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CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI

DEL GIORNALISTA RADIOTELEVISIVO

DEL SERVIZIO PUBBLICO

(Versione vigente. La "Carta" è parte integrante del Contratto integrativo Rai-Usigrai (luglio 2002-giugno 2006). La prima versione risale al luglio 1990)

 

Premessa

Gli articoli che costituiscono la presente "Carta dei diritti e dei doveri" trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti di tutti i giornalisti radiotelevisivi del servizio pubblico.

Garante degli utenti

1) Con riferimento alla espressa richiesta avanzata dal sindacato di individuare una figura di Garante degli Utenti, le parti hanno concordato di avviare uno specifico confronto sull’argomento dopo avere esperito i necessari approfondimenti di ordine tecnico.

Nomina dei Direttori

2) I Direttori di testata sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, in linea di massima per una durata triennale;

3) entro due mesi dalla nomina il Direttore di testata presenta all'assemblea di redazione il piano editoriale, predisposto in armonia con il piano editoriale approvato dal consiglio di Amministrazione, I'organizzazione del lavoro, i compiti e le funzioni di ciascun settore, i criteri per l'utilizzazione dei collaboratori in organico e fuori organico;

4) la redazione esprimerà un parere sul piano editoriale formulato dal Direttore di testata. In caso di parere negativo sul piano, il Direttore avrà altri 15 giorni di tempo per riformulano e presentarlo all'assemblea. L'esito della votazione sarà comunicato, tramite il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione della RAI.

5) Tutti i giornalisti con  incarico di livello dirigenziale di Direttore o Vicedirettore che non siano assegnati, all’interno delle testate giornalistiche, a posizioni di “line” di Direttore o Vicedirettore in quanto tali posizioni risultino già coperte nella misura prevista dall’organigramma aziendale, potranno optare, in caso di assenza transitoria di altri incarichi, per la prosecuzione del rapporto in una delle tre posizioni che l’azienda proporrà loro tra quelle previste dall’accordo Rai-Usigrai del 27.05.96, con priorità per quelle di contenuto più strettamente giornalistico.

6) Tale opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal momento della proposta avanzata dall’azienda, e verrà formalizzata mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione ex lege 533/73.

7) Considerata la impossibilità di collocare gli interessati in posizione di “line”, in caso di rifiuto delle proposte avanzate o di mancato esercizio dell’opzione nei termini sopra indicati, verrà esperito - secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.04.97 in materia- il tentativo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (da perfezionarsi eventualmente nelle forme consuete) e, nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’accordo, saranno attivati gli strumenti alternativi di cui alla medesima delibera, con le procedure e le modalità previste dalle norme di legge, dai contratti e dagli accordi vigenti.

Capiredattori regionali

8) il Direttore della Testata giornalistica regionale comunicherà al Comitato di redazione la nomina del caporedattore regionale responsabile della redazione, il quale illustrerà la linea editoriale territoriale e lo schema di organizzazione del lavoro, concordati con il direttore della TGR , che la redazione attuerà in collegamento con la politica editoriale della testata. Il Direttore della TGR  ferma restando la sua titolarità esclusiva del potere di proposta, proporrà al Direttore Generale, la nomina dei Vice Capiredattori vicari delle redazioni regionali e le assunzioni e promozioni all'interno di rose di candidati proposte dai Capiredattori regionali;

9) la direzione delle singole testate ed i Capiredattori regionali provvederanno giornalmente ad indire una riunione con i rispettivi responsabili di «line» per l'impostazione dei sommari delle edizioni dei notiziari.

Poteri dei Direttori

10) Il Direttore di testata propone al Direttore Generale la nomina di uno o più vice Direttori e ne informa il Comitato di redazione;

11) Il Direttore, in materia di assunzioni e promozioni, ha tutti i poteri previsti dal contratto e dagli accordi con l'editore; sull'argomento si fa anche esplicito richiamo all’ accordo 24.10.1989 che si allega come parte integrante della presente «Carta».

