la suddetta convenzione avrebbe dovuto essere deliberata dal
Consiglio dei ministri con la partecipazione del presidente della Giunta
provinciale di Bolzano ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto,
concernendo essa esclusivamente tale Provincia;
c) l'art. 3 della convenzione approvata con il d.P.R. n. 860/1975 contrasta con
gli artt. 8 e 16 dello Statuto, in relazione all'art. 7 delle norme di
attuazione, in quanto disciplina la formulazione dei programmi, nell'ambito di
applicazione dell'art. 8 dello Statuto speciale, prescindendo dalla competenza
della Provincia di Bolzano in ordine alle funzioni amministrative di cui agli
artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, in materia di formulazione dei
programmi e relativi controlli, da ritenere tuttora in vigore;
d) il suindicato art. 3 della convenzione viola le norme statutarie e di
attuazione sopra citate in quanto distingue i programmi "informativi"
da quelli artistici, culturali, educativi e ricreativi, prescrivendo solo per
questi ultimi che siano formulati ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale e
delle norme di attuazione. Ciò determinerebbe la sottrazione dei programmi
"informativi" all'ambito di applicazione dello Statuto, con
conseguente lesione della competenza costituzionalmente garantita della
Provincia, che comprende l'intera materia delle "comunicazioni", a ciò
non ostando l'elencazione di cui all'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947
("direttive di massima culturali, artistiche, educative ecc."), che ha
natura meramente esemplificativa.
Ha pertanto concluso la ricorrente per l'annullamento della determinazione
impugnata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e comunque
l'infondatezza del ricorso.
In primo luogo, quanto alla censura attinente alla stipulazione della
convenzione, ha dedotto il resistente che l'art. 8, n. 4, dello Statuto,
riprodotto pedissequamente dall'art. 7 del d.P.R. n. 691/1973, recante norme di
attuazione, attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza limitata alla
materia delle "manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed
educative locali... anche con i mezzi radiotelevisivi", il cui ambito
circoscritto non può giustificare la pretesa della Provincia a stipulare la
convenzione in esame, concernente ogni tipo di programma, ivi compresi quelli a
contenuto "informativo", per i quali non é prevista dallo Statuto una
competenza provinciale.
Del resto - ha osservato ancora l'Avvocatura dello Stato - la competenza a
concludere la convenzione di cui trattasi é attribuita all'amministrazione
statale dall'art. 20 della l. n. 103/1975, avverso la quale la Provincia ha
omesso di proporre tempestiva impugnativa, con conseguente inammissibilità del
ricorso in esame contro atti meramente attuativi della suindicata norma.
Quanto alla censura concernente l'asserita invasione delle competenze
provinciali mediante violazione dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto, il
resistente ha eccepito l'inammissibilità, perché essa non sarebbe deducibile
in sede di conflitto di attribuzione e l'infondatezza alla stregua dell'art. 19
del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, che ha dato attuazione alla citata norma
statutaria, e prescrive l'invito del Presidente della Giunta alle sedute del
Consiglio dei ministri, quando si debbano approvare provvedimenti che riguardano
la sfera di attribuzioni della Provincia, laddove la materia oggetto della
convenzione esula dalla competenza provinciale.
Né può dirsi invasivo della competenza della ricorrente - ha rilevato
l'Avvocatura dello Stato - l'art. 3 della convenzione, che, al contrario,
richiama espressamente la competenza provinciale in tema di programmi artisici,
culturali, educativi e ricreativi quale emerge dall'art. 8 dello Statuto, e
dall'art. 7 delle norme di attuazione approvate con il d.P.R. n. 691/1973, che a
sua volta richiama gli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n. 428/1947.
Il suddetto art. 3 - ha soggiunto il resistente - esclude dalla competenza
provinciale i programmi a carattere "informativo", ma di ciò
infondatamente si duole la ricorrente, rivendicando a sé l'intera materia delle
"comunicazioni", poiché l'art. 8, n. 18, dello Statuto, al quale la
Provincia di Bolzano si richiama, si riferisce ai soli trasporti di persone e di
cose.
La Provincia ha depositato memoria, nella quale si nega la natura meramente
attuativa dell'atto impugnato (Convenzione Stato-RAI) rispetto agli artt. 19 e
20 della l. n. 103/1975 (non impugnata tempestivamente, come dedotto
dall'Avvocatura dello Stato, con conseguente inammissibilità del conflitto), in
quanto l'art. 48 della citata legge fa espressamente salve le competenze della
Provincia.
Sull'omesso invito del Presidente della Provincia al Consiglio dei ministri, si
rileva che l'invito é imposto (art. 52 Statuto speciale e art. 19 d.P.R. n.
49/1973) ove si tratti di decisioni che riguardano la Provincia: ipotesi,
questa, ricorrente nella specie.
Nel merito, si contesta la possibilità di distinguere tra programmi
"informativi" e programmi "culturali o di svago", avendo
sempre la Corte costituzionale considerato unitariamente le trasmissioni
radiotelevisive (sent. n. 59/1960; n. 225/1974; n. 202/1976; n.
148/1981).
Si ribadisce, inoltre, che la convenzione lede i poteri di indirizzo e di
controllo sui programmi (di qualsiasi contenuto) e sulla loro attuazione
attribuiti alla Provincia dall'art. 7 del d.P.R. n. 691/1973 mediante il rinvio
agli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, nel quadro della competenza
provinciale in tema di comunicazioni emergente dal complessivo tenore dell'art.
8, nn. 4 e 18, dello Statuto.
2. - Con ricorso notificato il 21 febbraio 1977 depositato il 3 marzo 1977 ed
iscritto al n. 6/1977, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano ha
sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso il decreto del
Ministero delle poste e telecomunicazioni 3 dicembre 1976, recante
l'approvazione del piano nazionale delle radiofrequenze.
La ricorrente ha richiamato gli artt. 8, n. 4, e 16 dello Statuto speciale,
attributivi ad essa Provincia di competenza legislativa ed amministrativa in
tema di "usi e costumi locali ed istituzioni culturali" a carattere
provinciale, nonché in tema di "manifestazioni ed attività artistiche,
culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con mezzi
radiotelevisivi";
ha richiamato altresì l'art. 7 delle norme di attuazione dettate con d.P.R. n.
