SENTENZA
N.324
ANNO
2003
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Riccardo
CHIEPPA Presidente
Valerio
ONIDA “
Carlo
MEZZANOTTE “
Guido
NEPPI MODONA “
Piero
Alberto CAPOTOSTI “
Annibale
MARINI “
Franco BILE “
Giovanni
Maria FLICK “
Ugo
DE SIERVO “
Romano
VACCARELLA “
Alfio
FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 3, lettera i),
della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 recante <<Norme
in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del
Comitato Regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.>>, promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 settembre
2002, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 55 del
registro ricorsi 2002.
Visto l’atto di costituzione
della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica
dell’11 marzo 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.
1. – Con ricorso depositato il 12 settembre 2002 ed iscritto al
registro ricorsi n. 55 del 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato l’art. 11, comma 3, lettera i),
della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in
materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del
Comitato Regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.). Tale disposizione
stabilisce che la Giunta regionale, in mancanza di un “atto legislativo” del
Consiglio regionale e fino alla approvazione di “una legge organica sul
sistema integrato della comunicazione in Campania”, disciplini con regolamento
“la localizzazione e l’attribuzione dei siti di trasmissione delle reti
pubbliche per l’emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli
strumenti di sostegno eventualmente necessari”.
2. – Dal momento che per il terzo comma del nuovo art. 117 della
Costituzione la materia “ordinamento della comunicazione” appartiene alla
competenza legislativa concorrente delle Regioni e dello Stato, l’Avvocatura
dello Stato afferma che costituirebbe principio fondamentale della materia la
previsione di cui all’ art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249
(Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e televisivo”), secondo la quale spetta
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di redigere un
piano nazionale, nel cui ambito, sentite le Regioni, si individua la
localizzazione degli impianti e la attribuzione dei siti. Pertanto la norma
regionale censurata, assegnando alla Giunta regionale il potere di disciplinare
la localizzazione e l’attribuzione dei siti di trasmissione, violerebbe il
principio fondamentale contenuto nella legge statale, e si porrebbe così in
contrasto con l’art. 117 della Costituzione.
3. – E’ intervenuta la Regione Campania la quale ha chiesto che il
ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato, riservandosi di
depositare successiva memoria illustrativa.
4. - In data 27 febbraio 2003 la Regione Campania ha depositato – fuori
termine – una memoria difensiva in vista dell’udienza pubblica dell’11
marzo 2003. La Regione sostiene innanzi tutto che il ricorso dello Stato avrebbe
ricostruito in modo errato la disciplina vigente. In particolare, l’art. 2,
comma 6, della legge n. 249 del 1997 attribuirebbe alla Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni non il compito di procedere alla localizzazione
degli impianti bensì, più semplicemente, quello di redigere il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze al fine di procedere all’ubicazione degli
impianti medesimi.
In secondo luogo, nella memoria si sostiene che, qualora si ritenesse di
individuare nell’“ordinamento della comunicazione” la materia nella quale
interviene la legge regionale, collocando dunque tale intervento in un ambito di
competenza concorrente, si dovrebbe ritenere la normativa statale eccedente il
compito di dettare i “principi fondamentali” della materia, ove davvero
attribuisse ad una amministrazione statale il compito di individuare
concretamente i siti. Pertanto, secondo la difesa regionale, la legge impugnata
non inciderebbe in quell’ambito dell’“ordinamento della comunicazione”
riservato al legislatore statale.
Da ultimo, nella memoria si sostiene che – nella misura in cui la normativa statale disporrebbe l’attribuzione delle funzioni amministrative di localizzazione degli impianti ad una autorità statale – essa sarebbe in contrasto con l’art. 118 della Costituzione. Tale disposizione, infatti, escluderebbe che, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato possa regolare l’attribuzione di funzioni amministrative.
1. - Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 11, comma 3, lettera i),
della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in
materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del
Comitato Regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.) perché eccederebbe
dalla competenza legislativa regionale di cui all’art. 117 della Costituzione.
La disposizione censurata stabilisce che la Giunta regionale, in mancanza di un
“atto legislativo” del Consiglio regionale e fino alla approvazione di
“una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania”,
disciplini con regolamento “la localizzazione e l’attribuzione dei siti di
trasmissione delle reti pubbliche per l’emittenza radiotelevisiva e per le
telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari”. Il
Governo ricorrente, pur riconoscendo che il terzo comma del nuovo art. 117 della
Costituzione prevede una competenza legislativa concorrente fra Stato e Regione
in tema di “ordinamento della comunicazione”, deduce dall’art. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo)
l’esistenza di un principio fondamentale in base al quale “la localizzazione
e l’attribuzione dei siti” sarebbe riservata all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, “che provvede sentite le Regioni”. Da ciò
l’affermazione della illegittimità della norma regionale impugnata.
2. - La questione è fondata nei termini di seguito precisati.