12) Al fine di attivare processi volti a perseguire la piena occupazione delle risorse giornalistiche disponibili, nonché di precostituire le condizioni per la definizione di modelli produttivi pienamente corrispondenti alle effettive esigenze produttive, per la costituzione di un corretto rapporto tra personale direttivo e personale operativo e per l’individuazione di percorsi operativi alternativi a quelli che prevedano l’assunzione di responsabilità all’interno di “line” redazionali si concorda quanto segue:

13) in occasione di nomine, promozioni e/o attribuzioni di incarichi i direttori di testata dovranno informare i C.d.R. dei criteri seguiti nel determinare eventuali modificazioni dell’assetto funzionale preesistente, nonché dei curriculum professionali - oltre che di altri eventuali requisiti dei quali i direttori medesimi ritenessero di tenere conto- in base ai quali sono state operate le scelte individuali per le nomine, le promozioni e gli affidamenti di incarichi. Il direttore dovrà altresì fornire il quadro complessivo della organizzazione del lavoro derivante dai movimenti prospettati, con particolare riferimento al pieno impiego delle risorse e segnatamente del personale già in possesso di qualifiche superiori a quella di redattore ordinario. L’informativa fornita in modo incompleto e/o in termini non corrispondenti a quelli sopra indicati sarà considerata come non fornite.

14) Nel quadro delle facoltà attribuite ai direttori di testata, in coerenza con le direttive aziendali in tema di organizzazione, la Rai dichiara e l’Usigrai prende atto che  - fatta eccezione per le redazioni di coordinamento e le segreterie di redazione e ferme restando le previsioni della lettera d) dell’art. 11 del CNLG -   i nuclei redazionali definiti “servizi” ed affidati alla responsabilità di un caposervizio sono costituiti da almeno 5 unità; in casi di particolare rilevanza quantitativa e qualitativa i servizi potranno essere affidati a capiservizio ai quali venga riconosciuto il trattamento previsto per la categoria di Vicecaporedattore. Ai capiredattori verra’ affidata la responsabilità di più servizi o di redazioni unitarie riconducibili a tale dimensione sotto i profili quantitativo e qualitativo.

15) Coloro che progressivamente non si trovassero più su posizioni riconosciute al corrispondente livello categoriale  - sulla base dei criteri di cui al punto che precede ed in seguito a riassetti redazionali, riorganizzazioni o interventi di altro tipo sugli organigrammi delle testate, a tutti i livelli, cosi’ come concordati con i direttori di testata -   conserveranno la c.d. indennità di line sotto forma di “ad personam assorbibile”.

16) Le posizioni che via via non verranno riconfermate nell’ambito delle “line” delle testate non saranno più  ricoperte con nuove promozioni. I direttori potranno peraltro, in presenza di professionalità specifiche ed al fine della conseguente valorizzazione professionale, proporre provvedimenti conformi all’art. 11 CNLG riguardanti equiparazioni del trattamento economico: questo al fine di mantenere pienamente operativi i giornalisti interessati e di incentivare sviluppi professionali indipendenti dai compiti di “line”.

Informativa su appalti e collaborazioni

17) il Direttore fornirà ai Comitati di redazione la necessaria informativa sul numero, sui costi complessivi e sui criteri delle collaborazioni e degli appalti; analoga informativa sarà data dai Caporedattori regionali ai rispettivi Comitati di redazione;

18) ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle reti sarà fornita l'informativa di cui al precedente punto 17, relativamente ai contratti di collaborazione giornalistica e agli appalti, in sede di Commissione paritetica di cui al 3° comma dell'art. 22 (ex 18) dell'accordo integrativo, (in proposito vedi anche accordo 4 luglio 1990).

Services

19) In relazione alla specificità del Servizio Pubblico, alla necessità di garantire la massima qualità e riconoscibilità delle fonti e nel rispetto della legislazione sul divieto di interposizione della manodopera, le parti concordano di escludere che all’interno dei prodotti delle testate giornalistiche della Rai possano essere utilizzati servizi giornalistici completamente preconfezionati provenienti da fornitori esterni (cd. “servizi chiusi”) .

20) Contributi integrativi rispetto al prodotto dei servizi giornalistici dell’Azienda potranno essere eccezionalmente acquisiti previa informazione ai C.d.R. competenti.

Inoltre, nell’ambito del GR Parlamento, l’Azienda potrà, previa informativa al C.d.R., acquisire servizi o riprese tecnici, cioè senza mediazione giornalistica, che rispondano comunque allo standard qualitativo aziendale. Le parti sii riservano di valutare eventuali ulteriori esigenze relative ad altri canali tematici.

L’utilizzo di tale materiale sarà altresì oggetto di verifica periodica in sede di Commissione Paritetica, ferma restando la responsabilità dei direttori.

21) L’acquisizione di immagini ad uso giornalistico avverrà unicamente da soggetti che attestino la applicazione al personale dipendente che svolge mansioni analoghe a quelle dei telecineoperatori della Rai del trattamento economico e contributivo di pertinenza. Le parti si danno atto che tale disposizione non può trovare applicazione nel caso di ricorso a free-lance o a strutture di analoga natura, circa i quali peraltro le parti medesime si rimettono agli esiti della trattativa FIEG-FNSI in materia, impegnandosi ad un incontro per estenderne gli effetti in Rai nel rispetto della specificità nonché delle peculiarità tecniche , organizzative e produttive dell’emittenza radiotelevisiva.