691/1973, devolutivo ad essa Provincia, per il suo territorio, delle
attribuzioni esercitate in precedenza dagli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed
educative locali con i mezzi radiotelevisivi, ivi comprese, fra l'altro, le
funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. 3 aprile
1947, n. 428 (determinazione delle "direttive di massima culturali,
artistiche, educative, ecc., dei programmi di radiodiffusione circolari e la
vigilanza sulla loro attuazione");
ha richiamato infine l'art. 8 delle suindicate norme di attuazione, attributivo
ad una speciale commissione delle funzioni di vigilanza tecnica sugli impianti
della RAI di Bolzano.
Ciò premesso, ha dedotto la ricorrente che le competenze sopra enunciate sono
state violate dal decreto ministeriale, il quale individua una serie di bande di
frequenza, includendo in esse quelle utilizzate dalle emittenti locali nella
Provincia, e riserva al Ministero delle poste e telecomunicazioni la competenza
ad assegnare le frequenze stesse, con ciò invadendo la sfera di competenza
della Provincia in tema di attività locali con i mezzi radiotelevisivi.
La ricorrente ha pertanto concluso per l'annullamento in parte qua del decreto.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza del ricorso.
Sotto il primo profilo, ha dedotto il resistente che il potere di assegnazione
delle frequenze radioelettriche per le radiocomunicazioni é attribuito
all'amministrazione statale dalle leggi 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva) e 10 dicembre 1975, n. 693
(Ristrutturazione del consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione), avverso le quali la Provincia non ha
proposto tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 32 della l. n. 87/1953,
sicché é preclusa l'impugnativa dell'atto amministrativo di attuazione delle
suddette norme.
Nel merito, il resistente ha dedotto che l'art. 8, n. 4, dello Statuto,
approvato con d.P.R. n. 670/1972, e gli artt. 7 ed 8 delle relative norme di
attuazione, approvate con d.P.R. n. 691/1973, sono stati formulati in un periodo
nel quale vigeva l'assoluto monopolio dello Stato in materia di servizi
radiotelevisivi, e che ad esso non hanno certamente inteso apportare deroga,
riconoscendo ad un organismo diverso dallo Stato competenze circa l'assegnazione
del mezzo tecnico indispensabile per l'espletamento del servizio;
ha rilevato che le particolari attribuzione della Provincia riguardano
esclusivamente il contenuto dei programmi artistici, culturali ed educativi di
rilevanza locale messi in onda dalla concessionaria del servizio pubblico
nazionale, come é dato desumere dalla limitazione in tal senso dei compiti
attribuiti dal d.l. C.P.S. n. 428/1947 in sede nazionale ad un apposito
Comitato, espressamente richiamato dall'art. 7 delle citate norme di attuazione;
ha soggiunto che la vigilanza tecnica sugli impianti della concessionaria,
attribuita dall'art. 8 delle norme di attuazione ad una commissione avente
composizione diversa (con prevalenza di membri di nomina provinciale) da quella
di cui all'art. 2 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, non comprende l'attività di
assegnazione delle frequenze per il funzionamento degli impianti;
ha concluso che l'assegnazione delle radiofrequenze é legittimamente riservata
allo Stato, sia perché deve avvenire nel pieno rispetto del regolamento delle
radiocomunicazioni, redatto dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni,
della quale l'Italia fa parte; sia perché deve svolgersi in coordinazione con
altri rami di attività proprie dello Stato; sia, infine, perché, in tal senso
si é espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 202 del 1976.
3. - Con ricorso notificato il 27 febbraio 1978, depositato l'8 marzo 1978 ed
iscritto al n. 4/1978 la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
attribuzione contro lo Stato, avverso la delibera in data 16 dicembre 1977 del
consiglio di amministrazione della RAI, relativa all'istituzione della terza
rete televisiva.
La ricorrente ha dedotto che la strutturazione della terza rete RAI,
caratterizzata da una impostazione su base regionale, é invasiva della sua
sfera di competenza, quale emerge, oltre che dall'art. 8, n. 4, dello Statuto, e
dall'art. 7 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 691/1973, che
richiama il d.l. C.P.S. n. 428/1947 in tema di direttive di massima per i
programmi, dall'art. 9 delle suddette norme di attuazione, che prevede la nomina
del coordinatore dei programmi in lingua tedesca d'intesa tra la Provincia e la
RAI.
Ha infatti osservato che, alla stregua della delibera impugnata, i piani di
trasmissione sono elaborati dalla direzione della rete ed approvati, ai sensi
dell'art. 13 della l. n. 103/1975, dal consiglio di amministrazione, in
contrasto con il potere di direttiva spettante alla Provincia; la programmazione
in lingua tedesca é affidata alla direzione di rete, laddove compete al
coordinatore responsabile; la programmazione informativa in lingua tedesca é
affidata ad un "direttore di testata", mentre compete al suindicato
coordinatore.
Ha pertanto concluso per l'annullamento della delibera impugnata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura
dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del
ricorso.
Sotto il primo profilo, ha dedotto che il conflitto di attribuzione può essere
sollevato solo se l'invasione della sfera di competenza della Provincia autonoma
sia operata da un atto dello Stato, laddove, nella specie, l'atto impugnato é
della RAI, società per azioni concessionaria di un servizio pubblico.
Nel merito, ha contestato l'invasione della sfera di competenza, in quanto
l'istituzione della terza rete non ha inciso sul potere della Provincia di
formulare le direttive di massima culturali, artistiche ed educative dei
programmi (emergente dall'art. 7 delle norme di attuazione che richiama l'art. 8
del d.l. C.P.S. n. 428/1947), né sulle funzioni del coordinatore di cui
all'art. 9 delle norme di attuazione, la cui attività é espressamente
ristretta all'attuazione dei programmi in lingua tedesca di natura artistica,
culturale ed educativa previsti dall'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, con
esclusione dei programmi "informativi" (regolati dagli artt. 11 e
seguenti del d.l. C.P.S. n. 428/1947).
La Provincia ha depositato memoria, con la quale contesta l'eccepita
inammissibilità del conflitto derivante dall'imputabilità dell'atto non allo
Stato, ma alla RAI S.p.a., osservando che l'attività della concessionaria del
servizio pubblico é pur sempre riferibile allo Stato, quale titolare del
monopolio (per riferimenti si citano le sentenze di questa Corte n. 105/1968; n.
128/1969; n. 175/1976).
Rileva inoltre che la delibera impugnata costituisce manifestazione di volontà
idonea a suscitare il conflitto, alla stregua degli insegnamenti della Corte
costituzionale (sentt. n. 164/1963; n. 171/1971).
