COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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Servizio pubblico radiotelevisivo e Minoranze linguistiche

ALTO ADIGE

 

CONVENZIONE

per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina

nella Provincia autonoma di Bolzano

di programmi

TRA

 

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ­­– DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche "Presidenza del Consiglio", nella persona del cons. Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria

 

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (codice fiscale n. 80188230587), di seguito indicata anche come "Provincia", nella persona del dott. Luis Durnwalder, nella sua qualità di Presidente della Provincia

 

E

 

LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai", con sede legale in Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria Tarantola, nella sua qualità dì Presidente del Consiglio dì Amministrazione

 

*************

 

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", ed in particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina  per la provincia di Bolzano;

 

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione;

 

Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Visto, in particolare l'art. 49 del sopracitato Testo Unico in base al quale è affidata alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

 

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con D.M. del 27 aprile 2011, ed in particolare l'art. 17, comma recante "Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali";

 

Vista la convenzione stipulata in data 28 dicembre 2009 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico in data 16 aprile 2010;

 

Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009. tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell' accordo);

 

Visto l'articolo 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze";

 

Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto articolo 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli "ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo […..] e la Provincia Autonoma di Bolzano" e il comma 125 secondo cui "fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 10 gennaio 2010";

 

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale di Bolzano in data 30 dicembre 2010, 19 dicembre 2011 e 26 novembre 2012, con le quali sono stati formalizzati gli adempimenti di natura contabile preordinati all'assunzione, da parte della Provincia stessa, degli oneri di servizio relativi alla convenzione per gli anni 2010, 2011 e 2012, per complessivi euro 56.200.000,00 (cinquantaseimilioniduecentornila/00);

 

Visto che la RAI ha rappresentato che i costi relativi alle prestazioni effettuate negli anni 2010, 2011 e 2012 sono rispettivamente pari ad euro 17.925.000,00 (diciasettemilioninovecentoventicinquemila/00), 18.000.000,00 (diciottomilioni/00) e 18.160.000,00 (diciottomilionicentosessantamila/00) per complessivi 54.085.000,00 (cinquattraquattromilioniottantacinquemila/00);

 

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. DIE 0019212 del 4 dicembre 2012 con cui quest'ultima – in virtù delle disposizioni sopra richiamate – ha richiesto alla Provincia Autonoma di Bolzano il versamento delle somme corrisposte dalla Presidenza alla RAI a titolo di anticipazione del pagamento dei corrispettivi per gli anni 2010 e 2011 pari ad euro 30.782.352,02 (trentamilionisettecentoottantaduemilatrecentocinquantadue/02) nonché delle somme dovute alla RAI per l'anno 2012 per un importo pari ad euro 10.313.000,00 (diecimilionitrecentotredicimila/00);

 

Visto il Decreto legislativo del 9 novembre 2012 n.192 che – a modifica del Decreto legislativo del 9 ottobre 2002  n. 231 –  recepisce la Direttiva 200117/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni

 

Tenuto conto che RAI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno convenuto di applicare il principio secondo cui quest'ultima dovrà corrispondere a RAI un contributo pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina;

 

Considerato che occorre procedere al rinnovo della convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2009, in scadenza alla data del 31 dicembre 2012;


Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 106 - 125, della citata legge n. 19 del 2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano;

 

Considerato che la RAI – Radiotelevisione italiana Spa in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

 

Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali;

 

Visto l'articolo 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 4 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni (ora dello Sviluppo economico);

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

Articolo 1

Oggetto e valore delle premesse

 

l. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.

 

2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura di:

 

- n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;

- n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;

- n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;

- n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.

 

3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.

 

4. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

5. La RAI si impegna altresì a costituire, presso la Sede RAI di Bolzano, un'apposita redazione in lingua ladina dedicata all'attuazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione .

 

Articolo 2

Varianti

 

1. Salvo quanto previsto nell’articolo 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 10, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il Trentine-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Articolo 3
Impianti

1. l programmi oggetto della presente Convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti, la cui manutenzione è a carico della RAI.