 22) In ogni caso resta ferma la centralità operativa e funzionale delle redazioni, il controllo dei direttori e dei capiredattori regionali sul materiale utilizzato e la possibilità di disporre interventi redazionali sullo stesso.

23) In caso di accordi con imprese nazionali o estere per la produzione di trasmissioni informative all’interno di canali tematici via satellite - laddove si trattasse di prodotto riconducibile a quello attualmente realizzato dalle testate, sia con riferimento ai contenuti , sia con riferimento alla natura e qualificazione del contesto in cui viene trasmesso - l’azienda si impegna ad adempiere agli obblighi di previa informativa secondo quanto stabilito dai contratti ed accordi collettivi vigenti.

24) La Rai conferma comunque che l’offerta di informazione prodotta all’interno dell’azienda è carattere fondante del servizio pubblico.

Assunzioni

25)  Le parti convengono sul fatto che in via di principio il reclutamento del personale giornalistico avviene tramite selezione.

Contratti a termine

26) La materia dei contratti a termine e’ regolamentata dall’accordo stipulato dalle Parti in data 22 ottobre 2001, che costituisce parte integrante della presente Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico.

Aggiornamento professionale

27)  il giornalista dopo l'assunzione o anche immediatamente prima deve essere messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza ad appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da raggiungere e, comunque, di almeno 3 mesi;

28) L'aggiornamento professionale è un diritto che si estende a tutti i giornalisti. Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire l'indirizzo dei programmi dei corsi di approfondimento con particolare riferimento all'apprendimento delle lingue, alla conoscenza tecnologica, all'approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione.

Motivi di contrasto

29)  Nel caso di cambiamento di direzione o di mutata linea politico editoriale della testata il giornalista può chiedere l'assegnazione ad altra testata che sarà accolta sempre che sussistano le disponibilità di organico e vi sia esplicita richiesta del Direttore.

Modifiche e riutilizzazione dei servizi

30)  L'utilizzazione al di fuori di programmi antologici, dei servizi per programmi e testate diverse da quelle di appartenenza, deve avvenire rispettando il contenuto del servizio stesso e previa richiesta di autorizzazione all'autore che dovrà in ogni caso essere indicato come tale.

Titolarità dell'informazione

31) I giornalisti titolari di rubriche o conduttori di spazi informativi, eviteranno di ricorrere a collaborazioni esterne o ad appalti per servizi per i quali esistono competenze specifiche e disponibilità nelle redazioni. Il ruolo del collaboratore non deve sovrapporsi ma integrare il ruolo della redazione.

Incompatibilità  

32) Il giornalista, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 CNLG, dovrà svolgere la sua professione in modo tale che non possa, per qualsiasi causa, comportare sovrapposizioni con eventuali attività esterne che condizionino il lavoro redazionale. Di tale dovere è responsabile il Direttore di testata che dovrà essere informato dal giornalista; il Direttore di testata, a sua volta, ne darà opportuna informazione alla Direzione Generale. La mancata comunicazione nello svolgimento di attività esterne che comportino sovrapposizioni con il lavoro redazionale, determinerà l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto oltre che l'applicazione dei provvedimenti eventualmente necessari per superare situazioni di incompatibilità professionali. Eventuali responsabilità del Direttore di testata nell'assegnazione di attività in contrasto con quanto sopra precisato saranno valutate dalla Direzione Generale. La Commissione paritetica verificherà nei dettagli la specifica delle incompatibilità che riguardano, comunque, attività in uffici stampa, agenzie di pubblicità, uffici di consulenza e relazioni pubbliche, nonché incarichi che comportino i richiamati rischi di sovrapposizioni tali da ledere il principio di una informazione obiettiva e completa della RAI;

33) E’ fatto divieto al giornalista di comparire in trasmissioni radiotelevisive di aziende concorrenti salvo espressa deroga della Direzione Generale (vedi istruzioni di servizio n. 77 del 6.10.1976 e n. 82 del 30.09.1991), fatto salvo l'inviolabile diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.

Informazione e pubblicità

34) All'interno di programmi informativi, nessuna forma di pubblicità o di sponsorizzazioni può essere affidata a giornalisti, sponsorizzazioni e pubblicità devono essere chiaramente distinti dall'informazione anche mediante sigle o segnali audio; non sono ammesse interruzioni pubblicitarie all'interno dei notiziari televisivi e radiofonici.