Nel merito, ribadisce la competenza della Provincia in tema di indirizzo e di
controllo sui programmi, siano essi "informativi" o di "cultura e
svago".
4. - Con ricorso notificato il 16 aprile 1983, depositato il 3 maggio 1983 ed
iscritto al n. 15/1983, la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto
di attribuzione contro lo Stato, avverso il decreto del Ministero delle poste e
telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del
17 febbraio 1983, recante l'approvazione del piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze.
La ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 8, nn. 4 e 18, dello Statuto, nonché
gli artt. 7 e 8 delle norme di attuazione (disposizioni già riportate nei
precedenti paragrafi), ha dedotto che l'art. 10 delle norme di attuazione
autorizza la Provincia "a realizzare e gestire una rete idonea a
consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel
territorio della Provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da
organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina",
rilevando che dal complesso normativo suindicato emerge la competenza della
Provincia in materia di trasmissioni radiotelevisive, quale specificazione delle
"comunicazioni", nel quadro delle esigenze costituzionali di tutela
delle minoranze linguistiche.
Ciò premesso, ha dedotto che il decreto ministeriale impugnato é invasivo
della suddetta competenza, poiché include tra le bande di frequenza quelle
notoriamente usate dalle emittenti locali nella Provincia e riserva al Ministero
delle poste e telecomunicazioni l'assegnazione delle frequenze, che spetta
invece, nell'ambito del suo territorio, alla Provincia.
Ha quindi concluso per l'annullamento in parte qua del decreto.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura
dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il resistente, per un verso, ha ribadito, richiamando le argomentazioni svolte
nel resistere ai conflitti sopra indicati, che alla Provincia non spetta, in
base alle norme statutarie e di attuazione da essa invocate, una competenza
generale in tema di servizio pubblico radiotelevisivo, comprensiva in ipotesi
della gestione dei mezzi tecnici di esso, bensì la sola determinazione di
massima dei programmi educativi, ricreativi e culturali, nel quadro delle
funzioni in materia di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed
educative locali, secondo gli artt. 8, n. 4, dello Statuto in vigore e 7 delle
norme di attuazione, quest'ultimo integrato alla luce del richiamo fatto agli
artt. 8, 9 e 10 del d. lv. C.P.S. n. 428/1947.
Per altro verso, ha osservato che
già il vecchio codice postale approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645,
all'art. 261, attribuiva al Ministero delle poste e telecomunicazioni il
controllo sui servizi tecnici dell'ente concessionario del servizio pubblico
delle radiodiffusioni: competenza tecnica, questa, che é stata precisata, in
coerenza con gli sviluppi del servizio, con la successiva legislazione, la
quale, anche in ordine agli impegni internazionali assunti in tema di
ripartizione delle bande di frequenza, ha espressamente attribuito il potere di
assegnazione delle medesime al Ministero delle poste e telecomunicazioni.
La Provincia ha depositato memoria, dove ribadisce l'ampiezza della competenza
della Provincia, comprensiva del potere di assegnazione delle radiofrequenze nel
territorio provinciale, derivante dalle norme di attuazione dello Statuto
speciale, prevalenti rispetto alle leggi ordinarie (C. cost. sent. n. 151/1972),
ed in particolare dagli artt. 7, 8 e 10 d.P.R. n. 691/1973.
5. - Con ricorso notificato il 21 luglio 1984, depositato il 27 luglio 1984 ed
iscritto al n. 26/1984, la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto
di attribuzione contro lo Stato, avverso la nota 18 maggio 1984 del Ministero
delle poste e telecomunicazioni, relativa al rigetto della richiesta della
Provincia per l'istituzione di una terza rete televisiva, per la ricezione dei
programmi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
La ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 8, nn. 4 e 18, dello Statuto e gli
artt. 7 ed 8 delle relative norme di attuazione (disposizioni tutte già
precedentemente riprodotte), si é soffermata sull'art. 10 delle stesse norme di
attuazione, in base al quale la Provincia é autorizzata a realizzare e gestire
una rete idonea a consentire la ricezione contemporanea, nel territorio
provinciale, dei programmi esteri dell'area culturale tedesca e ladina,
prevedendosi, inoltre, che il piano tecnico della rete suddetta deve essere
concordato tra la Provincia ed il Ministero delle poste.
Ha ancora rilevato la Provincia che, secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale (sent. n. 110 del 1977), il conflitto di attribuzione é
ammissibile quando si deduce la violazione di disposizioni di attuazione di
Statuti speciali.
Ciò premesso, ha dedotto che la competenza in esame risulta menomata dal
comportamento dilatorio del Ministero delle poste, che ha lasciato trascorrere
un decennio senza addivenire al concordamento previsto dal citato art. 10,
pervenendo infine alla determinazione negativa impugnata, ed ha concluso per
l'annullamento del provvedimento.
Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità e, in subordine
l'infondatezza del ricorso.
Sotto il primo profilo, ha osservato il resistente che il provvedimento
impugnato non é lesivo della competenza della Provincia in riferimento al
dettato dell'art. 10 delle norme di attuazione dello Statuto speciale, poiché
tale disposizione ha avuto puntuale applicazione, mediante la costituzione della
RAS (Radiotelevisione Azienda speciale della Provincia di Bolzano) che riceve
due programmi della confinante Austria.
Nel merito, ha rilevato che il citato art. 10, parlando di
"autorizzazione" e prevedendo che il piano tecnico della rete deve
essere "concordato" con l'amministrazione statale, subordina
l'accoglimento delle richieste della Provincia alle valutazioni discrezionali
dell'amministrazione, potendosi, diversamente, verificare l'occupazione di tutte
le bande di frequenza da parte dell'ente locale.
Ha infine soggiunto che il richiamo, operato dalla ricorrente, all'art. 8, n.
18, dello Statuto speciale appare abnorme, poiché tale disposizione si
riferisce alla materia dei trasporti, ivi compresi gli impianti a fune.
La Provincia ha depositato memoria, nella quale, dopo aver richiamato l'art. 48
della l. n. 103/1975, e l'art. 10, ultimo comma del d.P.R. n. 691/1973, che
riconoscono alla Provincia di Bolzano competenza in materia radiotelevisiva,
ribadisce che lo stesso art. 10, nei precedenti commi, attribuisce alla
Provincia un'ampia sfera di attribuzioni e potestà in relazione alla
realizzazione e gestione di una rete idonea a consentire la contemporanea
ricezione, nel territorio provinciale, dei programmi esteri dell'area culturale
tedesca e ladina, il che consente di escludere che sussista la discrezionalità
del Ministero delle poste nel vagliare le richieste della Provincia, dovendo, al
contrario, l'amministrazione centrale concordare il piano tecnico della rete con
la Provincia stessa.
