CONVENZIONE
per la
trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua
tedesca e ladina
nella
Provincia autonoma di Bolzano
di programmi
TRA
LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO
PER L'INFORMAZIONE E
L'EDITORIA,
(codice fiscale n.
80188230587), di seguito denominata anche
"Presidenza del Consiglio", nella persona del cons.
Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per l'informazione
e
l'editoria
LA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
(codice
fiscale n.
80188230587),
di seguito indicata anche
come "Provincia",
nella persona del dott. Luis Durnwalder,
nella sua qualità di Presidente della Provincia
E
LA RAI -
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA,
(codice fiscale
n. 06382641006), di
seguito indicata anche come "Rai",
con sede legale in Roma, nella persona della dott.ssa
Anna Maria Tarantola, nella
sua qualità dì Presidente del Consiglio dì Amministrazione
*************
Vista
la legge
14 aprile 1975, n.
103, recante "Nuove norme
in materia di diffusione radiofonica e televisiva",
ed in particolare degli
articoli 19 e
20 che prevedono che la
società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo effettui, sulla base di
una
convenzione
aggiuntiva
da
stipularsi
con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina
per
la provincia di Bolzano;
Vista
la legge
3
maggio
2004,
n. 112
recante norme di
principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai -
Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per
l'emanazione del Testo Unico della
Radiotelevisione;
Visto
il Testo
Unico della Radiotelevisione, emanato con decreto
legislativo
31
luglio 2005,
n.
177 e successive
modificazioni, che ha
rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva
attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto,
in particolare l'art.
49 del sopracitato Testo Unico in base al quale è affidata
alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione
del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6
maggio
2016;
Visto
il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al
triennio
2010-2012, stipulato ai
sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico, tra il
Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai Radiotelevisione
italiana e approvato con D.M. del
27
aprile 2011,
ed in particolare l'art.
17, comma recante
"Iniziative specifiche per la valorizzazione delle
istituzioni e delle culture locali";
Vista
la
convenzione stipulata in data
28
dicembre 2009
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l'Informazione e l'Editoria e la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici
e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia
autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
Sviluppo economico in data 16 aprile 2010;
Visto
l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009. tra lo
Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione
Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del
processo di attuazione del federalismo
fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere
dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle
trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della
sede RAI di Bolzano (punto 5 dell' accordo);
Visto
l'articolo 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del
predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso
finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al
riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100
milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante
l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni
statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze";
Visti,
in particolare, il comma 123 del suddetto articolo 2 che,
per quel che concerne le funzioni delegate in materia di
trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato
agli "ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il
Governo […..] e la Provincia Autonoma di Bolzano" e il comma
125 secondo cui "fino all'emanazione delle norme di
attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni
delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a
esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione
degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di
Bolzano, a decorrere dal 10 gennaio 2010";
Viste
le deliberazioni della Giunta provinciale di Bolzano in data
30 dicembre 2010, 19 dicembre 2011 e 26 novembre 2012, con
le quali sono stati formalizzati gli adempimenti
di natura contabile preordinati all'assunzione, da parte
della Provincia stessa, degli oneri di servizio relativi
alla convenzione per gli anni 2010, 2011 e 2012, per
complessivi euro 56.200.000,00 (cinquantaseimilioniduecentornila/00);
Visto
che la RAI ha rappresentato che i costi relativi alle
prestazioni effettuate negli anni 2010, 2011 e 2012 sono
rispettivamente pari ad euro 17.925.000,00 (diciasettemilioninovecentoventicinquemila/00),
18.000.000,00 (diciottomilioni/00) e 18.160.000,00 (diciottomilionicentosessantamila/00)
per complessivi 54.085.000,00 (cinquattraquattromilioniottantacinquemila/00);
Vista
la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Prot. DIE 0019212 del 4 dicembre 2012 con cui quest'ultima –
in virtù delle disposizioni sopra richiamate – ha richiesto
alla Provincia Autonoma di Bolzano il versamento delle somme
corrisposte dalla Presidenza alla RAI a titolo di
anticipazione del pagamento dei corrispettivi per gli anni
2010 e 2011 pari ad euro 30.782.352,02
(trentamilionisettecentoottantaduemilatrecentocinquantadue/02)
nonché delle somme dovute alla RAI per l'anno 2012 per un
importo pari ad euro 10.313.000,00 (diecimilionitrecentotredicimila/00);
Visto
il Decreto legislativo del 9 novembre 2012 n.192 che – a
modifica del Decreto legislativo del 9 ottobre 2002
n.