Ai giornalisti della RAI non è consentito partecipare sotto ogni forma, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità ad iniziative pubblicitarie di ogni tipo.

Regali e donazioni

35) I giornalisti del servizio pubblico non accetteranno, né direttamente né indirettamente, pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o privati, inviti a viaggi, trasferte e vacanze gratuite da società, enti o privati, che possano condizionare l'attività redazionale. In particolare, per quanto riguarda i viaggi all'estero, organizzati da società o enti con motivazioni variamente promozionali e informative, resta insindacabile prerogativa del Direttore di testata autorizzare la partecipazione dei giornalisti.

Tutela dei soggetti deboli

36) I giornalisti del servizio pubblico, attenti al mutare di sensibilità e culture diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi, nella cronaca i fatti o situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire l'anonimato più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca. I giornalisti della Rai ritengono centrale il rispetto dei diritti delle persone anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso rispettare, sempre e comunque la presunzione di innocenza per quanti sono coinvolti in casi giudiziari.

L'assoluzione di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l'avvenimento all'atto dell'incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della Rai si astengono dal diffondere nomi e immagine dei condannati a pene lievissime salvo nei casi che abbiano particolare rilevanza sociale o coinvolgano personaggi pubblici. Saranno evitate altresì menzioni superflue sulla razza, l'origine e la religione.

Rettifica

37) L'applicazione piena e sollecita del diritto di rettifica è un dovere che incombe direttamente a ciascun giornalista o struttura giornalistica, anche in assenza di specifica richiesta.

Pari opportunità

38) In attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, sarà realizzata attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile con qualifica giornalistica.

Si costituirà pertanto un gruppo di lavoro paritetico composto di 6 membri che dovrà:

a) esaminare, come osservatorio permanente l'andamento dell'occupazione femminile giornalistica in RAI sulla base dei dati qualitativi e quantitativi che saranno forniti dall'azienda;

b) promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono la pari opportunità e la valorizzazione del lavoro giornalistico delle donne;

c) individuare tutte le garanzie degli spazi professionali per le lavoratrici che rientrino in servizio dopo il periodo di assenza per maternità, affido o adozione.

In via di principio la giornalista ha diritto alla conservazione del posto e degli spazi professionali.

A questi scopi il gruppo di lavoro paritetico si riunirà ogni due mesi.

40) Fino al primo anno di vita del figlio le giornaliste madri possono ottenere di essere esentate da turni di lavoro che terminano dopo le 23.00 o che iniziano prima delle 6.00.

41) In applicazione della legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, ai portatori di handicap ed ai familiari loro conviventi è riconosciuta , dietro esplicita richiesta, la possibilità di cumulare più permessi nel limite massimo di 3 giorni per ciascun familiare handicappato.

Part- time

42) Con riferimento alla applicazione in Rai delle previsioni del CNLG in ordine al part-time, già recepite con la convenzione di estensione del CNLG medesimo del 24 aprile 2001 , le parti concordano quanto segue:

1. Il part-time e’ applicabile a tutti i giornalisti dipendenti della rai con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. La valutazione delle relative richieste e’ demandata ai direttori di testata in relazione alle esigenze organizzativo-produttive.

3. La retribuzione del giornalista in regime di part-time , attuale e differita , sarà proporzionale rispetto alla riduzione dell’orario di lavoro.

4. Il giornalista potrà chiedere il ritorno al regime di tempo pieno dopo almeno un anno di regime di part-time; la richiesta verra’ comunque valutata in relazione alle esigenze organizzativo-produttive.

5. Sono ammesse sia le forme di part-time “orizzontale” , sia le forme di part-time “verticale” o “misto”.

Organo di garanzia

43) La Commissione paritetica di cui al 3° comma delI'art. 18 dell'accordo integrativo al CNLG ha il compito di esaminare le questioni connesse all'applicazione della normativa contrattuale, nazionale ed aziendale, ed interessanti tutti i giornalisti della RAI anche se inquadrati in settori non giornalistici;

- la procedura per la definizione delle vertenze è quella prevista dall'accordo 10.2.1989 che si allega come parte integrante della presente «Carta»;

- la Commissione paritetica istituirà un registro dei casi di utilizzazioni temporanee ripetute di giornalisti professionisti e delle richieste di trasferimento da valutare in occasione della copertura di posti resisi disponibili;

- la Commissione paritetica, vigilerà sulla corretta applicazione della presente «Carta». Eventuali provvedimenti saranno assunti dopo le valutazioni espresse in paritetica.