Deduce, infine, la pretestuosità della motivazione del rifiuto
dell'introduzione di una terza rete (due sono già in funzione), fondata
sull'indisponibilità di sufficienti canali per impianti su scala locale, poiché
tale argomentazione é stata disattesa dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 202/1976.
Considerato in
diritto
1.
- I cinque conflitti di attribuzione sollevati dalla Provincia di Bolzano,
essendo i loro oggetti connessi ratione materiae, possono essere riuniti e
risolti con unica decisione.
2. - Col primo di essi la Provincia sostiene che il d.P.R. 9 dicembre 1975, n.
860, recante approvazione ed esecuzione della convenzione intercorsa fra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI, relativamente ai programmi
televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la
Provincia di Bolzano, é invasivo delle sue competenze costituzionalmente
garantite in materia di diffusioni radiotelevisive perché tali competenze
comprendono tutte le attribuzioni olim dello Stato nella detta materia, e quindi
anche quella di concludere convenzioni come quella in argomento.
Soggiunge che, in ogni caso, le suindicate competenze sono state lese: sia perché
la deliberazione del Consiglio dei ministri risulta adottata senza la
partecipazione del Presidente della giunta di essa Provincia; sia perché la
convenzione approvata, distinguendo indebitamente (all'art. 3) fra programmi
"informativi" e programmi "artistici, culturali educativi e
ricreativi", richiama e fa salve le suindicate competenze solo per questi
ultimi, e non anche, come avrebbe dovuto, per i programmi
"informativi" (artt. 8, 9, 10 d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947,
richiamato dall'art. 7 delle norme di attuazione dello statuto, e art. 8, n. 18,
dello statuto in vigore concernente le competenze di essa Provincia in tema di
"comunicazioni").
La prima, radicale censura (spettanza alla Provincia ricorrente, anziché allo
Stato, della conclusione della convenzione) non é, come pretende il resistente
Presidente del Consiglio dei ministri, inammissibile perché mossa contro
provvedimento meramente applicativo di una disposizione di legge - l'art. 20
della l. 14 aprile 1975, n. 103 (recante nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva) - non impugnata ai sensi dell'art. 2 legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e nei termini di cui all'art. 39 legge 11
marzo 1953, n. 87. Vero é che la disposizione anzidetta, in relazione
all'obbligo della società concessionaria dei servizi radiotelevisivi, sancito
dal precedente art. 19, lett. c), di effettuare trasmissioni in lingua tedesca e
ladina per la Provincia di Bolzano, prevede che le trasmissioni siano regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipulare con le competenti amministrazioni
dello Stato; ma é anche vero che l'art. 48 della cennata legge n. 103 del 1975
fa salve le disposizioni attributive di competenze, in materia di servizi di
telecomunicazioni, alla Provincia di Bolzano contenute nel testo unico approvato
con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (che costituisce, come si dirà fra poco,
secondo la stessa Provincia ricorrente, la base delle competenze da essa
rivendicate). Sicché, tenuto conto della necessità di coordinare in via di
interpretazione le due disposizioni della stessa legge n. 103 del 1975, non può
nella previsione dell'art. 20 ravvisarsi un atto univocamente e concretamente
invasivo, come quello che, in ipotesi, soltanto il provvedimento ora impugnato
sarebbe invece idoneo a costituire
Ciò posto, all'esame di tutte le censure é pregiudiziale l'individuazione
della effettiva estensione delle competenze costituzionalmente garantite della
Provincia di Bolzano in materia di diffusioni radiotelevisive.
E l'individuazione va operata ovviamente - come postula la Provincia - alla
stregua del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(decreto che, d'ora innanzi, sarà indicato col termine "statuto in
vigore") e del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, recante norme di attuazione
del detto statuto, nella parte concernente manifestazioni e attività
artistiche, culturali ed educative locali e, "per la Provincia di Bolzano,
anche con i mezzi radiotelevisivi" (decreto, che, d'ora innanzi, sarà
indicato col termine "norme di attuazione"). É alla stregua di tale
normativa (e non del precedente statuto approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5 e delle relative norme di attuazione, cui é invece riferita
la decisione di questa Corte n. 46 del 1961, pertanto non pregiudicante) che
occorre verificare se, come pretende la ricorrente, le dette sue competenze
siano di tale latitudine da importare che essa Provincia, nell'ambito del
territorio provinciale, si sostituisce interamente allo Stato nella gestione del
servizio pubblico radiotelevisivo.
La Provincia fa leva sull'art. 8, nn. 4, 18 e 19, dello statuto in vigore,
attributivi ad essa Provincia di potestà legislativa (esclusiva)
rispettivamente: a) su "usi e costumi locali ed istituzioni culturali
(biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e per la
Provincia di Bolzano anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di
impiantare stazioni radiotelevisive"; b) su "comunicazioni e trasporti
di interesse provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e gli impianti di
funivia"; c) su "assunzione diretta di servizi pubblici e loro
gestione a mezzo di aziende speciali"; nonché sull'art. 9, n. 11, dello
statuto in vigore, attributivo ad essa Provincia di potestà legislativa su
"attività sportive e ricreative". Disposizioni tutte alle quali si
correla l'art. 16 del detto statuto, che attribuisce nelle stesse materie alle
Province le funzioni amministrative in precedenza esercitate dallo Stato. Si
richiama altresì all'art. 7 delle norme di attuazione, nel quale si ribadisce
che le attribuzioni (già) dello Stato in materia di "manifestazioni ed
attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi
radiotelevisivi" sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla
Provincia di Bolzano, precisandosi che "l'esercizio predetto riguarda, fra
l'altro, le funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto
legislativo 3 aprile 1947, n. 428". E ancora fa riferimento all'art. 10
delle stesse norme di attuazione, in cui si riconosce alla Provincia il potere
di realizzare e di gestire una rete di ripetitori, per la ricezione e la
ritrasmissione, nel territorio provinciale, di programmi diffusi da organismi
radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, e, in connessione
con tale potere, quello di concordare il piano tecnico della rete col Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni "anche al fine del coordinamento con
gli altri servizi pubblici di telecomunicazione", nonché quello di
utilizzare i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di
telecomunicazioni del detto Ministero e dei suoi concessionari, e di acquisire
impianti di privati per ristrutturarli e gestirli.
