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Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
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CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEL
GIORNALISTA RADIOTELEVISIVO
DEL SERVIZIO PUBBLICO (Versione
vigente. La "Carta" è parte integrante del Contratto integrativo
Rai-Usigrai (luglio 2002-giugno 2006). La prima versione risale al luglio
1990) Premessa Gli articoli che costituiscono la presente "Carta dei diritti e dei doveri" trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti di tutti i giornalisti radiotelevisivi del servizio pubblico. Garante degli utenti 1) Con riferimento alla espressa richiesta avanzata dal
sindacato di individuare una figura di Garante degli Utenti, le parti hanno
concordato di avviare uno specifico confronto sull’argomento dopo avere
esperito i necessari approfondimenti di ordine tecnico. Nomina
dei Direttori 2)
I Direttori di testata sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Direttore Generale, in linea di massima per una durata triennale; 3)
entro due mesi dalla nomina il Direttore di testata presenta all'assemblea di
redazione il piano editoriale, predisposto in armonia con il piano editoriale
approvato dal consiglio di Amministrazione, I'organizzazione del lavoro, i
compiti e le funzioni di ciascun settore, i criteri per l'utilizzazione dei
collaboratori in organico e fuori organico; 4)
la redazione esprimerà un parere sul piano editoriale formulato dal Direttore
di testata. In caso di parere negativo sul piano, il Direttore avrà altri 15
giorni di tempo per riformulano e presentarlo all'assemblea. L'esito della
votazione sarà comunicato, tramite il Direttore Generale, al Consiglio di
Amministrazione della RAI. 5)
Tutti i giornalisti con incarico di
livello dirigenziale di Direttore o Vicedirettore che non siano assegnati,
all’interno delle testate giornalistiche, a posizioni di “line” di
Direttore o Vicedirettore in quanto tali posizioni risultino già coperte nella
misura prevista dall’organigramma aziendale, potranno optare, in caso di
assenza transitoria di altri incarichi, per la prosecuzione del rapporto in una
delle tre posizioni che l’azienda proporrà loro tra quelle previste
dall’accordo Rai-Usigrai del 27.05.96, con priorità per quelle di contenuto
più strettamente giornalistico. 6)
Tale opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal momento della proposta
avanzata dall’azienda, e verrà formalizzata mediante sottoscrizione di
verbale di conciliazione ex lege 533/73. 7)
Considerata la impossibilità di collocare gli interessati in posizione di
“line”, in caso di rifiuto delle proposte avanzate o di mancato esercizio
dell’opzione nei termini sopra indicati, verrà esperito - secondo quanto
previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.04.97 in
materia- il tentativo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (da
perfezionarsi eventualmente nelle forme consuete) e, nell’ipotesi di mancato
raggiungimento dell’accordo, saranno attivati gli strumenti alternativi di cui
alla medesima delibera, con le procedure e le modalità previste dalle norme di
legge, dai contratti e dagli accordi vigenti. Capiredattori
regionali 8)
il Direttore della Testata giornalistica regionale comunicherà al Comitato di
redazione la nomina del caporedattore regionale responsabile della redazione, il
quale illustrerà la linea editoriale territoriale e lo schema di organizzazione
del lavoro, concordati con il direttore della TGR , che la redazione attuerà in
collegamento con la politica editoriale della testata. Il Direttore della TGR
ferma restando la sua titolarità esclusiva del potere di proposta,
proporrà al Direttore Generale, la nomina dei Vice Capiredattori vicari delle
redazioni regionali e le assunzioni e promozioni all'interno di rose di
candidati proposte dai Capiredattori regionali; 9)
la direzione delle singole testate ed i Capiredattori regionali provvederanno
giornalmente ad indire una riunione con i rispettivi responsabili di «line»
per l'impostazione dei sommari delle edizioni dei notiziari. Poteri
dei Direttori 10)
Il Direttore di testata propone al Direttore Generale la nomina di uno o più
vice Direttori e ne informa il Comitato di redazione; 11)
Il Direttore, in materia di assunzioni e promozioni, ha tutti i poteri previsti
dal contratto e dagli accordi con l'editore; sull'argomento si fa anche
esplicito richiamo all’ accordo 24.10.1989 che si allega come parte integrante
della presente «Carta». 12)
Al fine di attivare processi volti a perseguire la piena occupazione delle
risorse giornalistiche disponibili, nonché di precostituire le condizioni per
la definizione di modelli produttivi pienamente corrispondenti alle effettive
esigenze produttive, per la costituzione di un corretto rapporto tra personale
direttivo e personale operativo e per l’individuazione di percorsi operativi
alternativi a quelli che prevedano l’assunzione di responsabilità
all’interno di “line” redazionali si concorda quanto segue: 13)
in occasione di nomine, promozioni e/o attribuzioni di incarichi i direttori di
testata dovranno informare i C.d.R. dei criteri seguiti nel determinare
eventuali modificazioni dell’assetto funzionale preesistente, nonché dei
curriculum professionali - oltre che di altri eventuali requisiti dei quali i
direttori medesimi ritenessero di tenere conto- in base ai quali sono state
operate le scelte individuali per le nomine, le promozioni e gli affidamenti di
incarichi. Il direttore dovrà altresì fornire il quadro complessivo della
organizzazione del lavoro derivante dai movimenti prospettati, con particolare
riferimento al pieno impiego delle risorse e segnatamente del personale già in
possesso di qualifiche superiori a quella di redattore ordinario.