231 – recepisce la
Direttiva 200117/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle
transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e
Pubbliche Amministrazioni
Tenuto
conto
che RAI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
Provincia Autonoma di Bolzano hanno convenuto di applicare
il principio secondo cui quest'ultima dovrà corrispondere a
RAI un contributo pari al costo effettivamente sostenuto per
la realizzazione della programmazione in lingua tedesca e
ladina;
Considerato
che occorre procedere al rinnovo della convenzione
sottoscritta il 28 dicembre 2009, in scadenza alla data del
31 dicembre 2012;
Tenuto conto
che
il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia
autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2,
commi 106 - 125, della citata legge n. 19 del 2009, assume gli oneri
relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua
tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano;
Considerato
che
la RAI – Radiotelevisione italiana Spa in quanto società concessionaria
dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della
predetta normativa,
è
tenuta alle prestazioni oggetto della
presente convenzione;
Visto
il
prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la
programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi
previsionali;
Visto
l'articolo 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre
2006, n. 286 art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni
aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 4 aprile 1975, n. 103 e
successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni (ora dello Sviluppo
economico);
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto e valore delle premesse
l. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto
e vincolano le parti alla loro osservanza.
2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la
Provincia autonoma di Bolzano nella misura di:
- n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
- n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
- n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
- n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.
3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella
Val di Fassa.
4. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale,
educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai
sensi dell'art. 8, punto 4) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5.
La
RAI si impegna altresì a costituire, presso
la Sede RAI di Bolzano, un'apposita redazione in lingua ladina dedicata
all'attuazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione .
Articolo 2
Varianti
1.
Salvo quanto previsto nell’articolo
1
e
fermo restando quanto disposto ai successivi articoli
4
e 10,
eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella
distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente
concordate tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia,
nonché dello statuto speciale per il Trentine-Alto Adige e delle norme di
attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre
1973, n.
691 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo
3
Impianti
1.
l
programmi oggetto della presente Convenzione sono diffusi attraverso gli
impianti esistenti, la cui manutenzione è a carico della RAI.
2. La RAI e la Provincia si impegnano sin d'ora ad istituire un tavolo di
lavoro, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, al fine di
valutare congiuntamente il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e
manutenzione della rete trasmissiva, dandone comunicazione alla Presidenza
del Consiglio.
Articolo 4
Modalità di
esecuzione
1.
Fatta eccezione per l'anno 2013 (in cui i palinsesti sono
stati consegnati alla
Presidenza del Consiglio in data 2 dicembre 2012),
la RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che
verranno realizzate nell'anno successivo, con l'indicazione dei contenuti,
delle modalità di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di
trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia
entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento.
2. La Presidenza del Consiglio e la Provincia, entro un mese dalla data di
ricezione del suddetto palinsesto, comunicano alla RAI le eventuali
osservazioni, che la RAI valuterà acquisito anche il parere del Comitato di
cui al successi va articolo 10.
3.
Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascuna anno la RAI inoltra alla
Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e
alla Provincia una relazione sui programmi trasmessi, contenente la
ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi
d'acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti
l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali
suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.
Articolo 5
Attività formative
l. Nell'ambito delle attività di formazione svolte dalla RAI, quest'ultima
si impegna a realizzare una specifica attività per la formazione del
personale programmista regista di lingua tedesca e ladina, sia mediante
l'istituzione di corsi presso la Sede RAI di Bolzano con l'intervento di
docenti locali o incaricati da centri di formazione esteri, sia attraverso
la partecipazione del suddetto personale a seminari svolti presso enti
radiotelevisivi dell'area linguistica tedesca e ladina .
2.
Il personale sopra indicato beneficerà – limitatamente al periodo di vigenza
del presente accordo – di un sistema premiante, per obiettivi e secondo
livelli di risultati che saranno di volta in volta assegnati ed ai quali
sarà associato un riconoscimento di una
somma una tantum.
Articolo
6
Commissione paritetica
1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sarà
istituita un'apposita Commissione paritetica che, ferma restando l'autonomia
editoriale della RAI, avrà il compito di:
a) monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto
del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati;
b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui
alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della
stessa e redigere un'apposita relazione;
c) effettuare, salvo quanto previsto nell'art. 1, valutazioni in merito alla
programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina, proponendo altresì eventuali variazioni nel numero delle
ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi,
tenuto conto della vigente normativa in materia, nonché dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n 691 e
successive modificazioni ed integrazioni;
d) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorità di utilizzo
della cassa di cui al precedente articolo istituita al fine di gestire ed
assolvere le esigenze della Sede RAI di Bolzano;
e) assicurare un adeguato livello di servizio, esprimere osservazioni sul
personale RAI, di lingua tedesca e ladina, impiegato nell'adempimento delle
attività oggetto della presente Convenzione; a tale scopo la RAI si impegna
sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerità della
tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo.