Ora dalla sola, pur innegabile, molteplicità delle attribuzioni come sopra
elencate e garantite dallo statuto in vigore e dalle norme di attuazione non può
desumersi - come argomenta la ricorrente - il riconoscimento a suo favore di una
competenza generale ed esclusiva come quella da essa rivendicata.
Vi si oppone anzitutto la constatazione che alla Provincia, con gli artt. 8, n.
4, dello statuto in vigore e 7 delle norme di attuazione sono assegnate
nell'ambito del territorio provinciale, per quel che concerne il servizio
pubblico delle diffusioni radiotelevisive in generale, le specifiche funzioni
esercitate fino a quel momento dal Comitato istituito presso il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni con l'art. 8 del d. lv. C.P.S. 3 aprile 1947, n.
428 (decreto recante la normativa in materia di radiodiffusioni circolari
previgente alla legge di riforma n. 103 del 1975), e cioé quelle concernenti
"la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche
educative, ecc. dei programmi di radiodiffusione" circolare (ovviamente
estesa alle direttive dei programmi televisivi) e la vigilanza sulla loro
attuazione.
Laddove tutte le altre funzioni, cioé quella attinente alla vigilanza sulla
diffusione di notizie e di programmi "informativi" e quella d'ordine
tecnico, affidate dal detto decreto n. 428 del 1947 rispettivamente alla
Commissione parlamentare con esso istituita (art. 9), avente appunto il compito
"dell'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obbiettività
informativa delle radiodiffusioni", e al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni (art. 1), non risultano attribuite alla Provincia dalla norma
statutaria e dalle norme di attuazione anzidette.
Ciò risulta inequivocabilmente, oltre che dal tenore letterale, come sopra
riprodotto, della norma statutaria e della norma di attuazione, dal puntuale
richiamo fatto da quest'ultima ai soli artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo
n. 428 del 1947, relativi al Comitato e non anche alla Commissione parlamentare.
Ma soprattutto l'individuazione così operata delle attribuzioni della Provincia
in materia trova sostegno nella considerazione che esse hanno il loro referente
costituzionale nella tutela dell'autogestione del patrimonio culturale delle
minoranze linguistiche, tutela cui é coerente la strutturazione delle dette
attribuzioni quale componente strumentale di quelle più ampie riconosciute alla
Provincia in tema di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed
educative locali. É in riferimento a tali più ampie attribuzioni (artt. 8, n.
4, statuto in vigore e 7, comma primo, norme di attuazione) che va intesa la
precisazione delle norme di attuazione (art. 7, comma secondo) secondo la quale
l'esercizio di esse comprende, "fra l'altro", le funzioni
amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 428 del
1947: non già, come pretende la Provincia, nel senso del carattere meramente
esemplificativo del richiamo rispetto ad asserite più estese attribuzioni in
materia di servizio pubblico radiotelevisivo.
Né offrono argomenti alla tesi della Provincia:
a) la locuzione "comunicazioni e trasporti" contenuta nell'art. 8, n.
18, dello statuto in vigore (l'endiadi si riferisce chiaramente ai trasporti di
persone o di cose, materia distinta anche in altri statuti speciali e nelle
relative norme di attuazione da quella stessa delle telecomunicazioni, e tanto
più da quella delle diffusioni radiotelevisive: vedi art. 7 d.P.R. 17 dicembre
1953, n. 1113, in ordine all'art. 17, lett. a), dello Statuto siciliano, recante
analoga formulazione; vedi altresì art. 30 d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, in
ordine all'art. 4, n. 14, dello stesso statuto del Trentino-Alto Adige 26
febbraio 1948, n. 5, recante analoga formulazione);
b) la locuzione "assunzione diretta di servizi pubblici", contenuta
nell'art. 8, n. 19, dello statuto in vigore (tali attribuzioni, attesa
l'indeterminatezza dell'oggetto, non possono senz'altro estendersi a quelle,
distintamente considerate dalla legislazione ordinaria e dalle stesse norme
statutarie e di attuazione, concernenti lo specifico servizio pubblico delle
diffusioni circolari radiotelevisive);
c) la locuzione "attività sportive e ricreative" contenuta nell'art.
9, n. 11, dello statuto in vigore (il riferimento sarebbe addirittura
controproducente, se la nozione di attività ricreative potesse essere messa in
connessione con quelle enunciate nell'art. 8, n. 4, dello statuto nel senso di
una ricreatività culturalmente qualificata; ma é solo non conferente, se la
locuzione é interpretata, siccome é imposto dall'endiadi, quale ricreatività
mera o sportiva, in relazione alla situazione ambientale).
L'assetto dei rapporti fra Stato e Provincia così delineato sulla base
dell'interpretazione diretta delle norme statutarie - ammesso che per
illuminarlo sia consentito fare riferimento alla legislazione ordinaria
successiva - non risulta modificato a vantaggio della Provincia (come questa
pretende) da ciò, che l'art. 4 della legge n. 103 del 1975 ha attribuito ad un
unico organo la formulazione degli indirizzi generali per la predisposizione di
tutti i programmi televisivi, vale a dire sia di quelli ricreativi, culturali ed
educativi, sia di quelli informativi (cosicché non vi sarebbe più ragione di
ritenere le competenze della Provincia limitate ai primi). Tale superiore
compito é stato infatti riservato - nel quadro della scelta adottata per
l'attuazione della garanzia dei principi costituzionali di obbiettività,
imparzialità e completezza della pubblica informazione (v. sentenze di questa
Corte nn. 59/60, 225/74, 148/81), principi ritenuti operanti anche relativamente
ai programmi culturali e ricreativi - alla ristrutturata Commissione
parlamentare, e non alla Provincia di Bolzano o ad altra autonomia garantita.
Provincia di Bolzano le cui competenze come sopra assegnate dalle norme
statutarie, anche con riguardo ai programmi radiotelevisivi, sono peraltro
preservate dalla stessa legge (art. 48), nella loro misura privilegiata rispetto
a quella delle attribuzioni riconosciute a ogni altro centro di autonomia
garantita.
