incompatibilità
nella stampa parlamentare
dallo
Statuto
della
Associazione stampa parlamentare
approvato
il 13 febbraio 1992.
Articolo
7
(Incompatibilità)
Lo
status di socio dell'ASP, ai Emi dell'esercizio esclusivo ed autonomo della
particolare specializzazione professionale politico-parlamentare, è
incompatibile:
a)
con incarichi nei Consigli di amministrazione di enti pubblici o privati, salvo
gli organismi di rappresentanza e tutela della categoria (INPGI, FNSI, Ordine
dei Giornalisti, CASAGIT) o con la qualità di imprenditore, di amministratore
unico di società anche editoriali o di socio illimitatamente responsabile in
società di qualsiasi forma ed oggetto aventi scopo di lucro, fatta eccezione
per le società costituite fra giornalisti;
b)
con lo svolgimento di attività editoriali, manageriali, commerciali tecniche,
di amministrazione, pubblicità e tipografica, anche se svolte per organi
d'informazione, qualora le stesse non siano esercitate in forma precaria e
discontinua, ma in questa fattispecie debbono essere dichiarate alla
Associazione;
c)
con la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, incarichi o
funzioni anche temporanee—esclusi quelli relativi all'esplicazione di attività
didattiche presso scuole di giornalismo, professionali universitarie o di
specializzazione—che determinino contrasti di interesse con l'esercizio
normale della professione, ovvero incidano sul decoro e la dignità della
categoria.
Gli
iscritti che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a) b) e c)
del presente articolo sono sospesi per tutta la durata dei loro incarichi,
qualora la testata che li ha accreditati non li revochi o siano soci anziani.
Le
norme previste ai punti a) e b) non si applicano ai direttori di testata già
iscritti qualora sussistano le altre condizioni previste dal presente Statuto.
I
soci che interrompono temporaneamente il proprio rapporto di lavoro
giornalistico per assumere altri incarichi a tempo pieno e di cui la testata che
li ha accreditati non chieda la sostituzione, vengono sospesi per tutta la
durata dell'aspettativa. L'aspettativa non è conteggiata ai fini dell'anzianità
d'iscrizione.
I soci che assumono incarichi professionali presso enti pubblici o privati, ministri e sottosegretari di Stato, uffici di singoli parlamentari, debbono metterne al corrente l'Associazione entro trenta giorni, pena la censura scritta e non possono concorrere alle elezioni per le cariche sociali.