L’informativa fornita in modo incompleto e/o in termini non corrispondenti a
quelli sopra indicati sarà considerata come non fornite. 14)
Nel quadro delle facoltà attribuite ai direttori di testata, in coerenza con le
direttive aziendali in tema di organizzazione, la Rai dichiara e l’Usigrai
prende atto che - fatta eccezione
per le redazioni di coordinamento e le segreterie di redazione e ferme restando
le previsioni della lettera d) dell’art. 11 del CNLG -
i nuclei redazionali definiti “servizi” ed affidati alla
responsabilità di un caposervizio sono costituiti da almeno 5 unità; in casi
di particolare rilevanza quantitativa e qualitativa i servizi potranno essere
affidati a capiservizio ai quali venga riconosciuto il trattamento previsto per
la categoria di Vicecaporedattore. Ai capiredattori verra’ affidata la
responsabilità di più servizi o di redazioni unitarie riconducibili a tale
dimensione sotto i profili quantitativo e qualitativo. 15)
Coloro che progressivamente non si trovassero più su posizioni riconosciute al
corrispondente livello categoriale -
sulla base dei criteri di cui al punto che precede ed in seguito a riassetti
redazionali, riorganizzazioni o interventi di altro tipo sugli organigrammi
delle testate, a tutti i livelli, cosi’ come concordati con i direttori di
testata - conserveranno la
c.d. indennità di line sotto forma di “ad personam assorbibile”. 16)
Le posizioni che via via non verranno riconfermate nell’ambito delle
“line” delle testate non saranno più ricoperte
con nuove promozioni. I direttori potranno peraltro, in presenza di
professionalità specifiche ed al fine della conseguente valorizzazione
professionale, proporre provvedimenti conformi all’art. 11 CNLG riguardanti
equiparazioni del trattamento economico: questo al fine di mantenere pienamente
operativi i giornalisti interessati e di incentivare sviluppi professionali
indipendenti dai compiti di “line”. Informativa
su appalti e collaborazioni 17)
il Direttore fornirà ai Comitati di redazione la necessaria informativa sul
numero, sui costi complessivi e sui criteri delle collaborazioni e degli
appalti; analoga informativa sarà data dai Caporedattori regionali ai
rispettivi Comitati di redazione; 18)
ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle reti sarà fornita
l'informativa di cui al precedente punto 17, relativamente ai contratti di
collaborazione giornalistica e agli appalti, in sede di Commissione paritetica
di cui al 3° comma dell'art. 22 (ex 18)
dell'accordo integrativo, (in
proposito vedi anche accordo 4 luglio 1990). Services 19)
In relazione alla specificità del Servizio Pubblico, alla necessità di
garantire la massima qualità e riconoscibilità delle fonti e nel rispetto
della legislazione sul divieto di interposizione della manodopera, le parti
concordano di escludere che all’interno dei prodotti delle testate
giornalistiche della Rai possano essere utilizzati servizi giornalistici
completamente preconfezionati provenienti da fornitori esterni (cd. “servizi
chiusi”) . 20)
Contributi integrativi rispetto al prodotto dei servizi giornalistici
dell’Azienda potranno essere eccezionalmente acquisiti previa informazione ai
C.d.R. competenti. Inoltre,
nell’ambito del GR Parlamento, l’Azienda potrà, previa informativa al C.d.R.,
acquisire servizi o riprese tecnici, cioè senza mediazione giornalistica, che
rispondano comunque allo standard qualitativo aziendale. Le parti sii riservano
di valutare eventuali ulteriori esigenze relative ad altri canali tematici. L’utilizzo
di tale materiale sarà altresì oggetto di verifica periodica in sede di
Commissione Paritetica, ferma restando la responsabilità dei direttori. 21)
L’acquisizione di immagini ad uso giornalistico avverrà unicamente da
soggetti che attestino la applicazione al personale dipendente che svolge
mansioni analoghe a quelle dei telecineoperatori della Rai del trattamento
economico e contributivo di pertinenza. Le parti si danno atto che tale
disposizione non può trovare applicazione nel caso di ricorso a free-lance o a
strutture di analoga natura, circa i quali peraltro le parti medesime si
rimettono agli esiti della trattativa FIEG-FNSI in materia, impegnandosi ad un
incontro per estenderne gli effetti in Rai nel rispetto della specificità nonché
delle peculiarità tecniche , organizzative e produttive dell’emittenza
radiotelevisiva. 22)
In ogni caso resta ferma la centralità operativa e funzionale delle redazioni,
il controllo dei direttori e dei capiredattori regionali sul materiale
utilizzato e la possibilità di disporre interventi redazionali sullo stesso. 23)
In caso di accordi con imprese nazionali o estere per la produzione di
trasmissioni informative all’interno di canali tematici via satellite -
laddove si trattasse di prodotto riconducibile a quello attualmente realizzato
dalle testate, sia con riferimento ai contenuti , sia con riferimento alla
natura e qualificazione del contesto in cui viene trasmesso - l’azienda si
impegna ad adempiere agli obblighi di previa informativa secondo quanto
stabilito dai contratti ed accordi collettivi vigenti. 24)