 

2. La RAI e la Provincia si impegnano sin d'ora ad istituire un tavolo di lavoro, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, al fine di valutare congiuntamente il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e manutenzione della rete trasmissiva, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio.

 

Articolo 4

Modalità di esecuzione

 

1. Fatta eccezione per l'anno 2013 (in cui i palinsesti sono stati consegnati alla Presidenza del Consiglio in data 2 dicembre 2012), la RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nell'anno successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento.

 

2. La Presidenza del Consiglio e la Provincia, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicano alla RAI le eventuali osservazioni, che la RAI valuterà acquisito anche il parere del Comitato di cui al successi va articolo 10.

 

3. Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascuna anno la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alla Provincia una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

 

Articolo 5

Attività formative

 

l. Nell'ambito delle attività di formazione svolte dalla RAI, quest'ultima si impegna a realizzare una specifica attività per la formazione del personale programmista regista di lingua tedesca e ladina, sia mediante l'istituzione di corsi presso la Sede RAI di Bolzano con l'intervento di docenti locali o incaricati da centri di formazione esteri, sia attraverso la partecipazione del suddetto personale a seminari svolti presso enti radiotelevisivi dell'area linguistica tedesca e ladina .

 

2. Il personale sopra indicato beneficerà – limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo – di un sistema premiante, per obiettivi e secondo livelli di risultati che saranno di volta in volta assegnati ed ai quali sarà associato un riconoscimento di una somma una tantum.

 

Articolo 6
Commissione paritetica

 

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sarà istituita un'apposita Commissione paritetica che, ferma restando l'autonomia editoriale della RAI, avrà il compito di:

 

a) monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati;

 

b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa e redigere un'apposita relazione;

 

c) effettuare, salvo quanto previsto nell'art. 1, valutazioni in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresì eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto della vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

d) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorità di utilizzo della cassa di cui al precedente articolo istituita al fine di gestire ed assolvere le esigenze della Sede RAI di Bolzano;

 

e) assicurare un adeguato livello di servizio, esprimere osservazioni sul personale RAI, di lingua tedesca e ladina, impiegato nell'adempimento delle attività oggetto della presente Convenzione; a tale scopo la RAI si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerità della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo.

 

2. La Commissione sarà composta da cinque rappresentanti della Provincia (segnatamente, il Direttore della ripartizione provinciale 1, il Direttore del servizio comunicazioni, il Presidente di RAS, un funzionario appartenente al gruppo linguistico ladino, il Direttore Generale) e da cinque rappresentanti della RAI (segnatamente, il Direttore della Sede RAI di Bolzano, il Direttore della Direzione Coordinamento Sedi, il Coordinatore responsabile della programmazione in lingua tedesca, il Caporedattore della programmazione in lingua ladina ed il Direttore della Direzione Commerciale).

 

3. Le riunioni della Commissione si terranno ogni tre mesi e le spese inerenti il suo funzionamento sono a carico dei sottoscrittori della presente Convenzione, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti.

 

4. Delle decisioni assunte dalla Commissione a seguito di ciascuna riunione, dovrà essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, anche mediante l'invio di eventuale verbale o altra documentazione.

 

Articolo 7
Corrispettivo

 

1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione la Provincia Autonoma di Bolzano versa all'entrata del bilancio dello Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del punto 5 dell'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009 in premessa richiamato, la somma di euro 30.782.352,02 (trentamilionisettecentoottantaduemilatrecentocinquantadue/02) per gli anni 2010 e 2011, e per l'anno 2012 la somma pari ad euro 10.313.000,00 (diecimilionitrecentotredicimila/00), giusta la segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria prot. DIE 0019212 P-4.4.13 del 4 dicembre 2012.

 

2. Per le prestazioni effettuate da RAI nell'anno 2012 e non coperte dall'importo di cui al precedente comma             per       un        importo           pari a euro 8.572.360,00 (ottomilionicinquecentosettantaduemilatrecentosessanta/00) inclusa IVA, la Provincia Autonoma di Bolzano e RAI provvederanno con un accordo successivo.