2. La Commissione sarà composta da cinque rappresentanti della Provincia
(segnatamente, il Direttore della ripartizione provinciale 1, il Direttore
del servizio comunicazioni, il Presidente di RAS, un funzionario
appartenente al gruppo linguistico ladino, il Direttore Generale) e da
cinque rappresentanti della RAI (segnatamente, il Direttore della Sede RAI
di Bolzano, il Direttore della Direzione Coordinamento Sedi, il Coordinatore
responsabile della programmazione in lingua tedesca, il Caporedattore della
programmazione in lingua ladina ed il Direttore della Direzione
Commerciale).
3. Le riunioni della Commissione si terranno ogni tre mesi e le spese
inerenti il suo funzionamento sono a carico dei sottoscrittori della
presente Convenzione, ciascuno per la parte inerente i propri
rappresentanti.
4. Delle decisioni assunte dalla Commissione a seguito di ciascuna riunione,
dovrà essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, anche mediante l'invio di eventuale verbale
o altra documentazione.
Articolo
7
Corrispettivo
1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione la Provincia
Autonoma di Bolzano versa all'entrata del bilancio dello Stato, per il
tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma 123, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e del punto 5 dell'accordo sottoscritto in data 30
novembre 2009 in premessa richiamato, la somma di euro 30.782.352,02 (trentamilionisettecentoottantaduemilatrecentocinquantadue/02)
per gli anni 2010 e 2011, e per l'anno 2012 la somma pari ad euro
10.313.000,00 (diecimilionitrecentotredicimila/00), giusta la segnalazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l'informazione e l'editoria prot. DIE
0019212 P-4.4.13 del 4 dicembre 2012.
2. Per le prestazioni effettuate da RAI nell'anno 2012 e non coperte
dall'importo di cui al precedente comma
per
un
importo pari a euro
8.572.360,00 (ottomilionicinquecentosettantaduemilatrecentosessanta/00)
inclusa IVA, la Provincia Autonoma di Bolzano e RAI provvederanno con un
accordo successivo.
3. A decorrere dall'anno 2013, la Provincia versa alla RAI, a titolo di
copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui
all’articolo l, un corrispettivo bloccato annuo pari ad euro 20.000.000,00
(ventimilioni/00) inclusa IVA di legge.
4. Il pagamento dei
corrispettivi è effettuato – in ottemperanza al Decreto legislativo del 9
novembre 2012 n.192 – entro 30 gg dalla data di ricezione delle fatture
posticipate annue emesse dalla RAI alla Provincia Autonoma di Bolzano,
corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte da
un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti
l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di relazioni di sintesi relative
alle programmazioni
radiotelevisive
di ciascun anno di riferimento. Copia della predetta documentazione è
inviata dalla RAI anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
fatture non potranno essere emesse da RAI in epoca antecedente la verifica
della conformità delle prestazioni di cui al successivo comma
5 del presente articolo.
5. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi – nei termini di cui
alla normativa vigente – il competente Ispettorato territoriale del
Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa
pervenire alla Provincia Autonoma di Bolzano e, per conoscenza, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Ufficio territoriale di Governo,
la dichiarazione attestante l’effettività
delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a
ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.
Articolo 8
Cassa
1.
Una quota parte
del corrispettivo annuale di cui al precedente art. 7, in via sperimentale
per un importo massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), sarà impiegato
dalla RAI per la gestione delle spese di carattere ordinario della Sede RAI
di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalità, efficienza e
rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in
lingua tedesca e ladina.
Articolo 9
Detrazioni e
Penalità
l. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti,
non dovuta a cause di forza maggiore, la fattura deve contenere, in
detrazione dal corrispettivo globale previsto dall'articolo 7, comma 2, il
valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione
effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente
convenzione, secondo i seguenti parametri:
- euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per ciascuna ora di trasmissione
radiofonica in lingua tedesca;
- euro 16.245,15 (sedicimiladuecentoquarantacinque/15) per ciascuna ora di
trasmissione televisiva in lingua tedesca;
- euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora di trasmissione
radiofonica in lingua ladina;
- euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di
trasmissione televisiva in lingua ladina.