 

 

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CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI

DEL GIORNALISTA RADIOTELEVISIVO

DEL SERVIZIO PUBBLICO

(Versione vigente. La "Carta" è parte integrante del Contratto integrativo Rai-Usigrai (luglio 2002-giugno 2006). La prima versione risale al luglio 1990)

 

Premessa

Gli articoli che costituiscono la presente "Carta dei diritti e dei doveri" trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti di tutti i giornalisti radiotelevisivi del servizio pubblico.

Garante degli utenti

1) Con riferimento alla espressa richiesta avanzata dal sindacato di individuare una figura di Garante degli Utenti, le parti hanno concordato di avviare uno specifico confronto sull’argomento dopo avere esperito i necessari approfondimenti di ordine tecnico.

Nomina dei Direttori

2) I Direttori di testata sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, in linea di massima per una durata triennale;

3) entro due mesi dalla nomina il Direttore di testata presenta all'assemblea di redazione il piano editoriale, predisposto in armonia con il piano editoriale approvato dal consiglio di Amministrazione, I'organizzazione del lavoro, i compiti e le funzioni di ciascun settore, i criteri per l'utilizzazione dei collaboratori in organico e fuori organico;

4) la redazione esprimerà un parere sul piano editoriale formulato dal Direttore di testata. In caso di parere negativo sul piano, il Direttore avrà altri 15 giorni di tempo per riformulano e presentarlo all'assemblea. L'esito della votazione sarà comunicato, tramite il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione della RAI.

5) Tutti i giornalisti con  incarico di livello dirigenziale di Direttore o Vicedirettore che non siano assegnati, all’interno delle testate giornalistiche, a posizioni di “line” di Direttore o Vicedirettore in quanto tali posizioni risultino già coperte nella misura prevista dall’organigramma aziendale, potranno optare, in caso di assenza transitoria di altri incarichi, per la prosecuzione del rapporto in una delle tre posizioni che l’azienda proporrà loro tra quelle previste dall’accordo Rai-Usigrai del 27.05.96, con priorità per quelle di contenuto più strettamente giornalistico.

6) Tale opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal momento della proposta avanzata dall’azienda, e verrà formalizzata mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione ex lege 533/73.

7) Considerata la impossibilità di collocare gli interessati in posizione di “line”, in caso di rifiuto delle proposte avanzate o di mancato esercizio dell’opzione nei termini sopra indicati, verrà esperito - secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.04.97 in materia- il tentativo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (da perfezionarsi eventualmente nelle forme consuete) e, nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’accordo, saranno attivati gli strumenti alternativi di cui alla medesima delibera, con le procedure e le modalità previste dalle norme di legge, dai contratti e dagli accordi vigenti.

Capiredattori regionali

8) il Direttore della Testata giornalistica regionale comunicherà al Comitato di redazione la nomina del caporedattore regionale responsabile della redazione, il quale illustrerà la linea editoriale territoriale e lo schema di organizzazione del lavoro, concordati con il direttore della TGR , che la redazione attuerà in collegamento con la politica editoriale della testata. Il Direttore della TGR  ferma restando la sua titolarità esclusiva del potere di proposta, proporrà al Direttore Generale, la nomina dei Vice Capiredattori vicari delle redazioni regionali e le assunzioni e promozioni all'interno di rose di candidati proposte dai Capiredattori regionali;

9) la direzione delle singole testate ed i Capiredattori regionali provvederanno giornalmente ad indire una riunione con i rispettivi responsabili di «line» per l'impostazione dei sommari delle edizioni dei notiziari.

Poteri dei Direttori

10) Il Direttore di testata propone al Direttore Generale la nomina di uno o più vice Direttori e ne informa il Comitato di redazione;

11) Il Direttore, in materia di assunzioni e promozioni, ha tutti i poteri previsti dal contratto e dagli accordi con l'editore; sull'argomento si fa anche esplicito richiamo all’ accordo 24.10.1989 che si allega come parte integrante della presente «Carta».