La Rai conferma comunque che l’offerta di informazione prodotta all’interno
dell’azienda è carattere fondante del servizio pubblico. Assunzioni 25)
Le parti convengono sul fatto che in via di principio il reclutamento del
personale giornalistico avviene tramite selezione. Contratti
a termine 26)
La materia dei contratti a termine e’ regolamentata dall’accordo stipulato
dalle Parti in data 22 ottobre 2001, che costituisce parte integrante della
presente Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del
servizio pubblico. Aggiornamento
professionale 27)
il giornalista dopo l'assunzione o anche immediatamente prima deve essere
messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza
ad appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da
raggiungere e, comunque, di almeno 3 mesi; 28)
L'aggiornamento professionale è un diritto che si estende a tutti i
giornalisti. Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire
l'indirizzo dei programmi dei corsi di approfondimento con particolare
riferimento all'apprendimento delle lingue, alla conoscenza tecnologica,
all'approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione. Motivi
di contrasto 29)
Nel
caso di cambiamento di direzione o di mutata linea politico editoriale della
testata il giornalista può chiedere l'assegnazione ad altra testata che sarà
accolta sempre che sussistano le disponibilità di organico e vi sia esplicita
richiesta del Direttore. Modifiche
e riutilizzazione dei servizi 30)
L'utilizzazione
al di fuori di programmi antologici, dei servizi per programmi e testate diverse
da quelle di appartenenza, deve avvenire rispettando il contenuto del servizio
stesso e previa richiesta di autorizzazione all'autore che dovrà in ogni caso
essere indicato come tale. Titolarità
dell'informazione 31)
I giornalisti titolari di rubriche o conduttori di spazi informativi, eviteranno
di ricorrere a collaborazioni esterne o ad appalti per servizi per i quali
esistono competenze specifiche e disponibilità nelle redazioni. Il ruolo del
collaboratore non deve sovrapporsi ma integrare il ruolo della redazione. Incompatibilità 32)
Il giornalista, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 CNLG, dovrà
svolgere la sua professione in modo tale che non possa, per qualsiasi causa,
comportare sovrapposizioni con eventuali attività esterne che condizionino il
lavoro redazionale. Di tale dovere è responsabile il Direttore di testata che
dovrà essere informato dal giornalista; il Direttore di testata, a sua volta,
ne darà opportuna informazione alla Direzione Generale. La mancata
comunicazione nello svolgimento di attività esterne che comportino
sovrapposizioni con il lavoro redazionale, determinerà l'applicazione di
sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto oltre che
l'applicazione dei provvedimenti eventualmente necessari per superare situazioni
di incompatibilità professionali. Eventuali responsabilità del Direttore di
testata nell'assegnazione di attività in contrasto con quanto sopra precisato
saranno valutate dalla Direzione Generale. La Commissione paritetica verificherà
nei dettagli la specifica delle incompatibilità che riguardano, comunque,
attività in uffici stampa, agenzie di pubblicità, uffici di consulenza e
relazioni pubbliche, nonché incarichi che comportino i richiamati rischi di
sovrapposizioni tali da ledere il principio di una informazione obiettiva e
completa della RAI; 33)
E’ fatto divieto al giornalista di comparire in trasmissioni radiotelevisive
di aziende concorrenti salvo espressa deroga della Direzione Generale (vedi
istruzioni di servizio n. 77 del 6.10.1976 e n. 82 del 30.09.1991), fatto salvo
l'inviolabile diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero. Informazione
e pubblicità 34)
All'interno di programmi informativi, nessuna forma di pubblicità o di
sponsorizzazioni può essere affidata a giornalisti, sponsorizzazioni e
pubblicità devono essere chiaramente distinti dall'informazione anche mediante
sigle o segnali audio; non sono ammesse interruzioni pubblicitarie all'interno
dei notiziari televisivi e radiofonici. Ai
giornalisti della RAI non è consentito partecipare sotto ogni forma, a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità ad iniziative pubblicitarie di
ogni tipo. Regali
e donazioni 35)
I giornalisti del servizio pubblico non accetteranno, né direttamente né
indirettamente, pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o
privati, inviti a viaggi, trasferte e vacanze gratuite da società, enti o
privati, che possano condizionare l'attività redazionale. In particolare, per
quanto riguarda i viaggi all'estero, organizzati da società o enti con
motivazioni variamente promozionali e informative, resta insindacabile
prerogativa del Direttore di testata autorizzare la partecipazione dei
giornalisti. Tutela
dei soggetti deboli 36)
I giornalisti del servizio pubblico, attenti al mutare di sensibilità e culture
diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi, nella cronaca i fatti o
situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire l'anonimato più
assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca.
