incompatibilità nella stampa parlamentare

dallo

Statuto

della Associazione stampa parlamentare

approvato il 13 febbraio 1992.

 

 Articolo 7

(Incompatibilità)

 

Lo status di socio dell'ASP, ai Emi dell'esercizio esclusivo ed autonomo della particolare specializzazione professionale politico-parlamentare, è incompatibile:

a) con incarichi nei Consigli di amministrazione di enti pubblici o privati, salvo gli organismi di rappresentanza e tutela della categoria (INPGI, FNSI, Ordine dei Giornalisti, CASAGIT) o con la qualità di imprenditore, di amministratore unico di società anche editoriali o di socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma ed oggetto aventi scopo di lucro, fatta eccezione per le società costituite fra giornalisti;

b) con lo svolgimento di attività editoriali, manageriali, commerciali tecniche, di amministrazione, pubblicità e tipografica, anche se svolte per organi d'informazione, qualora le stesse non siano esercitate in forma precaria e discontinua, ma in questa fattispecie debbono essere dichiarate alla Associazione;

c) con la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, incarichi o funzioni anche temporanee—esclusi quelli relativi all'esplicazione di attività didattiche presso scuole di giornalismo, professionali universitarie o di specializzazione—che determinino contrasti di interesse con l'esercizio normale della professione, ovvero incidano sul decoro e la dignità della categoria.

Gli iscritti che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo sono sospesi per tutta la durata dei loro incarichi, qualora la testata che li ha accreditati non li revochi o siano soci anziani.

Le norme previste ai punti a) e b) non si applicano ai direttori di testata già iscritti qualora sussistano le altre condizioni previste dal presente Statuto.

I soci che interrompono temporaneamente il proprio rapporto di lavoro giornalistico per assumere altri incarichi a tempo pieno e di cui la testata che li ha accreditati non chieda la sostituzione, vengono sospesi per tutta la durata dell'aspettativa. L'aspettativa non è conteggiata ai fini dell'anzianità d'iscrizione.

I soci che assumono incarichi professionali presso enti pubblici o privati, ministri e sottosegretari di Stato, uffici di singoli parlamentari, debbono metterne al corrente l'Associazione entro trenta giorni, pena la censura scritta e non possono concorrere alle elezioni per le cariche sociali.