12) Al fine di attivare processi volti a perseguire la piena occupazione delle risorse giornalistiche disponibili, nonché di precostituire le condizioni per la definizione di modelli produttivi pienamente corrispondenti alle effettive esigenze produttive, per la costituzione di un corretto rapporto tra personale direttivo e personale operativo e per l’individuazione di percorsi operativi alternativi a quelli che prevedano l’assunzione di responsabilità all’interno di “line” redazionali si concorda quanto segue:

13) in occasione di nomine, promozioni e/o attribuzioni di incarichi i direttori di testata dovranno informare i C.d.R. dei criteri seguiti nel determinare eventuali modificazioni dell’assetto funzionale preesistente, nonché dei curriculum professionali - oltre che di altri eventuali requisiti dei quali i direttori medesimi ritenessero di tenere conto- in base ai quali sono state operate le scelte individuali per le nomine, le promozioni e gli affidamenti di incarichi. Il direttore dovrà altresì fornire il quadro complessivo della organizzazione del lavoro derivante dai movimenti prospettati, con particolare riferimento al pieno impiego delle risorse e segnatamente del personale già in possesso di qualifiche superiori a quella di redattore ordinario. L’informativa fornita in modo incompleto e/o in termini non corrispondenti a quelli sopra indicati sarà considerata come non fornite.

14) Nel quadro delle facoltà attribuite ai direttori di testata, in coerenza con le direttive aziendali in tema di organizzazione, la Rai dichiara e l’Usigrai prende atto che  - fatta eccezione per le redazioni di coordinamento e le segreterie di redazione e ferme restando le previsioni della lettera d) dell’art. 11 del CNLG -   i nuclei redazionali definiti “servizi” ed affidati alla responsabilità di un caposervizio sono costituiti da almeno 5 unità; in casi di particolare rilevanza quantitativa e qualitativa i servizi potranno essere affidati a capiservizio ai quali venga riconosciuto il trattamento previsto per la categoria di Vicecaporedattore. Ai capiredattori verra’ affidata la responsabilità di più servizi o di redazioni unitarie riconducibili a tale dimensione sotto i profili quantitativo e qualitativo.

15) Coloro che progressivamente non si trovassero più su posizioni riconosciute al corrispondente livello categoriale  - sulla base dei criteri di cui al punto che precede ed in seguito a riassetti redazionali, riorganizzazioni o interventi di altro tipo sugli organigrammi delle testate, a tutti i livelli, cosi’ come concordati con i direttori di testata -   conserveranno la c.d. indennità di line sotto forma di “ad personam assorbibile”.

16) Le posizioni che via via non verranno riconfermate nell’ambito delle “line” delle testate non saranno più  ricoperte con nuove promozioni. I direttori potranno peraltro, in presenza di professionalità specifiche ed al fine della conseguente valorizzazione professionale, proporre provvedimenti conformi all’art. 11 CNLG riguardanti equiparazioni del trattamento economico: questo al fine di mantenere pienamente operativi i giornalisti interessati e di incentivare sviluppi professionali indipendenti dai compiti di “line”.

Informativa su appalti e collaborazioni

17) il Direttore fornirà ai Comitati di redazione la necessaria informativa sul numero, sui costi complessivi e sui criteri delle collaborazioni e degli appalti; analoga informativa sarà data dai Caporedattori regionali ai rispettivi Comitati di redazione;

18) ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle reti sarà fornita l'informativa di cui al precedente punto 17, relativamente ai contratti di collaborazione giornalistica e agli appalti, in sede di Commissione paritetica di cui al 3° comma dell'art. 22 (ex 18) dell'accordo integrativo, (in proposito vedi anche accordo 4 luglio 1990).

Services

19) In relazione alla specificità del Servizio Pubblico, alla necessità di garantire la massima qualità e riconoscibilità delle fonti e nel rispetto della legislazione sul divieto di interposizione della manodopera, le parti concordano di escludere che all’interno dei prodotti delle testate giornalistiche della Rai possano essere utilizzati servizi giornalistici completamente preconfezionati provenienti da fornitori esterni (cd. “servizi chiusi”) .

20) Contributi integrativi rispetto al prodotto dei servizi giornalistici dell’Azienda potranno essere eccezionalmente acquisiti previa informazione ai C.d.R. competenti.

Inoltre, nell’ambito del GR Parlamento, l’Azienda potrà, previa informativa al C.d.R., acquisire servizi o riprese tecnici, cioè senza mediazione giornalistica, che rispondano comunque allo standard qualitativo aziendale. Le parti sii riservano di valutare eventuali ulteriori esigenze relative ad altri canali tematici.

L’utilizzo di tale materiale sarà altresì oggetto di verifica periodica in sede di Commissione Paritetica, ferma restando la responsabilità dei direttori.

21) L’acquisizione di immagini ad uso giornalistico avverrà unicamente da soggetti che attestino la applicazione al personale dipendente che svolge mansioni analoghe a quelle dei telecineoperatori della Rai del trattamento economico e contributivo di pertinenza. Le parti si danno atto che tale disposizione non può trovare applicazione nel caso di ricorso a free-lance o a strutture di analoga natura, circa i quali peraltro le parti medesime si rimettono agli esiti della trattativa FIEG-FNSI in materia, impegnandosi ad un incontro per estenderne gli effetti in Rai nel rispetto della specificità nonché delle peculiarità tecniche , organizzative e produttive dell’emittenza radiotelevisiva.