I giornalisti della Rai ritengono centrale il rispetto dei diritti delle persone
anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso rispettare, sempre e comunque
la presunzione di innocenza per quanti sono coinvolti in casi giudiziari. L'assoluzione
di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l'avvenimento all'atto
dell'incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della Rai si
astengono dal diffondere nomi e immagine dei condannati a pene lievissime salvo
nei casi che abbiano particolare rilevanza sociale o coinvolgano personaggi
pubblici. Saranno evitate altresì menzioni superflue sulla razza, l'origine e
la religione. Rettifica 37)
L'applicazione piena e sollecita del diritto di rettifica è un dovere che
incombe direttamente a ciascun giornalista o struttura giornalistica, anche in
assenza di specifica richiesta. Pari
opportunità 38)
In attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, sarà
realizzata attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di
azioni positive a favore del personale femminile con qualifica giornalistica. Si
costituirà pertanto un gruppo di lavoro paritetico composto di 6 membri che
dovrà: a)
esaminare, come osservatorio permanente l'andamento dell'occupazione femminile
giornalistica in RAI sulla base dei dati qualitativi e quantitativi che saranno
forniti dall'azienda; b)
promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli
ostacoli che oggi impediscono la pari opportunità e la valorizzazione del
lavoro giornalistico delle donne; c)
individuare tutte le garanzie degli spazi professionali per le lavoratrici che
rientrino in servizio dopo il periodo di assenza per maternità, affido o
adozione. In
via di principio la giornalista ha diritto alla conservazione del posto e degli
spazi professionali. A
questi scopi il gruppo di lavoro paritetico si riunirà ogni due mesi. 40)
Fino al primo anno di vita del figlio le giornaliste madri possono ottenere di
essere esentate da turni di lavoro che terminano dopo le 23.00 o che iniziano
prima delle 6.00. 41)
In applicazione della legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, ai
portatori di handicap ed ai familiari loro conviventi è riconosciuta , dietro
esplicita richiesta, la possibilità di cumulare più permessi nel limite
massimo di 3 giorni per ciascun familiare handicappato. Part-
time 42)
Con riferimento alla applicazione in Rai delle previsioni del CNLG in ordine al
part-time, già recepite con la convenzione di estensione del CNLG medesimo del
24 aprile 2001 , le parti concordano quanto segue: 1.
Il part-time e’ applicabile a tutti i giornalisti dipendenti della rai con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2.
La valutazione delle relative richieste e’ demandata ai direttori di testata
in relazione alle esigenze organizzativo-produttive. 3.
La retribuzione del giornalista in regime di part-time , attuale e differita ,
sarà proporzionale rispetto alla riduzione dell’orario di lavoro. 4.
Il giornalista potrà chiedere il ritorno al regime di tempo pieno dopo almeno
un anno di regime di part-time; la richiesta verra’ comunque valutata in
relazione alle esigenze organizzativo-produttive. 5.
Sono ammesse sia le forme di part-time “orizzontale” , sia le forme di
part-time “verticale” o “misto”. Organo
di garanzia 43)
La Commissione paritetica di cui al 3° comma delI'art. 18 dell'accordo
integrativo al CNLG ha il compito di esaminare le questioni connesse
all'applicazione della normativa contrattuale, nazionale ed aziendale, ed
interessanti tutti i giornalisti della RAI anche se inquadrati in settori non
giornalistici; -
la procedura per la definizione delle vertenze è quella prevista dall'accordo
10.2.1989 che si allega come parte integrante della presente «Carta»; -
la Commissione paritetica istituirà un registro dei casi di utilizzazioni
temporanee ripetute di giornalisti professionisti e delle richieste di
trasferimento da valutare in occasione della copertura di posti resisi
disponibili; -
la Commissione paritetica, vigilerà sulla corretta applicazione della presente
«Carta». Eventuali provvedimenti saranno assunti dopo le valutazioni espresse
in paritetica.