Che, poi, l'assetto suindicato - rientrante, malgrado il trattamento
privilegiato fatto salvo alla Provincia di Bolzano, nell'orientamento normativo
favorevole allo Stato nei rapporti fra questo e le autonomie regionali in tema
di pubblica informazione (v. sentenza di questa Corte n. 94 del 1977) - possa
risentire conseguenze da un eventuale incremento della partecipazione di ogni
autonomia regionale all'organizzazione e gestione del servizio pubblico
radiotelevisivo, che sia compatibile con la garanzia dei principi costituzionali
dianzi ricordati, é prospettiva eccedente l'individuazione delle competenze
come sopra costituzionalmente garantite della Provincia ad autonomia speciale di
Bolzano, e quindi il presente conflitto.
Per le ragioni esposte va disattesa la più radicale censura prospettata in
relazione alla stessa stipulazione della convenzione ad opera dello Stato,
mentre, pur in presenza delle ragioni medesime, la pronuncia sulla censura
prospettata in relazione al precetto espresso nell'art. 3 della convenzione é
assorbita dalla statuizione che (come sarà detto fra poco) va resa sulla
censura dedotta in relazione alla mancata partecipazione del Presidente della
giunta provinciale alla deliberazione del Consiglio dei ministri, vale a dire al
procedimento attinente alla formazione dell'atto impugnato.
3. - A quest'ultimo proposito va anzitutto superato il dubbio, pur sollevato dal
resistente, che il mancato intervento del Presidente della Provincia alla seduta
del Consiglio dei ministri e, ancor prima, l'omesso invito nei suoi confronti ad
intervenire - anche se in contrasto con l'art. 52 dello statuto in vigore e con
l'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, recante norme di attuazione di esso
in materia di organi della regione e delle Province di Trento e di Bolzano -
diano vita a lesioni di autonomia costituzionalmente garantita, anziché, in
ipotesi, a mere illegittimità procedimentali. Le due disposizioni ora
richiamate - nel prescrivere rispettivamente la partecipazione e l'invito, a
questa strumentale, suindicati - concorrono alla garanzia costituzionale delle
competenze della Provincia di Bolzano. E pertanto l'inosservanza di esse può
esser fatta valere come lesione delle dette competenze mediante il conflitto di
attribuzione, indipendentemente dalla circostanza che, dal punto di vista
morfologico o strutturale, l'inosservanza stessa si configuri anche come vizio
del procedimento (v. analogamente, rispetto all'art. 21 dello Statuto siciliano,
le sentenze di questa Corte nn. 4/66 e 1/68).
Nel merito é da rilevare che realmente ricorre l'inosservanza delle
disposizioni in argomento.
L'art. 52 dello statuto in vigore impone l'intervento del Presidente della
Provincia alle sedute del Consiglio "quando si trattano questioni che
riguardano la Provincia"; l'art. 19 delle norme di attuazione approvate col
d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, precisa, al comma secondo e al comma terzo,
rispettivamente, che il detto Presidente é invitato alle sedute del Consiglio
dei ministri quando questo é chiamato ad approvare, fra l'altro, atti o
provvedimenti che "riguardano" la sfera di attribuzioni della
Provincia o a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del
principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Orbene non
vi é dubbio che l'approvazione della convenzione relativa alla trasmissione, a
cura del servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive concesso alla RAI,
di programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina,
riguardi la sfera di attribuzioni della Provincia di Bolzano, anche se le
competenze di questa, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, sono come
sopra delimitate. Né vi é dubbio, d'altra parte, che l'approvazione della
convenzione comporti l'applicazione del principio della tutela delle minoranze
linguistiche tedesca e ladina. La lesione delle competenze costituzionalmente
garantite della Provincia appare evidente ove si consideri che, come é stato
sopra rilevato, tali competenze in materia di diffusione radiotelevisiva trovano
il loro referente costituzionale nella tutela dell'autogestione del patrimonio
culturale delle dette minoranze.
Per questa parte il ricorso per conflitto di attribuzione va dunque accolto,
dichiarandosi che non spetta allo Stato approvare la convenzione in argomento
senza aver sollecitato la partecipazione, alla relativa deliberazione del
Consiglio dei ministri, del Presidente della giunta provinciale di Bolzano, e
annullandosi il decreto di approvazione emesso in mancanza di tale
partecipazione.
4. - Con altri due dei cinque conflitti la Provincia di Bolzano denuncia, come
invasivi delle sue competenze sopra indicate, rispettivamente il decreto del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 3 dicembre 1976, recante
l'approvazione del piano nazionale delle radiofrequenze e il decreto dello
stesso Ministero 31 gennaio 1983, recante l'approvazione di un nuovo piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Con i rispettivi ricorsi la Provincia sostanzialmente deduce che ciascuno dei
decreti impugnati, attribuendo al Ministero delle poste, quale utilizzatore per
la concessione di pubblici servizi, ma con salvezza della possibilità di
assegnazione a privati, una serie di bande di frequenza notoriamente usate in
atto dalle emittenti locali, e comunque riservando al Ministero l'assegnazione
delle bande di frequenza nell'intero territorio nazionale, lede le attribuzioni
funzionali spettanti ad essa Provincia, per il proprio territorio, in tema di
"attività locali con mezzi radiotelevisivi", attribuzioni da ritenere
comprensive del potere di assegnazione delle frequenze.
Le censure non sono, come opposto dal resistente Presidente del Consiglio dei
ministri con eccezione espressamente formulata per il primo dei due ricorsi, ma
estensibile al secondo, inammissibili in quanto mosse contro provvedimenti
meramente applicativi di leggi - quella 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva e quella 10 dicembre
1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del consiglio superiore tecnico
delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione - non impugnate ai sensi
dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e nei termini di
cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Vero é che l'art. 45 della
legge n. 103 del 1975, (modificativo dell'art. 183 del T. U. delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) attribuisce espressamente all'amministrazione
statale (e quindi al Ministero delle poste e telecomunicazioni) la competenza di
assegnare frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni nell'ambito
del regolamento internazionale delle medesime e di comunicare al comitato
internazionale di registrazione delle frequenze l'avvenuta assegnazione; e che a
tale competenza si correla quella, peraltro meramente consultiva, del consiglio
superiore delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione in ordine al
progetto di piano nazionale di ripartizione delle frequenze e delle relative
modifiche, prevista dall'art. 2, lett. b), della legge n. 693 del 1975. Ma é
anche vero, come si é già osservato a proposito del conflitto esaminato in
precedenza (quello sollevato contro il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860), che
l'art. 48 della cennata legge n. 103 del 1975 fa salve tutte le disposizioni
attributive di competenza, in materia di servizi di telecomunicazioni, alla
Provincia di Bolzano contenute nel testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670. Sicché, tenuto conto della necessità di coordinare in via
d'interpretazione col detto art. 48 la combinata normativa dell'art. 45 della
stessa legge n. 103 del 1975 e dell'art. 2, lett. b), della legge n. 693 del
1975, non può nella previsione di tale normativa ravvisarsi un atto
univocamente e concretamente invasivo come quello che, in ipotesi, soltanto i
provvedimenti impugnati sarebbero invece idonei a costituire.