 22) In ogni caso resta ferma la centralità operativa e funzionale delle redazioni, il controllo dei direttori e dei capiredattori regionali sul materiale utilizzato e la possibilità di disporre interventi redazionali sullo stesso.

23) In caso di accordi con imprese nazionali o estere per la produzione di trasmissioni informative all’interno di canali tematici via satellite - laddove si trattasse di prodotto riconducibile a quello attualmente realizzato dalle testate, sia con riferimento ai contenuti , sia con riferimento alla natura e qualificazione del contesto in cui viene trasmesso - l’azienda si impegna ad adempiere agli obblighi di previa informativa secondo quanto stabilito dai contratti ed accordi collettivi vigenti.

24) La Rai conferma comunque che l’offerta di informazione prodotta all’interno dell’azienda è carattere fondante del servizio pubblico.

Assunzioni

25)  Le parti convengono sul fatto che in via di principio il reclutamento del personale giornalistico avviene tramite selezione.

Contratti a termine

26) La materia dei contratti a termine e’ regolamentata dall’accordo stipulato dalle Parti in data 22 ottobre 2001, che costituisce parte integrante della presente Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico.

Aggiornamento professionale

27)  il giornalista dopo l'assunzione o anche immediatamente prima deve essere messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza ad appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da raggiungere e, comunque, di almeno 3 mesi;

28) L'aggiornamento professionale è un diritto che si estende a tutti i giornalisti. Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire l'indirizzo dei programmi dei corsi di approfondimento con particolare riferimento all'apprendimento delle lingue, alla conoscenza tecnologica, all'approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione.

Motivi di contrasto

29)  Nel caso di cambiamento di direzione o di mutata linea politico editoriale della testata il giornalista può chiedere l'assegnazione ad altra testata che sarà accolta sempre che sussistano le disponibilità di organico e vi sia esplicita richiesta del Direttore.

Modifiche e riutilizzazione dei servizi

30)  L'utilizzazione al di fuori di programmi antologici, dei servizi per programmi e testate diverse da quelle di appartenenza, deve avvenire rispettando il contenuto del servizio stesso e previa richiesta di autorizzazione all'autore che dovrà in ogni caso essere indicato come tale.

Titolarità dell'informazione

31) I giornalisti titolari di rubriche o conduttori di spazi informativi, eviteranno di ricorrere a collaborazioni esterne o ad appalti per servizi per i quali esistono competenze specifiche e disponibilità nelle redazioni. Il ruolo del collaboratore non deve sovrapporsi ma integrare il ruolo della redazione.

Incompatibilità  

32) Il giornalista, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 CNLG, dovrà svolgere la sua professione in modo tale che non possa, per qualsiasi causa, comportare sovrapposizioni con eventuali attività esterne che condizionino il lavoro redazionale. Di tale dovere è responsabile il Direttore di testata che dovrà essere informato dal giornalista; il Direttore di testata, a sua volta, ne darà opportuna informazione alla Direzione Generale. La mancata comunicazione nello svolgimento di attività esterne che comportino sovrapposizioni con il lavoro redazionale, determinerà l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto oltre che l'applicazione dei provvedimenti eventualmente necessari per superare situazioni di incompatibilità professionali. Eventuali responsabilità del Direttore di testata nell'assegnazione di attività in contrasto con quanto sopra precisato saranno valutate dalla Direzione Generale. La Commissione paritetica verificherà nei dettagli la specifica delle incompatibilità che riguardano, comunque, attività in uffici stampa, agenzie di pubblicità, uffici di consulenza e relazioni pubbliche, nonché incarichi che comportino i richiamati rischi di sovrapposizioni tali da ledere il principio di una informazione obiettiva e completa della RAI;

33) E’ fatto divieto al giornalista di comparire in trasmissioni radiotelevisive di aziende concorrenti salvo espressa deroga della Direzione Generale (vedi istruzioni di servizio n. 77 del 6.10.1976 e n. 82 del 30.09.1991), fatto salvo l'inviolabile diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.

Informazione e pubblicità

34) All'interno di programmi informativi, nessuna forma di pubblicità o di sponsorizzazioni può essere affidata a giornalisti, sponsorizzazioni e pubblicità devono essere chiaramente distinti dall'informazione anche mediante sigle o segnali audio; non sono ammesse interruzioni pubblicitarie all'interno dei notiziari televisivi e radiofonici.