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CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI
DEL SERVIZIO PUBBLICO
(Versione
vigente. La "Carta" è parte integrante del Contratto integrativo
Rai-Usigrai (luglio 2002-giugno 2006). La prima versione risale al luglio
1990)
Premessa
Gli articoli che costituiscono la presente "Carta dei diritti e dei doveri" trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti di tutti i giornalisti radiotelevisivi del servizio pubblico.
Garante degli utenti
1) Con riferimento alla espressa richiesta avanzata dal
sindacato di individuare una figura di Garante degli Utenti, le parti hanno
concordato di avviare uno specifico confronto sull’argomento dopo avere
esperito i necessari approfondimenti di ordine tecnico.
Nomina
dei Direttori
2)
I Direttori di testata sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Direttore Generale, in linea di massima per una durata triennale;
3)
entro due mesi dalla nomina il Direttore di testata presenta all'assemblea di
redazione il piano editoriale, predisposto in armonia con il piano editoriale
approvato dal consiglio di Amministrazione, I'organizzazione del lavoro, i
compiti e le funzioni di ciascun settore, i criteri per l'utilizzazione dei
collaboratori in organico e fuori organico;
4)
la redazione esprimerà un parere sul piano editoriale formulato dal Direttore
di testata. In caso di parere negativo sul piano, il Direttore avrà altri 15
giorni di tempo per riformulano e presentarlo all'assemblea. L'esito della
votazione sarà comunicato, tramite il Direttore Generale, al Consiglio di
Amministrazione della RAI.
5)
Tutti i giornalisti con incarico di
livello dirigenziale di Direttore o Vicedirettore che non siano assegnati,
all’interno delle testate giornalistiche, a posizioni di “line” di
Direttore o Vicedirettore in quanto tali posizioni risultino già coperte nella
misura prevista dall’organigramma aziendale, potranno optare, in caso di
assenza transitoria di altri incarichi, per la prosecuzione del rapporto in una
delle tre posizioni che l’azienda proporrà loro tra quelle previste
dall’accordo Rai-Usigrai del 27.05.96, con priorità per quelle di contenuto
più strettamente giornalistico.
6)
Tale opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal momento della proposta
avanzata dall’azienda, e verrà formalizzata mediante sottoscrizione di
verbale di conciliazione ex lege 533/73.
7)
Considerata la impossibilità di collocare gli interessati in posizione di
“line”, in caso di rifiuto delle proposte avanzate o di mancato esercizio
dell’opzione nei termini sopra indicati, verrà esperito - secondo quanto
previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.04.97 in
materia- il tentativo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (da
perfezionarsi eventualmente nelle forme consuete) e, nell’ipotesi di mancato
raggiungimento dell’accordo, saranno attivati gli strumenti alternativi di cui
alla medesima delibera, con le procedure e le modalità previste dalle norme di
legge, dai contratti e dagli accordi vigenti.
Capiredattori
regionali
8)
il Direttore della Testata giornalistica regionale comunicherà al Comitato di
redazione la nomina del caporedattore regionale responsabile della redazione, il
quale illustrerà la linea editoriale territoriale e lo schema di organizzazione
del lavoro, concordati con il direttore della TGR , che la redazione attuerà in
collegamento con la politica editoriale della testata. Il Direttore della TGR
ferma restando la sua titolarità esclusiva del potere di proposta,
proporrà al Direttore Generale, la nomina dei Vice Capiredattori vicari delle
redazioni regionali e le assunzioni e promozioni all'interno di rose di
candidati proposte dai Capiredattori regionali;
9)
la direzione delle singole testate ed i Capiredattori regionali provvederanno
giornalmente ad indire una riunione con i rispettivi responsabili di «line»
per l'impostazione dei sommari delle edizioni dei notiziari.
Poteri
dei Direttori
10)
Il Direttore di testata propone al Direttore Generale la nomina di uno o più
vice Direttori e ne informa il Comitato di redazione;
11)
Il Direttore, in materia di assunzioni e promozioni, ha tutti i poteri previsti
dal contratto e dagli accordi con l'editore; sull'argomento si fa anche
esplicito richiamo all’ accordo 24.10.1989 che si allega come parte integrante
della presente «Carta».