Nel merito é da rilevare che la Provincia ricorrente formula le proprie censure
soprattutto in riferimento alla stessa competenza generale in materia di
diffusioni radiotelevisive - sostitutiva di quella dello Stato nell'ambito del
territorio provinciale - da essa Provincia rivendicata con il conflitto
sollevato in ordine al d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, sopra esaminato, e sulla
base delle stesse norme statutarie e di attuazione ivi invocate.
Negata per le ragioni sopra esposte quella competenza generale, la questione si
riduce a stabilire se una competenza specifica della Provincia di disporre in
materia di assegnazione delle bande di frequenza nell'ambito del suo territorio
possa trovare almeno un principio di giustificazione nell'unica norma indicata
dalla ricorrente che abbia attinenza a funzioni concernenti gli strumenti
tecnici della diffusione radiotelevisiva: l'art. 8 delle norme di attuazione.
Senonché la detta norma si limita a stabilire che la commissione istituita con
l'art. 2 del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947 presso ogni sede di singola stazione
trasmittente circolare sia composta, per la sede RAI di Bolzano, in un certo
modo (cioé dal presidente e da tre membri designati dal consiglio regionale di
cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina). Ma
non innova affatto rispetto al cennato art. 2, al quale anzi per questa parte si
riporta interamente, circa i compiti della commissione, che sono quelli della
vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari
con facoltà di proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
modifiche e miglioramenti. Sulla base dell'invocata norma di attuazione (art. 8)
l'indicata commissione in Bolzano non si sostituisce, dunque, neppure
nell'ambito locale, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nelle
numerose ed ampie funzioni d'ordine tecnico ad esso attribuite dall'art. 1 del
d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947, Ministero al quale la commissione in Bolzano ha
solo la facoltà di formulare proposte, al pari delle altre commissioni.
Del resto, mentre non vi é motivo di ritenere che la commissione in parola sia
investita, sia pure in ambito locale, del governo tecnico dell'etere, é da
rilevare che ancor prima dell'espressa attribuzione - operata dall'art. 45 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, modificativo dell'art. 183 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156 (nuovo codice postale) - del potere di assegnazione delle frequenze
radioelettriche, il detto governo, se inteso come potere di intervenire allo
scopo di assicurare la compatibilità reciproca non solo fra le radiodiffusioni
circolari ma fra tutte le forme di servizio radioelettrico, spettava al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma
quarto, del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947 più volte richiamato, ed é
addirittura chiaramente presupposto, anche in riferimento alle diffusioni
radiotelevisive, dallo stesso art. 10 delle norme di attuazione, cioé da uno
degli elementi principali del complesso normativo, da cui la Provincia
ricorrente afferma di ripetere le proprie competenze. L'art. 10 del d.P.R. 1
novembre 1973, n. 691, infatti, prescrive (comma secondo) che il piano tecnico
della rete di ripetitori, che la Provincia é autorizzata a realizzare per la
ritrasmissione di programmi esteri provenienti dall'area culturale tedesca e
ladina, sia concordato col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
"anche al fine del coordinamento con gli altri servizi pubblici di
telecomunicazione" (vale a dire, nel contesto, al fine di rendere possibile
al Ministero di assicurarne la reciproca compatibilità). Né ciò é
contraddetto dalla previsione, ad opera dello stesso art. 10 (comma terzo), che
la Provincia può, nell'esercizio della propria rete, utilizzare i collegamenti
della rete pubblica nazionale che siano disponibili, perché l'utilizzazione in
discorso presuppone un giudizio di disponibilità che solo il Ministero può
dare, ovviamente tenendo conto della compatibilità suindicata.
Non é senza ragione, d'altronde, che questa Corte, con la sentenza n. 202/76,
nel porsi il problema della compatibilità fra servizio delle radiotelevisioni
circolari nell'intero territorio dello Stato ed emittenza privata circolare
nell'ambito locale, ha affermato che il problema va risolto mediante
l'attribuzione a un organo dell'amministrazione centrale dello Stato del potere
di "provvedere all'assegnazione delle frequenze e all'effettuazione dei
relativi controlli", ed ha fatto riferimento in proposito anche alla
necessità di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali (materia,
quest'ultima, riservata allo Stato).
I due ricorsi in esame sono dunque infondati e si deve dichiarare che non spetta
alla Provincia alcun potere, neppure nell'ambito del territorio provinciale, di
disposizione delle frequenze radioelettriche.
5. - Con ulteriore ricorso la Provincia censura il comportamento dilatorio e
quindi il diniego opposti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni prima
astenendosi dal rispondere e poi rispondendo negativamente (nota del 18 maggio
1984) alla richiesta di essa Provincia relativa all'istituzione di una terza
rete televisiva per la ricezione e ritrasmissione di programmi esteri trasmessi
dall'area culturale tedesca e ladina.
In particolare la Provincia afferma (v. anche la memoria) che il comportamento e
l'atto censurati, oltre a ledere quella generale competenza costituzionalmente
garantita che essa pretende di avere in materia di diffusioni radiotelevisive
(delineata come negli altri ricorsi sopra esaminati e in base alle norme
statutarie e di attuazione ivi indicate), comprimono il potere di realizzare e
di gestire una rete di ripetitori, ad essa attribuito dal più volte richiamato
art. 10 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, concretandosi nel rifiuto del
Ministero di concordare il piano tecnico della rete (come previsto dalla detta
disposizione), rifiuto ingiustificato alla luce del riferimento, fatto dal
Ministero stesso, alle ragioni dell'emittenza locale privata, così privilegiate
o preservate.
Di fronte all'obbiezione del resistente - che, cioé, la rete di cui alla
cennata norma di attuazione é stata già istituita e concessa in gestione ad
una apposita azienda (la RAS - Radiotelevisione azienda speciale della Provincia
di Bolzano) - la Provincia ha chiarito nella difesa orale, senza essere
contraddetta sul punto, che si tratta del completamento della rete in discorso
mediante un terzo programma destinato alle trasmissioni estere di lingua ladina
provenienti dall'omonima area culturale (ne esisterebbero altri due di lingua
tedesca provenienti rispettivamente dall'area culturale germanica e da quella
austriaca).