L’Avvocatura dello Stato ritiene incostituzionale la norma impugnata
sulla base di una lettura solo parziale della legislazione vigente in materia.
Infatti la legge n. 249 del 1997, invocata dalla difesa erariale quale
fonte dei principi fondamentali della materia “ordinamento della
comunicazione”, integrata dalla successiva legge 30 aprile 1998, n. 122
(Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive) prevede un potere
consultivo delle Regioni nella elaborazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze. Questo assetto normativo è stato successivamente modificato ed
integrato nel senso di un parziale ampliamento del ruolo delle Regioni nella
materia.
Infatti la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), all’art.
8, primo comma, lettere a) e c),
attribuisce esplicitamente alla competenza delle Regioni – seppur “nel
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte
salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti” – in
particolare “l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei
siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti di radiodiffusione, ai sensi della legge 31
luglio 1997, n. 249 ...”, nonché “le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo in
conformità a criteri di semplificazione amministrativa ...”.
Al tempo stesso, il quarto comma dell’art. 8 della legge 22 febbraio
2001, n.36, riconosce alle Regioni un potere di definire “le competenze che
spettano alle Province e ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
31 luglio 1997, n. 249”, nelle diverse materie di cui al primo comma del
medesimo art. 8.
A sua volta, il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi),
convertito con modificazioni in legge dall’art. 1 della legge 20 marzo 2001,
n. 66, prevede all’art. 2, commi 1 e 1-bis,
alcuni poteri pianificatori di Regioni e Comuni in tema di localizzazione dei
siti degli impianti di radiodiffusione e di installazione degli impianti di
telefonia mobile, in attesa dell’attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
Questo esplicito riconoscimento, già nella legislazione statale vigente
prima della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, di
poteri – seppur limitati e parziali – delle Regioni e degli enti locali in
tema di determinazione della localizzazione dei siti di trasmissione, trova
conferma anche nei piani di assegnazione dei diversi tipi di frequenze adottati
dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tali piani, infatti,
non solo fanno riferimento all’integrazione dell’art. 2, comma 6, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, ad opera delle norme successive, ma prevedono
espressamente la possibilità che i siti individuati nel piano nazionale di
assegnazione delle frequenze possano subire variazioni “a seguito di
segnalazioni da parte delle Regioni successive all’adozione del Piano” e
disciplinano in termini specifici la sostituzione dei siti individuati nel Piano
con “siti equivalenti” (si veda, in particolare, la delibera n. 249/02/CONS
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
3. - In conclusione, già nella legislazione precedente la riforma del
Titolo V della seconda parte della Costituzione, risultava espressamente
riconosciuto un ruolo, per quanto limitato, delle Regioni in tema di
localizzazione dei siti degli impianti di comunicazione. Tale ruolo è oggi
ancor più innegabile sulla base dell’art. 117 della Costituzione, come
modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede fra le materie
di legislazione concorrente, non soltanto il “governo del territorio” e la
“tutela della salute”, ma anche l’“ordinamento della comunicazione”.
Conseguentemente, non può escludersi una competenza della legge regionale in
materia, che si rivolga alla disciplina di quegli aspetti della localizzazione e
dell’attribuzione dei siti di trasmissione che esulino da ciò che risponde
propriamente a quelle esigenze unitarie alla cui tutela sono preordinate le
competenze legislative dello Stato nonché le funzioni affidate all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
4. - Non può peraltro sfuggire che la disposizione impugnata,
attribuisce l’esercizio di questa competenza, “se il Consiglio non provvede
con proprio atto legislativo”, ad un regolamento regionale adottato dalla
Giunta regionale, “sentita la Commissione consiliare competente”,
regolamento che resterà in vigore “fino a quando il Consiglio regionale non
approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in
Campania”.
Una previsione del genere contrasta anzitutto con la mancanza di una
nuova disciplina statutaria relativa al potere regolamentare delle Regioni, in
particolare in quanto esso è attribuito alla Giunta regionale, secondo quanto
questa Corte ha già affermato (sentenza
n. 313 del 2003).
Inoltre, nella disposizione impugnata l’esercizio del potere
regolamentare, in funzione “suppletiva” del mancato esercizio del potere
legislativo, viene meramente autorizzato dalla legge regionale, che peraltro non
delimita o indirizza in alcun modo il suddetto potere regolamentare. E ciò
malgrado che l’ambito oggettivo in cui tale potere regolamentare sarebbe
chiamato ad incidere, in termini di assoluta fungibilità rispetto alla fonte
legislativa regionale, risulti caratterizzato da riserve di legge che la
Costituzione stabilisce per l’allocazione e la distribuzione delle funzioni
amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo (art. 118, secondo
comma, della Costituzione), nonché per discipline che incidano su alcune
rilevanti situazioni soggettive (diritto all’informazione, attività di
impresa).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3,
lettera i), della legge della Regione
Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e
di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le
comunicazioni – CO.RE.COM.).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 ottobre 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Ugo
DE SIERVO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 29 ottobre 2003.