12)
Al fine di attivare processi volti a perseguire la piena occupazione delle
risorse giornalistiche disponibili, nonché di precostituire le condizioni per
la definizione di modelli produttivi pienamente corrispondenti alle effettive
esigenze produttive, per la costituzione di un corretto rapporto tra personale
direttivo e personale operativo e per l’individuazione di percorsi operativi
alternativi a quelli che prevedano l’assunzione di responsabilità
all’interno di “line” redazionali si concorda quanto segue:
13)
in occasione di nomine, promozioni e/o attribuzioni di incarichi i direttori di
testata dovranno informare i C.d.R. dei criteri seguiti nel determinare
eventuali modificazioni dell’assetto funzionale preesistente, nonché dei
curriculum professionali - oltre che di altri eventuali requisiti dei quali i
direttori medesimi ritenessero di tenere conto- in base ai quali sono state
operate le scelte individuali per le nomine, le promozioni e gli affidamenti di
incarichi. Il direttore dovrà altresì fornire il quadro complessivo della
organizzazione del lavoro derivante dai movimenti prospettati, con particolare
riferimento al pieno impiego delle risorse e segnatamente del personale già in
possesso di qualifiche superiori a quella di redattore ordinario.
L’informativa fornita in modo incompleto e/o in termini non corrispondenti a
quelli sopra indicati sarà considerata come non fornite.
14)
Nel quadro delle facoltà attribuite ai direttori di testata, in coerenza con le
direttive aziendali in tema di organizzazione, la Rai dichiara e l’Usigrai
prende atto che - fatta eccezione
per le redazioni di coordinamento e le segreterie di redazione e ferme restando
le previsioni della lettera d) dell’art. 11 del CNLG -
i nuclei redazionali definiti “servizi” ed affidati alla
responsabilità di un caposervizio sono costituiti da almeno 5 unità; in casi
di particolare rilevanza quantitativa e qualitativa i servizi potranno essere
affidati a capiservizio ai quali venga riconosciuto il trattamento previsto per
la categoria di Vicecaporedattore. Ai capiredattori verra’ affidata la
responsabilità di più servizi o di redazioni unitarie riconducibili a tale
dimensione sotto i profili quantitativo e qualitativo.
15)
Coloro che progressivamente non si trovassero più su posizioni riconosciute al
corrispondente livello categoriale -
sulla base dei criteri di cui al punto che precede ed in seguito a riassetti
redazionali, riorganizzazioni o interventi di altro tipo sugli organigrammi
delle testate, a tutti i livelli, cosi’ come concordati con i direttori di
testata - conserveranno la
c.d. indennità di line sotto forma di “ad personam assorbibile”.
16)
Le posizioni che via via non verranno riconfermate nell’ambito delle
“line” delle testate non saranno più ricoperte
con nuove promozioni. I direttori potranno peraltro, in presenza di
professionalità specifiche ed al fine della conseguente valorizzazione
professionale, proporre provvedimenti conformi all’art. 11 CNLG riguardanti
equiparazioni del trattamento economico: questo al fine di mantenere pienamente
operativi i giornalisti interessati e di incentivare sviluppi professionali
indipendenti dai compiti di “line”.
Informativa
su appalti e collaborazioni
17)
il Direttore fornirà ai Comitati di redazione la necessaria informativa sul
numero, sui costi complessivi e sui criteri delle collaborazioni e degli
appalti; analoga informativa sarà data dai Caporedattori regionali ai
rispettivi Comitati di redazione;
18)
ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle reti sarà fornita
l'informativa di cui al precedente punto 17, relativamente ai contratti di
collaborazione giornalistica e agli appalti, in sede di Commissione paritetica
di cui al 3° comma dell'art. 22 (ex 18)
dell'accordo integrativo, (in
proposito vedi anche accordo 4 luglio 1990).
Services
19)
In relazione alla specificità del Servizio Pubblico, alla necessità di
garantire la massima qualità e riconoscibilità delle fonti e nel rispetto
della legislazione sul divieto di interposizione della manodopera, le parti
concordano di escludere che all’interno dei prodotti delle testate
giornalistiche della Rai possano essere utilizzati servizi giornalistici
completamente preconfezionati provenienti da fornitori esterni (cd. “servizi
chiusi”) .
20)
Contributi integrativi rispetto al prodotto dei servizi giornalistici
dell’Azienda potranno essere eccezionalmente acquisiti previa informazione ai
C.d.R. competenti.
Inoltre,
nell’ambito del GR Parlamento, l’Azienda potrà, previa informativa al C.d.R.,
acquisire servizi o riprese tecnici, cioè senza mediazione giornalistica, che
rispondano comunque allo standard qualitativo aziendale. Le parti sii riservano
di valutare eventuali ulteriori esigenze relative ad altri canali tematici.
L’utilizzo
di tale materiale sarà altresì oggetto di verifica periodica in sede di
Commissione Paritetica, ferma restando la responsabilità dei direttori.
21)
L’acquisizione di immagini ad uso giornalistico avverrà unicamente da
soggetti che attestino la applicazione al personale dipendente che svolge
mansioni analoghe a quelle dei telecineoperatori della Rai del trattamento
economico e contributivo di pertinenza. Le parti si danno atto che tale
disposizione non può trovare applicazione nel caso di ricorso a free-lance o a
strutture di analoga natura, circa i quali peraltro le parti medesime si
rimettono agli esiti della trattativa FIEG-FNSI in materia, impegnandosi ad un
incontro per estenderne gli effetti in Rai nel rispetto della specificità nonché
delle peculiarità tecniche , organizzative e produttive dell’emittenza
radiotelevisiva.