Ora, esclusa anche a proposito del presente conflitto la generale competenza
rivendicata dalla Provincia in materia di diffusioni radiotelevisive, non si
vuol negare che il potere ad essa riconosciuto dalla suindicata norma di
attuazione - di realizzare e di gestire la propria rete di ripetitori, e quindi
anche di completarla o di integrarla per renderla idonea agli scopi previsti
dalla norma stessa - sia una competenza difendibile mediante conflitto di
attribuzione. Vanamente il resistente lo contesta sulla base della
considerazione che la legge, adoperando la locuzione "la Provincia é
autorizzata", avrebbe con ciò stesso mostrato di non voler riconoscere né
attribuire alla Provincia una competenza avente tale oggetto. Che si tratti,
invece, anche dopo la "liberalizzazione" dei ripetitori risultante
dalla sentenza di questa Corte n. 225/74, di una competenza garantita, si desume
dal carattere della fonte attributiva (norma di attuazione dello statuto) e dal
contenuto privilegiato (comprendente fra l'altro il potere di servirsi dei
collegamenti disponibili della rete nazionale).
Tuttavia la Provincia muove da una nozione di invasività che non può essere
condivisa.
Anche quando, configurandosi una competenza costituzionalmente garantita
dell'autonomia regionale o provinciale rispetto al potere dello Stato, si
presenti la necessità di un'intesa (o di un "concordamento") per
evitare l'interferenza di fatto tra le rispettive esplicazioni, o quando
addirittura l'intesa (o il "concordamento") costituisca lo strumento
istituzionalmente previsto per l'esercizio coordinato delle due potestà, a dar
vita a una lesione dell'autonomia garantita non é sufficiente (da parte dello
Stato) un diniego implicito o esplicito in ragione del solo suo contenuto
negativo, vale a dire un comportamento o un atto, che si esaurisca nel mero
esercizio (negativo) del potere statale.
Orbene il diniego prima implicito e quindi esplicito del Ministero delle poste
fatto oggetto di ricorso non é censurato dalla stessa ricorrente altrimenti che
per il suo contenuto negativo. Dalle stesse allegazioni della ricorrente esso
non appare diverso da qualsiasi atto di esercizio del potere spettante al
Ministero di pronunciarsi in ordine al piano da concordare.
Per di più tale esercizio é motivato con la ravvisata impossibilità, "al
momento", di procedere a modifiche degli attuali equilibri esistenti nel
campo dell'utilizzazione delle bande di frequenza, equilibri che la nota 18
maggio 1984 mostra di considerare in riferimento non solo all'"ambito
privato", ma anche all'"ambito pubblico", vale a dire ad esigenze
d'impiego non riconducibili a quelle dell'emittenza privata locale, che la
Provincia lamenta essere state privilegiate o preservate in danno della sua
attribuzione. Né la Provincia, che solo con la memoria formula una generica
accusa di pretestuosità della motivazione, adduce che questa sia pretestuosa là
dove si riferisce allo "ambito pubblico".
Il conflitto é pertanto inammissibile.
6. - Con il conflitto sollevato nei confronti dello Stato, in ordine alla
deliberazione in data 16 dicembre 1977 del consiglio di amministrazione della
RAI, relativa all'istituzione della terza rete televisiva, la Provincia sostiene
che la strutturazione di quest'ultima quale operata dalla deliberazione
impugnata é lesiva delle competenze garantite ad essa Provincia, in materia di
direttive di massima per i programmi artistici, culturali ed educativi di
rilevanza locale della diffusione radiotelevisiva circolare, dall'art. 8, n. 4,
dello statuto in vigore e dall'art. 7 delle norme di attuazione (che richiama il
d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947), nonché dall'art. 9 delle dette norme di
attuazione (che prevede la nomina di un coordinatore dei programmi in lingua
tedesca d'intesa fra essa Provincia e la RAI).
Ma tale conflitto, in accoglimento dell'eccezione opposta dal resistente, va
dichiarato inammissibile perché l'atto censurato é atto proprio del
concessionario del servizio, vale a dire della RAI, ente privato in quanto
società per azioni, e non già dello Stato o a questo comunque direttamente
imputabile.
Le sentenze nn. 105 del 1968, 128 del 1969 e 175 del 1976 di questa Corte sono
richiamate dalla Provincia non a proposito, in quanto la prima di esse non
affronta un problema di imputabilità dell'atto impugnato, mentre le altre due
riguardano un atto imputabile alla regione contro la quale era stato proposto il
conflitto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi relativi ai ricorsi per conflitto di attribuzione in epigrafe;
1) dichiara, in ordine al ricorso n. 23 Reg. confl. 1976, che non spetta alla
Provincia di Bolzano stipulare la convenzione con la RAI relativa ai programmi
televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la
Provincia di Bolzano, approvata con d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860;
2) dichiara, in ordine allo stesso ricorso n. 23 Reg. confl. 1976, che non
spetta allo Stato approvare la convenzione con la RAI relativa ai programmi
televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la
Provincia di Bolzano senza previo invito al Presidente della Provincia a
intervenire alla relativa seduta del Consiglio dei ministri, e conseguentemente
annulla il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, che approva la detta convenzione;
3) dichiara, in ordine ai ricorsi nn. 6 Reg. confl. 1977 e 15 Reg. confl. 1983,
che non spetta alla Provincia di Bolzano provvedere nell'ambito del proprio
territorio all'assegnazione delle frequenze radioelettriche disposta
rispettivamente con i decreti del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni del 3 dicembre 1976 e del 31 gennaio 1983;
4) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con ricorso n.
26 Reg. confl. 1984, dalla Provincia di Bolzano in ordine alla nota 18 maggio
1984 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni concernente
l'integrazione della rete dei ripetitori per la ritrasmissione dei programmi
esteri provenienti dall'area culturale tedesca e ladina;
5) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con ricorso n.
4 Reg. confl. 1978, dalla Provincia di Bolzano contro la deliberazione 16
dicembre 1977 della RAI, relativa all'istituzione della terza rete televisiva.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 10 luglio 1985.
GUGLIELMO ROEHRSSEN, PRESIDENTE
ALDO CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1985.