2.
Superato il 10% delle ore non trasmesse
vengono altresì applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nel la
consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4,
primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo;
b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei
programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di
ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle
ore complessive;
c)
euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non
trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare
al numero di ore non trasmesse, quando quest’ultimo sia superiore al 10% del
numero delle ore complessive;
3. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione
del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di
modifica del palinsesto.
4.
Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI a eventuale
responsabilità verso i terzi.
5. Il pagamento delle penalità suindicate deve essere effettuato entro un
mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli
importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al
precedente articolo 7.
6.
A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore annuo non inferiore al
50%
delle ore complessive di trasmissione di cui all' articolo 1) la Provincia e
la Presidenza possono, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione
della presente convenzione.
Articolo 10
Tracciabilità
dei flussi
finanziari
l.
Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità
dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n.
136, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187.
2. A tal fine la RAI utilizza uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati
anche non in via esclusiva.
3.
La RA1, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o,
nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli
estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare
su
di
esso. La commissionaria si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale
modifica relativa ai dati trasmessi.
4.
Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 7, comma
1,
punto 8), del citato d.1. 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena
tracciabilità
delle operazioni.
Articolo 11
Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovrà
essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, anticipata
via fax. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di
ricezione del documento via fax, sempre che esse risultino inviate
esclusivamente ai seguenti indirizzi:
- se a RAI:
Direzione Commerciale
Via
Novaro, 18 - 00195 - Roma
all'attenzione di Luigi
De
Siervo:
- se alla Provincia:
Piazza Silvius
Magnago, I - Bolzano
all'attenzione di Klaus Luther
- se alla Presidenza del Consiglio:
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Via della Mercede, 9 - Roma
all' attenzione del Capo del Dipartimento
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare
all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di
sottoscrizione del presente accordo. Restando inteso che le Parti eleggono
domicilio presso gli indirizzi indicati in epigrafe, ad ogni fine
del
presente accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni
giudiziarie.
Articolo 12
Deposito cauzionale
1. A
garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la RAI
mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un
deposito cauzionale vincolato presso un primario Istituto di Credito di euro
200.000,00 (duecentomila/00) in titoli di Stato o equiparati al loro valore
nominale.
2.
Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della
RAI.
Articolo 13
Foro competente
l. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le
controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente
Convenzione.
2.
In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere
circa l'interpretazione, la validità,
l'efficacia,
l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, sarà competente il
Foro di Roma.
Articolo 14
Rinvio
l. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa
riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo
Unico della radiotelevisione, nonché allo statuto speciale della Provincia
autonoma di Bolzano.
Articolo 15
Spese
l.
Tutte le spese concernenti la corrente Convenzione, comprese quelle di
registrazione, sono
a carico della RAI.
2.
La presente Convenzione
è
soggetta a registrazione solo in caso
d'uso. ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Tariffa, parte
seconda, allegata al D.P.R.
26/04/1986 n. 131. L'eventuale registrazione sarà soggetta al pagamento
dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del citato
D.P.R. 131/86.
Articolo 16
Durata
l. Le condizioni e le modalità di cui alla presente Convenzione saranno
valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015.
2.
Le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime
condizioni e modalità di cui alla precedente Convenzione fino al 6 maggio
2016, mediante scambio di comunicazioni, non oltre la scadenza della
concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla RAI,
prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato
con
Decreto Legislativo 31
luglio 2005 n.177.
3. Le Parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione alla normativa
sopravvenuta nel corso della vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del
contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la
RAI.
Articolo 17
Accordi applicativi
1. Le Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e
separata valorizzazione, sulla base
della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se
condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente
convenzione.
Articolo 18
Esecutività
1. La presente Convenzione viene approvata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al
precedente articolo 18, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio e
la Provincia dopo la registrazione da parte del competente Organo di
controllo.
Articolo 19
Legge regolatrice e
clausole finali
1.
La presente Convenzione
è
regolata dalla legge italiana.
2. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed
ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano
applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.
3.
La presente Convenzione
è
redatta in tre esemplari, uno per la
Presidenza del Consiglio, uno per la Provincia ed lino per la RAI.
Letto, approvato e sottoscritto
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ferruccio Sepe
Per la Provincia Autonoma di Bolzano
Luis Durnwalder
Per
la RAI –
Radiotelevisione italiana Spa
Anna Maria Tarantola
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