22)
In ogni caso resta ferma la centralità operativa e funzionale delle redazioni,
il controllo dei direttori e dei capiredattori regionali sul materiale
utilizzato e la possibilità di disporre interventi redazionali sullo stesso.
23)
In caso di accordi con imprese nazionali o estere per la produzione di
trasmissioni informative all’interno di canali tematici via satellite -
laddove si trattasse di prodotto riconducibile a quello attualmente realizzato
dalle testate, sia con riferimento ai contenuti , sia con riferimento alla
natura e qualificazione del contesto in cui viene trasmesso - l’azienda si
impegna ad adempiere agli obblighi di previa informativa secondo quanto
stabilito dai contratti ed accordi collettivi vigenti.
24)
La Rai conferma comunque che l’offerta di informazione prodotta all’interno
dell’azienda è carattere fondante del servizio pubblico.
Assunzioni
25)
Le parti convengono sul fatto che in via di principio il reclutamento del
personale giornalistico avviene tramite selezione.
Contratti
a termine
26)
La materia dei contratti a termine e’ regolamentata dall’accordo stipulato
dalle Parti in data 22 ottobre 2001, che costituisce parte integrante della
presente Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del
servizio pubblico.
Aggiornamento
professionale
27)
il giornalista dopo l'assunzione o anche immediatamente prima deve essere
messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza
ad appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da
raggiungere e, comunque, di almeno 3 mesi;
28)
L'aggiornamento professionale è un diritto che si estende a tutti i
giornalisti. Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire
l'indirizzo dei programmi dei corsi di approfondimento con particolare
riferimento all'apprendimento delle lingue, alla conoscenza tecnologica,
all'approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione.
Motivi
di contrasto
29)
Nel
caso di cambiamento di direzione o di mutata linea politico editoriale della
testata il giornalista può chiedere l'assegnazione ad altra testata che sarà
accolta sempre che sussistano le disponibilità di organico e vi sia esplicita
richiesta del Direttore.
Modifiche
e riutilizzazione dei servizi
30)
L'utilizzazione
al di fuori di programmi antologici, dei servizi per programmi e testate diverse
da quelle di appartenenza, deve avvenire rispettando il contenuto del servizio
stesso e previa richiesta di autorizzazione all'autore che dovrà in ogni caso
essere indicato come tale.
Titolarità
dell'informazione
31)
I giornalisti titolari di rubriche o conduttori di spazi informativi, eviteranno
di ricorrere a collaborazioni esterne o ad appalti per servizi per i quali
esistono competenze specifiche e disponibilità nelle redazioni. Il ruolo del
collaboratore non deve sovrapporsi ma integrare il ruolo della redazione.
Incompatibilità
32)
Il giornalista, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 CNLG, dovrà
svolgere la sua professione in modo tale che non possa, per qualsiasi causa,
comportare sovrapposizioni con eventuali attività esterne che condizionino il
lavoro redazionale. Di tale dovere è responsabile il Direttore di testata che
dovrà essere informato dal giornalista; il Direttore di testata, a sua volta,
ne darà opportuna informazione alla Direzione Generale. La mancata
comunicazione nello svolgimento di attività esterne che comportino
sovrapposizioni con il lavoro redazionale, determinerà l'applicazione di
sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto oltre che
l'applicazione dei provvedimenti eventualmente necessari per superare situazioni
di incompatibilità professionali. Eventuali responsabilità del Direttore di
testata nell'assegnazione di attività in contrasto con quanto sopra precisato
saranno valutate dalla Direzione Generale. La Commissione paritetica verificherà
nei dettagli la specifica delle incompatibilità che riguardano, comunque,
attività in uffici stampa, agenzie di pubblicità, uffici di consulenza e
relazioni pubbliche, nonché incarichi che comportino i richiamati rischi di
sovrapposizioni tali da ledere il principio di una informazione obiettiva e
completa della RAI;
33)
E’ fatto divieto al giornalista di comparire in trasmissioni radiotelevisive
di aziende concorrenti salvo espressa deroga della Direzione Generale (vedi
istruzioni di servizio n. 77 del 6.10.1976 e n. 82 del 30.09.1991), fatto salvo
l'inviolabile diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.
Informazione
e pubblicità
34)
All'interno di programmi informativi, nessuna forma di pubblicità o di
sponsorizzazioni può essere affidata a giornalisti, sponsorizzazioni e
pubblicità devono essere chiaramente distinti dall'informazione anche mediante
sigle o segnali audio; non sono ammesse interruzioni pubblicitarie all'interno
dei notiziari televisivi e radiofonici.