 

3. A decorrere dall'anno 2013, la Provincia versa alla RAI, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui all’articolo l, un corrispettivo bloccato annuo pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) inclusa IVA di legge.

 

4. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato – in ottemperanza al Decreto legislativo del 9 novembre 2012 n.192 – entro 30 gg dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse dalla RAI alla Provincia Autonoma di Bolzano, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento. Copia della predetta documentazione è inviata dalla RAI anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le fatture non potranno essere emesse da RAI in epoca antecedente la verifica della conformità delle prestazioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

 

5. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi – nei termini di cui alla normativa vigente – il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa pervenire alla Provincia Autonoma di Bolzano e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Ufficio territoriale di Governo, la dichiarazione attestante l’effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.

 

Articolo 8

Cassa

 

1. Una quota parte del corrispettivo annuale di cui al precedente art. 7, in via sperimentale per un importo massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), sarà impiegato dalla RAI per la gestione delle spese di carattere ordinario della Sede RAI di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalità, efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina.

 

Articolo 9

Detrazioni e Penalità

 

l. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, la fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dall'articolo 7, comma 2, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:

- euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;

- euro 16.245,15 (sedicimiladuecentoquarantacinque/15) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;            

- euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;

- euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.

 

2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresì applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nel la consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo;

b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;

c) euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest’ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;

 

3. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

 

4. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI a eventuale responsabilità verso i terzi.

 

5. Il pagamento delle penalità suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente articolo 7.

 

6. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore annuo non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all' articolo 1) la Provincia e la Presidenza possono, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

 

Articolo 10
Tracciabilità dei flussi finanziari

 

l. Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187.

 

2. A tal fine la RAI utilizza uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.

 

3. La RA1, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

 

4. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato d.1. 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

 

Articolo 11

Comunicazioni

 

1. Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, anticipata via fax. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via fax, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- se a RAI:

Direzione Commerciale

Via Novaro, 18 - 00195 - Roma
       all'attenzione di Luigi
De Siervo:

 

 

- se alla Provincia:

Piazza Silvius Magnago, I - Bolzano
       all'attenzione di Klaus Luther

 

 

- se alla Presidenza del Consiglio:

Dipartimento per l'informazione e l'editoria
       Via della Mercede, 9 - Roma

all' attenzione del Capo del Dipartimento
      

 

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo. Restando inteso che le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati in epigrafe, ad ogni fine del presente accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

 

Articolo 12

Deposito cauzionale

 

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato presso un primario Istituto di Credito di euro 200.000,00 (duecentomila/00) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

 

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.

 

Articolo 13
Foro competente

 

l. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente Convenzione.

 

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

 

Articolo 14

Rinvio

 

l. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della radiotelevisione, nonché allo statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano.

 

 

Articolo 15
Spese

 

l. Tutte le spese concernenti la corrente Convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico della RAI.

 

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131. L'eventuale registrazione sarà soggetta al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. 131/86.

 

Articolo 16
Durata

 

l. Le condizioni e le modalità di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015.

 

2. Le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalità di cui alla precedente Convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla RAI, prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n.177.

 

3. Le Parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso della vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI.

 

Articolo 17

Accordi applicativi

 

1. Le Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base
della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.

 

Articolo 18
Esecutività

 

1. La presente Convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente articolo 18, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio e la Provincia dopo la registrazione da parte del competente Organo di controllo.

 

Articolo 19

Legge regolatrice e clausole finali

 

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

 

2. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

 

3. La presente Convenzione è redatta in tre esemplari, uno per la Presidenza del Consiglio, uno per la Provincia ed lino per la RAI.

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ferruccio Sepe

 

Per la Provincia Autonoma di Bolzano

Luis Durnwalder

 

Per la RAI – Radiotelevisione italiana Spa

Anna Maria Tarantola

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