Ai giornalisti della RAI non è consentito partecipare sotto ogni forma, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità ad iniziative pubblicitarie di ogni tipo.

Regali e donazioni

35) I giornalisti del servizio pubblico non accetteranno, né direttamente né indirettamente, pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o privati, inviti a viaggi, trasferte e vacanze gratuite da società, enti o privati, che possano condizionare l'attività redazionale. In particolare, per quanto riguarda i viaggi all'estero, organizzati da società o enti con motivazioni variamente promozionali e informative, resta insindacabile prerogativa del Direttore di testata autorizzare la partecipazione dei giornalisti.

Tutela dei soggetti deboli

36) I giornalisti del servizio pubblico, attenti al mutare di sensibilità e culture diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi, nella cronaca i fatti o situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire l'anonimato più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca. I giornalisti della Rai ritengono centrale il rispetto dei diritti delle persone anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso rispettare, sempre e comunque la presunzione di innocenza per quanti sono coinvolti in casi giudiziari.

L'assoluzione di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l'avvenimento all'atto dell'incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della Rai si astengono dal diffondere nomi e immagine dei condannati a pene lievissime salvo nei casi che abbiano particolare rilevanza sociale o coinvolgano personaggi pubblici. Saranno evitate altresì menzioni superflue sulla razza, l'origine e la religione.

Rettifica

37) L'applicazione piena e sollecita del diritto di rettifica è un dovere che incombe direttamente a ciascun giornalista o struttura giornalistica, anche in assenza di specifica richiesta.

Pari opportunità

38) In attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, sarà realizzata attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile con qualifica giornalistica.

Si costituirà pertanto un gruppo di lavoro paritetico composto di 6 membri che dovrà:

a) esaminare, come osservatorio permanente l'andamento dell'occupazione femminile giornalistica in RAI sulla base dei dati qualitativi e quantitativi che saranno forniti dall'azienda;

b) promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono la pari opportunità e la valorizzazione del lavoro giornalistico delle donne;

c) individuare tutte le garanzie degli spazi professionali per le lavoratrici che rientrino in servizio dopo il periodo di assenza per maternità, affido o adozione.

In via di principio la giornalista ha diritto alla conservazione del posto e degli spazi professionali.

A questi scopi il gruppo di lavoro paritetico si riunirà ogni due mesi.

40) Fino al primo anno di vita del figlio le giornaliste madri possono ottenere di essere esentate da turni di lavoro che terminano dopo le 23.00 o che iniziano prima delle 6.00.

41) In applicazione della legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, ai portatori di handicap ed ai familiari loro conviventi è riconosciuta , dietro esplicita richiesta, la possibilità di cumulare più permessi nel limite massimo di 3 giorni per ciascun familiare handicappato.

Part- time

42) Con riferimento alla applicazione in Rai delle previsioni del CNLG in ordine al part-time, già recepite con la convenzione di estensione del CNLG medesimo del 24 aprile 2001 , le parti concordano quanto segue:

1. Il part-time e’ applicabile a tutti i giornalisti dipendenti della rai con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. La valutazione delle relative richieste e’ demandata ai direttori di testata in relazione alle esigenze organizzativo-produttive.

3. La retribuzione del giornalista in regime di part-time , attuale e differita , sarà proporzionale rispetto alla riduzione dell’orario di lavoro.

4. Il giornalista potrà chiedere il ritorno al regime di tempo pieno dopo almeno un anno di regime di part-time; la richiesta verra’ comunque valutata in relazione alle esigenze organizzativo-produttive.

5. Sono ammesse sia le forme di part-time “orizzontale” , sia le forme di part-time “verticale” o “misto”.

Organo di garanzia

43) La Commissione paritetica di cui al 3° comma delI'art. 18 dell'accordo integrativo al CNLG ha il compito di esaminare le questioni connesse all'applicazione della normativa contrattuale, nazionale ed aziendale, ed interessanti tutti i giornalisti della RAI anche se inquadrati in settori non giornalistici;

- la procedura per la definizione delle vertenze è quella prevista dall'accordo 10.2.1989 che si allega come parte integrante della presente «Carta»;

- la Commissione paritetica istituirà un registro dei casi di utilizzazioni temporanee ripetute di giornalisti professionisti e delle richieste di trasferimento da valutare in occasione della copertura di posti resisi disponibili;

- la Commissione paritetica, vigilerà sulla corretta applicazione della presente «Carta». Eventuali provvedimenti saranno assunti dopo le valutazioni espresse in paritetica.