Ai
giornalisti della RAI non è consentito partecipare sotto ogni forma, a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità ad iniziative pubblicitarie di
ogni tipo.
Regali
e donazioni
35)
I giornalisti del servizio pubblico non accetteranno, né direttamente né
indirettamente, pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o
privati, inviti a viaggi, trasferte e vacanze gratuite da società, enti o
privati, che possano condizionare l'attività redazionale. In particolare, per
quanto riguarda i viaggi all'estero, organizzati da società o enti con
motivazioni variamente promozionali e informative, resta insindacabile
prerogativa del Direttore di testata autorizzare la partecipazione dei
giornalisti.
Tutela
dei soggetti deboli
36)
I giornalisti del servizio pubblico, attenti al mutare di sensibilità e culture
diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi, nella cronaca i fatti o
situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire l'anonimato più
assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca.
I giornalisti della Rai ritengono centrale il rispetto dei diritti delle persone
anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso rispettare, sempre e comunque
la presunzione di innocenza per quanti sono coinvolti in casi giudiziari.
L'assoluzione
di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l'avvenimento all'atto
dell'incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della Rai si
astengono dal diffondere nomi e immagine dei condannati a pene lievissime salvo
nei casi che abbiano particolare rilevanza sociale o coinvolgano personaggi
pubblici. Saranno evitate altresì menzioni superflue sulla razza, l'origine e
la religione.
Rettifica
37)
L'applicazione piena e sollecita del diritto di rettifica è un dovere che
incombe direttamente a ciascun giornalista o struttura giornalistica, anche in
assenza di specifica richiesta.
Pari
opportunità
38)
In attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, sarà
realizzata attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di
azioni positive a favore del personale femminile con qualifica giornalistica.
Si
costituirà pertanto un gruppo di lavoro paritetico composto di 6 membri che
dovrà:
a)
esaminare, come osservatorio permanente l'andamento dell'occupazione femminile
giornalistica in RAI sulla base dei dati qualitativi e quantitativi che saranno
forniti dall'azienda;
b)
promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli
ostacoli che oggi impediscono la pari opportunità e la valorizzazione del
lavoro giornalistico delle donne;
c)
individuare tutte le garanzie degli spazi professionali per le lavoratrici che
rientrino in servizio dopo il periodo di assenza per maternità, affido o
adozione.
In
via di principio la giornalista ha diritto alla conservazione del posto e degli
spazi professionali.
A
questi scopi il gruppo di lavoro paritetico si riunirà ogni due mesi.
40)
Fino al primo anno di vita del figlio le giornaliste madri possono ottenere di
essere esentate da turni di lavoro che terminano dopo le 23.00 o che iniziano
prima delle 6.00.
41)
In applicazione della legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, ai
portatori di handicap ed ai familiari loro conviventi è riconosciuta , dietro
esplicita richiesta, la possibilità di cumulare più permessi nel limite
massimo di 3 giorni per ciascun familiare handicappato.
Part-
time
42)
Con riferimento alla applicazione in Rai delle previsioni del CNLG in ordine al
part-time, già recepite con la convenzione di estensione del CNLG medesimo del
24 aprile 2001 , le parti concordano quanto segue:
1.
Il part-time e’ applicabile a tutti i giornalisti dipendenti della rai con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2.
La valutazione delle relative richieste e’ demandata ai direttori di testata
in relazione alle esigenze organizzativo-produttive.
3.
La retribuzione del giornalista in regime di part-time , attuale e differita ,
sarà proporzionale rispetto alla riduzione dell’orario di lavoro.
4.
Il giornalista potrà chiedere il ritorno al regime di tempo pieno dopo almeno
un anno di regime di part-time; la richiesta verra’ comunque valutata in
relazione alle esigenze organizzativo-produttive.
5.
Sono ammesse sia le forme di part-time “orizzontale” , sia le forme di
part-time “verticale” o “misto”.
Organo
di garanzia
43)
La Commissione paritetica di cui al 3° comma delI'art. 18 dell'accordo
integrativo al CNLG ha il compito di esaminare le questioni connesse
all'applicazione della normativa contrattuale, nazionale ed aziendale, ed
interessanti tutti i giornalisti della RAI anche se inquadrati in settori non
giornalistici;
-
la procedura per la definizione delle vertenze è quella prevista dall'accordo
10.2.1989 che si allega come parte integrante della presente «Carta»;
-
la Commissione paritetica istituirà un registro dei casi di utilizzazioni
temporanee ripetute di giornalisti professionisti e delle richieste di
trasferimento da valutare in occasione della copertura di posti resisi
disponibili;
-
la Commissione paritetica, vigilerà sulla corretta applicazione della presente
«Carta». Eventuali provvedimenti saranno assunti dopo le valutazioni espresse
in paritetica.